Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica Mercato Libero
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica Mercato Libero
Il presente documento contiene le condizioni di fornitura di energia elettrica applicate da AMG GAS S.R.L. (di seguito Amg Gas srl o Amg Gas) per tutti i clienti finali per uso domestico e altri usi e condomini alimentati in bassa tensione che sottoscrivono una proposta di contratto di Mercato Libero. Esso è parte integrante di ogni singolo contratto di fornitura del Mercato Libero senza che ne occorra la materiale trascrizione ed il Cliente ha diritto di averne copia gratuita.
Art.1 Definizioni e normativa di riferimento
ARERA: è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge
14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;
Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione di energia elettrica il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;
Bolletta 2.0: è l’Allegato A alla deliberazione dell’ARERA 16 ottobre 2014,
501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato;
Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, una voltura, o passaggio dei punti di prelievo del Cliente nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico, per i clienti finali aventi diritto al “servizio di maggior tutela”, o all’esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al “servizio di salvaguardia”;
Cliente o Cliente finale: è il Cliente domestico, il Cliente altri usi e il Condominio; Cliente domestico: È il cliente che utilizza l’elettricità per alimentare: i. la sua abitazione, di residenza o meno, e le relative applicazioni; ii. i locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli; iii. i punti di ricarica privata per veicoli elettrici Con riferimento alla precedente lettera ii. la classificazione come cliente domestico avviene purché l’utilizzo dell’energia elettrica sia effettuato con unico punto di prelievo per l’abitazione e i locali annessi (un solo POD e un solo contatore) e la potenza disponibile non superi 15 kW;
Cliente altri usi: è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica per il proprio consumo non domestico ed in generale tutti i clienti che non rientrano nella classificazione “Cliente domestico”;
Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di energia elettrica che risultino in condizioni di disagio economico e/o fisico così come definiti all’articolo 2 del TIBEG;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, di cui all’Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/com e dalla deliberazione 97/2021/R/com e ss.mm.ii;
Codice del consumo: è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;
Codice in materia di protezione dei dati personali: è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del
29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 101/2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;
Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 79/99 e con il quale il Fornitore (o altro soggetto da questi delegato o con il quale ha stipulato un contratto) stipula il contratto per il servizio di distribuzione ai sensi dell'art.4 dell'Allegato A alla delibera dell'ARERA n. 301/2012/R/EEL e ss.mm.ii.
Documentazione contrattuale: è l’insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:
a) modulistica per la conclusione dell’offerta;
b) Scheda sintetica per il Cliente finale;
c) Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di energia elettrica e per i clienti domestici scheda di confrontabilità;
d) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale e indennizzi automatici;
e) modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali
domestici;
f) modulo per la presentazione dei reclami;
g) informativa sul trattamento per i dati personali;
h) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.
Evoluzione Automatica: è qualsiasi variazione delle condizioni economiche della fornitura già prevista e determinata nel contratto sottoscritto dal Cliente finale; Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;
Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale; Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell’ambito di un Contratto;
Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Gruppo di misura o misuratore: è l’insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura dell’energia elettrica prelevata presso il Punto di fornitura; Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare l’energia elettrica;
Parti: sono il Cliente e il Fornitore;
Portale Offerte: è il portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione, di cui alla deliberazione 51/2018/R/com e s.m.i.;
Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Fornitore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Fornitore può derogare dall’installazione del limitatore di potenza;
Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;
Punto di fornitura: è il punto di consegna (POD) in cui il Fornitore mette a disposizione l’energia elettrica al Cliente;
Servizio di maggio tutela: È il servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA. Il cliente domestico o le piccole imprese (PMI). Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI rimaste senza venditore.
Servizio di salvaguardia o Salvaguardia: è il servizio di vendita di energia elettrica di
cui all’Articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007;
Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U.
n.192 del 18 agosto 2010;
Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; Switching: è (i) l’accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di consegna, (ii) l’accesso per attivazione della fornitura di energia elettrica di un punto di consegna della rete di distribuzione;
Terna: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione
di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U.
n. 75 del 31 marzo 1999;
TIBEG: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;
TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall’ARERA per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; TIMOE: è il Testo integrato morosità Energia Elettrica
TIQE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
TISIND: sistema indennitario a carico del cliente finale moroso;
TIT: disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione;
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di
vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali;
Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell’ARERA citati nel presente
Contratto sono pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xx.
Art.2 Oggetto
2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte di Amg Gas srl, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di energia elettrica, nonché gli altri servizi accessori alla stessa.
