Condizioni generali di ordinazione e acquisto del gruppo di imprese Handl Tyrol
Condizioni generali di ordinazione e acquisto del gruppo di imprese Handl Tyrol
1. Validità delle condizioni generali di ordinazione e acquisto
1.1. Per tutti i rapporti commerciali tra
GRUPPO IMPRESE HANDL TYROL
composto da
Handl Tyrol GmbH, FN 49591d,
Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, numero di identificazione IVA ATU32662106
Handl Tyrol Gastronomieservice GmbH, FN 255376 d, Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, numero di identificazione IVA ATU61235657
Speck-Alm Gesellschaft m.b.H., FN 44890 s,
Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, numero di identificazione IVA ATU32661508
Xxxx Xxxxx GmbH, Xxxxxxxxxxxxx 00, X-00000 Xxxxxxx, FN 9077 HRB Tribunale registro imprese Kempten, numero di identificazione IVA DE- 129092039
Christanell S.r.l (GmbH),V. W. V. Nr. BZ-72769
Xxx xxxx' Xxxxxx 0 (Dammstraße), X-00000 Xxxxxx-Xxxxxxx, numero di identificazione IVA IT00187210216
(nel seguito per brevità "Handl Tyrol" oppure "Committente")
e i suoi fornitori (nel seguito per brevità "fornitore" oppure "commissionario" valgono in modo esclusivo le presenti condizioni generali di negoziazione nella loro versione rispettivamente in vigore al momento della stipula del contratto.
1.2. Condizioni di negoziazione del cliente diverse dalle presenti condizioni generali di negoziazione o in contrasto con le presenti condizioni generali di negoziazione non vengono riconosciute, a meno che Handl Xxxxx abbia approvato espressamente per iscritto la loro validità. In nessun caso atti di adempimento di contratti da parte di Handl Tyrol assumono valore di approvazione di accordi in deroga alle presenti condizioni. Anche se Handl Tyrol fa riferimento ad uno scritto che contiene condizioni di negoziazione del fornitore o di un terzo o che rimandi a tali condizioni, ciò non costituisce assenso alla validità di tali condizioni di negoziazione. Queste condizioni di acquisto valgono anche nel caso in cui Handl Tyrol, essendo a conoscenza di condizioni del fornitore diverse o in contrasto con le proprie condizioni di acquisto, accetti senza riserve la fornitura del fornitore.
1.3. Le condizioni generali di negoziazione valgono da ora in poi anche per tutte le commesse addizionali o successive come anche per gli ulteriori negozi tra Handl Tyrol e il fornitore.
2. Perfezionamento e oggetto del contratto
2.1. Richieste, offerte, indicazioni e i dati di prestazione di Handl Tyrol non sono vincolanti. La preparazione di offerte per Handl Tyrol è gratuita. Prima di presentare la sua offerta il fornitore è tenuto a controllare con attenzione se le indicazioni e i documenti (descrizioni delle prestazioni, disegni, calcoli ecc.) a lui trasmessi contestualmente alla richiesta o al bando di gara presentano eventuali vizi e a esprimere dubbi sul tipo di esecuzione richiesto prima di presentare l'offerta.
2.2. Se si dichiara l'accettazione sulla base di un'offerta trasmessa da Handl Tyrol, il contratto si perfeziona solo se il contratto è confermato per iscritto da Handl Tyrol. Ordini e modifiche degli ordini avvengono esclusivamente per iscritto (comprendendo anche email e fax).
2.3. L'esecuzione completa o parziale di servizi richiesti per mezzo di terzi richiede l'espresso consenso scritto da parte di Handl Tyrol. Questa non è obbligata ad accettare merci di fornitura prodotte o fornite da terzi senza la sua approvazione.
2.4. Le informazioni, consulenze tecniche e altri dati forniti da Xxxxx Tyrol sono forniti secondo coscienza e conoscenza sulla base di valori tratti dall'esperienza. Nonostante ciò essi non sono impegnativi e non comportano alcuna responsabilità, a meno che ciò non sia espressamente concordato diversamente per iscritto. Ciò vale corrispondentemente per l'ambito delle trattative precontrattuali anche nella fase antecedente il contratto.
2.5. Il fornitore deve effettuare le forniture e i servizi secondo la documentazione di corredo e le specifiche stabilite da Handl Tyrol. In ciò devono essere adempiute tutte le disposizioni di legge nazionali e internazionali di rilievo e le norme tecniche, ove in caso di mancanza di accodi scritti in deroga deve essere applicato lo stato della tecnica più recente. Ove il contratto ovvero l'ordine sia eventualmente lacunoso, il fornitore deve comunque fornire un servizio completo; con il prezzo concordato sono rimunerati tutti gli oneri connessi alla produzione del buon esito; il fornitore assume espressamente il rischio della completezza.
2.6. Qualora il fornitore voglia derogare dalle prescrizioni di Handl Tyrol, deve segnalare ciò e richiedere il consenso scritto di Handl Tyrol. Attestati e elaborati tecnici da produrre a cura del fornitore devono essere presentati a Handl Tyrol in
modo tempestivo tale che questa possa integrare modifiche che si rendessero necessarie.
2.7. In qualsiasi momento prima della data di fornitura concordata Handl Tyrol è autorizzata a modificare, con comunicazione scritta, il momento e il luogo della fornitura come anche il tipo di imballaggio, per quanto ciò sia possibile al fornitore senza notevole aumento dell'onere, oppure se Handl Tyrol dichiara di assumerne i costi. Lo stesso vale per modifiche delle specifiche del prodotto e altre modifiche dei servizi di tipo quantitativo o qualitativo, per quanto queste possano venire realizzate senza notevole aumento dell'onere nell'ambito di normali processi produttivi del fornitore.
