ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FERRARA
Allegato alla determina prot. N. 69229/2006 della Provincia di Ferrara
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FERRARA
tra la Provincia di Ferrara, il Centro Servizi Amministrativi di Ferrara, l’Azienda Unità Sanitaria Locale, i Comuni della provincia di Ferrara e le istituzioni scolastiche
con l’adesione delle forme di rappresentanza delle associazioni delle famiglie dei disabili
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xx.xx. 2006/2007-2010/2011
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FERRARA (L. 104/1992)
xx.xx. 2006/2007-2010/2011
Con il presente testo si rinnova l’Accordo di Programma per l’integrazione scolastica della provincia di Ferrara, scaduto nell’anno scolastico 2002/2003.
Con l’occasione, le disposizioni, gli impegni, le responsabilità e l’integrazione delle stesse qui presentate sono stati adeguati connettendo la Legge 104/92 con le innovazioni legislative date dalla riforma del Titolo V della Costituzione, dal D.P.R. 275/99 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, dal D.Lgs. 112/98 inerente alle competenze degli enti locali in materia di handicap; con la riforma del Ministero dell’Istruzione; con la
L. 62/2000 istitutiva dei sistema scolastico integrato; con la Legge Quadro 328/2000 e disposizioni regionali conseguenti, inerenti la centralità del progetto di vita nei processi d’integrazione scolastica e sociale per tutto l’arco della vita; con la L. 12/2003, inerente l’esercizio delle nuove competenze regionali in materia di istruzione.
Il testo di suddivide in cinque parti:
⮚ PRIMA PARTE - Premessa, quadro di riferimento e “competenze verticali”
⮚ SECONDA PARTE - Strutture di governance e “competenze integrate”
⮚ TERZA PARTE - Il percorso dell’integrazione e “competenze trasversali”
⮚ QUARTA PARTE - Validità, verifica, valutazione e diffusione dell’ Accordo- Collegio di vigilanza
⮚ QUINTA PARTE - Allegati
La Commissione Tecnica, che ha curato e redatto il testo del presente Accordo, è stata nominata in data 13 maggio 2004 dal Comitato Esecutivo della Conferenza Provinciale per l’istruzione e la formazione della Provincia di Ferrara, in attuazione delle decisioni assunte nella seduta del 15 aprile 2004. La Commissione ha avviato i lavori il 29 ottobre 2004 e conclusi nel mese di aprile 2006. La Conferenza Provinciale, nella seduta del 27 aprile 2006, ha approvato infine questo testo e i relativi allegati.
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Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara
xx.xx. 2006/2007 – 2010/2011
Elenco abbreviazioni utilizzate nel testo
A.T.A. | Personale amministrativo – tecnico – ausiliario della scuola |
C.D.I.H. di Ferrara | Centro documentazione integrazione handicap di Ferrara |
CENTRO H di Ferrara | Centro handicap |
C.M. | Circolare ministeriale |
C.S.A. | Centro Servizi Amministrativi di Ferrara (ex Provveditorato agli Studi) |
D.F. | Diagnosi funzionale |
D.P.C. di Ferrara | Dipartimento cure primarie di Ferrara |
D.P.R. | Decreto Presidente della Repubblica |
D.S.M. di Ferrara | Dipartimento di salute mentale di Ferrara |
F.S.E. | Fondo Sociale Europeo |
G.L.H. | Gruppo di lavoro handicap |
G.L.I. | Gruppo di lavoro d’istituto |
G.L.I.P. | Gruppo di lavoro interistituzionale |
G.L.I.S.S. di Ferrara | Gruppo di lavoro per l’integrazione nella scuola superiore |
ICD 10 | Classificazione internazionale disagio |
M.I.U.R. | Ministero Istruzione Università Ricerca |
P.E.I. | Piano Educativo individualizzato |
P.O.F. | Piano Offerta Formativa |
P.D.F. | Profilo dinamico funzionale |
U.O. di S.M.R.I.A. | Unita Operativa Salute Mentale e Riabilitazione dell’Infanzia e dell’Adolescenza – A.U.S.L. di Ferrara |
U.S.R. E.R. | Ufficio Scolastico Regionale di Bologna – Regione Xxxxxx Xxxxxxx |
PRIMA PARTE
Premessa, quadro di riferimento e “competenze verticali”
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’
Le disposizioni e gli impegni contenuti nel presente Accordo si applicano alle scuole per l'infanzia, alle scuole primarie, agli istituti secondari di primo e secondo grado, statali e paritari del territorio provinciale.
Il presente Accordo intende garantire il diritto alla frequenza, all’educazione e all’istruzione, agli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara da parte della Provincia, dell’Ufficio Scolastico Provinciale (C.S.A.), dell’Azienda U.S.L., degli enti locali, delle scuole statali autonome e paritarie.
Le finalità sono quelle di qualificare sempre più gli interventi d’integrazione scolastica, sociale e sanitaria garantendo un progetto di vita autonomo, partecipato e positivo per ogni persona disabile, con lo sviluppo di tutti i potenziali individuali e delle opportunità d’inclusione sociale.
2. LA PROVINCIA DI FERRARA
La Provincia è soggetto che promuove e dà attuazione, in raccordo con gli altri enti locali, l’amministrazione scolastica provinciale, le autonomie scolastiche, alla programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio, qualificazione scolastica e offerta formativa.
a. Provvede:
- attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche e secondo un piano programmato degli interventi, di cui viene data annuale informazione, al progressivo miglioramento dell’accessibilità degli edifici scolastici di propria competenza da parte degli alunni disabili;
- alla programmazione in modo coordinato con l’amministrazione scolastica e gli enti locali degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio di cui alla L.R. 26/2001 e agli indirizzi regionali, integrando annualmente le risorse regionali con propri fondi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per la realizzazione di ulteriori iniziative d’integrazione, tra cui i servizi di supporto alla programmazione della scuola secondaria superiore di secondo grado;
- alla programmazione di strategie d’intervento che riconoscano appieno l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 12/2003 regolata dagli indirizzi regionali, al fine di metterne in rilievo tutte le potenzialità in essere, accompagnando e incentivando il processo di messa in rete delle risorse esistenti;
b. Assicura la collaborazione con l’amministrazione scolastica, nel rispetto delle proprie competenze, relativamente all’orientamento scolastico e professionale degli alunni in situazione di handicap;
c. Provvede, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, agli interventi di formazione professionale che favoriscono la transizione al lavoro attraverso attività d’integrazione tra scuola e formazione professionale;
d. Comprende nei propri piani di formazione professionale, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, la previsione di qualificare figure di supporto all’inserimento formativo, lavorativo e sociale dei disabili, attraverso azioni d’accompagnamento aggiuntive, non sostitutive, coerenti con le attività della scuola e dei piani sociali di zona;
e. S’impegna a :
- praticare ogni possibile spazio di applicazione della L. 68/99, nell’ambito delle politiche di formazione e lavoro;
- partecipare alla definizione, insieme agli altri Servizi, che seguono lo studente disabile, e alla sua famiglia, dei percorsi di uscita dalla scuola secondaria superiore;
- assicurare la fornitura di arredi speciali;
f. Fornisce le informazioni relative alle opportunità formative e occupazionali del territorio e favorisce l’accesso dei comuni e dell’amministrazione scolastica alle informazioni e alle fonti di finanziamento disponibili.
3. I COMUNI
Sono soggetti di promozione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, sono soggetti di relazione interistituzionale per la governance locale del sistema integrato dell'istruzione.
a. Individuano opportune forme di coordinamento degli interventi con i servizi sociali e sanitari, educativi e scolastici secondo le finalità della Conferenza Provinciale per l’Istruzione e la Formazione;
b. Provvedono, negli ordini di scuola di propria competenza, ad attuare interventi diretti ad assicurare:
- l’eliminazione delle barriere architettoniche e d’ogni altro ostacolo che impedisca l’accesso e la totale fruizione dei percorsi scolastici e formativi, secondo un piano programmato, di cui viene data annuale informazione;
- la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblici e l’organizzazione di trasporti specifici per gli alunni residenti nel Comune;
- la fornitura di arredi speciali;
c. Garantiscono l’inserimento dei bambini disabili nei nidi d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia comunali, al fine di avviare precocemente processi d’integrazione, recupero e socializzazione per sostenere il diritto all’educazione e all’istruzione;
d. Assicurano per i nidi e le scuole dell’infanzia comunali personale di sostegno alle
sezioni, quando ritenuto necessario da una certificazione dell'A.U.S.L.;
e. Partecipano ai lavori delle commissioni tecniche locali con propri esperti, unitamente a quelli degli enti coinvolti nei processi d’integrazione per valutare le necessità e le forme di sostegno;
f. Valutano le proposte formulate dalle commissioni tecniche locali in relazione alle risorse;
g. Concorrono, nei limiti delle risorse disponibili, congiuntamente alle autonomie scolastiche statali e paritarie (beneficiarie dei contributi di cui alla L.R. 12/03 per la qualificazione ed il miglioramento dell’offerta formativa, e alla L.R. 26/01), al C.S.A., all’A.U.S.L. ed alla Provincia, a sostenere progetti di integrazione scolastica attraverso contributi, per :
- la fornitura di attrezzature e ausili, ritenuti necessari dalla certificazione e dalla diagnosi funzionale, dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) ;
- la realizzazione d’interventi volti a favorire la progressiva autonomia e la possibilità di comunicare degli alunni disabili attraverso un’ “assistenza educativa” (da predisporsi con priorità riguardo alle riconosciute situazioni di gravità), svolta da operatori con competenze educative (personale educativo-assistenziale, tutor, volontari);
- la realizzazione di progetti d’integrazione, anche nella scuola secondaria di secondo grado, con figure di supporto quali tutor e volontari;
h. Attivano i servizi d’assistenza educativa a partire dalla specifica indicazione riportata nella diagnosi funzionale predisposta dall'A.U.S.L. . Infatti, la certificazione sanitaria deve contenere l'indicazione dell’eventuale necessità di sostenere i progetti specifici previsti per l'alunno. La diagnosi funzionale comprende inoltre una griglia di compromissione che aiuterà le commissioni tecniche locali nella valutazione delle priorità d’intervento in base a criteri di gravità. L'intervento del Comune per gli anni successivi deve essere previsto dal P.E.I.;
i . Svolgono attività di monitoraggio e di verifica degli interventi d’assistenza educativa in modo coordinato con i singoli istituti scolastici, affinché la presenza di figure aggiuntive al personale statale rappresenti una risorsa per l’integrazione e impedisca ogni forma d’isolamento degli alunni disabili dalla vita del gruppo-classe e della comunità scolastica;
l. Xxxxxx, unitamente al dirigente scolastico, la predisposizione delle condizioni perché si attivino stili di lavoro cooperativi fra gli operatori dei diversi enti e la collaborazione fra le diverse istituzioni che intervengono nel progetto;
m. Garantiscono che il personale dell’ente locale assegnato alla scuola:
- dipenda, dal punto di vista funzionale e organizzativo, dal dirigente scolastico responsabile del progetto di integrazione;
- collabori con il personale scolastico, sanitario e con la famiglia alla definizione e realizzazione del P.E.I.;
- svolga attività individualizzate, di gruppo, di laboratorio ecc., previste dalla programmazione, promuovendo l’integrazione degli alunni disabili nel gruppo classe e nella comunità scolastica;
n. Favoriscono la formazione del personale coinvolto nell’integrazione educativa e scolastica anche attraverso il Centro di documentazione integrazione handicap (C.D.I.H.) di Ferrara;
o. Possono avvalersi, unitamente all’amministrazione scolastica ed alla Provincia, dei servizi offerti dal C.D.I.H. e dal Portale dell’Inclusione parte integrante del sito "Diversabili" dell’Ufficio Scolastico Regionale e dal Centro Risorse Nuove Tecnologie;
p. Organizzano gli interventi di supporto all’integrazione (ausili e personale educativo, trasporto, ecc.) per gli alunni residenti nel comune. Qualora un alunno disabile frequenti una scuola fuori dal comune di residenza, saranno assicurati gli interventi di supporto nel caso in cui la scelta sia ritenuta obbligata, previa valutazione dei servizi competenti;
q. Attivano gli interventi di supporto relativi all’assistenza educativa sulla base di una richiesta che il dirigente scolastico avanza, dopo aver attentamente valutato l'assenza di risorse professionali specifiche interne ovvero risorse derivanti da contributi di altri enti. L'eventuale richiesta dovrà essere redatta su modello allegato in tempi utili alla programmazione degli interventi. Per gli alunni nuovi iscritti, alla richiesta di assistenza educativa va allegata la diagnosi funzionale contenente l’indicazione di progetti specifici;
r. Contribuiscono all’attivazione d’interventi di supporto relativi alla fornitura d’ausili e attrezzature specifiche, sulla base di una richiesta predisposta dal dirigente scolastico su modello allegato (cfr. PARTE ALLEGATI del presente Accordo) con l’eventuale prescrizione sanitaria o indicazione specifica del P.E.I.. La prescrizione sanitaria ha carattere di priorità;
s. Programmano i propri interventi in rapporto ai diversi contesti educativi con il supporto della commissione tecnica locale, che esamina e valuta le richieste avanzate dalle singole autonomie scolastiche, individuando le situazioni di priorità;
t. Possono affiancare alle attività, già previste nella scuola secondaria di secondo grado, interventi professionali dei servizi sociali anche finalizzati, se necessario, all’accesso alla rete dei servizi socio-sanitari per le attività d’orientamento;
u. Intervengono, in forma diretta o delegata, all’attivazione di servizi socio-educativi per ragazzi disabili che abbiano assolto l’obbligo scolastico/formativo e che, a causa della gravità delle condizioni psicofisiche, non siano in grado di svolgere attività lavorative;
v. Concorrono con gli enti firmatari a realizzare azioni di orientamento, accompagnamento e informazione sulle prospettive, oltre l’obbligo scolastico-formativo, inerenti:
- la continuazione degli studi
- l’ inserimento nel mondo produttivo
- l’ inserimento in percorsi protetti lavorativi o assistenziali.