2.2 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle “Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di energia elettrica”, (di seguito denominate anche “Condizioni Particolari”) e nelle presenti “Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di energia elettrica Mercato Libero” (di seguito anche “Condizioni
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Generali”) prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle “Condizioni Particolari” e nelle “Condizioni Generali” e gli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.
2.3 Per l’esecuzione del Contratto Amg Gas srl concluderà i contratti per i servizi di trasporto e di connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed eseguirà quanto necessario, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.
2.4 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare l’energia elettrica messa a disposizione da Amg Gas srl per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l’energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.
2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l’energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
Art.3 Conclusione del contratto
3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto da Amg Gas srl una proposta di contratto irrevocabile per 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest’ultimo termine Amg Gas srl comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Xxxxxxxxx si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell’accettazione da parte di Amg Gas srl. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettivo da parte di Amg Gas srl.
3.2 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell’Attivazione della fornitura, Amg Gas srl consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.
3.3 Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, Amg Gas srl è tenuta a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d’accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 6 e s.m.i., del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, Amg Gas srl fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell’Attivazione della fornitura.
3.4 Amg Gas srl può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere e) ed f) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.
3.5 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
3.6 Nei casi diversi dal cambio di Fornitore (ad esempio voltura, subentro o nuovi allacci), il Cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell’immobile in cui sono situati i propri impianti.
3.7 Ai sensi dell’art. 6 della Deliberazione dell’AEEG ARG/elt 4/08, l’esecuzione del Contratto resta subordinata al fatto che, al momento in cui Amg Gas e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da Amg Gas, richiede al Distributore locale (“Distributore”) l’attivazione del Punto di Prelievo (POD), lo stesso Punto di Xxxxxxxx non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.
Art.4 Procura a recedere
4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Amg Gas srl perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
4.2 Una volta trascorso l’eventuale termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest’ultimo richieda l’attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, Amg Gas srl esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al precedente Fornitore nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
Art.5 Diritto di ripensamento
5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento;
b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento
conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico.
5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento.
5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento.
5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
5.6 Le Parti prendono atto che:
a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela.
5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.
Art. 6 Revoca della richiesta di switching-attivazione
6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto di energia elettrica sia concluso per cambio Fornitore, Amg Gas srl ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:
a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la
data dell’eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
b) il mercato di provenienza del Punto di fornitura;
c) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
d) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;
e) presenza dell’indennizzo in termini di contributo per morosità pregressa.
In caso di effettivo esercizio della revoca Amg Gas srl non darà esecuzione al contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno così come previsto dal TIMOE.
6.2 In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, Amg Gas srl può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte di Amg Gas srl, della richiesta di switching entro l’ultima data utile.
6.3 Qualora Amg Gas srl intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione da parte di Amg Gas srl, il Contratto avrà comunque efficacia.
6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura Amg Gas srl riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi Amg Gas srl avrà comunque la facoltà di:
a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.
Art.7 Conclusione dei contratti con il Distributore e con Terna
7.1 Per le offerte di energia elettrica, ai fini dell’Articolo 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito ad Amg Gas srl (ovvero a società da questo delegate) per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.
7.2 Per la conclusione dei suddetti contratti, Amg Gas srl si serve di uno o più soggetti terzi. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di
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trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell’ambito del Servizio di maggior tutela.
7.3 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
7.4 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne Amg Gas srl in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall’esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
Art.8 Attivazione della fornitura – Decorrenza contratto di somministrazione
8.1 L’Attivazione della fornitura, avverrà solo dopo l’accettazione della proposta di contratto da parte di Amg Gas, ed è subordinata sempre alla verifica positiva da parte del Distributore di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’attivazione della fornitura. Salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui l’attivazione avvenga a seguito di voltura, subentro o nuova attivazione, questa avrà luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.
Il contratto di somministrazione per i nuovi clienti/subentri avrà sempre decorrenza dalla data di installazione e/o attivazione del misuratore effettuata dal Distributore, mentre nei casi di voltura la decorrenza avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di attivazione derivante da switching la data di avvio avrà luogo nel temine indicato nella comunicazione (lettera, sms o mail) di attivazione della fornitura inviata da Amg Gas srl.
8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata, comunque, almeno nella prima fattura emessa da parte di Amg Gas srl.
