ACCORDO DI PARTENARIATO
ACCORDO DI PARTENARIATO
Tra
Il COMUNE di NICHELINO, con sede in Piazza Di Xxxxxxxx, 1 - C.F. 01131720011 e P.I. 01131720011 nella persona del Sindaco Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
e
La “Liberitutti - Società Cooperativa Sociale Spa”, con sede legale in Torino alla via X. Xxxxx n. 8/7, CAP 10148, C.F. e P.I. n. 07820120017, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie quale soggetto capofila/capogruppo del partenariato partecipante al “Avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto”
Premesse
• Vista l’ordinanza 881 del 29 marzo 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione Civile.
• Visto l’Avviso Rep. n. 969 del 11.04.2022 finalizzato alla “acquisizione di manifestazioni d’interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto”, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
• Posto che la cooperativa Liberitutti, insieme a enti suoi partner, ha presentato una manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’Avviso proponendo nello specifico per il Comune di Nichelino, n .30 posti di accoglienza diffusa sul territorio di competenza a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto.
• Considerato che per la partecipazione al predetto Avviso i soggetti proponenti dovevano attestare “l’avvenuta acquisizione di una nota di intenti da parte dei Comuni interessati dall’offerta dell’accoglienza in merito alla volontà di stipulare accordi di partenariato”, lettera di intenti già sottoscritta dall’Ente locale.
• Posto che, giusto decreto rep. n. 12000 del 06.05.2022, la manifestazione proposta dalla cooperativa Liberitutti risulta essere stata valutata positivamente, e pertanto, è necessario procedere alla sottoscrizione di un accordo di partenariato così come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
• Considerato che il Comune di Nichelino intende sostenere la definizione e l’attuazione, attraverso attività coordinate, di progetti ed attività per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.
• Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 – (Oggetto e finalità dell’Accordo)
1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Nichelino e la La
Liberitutti - Società Cooperativa Sociale Spa, in relazione a quanto previsto dall’Ordinanza 881
del 29 marzo 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione Civile
e dell’Avviso richiamato in Premessa
2. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento delle misure di accoglienza diffusa e le misure di accompagnamento per l’integrazione e per l’autonomia delle persone sfollate, di cui al paragrafo 2 dell’Avviso pubblicato dal Dipartimento della Protezione Civile, indicato in Premessa, che – pur non allegato al presente accordo – è da intendersi parte integrante dello stesso.
3. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.
4. Costituiscono inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
la lettera di intenti sottoscritta dall’Ente locale con cui si è manifestato l’interesse all’offerta dell’accoglienza per n. 30 persone di cui in argomento e la volontà di stipulare accordi di partenariato con il soggetto proponente;
il decreto rep. n. 12000 del 06.05.2022 pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con cui si da atto della valutazione positiva della manifestazione d’interesse proposta dalla Coop. Liberitutti;
lo schema di “Convenzione per lo svolgimento dell’attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraini in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell’avviso dell’11 aprile 2022” predisposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
ogni ulteriore documento correlato nonché la regolamentazione nazionale e regionale disciplinante la materia in argomento.
Art. 2 – (Soggetti beneficiari e durata dell’accoglienza diffusa)
1. Saranno destinatarie dell’accordo le persone che trovano evidenza in quanto previsto dall’Ordinanza 881 del 29 marzo 2022 dalla presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento protezione Civile.
2. Il presente accordo è rivolto a n. 30 soggetti beneficiari di accoglienza diffusa in immobili di privati situati sul territorio comunale.
3. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.
4. Al termine del periodo di accoglienza di cui al comma 2, in caso di necessità di prolungare l’accoglienza dei beneficiari, ogni attività e intervento, ivi incluso il trasferimento degli stessi presso differente misura alloggiativa, è di competenza degli Enti che sottoscrivono la convenzione nazionale di cui all’avviso di manifestazione d’interesse.
Art. 3 – (Impegni comuni delle Parti)
Tutte le attività dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dall’ordinanza
881 del 29 marzo 2022 dalla presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento protezione Civile.
