CIG: 7460601AB3
Città di Spoleto
Servizio di attivazione di una Sala Operativa h24 per le emergenze sociali
CAPITOLATO PRESTAZIONALE DI GARA LOTTO 4
CIG: 7460601AB3
Art.1 - OGGETTO DELL’ AFFIDAMENTO
1. Il servizio oggetto dell'affidamento “Sala Operativa h24 per le emergenze sociali” è limitato al Comune di Spoleto e fa parte della rete dei servizi per il Welfare dell'emergenza sociale.
2. L'appalto è finanziato con fondi propri del bilancio del Comune di Spoleto.
Si rappresenta che in data 15/07/2016 il Comune di Spoleto ha sottoscritto con la Prefettura di Perugia il Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale (allegato al presente contratto).
Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
1. Il servizio oggetto dell'affidamento dovrà essere attivato a far data dalla stipula del contratto, (che si presume entro il mese di luglio 2018), o della comunicazione di avvio del servizio sotto riserva di legge, in pendenza della stipula del contratto, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione. La conclusione dei servizi è prevista al 31/12/2020.
2. Il Comune di Spoleto si riserva di applicare l'art. 63, comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., d'ora in avanti “Codice”, per un ulteriore periodo pari a quello di cui al presente appalto, per la ripetizione, attraverso procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di servizi analoghi a quelli aggiudicati con la presente procedura di gara.
3. Il Comune di Spoleto si riserva altresì:
- la facoltà di cui all’art. 106, comma 11 del Codice ovvero di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;
- di richiedere all'Appaltatore, qualora si renda necessario in corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, c. 12, del Codice.
Art. 3 – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI E ATTIVITA'
1. Le prestazioni/attività minime che l’aggiudicatario dovrà svolgere e assicurare sono quelle descritte al successivo art. 5 – “Struttura del servizio”.
2. I servizi devono essere svolti nelle modalità stabilite nel presente capitolato e relativi allegati, così come integrate dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
Art. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI
1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.
Art. 5 – STRUTTURA DEL SERVIZIO
Si riporta di seguito la struttura del servizio.
5.1. - DESCRIZIONE
5.1.1. Destinatari
Il servizio si rivolge alle seguenti tipologie di utenza:
a) persone singole e/o nuclei familiari sprovvisti di abitazione e che si trovano in stato di evidente bisogno
b) donne sole e/o con figli, vittime di violenza familiare o in grave situazione di disagio sociale, che non possono fare rientro presso il proprio domicilio;
c) minori stranieri non accompagnati;
d) minori in stato di abbandono;
e) persone non autosufficienti senza adeguato supporto familiare;
f) anziani soli in difficoltà e adulti a rischio sociale;
g) persone senza fissa dimora in stato di grave necessità;
h) richiedenti asilo o rifugiati in stato di grave necessità.
5.1.2. Finalità
Servizio di emergenza sociale in grado di intervenire tempestivamente, anche attraverso la pronta accoglienza temporanea in strutture alberghiere o strutture autorizzate, al fine di assicurare una risposta concreta a persone che vivono condizioni d’improvvisa ed imprevista necessità assistenziale.
5.1.3. Metodologia/organizzazione/attività
Il servizio è attivabile esclusivamente dalle Forze dell’Ordine e dal Pronto soccorso dell’Ospedale di Spoleto sulla base di specifici protocolli operativi.
Il coordinatore tecnico - responsabile del servizio di cui al successivo art. 15 dovrà curare, in particolare, il tempestivo invio delle schede di segnalazione dell’emergenza al responsabile individuato dal Comune di Spoleto, per il passaggio di consegne tra sala operativa e Ufficio della Cittadinanza.
L’organizzazione del servizio deve prevedere da parte dell'aggiudicatario:
- la disponibilità di un numero telefonico di riferimento del servizio per l’acquisizione delle segnalazioni delle Forze dell’Ordine e del Pronto soccorso, nelle ore in cui la Sala Operativa è attiva secondo gli orari appresso indicati;
- il pronto intervento di un operatore sociale di base in grado di intervenire sul posto;
- il pronto intervento in loco, quando necessario, di un assistente sociale per situazioni che coinvolgano minori, donne vittime di violenza ed altri casi previsti dalle procedure operative proposte in sede di presentazione dell’offerta.
Le procedure operative saranno formalizzate successivamente alla stipula del contratto, in fase di prima attivazione varranno le procedure esistenti.