2.8. Qualora da tali modifiche conseguano ritardi nella fornitura, inevitabili con sforzi ragionevoli nell'ambito del normale processo di produzione e commerciale del fornitore, la data di fornitura originariamente concordata slitta corrispondentemente. Il fornitore deve segnalare per iscritto i maggiori costi o i ritardi della fornitura secondo la sua prudente stima in modo tempestivo e in tempo utile prima della data di fornitura, almeno però entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte di Handl Tyrol, pena il decadimento di tutti i suoi diritti dovuti al maggiore onere.
2.9. I termini per forniture e servizi s'intendono a decorrere dalla data di ordinazione. I termini sono adempiuti solo se certificati di origine, verbali di prova, certificati interni, specifiche, certificati, dichiarazioni di conformità, manuali di servizio e di uso, documentazioni tecniche come anche documenti di trasporto e di sdoganamento e simili contrattualmente dovuti o richiesti per disposizione di legge o delle autorità vengono messi a disposizione di Handl Tyrol in modo completo ed entro i termini.
2.10. Se la fornitura non viene eseguita in modo completo o puntuale, Handl Tyrol ha facoltà di respingere l'oggetto della fornitura e di revocare in modo parziale o completo il contratto. Per ordini a richiamo Handl Tyrol si riserva il diritto, in caso di inadempienze, di revocare il contratto o di modificare il quantitativo di richiamo, senza che Handl Tyrol abbia maggiori costi da ciò derivanti.
2.11. Il quantitativo ordinato o richiamato deve essere rispettato in modo preciso. Previ accordi è possibile effettuare forniture con quantitativi maggiori o minori, Handl Tyrol non è obbligata ad accettare forniture con quantitativi maggiori o minori. In caso di accettazione solo la quantità effettivamente fornita viene rimunerata. Per forniture di carne Handl Xxxxx accetta una differenza della quantità fino al +/- 5 %, ove anche i questo caso solo la quantità effettivamente fornita viene rimunerata.
2.12. Le forniture avvengono a rischio e a carico del fornitore a meno che non siano stati presi accordi diversi. Il rischio di trasporto è in capo al fornitore anche nel caso in cui Handl Tyrol si sia fatta carico dei costi di spedizione. In ogni caso il fornitore sopporta i costi di un'assicurazione dell'oggetto di fornitura contro i danni da trasporto come d'uso nel settore che copra tutti i danni incombenti, come anche i danni patrimoniali e del mancato lucro.
2.13. Senza che se ne debba fare richiesta, il fornitore deve segnalare a Handl Tyrol la presenza di limitazioni all'esportazione o all'importazione. Qualora tali imitazioni interessino solo o prevalentemente l'oggetto della sua fornitura, il fornitore è tenuto a procurare a sua spese le autorizzazioni eventualmente necessarie da parte delle autorità.
3. Termini e scadenze
3.1. I termini concordati contrattualmente sono impegnativi e costituiscono termini assoluti e finali, che devono essere rispettati anche in presenza di difficoltà inaspettate come difficoltà di fornitura, mancanza di personale, scioperi ecc., in mancanza fa presa la successiva clausola sulle penali.
3.2. Anche i termini concordati con Handl Tyrol nel corso del termine di adempimento sono da considerarsi termini vincolanti. Indipendentemente da ciò il fornitore deve comunicare per iscritto a Handl Tyrol ogni eventuale ritardo, indicandone le ragioni, senza che ciò abbia influenza sugli altri suoi obblighi da contratto, in particolare sull'obbligo del rispetto dei termini.
3.3. Maggiorazioni dei costi che si rendano necessari per misure di accelerazione al fine di rispettare i termini di fornitura / di prestazione del servizio sono a carico del fornitore.
3.4. Il fornitore si impegna al pagamento della penale indipendente dalla colpa in ragione dell'1 % dell'importo lordo della commessa per ogni giorno solare, con un tetto massimo del 30 % dell'importo lordo della commessa.
3.5. Il diritto alla penale non è sottomesso al diritto di moderazione del giudice ed è indipendente dalla presenza di un danno a carico del committente causato dal ritardo dell'ultimazione. Ulteriori pretese del committente nei confronti del commissionario in merito al risarcimento del danno effettivamente sorto a causa dell'ultimazione ritardata o della non ultimazione o ultimazione non soddisfacente restano riservati, però la penale viene accreditata sul risarcimento complessivo del danno. Il fornitore prende atto del fatto che per fermi di oltre 60 minuti deve rispondere in particolare dei costi di fermo di tutti i reparti a valle e del mancato pieno utilizzo degli impianti.
4. Accettazione, trasferimento del rischio e della proprietà; esclusione di riserve di proprietà del fornitore
4.1. Tutte le forniture a Handl Tyrol avvengono senza riserve di proprietà. Tali riserve sono inefficaci anche in assenza di specifica opposizione.
4.2. La merce diventa proprietà di Xxxxx Tyrol al momento della sua consegna all'accettazione merci e della sua accettazione presso il punto di utilizzo. Ciò vale anche nel caso del ritiro da parte del committente. Il momento del passaggio di proprietà è anche il momento del passaggio del rischio.
4.3. Per quanto Handl Tyrol consegni merci e servizi al fornitore per lavorazione, Handl Tyrol si riserva espressamente il completo diritto di proprietà. Durante il periodo di riserva di proprietà il fornitore è obbligato a conservare con cura la merce. Per quanto siano necessari interventi di manutenzione o di ispezione, il fornitore li deve eseguire regolarmente e a proprie spese. Il fornitore deve comunicare tempestivamente a Handl Tyrol di tutte le pretese di altri sulla merce, come ad esempio misure di esecuzione forzata, come anche di eventuali danni o della distruzione della merce. Il fornitore deve segnalare tempestivamente il passaggio di proprietà della merce e il proprio cambio di indirizzo. Egli deve anche risarcire Handl Tyrol di tutti i danni e le spese sorti a causa del mancato adempimento di tali impegni o da misure rese necessarie per contrastare pretese di terzi sulla merce. La lavorazione o trasformazione della merce avviene a cura del fornitore in nome e per incarico di Handl Tyrol. Qualora si effettui una lavorazione della merce, Handl Tyrol assume la comproprietà alla nuova cosa in rapporto al valore della merce fornita da Handl Tyrol. Lo stesso vale nel caso che la merce sia stata mischiata o elaborata insieme a oggetti non di proprietà di Handl Tyrol.