4. L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA (Centro Servizi Amministrativi : C.S.A.)
Il CSA è soggetto di coordinamento, di vigilanza, di promozione del diritto allo studio, è soggetto di relazione interistituzionale per la governance locale dell’istruzione, è soggetto di promozione e servizio alle istituzioni scolastiche autonome.
a. Promuove la funzionalità del G.L.I.P., modificato e implementato come “Commissione tecnica provinciale” (cfr. punto 2 - Parte Seconda del presente Accordo), partecipa alle attività delle commissioni tecniche locali, costituite ai sensi dell’art. 3, comprendenti le istituzioni scolastiche autonome, l’Azienda A.U.S.L., la Provincia, il C.S.A., i comuni, che analizzano, caso per caso, tutte le risorse necessarie alla piena integrazione degli allievi disabili, nell’ambito di azioni concertate e in relazione ai piani sociali di zona. Formula successivamente, secondo la normativa vigente, alla Direzione Scolastica Regionale la proposta di dotazione organica del personale di sostegno, di diritto e in deroga, anche per sopravvenute esigenze durante l’anno scolastico. Provvede, sulla base di posti assegnati dalla Direzione Scolastica Regionale, ad attribuire i docenti di sostegno ad ogni singola istituzione scolastica autonoma. Provvede altresì ad assegnare il personale assistenziale secondo la normativa vigente;
b. Individua ogni singolo intervento possibile di supporto alla piena autonomia scolastica;
c. Unitamente alle scuole autonome, agli enti locali, all’ A.U.S.L. favorisce progetti “orientativi” e percorsi individualizzati di concerto con le famiglie;
d. Promuove, unitamente alle scuole, alla Provincia, all’U.S.R. E.R., all’Unioncamere ed altri eventuali soggetti interessati, progetti sperimentali di alternanza scuola-lavoro;
e. Sollecita, per i progetti di alternanza e d’offerta formativa integrata, la possibilità di formare figure di supporto che accompagnino il passaggio tra scuola e lavoro;
f. Assicura, compatibilmente con le risorse disponibili, finanziamenti specifici e sostiene, nell'ambito delle risorse assegnate dal M.I.U.R., la realizzazione di progetti e/o azioni particolarmente significative per i contenuti e le modalità intraprese da singole istituzioni scolastiche o da scuole in rete, anche mediante l'acquisto d’attrezzature informatiche tese a valorizzare i potenziali dei soggetti disabili;
g. Programma, in modo coordinato con le scuole autonome, la Provincia, i Comuni, il C.D.I.H., il Centro Nuove Tecnologie e le associazioni, il pieno funzionamento del Portale dell’Inclusione;
h. Assicura, anche in collaborazione con il C.D.I.H. ed il Centro Nuove Tecnologie, corsi di informazione, aggiornamento e formazione per:
- docenti curriculari e di sostegno, per migliorare l’integrazione degli alunni portatori di handicap nelle scuole coinvolte;
- docenti di sostegno, con incarico a tempo determinato, ma privi del titolo di specializzazione;
- collaboratori scolastici, nelle cui mansioni, come ribadisce la C.M. Prot. n. 3390 del 30/11/2001, rientrano anche le attività di assistenza di base agli alunni
portatori di handicap (vedi anche C.C.N.I. 1998-2001 art. 46 e art. 15 .2 e i punti
9.3 e 9.4 del presente Accordo);
- educatori ed altre figure specialistiche interessate al processo d’integrazione scolastica;
i. Coordina, come indicato dalla Direzione Scolastica Regionale, il pieno funzionamento delle strutture di supporto sul territorio: Centri Territoriali e Centro Nuove Tecnologie. In attuazione dell'art. 14 - comma 7 della L. 104/92, l'Amministrazione Scolastica, i Comuni della provincia, l'A.U.S.L., la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni dei genitori dei disabili, convengono nell'assumere iniziative ed impegni, sia finanziari che organizzativi, in forma singola o associata, per l'aggiornamento del personale e delle risorse umane impegnate nell’integrazione scolastica;
l. Coordina il gruppo tecnico provinciale di insegnanti di sostegno con compiti sia di monitoraggio rispetto ai punti di forza e di debolezza in ordine all’integrazione scolastica degli allievi disabili, sia di proposte operative volte al miglioramento del servizio stesso, da indirizzare alla Commissione tecnica provinciale (cfr. PARTE SECONDA del presente Accordo).
5. LE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sono soggetti che garantiscono la piena integrazione scolastica, attivando tutte le azioni previste dal presente Accordo, dagli obiettivi formativi e scolastici inerenti il pieno diritto allo studio di ogni alunno disabile, rapportandosi attivamente alle famiglie e al territorio. L’integrazione scolastica è realizzata con tutti gli strumenti attivi dati dall’autonomia di cui al D.P.R. 275/99 e alle norme che regolano la scuola paritaria.
a. Le scuole autonome statali presentano al C.S.A., entro il termine previsto per la definizione dell’organico (secondo le scadenze fissate annualmente dal Ministero), la documentazione del fabbisogno di docenti di sostegno relativa all’anno scolastico successivo, previo incontro con le commissioni tecniche locali, di cui al punto 3 Parte Seconda del presente Accordo;
b. Le scuole autonome statali procedono, ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato, alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro d’Istituto, tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi d’integrazione progettati a livello d’istituto, in un quadro organico e coerente d’utilizzo funzionale del personale;
c. Le scuole paritarie presentano, entro i tempi stabiliti dal M.I.U.R.:
- per l’infanzia, la richiesta di finanziamento pro-capite, corredata dalle relative diagnosi funzionali;
- per le primarie, la richiesta di finanziamento corrispondente al monte ore di docente di sostegno, che viene successivamente valutata dall’Amministrazione scolastica su parere del G.L.I.P. / G.L.H.;
d. Le scuole statali e paritarie curano, nel passaggio da un ordine e grado di scuola all’altro, a partire dalla scuola dell’infanzia, i percorsi di orientamento degli allievi. Specificatamente, in relazione al passaggio dell’alunno dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, il consiglio di classe formulerà
un’indicazione di orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado, entro il mese di novembre. Il consiglio di classe promuoverà un incontro tra i docenti dell’alunno, la famiglia e i docenti referenti dell’integrazione della scuola secondaria di secondo grado, alla quale s’intende indirizzare l’alunno. Nel corso di tali incontri, si potrà concordare sull’opportunità o meno di rinnovare la diagnosi funzionale per l’anno successivo;
e. Le scuole statali e paritarie, nel corso del primo anno della scuola superiore, i consigli di classe, che accolgono studenti in situazione di handicap, programmano, realizzano e verificano specifiche azioni di continuità e d’orientamento, al fine di facilitare l'integrazione e motivare e sostenere la prosecuzione del percorso formativo;
f. Le scuole statali e paritarie, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i consigli di classe nel predisporre i P.E.I., delineano anche possibili ipotesi del successivo percorso formativo (proseguimento nell' istituzione scolastica fino all'acquisizione del titolo, all'acquisizione di crediti formativi, inserimento nell'apprendistato, passaggio alla formazione professionale) in accordo con lo studente, la famiglia, gli operatori e con il supporto dell’A.U.S.L.;
g. Le scuole statali assicurano annualmente la presenza di un docente quale membro del gruppo provinciale di insegnanti di sostegno, coordinato dal C.S.A.