I protocolli operativi attualmente in uso, a mero titolo esemplificativo, sono disponibili presso il Comune di Spoleto – Direzione Servizi alla Persona.
Le Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Municipale) ed il Pronto soccorso dell’Ospedale di Spoleto, al momento della rilevazione dell’emergenza sociale, attivano il servizio mediante segnalazione al “call center sociale”, che potrà essere istituito anche avvalendosi delle sale operative h 24 del Terzo Settore presenti sul territorio.
A seguito del contatto telefonico il Call Center Sociale dovrà attivare l’operatore sociale che provvederà a compilare una scheda di “prima segnalazione”, acquisendo il maggior numero di informazioni utili alla attivazione del servizio (dati anagrafici, residenza, motivo della segnalazione, composizione nucleo familiare, ecc.).
L’operatore, una volta compilata la scheda di rilevazione, dovrà valutare la necessità di recarsi sul posto o di attivare l'assistente sociale per la presa in carico della situazione di emergenza.
L’operatore che interviene sul posto, dovrà:
- attivare tutti gli interventi ritenuti necessari a supporto della/e persona/e in stato di emergenza, compreso l’eventuale loro inserimento in strutture idonee e autorizzate, a seconda delle diverse tipologie di utenza;
- predisporre un report sull'intervento svolto da inviare, entro il primo giorno lavorativo utile, all'Ufficio di Cittadinanza del Comune di Spoleto.
In particolare, al momento dell'attivazione del servizio, dovranno essere individuate e condivise con il Comune:
- il Call Center Sociale individuato e le modalità del suo funzionamento;
- la rete delle strutture di riferimento per l'accoglienza temporanea delle varie tipologie di utenza in emergenza, sulla base della proposta operativa preliminare da inserire in sede di presentazione della offerta.
Le strutture individuate come sopra verranno utilizzate compatibilmente con la disponibilità effettiva di posti al momento della richiesta di inserimento.
Tali strutture dovranno:
- risultare idonee e formalmente autorizzate al funzionamento a norma di legge per l'accoglienza delle diverse tipologie di utenza;
- essere preferibilmente localizzate nel territorio della Xxxx Xxxxxxx x. 0, o comunque il più vicino possibile alla stessa;
- praticare prezzi coerenti con la media del valore di mercato e con gli standard richiesti dalla vigente normativa di riferimento.
L'aggiudicatario dovrà garantire anche l’accompagnamento delle persone in emergenza presso le strutture residenziali individuate, qualora queste non siano in grado di recarvisi autonomamente, ovvero qualora le Forze dell’Ordine non abbiano la possibilità di accompagnarle.
L’accoglienza presso le strutture residenziali nelle quali è stato effettuato l'inserimento in emergenza, si protrarrà almeno fino alla presa in carico da parte dell’Ufficio della Cittadinanza, allertato preventivamente, anche per le vie brevi, secondo quanto previsto dai protocolli operativi. Si precisa che per l’accoglienza di persone o nuclei familiari in emergenza abitativa (di cui alle lettere a) e g) del paragrafo “destinatari”), il Comune di Spoleto stipula direttamente specifiche convenzioni e protocolli d'intesa con:
- strutture di pronta accoglienza già presenti sul territorio e regolarmente autorizzate al funzionamento;
- con le associazioni del volontariato attive nel contrasto alle povertà (Caritas, Croce Rossa ecc.);
- con strutture ricettive alberghiere del territorio.
Per gli indigenti di passaggio non è previsto l'inserimento in strutture di accoglienza, se non in caso di assoluta e momentanea necessità, prevedendo di norma l'acquisto, da parte della sala operativa, del biglietto di viaggio per il raggiungimento dell'ultimo comune di residenza, o luogo indicato dall'interessato, nonché la fornitura del pasto per il viaggio e/o generi di prima necessità.
Per i richiedenti asilo o rifugiati o in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o protezione temporanea, in stato di grave necessità, l’intervento di aiuto dovrà essere attuato previa verifica con il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Xxxxx e Rifugiati, finalizzata a chiarire se la persona sia già in carico ad un Centro di Accoglienza dello SPRAR.
Si precisa che rimangono a carico del Comune competente i costi degli inserimenti in strutture residenziali o ricettive.
5.1.4. Interventi stimati
Si stima, in considerazione del numero di interventi effettuati nell'anno 2017:
a) Un flusso di attività di ca. 35 interventi/anno, prevalentemente rivolti a:
- persone adulte con disagio sociale e soggetti senza fissa dimora/indigenti di passaggio (70% ca.);
-minori e donne vittime di violenza ed altre tipologie di utenza per la restante percentuale (30%).
b) Reperibilità degli operatori impiegati negli orari di funzionamento della sala operativa.