5. Prezzi, emissione fatture e condizioni di pagamento
5.1. Per quanto non stabilito diversamente in accordi individuali, i prezzi in Euro indicati nell'ordinazione sono prezzi impegnativi e invariabili per la durata della commessa "franco destinatario" (DDP luogo di destinazione definito, fornito, scaricato e consegnato a persona autorizzata) compreso imballaggio commercialmente consueto e impeccabile, assicurazione sul trasporto, montaggio e collaudo. Non si riconoscono aggiunte per minorazione dei quantitativi.
5.2. In caso di stipula del contratto con prezzi non determinati, si concorda che vale il prezzo settimanale di mercato valido e concordato per il giorno della fornitura. Qualora tale prezzo si differenzi dell'oltre 20 % dal prezzo valido al momento della stipula del contratto, Handl Tyrol ha facoltà di chiedere che valga tale prezzo di contratto.
5.3. Le fatture in singolo esemplare, nella forma di cui all'articolo 11 della legge austriaca per l'IVA (österreichisches Umsatzsteuergesetz) e complete di tutti i dati di ordinazione (p. es.: indirizzo di fornitura, luogo di utilizzo o di scarico, impiegato che ha effettuato l'ordinazione, definizione dell'articolo, giorno della fornitura; quantitativo fornito, numero di documento di trasporto, numero di identificazione IVA, codice tariffe doganali, paese d'origine, numero di articolo del fornitore e di Handl Tyrol ecc.) devono essere trasmesse a servizio completamente svolto a Handl Tyrol; le fatture non devono essere allegate alla fornitura. Fatture che non adempiono a tali criteri vengono considerate come non emesse.
5.4. Devono essere presentati calcoli delle quantità, verbali di pesata, disegni e altri documenti a comprova del tipo e del volume di fornitura. Modifiche e integrazioni del contratto devono essere resi riconoscibili separatamente sulla fattura; su richiesta devono essere fatturate separatamente. Come base di computo in caso di lite fa fede il peso rilevato da Handl Tyrol con strumenti elettronici di misurazione o il numero di unità rilevato da Handl Tyrol.
5.5. Le fatture devono essere trasmesse al seguente indirizzo: Handl Tyrol GmbH, FN 49591d,
Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, numero di identificazione IVA ATU32662106
Handl Tyrol Gastronomieservice GmbH, FN 255376 d,
Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, numero di identificazione IVA ATU61235657
Speck-Alm Gesellschaft m.b.H., FN 44890 s,
Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, numero di identificazione IVA ATU32661508
Xxxx Xxxxx GmbH, Xxxxxxxxxxxxx 00, X-00000 Xxxxxxx, FN 9077 HRB Tribunale registro imprese Kempten, numero di identificazione IVA DE-129092039
Christanell S.r.l (GmbH),V. W. V. Nr. BZ-72769
Xxx xxxx' Xxxxxx 0 (Dammstraße), X-00000 Xxxxxx-Xxxxxxx, numero di identificazione IVA IT00187210216
Fatture in forma digitale per le società Handl Tyrol GmbH, Handl Tyrol Gastronomieservice GmbH, Speck-Alm Gesellschaft mbH e Xxxx Xxxxx GmbH devono essere indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Per la ditta Christianell S.r.l (GmbH), a:
xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx ovvero tramite email certificata a xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx
Si avvisa espressamente che non si accetta l'emissione di fatture a indirizzi diversi da quelli sopraindicati ovvero a dipendenti di Handl Tyrol.
5.6. Nel caso di spedizioni che oltrepassino i confini esterni dell'UE ai documenti di spedizione devono essere allegate due fatture come documenti doganali e certificati per trasporto merci ovvero certificati di origine, ovvero essi devono essere trasmessi con posta celere in buste identificate con la scritta "Für Zollwesen" tanto tempestivamente allo stabilimento di destinazione da risultare disponibili al momento dell'ingresso merci. L'impiegato che ha effettuato l'ordinazione, il numero di ordinazione completo e il luogo di scarico devono essere annotati in modo ben visibile sulle lettere di spedizione, nei documenti di spedizione destinati al destinatario e sui colli stessi (scritta, etichetta).
5.7. I pagamenti si effettuano a 30 giorni con sconto del 3 % o entro 60 giorni senza sconto. I termini decorrono a partire dal ricevimento della regolare fattura del fornitore, non però prima della completa fornitura ovvero servizio e della consegna della documentazione necessaria. Per la puntualità dei pagamenti dovuti da Handl Tyrol è sufficiente che l'ordine di trasferimento pervenga all'istituto bancario. Handl Tyrol ha facoltà di adempiere con effetto liberatorio dal credito su qualsiasi conto a lei noto del fornitore.
5.8. L'effettuazione di pagamenti non comporta il riconoscimento dell'assenza di vizi, di determinate caratteristiche delle merci o di un obbligo a pagare.
5.9. In caso di ritardo nel pagamento Handl Tyrol deve interessi di mora in ragione del 4 % per anno (articolo 1000, ABGB). In questo caso l'applicazione dell'articolo 456 UGB (precedente articolo 352 UGB) è esclusa.
6. Garanzia e responsabilità
6.1. Il fornitore è responsabile della completa assenza di vizi e della funzionalità delle merci e degli impianti forniti, oltre che della conformità delle prestazioni erogate al contratto. Egli risponde come stabilito nel capitolo "Risarcimento danni" e "Garanzia" secondo le norme di legge dell'AGBG, per quanto le presenti condizioni generali di negoziazione non prevedano modifiche di queste.