6. L’A.U.S.L.
L’A.U.S.L., attraverso i servizi Unità Operativa Salute Mentale e Riabilitazione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (U.O. di S.M.R.I.A.) del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.), il Servizio di Pediatria di Comunità del Dipartimento Cure Primarie (D.P.C.) e l’Azienda Universitaria - Ospedaliera, tramite l’Unità Operativa Riabilitazione e Lungodegenza:
x. Xxxxxxxxx la condizione di handicap e redige la diagnosi funzionale dell’alunno, al fine di individuare le sue caratteristiche ed i suoi bisogni e per identificare le risorse materiali e gli ausili resi necessari dalla disabilità ed utili al processo di integrazione scolastica;
b. La certificazione deve attenersi alla classificazione internazionale delle malattie utilizzata nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx, ICD10 e deve definire anche il grado di compromissione globale dell’alunno (vedi PARTE ALLEGATI del presente Accordo);
c. La certificazione, redatta su richiesta della famiglia dell’alunno, che provvederà a consegnarla direttamente alla scuola all’atto dell’iscrizione, viene rilasciata di norma nei tempi stabiliti dalla normativa per l’iscrizione degli alunni ed utili alla formazione degli organici. Una copia della certificazione viene trasmessa, a cura dei servizi titolari, all’ amministrazione scolastica (C.S.A.) di Ferrara, garantendo il rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
d. La certificazione e la diagnosi funzionale vengono rinnovate ad ogni passaggio di grado scolastico, ovvero aggiornate o revocate, qualora vi sia una modificazione sostanziale;
e. Le certificazioni e le diagnosi funzionali, rilasciate dagli specialisti nell’esercizio della libera professione, devono essere comunque elaborate secondo la modulistica allegata al presente Accordo e devono essere convalidate dalla competente A.U.S.L., relativamente alla coerenza della diagnosi con la classificazione ICD10 e in
ottemperanza al concordato elenco delle categorie diagnostiche (cfr. PARTE ALLEGATI del presente Accordo). Questa convalida non comporta da parte dell’A.U.S.L. gli ulteriori interventi previsti dalla legge 104/92, che dovranno essere richiesti allo specialista certificante;
f. Nella diagnosi funzionale devono essere prescritti, per quanto di competenza ed ai sensi della normativa vigente, gli ausili speciali necessari all’alunno e devono essere indicate la necessità e la tipologia dei progetti specifici da attivare a suo vantaggio per la realizzazione del diritto allo studio;
g. La diagnosi funzionale, nel caso d’iscrizione agli istituti tecnici, professionali ed artistici, nei quali si svolgono attività di laboratorio, deve contenere l’attestato d’idoneità alla frequenza, specificando che tale idoneità si riferisce soltanto all’incolumità del soggetto disabile;
h. Il Servizio specialistico dell’A.U.S.L., che ha certificato la situazione di handicap e ha redatto la diagnosi funzionale:
- partecipa all’aggiornamento del profilo dinamico funzionale ed alle verifiche periodiche del P.E.I. tramite la presenza programmata, di norma nella scuola, almeno del referente del caso individuato tra gli operatori di cui all’art. 12 della legge 104/92;
- garantisce la fattiva collaborazione e consulenza con l’amministrazione scolastica per la realizzazione di progetti di formazione del personale previsti dalla C.M. 137/90;
- partecipa alle commissioni interistituzionali;
i. Qualora siano presenti in una classe situazioni di rischio individuali di natura sanitaria specialistica, una volta che siano state inutilmente esperite le procedure preventive in uso, le strutture specialistiche dell’A.U.S.L. o dell’Azienda Ospedale- Università forniscono una consulenza anonima, finalizzata al miglioramento della comprensione dei problemi e quindi delle proposte d’intervento;
l. Quando gli operatori della scuola consigliano ai genitori di un alunno una consultazione specialistica, è opportuno che accompagnino tale suggerimento con note sintetiche, trasmesse tramite i genitori del bambino, che illustrino i problemi dell’alunno a scuola. Ciò consente di avere una testimonianza diretta delle preoccupazioni della scuola e costituisce motivo d’esenzione dal ticket sanitario se gli specialisti, scelti dai genitori, appartengono ad un servizio pubblico.
SECONDA PARTE
Strutture di governance e “competenze integrate”
1. LA CONFERENZA PROVINCIALE
La Conferenza Provinciale dell’Istruzione e Formazione è stata istituita nel 2004, sulla base dell’Accordo regionale del 3 maggio 2001di indirizzo e di programmazione di tutta la politica scolastica locale. Presiede anche all’applicazione del presente Accordo, promovendo il coordinamento, l’azione integrata e la valutazione degli interventi realizzati mediante l’istituzione di un’apposita Commissione tecnica.
2. LA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
La Conferenza Provinciale istituisce la Commissione tecnica provinciale, della quale fanno parte i rappresentanti di tutte le componenti esistenti all’interno della Conferenza stessa, il
G.L.I.P. (art. 15 della L. 104/1992), il G.L.H. (C.M. n. 227/1975) e gli organismi, già presenti sul territorio, che la Conferenza stessa individua.
La Commissione tecnica provinciale ha compiti di coordinamento degli interventi di integrazione e delle commissioni tecniche locali. La Commissione regolamenta la propria attività.
La Commissione tecnica provinciale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, può avvalersi del supporto del gruppo provinciale degli insegnanti di sostegno (cfr. PARTE PRIMA del presente Accordo) e di altri gruppi di lavoro, presenti sul territorio.
Il G.L.I.P. persegue, dal punto di vista istituzionale, gli obiettivi previsti dalla Legge 104/92, in particolare svolge compiti di consulenza alle singole scuole e di collaborazione con gli enti locali e l’A.U.S.L. E’ punto di riferimento per le esperienze di integrazione scolastica sul territorio
3. LE COMMISSIONI TECNICHE LOCALI
A livello territoriale sono istituite commissioni tecniche con il compito di individuare i supporti necessari all'integrazione scolastica. Tali commissioni sono formate da un rappresentante del C.S.A., della Provincia, del Comune (o dei comuni che compongono la commissione), dell’ U.O. di S.M.R.I.A., dei Servizi Sociali, delle autonomie scolastiche e sono coordinate dal comune capofila.
Hanno il compito specifico di analizzare, caso per caso, tutte le risorse necessarie alla piena integrazione degli allievi disabili, soprattutto per quanto riguarda le figure di sostegno (insegnanti statali, collaboratori scolastici, operatori educativo - assistenziali, tecnici specializzati) ed eventuali ausili o interventi specifici.
In stretta collaborazione con i tavoli di concertazione coordinati dal C.S.A., valutano, secondo criteri di priorità e in relazione alle risorse disponibili, le richieste di supporto all’integrazione scolastica che pervengono ai comuni da parte delle autonomie scolastiche statali e paritarie. Svolgono altresì funzioni di monitoraggio degli interventi realizzati, rilevando le buone prassi e le criticità in relazione ai processi di integrazione attivati.
4. STRUTTURE DI SUPPORTO
I firmatari del presente Accordo si impegnano a sostenere i Centri Risorse e Documentazione sotto riportati come strumenti di informazione, formazione e consulenza per i diversi soggetti coinvolti nei percorsi di integrazione scolastica e sociale delle persone disabili nel territorio provinciale, in collegamento con le ulteriori risorse presenti nel territorio.
4.1 - IL CENTRO DOCUMENTAZIONE INTEGRAZIONE HANDICAP (C.D.I.H.)
Il Centro di Documentazione Integrazione Handicap (C.D.I.H), componente della rete regionale dei centri di documentazione, è una risorsa strumentale e di consulenza per i processi d’integrazione scolastica e sociale delle persone disabili nel territorio provinciale e opera in collegamento con gli altri Centri presenti sul territorio: Centro Risorse Nuove Tecnologie, Centro Territoriale di Cento, Portale dell’Inclusione “Diversabili”.
I compiti del C.D.I.H. sono :
a. Promuovere, raccogliere ed elaborare documentazioni di esperienze didattiche e formative già sperimentate o in atto nelle scuole e nei servizi territoriali, tali da poter essere trasferite e diffuse anche attraverso la collana delle buone prassi del Centro;
b. Raccogliere e diffondere materiali utili agli interventi scolastici (progetti, piani di lavoro, strumentazioni, ecc.);
c. Fornire informazioni e consulenze ad insegnanti, educatori e famiglie sui principali temi collegati all’integrazione scolastica e sociale in collegamento con la rete locale dei servizi;
d. Recepire i bisogni del territorio ed attivare percorsi di formazione rivolti al personale insegnante, educativo e alle famiglie, in collaborazione con il C.S.A., le scuole, i servizi socio - riabilitativi e i comuni interessati;
e. Contribuire allo sviluppo del laboratorio di prima valutazione multiprofessionale, educativa e riabilitativa, per la scelta di ausili e di particolare materiale informatico, in collaborazione con il servizio di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’A.U.S.L. di Ferrara (cfr. PARTE ALLEGATI del presente Accordo );
f. Collaborare con il Centro Nuove Tecnologie del M.I.U.R. per costruire e tenere aggiornata una banca dati (Centro Risorse on line), che raccolga la descrizione di sussidi, ausili e strumentazioni tecniche speciali giacenti o in uso nelle scuole e di proprietà degli enti firmatari, facilitandone il prestito fra enti e scuole in relazione ai bisogni emergenti.
Il C.D.I.H. organizza il proprio funzionamento e l’attività con apposito regolamento.
4.2 - IL PORTALE DELL’INCLUSIONE “DIVERSABILI”
Il Portale dell’Inclusione è una risorsa strumentale e di consulenza per i processi e gli interventi d’integrazione scolastica e sociale per le persone disabili per il territorio provinciale e per creare una rete informatica ferrarese di scambio, confronto, condivisione delle informazioni e delle esperienze svolte nell’ambito dell’educazione alla diversità. Tale Portale è inoltre parte integrante del sito della Ufficio Scolastico Regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx.
Più precisamente, il Portale deve facilitare, diffondere ed approfondire l’informazione sulle tematiche relative al mondo dei disabili nella scuola e nell’extra - scuola e specificatamente:
- ai vari servizi presenti sul territorio provinciale;
- alla normativa specifica;
- alle buone prassi elaborate in ambito scolastico ed extra scolastico secondo una scheda predisposta e validata dall’U.S.R.;
- alle statistiche relative all’integrazione scolastica dei disabili.
4.3 - I CENTRI RISORSE NUOVE TECNOLOGIE ( PROGETTO M.I.U.R.)
Su indicazione del M.I.U.R., nella provincia di Ferrara, presso il Polo scolastico di Portomaggiore, è stato istituito uno dei cinque Centri Regionali Nuove Tecnologie di collegamento nazionale.
Tale Centro :
- ha compiti di costruzione di archivi e contemporaneamente della messa in rete degli archivi esistenti, relativi alle nuove tecnologie, in rapporto a software e hardware esistenti, centri di consulenza, buone prassi nelle scuole e produzione e distribuzione di prodotti;
- collabora con il C.D.I.H. e con gli altri centri già esistenti sul territorio.