Quanto sopra riportato costituisce un amera stima presunta e, come tale, non impegnativa per il Comune.
5.1.5. Dislocazione e orari
L'aggiudicatario dovrà assicurare il funzionamento della sala operativa che raccoglie le segnalazioni ed il pronto intervento degli operatori negli orari e nei giorni di chiusura dell'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Spoleto, ovvero:
- lunedì e giovedì dalle ore 17,30 alle ore 8,00 del giorno successivo;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14,00 alle ore 8,00 del giorno successivo;
- dalle ore 8,00 del sabato alle ore 8,00 del lunedì successivo;
- tutti i giorni festivi religiosi e non religiosi, compreso il 14 gennaio (festa del patrono della Città di Spoleto) e giorni di chiusura degli Uffici Comunali, nonché in eventuali ulteriori orari su necessità comunicata dall'Ufficio della Cittadinanza.
Nelle ore di normale apertura dell’Ufficio della Cittadinanza, la Sala operativa sociale, se interpellata, raccoglie la segnalazione e la riporta allo stesso Ufficio della Cittadinanza, contattando nell’immediato il responsabile del servizio.
5.2. PERSONALE
5.2.1. Personale richiesto e monte ore presunto
Il servizio dovrà essere erogato con l'impiego del personale, per profili professionali, di seguito
indicato:
- Operatori addetti all'assistenza di base/operatore socio-assistenziale
- Assistente sociale
- Operatore - Coordinamento tecnico del servizio *
* Il coordinamento tecnico del servizio è svolto da un operatore in possesso della professionalità e competenza richiesta al successivo art. 15 del presente capitolato.
Il coordinatore – responsabile del servizio dovrà garantire la sua presenza agli incontri di programmazione, monitoraggio e verifica con i referenti tecnici del Comune di Spoleto.
5.2.2. Professionalità e competenza
Per lo svolgimento del servizio si richiedono:
- operatori addetti all'assistenza di base/operatore socio-assistenziale, con esperienza documentata in servizi del welfare dell'emergenza: almeno 1 anno di esperienza professionale, effettuato nel corso degli ultimi 4 anni.
Tale professionalità dovrà garantire l'accettazione delle segnalazioni telefoniche e compilare una prima scheda di segnalazione da fornire agli operatori che interverranno successivamente in loco.
- assistenti sociali con esperienza documentata in servizi del welfare dell'emergenza. L'assistente sociale dovrà intervenire in situazioni complesse con particolare riferimento al coinvolgimento di minori, donne vittime di violenza, minori stranieri non accompagnati, minori in stato di abbandono, persone non autosufficienti senza adeguato supporto familiare, anziani soli in difficoltà, richiedenti asilo o rifugiati in stato di grave necessità.
In generale il personale fornito dovrà essere in grado di:
- effettuare una prima e immediata ricognizione della situazione di emergenza segnalata e una prima valutazione sulle necessità immediate;
- attuare correttamente le procedure del servizio con l'attivazione delle risorse necessarie;
- gestire una corretta relazione con l'utenza e con tutti i soggetti di riferimento (FF.OO., Pronto Soccorso Ospedaliero, Servizi, ecc.);
5.2.3. Collaborazione con il Terzo Settore
Per il funzionamento del servizio si potranno concludere progetti di rete con le organizzazioni del Terzo Settore, anche attraverso l’impiego di operatori volontari. L’aggiudicatario del servizio dovrà informare il Comune di Spoleto dell’eventuale utilizzo di personale volontario segnalando:
1) le competenze del volontario, il ruolo, l’ambito e le modalità di utilizzo;
2) i criteri di copertura assicurativa.
In nessun caso le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e le prestazioni dei volontari non potranno concorrere alla determinazione dei costi di servizio.
Art. 6 - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DEL LOTTO 4
1. L'appalto è a corpo. L'importo posto a base di gara, comprensivo delle spese sostenute direttamente dall'Appaltatore a favore degli utenti pari ad € 1.500,00 (biglietti del treno/autobus, ecc., pasti, altro), ammonta a presunti € 50.300,00, iva esclusa. Il valore stimato dell'appalto è calcolato sull'ipotesi della data presunta di attivazione dei servizi indicata al precedente art. 2.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto, restando le spese per esse compensate con il corrispettivo
convenuto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di xxxxxxxx, compenso o indennizzo ulteriore. L'importo di aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell’affidamento.