6.2. Secondo articolo 924 AGBG la supposizione della presenza di vizi si estende a tutto il periodo di garanzia.
6.3. Il fornitore manleva Handl Tyrol da tutti i danni e da tutti i ricorsi che terze persone possano far valere contro Handl Tyrol sulla base di una circostanza pertinente all'area di responsabilità del fornitore.
6.4. Il periodo di garanzia si stabilisce in 3 anni, a meno che non sia stato concordato diversamente per iscritto. Il decorso del termine inizia con il trasferimento del rischio, in presenza di vizi occulti della cosa e di vizi giuridici inizia a decorrere dal momento nel quale se ne acquista conoscenza. Non sussiste un obbligo all'esame e alla segnalazione di vizi secondo articoli 377, 378 UGB da parte di Handl Tyrol.
6.5. La segnalazione stragiudiziale di un vizio da parte di Handl Tyrol prolunga rispettivamente di un anno il termine per far valere in giudizio tutte le richieste connesse al vizio segnalato.
6.6 Comunque ulteriori diritti di Handl Tyrol sussistenti in base alla legge restano intatti. In merito a danni a merci immagazzinate Handl Tyrol risponde solo per danni riconducibili a premeditazione o negligenza grave. In caso entro 14 giorni dalla trasmissione della segnalazione di vizio da parte del commissionario non pervenga una disposizione di spedizione per la prestazione oggetto dell'avviso di vizio Handl Tyrol ha facoltà di rendere la merce difettosa all'indirizzo del commissionario e a sue spese e suo rischio.
7. Disposizioni speciali per materie prime e materiali sussidiari e di consumo
7.1. Tutte le merci fornite devono adempiere alle prescrizioni per la rispettiva classe di merci nel paese di origine, in Austria e nell'Unione Europea. La conformità di legge della merce fornita deve essere dimostrata, su richiesta di Xxxxx Tyrol, per mezzo di documenti e perizie a ciò idonei. Handl Tyrol si riserva di verificare la conformità di legge della merce fornita per mezzo di esami e perizie propri.
7.2. Il fornitore garantisce che le merci da lui fornite adempiono alle prescrizioni di legge in vigore per alimenti e che esse sono idonee allo scopo rilevabile dall'accordo contrattuale e dalle singole schede di specificazione. Le direttive, prescrizioni e ordinamenti per il rispetto dei valori limite di trasferimento in relazione a materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, devono essere rispettati.
7.3. Il fornitore deve adempiere completamente e integralmente ai suoi obblighi contrattuali compresi tutti i servizi accessori e assicurare che la merce sia esente da difetti di produzione, materiale, trasporto o altri. Qualora la fornitura o parti di essa non corrispondessero alla qualità richiesta, il fornitore risponde di tutti i danni e danni susseguenti.
7.4. In presenza di non conformità evidenti Handl Tyrol si riserva di non accettare la merce, di rispedirla al fornitore o di metterla a disposizione per il ritiro a spese e rischio del fornitore. Per minimizzare per quanto possibile il danno alla merce resa di forniture di carne, questa, in caso di mancanza di possibilità di resa in tempo utile, viene immediatamente congelata. Costi sorti a Handl Tyrol per la non accettazione e resa di merce non conforme oppure dovuti alla elaborazione di merci la cui difettosità non è rilevabile tramite percezione sensoriale, vengono addebitati al fornitore. Inoltre Handl Tyrol si riserva, in presenza di vizi occulti, di tenersi indenne a carico del fornitore, anche se i vizi emergono solo durante l'ulteriore elaborazione, ma sono comprovatamente (per la prova è sufficiente la semplice probabilità) riconducibili alla materia prima difettosa. Il danno da ciò risultante e tutti i costi conseguenti, sorti per il mancato adempimento o per differenze rispetto ai quantitativi concordati o per differenze rispetto al momento della fornitura, vengono addebitati al fornitore. Il fornitore deve risarcire il danno materiale comprovatamente sorto a impianti o apparecchi di produzione riconducibile ad una materia prima difettosa.
7.5. Il fornitore è anche obbligato a tenere indenne e libera da ricorsi Handl Tyrol per eventuali oneri che Handl Tyrol sopporti in relazione a un'azione di richiamo eseguita. Anche oltre il periodo di garanzia il fornitore deve prestare garanzia in caso il consumatore finale faccia a sua volta giustificatamente valere diritti di garanzia per merci acquistate presso i punti vendita o stabilimenti pertinenti a Handl Tyrol approvvigionati dal fornitore. Il fornitore terrà Xxxxx Tyrol indenne e libera da ricorsi per tutti gli oneri, danni, spese di giudizio e richieste fatte valere nei confronti di Xxxxx Tyrol e fondate nella prestazione del fornitore.
7.6. A campione Handl Tyrol sottopone gli articoli alimentari forniti a controlli microbiologici di ingresso merci tramite istituti di esame accreditati e indipendenti. Allo scopo dell'esecuzione di audit fornitore il fornitore consente a Handl Tyrol e ai terzi da essa incaricati di eseguire sopralluoghi senza preavviso e assicura il libero accesso a tutti i settori produttivi.
7.7. In caso di modifiche, parti nuove o prime forniture il fornitore è tenuto a mettere a disposizione, senza che se ne debba fare richiesta specifica, un campione con relazione di prova, verbale di prova, scheda dati per approvazione. In caso di non conformità rispetto alla qualità e quantità dovuta le spese di analisi e di esame vengono addebitate al fornitore.
7.8. I prodotti acquistati da Handl Tyrol sono specificati con precisione. Il fornitore garantisce che controlla o che fa controllare gli articoli forniti periodicamente, almeno però a intervalli congrui in base al rischio in merito ai criteri / presenza di sostanze residue / contaminazioni definiti sulla scheda di specifica. Il fornitore garantisce inoltre le dichiarazioni di data di scadenza e di datazione fatte nella scheda di specifica ovvero nella dichiarazione di conformità alle condizioni di immagazzinaggio note nella qualità richiesta.