8.3 Ove Amg Gas srl non fosse in grado, per cause alla stessa non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.
8.4 Amg Gas si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla fornitura di energia elettrica qualora il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto e nelle seguenti ipotesi:
a) iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o procedure concorsuali;
b) situazione di sospensione e/o chiusura per morosità al momento della richiesta di attivazione del Punto di fornitura oggetto della fornitura;
c) manomissione e/o anomalia segnalata dal Distributore riguardante il Punto di fornitura oggetto della fornitura;
d) pregressa morosità e/o situazione debitoria del Cliente nei confronti di Amg Gas e società alla stessa collegate;
e) mancato ottenimento da parte di Amg Gas di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata con la quale Amg Gas ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
f) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la fornitura di energia elettrica e i servizi direttamente connessi;
g) inefficacia del Contratto di Distribuzione, Dispacciamento e/o del Contratto di Trasporto per cause non imputabili a Amg Gas.
8.5 La fornitura è in ogni caso condizionata:
– all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e all’esito positivo delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L’attività di credit check verrà effettuata, ad esempio, per riscontrare la presenza: (I) di protesti, pregiudizievoli, anche attraverso banche dati dei punti di prelievo e dei Clienti finali appositamente istituite anche dalle autorità competenti relativamente ai mercati dell’energia elettrica e del gas, (II) morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con terzi.
– alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali.
In caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente, altrimenti le condizioni sospensive di cui sopra si intenderanno verificate positivamente.
– al fatto che non si verifichi una mancata attivazione o una mancata accettazione
da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente;
– alla circostanza che il Fornitore non sia informato del fatto che il Cliente sia stato in precedenza titolare del medesimo Punto di fornitura o di un altro Punto di fornitura interrotto a seguito dell’intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento stesso;
– al fatto che il Punto di Fornitura non sia stato servito nel recente passato dal Fornitore di Salvaguardia;
– al fatto che la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto ovvero che il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;
– alla circostanza che il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;
– al fatto che il Fornitore non sia informato della circostanza che il Distributore ha promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione sul medesimo Punto di fornitura o altro Punto di fornitura, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati.
8.6 Il Cliente che subentra nell’utilizzo della fornitura deve darne comunicazione entro 30 giorni al Fornitore e perfezionare la relativa richiesta di fornitura. In difetto di ciò, il consumo di energia elettrica sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge rimanendo la responsabilità in capo all’intestatario precedente in caso di mancata disdetta e/o recesso.
8.7 Tutte le richieste di attivazione di fornitura nelle quali sussistano condizioni di morosità verranno accolte solo dopo la presentazione di idonea documentazione comprovante l’estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa.
8.8 La società potrà, per motivate ragioni da comunicarsi al Cliente, non dar corso a richieste di subentro senza la preventiva autorizzazione della proprietà o ente preposto nei casi comprovati di: occupazione abusiva, sfratto esecutivo, impianti con situazioni di pericolo.
Art.9 Condizioni Economiche – Contratto di Trasporto – Condizioni tecniche di erogazione del servizio – Gestione della connessione
9.1 Il Prezzo e le condizioni economiche, comprensive delle eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto, saranno riportate nelle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Energia Elettrica. A tal fine il Cliente si impegna, sin d’ora, a sottoscrivere e fornire a AMG Gas srl tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate.". Il Prezzo è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore (di seguito ‘Opzione tariffaria di trasporto’), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall’ARERA; c) componenti Asos e Arim e componenti UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall’ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica e tutte le componenti passanti; d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione come descritto sulle Condizioni Economiche particolari per la fornitura di energia elettrica;
e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Delibere. 111/06, 301/12 e successive modifiche ed integrazioni; f) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA; g) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal Distributore locale.
Le condizioni economiche saranno applicabili per il periodo specificatamente indicato nelle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Energia Elettrica a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente ivi indicata, fermo restando la durata indeterminata del Contratto; allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal Fornitore. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziata e/o prorogata delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all’articolo 10, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Energia Elettrica non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le condizioni economiche si intenderanno tacitamente prorogate di anno in anno.
9.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il Punto di fornitura oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato, in funzione delle informazioni fornite dal Distributore e/o SII, ad un'utenza in BT per altri usi e viceversa, AMG Gas Srl ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto mediante semplice invio al Cliente da parte del Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il Cliente di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura per il corretto uso. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche particolari per la fornitura di energia elettrica, AMG Gas applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal Cliente il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalle Del. n 301/12 e n159/07 dell’ARERA e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti passanti indicate all'articolo 9.1, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti. Nel caso di cambio fornitore, qualora i dati forniti dal Cliente nella proposta contrattuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: potenza impegnata, indirizzo di residenza) siano difformi rispetto a quelli in possesso del Distributore competente e/o dal SII, alla data di passaggio, la fornitura verrà attivata con i dati forniti dal Distributore e/o dal SII. Eventuali variazioni ai dati del Distributore e/o SII potranno essere richieste successivamente alla data di attivazione della fornitura.
