INDICE
Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’Istituto
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI TECNOLOGICI DELL’INPDAP
INDICE
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 3
Art. 2. Norme di riferimento 4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 4
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 6
Art. 9. Modalità di consuntivazione 8
Art. 10. Fatturazione e pagamento. 9
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 10
Art. 12. Deposito cauzionale 10
Art. 15. Sicurezza dei dati 11
Art. 17. Obbligazioni a carico delle Parti 11
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in
materia di etica professionale. 12
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati 13
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia 13
Art. 22. Inadempienze e responsabilità 16
Contratto
per la Razionalizzazione degli ambienti tecnologici dell’INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, con sede in Roma, Via X. Xxxxx in Gerusalemme 55, codice fiscale 97095380586, rappresentato da XXXXXX nella qualità di XXXXX dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta:
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro …………., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata
nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
‐ INPDAP ha effettuato una Gara Comunitaria a Procedura Aperta, autorizzata con delibera n° 161 del 19 Maggio 2005, per la Razionalizzazione degli ambienti tecnologici dell’INPDAP, della quale la Ditta xxxx in data xxxx è risultata aggiudicataria, come da delibera n° xxxx del yyyyy;
‐ il contratto ed i suoi Allegati , nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti per le materie in esso dedotte e descritte
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o il Capitolato tecnico di Gara
o l’Offerta tecnica della Ditta
o l’Offerta economica della Ditta
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e LA DITTA relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
d) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura dell’hardware e del software costituenti la nuova infrastruttura tecnica dell’Istituto e l’erogazione di tutti i servizi correlati, necessari al funzionamento dell’infrastruttura nel suo complesso, secondo le specifiche ed i termini contenuti nel Capitolato Tecnico allegato, ed in particolare:
1. Fornitura Infrastruttura tecnologica
1.a. ambiente di produzione per i sottosistemi istituzionale e di autogoverno
1.b. ambiente di supporto per i sottosistemi istituzionale e di autogoverno
1.c. ambiente per le funzioni specializzate
1.d. SAN
1.e. stampanti
1.f. piattaforma di system&network management
2. Servizi di messa in produzione
2.a. consegna, installazione e configurazione dell’infrastruttura
2.b. assistenza al collaudo
3. Servizi di supporto
3.a. manutenzione delle apparecchiature
3.b. manutenzione del software
3.c. Contact Center
3.d. supporto sistemistico
3.e. attività extraorario di supporto sistemistico
3.f. addestramento all’utilizzo dei sistemi
3.2. Le attività inerenti la fornitura sono suddivise in due distinte fasi, come specificato nel capitolato tecnico al § 3. La Ditta si impegna ad operare:
a) nella prima fase, secondo quanto previsto nel documento “Piano di Messa in Produzione” che verrà redatto e concordato tra le parti secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico al § 5.1.1.
b) nella seconda fase, secondo quanto previsto nel documento “Piano di Progetto” che verrà redatto e concordato tra le parti secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico al § 6.4.2.
3.3. La Ditta si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi INPDAP di Roma che saranno comunicate dall’Istituto alla data di stipula del contratto.
Per l’erogazione dei servizi richiesti la Ditta garantirà la disponibilità di risorse professionali adeguate ai profili professionali indicati nel Capitolato Tecnico al § 6.2.1
3.4. La Ditta è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle Parti”.
3.5. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria prestazioni aggiuntive, secondo modalità e scopi di cui al Capitolato Tecnico, a tariffe e condizioni determinate in sede di gara, entro il limite previsto dall’art. 11 X.X. xxx 00 -11 - 1923 e dalla normativa pro tempore vigente.
Alla scadenza del periodo contrattuale l’Istituto si riserva la possibilità di richiedere una estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 7, comma 2 lettera f) del d.lgs. 17 marzo 1995, n.157.
3.6 Dovrà essere garantita la disponibilità dei servizi di supporto sistemistico cui al comma 3.1 punto
3.d nell’ orario di erogazione previsto nel Capitolato Tecnico al § 6.2.2.
INPDAP si riserva la possibilità di richiedere alla Ditta con le modalità ed i termini che saranno concordati in apposito “Piano di Lavoro dei Servizi Extra”, la disponibilità a erogare Servizi Extra, extra-orario oppure nei giorni festivi e non lavorativi in genere.