7.9. Le merci devono essere contrassegnate in modo evidente e in lingua tedesca con definizione dell'articolo, numero di articolo del fornitore, numero di articolo di Handl Tyrol, numero del lotto, data di scadenza, quantità, numero, peso, nome fornitore, numero controllo veterinario, data di macello e ripartizione del fornitore e del campionatore; merci congelate devono riportare la data di congelamento.
7.10. Al fine di assicurare a sicurezza degli alimenti il fornitore deve garantire la rintracciabilità completa di tutti i prodotti in tutti gli stadi di produzione, lavorazione e commercializzazione.
7.11. Il fornitore deve fare attenzione a che gli imballaggi non conducano a nessun genere di inquinamento del prodotto finito. Per il trasporto valgono le disposizioni dello International Food Standard nella versione rispettivamente in vigore. I veicoli isotermi, i contenitori e i serbatoi devono essere in perfetto stato di pulizia e igiene e adempiere ai requisiti dell'ordinamento sull'igiene. Le forniture di carne fresca avvengono in casse E2 pulite, esclusivamente su bancali H1. I requisiti di temperatura devono essere rispettati e, su richiesta, devono essere dimostrati per mezzo di corrispondenti protocolli.
7.12. Salvo diverse disposizioni la fornitura di materiali ausiliari di servizio avviene esclusivamente su bancali H1, senza imballaggi di legno o cartone. Ove necessario, la merce fornita viene protetta da un imballaggio secondario. Il materiale di imballaggio primario non deve entrare in contatto diretto con la superfice dei bancali. In nessun caso la merce può aver contatto con il suolo. I contenitori di trasporto devono essere realizzati in materiali omologati per il traffico alimentare e devono adempiere le prescrizioni UE sugli imballaggi.
7.13. Casse, bancali o simili sono gratuitamente a disposizione di Handl Tyrol fino alla loro resa/ritiro.
7.14. La presa in consegna della merce avviene, salvo accordi scritti diversi, presso BHM Schönwies da lunedì a venerdì dalle ore 6:00 alle ore 12:00, presso HW Schönwies e presso la produzione a Pians da lunedì a giovedì dalle ore 6:00 alle 12:00 e dalle ore 12:30 alle16.00 e venerdì dalle ore 6:00 alle ore 12:00.
8. Disposizioni specifiche per macchinari, impianti e accessori
8.1. Per contratti riguardanti la fornitura e il montaggio di macchinari valgono i seguenti elementi del contratto nell'ordine come segue:
a) il testo del contratto stipulato:
b) le presenti condizioni generali di fornitura e acquisto del gruppo Handl Tyrol nella versione rispettivamente in vigore al momento della stipula;
c) la descrizione della prestazione / l'elenco delle prestazioni nell'offerta / nella conferma d'ordine comprese le specifiche dell'oggetto di fornitura
/ del servizio ovvero i criteri di prestazione;
d) l'approvazione / l'approvazione delle autorità emessa compresi i relativi piani;
e) le pertinenti norme di diritto pubblico, in particolare di diritto edile, commerciale, civile e del lavoro austriache e del diritto comunitario;
f) le norme tecniche, in particolare le norme ÖNORM e DIN, nel ruolo di standard minimo da rispettare, senza limitare l'obbligo di adempimento
del commissionario al rispetto di questi standard.
Per quanto sussistessero contrasti tra i singoli elementi del contratto, prevale la norma che prevede l'obbligo di adempimento maggiore o che determina una responsabilità del fornitore maggiore. In caso di contrasti, peraltro, valgono gli elementi del contratto nell'ordine descritto sopra.
8.2. Giuridicamente valgono, per quanto il contratto non preveda disposizioni; esclusivamente le disposizioni dell'ordinamento austriaco ABGB. Le norme giuridiche ÖNORM non sono parte essenziale del contratto.
8.3. Il fornitore si incarica di realizzare l'oggetto del contratto nella sua completezza e piena funzionalità entro la data di ultimazione concordata corrispondentemente allo stato della tecnica e della scienza.
8.4. La descrizione della prestazione deve essere rispettata, non costituisce però elenco tassativo del volume di fornitura da produrre. Piuttosto il fornitore è tenuto, anche qualora la descrizione della prestazione dovesse eventualmente essere lacunosa, a realizzare l'impianto complessivo in modo pienamente in condizione di funzionare, esente da vizi e in adempimento di tutte le norme e imposizioni delle autorità da rispettare e pienamente in condizione di poter essere approvato. Il fornitore non può appellarsi al fatto che singole prestazioni o prestazioni parziali, necessarie al raggiungimento dell'obiettivo, non sono espressamente menzionate nella descrizione della prestazione o in altre parti essenziali del contratto. Il contratto quindi abbraccia tutte le forniture e servizi necessari al raggiungimento del predetto successo. Il fornitore assume una garanzia di completezza nei termini in cui l'opera deve essere realizzata completamente ai prezzi concordati.
8.5. Il fornitore garantisce che l'oggetto della fornitura / del servizio adempie a tutte le direttive UE (direttiva macchine, direttiva bassa tensione, direttiva EMV, direttiva Atex, direttiva apparecchi in pressione, ...), compreso il loro recepimento nazionale in leggi, decreti e norme, cui l'oggetto della fornitura / del servizio è sottoposto, e si impegna, per il caso del mancato adempimento di tali norme, ad adempiere a proprio carico a eventuali imposizioni delle autorità o di altri enti pubblici e a supportarne le eventuali pene. Qualora nelle norme da applicare dovessero essere formulate raccomandazioni (disposizioni possibili o non obbligatorie) queste sono da rispettare in modo obbligatorio.