9.3 I corrispettivi di cui al presente articolo devono essere considerati al netto di qualsiasi diritto o tributo e relative addizionali presenti o futuri. I diritti, tributi, gli altri eventuali oneri non solo fiscali e le relative addizionali presenti e futuri applicabili per legge o per disposizione dell’Autorità Competente sono da considerarsi a carico
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica Mercato Libero
del Cliente, che fa esente il Fornitore da qualsiasi responsabilità derivante dalle mendaci dichiarazioni rilasciate a quest’ultimo dal Cliente medesimo, dal mancato pagamento dei succitati diritti, tributi, oneri ed addizionali o da qualsiasi violazione delle vigenti norme in materia, fatto salvo quanto previsto dalla legge a carico del Fornitore. Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti saranno, salvo diversa disposizione di legge, a carico del Cliente. Il Cliente dovrà trasmettere al Fornitore entro congruo termine idonea documentazione per consentire a quest’ultimo l’eventuale applicazione di aliquote agevolate; in caso contrario il Fornitore applicherà le aliquote ordinarie previste dalla legge. Qualsiasi altra agevolazione fiscale e/o di altra natura di cui il Cliente dovesse beneficiare dovrà, qualora necessario, essere comunicata al Fornitore in tempi ragionevoli per consentire allo stesso l’applicazione di tali agevolazioni secondo quanto disposto dalla legge.
9.4 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente da integratore a orario e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto del Distributore, AMG Gas prenderà atto automaticamente dell’avvenuto cambiamento. Qualora tali modifiche dovessero comportare delle variazioni al Prezzo sottoscritto nelle Condizioni Economiche di Fornitura e/o ai corrispettivi passanti sopra elencati al punto 9.1 e previsti da AMG Gas, dall’ARERA e/o da altre Autorità competenti, AMG Gas si riserverà di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione o variazione degli stessi. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di sicurezza.
9.5 Il Cliente è responsabile dell'esattezza e della veridicità dei dati relativi alla destinazione e all’uso della fornitura di energia elettrica sulla base di quanto dallo stesso dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, qualora sia errato l’uso della fornitura dichiarato, Amg Gas srl potrà addebitare al Cliente i maggiori corrispettivi, le imposte che nel frattempo non ha pagato nonché le sanzioni eventualmente comminate ad Amg Gas srl in conseguenza dell’errata o non veritiera informazione relativa alla destinazione d’uso.
9.6 Contratto di Trasporto e connessione:
9.6.1 AMG Gas e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima Controllante e/o terza, ovvero società all’uopo delegata da AMG Gas, per il Punto di Prelievo provvederà/provvederanno a stipulare, per conto del Cliente, il contratto di trasporto ed il contratto di gestione della connessione con il Distributore, quest’ultimo secondo i termini e le modalità previste dalla Del. ARERA n. 333/07 e s.m.i., nonché il contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d’ora, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 Cod. Civ., ad AMG Gas, attribuendole i seguenti poteri esercitabili in via alternativa:
• facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terze, affinché quest’ultima agisca in nome e per conto di AMG gas per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa;
• facoltà di stipulare i contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altra/e società controllate dalla stessa e/o controllate dalla medesima controllante ed incaricate dalla stessa AMG Gas;
• facoltà di incaricare direttamente altra/e società della stessa controllate e/o controllate dalla medesima controllante e/o terze, per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente.
Ai sensi della Delibera ARERA n.333/07 e s.m.i., AMG Gas e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da AMG Gas, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore l’esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), etc… A tal fine il cliente potrà contattare il call center o lo sportello di AMG Gas.
9.6.2 Il Cliente sarà tenuto a fornire tutte le informazioni e a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili o necessari per il corretto adempimento di quanto previsto al punto 9.6.1, nonché al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dell'allegato C Del. ARG/elt 199/11 e s.m.i.. Inoltre Il Cliente riconoscerà a AMG Gas, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa AMG Gas e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da AMG Gas per l’esecuzione del contratto, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’allegato A della Delibera 301/2012/R/eel come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo, etc….
9.6.3 Il Cliente conferisce a titolo gratuito ad AMG e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società all’uopo delegata da AMG Gas, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del “Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica”, denominato anche “Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto”, allegato al contratto di trasporto, con espressa facoltà di AMG Gas di nominare uno o più submandatari per tale adempimento.
9.6.4 Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento. Il Cliente autorizza sin d’ora AMG Gas e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terza, ovvero società delegata da AMG Gas per l’esecuzione del contratto, a richiedere al Distributore locale competente i dati storici di consumo dell’energia elettrica relativa agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura.