1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo assumono gli impegni di comportarsi secondo buona fede e leale cooperazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
2. Ciascuna Parte, in relazione alle finalità del presente accordo, si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi circostanza o informazione, idonea a pregiudicare, rallentare e/o comportare il parziale inadempimento dell’accordo medesimo.
Art. 4 – (Impegni del soggetto del terzo settore)
Per lo svolgimento delle attività del presente accordo, il soggetto del Terzo Settore si impegna a:
a) organizzare le attività proposte nell’Ordinanza 881 del 29 marzo 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
b) segnalare eventuali problematiche che si evidenzino durante il periodo di perduranza del presente accordo;
c) presentare il resoconto, a cadenza trimestrale, delle attività svolte in ottemperanza del pre- sente accordo;
d) individuare e comunicare formalmente il soggetto Capofila responsabile dell’eventuale
aggregazione;
e) svolgere le attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento secondo le modalità e gli indicatori rappresentati in seguito alla firma della convenzione;
f) garantire il rispetto della normativa, statale e regionale, generale e di settore, applicabile alle attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento, con particolare riguardo alle misure in materia di responsabilità sociale degli enti, di tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di trasparenza e di anticorruzione;
g) resta fermo in capo all’Ente capofila l’adempimento di tutti gli obblighi assunti nei confronti del Dipartimento della protezione civile in forza della stipula della convenzione nazionale.
Art. 5 – (Impegni dell’Ente locale)
1. Il Comune con la sottoscrizione del presente accordo assume i seguenti impegni:
a) collaborare con i Commissari delegati, di cui all’Ordinanza richiamata in Premessa, anche per il tramite delle sedi di raccordo istituite a livello regionale (Unità di crisi/Cabine di regia regionali), per il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo con le altre forme di accoglienza previste dalla vigente disciplina di settore;
b) emanare tempestivamente – ricorrendone i presupposti – le autorizzazioni, i provvedimenti e gli atti, variamente denominati, necessari e/o funzionali alle attività oggetto del presente accordo, nel rispetto della normativa vigente e alle specifiche competenze
c) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dal presente Accordo
Art. 6 – (Risoluzione dell’accordo)
1. Nelle ipotesi di revoca del contributo, stabilite dall’Avviso, più volte richiamato in Premessa, il presente accordo è da intendersi automaticamente risolto, senza che l’ente locale contesti formalmente agli Enti l’inadempimento al presente accordo.
Art. 7 - (Protezione dei dati)
1. Il Comune di Nichelino, qualora se ne rendesse necessaria l’attivazione, comunica i dati personali delle persone coinvolte che sono tenute ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16.
2. I dati comunicati dal Comune sono affidati alla persona individuata dal soggetto del Terzo Settore contraente, ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a tratta- re i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
x.xx Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'orga- nizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone no- minate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicu- rezza previste dal Regolamento;
b.i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
c.i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiorna- ti. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trat- tamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire la tutela e l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme pre- viste dal Regolamento stesso;
x.xx soggetto del Terzo Settore deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Rego- lamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.
Art. 8 (Forme di consultazione)
1. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio, il Comune e il soggetto del Terzo Settore si impe- gnano ad espletare forme di consultazioni periodiche.
Art. 9 (Inadempienze e recesso)
0.Xx Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi al soggetto del Terzo Settore, che dovrà adottare i necessari in- terventi opportuni e/o necessari.
2.Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell’ente partner. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimen- to della collaborazione, il Comune ha la facoltà di recedere dall’accordo, comunicandolo per iscritto,
a mezzo PEC, al soggetto del Xxxxx Xxxxxxx.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il soggetto del Xxxxx Xxxxxxx potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC
Art. 10 (Foro competente)
1. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria del Foro territorialmente competente.
Art. 11. (Registrazione dell’accordo)
1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d’uso con spese a totale carico della parte richi- dente.
Art. 12 (Modifiche ed integrazione dell’accordo e norme di rinvio)
1. Il presente accordo potrà essere modificato e integrato sulla base di espressa e concorde volontà delle Parti, fatte salve modifiche automatiche dello stesso, in forza di provvedimenti legislativi e amministrativi sopravvenuti, ai sensi dell’art. 1339 codice civile.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per il Comune per la Società Cooperativa
Il Sindaco Il Legale Rappresentante