8.6. Il fornitore e i suoi dipendenti, aiutanti, incaricati e subappaltatori devono attenersi all'ordinamento aziendale di Handl Tyrol, in particolare alle direttive sull'igiene e sulla sicurezza.
Il fornitore si impegna, senza che sia necessario farne richiesta, per iscritto o in forma telematica, a trasmettere a Handl Tyrol tutte le approvazioni e omologazioni di diritto sugli alimentari per i prodotti da fornire prima della fornitura, e per forniture-quadro, prima della prima fornitura.
8.7. L'integrazione dell'impianto oggetto del contratto negli edifici e impianti già esistenti in ogni caso deve svolgersi in modo tale da non incidere, in nessun momento, sulla funzionalità delle unità esistenti. In merito all'allaccio dell'acqua e della corrente elettrica, come anche dello spazio necessario per erigere il cantiere e per depositare i materiali il fornitore deve mettersi in contatto con la direzione dei lavori del committente. Tutti i dati per eventuali alimentazioni con aria compressa, metano, acqua di raffreddamento, aria di raffreddamento ecc., come anche per il loro smaltimento devono essere concordate con Handl Tyrol in tempo utile, tale da permettere la messa in servizio dell'impianto o della macchina alla data prevista da Handl Tyrol. In caso di allaccio alle infrastrutture di Handl Tyrol questa deve essere informata in tempo utile prima dell'esecuzione dell'allaccio.
8.8. Inoltre il fornitore dichiara che, sulla base delle parti essenziali del contratto (in particolare anche piani, approvazioni ecc.) è pienamente in condizioni e autorizzato all'adempimento delle prestazioni contrattualmente stabilite. Il fornitore deve elaborare tutti i piani generali e di particolare oltre che le descrizioni delle prestazioni in scala adeguata prima dell'inizio della produzione e li deve presentare a Handl Tyrol per approvazione.
8.9. La prestazione in accordo con il contratto comprende anche tutte le spese, diritti e imposte connesse all'opera e alla sua esecuzione.
8.10. Inoltre fanno parte del volume di fornitura del fornitore l'erezione del cantiere comprendente tutte le approvazioni a ciò necessarie, la sorveglianza dell'opera edile e la sicurezza del cantiere. Tutti i macchinari, apparecchi, impalcature, imbragature, baracche ecc. necessari all'esecuzione della commessa devono essere messi a disposizione dal fornitore a sue spese. Per quanto Handl Tyrol meta a disposizione tali oggetti, ciò avviene a spese e rischio del fornitore. Il deposito di parti o di materiali forniti avviene a rischio del fornitore.
8.11. Lavori di modifica devono essere eseguiti dal fornitore a sua responsabilità in adempimento alle disposizioni di legge pertinenti, in particolare della legge austriaca sulla protezione dagli infortuni. In presenza di lavori di modifica il fornitore deve eseguire l'analisi del rischio richiesta dall'articolo 35 capoverso 2 della legge austriaca sulla protezione dagli infortuni. Qualora da tale analisi del rischio emerga che la modifica costituisce trasformazione essenziale della macchina o dell'impianto, questa deve essere trattata come se si trattasse di una macchina o impianto nuovo. Qualora il fornitore abbia l'intenzione di impiegare sostanze pericolose, perché non è possibile impiegare sostanze in sostituzione a questo scopo, egli deve rendere noto al committente il tipo, la quantità e il tipo di deposito. In particolare ciò vale per sostanze infiammabili o comburenti come anche per sostanze che mettano in pericolo alimenti. Se nel corso dell'esecuzione dell'opera emergesse la necessità di impiegare sostanze pericolose non preannunciate, è obbligatoriamente necessario prendere accordi con il responsabile di progetto di Handl Tyrol prima di impiegare tali sostanze. Su richiesta di Handl Tyrol devono essere prodotte informazioni più dettagliate sulle sostanze pericolose.
8.12. Lavori, la cui esecuzione richiede l'esclusione temporanea degli impianti di segnalazione di incendi o di altro, devono essere preannunciati al responsabile del progetto con 24 ore di anticipo. Il termine di tali lavori gli deve essere reso noto immediatamente.
8.13. Prestazioni che richiedono la presenza di Xxxxx Tyrol o di un suo rappresentante devono essere eseguite durante il regolare orario di lavoro di Handl Tyrol.
8.14. Le "quasi-macchine", vale a dire di macchine destinate solo a essere incorporate o assemblate a altre quasi-macchine per formare insieme ad esse una macchina ai sensi della direttiva macchine 2006/42/CE, articolo 2, capoverso g, devono essere sottoposte alla procedura di immissione sul mercato. Il fornitore, produttore di una quasi-macchina o il suo incaricato assicurano prima dell'immissione sul mercato che
a) vengano redatti i documenti tecnici specifici secondo allegato VII parte B di tale direttiva;
b) venga redatto il manuale di montaggio secondo allegato VI;
c) sia stata emessa un'istruzione di incorporazione secondo allegato II parte 1 sezione B.
8.15. Il fornitore deve mettere a disposizione del committente tutte le informazioni necessarie al fine di permettere l'assemblaggio senza problemi con altre macchine o parti di macchine, di cui fanno parte, tra l'altro, i documenti elencati nel capoverso precedente.
8.16. La formale presentazione dell'approvazione di impianti di esercizio e dell'approvazione all'impiego viene effettuata da Handl Tyrol, ma il fornitore deve provvedere a tutti gli adempimenti e lavori propedeutici e prendere parte al procedimento di approvazione di impianti di esercizio e di approvazione all'impiego senza ricevere specifico rimborso spese.
8.17. Il fornitore dichiara espressamente che i dipendenti impiegati nel cantiere sono assicurati nelle casse previdenziali, di malattia e antinfortunio e che dispongono di un permesso di lavoro valido per questo tipo di impresa edile. Su richiesta del committente il commissionario presenta tempestivamente la documentazione a comprova di questo adempimento.