9.7 Servizio di Distribuzione:
9.7.1 Il servizio di distribuzione sull’impianto di distribuzione cui è collegato il Punto di fornitura viene garantito dall’Impresa di Distribuzione e che gestisce o è proprietaria dell’impianto stesso.
9.7.2 Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’Impresa di Distribuzione Locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito per le emergenze.
9.7.3 Per quanto precede, Amg Gas srl non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore. In nessuno dei suddetti casi il Cliente avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del contratto.
9.8 Interventi sulle apparecchiature e verifiche:
Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Amg Gas la quale si farà carico di veicolarle al Distributore responsabile del servizio. Amg Gas, ai sensi delle Delibere vigenti che regolamentano la materia, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore l’esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di fornitura, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore per tutte le prestazioni accessorie e opzionali
Art. 10 Durata del contratto, rinnovo e recesso
10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato. La durata del Contratto si distingue dalla durata delle Condizioni Economiche che, come riportato all’articolo 9.1, avrà un periodo di validità disciplinato all’interno delle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di energia Elettrica. Si precisa, pertanto, che la durata eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Energia Elettrica, riguarda soltanto il periodo applicativo delle condizioni economiche stesse e non la durata del Contratto, che è comunque a tempo indeterminato.
10.2 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di 1 (un) mese. Il Fornitore ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 6 (sei) mesi da effettuarsi tramite raccomandata o PEC
10.3 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con Amg Gas srl secondo i tempi e le modalità definite dall’Autorità.
10.4 Amg Gas srl garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.
10.5 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura deve effettuare una comunicazione scritta, anche mediante apposita modulistica predisposta dalla Amg Gas srl contenente almeno i dati identificativi del Cliente, i dati identificativi del Fornitore e i recapiti telefonici e mail, da far pervenire alla Amg Gas srl presso i punti Cliente, o a mezzo posta ordinaria, o all’indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx.
10.6 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l’accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all’esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di energia elettrica per indisponibilità del Cliente, il Distributore effettuerà i tentativi di disattivazione secondo la normativa vigente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali oneri o prelievi di energia elettrica effettuati tra la richiesta e la cessazione della fornitura, saranno comunque posti a carico del Cliente.
10.7 Alla chiusura del rapporto il Fornitore provvederà ad emettere l’ultima bolletta, accreditando l’eventuale deposito cauzionale versato dal Cliente ed addebitando tutti gli importi dallo stesso dovuti.
Art.11 Fatturazione e pagamenti
11.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato al comma 11.11..
11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l’autolettura con le modalità e le
tempistiche indicate nel TIF.
11.3 La fatturazione avverrà in modalità elettronica, in conformità alla normativa vigente (L.205/2017 Legge di Bilancio 2018). Le fatture in formato elettronico saranno trasmesse ai Clienti mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole stabilite dalla stessa Agenzia. I Clienti soggetti IVA
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riceveranno la fattura elettronica tramite il canale da loro prescelto (Codice Destinatario o indirizzo PEC) e, in ogni caso, la fattura elettronica originale sarà sempre disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’AMG Gas srl invia a tutti i Clienti, secondo le modalità previste nel art. 11.4 il documento, contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali contenuti nella fattura elettronica e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente. Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o per via cartacea è senza oneri aggiuntivi per la ricezione da parte del Cliente e non è valido ai fini IVA.
11.4 I documenti contenenti i dati di fatturazione consistono nella “bolletta sintetica” redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: tramite comunicazione scritta da far pervenire alla Amg Gas srl presso i punti Cliente, o a mezzo posta ordinaria, o all’indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx.
11.5 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione del documento contenente i dati di fatturazione, Amg Gas srl rende disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx.xx la “Guida alla lettura delle voci di spesa”, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso comunicazione scritta da far pervenire alla Amg Gas srl presso i punti Cliente, o a mezzo posta ordinaria, o all’indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx.
11.6 I documenti contenenti i dati di fatturazione possono essere resi disponibili al Cliente tramite posta elettronica (esclusivamente ai soggetti che hanno fornito ad Amg Gas srl il proprio indirizzo di posta elettronica) e nel sito web di Amg Gas srl, xxx.xxx.xx.xx nell’area riservata ai clienti previa registrazione sul sito.
11.7 Amg Gas srl si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 (dieci) euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.
11.8 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti di Amg Gas srl, è riconosciuta la facoltà ad Amg Gas srl di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi Amg Gas srl informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all’interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Amg Gas srl la restituzione del credito mediante richiesta scritta per importi superiori a euro 100.
11.9 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di scadenza indicato nella bolletta che non può essere inferiore ai termini indicati dall’ARERA e pari ad almeno 20 giorni decorrenti dalla data di emissione della bolletta.