A tal fine, il M.I.U.R. ha attivato una formazione a livello nazionale di docenti, per ciascun centro attivato. I docenti referenti del Centro Risorse Nuove Tecnologie istituito presso il Polo scolastico di Portomaggiore sono referenti per tutta la provincia di Ferrara.
TERZA PARTE
Il percorso dell’integrazione e le “competenze trasversali”
1. PRIMA ACCOGLIENZA
Tutti i soggetti istituzionali coinvolti si impegnano a garantire alla persona disabile e alla sua famiglia una positiva prima accoglienza nelle diverse fasi di vita (accertamenti diagnostici, diagnosi, proposte terapeutiche, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, primo P.E.I., primo ingresso a scuola) in modo da porre, quanto prima ed in modo consapevole, la persona e la sua famiglia in grado di essere partecipi e attive nel processo di sviluppo e d’integrazione. In particolare i diversi operatori assicurano la correttezza dell’informazione, il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il coinvolgimento partecipato ad ognuna delle fasi di sviluppo, senza alcun condizionamento, nella prospettiva di un progetto di vita fin dall’inizio valorizzato e rispettato.
2. PARTECIPAZIONE
L’alunno disabile, la sua famiglia e i diversi operatori che agiscono nell’integrazione si devono porre in aperta situazione di partecipazione e comunicazione continua, nel rispetto dei diversi ruoli, e nella prospettiva della sussidiarietà e autonomia di scelta e decisione da parte del cittadino disabile.
3. PROGETTO DI VITA
Ogni decisione di carattere didattico, sociale, che i soggetti istituzionali intendono assumere nei confronti della persona disabile e della sua famiglia, devono essere motivate, ampiamente spiegate, al fine di condividere pienamente il progetto di vita.
4. GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE DIVERGENZE
Qualora emergano conflitti e divergenze, in primis tra la persona disabile, la sua famiglia e gli operatori, ma anche tra operatori, in relazione a scelte da assumere di carattere didattico e sociale, le parti qui firmatarie s’impegnano a garantire nel rispetto della trasparenza spazi di confronto e di mediazione.
5. INGRESSO A SCUOLA E FREQUENZA
5.1. INSERIMENTO PRECOCE
E’ necessario favorire l'inserimento, fin dal nido, dei bambini disabili, ponendo particolare attenzione anche alle situazioni di disagio relazionale e socio-culturale, rilevando eventuali segni di difficoltà e sofferenza e ponendo in essere attività e forme di sostegno alle competenze genitoriali, al fine di prevenire aggravamenti della situazione di svantaggio (cfr. L. 104/92 e L.R. 1/2000 e seguenti modifiche).
6. SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO
Per preparare l'accoglienza nella scuola sia del bambino che della sua famiglia, tutte le scuole sono tenute ad articolare nella propria programmazione e/o nel Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) le forme e le modalità dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni disabili. I diversi documenti potranno essere raccolti e diffusi a cura del C.D.I.H. e del Portale Handicap di Ferrara per facilitarne la diffusione e dare un'informazione complessiva alle famiglie.
Le scuole sono inoltre tenute:
- a mettere in atto, in accordo con le famiglie e gli specialisti responsabili, le forme più idonee per costruire la continuità fra scuole e per creare una conoscenza di base del nuovo ambiente da parte dell'alunno disabile, della sua famiglia e degli operatori scolastici;
- ad attivare tutte le iniziative di lavoro e di partecipazione attraverso i relativi gruppi, appositamente costituiti, con il coinvolgimento della famiglia;
- ad organizzare una riunione all'inizio dell'anno scolastico con gli insegnanti di sezione/classe, i genitori, il dirigente scolastico e/o il coordinatore scolastico, le figure socio-sanitarie di riferimento, le eventuali figure educative. Diffondere e sostenere alcune buone prassi già in atto, come ad esempio la presenza degli insegnanti dell'anno precedente, la presenza dell'insegnante di sostegno o dell'educatore dell'anno precedente nei primi giorni di scuola, il trasferimento di eventuali ausili o attrezzature specifiche dell'alunno nella nuova scuola con indicazioni sulle modalità d'uso;
- a definire i referenti responsabili dei passaggi da un grado/ordine di scuola all'altro;
-ad attivare gruppi multiprofessionali per l'aggiornamento del P.E.I. (docenti di sezione/classe, di sostegno, educatori, personale ausiliario, ecc.);
- ad attivare le forme di assistenza di base necessarie;
- a fornire informazioni sulla rete dei servizi territoriali (es. Centro servizi volontariato, Centro H, opportunità extrascolastiche);
- ad informare su tutti gli adempimenti normativi per il rinnovo della diagnosi funzionale.
L’Azienda Sanitaria Locale (U.O. di S.M.R.I.A.) o gli specialisti privati autorizzati sono tenuti :
- a consegnare ai genitori la certificazione e la diagnosi funzionale entro i termini utili alla definizione degli organici, di anno in anno definiti dalla normativa vigente. In tale documento sono individuati il deficit e i bisogni dell'alunno nelle diverse aree dello sviluppo e sono eventualmente riassunti nella tabella che indica il grado di compromissione. In base a questa conoscenza sono fornite, da parte degli specialisti di riferimento, le indicazioni su alcune modalità d’intervento che interessano altri enti, come ad esempio la classe ridotta, la necessità di progetti specifici, la necessità d’assistenza di base o d’ausili o ancora d’abbattimento di barriere architettoniche (cfr. PARTE ALLEGATI del presente Accordo);
- a partecipare alla riunione organizzata dalla scuola, dedicata all'avvio della nuova esperienza e alle successive riunioni per l'aggiornamento del P.E.I., secondo un calendario concordato, e a dare la consulenza sulle modalità d’uso degli ausili e delle attrezzature specialistiche prescritte.
Il C.S.A. è tenuto:
- ad assegnare gli insegnanti di sostegno alle scuole statali, compatibilmente con la norma vigente, per avere la presenza degli insegnanti fin dal primo giorno di scuola;
- ad assegnare i fondi disponibili alle scuole paritarie per l’integrazione scolastica, secondo la normativa vigente;
- ad aggiornare tutto il personale docente, di sostegno e curriculare, ricercando nuove metodologie e strategie ( es. gruppi all'interno di singole scuole);
- a promuovere il confronto con il G.L.H. provinciale e le commissioni tecniche locali per definire il quadro dei fabbisogni.
Il Comune è tenuto ad assegnare personale di sostegno alle proprie scuole comunali d’infanzia e può concorrere a sostenere progetti di integrazione nelle situazioni di gravità, compatibilmente con le risorse disponibili, relativamente ad alunni residenti nel Comune e frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione.
7. ORIENTAMENTO, OBBLIGO FORMATIVO E SECONDO CICLO
L’orientamento per il passaggio dal primo al secondo ciclo deve garantire una corretta analisi dei potenziali di ciascun alunno disabile, la valorizzazione delle sue propensioni culturali e dei suoi interessi, la prospettiva complessiva del suo progetto di vita, evitando che la scelta sia maggiormente condizionata da questioni di contesto (es. lontananza della scuola superiore, pregiudizi verso un certo tipo di scuola, ecc.), tali da determinare spesso un’aggregazione numerosa di alunni in certi istituti della provincia, non come armonico orientamento, ma come scelta derivata.
Per preparare l’accoglienza nella scuola superiore e garantire il diritto di scelta del tipo d’istituto desiderato da parte dello studente e della sua famiglia, ciascun Istituto del secondo ciclo, indipendentemente dalla presenza d’iscritti disabili, assicura nel P.O.F. la
definizione delle forme e delle modalità d’accoglienza e dell’integrazione degli studenti disabili.
Le scuole del secondo ciclo assumono inoltre i seguenti impegni:
- P.E.I (Programmazione Educativa Individualizzata). Il dirigente scolastico assicura che i consigli di classe, che accolgono studenti disabili, programmino, realizzino e verifichino l’azione didattica, prevedendo adeguate azioni orientative al fine di facilitare l’integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso d’istruzione fino al conseguimento del titolo di studio. Qualora il P.E.I. non preveda il raggiungimento del titolo di studio terminale della scuola superiore, oppure qualora il consiglio di classe lo ritenga opportuno ai fini di realizzare adeguati traguardi d’istruzione e di formazione, il consiglio di classe stesso può programmare, realizzare e verificare un percorso di orientamento che motivi, guidi e sostenga la prosecuzione del percorso formativo fino al compimento dell’obbligo formativo, in modo integrato con il sistema della formazione professionale. La definizione di tale percorso avviene in accordo con lo studente disabile, la sua famiglia, gli operatori dell’A.U.S.L., e dei servizi sociali, della Formazione Professionale nel quadro del più generale progetto di vita del giovane.
- Percorsi didattici integrati con la Formazione Professionale. Il dirigente scolastico, quando il P.E.I. formulato dal consiglio di classe prevede la collaborazione della Formazione Professionale, stipula apposite convenzioni con i centri di formazione professionale nell’ambito del piano d’interventi coordinato a livello territoriale.
- Orientamento alla scelta dei percorsi successivi alla frequenza scolastica. I consigli di classe progettano, realizzano e verificano percorsi d’orientamento in uscita dalla scuola superiore, in accordo con lo studente e con la sua famiglia, in collaborazione con gli operatori dell’A.U.S.L., dei servizi sociali e avvalendosi del Servizio Provinciale per l’Impiego (o del Gruppo Orientamento).
- Avviamento di sperimentazioni relative a forme di alternanza scuola/formazione professionale, scuole/centri socio- riabilitativi del territorio.
IL C.S.A. , a seguito di eventuali azioni compiute a livello regionale, in accordo con la Provincia e i comuni in collaborazione con i centri di formazione professionale, promuove appositi incontri d’informazione e orientamento, da svolgersi entro il mese di dicembre di ciascun anno, rivolto agli studenti soggetti all’obbligo formativo.
E’ tenuto inoltre:
- ad assegnare gli insegnanti di sostegno;
- ad aggiornare tutto il personale docente, di sostegno e curriculare, A.T.A., ricercando nuove metodologie e strategie;
- a promuovere il confronto con le commissioni tecniche locali per favorire il quadro del fabbisogno del personale in deroga;
- a considerare, compatibilmente con la vigente normativa, come criterio di complessità per la definizione degli organici del personale A.T.A. (collaboratori scolastici ed amministrativi), la presenza di studenti disabili.
L’ A.U.S.L. (U.O. di S.M.R.I.A.) o gli specialisti privati autorizzati sono tenuti a:
- consegnare ai genitori la certificazione entro i termini utili alla definizione degli organici;
- mettere a disposizione le proprie competenze professionali, durante gli incontri di lavoro previsti, per l’individuazione di percorsi d’istruzione/formazione, idonei alla realizzazione del P.E.I.;
- dare consulenza sulle modalità d’uso degli ausili e delle attrezzature prescritte;
- collaborare con i consigli di classe nell’individuazione di possibili percorsi in uscita dalla scuola superiore, tenendo conto delle più generali prospettive di vita del giovane;
- assicurare il passaggio di competenze tra l’U.O. di S.M.R.I.A. e altri servizi (compreso il Servizio Sociale, se di competenza) in modo da accompagnare lo studente nel passaggio alla maggiore età. La collaborazione con le istituzioni scolastiche e con la Formazione Professionale è garantita dall’ U.O. di S.M.R.I.A. anche quando il percorso istruzione- formazione, iniziato prima del 18° anno, si dovesse compiere dopo questo termine.