8.18. Per macchine e impianti si concorda un formale collaudo finale, che si svolge a cura del committente dopo superamento con esito favorevole di un ciclo di funzionamento prova. Di tale collaudo si redige un verbale da firmare da parte delle parti del contratto, nel quale si verbalizzano eventuali reclami e vizi. Tale verbale non ha alcun effetto di esclusione nel senso da far perdere al committente diritti riguardanti vizi non elencati nel verbale. In particolare il fornitore è tenuto a eliminare tutti i vizi anche se non elencati nel verbale e ad adempiere alle imposizioni. Ciò vale senza distinguere in vizi occulti o palesi. Il conferimento dell'approvazione da parte delle autorità non costituisce assolutamente collaudo finale ai sensi della presente disposizione.
8.19. Qualora prima del collaudo finale avesse luogo un collaudo parziale di singoli stati di avanzamento, oppure se parti o tutta l'opera da erigere sulla base del presente contratto dovessero essere messe effettivamente in servizio prima del collaudo finale, ciò non costituisce ancora un collaudo finale nel senso di cui sopra. Anche l'avvio della regolare attività in parti o in tutto l'impianto non deve interpretarsi come collaudo finale o come trasferimento del rischio e inizio della responsabilità derivante dalla garanzia.
8.20. Il collaudo finale è decisivo per l'inizio della responsabilità derivante dalla garanzia del fornitore come anche per il trasferimento del rischio su Handl Tyrol.
8.21. In caso il committente rifiuti l'accettazione a causa di vizi presenti durante il collaudo finale il commissionario, dopo eliminazione dei vizi e con preavviso di minimo 8 giorni, è tenuto a invitare nuovamente il committente al collaudo sempre che secondo lui il collaudo è in quel momento possibile.
8.22. A partire da un onere per correzioni pari al 5 % del prezzo di acquisto dell'opera o del corrispettivo della prestazione il committente ha facoltà di ritenere l'importo completo ancora da pagare del prezzo di acquisto dell'opera o del corrispettivo della prestazione. A partire da un onere per correzioni fino al 5 % il committente ha facoltà di ritenere il 10 % ancora da pagare del prezzo di acquisto dell'opera o del corrispettivo della prestazione. Ciò non incide su un eventuale diritto di ritegno per garanzia stabilito contrattualmente.
8.23. I dipendenti da nominare a cura del committente devono essere ordinatamente addestrati a spese del fornitore sull'impianto da fornire.
Tale formazione comprende perlomeno:
• l'istruzione per il comando dell'impianto;
• l'istruzione per prevenire rischi in tutte le fasi della durata della macchina (EN ISO 12100 - 2004 : 4) come anche per l'uso di dispositivi di sicurezza e
• la formazione per la manutenzione e manutenzione conservativa dell'impianto.
A tale scopo deve essere stabilita una data per la formazione; i contenuti essenziali della formazione devono essere presentati perlomeno due settimane prima di tale data. La formazione deve essere elencata come voce distinta nell'elenco delle prestazioni.
8.24. Il fornitore è obbligato a presentare un elenco delle parti che devono essere sottoposte a regolare controllo. Devono essere indicati i cicli di controllo per le singole parti e per la macchina / le macchine nel suo / loro complesso.
8.25. Il fornitore è tenuto inoltre a presentare al committente
• una documentazione dettagliata (per esempio fotografica, protocolli, descrizioni di situazioni di fatto, ...) delle prestazioni erogate dal fornitore (specialmente se tali parti della prestazione si sottraggono al controllo e alla constatazione a causa delle ulteriori esecuzioni), ove una comune constatazione con il responsabile del progetto del committente deve essere resa possibile.
• informazioni riguardo materiali e tecnologie impiegate (ad esempio descrizioni del prodotto e brochures),
• tutti gli schemi necessari per un migliore (esente da rischi) uso dell'opera prodotta (per esempio: schemi della disposizione di cavi elettrici e di altre condotte ecc.),
Per parti di impianti e macchine l'obbligo di documentazione minima comprende:
• descrizione della messa in servizio;
• descrizione della messa fuori servizio ordinaria;
• elenchi delle parti di ricambio e dei materiali di consumo comprese fonti di approvvigionamento;
• schemi elettrici di collegamento;
• schemi impianto;
• disegni costruttivi;
• documentazione del software di comando;
• piano di manutenzione;
• avvisi di manutenzione;
• avvisi di sicurezza;
• rimozione anomalie e disturbi.
8.26. Il commissionario è obbligato a produrre la documentazione necessaria, prestazioni di ingegneristica, disegni, disegni di dettagli ecc. in triplice copia cartacea e semplice copia elettronica (formato su richiesta del committente) in lingua tedesca e a proprie spese.
8.27. Fino alla presentazione della completa documentazione in forma cartacea e digitale, il committente ha facoltà di opporre la mancata scadenza dei pagamenti alla richiesta di pagamento del fornitore.
8.28. Prestazioni non documentate del commissionario valgono come non erogate.
8.29. In presenza di rischi connessi alla sua prestazione o a singole parti di essa sopraggiungenti successivamente, il fornitore è obbligato a darne immediato avviso al committente. In ciò deve attenersi in modo analogo all'obbligo di osservazione del prodotto imposto al produttore in base alla legge sulla responsabilità civile del prodotto. Anche dopo lo scadere del contratto egli deve dare al committente tutte le spiegazioni e documentazioni necessarie.
8.30. Inoltre il commissionario è obbligato a conservare gli originali dei documenti pertinenti al progetto (approvazioni delle autorità, calcoli statici, schemi, perizie, corrispondenza, giornale del cantiere ecc.) per un periodo di 10 anni in originale e dopo per altri 20 anni su supporto dati e a consegnarli su richiesta interamente o parzialmente al committente.