Art. 7 - CORRISPETTIVO
Il servizio è « a corpo » ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Comune corrisponderà all'appaltatore l'importo posto a base di gara al netto della percentuale offerta, oltre iva ai sensi di legge.
Art. 8 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo, come sopra determinato, sarà erogato in rate trimestrali di pari importo. Il Responsabile del Procedimento del Comune di Spoleto, redige il Certificato di Pagamento dopo aver effettuato il controllo sulle prestazioni realizzate rispetto a quanto contrattualmente pattuito e rendicontato trimestralmente con le modalità di cui al precedente art. 7
Alla somma individuata nel certificato di pagamento verrà applicata, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del Codice, la ritenuta ai sensi di legge (0,50%) che verrà svincolata con l’atto di approvazione della regolare esecuzione degli interventi eseguiti al termine di ciascun anno solare.
L’emissione di ogni Certificato di Pagamento è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C.
Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, avverrà entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
Le spese di bonifico bancario sono a carico dell'appaltatore.
Art. 9 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del13.08.2010 e s.m.i. Nello specifico, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 7460601AB3.
Art. 10 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
1. Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all’appalto oggetto della presente procedura di gara sono ammesse nei casi stabiliti dall’art. 106 del Codice ed in conformità agli atti di gara.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune di Spoleto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 del Codice.
3. Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del
Direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 106 del Codice.
5. In particolare, il Comune di Spoleto può richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei casi previsti nel capitolato prestazionale e, inoltre, nei casi di seguito previsti.
- il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova tipologia – e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) e di apportare modifiche alle modalità attuative dei servizi/interventi oggetto del presente appalto – anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate – in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle politiche sociali del Comune, la necessità di incrementare i servizi/interventi in ore o operatori in funzione dell’aumentata domanda rispetto a quanto previsto in fase di pubblicazione del bando di gara, la necessità di incrementare i servizi in ore per adeguare la risposta ai mutati bisogni degli utenti già in carico.
In tale ipotesi, il Comune di Spoleto può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire.
6. Le modifiche di importo pari o inferiore al quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto vengono formalizzate mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario.
Nel caso in cui la variazioni superino tale limite, il Comune di Spoleto procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’Appaltatore.
7. Sono inoltre ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del presente appalto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
8. L’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 5 e 7, alle stesse condizioni previste dal contratto.
9. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune di Spoleto e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di appalto e non comportino a carico dell’Appaltatore maggiori oneri.
10. Nel caso in cui il Comune di Spoleto richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall’art. 106 del Codice, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata.
Art. 11 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
ART. 12 - RISPETTO D. LGS 81/08
Condizioni essenziali di sviluppo in termini di sicurezza
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’esecutore è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e seguenti.
Qualora necessario, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 1, lettera b del D. Lgs.81/08, Il Comune di Spoleto fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l’appaltatore è destinato ad operare.
Si valuta, per quanto di competenza, che in relazione ai servizi/interventi del presente appalto non occorra la stesura del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008 in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un’unica ditta senza che intervengano lavoratori del committente salvo gli incontri di programmazione, coordinamento, monitoraggio, verifica e controllo, interventi di natura prettamente intellettuale. Non è prevedibile, inoltre, che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità dei servizi/interventi svolti. Restano fermi:
a) l’obbligo da parte della ditta esecutrice di provvedere autonomamente ai rischi specifici della mansione;
b) l’esigenza che gli eventuali datori di lavoro delle strutture ospitanti (ad esempio le scuole, le biblioteche o contesti di relazione/integrazione sociale o altri luoghi privi di rischi da interferenze) segnalino eventuali rischi e mettano a disposizione della ditta i piani di emergenza ed evacuazione;
c) la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze qualora si evidenzi la eventuale futura presenza di situazioni al momento non prevedibili (ad esempio presenza contemporanea di altri lavoratori): in tal caso l’affidamento andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all’intervento dandone opportuna comunicazione alla Ditta esecutrice;
d) la necessità da parte del Comune di Spoleto di informare la ditta esecutrice circa la natura esatta del lavoro da svolgere, desumibile già dal presente capitolato prestazionale e di assicurare la qualificazione e l’esperienza professionale della ditta esecutrice stessa.