3.7 I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000, in coerenza con il Piano di Qualità secondo quanto indicato al § 6.4.1 del Capitolato Tecnico, rispettando i Livelli di Servizio specificati nel Capitolato Tecnico al § 7 ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. Il presente Contratto ha efficacia dal XX/XX/XX.
5.2. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 40 (quaranta) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
La fornitura dell’infrastruttura tecnologica di cui al precedente comma 3.1 punto 1 ed i relativi servizi di messa in produzione di cui al precedente comma 3.1 punto 2, dovranno essere completate entro e non oltre il termine specificato nel “Piano di Messa in Produzione” di cui al precedente comma 3.2.
I servizi di supporto dovranno essere erogati per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di positivo collaudo di cui al successivo comma 7.5.
5.3 A partire dal dodicesimo mese di efficacia del presente contratto, l’INPDAP potrà recedere dal Contratto medesimo in qualunque momento, dandone preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni alla Ditta, senza incorrere in sanzioni o penalità. In tal caso, l’INPDAP conviene di pagare alla Ditta la
5.4 Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
5.5 Tutte le notifiche di risoluzione dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta a/r.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Ciascuna Parte nominerà un “Responsabile di Progetto” il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi. Ciascuna Parte potrà, inoltre, nominare dei “Capi Progetto Operativi” che saranno responsabili, per conto di tale Parte, della qualità tecnico/funzionale e prestazionale dei singoli Servizi erogati.
6.2. Il Responsabile INPDAP di cui al precedente comma 6.1 potrà richiedere, motivando la richiesta, alla Ditta la sostituzione delle figure professionali addette, che non risultassero adeguate ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto. La sostituzione dovrà avvenire previo accordo tra le parti e senza oneri aggiuntivi per l’Istituto.
6.3. In caso di assenze non pianificate, per malattia o per altre ragioni, LA DITTA dovrà provvedere alla sostituzione delle figure professionali entro 3 (tre) giorni dandone comunicazione all’Istituto; le eventuali sostituzioni dovranno avvenire utilizzando figure professionali analoghe. Qualunque altro tipo di sostituzione, specie se non transitoria, dovrà essere preventivamente concordata e per essere attuata dovrà ottenere esplicito benestare dell’INPDAP.
6.4. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.5. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Verifiche
7.1 I piani relativi alla realizzazione della fornitura e al conseguente impiego delle singole risorse professionali della Ditta, saranno messi a punto di comune accordo nell’ambito del “Piano di Messa in Produzione” e del “Piano di progetto” di cui al precedente comma 3.2.
7.2 Il Piano di Messa in Produzione sarà consegnato entro 15 giorni solari dalla data di decorrenza contrattuale. Il Piano potrà essere aggiornato di comune accordo in caso si evidenzino palesi variazioni al Piano stesso. Il Piano di Messa in Produzione, sia nella versione iniziale che negli
Ogni modifica del Piano da parte di INPDAP sarà comunicata alla Ditta con un anticipo non inferiore a 10 giorni.
7.3 Il Piano di progetto verrà aggiornato, di comune accordo, con periodicità almeno mensile e comunque ogni qual volta si evidenziassero palesi variazioni al Piano stesso. Il Piano di progetto, sia nella versione iniziale che nei successivi aggiornamenti, è soggetto ad esplicita approvazione da parte di INPDAP entro al massimo 10 giorni.
Nel Piano di Progetto dovrà essere esplicitato anche il Piano di lavoro dei Servizi Extra di cui al precedente comma 3.6, laddove richiesti da INPDAP.
Ogni modifica del Piano da parte di INPDAP sarà comunicata alla Ditta con un anticipo non inferiore a 15 giorni.
7.4. Al termine delle attività di consegna, installazione e configurazione dell’infrastruttura di cui al precedente comma 3.1 punto 2.a è prevista la redazione di un apposito verbale di consegna, sottoscritto dalla Ditta e dall’INPDAP.
7.5 L’ infrastruttura tecnologica sarà sottoposta a Collaudo da parte di INPDAP, secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico § 5.2 e specificati nel suddetto “Piano di Messa in Produzione”. Il collaudo prevederà la verifica della rispondenza della fornitura alle specifiche del Capitolato Tecnico. In caso di non superamento del collaudo, la Ditta avrà a disposizione un tempo massimo di 15 giorni lavorativi per apportare le dovute modifiche e per una nuova sessione di collaudo.