11.10 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore di Amg Gas srl in relazione alla ricezione delle fatture ed alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente scelga di effettuare il pagamento tramite mandato SEPA Direct Debit, l’obbligo della prenotifica si intende assolto tramite l’invio del documento contenente i dati di fatturazione di cui all’art. 11.4.
Qualora il Cliente richieda l’addebito in conto delle disposizioni SEPA Direct Debit successivamente alla sottoscrizione del Modulo, ovvero il Modulo non sia stato compilato correttamente nell’apposita sezione o qualora il Contratto venga concluso con mezzi di comunicazione a distanza, l’addebito in conto potrà essere efficace solo dopo che il Amg Gas srl avrà ricevuto, debitamente compilato e sottoscritto, il mandato per l’autorizzazione di addebito in conto, unitamente alla copia di un documento di identità dell’intestatario del conto corrente in corso di validità. Resta inteso che in tali casi, fino a quando non sarà efficace il mandato per l’autorizzazione di addebito in conto, il pagamento delle fatture dovrà avvenire mediante le modalità indicate in fattura e al Cliente verrà addebitato il deposito cauzionale secondo l’art.13. Amg Gas srl si riserva la possibilità di revocare il mandato SEPA Direct Debit previa comunicazione al Cliente.
11.11 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, Amg Gas srl è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura –
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati da Amg Gas srl. In caso di stima propria, Amg Gas srl determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio della media dei consumi dell’ultimo anno. In mancanza del consumo storico sarà applicato un consumo presunto standard stabilito in base alla tipologia di uso della fornitura.
Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, AMG Gas provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
11.12 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, autolettura e l’altra.
11.13 La fatturazione avrà periodicità bimestrale per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in BT e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 KW. Tutti gli altri casi la fatturazione avrà periodicità mensile.
Il Fornitore avrà la possibilità di variare la frequenza della periodicità della fatturazione secondo quanto espressamente previsto dal TIF. Sarà comunque facoltà
di Amg Gas, solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario ottimizzare il periodo di fatturazione senza gravare il Cliente di ulteriori oneri, variare la frequenza sopra citata tramite comunicazione da inviare al Cliente con un preavviso di almeno un mese rispetto alla nuova frequenza prevista con comunicazione tramite avviso in bolletta.
11.14 La Fattura di periodo è emessa, senza oneri aggiuntivo per la ricezione della stessa, entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale secondo quanto previsto dalla normativa vigente così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente Contratto.
11.15 La Fattura di chiusura del servizio è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di documento riportante i dati di fatturazione inviati in formato cartaceo, il termine per l’emissione è pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.
11.16 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.14, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, l’indennizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente Contratto.
11.17 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto all’indennizzo automatico previsto dalla normativa vigente a carico del Distributore per il tramite del Fornitore secondo le modalità previste dall’art. 16.4.
11.18 Relativamente al servizio di dispacciamento, AMG Gas fatturerà per ogni kilowattora consumato i corrispettivi di cui all’art. 9.1 lettera e). Qualora, al momento della fatturazione, questi ultimi non fossero resi disponibili da parte di TERNA, AMG Gas fatturerà gli ultimi valori pubblicati dalla stessa. Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si dovessero verificare modifiche ai corrispettivi passanti indicati nell’art. 9.1, AMG Gas provvederà alla relativa fatturazione nella prima fattura successiva alla variazione dei corrispettivi suddetti.
Art.12 Rateizzazione
12.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta, senza possibilità di rateizzazione delle somme dovute, salvo il caso di fatturazioni anomale e nel caso in cui vi sia un mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista al superiore art. 11, nonché per i clienti titolari di bonus sociale. All’infuori dei casi superiormente indicati, qualora venga, comunque, effettuata dal Cliente una richiesta motivata di rateizzazione degli importi dovuti, resta nella facoltà della Amg Gas, a suo insindacabile giudizio, di concedere al Cliente la chiesta rateizzazione delle somme dovute o di parte di esse. Sulle somme rateizzate dovranno sempre essere calcolati gli interessi di mora ai sensi dell’art. 14.
12.2 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore in pendenza della concessa rateizzazione, Amg Gas quale Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute in un’unica soluzione.
Art.13 Garanzie a carico del Cliente finale
13.1 All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Fornitore può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni contrattuali da quest’ultimo assunti, un deposito cauzionale o altre forme di garanzia equivalenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: fideiussioni bancarie e/o assicurative, ipoteche, etc…. Per il Cliente domestico l’ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA; verrà addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. Per il Cliente altri usi e per i condomini l’ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA, inoltre AMG Gas si riserva la facoltà di richiedere al Cliente, in aggiunta al deposito cauzionale, altre forme di garanzia specificate nell’art. 13.2.