L'esecutore è tenuto al pieno rispetto della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche nonché delle normative collegate. L'esecutore sarà responsabile pertanto della sicurezza del proprio personale nonché dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità o rivalsa nei confronti dell’appaltante.
L'esecutore dovrà inoltre presentare la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e il nominativo del medico del lavoro competente
Art. 13 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
L’ aggiudicatario è obbligato a:
a) eseguire correttamente il servizio secondo le modalità richieste, e ad assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato;
b) assicurare, per tutta la durata dell’affidamento, l’impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente capitolato;
c) provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, in materia di previdenza, assistenza e infortuni, previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi per il personale impiegato;
d) fornire alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo del personale impiegato nel servizio,
corredato dai seguenti dati: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento e profilo, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time), numero ore destinate al servizio oggetto del presente capitolato; ogni aggiornamento dell’elenco deve essere tempestivamente comunicato agli uffici competenti. Il Comune di Spoleto si riserva di richiedere la sostituzione tempestiva (massimo entro 48 ore dalla richiesta) del personale qualora lo stesso per seri e comprovati motivi non risulti idoneo all’espletamento del servizio;
e) ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Spoleto verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Spoleto si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016;
f) assumere tutti gli oneri derivanti dal trasporto dei propri operatori e alla dotazione per gli stessi di eventuale abbigliamento e dei dispositivi di protezione individuali, nonché del materiale e/o beni strumentali utili allo svolgimento delle prestazioni;
g) contenere il fenomeno del turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l’intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
h) assicurare la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica ed esperienza professionale, secondo gli standard di qualità previsti dal presente capitolato;
i) fornire alla stazione Appaltante, entro trenta giorni dall'inizio delle attività, ed entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento recante le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, come da successivo art. 31.
Qualora l’aggiudicatario risulti inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente articolo si applica l’art. 30, commi 5 e 6 del Codice.
ART. 14 - RISPETTO D. LGS 68/99
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni della legge 68/99 e quindi deve essere in regola con le norme che regolamentano il diritto al lavoro dei disabili, in caso alternativo deve dichiarare di non essere tenuto.
Art. 15 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
1.L’aggiudicatario è obbligato inoltre a:
1.a. individuare un sistema di responsabilità che si interfacci con il Comune di Spoleto, distinto su due livelli:
1° livello: responsabile dell’affidamento, individuato al fine di interloquire con il Comune di Spoleto su questioni riguardanti l’affidamento in generale che dovrà assicurare la pronta reperibilità fornendo all’uopo un recapito telefonico, mail e PEC.
2° livello: un coordinatore tecnico – responsabile del servizio, interlocutore unico con i referenti dei servizi sociali del Comune di Spoleto per ogni problema relativo allo svolgimento del servizio.
Il coordinatore tecnico – responsabile del servizio deve aver maturato almeno n. 3 anni di esperienza nel servizio oggetto di appalto o in servizi analoghi, maturati nel corso degli ultimi 4 anni.
Il nominativo ed il curriculum del coordinatore tecnico - responsabile di servizio devono essere comunicati al Comune di Spoleto, unitamente all’elenco del personale utilizzato per l’espletamento dei servizi/interventi.
Il coordinatore tecnico, responsabile del servizio espleta le seguenti funzioni:
⮚ è il punto di riferimento per i referenti comunali del servizio, con particolare riguardo all’organizzazione ed all’andamento del servizio. In relazione al monitoraggio e verifica degli interventi svolti è il punto di riferimento del servizio sociale professionale del Comune di Spoleto;
⮚ individua gli operatori con le caratteristiche professionali adeguate al tipo di intervento programmato;
⮚ organizza gli orari del personale e le relative, eventuali, sostituzioni;
⮚ organizza gli incontri di monitoraggio e verifica sull'andamento del servizio con il referente del Comune di Spoleto;
⮚ predispone la reportistica, entro il primo giorno lavorativo utile per i servizi Sociali Comunali, relativamente alle segnalazioni ricevute e agli interventi svolti in emergenza;
⮚ cura il flusso informativo e comunicativo relativo al servizio, tra Comune di Spoleto, utenti, operatori e soggetti coinvolti;
⮚ segnala al Servizio sociale professionale del Comune di Spoleto in modo tempestivo, direttamente o a mezzo di relazione scritta, eventuali gravi difficoltà e problematiche emerse durante l’esecuzione del servizio, che richiedano ri-programmazioni o soluzioni immediate;
⮚ Il coordinatore tecnico - responsabile del servizio è tenuto a redigere una relazione annuale concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, oltre ad eventuali suggerimenti per il migliorare il funzionamento del servizio.