9. Diritti d'autore e diritti tutelati, obblighi di segretezza
9.1. Il commissionario assicura che la fornitura e l'uso degli oggetti di fornitura / di prestazione non violano diritti tutelati di terzi. Handl Tyrol ha facoltà di adempiere a richieste riguardanti diritti tutelati di terzi a spese del commissionario per consentire l'uso degli oggetti di fornitura. Il fornitore è obbligato a tenere indenne e libera da ricorsi Handl Tyrol da liti fondate su diritti tutelati industriali o intellettuali al fine di consentire l'uso senza limitazioni del bene fornito.
9.2. Tutte le informazioni, documenti, comunicazioni, informazioni e dati messi a disposizione o trasmessi al fornitore per iscritto, oralmente o tramite trasferimento dati telematico da Handl Tyrol o dai suoi incaricati o da altre persone ("informazioni riservate") vengono trattati dal fornitore con riservatezza e tenuti segreti. Sono informazioni riservate le informazioni del committente e/o delle imprese ad esso collegate, in particolare riguardanti lo sviluppo, invenzioni, produzione, approvvigionamento, contabilità, ingegneria meccanica, marketing e politiche di vendita, vendita, nuovi prodotti e obiettivi, strategie, annotazioni, design, modelli, fac-simile, schizzi, sistemi, processi, impianti produttivi, contenuto e effettività delle relazioni commerciali, contratti chiave, ricette ecc. Il fornitore si impegna a trattare tutte le informazioni riservate in modo ampiamente riservato e a utilizzare e mettere a frutto tali informazioni esclusivamente allo scopo dell'adempimento del contratto stipulato. Tutte le informazioni riservate non possono essere utilizzate ulteriormente in modo diretto o indiretto senza l'espressa autorizzazione scritta del committente.
9.3. Disegni, manuali, attrezzi, stampi, ricette e simili, per quanto vengono messi a disposizione da Handl Tyrol per l'esecuzione della commessa restano di proprietà di Handl Tyrol e non possono essere rese accessibili a terzi e non possono essere utilizzate per scopi propri. Essi devono essere resi a Handl Tyrol senza che sia necessario farne richiesta al termine dell'esecuzione della commessa e in perfetto stato. Su richiesta di Xxxxx Tyrol il fornitore è obbligato a rendere o a distruggere tutti gli scritti e ogni materiale di documentazione che contenga informazioni riservate, comprese le copie in possesso del fornitore e a cancellare tutti i dati elettronici memorizzati. Su richiesta di Xxxxx Tyrol il fornitore attesta entro una settimana l'avvenuto adempimento di tale compito.
9.4. Il fornitore si impegna a vincolare ai sensi dell'obbligo alla riservatezza tutte le persone di cui si serve per l'adempimento del contratto. Le limitazioni e gli obblighi della presente sezione restano valide anche dopo lo scadere, il termine e lo scioglimento del rapporto commerciale e il fornitore, i suoi aiutanti e i suoi successori giuridici permangono obbligati in tale senso.
9.5. L'uso del nome „Handl Tyrol“, „Speck-Alm“ o di altri marchi e logo del gruppo Handl Tyrol come referenza o in elenchi di referenze è permesso solo su espressa autorizzazione scritta di Handl Tyrol.
9.6. Nel caso di violazione dei presenti obblighi di riservatezza il fornitore si impegna a pagare a Handl Tyrol una penale pari a 50.000,00 Euro per ogni caso di violazione. Il diritto alla penale non è sottomesso al diritto di moderazione del giudice e lascia impregiudicato il diritto di Handl Tyrol di pretendere il risarcimento di un ulteriore danno sorto a causa della violazione.
10. Altre disposizioni contrattuali
10.1. Lingua contrattuale e luogo di adempimento
La lingua di contratto, di ordinazione e di negoziazione è il tedesco. Luogo di adempimento per tutte le prestazioni derivanti dal contratto è la sede di Handl Tyrol a 6551 Pians.
10.2. Requisito della forma scritta
Concessioni orali non hanno efficacia e non sussistono. Tutti gli accordi, modifiche successive, integrazioni, accordi paralleli ecc. richiedono per essere validi la forma scritta (lettera a telefax). Ciò vale anche per l'accordo che dispone la rinuncia alla forma scritta.
10.3. Diritto applicabile
Salvo il caso in cui disposizioni cogenti di legge si oppongano, le parti del contratto concordano l'applicazione dell'ordinamento austriaco. Il dritto degli acquisti delle Nazioni Unite come anche tutte le disposizioni che si riferiscono al diritto delle NU sono espressamente escluse.
10.4. Foro giuridico
Per la decisione di liti derivanti dal presente contratto o dalle condizioni generali di negoziazione si concorda come foro il tribunale competente in materia della sede di Handl Tyrol in 6551 Pians. Indipendentemente dall'accordo sulla sede del foro Handl Tyrol ha facoltà, a propria scelta, di far valere richieste nei confronti del cliente in ogni luogo e innanzi a ogni tribunale che possa essere reso competente in base alle prescrizioni di legge, in particolare presso la sede ovvero residenza del fornitore.
10.5. Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali di negoziazione dovessero essere interamente o parzialmente non valide o ineseguibili, ciò non intacca la validità delle altre condizioni. Una regola non efficace è da considerare sostituita con una tale regola che si avvicini il più possibile allo scopo economico.
(Aggiornamento: marzo 2016)
Quale traduttore ed interprete giurato per l’italiano presso il tribunale di Monaco di Baviera attesto che la presente traduzione da me eseguita a fronte della copia scansita del documento, redatto in lingua tedesca, che allego in copia da me eseguita è completa ed esatta in ogni sua parte.
In fede
Amsycora Orecchioni 2 febbraio 2016
L´azienda
conferma con la presente l´accettazione delle condizioni generali d´ordine e d´acquisto dell´azienda Handl Tyrol Srl.