Al termine delle operazioni di collaudo sarà redatto apposito verbale di collaudo sottoscritto dai rappresentanti dell’INPDAP ed i rappresentanti della Ditta presenti alle operazioni.
La data del verbale verrà considerata quale “Data di Positivo Collaudo” della infrastruttura tecnologica.
7.6 I Responsabili delle Parti di cui al precedente comma 6.1 effettueranno, a partire dalla “Data di positivo Collaudo” e con cadenza mensile una verifica della erogazione dei Servizi di Supporto. Nella sezione rendicontazione dei servizi del Piano di Progetto, la Ditta fornirà, secondo quanto indicato al §
6.4.2 del Capitolato Tecnico, le informazioni inerenti:
o rendicontazione degli interventi di manutenzione effettuati nel periodo (ore di intervento effettuate, cause e termini dell’intervento stesso, etc.)
o rendicontazione delle sessioni di manutenzione preventiva effettuate nel periodo
o rendicontazione delle giornate effettivamente erogate nell’ambito del servizio di supporto sistemistico
o rendicontazione delle sessioni di addestramento
o una copia delle note relative ai singoli interventi di manutenzione effettuati nel periodo (di cui ai § 6.1.1 e 6.1.2 del Capitolato Tecnico)
o una copia delle note relative alle sessioni di manutenzione preventiva effettuate nel periodo (di cui ai § 6.1.1.1 del Capitolato Tecnico)
o i livelli di servizio misurati su base trimestrale
Tali Rapporti verranno esaminati tra il Responsabile della Ditta ed il Responsabile INPDAP allo scopo di verificare lo stato avanzamento lavori e di fornire elementi di aggiornamento per la programmazione trimestrale.
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’importo del presente contratto è stabilito in € xxx.xxx,oo (xxxxxxxxxxxxxxxx/00) sulla base delle componenti di fornitura indicate nel Capitolato Tecnico e dei corrispettivi unitari indicati nei successivi commi 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.
8.2. L’importo per la fornitura dell’infrastruttura tecnologica di cui al precedente comma 3.1 punto 1 - comprensiva della manutenzione delle apparecchiature, del software e del servizio di Contact center - e dei correlati servizi di messa in produzione di cui al precedente comma 3.1 punto 2, è stabilito in € xxx.xxx,oo (xxxxxxxxxxxxxxxx/00)
8.3 L’importo massimo per il servizio di supporto sistemistico di cui al precedente comma 3.1 punto
3.d è stabilito pari a € xxxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00) sulla base degli importi di cui al successivo comma 8.6.
8.4 L’importo massimo per le attività di supporto sistemistico extraorario e in giornate festive di cui al precedente comma 3.1 punto 3.e è stabilito pari a € xxxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00) sulla base delle tariffe contrattuali orarie di cui al successivo comma 8.7
8.5 L’importo per il servizio di addestramento all’utilizzo dei sistemi di cui al precedente comma 3.1 punto 3.f è stabilito pari a € xxxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00) sulla base delle tariffe contrattuali giornaliere di cui al successivo comma 8.8
8.6 Il canone mensile per il servizi di supporto sistemistico di cui al precedente comma 3.1 punto 3.d è stabilito in € xxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00)
8.7. Le tariffe oraria per i Servizi extra di cui al precedente comma 3.6 sono stabilite in:
• Sistemista senior: € xxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00)
• Sistemista: € xxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00)
8.8. La tariffa per l’erogazione di una giornata di docenza sono stabilite in € xxx.xxx,00 (xxxxxxxxxxxxxxxx/00)
8.9. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Modalità di consuntivazione
9.1. L’emissione del Verbale di consegna, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP, di cui al precedente comma 7.4 autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo comma 10.1.
9.2. L’emissione del Verbale di Collaudo, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP, di cui al precedente comma 7.5 autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta, on le modalità previste nel successivo comma 10.1.
9.3. La verifica e l’accettazione da parte dell’INPDAP del Rapporto di cui al precedente comma 7.6 costituirà momento di accettazione dei servizi e autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo comma 10.1. Tale verifica dovrà essere effettuata da INPDAP entro 15 giorni dalla presentazione da parte della Ditta del suddetto Rapporto.
9.4. I Servizi Extra di cui al precedente comma 3.6 verranno conteggiati a consumo secondo le tariffe indicate nel precedente comma 8.5. La consuntivazione seguirà la modalità prevista al precedente comma 9.3.