Per il recapito delle comunicazioni riguardanti l'attivazione e la gestione del servizio durante tutto il periodo contrattuale, prima dell'inizio dell’affidamento, l'aggiudicatario è tenuto a comunicare al Comune di Spoleto i nominativi dei soggetti sopra descritti ed i relativi recapiti : indirizzo, telefono, E-mail, Pec.
I soggetti individuati al comma 1 del presente articolo sono tenuti a partecipare, qualora appositamente convocati, alle riunioni indette dal Comune di Spoleto.
1.b. garantire la massima riservatezza, da parte degli operatori, su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
1.c. comunicare al Comune di Spoleto, in caso di impiego nel servizio di nuovi operatori, i nominativi degli stessi nonché tutti i dati e le informazioni di cui al precedente art. 13, lett d);
1.d. garantire per l’espletamento del servizio, la formazione e l’aggiornamento del personale programmando percorsi formativi a proprio carico per almeno 20 ore annuali per ogni dipendente.
1.e. attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Spoleto durante l'espletamento delle prestazioni/attività e durante la gestione del servizio;
1.f. rispettare quanto disposto dagli atti comunali e da tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso ogni onere relativo all’acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi, licenze necessarie per lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, iniziative, anche aperte o esposte al pubblico;
1.g. Impegnarsi a partecipare agli incontri di monitoraggio sull'andamento del servizio, promossi dal Comune di Spoleto, attraverso la partecipazione del coordinatore tecnico-responsabile del servizio;
Art. 16 – SEDE OPERATIVA
Data la particolare natura del servizio e la necessità di un rapporto costante tra Comune di Spoleto Assistenti Sociali del Comune, Responsabile del Servizio, operatori e soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di garantire un costante, efficiente ed efficace coordinamento, l'aggiudicatario dovrà disporre di una sede operativa in Spoleto o si dovrà impegnare a costituirne una entro 1
mese dalla data di aggiudicazione. In caso di Raggruppamento Orizzontale/Verticale Temporaneo di Impresa la sede operativa potrà essere riferita ad un qualunque partecipante.
ART. 17 – SODDISFAZIONE DELL’UTENZA
L'aggiudicatario è tenuto ad inserire nel suo sistema di controllo, e almeno una volta nel corso di ognuno degli anni di affidamento (2018-2019-2020), la misurazione del grado di soddisfazione dell’utenza, sia per quanto attiene l’Ente committente sia per quanto attiene i destinatari finali, con l’obbligo di condividere con il Comune di Spoleto i risultati di tale indagine e proporre soluzioni e miglioramenti. Il Comune di Spoleto si riserva di attivare modalità di controllo sulla qualità del servizio attraverso strumenti e modalità propri.
Art. 18 – RESPONSABILITA' CIVILE – OBBLIGO ASSICURATIVO
L'aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale nella realizzazione del servizio affidato, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato in sede di gara, mediante autonoma organizzazione e sollevando il Comune di Spoleto da ogni responsabilità.
L'aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Spoleto, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri operatori, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di aver stipulato polizze assicurative RCT/RCO, da presentarsi prima della stipula del contratto, o della consegna, se precedente alla stipula, per un periodo almeno pari alla durata dell’affidamento e per un massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00.
Tale polizza dovrà, in particolare, garantire l'aggiudicatario oltre che il Comune di Spoleto, contro i danni che, durante lo svolgimento dell'affidamento, in qualsiasi modo e/o maniera possano essere arrecati dai propri operatori a terzi, intendendosi per tali anche i fruitori finali del servizio medesimo ed i loro beni. Il Comune di Spoleto è espressamente esonerato per qualsiasi evento o danno a cose e persone che dovesse verificarsi nell’espletamento delle attività/prestazioni oggetto dell'affidamento, ivi compresi gli eventuali incendi.
Gli oneri che il Comune di Spoleto dovesse eventualmente sostenere per sinistri o incendi verranno interamente addebitati al soggetto attuatore.
Art. 19 – GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Appaltatore dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
ART. 20 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E DIRITTO DI SCIOPERO
1. I servizi/interventi oggetto dell’Appalto sono, ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse, con particolare riferimento ai servizi dovuti per legge:
- supporto all'inserimento scolastico;
- servizi/interventi attivati su provvedimento delle autorità giudiziarie.