Il Fornitore, in caso di insolvenza del Cliente, può incamerare tale deposito, fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente documento e della legge e fatturare nuovamente al Cliente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella successiva fattura. Il deposito cauzionale, all’occorrenza e previa detrazione delle somme di cui sopra, è rimborsato contestualmente all’emissione dell’ultima bolletta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto.
13.2 (Per il Cliente altri usi e per i condomini) Il Cliente, qualora preliminarmente alla conclusione del contratto Amg Gas a suo insindacabile giudizio lo richieda quale condizione necessaria per l’avvio della fornitura, si impegna a far rilasciare da un primario istituto di credito o assicurativo almeno 15 (quindici) giorni prima della data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, garanzia (fideiussione) bancaria o assicurativa “a prima richiesta” (conforme al testo fornito dalla Amg Gas) in favore di Amg Gas srl, per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di fornitura calcolato sulla base dei
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consumi medi mensili previsti dal presente Contratto, oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica. L’importo della garanzia verrà comunicato da Amg Gas entro un congruo termine affinché il Cliente possa provvedere al suo rilascio come previsto dal presente articolo. Amg Gas si riserva la facoltà di procedere nel corso del contratto all’adeguamento della detta garanzia in funzione degli incrementi o decrementi dei consumi del Cliente.
Inoltre, in corso di vigenza del Contratto, qualora il Cliente dovesse subire una variazione della situazione patrimoniale rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del Contratto, tale da pregiudicare il fido concesso, Amg Gas potrà richiedere la predetta garanzia, l’importo e le condizioni riportate al punto che precede, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici) giorni per accendere la citata garanzia.
La suddetta fideiussione resterà in vigore per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi dalla scadenza. In caso di rinnovo contrattuale, il Cliente si impegna a rinnovare negli stessi termini anche la suddetta fideiussione o a rilasciarne una nuova alle stesse condizioni che verranno indicate dalla Amg Gas. In caso di escussione da parte di Amg Gas di detta garanzia (in tutto o in parte), il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dall’escussione. In caso di mancato rilascio o di variazione parziale della predetta fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, Amg Gas avrà facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Lo svincolo della fideiussione a garanzia del corretto pagamento delle somme dovute per la fornitura, avverrà da parte di Amg Gas, comunque, solo allorquando verranno adempiuti tutti gli obblighi da parte del Cliente.
13.3 Non è tenuto alla prestazione di deposito cauzionale il Cliente domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
13.4 Il Cliente domestico sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto venga utilizzata una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle elencate al punto 13.3 o nel caso di sopravvenuta impossibilità e/o revoca di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.
Art.14 Interessi di mora
14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, Amg Gas srl richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali (per i primi dieci giorni di ritardo il Cliente è tenuto al pagamento del solo interesse legale).
14.2 Amg Gas srl può richiedere il pagamento delle spese postali, connesse e consequenziali, relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
Art.15 Inadempimento del Cliente
15.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 14, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla scadenza della fattura, Amg Gas srl ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
15.2 Il termine ultimo di pagamento previsto al superiore comma 15.1, ai sensi del TIMOE, non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata con avviso di ricevimento o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui Amg Gas srl non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. I superiori termini potranno essere modificati a seguito dell’emanazione di provvedimenti e/o disposizioni normative anche di rango superiore a quanto previsto dall’ARERA.
15.3 Nel caso in cui Amg Gas srl invii una comunicazione di costituzione in mora nei
90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità con riferimento a fatture non contemplate nella precedente comunicazione, i suddetti termini ultimi per il saldo dei corrispettivi dovuti potranno essere ridotti in misura comunque non inferiore a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata e 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC, o comunque a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora nel caso in cui Amg Gas srl non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. I superiori termini potranno essere modificati a seguito dell’emanazione di provvedimenti e/o disposizioni normative anche di rango superiore a quanto previsto dall’ARERA.
15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti ad Amg Gas srl.