La PROVINCIA:
- Collabora con il C.S.A., le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione professionale al fine di formulare un piano coordinato territoriale d’interventi idonei alle esigenze d’istruzione/formazione degli studenti disabili, nell’ambito dell’assolvimento dell’obbligo formativo;
- Assicura l’inserimento dei ragazzi disabili, compatibilmente con le loro attitudini e capacità, nei corsi di formazione professionale attivati, con risorse di propria competenza;
- Provvede affinché sia garantito a tutti gli studenti disabili e alle loro famiglie l’accesso ai servizi d’orientamento e d’inserimento lavorativo, garantendo al contempo la collaborazione con le istituzioni scolastiche per la progettazione dei percorsi educativi d’orientamento alla scelta.
8. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO
Al fine di garantire un corretto svolgimento delle esperienze d’alternanza, la scuola d’istruzione secondaria di 2° grado:
- Assicura che le esperienze d’alternanza tra la scuola e il lavoro siano inserite in modo organico e coerente nel P.E.I. predisposto dal consiglio di classe per lo studente disabile, anche qualora l’esperienza d’alternanza si realizzi all’interno di un percorso integrato con il sistema della formazione professionale;
- Stipula apposite convenzioni con le imprese che ospitano gli studenti, alle quali è allegato il progetto formativo e d’orientamento per ciascun alunno coinvolto, come previsto dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/3/1998, salvo i casi in cui dette convenzioni siano stipulate dal centro di formazione accreditato;
- Provvede alla copertura delle garanzie assicurative previste dall’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/3/1998, salvo i casi in cui detta copertura sia assicurata dal centro di formazione professionale;
- Assicura che il consiglio di classe indichi un suo componente come responsabile didattico - organizzativo. Tale figura si rapporta con il responsabile aziendale incaricato dell’inserimento dello studente nell’organizzazione aziendale e con gli altri operatori coinvolti nel percorso d’alternanza ;
- Collabora alla predisposizione di un apposito progetto, che può contemplare anche l’accompagnamento nella situazione d’alternanza, al fine di sostenere il passaggio dalla scuola alla vita attiva, in collaborazione con il C.S.A., l’A.U.S.L., gli enti locali competenti, il sistema della Formazione Professionale e i Centri per l’Impiego.
Il C.S.A. , in accordo con la Provincia:
- Attiva collaborazioni con enti territoriali che supportano le esperienze d’alternanza tra la scuola e il lavoro, comprese le esperienze di lavoro protetto;
- Promuove appositi incontri di coordinamento tra i rappresentanti delle istituzioni scolastiche che, in modo autonomo o in collaborazione con enti esterni, progettano, realizzano e verificano esperienze d’alternanza tra la scuola e il lavoro che coinvolgano gli studenti disabili.
L’ A.U.S.L. (U.O. di S.M.R.I.A.) collabora nella progettazione, realizzazione e verifica di adeguati percorsi d’alternanza.
Il COMUNE, attraverso i Servizi Sociali:
- Collabora con i consigli di classe nella progettazione, realizzazione e verifica di adeguati percorsi d’alternanza all’interno del P.E.I.;
- Assicura la collaborazione nella definizione, conduzione e verifica dei percorsi d’alternanza, anche attraverso apposite convenzioni con i centri di formazione accreditati.
La PROVINCIA collabora con il C.S.A., le istituzioni scolastiche, i centri di formazione professionale accreditati e gli enti gestori dei servizi sociali al fine sostenere le esperienze d’alternanza tra la scuola e il lavoro degli studenti disabili.
9. PROFILI MULTIPROFESSIONALI ESSENZIALI E FORME DI INTEGRAZIONE
9.1. COOPERAZIONE PROFESSIONALE
Tutti i soggetti professionali coinvolti nell’integrazione scolastica operano con spirito di cooperazione integrata, considerando le diverse competenze come risorse valorizzanti, corresponsabili, deontologicamente orientate al rispetto e alla valorizzazione di ogni ruolo. Sarà cura delle istituzioni favorire momenti di formazione, studio e ricerca in comune. Altrettanto, i diversi soggetti professionali considerano la cooperazione didattica come elemento strategico di una positiva integrazione e di una crescita civile e culturale di tutti gli alunni, eliminando le barriere, anche psicologiche e organizzative, che potrebbero determinare isolamento piuttosto che inserimento.
9.2. I DOCENTI
La responsabilità della qualità dell’integrazione scolastica è dell’intero collegio dei docenti e degli organi collegiali della scuola, che prevedono nel P.O.F. tutte le azioni da intraprendere per garantire un positivo progetto di vita per ogni alunno. Ogni istituzione scolastica autonoma si dota di una struttura permanente di lavoro, studio, promozione, coordinamento delle azioni d’integrazione scolastica, ai sensi del D.P.R. 275/99.
La responsabilità diretta dell’integrazione scolastica di ciascun alunno disabile è del consiglio di classe o del team docente, che progetta attraverso il P.E.I. tutti gli interventi didattici individualizzati, di gruppo, equivalenti alla classe, differenziati utili allo sviluppo scolastico di tutti i potenziali dell’alunno. Gli insegnanti della classe dell’alunno sono tenuti a partecipare alle riunioni interistituzionali con gli altri operatori nelle fasi di progettazione, confronto e verifica della singola situazione. L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe, di cui è contitolare, e rappresenta una risorsa di contesto per garantire una proficua individualizzazione e socializzazione dell’alunno. Il dirigente scolastico garantisce la qualità complessiva degli interventi.
9.3. COLLABORATORI SCOLASTICI
I collaboratori scolastici partecipano alle azioni d’integrazione scolastica, in particolare garantendo l’assistenza di base per favorire l’autonomia e una positiva frequenza scolastica dell’alunno. Ai collaboratori scolastici sono garantiti appositi corsi di formazione. I collaboratori scolastici, ove necessario, partecipano alle riunioni di progettazione e verifica d’ogni singolo alunno cui prestano l’assistenza di base.
9.4. PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE
Il personale educativo assistenziale, eventualmente assegnato dagli enti locali per favorire l’integrazione scolastica, va inteso come risorsa professionale che aiuta la scuola e la famiglia a veicolare condizioni d’apprendimento, di socialità, di relazione utili a garantire un positivo progetto di vita. Svolge funzioni di supporto educativo, secondo quanto disposto dal P.E.I., in particolare negli ambiti dell'autonomia personale e della comunicazione, organizzando interventi volti a favorire, tra l'altro la deambulazione, l'attivazione di prassie, l'orientamento spazio/temporale, l'organizzazione del lavoro scolastico, l'uso d’ausili e di strumentazioni specifiche, l'ampliamento e l'arricchimento delle forme di comunicazione e delle capacità d’interazione con le persone, il coinvolgimento in attività laboratoriali e di lavoro di gruppo. Detto personale, assegnato prevalentemente per situazioni di gravità, deve agire in momenti collegati e integrati con le attività della classe in collaborazione con gli insegnanti e svolgere funzioni di collegamento tra diverse attività, diversi contesti di vita e d’apprendimento. Il personale educativo assistenziale è funzionalmente posto alle dipendenze della scuola e partecipa pienamente alla progettazione e alla verifica dell’integrazione scolastica.
9.5. PERSONALE SANITARIO E SOCIALE
Il personale sanitario e sociale, direttamente coinvolto nel progetto di vita del singolo alunno, è tenuto non solamente alla predisposizione degli strumenti previsti dalle norme (es. diagnosi funzionale e P.D.F.), ma a collaborare con le scuole statali e paritarie per integrare le diverse strategie di recupero, sviluppo e maturazione, sia con una continua consulenza sia con una co-progettazione degli aspetti comuni, in una visione unitaria che pone al centro il progetto di vita di ogni singola persona.
9.6. TUTOR NELLA SCUOLA SUPERIORE
I firmatari del presente Accordo valorizzano, nella scuola superiore, la presenza di giovani tutor.
Il tutor è una figura in grado di prendersi cura di una persona quasi coetanea in difficoltà, per aiutarla attraverso rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali, ma soprattutto la sua disponibilità umana. Egli ha la funzione di motivare lo studente disabile e può facilitare il superamento di situazioni difficili collegabili a problemi relazionali ed affettivi. Il tutor contribuisce alla realizzazione di singoli progetti e può essere impiegato in compiti d’accompagnamento, di sostegno alle autonomie e di facilitazione della comunicazione dello studente, secondo modalità indicate nel progetto educativo. L’individuazione, l’organizzazione e le attività del tutor sono definite dall’Allegato contenuto nella Parte Quinta del presente Accordo.
9.7 VOLONTARI
Presso le scuole di ogni ordine e grado possono essere impegnate nei progetti di integrazione scolastica, con funzione di supporto, figure di volontari (servizio civile volontario, associazioni, ecc.).
Il COMUNE valuta le richieste in sede di commissione tecnica locale, presentate dai dirigenti scolastici e concorre con le autonomie scolastiche, la Provincia e i Servizi Sociali (compatibilmente con le disponibilità di bilancio) a realizzare progetti a sostegno dell’integrazione degli studenti disabili.
La PROVINCIA sostiene lo sforzo finanziario delle istituzioni scolastiche e dei comuni nella realizzazione dei progetti d’integrazione.
L’AUSL (U.O. di S.M.R.I.A.) partecipa alla definizione e alla verifica dei progetti che prevedono l’impiego di tutor, nell’ambito del P.D.F. , attraverso la messa in luce dei bisogni della persona, sia nell’ambito scolastico che in quello sociale più generale.
QUARTA PARTE
Validità, verifica, valutazione e diffusione dell’ Accordo - Collegio di vigilanza
1. Validità: soggetti firmatari e tempi dell’Accordo
Il presente Accordo, firmato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ha validità quinquennale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Verifica, valutazione periodica e diffusione dell’Accordo
La Conferenza Provinciale dell’Istruzione e della Formazione svolge compiti generali di verifica e valutazione periodica dell’Accordo, avvalendosi della relazione annuale presentata dalla Commissione tecnica provinciale.
Il Collegio di Vigilanza è presieduto dal Presidente della Provincia o suo delegato, ed è costituito da Prefetto, Dirigente del C.S.A., Sindaco del Comune capoluogo o suo delegato, un rappresentante dei comuni per ogni ambito territoriale individuato, un rappresentante dell’A.U.S.L. .