2. Pertanto i servizi/interventi non potranno essere sospesi né abbandonati per alcun motivo, tranne che per il verificarsi di casi di forza maggiore imprevisti ed imprevedibili (che dovranno essere comunicati entro le 24 ore successive) e per l’esercizio del diritto di sciopero (da comunicare entro i tre giorni antecedenti alla data prevista per lo stesso). Nulla è dovuto all'Appaltatore per le mancate prestazioni, quindi le ore non effettuate verranno detratte dalla fatturazione mensile su base oraria.
3. Le responsabilità civili e penali nel caso di abbandono dell'utente assistito sono a totale carico dell'Appaltatore.
Art. 21 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO
1. Ai sensi dell'art. 101, comma 1 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione dell'appalto è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni; il RUP, nella fase di esecuzione, si avvale del Direttore dell'Esecuzione il quale accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle attività affidate in appalto. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede altresì al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di appalto.
2. Il Direttore dell’esecuzione procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, accertando che le attività eseguite siano conformi ai documenti contrattuali. In particolare il Direttore dell’esecuzione accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d’arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.
3. In caso di esito negativo della verifica, il Direttore dell’esecuzione ne darà comunicazione al Responsabile del Procedimento; quest'ultimo invierà apposita nota tramite posta elettronica certificata all’Appaltatore il quale sarà tenuto a rendere le prestazioni contestate nelle modalità contrattualmente previste, entro il termine eventualmente ivi indicato, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 26.
Art. 22 – CONTROLLI E PENALI
1. Il servizio deve essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
2. La vigilanza sui servizi/interventi compete al Comune di Spoleto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più opportuni. In particolare, il Comune di Spoleto ha diritto di accedere in ogni momento ai locali ed agli spazi destinati ai servizi/interventi affidati al fine di operare le opportune verifiche in relazione alla regolarità/qualità dei servizi/interventi prestati.
3. L’Appaltatore dovrà garantire al Comune di Spoleto di poter accedere, in ogni momento, alle sedi dove si svolgono i servizi/interventi.
4. Il committente ha inoltre la facoltà di stabilire contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio/intervento, nonché con gli altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti.
5. I controlli sulla natura e sul regolare andamento del servizio/intervento vengono svolti, per conto del committente, dal Direttore di Esecuzione individuato dal Comune di Spoleto che si potrà
avvalere delle figure professionali e specialistiche dipendenti degli Enti Pubblici territoriali.
6. Il Comune di Spoleto può richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sul regolare svolgimento del servizio/intervento ed attuare controlli a campione, così come è facoltà del committente poter accedere alla documentazione amministrativa e contabile dell'Appaltatore.
7. La vigilanza sul corretto svolgimento degli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune di Spoleto attraverso il Direttore di Esecuzione ed il Responsabile del Procedimento.
8. Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate all'Appaltatore.
9. Nel caso fossero state rilevate inadempienze nella gestione dei servizi/interventi, il Comune di Spoleto applicherà le penali di seguito descritte:
a) per comportamento scorretto verso l’utenza da parte del personale dell'Appaltatore: € 300,00 per evento; il perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o il suo ripetersi per più di due volte, porterà alla sostituzione del personale interessato;
b) mancato rispetto di quanto previsto nel precedente art. 5 recante “struttura del servizio”: € 150,00 per ogni mancata o incompleta effettuazione delle attività previste;
c) euro 300,00 per ogni sospensione/abbandono/mancata effettuazione da parte del personale del servizio affidato o qualora l'Appaltatore impieghi personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia/efficienza del servizio o sostituisca il personale con operatori non rispondenti alle caratteristiche richieste;
d) euro 200,00 ogni qualvolta l’Appaltatore effettui gli adempimenti prescritti dal Comune di Spoleto in ritardo rispetto alla tempistica o scadenza prevista;
e) per la mancata sostituzione di personale assente o di quello non ritenuto idoneo di cui al precedente art. 13, lett. d), sarà applicata una penale di 300,00 euro per ogni giorno di mancata sostituzione;
f) per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non previsti nei sopraccitati punti, verrà applicata una penale, per ogni evento o per ogni giorno di inadempimento, da un minimo di € 160,00 ad un massimo di € 520,00.