9.5. La consuntivazione dell’impegno in giorni/uomo, necessaria per la fatturazione, sarà curata dai Capi Progetto Operativi INPDAP in collaborazione con il Responsabile della Ditta, e successivamente sottoposta all’approvazione del Responsabile INPDAP.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) per la fornitura della l’infrastruttura tecnologica e per i servizi di messa in produzione di cui ai precedenti comma 3.1 punto 1 e punto 2, la Ditta fatturerà:
▪ alla consegna, il 10% (diecipercento) dell’importo di cui al precedente comma 8.2, previa approvazione di INPDAP del verbale di cui al precedente comma 7.4
▪ alla fine della fase di collaudo ( collaudo positivo) il 90% (novantapercento) dell’importo di cui al precedente comma 8.2, previa approvazione di INPDAP del verbale di cui al precedente comma 7.5
b) per il servizio di supporto sistemistico di cui al precedente comma 3.1 punto 3.d, la Ditta fatturerà mensilmente l’importo relativo al canone mensile di cui al precedente comma 8.6, previa approvazione di INPDAP del Rapporto di cui al precedente comma 7.6
c) per le attività di supporto sistemistico extraorario e in giornate festive al precedente comma 3.1 punto 3.e, mensilmente la Ditta fatturerà l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.6, approvato da INPDAP, sulla base delle tariffe di cui al precedente comma 8.7
d) per il servizio di addestramento all’utilizzo del sistema di cui al precedente comma 3.1 punto 3.f, mensilmente la Ditta fatturerà l’importo determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate così come risultanti dal Rapporto di cui al precedente comma 7.6, approvato da INPDAP, sulla base delle tariffe di cui al precedente comma 8.8.
10.2. La fatturazione dei servizi extra di cui al precedente comma 3.6 avverrà con le modalità di cui al precedente comma 10.1 punto c), sulla base delle tariffe contrattuali orarie di cui al precedente comma 8.7.
.
10.3. Le fatture relative dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione, con periodicità mensile in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino, relativamente al periodo al quale si riferiscono i pagamenti stessi, contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. Il termine sopraindicato di
60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti. E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: xxxxxxxx
10.4. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – Area Organizzazione Formazione Sistemi Informativi –Ufficio Gare e Contratti - via X. Xxxxxxxxxxx – 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo di € xxxxxx,00, effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente comma 8.1, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza della Ditta, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte della Ditta, di tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 13. Subappalto
Durante l’esecuzione del contratto la Ditta potrà richiedere di subappaltare parte dei servizi oggetto di fornitura, a patto che l’insieme delle attività subappaltate rientri nella misura massima consentita dalle norme vigenti.
Il subappalto deve essere comunque approvato dall’INPDAP, che si riserva la facoltà preventiva di verificare le esperienze tecnico-funzionali pregresse delle società subappaltatrici e la possibilità di valutare i curricula dei tecnici impiegati dalle suddette società.
Per quanto riguarda i termini di pagamento dei compensi dovuti ai subappaltatori, a parità di tipologia di prestazioni, la Ditta farà riferimento a quanto previsto nel precedente comma 10.5 previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di consegna ed accettazione dell’Istituto, fermo restando che i pagamenti saranno comunque effettuati successivamente alla data dei corrispondenti pagamenti a carico dell’Istituto, entro un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi.
La Ditta rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di INPDAP per qualsiasi Servizio subappaltato.
Art. 14. Protezione dati
14.1.Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
14.2. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento di dei dati personali la Ditta si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 15. Sicurezza dei dati
15.1. Il personale della Ditta è autorizzato ad accedere alle banche dati di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti.; l’accesso alle medesime banche dati da parte di un Sub-appaltatore deve essere autorizzato dalla Ditta ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuto la Ditta in materia di protezione dei dati personali . Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema
15.2. La Ditta garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
15.3. La Ditta procederà, a seguito di accordo con INPDAP, alla conservazione dei dati personali di INPDAP nel rispetto delle istruzioni scritte rilasciate dalla stessa. Su richiesta scritta di INPDAP e non oltre 3 (tre) mesi dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a INPDAP su supporto magnetico laddove possibile o, se INPDAP dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
15.4. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dalla Ditta per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti da contratto; tali dati non potranno inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Ditta a terze parti, ad eccezione dei sub appaltatori. La Ditta non possederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP
Art. 16. Riservatezza
16.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
16.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
16.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori.Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 17. Obbligazioni a carico delle Parti
17.1 INPDAP fornirà alla Ditta gli standard relativi alle modalità di pianificazione e rendicontazione delle attività e dei servizi ai quali la Ditta dovrà attenersi.