Gli enti firmatari s’impegnano a promuovere ed a realizzare iniziative destinate alla conoscenza dei contenuti del presente Accordo, secondo le modalità ritenute più opportune.
QUINTA PARTE
Allegati
Indice
1. Compendio normativo
2. Certificazione e diagnosi funzionale
3. Categorie diagnostiche e codici per la richiesta di insegnante di sostegno
4. Richiesta di personale per l’assistenza educativa di competenza del Comune
5. Richiesta di attrezzature e ausili
6. Scheda di progetto
7. Protocollo per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico
8. Protocollo operativo per la realizzazione di un “Punto di valutazione degli ausili informatici”
9. Il tutor nella scuola secondaria di 2° grado.
Allegato n. 1 - Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara - xx.xx. 2006/2007-2010/2011.
COMPENDIO NORMATIVO
✓ Costituzione della Repubblica Italiana
✓ Legge sulla Riforma degli Ordinamenti didattici universitari del 19/11/1990, n. 341
✓ Legge sulla Riforma degli Ordinamenti didattici universitari del 19 novembre 1990, n. 341
✓ Legge- quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104
✓ Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della legge 104/92, sui criteri per la stipula degli accordi di programma
✓ D.P.R. 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”
✓ Legge 24 giugno 1997 n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”
✓ Legge 10 dicembre 1997 n. 425 “Disposizione per la riforma degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”
✓ D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”
✓ D.M. MIN.LAV. 8 aprile 1998 “Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti”
✓ Insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la legge “Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” del 18 dicembre 1997 n. 440 e il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 57”
✓ Decreto del M.U.R.S.T. del 26 maggio 1998: “Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria” , in particolare all’art. 3, comma 6 – Criteri relativi al corso di laurea in scienze della formazione primaria- e all’art. 4 comma 8 – Criteri relativi alla scuola di specializzazione all’insegnamento secondario
✓ D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 : “Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell’art 1 Legge 425 del 10 dicembre 1997” e successive modificazioni
✓ D.M. 24 luglio 1998 n. 331: “Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e successive modifiche
✓ D.M. 18 settembre 1998 n. 356, D.M. del 18 settembre 1998 n. 357, D.M. del 12 novembre 1998 n. 452, D.M. del 18 settembre 1998 n. 359, D.M. del 10 novembre 1998 n. 449, D.M. del 11 novembre 1998 n. 450, recanti norme in merito allo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
✓ D.M. MIN. LAV. 7 ottobre 1999: “Disposizioni per l’attuazione dell’art. 16 - comma 2, della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, recante : Norme in materia di promozione dell’occupazione”
✓ Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
✓ Legge 17 maggio 1999 n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”
✓ D.M. 3 giugno 1999, n. 141 “Formazione classi con alunni in situazione di handicap”
✓ D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 “Regolamento di attuazione dell’art. 68 della Legge 17 maggio 1999 n. 144 concernente l’obbligo di frequenza di attività formative”
✓ D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333 : “Regolamento di esecuzione della legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”
✓ L.R. 8 agosto 2001, n. 26 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”
✓ Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”
✓ Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 8 novembre 2000 n. 328
✓ nota del MIUR del 30 novembre 2001 n. 3390, avente ad oggetto l’assistenza di base degli alunni in situazione di handicap
✓ Decreto MIUR “S.S.I.S.- Xxxxx Xxxxxxxx 000 ore” del 22 febbraio 2002
✓ L.R. 12 marzo 2003 n. 2: “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
✓ Legge 28 marzo 2003 n. 53: “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”
✓ Risoluzione del Consiglio Europeo del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell’istruzione e della formazione (G.U. 134 del 7 giugno 2003)
✓ L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 3 giugno 2003 n. 12: “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”
✓ D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59: “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”
✓ Legge 4 giugno 2004 n. 143: “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”
✓ Decreto del MIUR del 9 febbraio 2005 n. 21
✓ D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 76: “Definizione delle norme generali sul Diritto – Dovere all’Istruzione ed alla Formazione, a norma dell’art. 2 - comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53”
✓ D. Lgs. 15 aprile 2005 n. 77: “Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola – Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”
Allegato n. 2 - Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara - xx.xx. 2006/2007- 2010/2011.
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - XXXXXX XXXXXXX
Azienda Unità Sanitaria Locale di Xxxxxxx - Xxxx Xxx Xxxxxxx, 00 –
00000 XXXXXXX
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE U.O. di S.M.R.I.A.
Xxx Xxxxxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxxxx Unità Operativa di Salute Mentale e Riabilitazione Infanzia Adolescenza
Distretto di
Prot. N. Lì ……………………………………………………
- Ai genitori di
- Alla Direzione Scolastica
- Al C.S.A.
Xxx Xxxxxx x.00 00000 XXXXXXX
OGGETTO: Certificazione e diagnosi funzionale anno scolastico
Certifico che ………… nato/a il …..………… a….………(……..) residente a ………………... in via
………………. n° ….., che frequenta la Scuola ………………….……….. di ……….…….., è in carico all’Unità Operativa di Salute Mentale e Riabilitazione Infanzia e Adolescenza dell’Azienda U.S.L. di Ferrara, Distretto di ……………….. Tel………………..
Presenta ……………………………………………………(Codice) secondo la classificazione internazionale ICD10.
DIAGNOSI FUNZIONALE
POTENZIALITA’ | DIFFICOLTA’ |
Area Cognitiva | Area cognitiva |
Livello di sviluppo Integrazione delle competenze: | Livello di sviluppo: Integrazione delle competenze: |
Area Affettivo-Relazionale | |
Area Affettivo-Relazionale | |
Livello di autostima: Rapporto con gli altri: | Livello di autostima: Rapporto con gli altri: |
Area sensoriale Deficit visivo: Deficit uditivo: | Area sensoriale Deficit visivo: Deficit uditivo: |
Area Linguistica | Area linguistica |
Comprensione: | Comprensione: |
Produzione: | Produzione: |
Linguaggi alternativi e/o integrativi: | Linguaggi alternativi e/o integrativi: |
Area Motoria Prassica Globale : Fine: | Area Motoria Prassica Globale: Fine: |
Area Neuropsicologica Memoria: Attenzione: Organizzazione spazio-temporale: | Area Neuropsicologica Memoria: Attenzione: Organizzazione spazio-temporale: |
Area dell’Autonomia Personale: Sociale: | Area dell’Autonomia Personale: Sociale: |
GRIGLIA DELLE AREE COMPROMESSE
SENSORIALE | MOTORIO | COGNITIVO | LING.COMUNICATIVO | AFFETTIVO | AUTONOMIA | AUTONOMIA | |
(LIV.INTELLETTIVO | RELAZIONALE | PERSONALE | SOCIALE | ||||
E | |||||||
FUNZIONAMENTO | |||||||
MENTALE) | |||||||
ASSENTE | |||||||
TRANSITORIO | |||||||
LIEVE | |||||||
MEDIO | |||||||
IMPORTANTE |
N.B.
Il Livello di compromissione espresso dalla griglia è dato da:
- una singola caduta "medio e/o importante" su almeno un campo;
- se la caduta pur lieve è pervasiva (su più campi).
Si richiede:
□ insegnante di sostegno
□ programmazione individuale
□ classe ridotta
□ progetti specifici. Quali:
□ assistenza di base
N.B.
1 - Vanno barrate tutte le caselle ritenute necessarie
2 – specificare gli ambiti funzionali dei “progetti specifici”. Alla loro realizzazione concorre eventualmente l'Ente Locale secondo le competenze definite dalla C.M. 3390 del 30\11\01 e dall’ Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica.
Per garantire la realizzazione del diritto allo studio si ravvisa la necessità di :
□ ausili
0 per la postura
0 per la comunicazione
0 per la mobilità
□ superamento delle barriere architettoniche
0 accesso
0 servizi
0 altro
Lo Specialista Responsabile L’Operatore Referente
Per gli alunni delle Scuole Superiori
Autorizzazione frequenza ai laboratori
Si certifica la possibilità dell’alunno/a a frequentare i laboratori
esistenti, in regola con la normativa vigente secondo la programmazione redatta dal Consiglio di Classe, costruita sulle condizioni cliniche e situazionali accertate, come sopra descritte.
Lo Specialista Responsabile L’Operatore Referente
Allegato n. 3- Accordo di programma provinciale per l’integrazione degli alunni disabili della provincia di Ferrara – xx.xx. 2006/2007 – 2010/2011.
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - Unità Operativa S.M.R.I.A. – Ferrara Categorie diagnostiche e codici per la richiesta di insegnante di sostegno
CATEGORIE DIAGNOSTICHE | CODICI ICD10 | ||||
Psicosi o schizofrenia | Da F20 a F29 | ||||
Sindromi affettive | Da F30 a F39 con associata griglia del grado di compromissione e cadute a livello medio ed importante | ||||
Sindrome con pensieri ossessivi ed atti compulsivi | F42.2 con associata compromissione | griglia | del | grado | di |
Sindromi da disadattamento | F43.1, F43.2, F43.3. F43.8, con associata griglia del grado di compromissione. Certificazione da rivalutare dopo un anno, data la transitorietà della patologia. | ||||
Disturbi di personalità | Da F60 a F62 insegnante di sostegno per la scuola secondaria di 1° e 2° grado con associata griglia del grado di compromissione e cadute a livello medio o importante | ||||
Ritardo mentale e funzionamento mentale limite (QItot con valore compreso fra 70 e 79 e profilo omogeneo tra QIV e QIP) | Da F70 a F79 | ||||
Disturbi del linguaggio | F80.1, F80.2, F80.3, più associata griglia del grado di compromissione con cadute a livello medio o importante | ||||
Disturbi specifici di apprendimento | F81.0 insegnante di sostegno soltanto alla scuola primaria F81.3 insegnante di sostegno scuola primaria e secondaria di 1° per i casi che mantengono un grado di compromissione lieve e pervasivo, oppure medio/importante su un singolo campo | ||||
Disturbo specifico della funzione motoria | F82 insegnante di sostegno alla scuola d’infanzia e primaria con associata griglia del grado di compromissione | ||||
Disturbo evolutivo specifico misto | F83 insegnante di sostegno alla scuola d’infanzia e primaria con associata griglia del grado di compromissione | ||||
Sindromi da psicologico | alterazione | globale | dello | sviluppo | X00-00 |
Xxxxxxxx Ipercinetiche | F90.0, F90.8, F90.9 con griglia del grado di compromissione. Certificazione limitata alla scuola primaria e secondaria di 1° grado | ||||
Disturbo ipercinetico della condotta e Disturbi della condotta | F90.1, F91.3, F91.8, F91.9, F92.0, F92.8, F92.9 con associata griglia del grado di compromissione | ||||
Sindrome da tic combinati motori e vocali multipli (Xxxxxxxx) | F95.2 | ||||
Deficit sensoriale e visivo | H54 – H90 insegnante di sostegno in relazione alla importanza del deficit o se associato ad altre problematiche | ||||
Patologie codificate in Asse IV | Tutte le patologie sono compatibili con la richiesta dell’insegnante di sostegno, se associate a problematiche relative all’autonomia personale, al ritardo mentale o altro, in relazione al grado di importanza | ||||
Altre sindromi psichiche dovute a danni o disfunzioni cerebrali o malattie somatiche | Da F06 a F07 |
Allegato n. 4 - Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara - xx.xx. 2006/2007 – 2010/2011.