10. La contestazione dell’addebito, a firma del Dirigente, viene inviata tramite PEC all’Appaltatore, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro massimo 12 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferenti a servizi che non possono essere ritardati. Qualora l’Appaltatore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
11. Le penalità a carico dell’Appaltatore sono prelevate dalle competenze ad esso spettanti, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall’Appaltatore, nel mese successivo rispetto alla data della contestazione, facendo salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. In assenza di corrispettivi utili o incapienza degli stessi, l’importo delle penalità può altresì essere detratto dalla cauzione definitiva di cui al precedente art. 23.
Art. 23 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO
1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
2. In caso di subappalto, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016; nelle altre ipotesi è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. Il Comune di Spoleto, ai sensi del Protocollo di Legalità, vieterà subappalti a favore delle
imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.
4. E' fatto comunque obbligo all’Appaltatore di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
5. Il Comune di Spoleto procederà alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del codice dei contratti.
7. Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) numero 2 del Codice; ogni atto contrario è nullo di diritto.
8. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106 c. 13 del codice; ai fini dell'opponibilità al Comune di Spoleto, la cessione del credito deve essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune medesimo.
ART. 24 – STIPULA DEL CONTRATTO
1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell’ufficiale rogante del Comune di Spoleto. Il firmatario dovrà essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (formato smart-card, token o penna usb) completo di tutto l’hardware ed il software necessario (es. eventuali lettori di smart-card, software di firma, ecc) per l’effettuazione dell’operazione di apposizione e verifica della firma digitale. Tale dispositivo dovrà essere rilasciato da un Ente certificatore attivo e accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA) e provvisto di certificato di firma in corso di validità. É onere del firmatario accertarsi preventivamente che tale dispositivo sia funzionante in ogni sua componente hardwaresoftware avendone perfetta conoscenza sul suo utilizzo. Inoltre data la necessità di apporre sull’atto con la firma digitale anche la relativa marca temporale (per la certificazione della data e orario di firma dell’atto) il firmatario dovrà essere in possesso di un numero adeguato di marche temporali associate al dispositivo di firma e acquistabili direttamente dall’Ente certificatore che ha rilasciato il dispositivo stesso. L’elenco degli Enti certificatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale e attualmente attivi è pubblicato al link seguente:
xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx.
2. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva e della polizza di cui agli artt.. 22 e 23 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 29.
3. Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico dell'Appaltatore, esclusa l’IVA che resta a carico del committente.
Art. 26 – RISOLUZIONE
1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all’Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato al precedente art. 26, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Appaltatore a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
• fallimento dell’Appaltatore;
• in tutti i casi previsti dall’art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016;
• mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165”, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017;
• subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
• nelle ipotesi previste nel presente capitolato;
• effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
• nelle ipotesi previste dalla legge;
• Ai sensi del protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: − qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse; − grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; − qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 9 cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell’Appaltatore, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei servizi oggetto di gara. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 23.
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da
parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Appaltatore, salvo l’eventuale danno ulteriore.
Art 27 - REVOCA
1. L’appalto può essere revocato in qualsiasi momento con decisione motivata e ad insindacabile giudizio dell’amministrazione quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato l’appalto o per l’intervenire di sopravvenuti motivi di pubblico interesse alla cessazione.
Art. 28 – RECESSO
1. Il Comune di Spoleto può recedere dal contratto in qualunque tempo nel rispetto dell’art. 109 del Codice. Si applica altresì la clausola prevista all’art.1, comma 13 , del DL 6 luglio 2012 n.95 convertito con modificazione della L. 135/2012.
Art. 29 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il personale addetto al servizio/intervento è tenuto al segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’Appaltatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati, assicura la tutela della riservatezza degli utenti, nel rispetto della dignità della persona, come tutela dall'ordinamento e secondo le modalità di trattamento dei dati previste dal Regolamento (UE) 2016/679, meglio noto come GDPR (General Data Protection Regulation)
L'Appaltatore, a tal fine, comunica al Committente entro trenta giorni dall'inizio delle attività intese come servizi/interventi ed entro il 31 gennaio di ogni anno, un documento recante le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR.
Art. 30 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto.
In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Appaltatore, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.
L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al
D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.
Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione:
- Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).
- Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
- Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
- Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
Art. 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,” a norma
dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.
Art. 32 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione e/o interpretazione del contratto, di cui al presente capitolato è competente il foro di Spoleto.
Art. 33 - NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO
1. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente capitolato speciale si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.
ALLEGATI
Allegato 1: PROTOCOLLO DI LEGALITA'
Il Dirigente
Xxxx Xxxxxxxxxxx