Comune di Santa Maria a Monte
Comune di Santa Xxxxx a Monte
PROCEDURA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LAVORI E SERVIZI
• INDICAZIONI GENERALI
La presente procedura è emessa per facilitare le attività dei soggetti coinvolti nell’iter autorizzativo di sub appalti aggiudicati dal Comune di Santa Xxxxx a Monte.
I contenuti e le disposizioni della presente procedura non sostituiscono quanto previsto dalla normativa vigente in materia di subappalti, in particolare da quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
• DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO
Si definisce subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni costituenti oggetto del contratto di appalto. L’esecuzione dei contratti di subappalto deve essere autorizzata da parte della stazione appaltante e l’importo complessivo del contratto non deve superare il 40% (così come modificato dalla l. 55/19 fino a dicembre 2020) dell’importo complessivo del contratto di appalto.
Ai sensi della normativa vigente non si considerano subappalto i seguenti servizi specifici:
- le sole forniture senza prestazione di manodopera;
- le forniture con posa in opera e i noli a caldo di importo inferiore o uguale al 2% dell’importo dell’appalto (o inferiore a 100.000 euro -il primo limite che si raggiunge)
- le forniture con posa in opera e i noli a caldo che, pur superando i limiti di cui al punto precedente, hanno un'incidenza del costo della manodopera e del personale inferiore o uguale al 50% dell’importo del subcontratto
- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- le prestazioni rese in favore dell’appaltatore in forza di contratti continuativi di cooperazione,
- servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara.
Nei casi elencati si ha un contratto di sub affidamento per il quale non è necessaria l’autorizzazione da parte della stazione appaltante ed è quindi soggetto solo a comunicazione; sono altresì dovute le comunicazioni riguardanti eventuali modifiche del contratto e si rende necessaria l’autorizzazione della stazione appaltante nei casi in cui tali modifiche superino l’importo massimo previsto dalla legge per i sub affidamenti.
• INFORMATIVA PRIVACY
Con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le informazioni richieste all’atto della compilazione dei moduli allegati saranno utilizzate unicamente per l’iter autorizzativo della richiesta di subappalto/sub affidamento per lavori e/o servizi.
Il conferimento dei dati è necessario per la finalità di cui sopra; l’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di dar seguito al menzionato iter autorizzativo.
• RICHIESTA SUBAFFIDAMENTO E SUBAPPALTO
La procedura di sub affidamento o subappalto prevede la compilazione da parte del appaltatore e del subappaltatore/sub affidatario dei moduli che seguono in base alla necessità di sub affidamento o subappalto.
L’appaltatore deve compilare: | Il subaffidatario deve compilare: | |
Per autorizzazione SUBAPPALTO | DOC. 1 | - DOC. 3 - DOC. 5 (o in alternativa SOA) |
Per comunicazione SUBAFFIDAMENTO | DOC. 2 | - DOC. 3 - DOC. 5 (o in alternativa SOA) |
La trasmissione dei documenti, completa di allegati, deve avvenire tramite PEC con moduli firmati digitalmente.
Per le sole richieste di subappalto e fatte salve le prevalenti disposizioni in materia di controlli antimafia, il Comune di Santa Xxxxx a Monte si riserva, ai sensi dell’art. 105 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, un periodo non superiore a:
- 30 giorni dalla consegna dei documenti, compilati e corredati della necessaria documentazione, per il rilascio dell’autorizzazione;
- 15 giorni per il rilascio dell’autorizzazione in caso di subappalto di valore inferiore al 2% del contratto d’Appalto (o 100.000 euro).
In caso di consegna dei documenti compilati in maniera erronea e/o mancanti di tutta o parte della documentazione richiesta, l’impresa sarà tenuta a completare e/o correggere quanto consegnato, ed il termine predetto di giorni 30 o 15 decorrerà dalla trasmissione dell’ultimo documento corretto e
completo.
L’autorizzazione al subappalto o la comunicazione di sub affidamento non costituiscono di per sé
autorizzazione per le maestranze all’accesso in cantiere, dovendo l’impresa affidataria:
- trasmettere alla Committente copia delle denunce di nuovo lavoro temporaneo agli Enti previdenziali, antinfortunistici e assicurativi competenti per il territorio (INPS, INAIL, Xxxxx Xxxxx) in relazione al cantiere in oggetto e relative al sub affidatario
- ottenere la necessaria autorizzazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
• ASSENZA CERTIFICAZIONE SOA
Nel caso di impresa non in possesso di certificazione SOA, per importi inferiori a € 150.000,00, è necessario presentare il DOC. 5 – “Dichiarazione requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010 in assenza di SOA per importi < € 150.000,00”
• NORMATIVA ANTIMAFIA
Con particolare riferimento alla normativa antimafia ed in particolare:
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice antimafia”;
- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.P.C.M. 19/04/2013 relativo all’istituzione presso ciascuna Prefettura degli elenchi di esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- D.Lgs. 50/2016 art. 80 comma 2;
la committente procederà ai controlli necessari previsti dalla normativa succitata per ciascuna richiesta di sub affidamento o subappalto che rientri in una o in entrambe delle seguenti casistiche:
- importo superiore a € 150.000,00;
- attività svolta dal subappaltatore/subaffidatario compresa tra le seguenti (a prescindere dall’importo), considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa:
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardianìa dei cantieri.
Pertanto in tali casi il sub affidatario o subappaltatore dovrà fornire, tramite l’appaltatore, la documentazione seguente:
- copia visura camerale in corso di validità;
- “Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi” (DOC. 4) compilata singolarmente da ciascuno dei soggetti specificati nella tabella seguente, in base alla tipologia di impresa.
ALLEGATI procedura autorizzazione subappalti e comunicazione sub affidamenti
- DOC. 1 - Richiesta di subappalto
- DOC. 2 - Comunicazione subaffidamento
- DOC. 3 - Autorizzazione del sub affidamento sul possesso dei requisiti
- DOC. 4 - Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
- DOC. 5 – Dichiarazione requisiti art. 90 D.P.R. 207/2010 in assenza di SOA per importi < € 150.000,00