In via riservata Al COMUNE DI
Servizio
Via
OGGETTO: richiesta di personale per l’assistenza educativa di competenza del Comune, previsto dal Piano Educativo Individualizzato e necessario per l’integrazione scolastica.
Plesso o Sede staccata Anno Scolastico Numero complessivo alunni con handicap nel Plesso
Alunno/a in situazione di handicap:
Cognome Nome
Data di nascita Comune di residenza
Classe che frequenterà n. alunni n. alunni h iscritti nella classe
Ore di frequenza settimanali
Ore assegnate nell’anno precedente dallo Stato per insegnante di sostegno
Funzione aggiuntiva ai collaboratori scolastici per assistenza di base ed accompagnamento:
SI □ NO □
Diagnosi funzionale redatta da da allegare in caso di prima iscrizione.
Breve descrizione del caso con indice di gravità:
Tipo di intervento richiesto: N° ore richieste Ore assegnate nell’a.s.
precedente | ||
Educatore | n. ore | n. |
Tutor | n. ore | n. |
Volontario | n. ore | n. |
Altro (specificare) | n. ore | n. |
Progetti specifici per i quali interviene anche il personale educativo
In allegato la scheda di progetto
Data Il Dirigente Scolastico
Allegato n. 5 - Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara - xx.xx. 2006/2007 – 2010/2011.
Al Dirigente del Servizio …………
del Comune di ……………………
via…………………………………
tel. ………………..- fax…………..
OGGETTO: Richiesta attrezzature e ausili, previsti dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e necessari per l’integrazione scolastica dell’alunno disabile di competenza del Comune.
plesso o sede staccata anno scolastico
nome/cognome xxxxxx/a classe
data di nascita
comune di residenza
Diagnosi funzionale redatta da
Breve descrizione delle esigenze specifiche dell’alunno:
Si richiedono:
♦□ A: attrezzature, ausili, arredi speciali, necessari all’integrazione scolastica in base alla valutazione sanitaria.
Si allega la prescrizione dell’A.U.S.L. contenente le informazioni dettagliate necessarie per procedere all’acquisto delle attrezzature\ausili non a carico dell’A.U.S.L. stessa.
♦□ B: attrezzature e ausiili previsti dal P.E.I.
Si allega progetto specifico contenuto nel P.E.I. con le informazioni dettagliate necessarie per procedere all’acquisto delle attrezzature\ausili non a carico della Scuola o del C.S.A.
Data IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Allegato n. 6 - Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara - xx.xx. 2006/2007 – 2010/2011.
SCHEDA DI PROGETTO
Scuola anno scolastico
nome cognome xxxxxx
titolo del progetto specifico (indicato nella D.F. e/o nel P.E.I.)
nuova realizzazione ο durata prosecuzione di un progetto pluriennale ο
finalità del progetto:
analisi della situazione:
obiettivi:
organizzazione didattica ed educativa (operatori coinvolti, attività previste): documentazione prevista:
eventuali informazioni aggiuntive:
Il Dirigente Scolastico
Data
Allegato n. 7 - Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara - xx.xx. 2006/2007- 2010/2011.
PROTOCOLLO PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO
PREMESSA
Il presente documento nasce dall’esigenza espressa da diversi Servizi sanitari territoriali ed ospedalieri, dalle Istituzioni scolastiche, dagli Enti Locali e dalle Associazioni laiche di definire, nel rispetto della normativa vigente, un percorso condiviso finalizzato a garantire e facilitare l’inserimento scolastico di bambini e ragazzi affetti da malattie croniche, che richiedano la somministrazione continua di farmaci e/o per le quali potrebbero rendersi necessari interventi d’emergenza.
Tale esigenza trova riscontro nel Piano Sanitario Regionale e nei dati epidemiologici relativi alla patologia cronica nei minori.
La presenza di cronicità determina uno stato di perturbamento delle relazioni familiari e sociali e, se non adeguatamente supportata, è rilevante fattore di compromissione dello sviluppo della persona.
Il supporto ad una favorevole evoluzione psico-fisica, relazionale e sociale, oltre che ad un’appropriata assistenza sanitaria specialistica, correla con il sostegno alla famiglia e con il ruolo genitoriale, posti in una situazione critica in presenza di patologia cronica, e con il contesto sociale, rappresentato, in questa età, in buona parte dalla comunità scolastica.
La comunità scolastica rappresenta per il minore, affetto da patologia cronica, non solo la principale occasione di socializzazione, ma l’ambito in cui il bambino può lentamente ma progressivamente acquisire la competenza ad autogestire la propria patologia: la percezione dell’accoglienza, il confronto positivo con le esperienze offerte dalla vita scolastica e di gruppo facilitano l’accettazione della patologia cronica da parte del soggetto, garanzia di attenzione ed autotutela della salute.
Per questi motivi l’Istituzione scolastica rappresenta una delle Agenzie del territorio, concorrenti alla costruzione di percorsi integrati nelle situazioni di cronicità.
Vi è d’altronde la consapevolezza che la volontà di svolgere a pieno il ruolo educativo e di accoglienza ha implicazioni giuridiche e livelli di responsabilità che devono essere riconosciuti, definiti ed attribuiti correttamente alle diverse figure professionali coinvolte nel processo di integrazione.
Ne deriva che il percorso in oggetto ha come elemento centrale l’attivazione di una rete dei servizi che tenga conto del contesto e coinvolga le risorse sanitarie del territorio.
PROTOCOLLO
VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;
CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005;
CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;
RICHIAMATA la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'O.N.U. il 20 Novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;
VISTA la Nota M.I.U.R. Protocollo n. 2312/Dip/Segr del 25.11.2005 con la quale vengono inviate le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” a firma dei Ministri del MIUR e della Salute;
PREMESSO che:
- le Istituzioni coinvolte nel presente atto riconoscono la necessità di tutelare la salute e il benessere dei bambini;
- ove occorresse garantire queste tutele attraverso somministrazioni di farmaci, nel caso che la somministrazione debba avvenire necessariamente durante l'orario scolastico, deve essere salvaguardato il diritto del bambino alla salute senza che ciò comporti l'allontanamento dall'attività scolastica;
- in questi casi, al fine di tutelare la famiglia, gli operatori scolastici e soprattutto il minore, si impone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale, condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti;
CONSIDERATO che i soggetti istituzionali sono chiamati a regolamentare in modo unitario i percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare farmaci – sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio dell'A.U.S.L. – e che tali soggetti si riconoscono in : C.S.A. (già Provveditorato agli Studi) di Ferrara, Servizi di Pediatria delle A.U.S.L. di Ferrara, Provincia di Ferrara e Comuni della Provincia, Dirigenti Scolastici;
Il C.S.A. di Ferrara, l’ A.U.S.L. di Ferrara , la Provincia di Ferrara, i Comuni e i Dirigenti Scolastici della provincia di Ferrara
CONVENGONO quanto segue:
- Oggetto del presente protocollo è la somministrazione di farmaci per i quali non è richiesto il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della A.U.S.L., la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
- la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione/informazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
Art. 1 - Somministrazione dei farmaci
La somministrazione di farmaci nella scuola non è da intendersi quale sostitutivo delle cure familiari, ma quale prassi da attuare solo nei casi di assoluta necessità riconosciuta dai servizi competenti.
Art. 2 - Somministrazione continua o ciclica di farmaco per vix xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, congiuntivale (non parenterale)
La somministrazione deve essere considerata una forma di assistenza “parentale”, in quanto non richiede un addestramento tecnico professionale.
In ambito scolastico essa può essere effettuata alle seguenti condizioni:
1. che gli operatori scolastici diano la propria disponibilità alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico (art. 4 Linee guida M.I.U.R.- Ministero della Sanità);
2. che la richiesta formale della famiglia sia accompagnata da certificazione medica;
3. che la somministrazione debba avvenire necessariamente in orari coincidenti con l’orario scolastico;
4. che siano definite le modalità di conservazione del farmaco;
5. che la richiesta di somministrazione sia accompagnata da un’adeguata informazione al personale della scuola incaricato;
5 che la somministrazione del farmaco sia scevra da effetti collaterali rischiosi o pericolosi;
6 che eventuali effetti collaterali, ancorché non pericolosi, siano comunque stati illustrati a chi è incaricato di effettuare la somministrazione;
7 che la richiesta e le procedure successive siano formalizzate in un protocollo scritto a firma del Dirigente Scolastico e del Pediatra di Comunità.
I compiti di cui ai punti 3-4-6 sono di competenza della pediatria di comunità, che opera in accordo con lo specialista, il pediatra di libera scelta/medico curante e con la famiglia.
Compito di cui al punto 1 (rilascio di certificazione) è del medico specialista prescrivente, del pediatra di libera scelta o del pediatra di comunità.
Al Dirigente della Scuola spetta il compito di :
- individuare gli operatori eventualmente disponibili alla somministrazione;
- destinare un locale e richiedere all’Ente locale l’eventuale attrezzatura per la conservazione del farmaco;
- destinare un locale in cui effettuare la somministrazione, nel rispetto della riservatezza.
All’Ente Locale spetta il compito di :
- fornire l’eventuale attrezzatura (armadietto o frigorifero) per la conservazione del farmaco.
Art. 3 - Somministrazione continua di farmaco per via parenterale (iniettiva)
La somministrazione continua di farmaci per via parenterale (iniettiva) può essere affidata solo a personale con competenze sanitarie o a famigliari dell’interessato o a persone delegate dalla famiglia dello stesso. Qualora la famiglia sia impossibilitata ad effettuare la somministrazione del farmaco in ambito scolastico.
Il farmaco sarà fornito dalla famiglia dell’alunno.
Al Dirigente della Scuola spetta il compito di :
- destinare un locale in cui effettuare la somministrazione, nel rispetto della riservatezza;
- richiedere l’eventuale attrezzatura (armadietto o frigorifero) per la conservazione del farmaco;
- concedere l’accesso alla scuola nell’orario previsto per la somministrazione al genitore o ad eventuale personale incaricato della somministrazione;
- procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, e qualora la famiglia non sia in grado di provvedere in modo diretto o attraverso propri delegati, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con cui stipulare accordi e convenzioni (A.U.S.L., Associazioni di volontariato, Croce Rossa, ecc).
La Pediatria di Comunità:
- collabora attivamente nella ricognizione di risorse di personale che provveda alla somministrazione del farmaco;
- fornisce a tale personale le necessarie informazioni ed istruzioni.