17.2. Qualora INPDAP causi ritardi nell’esecuzione dei Servizi a seguito di una inadempienza nei suoi obblighi di collaborazione, la Ditta non sarà ritenuta responsabile per tali ritardi e nessuna penale o
− informazioni – L’INPDAP fornirà tempestivamente tutte le informazioni ed i dati richiesti dal Responsabile della Ditta per il soddisfacente procedere dei lavori.
− locali e attrezzature d’ufficio – L’INPDAP renderà disponibili senza addebito, nei xxxxxx xx Xxxx, xxx X. Xxxxxxxxxxx 00 e via X. Xxxxxxxx 42, o presso altre sedi di Roma dell’Istituto che saranno comunicate alla data di efficacia del contratto, lo spazio e le attrezzature (prese di corrente, linee telefoniche, aria condizionata, ecc.) normalmente necessarie per le attività oggetto del presente contratto da erogare presso le sedi INPDAP, dalla data di inizio lavori
− l’INPDAP renderà disponibili aule attrezzate per le attività di formazione in aula
17.3. la Ditta si impegna a fornire, durante tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori oneri per l’Istituto, gli aggiornamenti del software oggetto della presente fornitura ( nuove versioni o nuove release).
17.4. la Ditta si impegna, ora per allora, a garantire la disponibilità delle parti di ricambio delle apparecchiature oggetto della presente fornitura, almeno per i successivi 5 (cinque) anni dalla scadenza contrattuale.
17.5. la Ditta si impegna, ora per allora, a garantire la disponibilità degli aggiornamenti ( nuove versioni nuove release) al software oggetto della presente fornitura, almeno per i successivi 3 (tre) anni dalla scadenza contrattuale.
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
18.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
18.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
18.3 La Ditta si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 19. Proprietà e diffusione dei Dati
19.1.Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in forma leggibile dall’elaboratore, inclusi fra l’altro i sorgenti dei programmi, i nastri, i tabulati e le altre documentazioni dei programmi, predisposto dalle risorse coinvolte nel presente Contratto nello svolgimento delle loro attività presso l’INPDAP, sarà di proprietà dell’INPDAP stesso.
19.2. I concetti, le idee, il know-how o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati che siano stati sviluppati nel corso del presente Contratto dal personale della Ditta o in collaborazione fra la Ditta e l’INPDAP, potranno essere usati da entrambe le parti senza limitazione alcuna.
19.3. Resta inteso che il presente Contratto non impedirà in alcun modo alla Ditta di sviluppare opere derivate che siano competitive, e ciò anche se simili, nei confronti di materiali che possono essere forniti all’INPDAP in base al presente Contratto. Tuttavia la Ditta, nello sviluppare dette opere derivate per altri Clienti, si asterrà dal consegnare copie, totali o parziali dei materiali sviluppati per INPDAP in esecuzione del presente contratto sia in forma stampata, sia in forma leggibile dall’elaboratore.
19.4.Le parti convengono che i diritti e gli obblighi derivanti dalle sezioni 15.4, 16, e 19.3 del presente Contratto continueranno ad avere validità alla scadenza o risoluzione dello stesso e vincoleranno le parti, i loro successori ed aventi causa. Salvo quanto altrimenti disposto, il presente Contratto potrà essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
Art. 20. Dichiarazioni di garanzia
20.1 La Ditta dichiara quanto segue:
− l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
− l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori della Ditta impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
− l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
− l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub- fornitori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio.
− l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
− l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
20.2 Il servizio di manutenzione delle apparecchiature e del software dovrà svolgersi in regime di garanzia per l’intero periodo contrattuale e comunque per 36 mesi a partire dalla data di positivo collaudo.
20.3 La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
Art. 21. Penali
21.1 – Qualora si verifichi un ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Consegna del Piano di Messa in produzione” INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1000,00 (mille/00 euro) per ciascun giorno di ritardo
21.2 – Qualora si verifichi un ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Consegna del Piano di Collaudo”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1000,00 (mille/00 euro) per ciascun giorno di ritardo
21.3 - Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Disponibilità per il collaudo delle infrastrutture tecnologiche”, INPDAP applicherà alla Ditta, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 5000,00 (cinquemila/00).