In difetto di tali risorse il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
All’Ente Locale spetta il compito di fornire l’eventuale attrezzatura (armadietto o frigorifero) per la conservazione del farmaco.
Art. 4 – Gestione emergenze
In caso di emergenza sanitaria il personale scolastico fa ricorso ai servizi di Pronto Soccorso del S.S.N. (Sistema Sanitario Nazionale).
Qualora siano presenti nella scuola allievi affetti da patologie che possano presentare situazioni d’emergenza sanitaria, la Pediatria di comunità:
- previ accordi e consenso dei genitori, fornisce informazioni sulla patologia e sui sintomi che possono far sospettare una situazione d’emergenza;
- fornisce indicazioni sulle procedure da attuare in caso di emergenza; tali informazioni dovranno essere fornite nell’ambito di un incontro con il personale scolastico referente individuato dal Dirigente scolastico e dovranno essere completate con informazione scritta;
- provvede eventuali farmaci e strumenti, di cui sia prevedibile la necessità in caso di emergenza;
- fornisce indicazioni scritte per la conservazione e per la somministrazione dei farmaci;
- provvede tempestivamente alla sostituzione dei farmaci d’emergenza alla loro scadenza.
La presenza dei farmaci d’emergenza nella scuola garantisce la possibilità di intervento tempestivo da parte di qualsiasi persona in grado di praticarlo.
La somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario non costituisce abuso di professione medica e non è quindi perseguibile, qualora effettuata in condizioni d’emergenza in cui un ritardo nell’intervento di soccorso risulti pregiudizievole per la salute e/o la vita del paziente. L’effettuazione di primo soccorso da parte di personale presente nella scuola non esime dal richiedere l’intervento del 118.
Al Dirigente della Scuola spetta il compito di:
- destinare un locale in cui effettuare l’intervento di primo soccorso;
- richiedere all’Ente Locale l’eventuale attrezzatura (armadietto o frigorifero) per la conservazione del farmaco;
- individuare il personale incaricato degli interventi di primo soccorso;
- provvedere alla formazione (generale) del personale incaricato degli interventi di primo soccorso.
All’Ente Locale spetta il compito di :
- fornire l’eventuale attrezzatura (armadietto o frigorifero) per la conservazione del farmaco.
***********************
Allegato n. 8 - Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara - xx.xx. 2006/2007- 2010/2011.
C.D.I.H. (Centro Documentazione Integrazione Handicap)
Protocollo operativo per la realizzazione di un “Punto di valutazione degli ausili informatici”
1.Punto di valutazione
Il C.D.I.H. costituisce un “Punto di valutazione e prova degli ausili informatici” (d’ora in poi: “Punto di valutazione”) rivolto a bambini e ragazzi disabili del territorio della provincia di Ferrara. Il Punto di valutazione è gestito congiuntamente da operatori del C.D.I.H. assieme a operatori dell’U.O. di S.M.R.I.A. e ha sede presso l’U.O. di S.M.R.I.A. dell'A.U.S.L., dove trovano posto le attrezzature e gli ausili. Il servizio è rivolto principalmente a utenti compresi nella fascia da 0 a 18 anni, ma con la possibilità di estendere progetti di continuità. Il Punto di valutazione, oltre ad offrire i servizi descritti al successivo punto 4., costituisce istanza di invio a valutazioni più approfondite, principalmente verso l' Ausilioteca dell’A.U.S.L. di Bologna, con la quale s’intende formalizzare la collaborazione.
2.Competenze
Nel Punto di valutazione s’intende realizzare una metodologia di lavoro multidisciplinare che aiuti nella conoscenza dei bisogni e nell’elaborazione delle strategie d’intervento e che sappia riunire le competenze d’insegnanti, genitori, educatori professionali e tecnici della riabilitazione. In particolare il C.D.I.H., con le proprie competenze pedagogiche e informatiche, segue gli aspetti didattico – educativi, inclusa la consulenza alle scuole per la stesura e il monitoraggio dei progetti che prevedano l’uso dell’informatica, e l’U.O. di S.M.R.I.A. segue gli aspetti sanitario - riabilitativi. C.D.I.H. e U.O. di S.M.R.I.A. garantiscono una competenza integrata sugli aspetti tecnico-informatici del progetto di vita degli utenti.
3.Tipo di servizio fornito
Nell’ambito di progetti educativo-riabilitativi individualizzati elaborati dall’A.U.S.L. e/o dalla scuola, il Punto di valutazione ha la finalità di integrare le competenze delle diverse professionalità, con l’obiettivo di fornire valutazioni funzionali in merito a:
a. ausili per l’accesso al pc;
b. software didattico-educativo;
c. organizzazione di spazi di lavoro nel contesto educativo/scolastico.
4.Modalità di accesso
L’accesso al punto di valutazione è su appuntamento. Le richieste sono raccolte dall’U.O. di S.M.R.I.A. . Possono richiedere di accedere al Punto di valutazione i protagonisti di un progetto multiprofessionale (educativo, sociale, sanitario) già condiviso cioè:
a. insegnanti statali e comunali d’ogni ordine e grado di scuola;
b. operatori A.U.S.L.
c. operatori di cooperative;
d. famiglie già seguite dall’U.O. di S.M.R.I.A. (vedi sopra punto 3.).
5.Modalità operative e competenze
Di norma, ad ogni seduta di lavoro, sono presenti un operatore A.U.S.L, referente per gli aspetti sanitari e riabilitativi, e un operatore del C.D.I.H., referente per gli aspetti didattico-educativi. La valutazione degli aspetti di cui al precedente punto 3. viene compiuta dai due operatori, che assieme elaborano una relazione finale. La seduta di valutazione è aperta anche ad altre figure professionali coinvolte nel progetto.
6. Tempi
Il Punto di valutazione è aperto su appuntamento. In base agli appuntamenti concordati, gli operatori coinvolti saranno presenti presso la sede dell’U.O. di S.M.R.I.A. per effettuare le valutazioni. Gli operatori del “Punto di valutazione” potranno fissare riunioni operative di coordinamento e programmazione.
7.Operatori
Per il progetto Punto di valutazione sono messe a disposizione sia dal C.D.I.H. che dall’U.O. di S.M.R.I.A. un massimo di 3 ore settimanali.
8.Sperimentazione
Il Punto di valutazione ha un carattere sperimentale per un periodo di due anni a far tempo dal suo avvio con verifiche annuali rispetto all'efficacia e alla funzionalità delle modalità organizzative.
9.Finanziamenti
L’avvio del progetto (per quanto riguarda l’acquisto degli ausili necessari per l’attività di valutazione) è finanziato dal Comune di Ferrara nell’ambito del progetto regionale finalizzato allo sviluppo Centri di documentazione. Per il proseguimento dell’attività, il Comune di Ferrara e l’A.U.S.L., s’impegnano a proporre il progetto Punto di valutazione nell’ambito delle attività di concertazione e di programmazione dei Piani Sociali di zona e dei Piani per la salute.
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Allegato n. 9 - Accordo di programma per l’integrazione degli alunni disabili nelle scuole della provincia di Ferrara - xx.xx. 2006/2007- 2010/2011.
IL TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Al fine di migliorare l’integrazione scolastica e sociale dello studente disabile, con particolare riferimento all’acquisizione di autonomie personali, il consiglio di classe, se necessario, formula un progetto, previo accordo con lo studente e la sua famiglia, integrato nel più generale P.E.I. , che preveda la collaborazione di un giovane con funzione di tutor dello studente stesso.
Il tutor corrisponde ad una figura in grado di prendersi cura di una persona quasi coetanea in difficoltà, per aiutarla attraverso la costruzione di rapporti amicali in cui convergono le sue capacità personali ma, soprattutto, la sua disponibilità umana.
Egli ha la funzione di motivare lo studente disabile e può facilitare il superamento di situazioni difficili collegabili a problemi relazionali ed affettivi.
Il tutor, in quanto figura non professionale, deve essere di supporto al personale docente per la realizzazione di singoli progetti, deve essere impiegato in compiti di accompagnamento, di sostegno all’autonomia e di facilitazione della comunicazione secondo modalità indicate nel progetto educativo. Può essere impiegato come supporto in compiti di tipo didattico, solo se adeguatamente definiti dal team docente relativamente alle modalità e alla scelta degli strumenti impiegati.
Il tutor opera in classe, per svolgere le attività previste dal P.E.I. e, se necessario, attività extra- scolastiche legate alla socializzazione ed all’integrazione sociale.
Il tutor si deve relazionare, oltre che con lo studente disabile, con i suoi compagni di scuola, con i docenti col personale scolastico e, se necessario, con la famiglia dello studente, con le aziende presso le quali lo studente svolge attività di stage e con le altre persone coinvolte nel progetto di vita dello studente stesso. Tali rapporti sono favoriti dalla scuola, nell’ambito degli obiettivi educativi che il progetto può prevedere.
Il tutor è di norma scelto tra gli ex studenti di scuola superiore, tra gli studenti universitari o tra i neo laureati di discipline dell’area socio-psico-pedagogica in attesa di un’occupazione stabile; è comunque preferibile che provenga dalla stessa scuola frequentata dall’allievo disabile, per potersi inserire nel contesto operativo con una buona conoscenza e una sicura padronanza sia delle discipline caratterizzanti quel particolare curricolo formativo, sia dell’organizzazione del personale scolastico in generale, delle attività laboratoriali e dell’ambiente scolastico stesso.
Il tutor non ha compiti d’assistenza di base né competenze d’educatore professionale.
I suoi compiti all’interno dell’istituzione scolastica sono definiti nel progetto redatto dal consiglio di classe, che valuta i risultati del progetto stesso durante le ordinarie riunioni di verifica - periodica e finale - del P.E.I.
Il progetto Tutor prevede momenti di formazione da attivarsi in collaborazione con il C.D.I.H. e con il G.L.I.S.S. (Gruppo di lavoro per l’integrazione nella scuola superiore, formato da operatori scolastici e da educatori del Comune di Ferrara) che svolgono anche azioni di monitoraggio e documentazione delle esperienze.
Il G.L.I.S.S. è rappresentato nella Commissione provinciale dei docenti di sostegno (nota del C.S.A. prot. n. 278/p del 16.1.2006) istituita presso il C.S.A. di Ferrara, da un docente.
Il dirigente scolastico s’impegna a cercare i giovani che possono ricoprire tale funzione e a promuovere intese con gli enti locali. Il dirigente assicura inoltre un referente responsabile dei progetti di tutoraggio che, d’intesa con gli enti locali e con i servizi organizzativi di supporto a livello provinciale, garantisca il monitoraggio e la verifica dell’esperienza.
Il dirigente scolastico, al fine di favorire la partecipazione attiva di studenti universitari, può creare un rapporto di collaborazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, Psicologia e affini, valutando con l’Università stessa la possibilità di riconoscere l’esperienza di tutor come tirocinio o credito formativo.
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