21.4 – Qualora nell’ ambito del servizio di messa in produzione di cui al precedente comma 3.1 punto 2 si verifichi un ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di ripristino durante il collaudo”, INPDAP, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà per ogni intervento che eccede la soglia una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00 euro) per ogni giorno di ritardo.
21.5 – Qualora, per cause imputabili al fornitore, si verifichi un ritardo rispetto alla data di fine collaudo riportata nel succitato Piano di Messa in Produzione, INPDAP, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro).
21.6 – Qualora nell’ ambito dei servizi di Contact Center di cui al precedente, comma 3.1 punto 3.c, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Disponibilità del servizio”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1000,00 (mille/00)
21.7 – Qualora nell’ ambito dei servizi di Contact Center di cui al precedente, comma 3.1 punto 3.c, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di risposta alla chiamata: Tempo massimo di attesa”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista.
21.8 – Qualora nell’ ambito dei servizi di Contact Center di cui al precedente, comma 3.1 punto 3.c, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di risposta alla chiamata: Percentuale di chiamate entranti perdute”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e
valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista.
21.9 – Qualora nell’ambito dei servizi di manutenzione correttiva hardware di cui al precedente, comma 3.1 punto 3.a, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di intervento (supporto remoto)”, INPDAP, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) per la prima ora di ritardo, e Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo successiva alla prima.
21.10 – Qualora nell’ambito dei servizi di manutenzione correttiva hardware di cui al precedente, comma 3.1 punto 3.a, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di intervento (on site)”, INPDAP, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) per la prima ora di ritardo, e Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo successiva alla prima.
21.11 – Qualora nell’ ambito dei servizi di manutenzione correttiva hardware di cui al precedente, comma 3.1 punto 3.a, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di ripristino”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) per la prima ora di ritardo, e Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo successiva alla prima.
21.12 – Qualora la piena funzionalità non fosse ripristinata entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della segnalazione di malfunzionamento, INPDAP avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando alla Ditta tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente comma. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione alla Ditta da parte di INPDAP dell’ intenzione di avvalersi dell’intervento di terzi.
21.13 – Qualora nell’ambito dei servizi di manutenzione preventiva hardware di cui al precedente comma 3.1 punto 3.a, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Rispetto della Pianificazione-1”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista.
21.14 – Qualora nell’ ambito dei servizi di manutenzione preventiva hardware di cui al precedente comma 3.1 punto 3.a, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Rispetto della Pianificazione-2”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo
21.15 – Qualora nell’ ambito dei servizi di manutenzione correttiva software di cui al precedente comma 3.1 punto 3.b, si verifichi un ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di intervento (supporto remoto)”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e
21.16 – Qualora nell’ ambito dei servizi di manutenzione correttiva software di cui al precedente comma 3.1 punto 3.b, si verifichi un ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di intervento (diagnosi)”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) per la prima ora di ritardo, e Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo successiva alla prima.
21.17 – Qualora nell’ ambito dei servizi di manutenzione correttiva software di cui al precedente comma 3.1 punto 3.b, si verifichi un ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico alla metrica “Tempestività di ripristino”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1250,00 (milleduecentocinquanta/00) per la prima ora di ritardo, e Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni ora solare di ritardo successiva alla prima.
21.18 – Qualora nell’ ambito del servizio di addestramento all’utilizzo dei sistemi di cui al precedente comma 3.1 punto 3.f, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Rispetto della pianificazione”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).
21.19 – Qualora nell’ ambito del servizio di Supporto Sistemistico di cui al precedente comma 3.1 punto 3.d, non siano rispettate le soglie indicate nel capitolato tecnico alla metrica “Adeguatezza delle Risorse”, INPDAP, previa contestazione dell’ addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente la soglia prevista.
21.20 - L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1.
21.21 - Nel caso in cui le penali raggiungano il valore massimo di cui al precedente art. 21.2, l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto.
21.22 - Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 22, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21.23 - L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.
Art. 22. Inadempienze e responsabilità
22.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
22.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 23 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
00.0.Xx Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
22.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità della Ditta per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub fornitori sarà limitata come segue:
La Ditta, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente, mentre per perdite pecuniarie la Ditta sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto. La Ditta e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.
22.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
22.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 23. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 24. Varie
24.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
24.2.Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
24.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
Art. 25. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.