15.5 Trascorsi inutilmente 25(venticinque) giorni dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora Amg Gas potrà avanzare una richiesta di
sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione di potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. La richiesta di riduzione di potenza o di sospensione della fornitura di energia elettrica all’impresa distributrice verrà effettuata decorso il termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini di 25 giorni dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora per la richiesta di sospensione finalizzata alla riduzione di potenza e di 40 giorni sempre dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora per la sospensione della fornitura. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del Cliente che rientri nella categoria dei “clienti finali non disalimentabili” prevista dal TIMOE e dalle norme in materia. In tale caso AMG Gas, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del Contratto, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai punti di prelievo del Cliente interessati all’inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il SII provvederà a trasferire i punti di prelievo del Cliente nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico, per i clienti finali aventi diritto al “servizio di maggior tutela”, o all’esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al “servizio di salvaguardia”. In caso di sospensione della fornitura, qualora venga richiesta dal Cliente la riattivazione, Amg Gas srl si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore, oltre alle somme di cui all’art. 9.6.2
15.6 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare ad Amg Gas srl la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell’Articolo 25 relativo alle comunicazioni.
15.7 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Amg Gas srl ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato da AMG Gas nella predetta comunicazione.
15.8 Qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, il fornitore ha diritto di dichiarare risolto il contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 10 del TIMOE. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di decorrenza del servizio di maggior tutela o del servizio di salvaguardia. Tutti gli oneri relativi all’intervento restano a carico del Cliente.
15.9 In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire, qualora necessario, al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.
15.10 Il Cliente, nel caso di inesatta esecuzione da parte del Fornitore di quanto previsto nel presente art. 15, ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente Contratto.
15.11 Nel caso in cui al Cliente finale spettino gli indennizzi automatici indicati all’art. 15.10, non potrà essere richiesto allo stesso il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura, fermo restando l’obbligo del Cliente al pagamento delle somme oggetto di morosità oltre gli interessi.
15.12 Al fine di riscuotere il proprio credito dal Cliente moroso, il Fornitore potrà altresì attivare le seguenti procedure: (i) recupero del credito in via stragiudiziale mediante conferimento dell’incarico ad una o più società o studi legali esterni con conseguente addebito al Cliente moroso delle spese e costi da ciò derivanti; (ii) recupero del credito in via giudiziale mediante conferimento dell’incarico ad uno o più legali di fiducia, i cui costi all’esito del giudizio verranno addebitati interamente a carico del Cliente moroso.
15.13 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da Amg Gas all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a Amg Gas, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in fattura.
15.14 AMG Gas si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo – identificato in fattura come corrispettivo Cmor – nell’ambito del Sistema Indennitario, qualora il cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica Mercato Libero
Art.16 Prestazioni di competenza del Distributore
16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, Amg Gas srl richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, comprendenti: l’aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di riconsegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e volture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.
16.2 Anche nel caso di disattivazione della fornitura richiesta dal Cliente, Amg Gas srl provvederà ad inserire nell’ultima bolletta di chiusura del servizio oltre alle spese che verranno richieste dal Distributore per l’espletamento di tale servizio nella misura vigente al momento della chiusura del rapporto contrattuale, anche le somme di cui all’art. 9.6.2.
16.3 Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l’impianto di misura qualora l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.
16.4 Nel caso di violazione di standard specifici di qualità di competenza della società di Distribuzione, l’Amg Gas srl è tenuta ad accreditare al Cliente che gli ha chiesto la prestazione, per la quale la società di Distribuzione non ha rispettato il livello specifico, nonché nei casi previsti dalla normativa vigente, l’indennizzo automatico ricevuto dalla medesima società, attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile ovvero mediante rimessa diretta.
Art. 17 Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche
17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura di energia elettrica.
17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo ha facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.
17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e comunque a servizio della fornitura e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore Amg Gas srl e/o Distributore qualsiasi evento che possa comportare un’erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
Art.18 Perdite, danni, responsabilità – Ricostruzione dei consumi non correttamente misurati
18.1 Il Cliente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione, danneggiamento o manomissione del materiale e degli apparecchi presso di lui installati e comunque a servizio della fornitura e che sono e rimangono di proprietà del Distributore. Gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli o comunque intervenire sugli stessi in qualsiasi modo. Il Cliente è, quindi, responsabile di ogni anomalia riscontrata su detti impianti derivante dalla violazione dei superiori divieti. Il Distributore, ove rilevi una qualsivoglia anomalia e/o manomissione sugli impianti di sua proprietà, ha facoltà di sospendere immediatamente la fornitura e provvede alla ricostruzione dei consumi, come previsto dalla normativa vigente, attraverso stime ed accertamenti tecnici, riferiti alla potenzialità del misuratore e/o degli apparecchi utilizzatori installati, e/o ai consumi rilevati per analoghe tipologie di utilizzo.
18.2 L’Amg Gas si riserva, altresì, la facoltà di richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti, nonché eventuali somme addebitate dal Distributore in relazione alle anomalie contestate, oltre alle eventuali spese per la eventuale riattivazione della fornitura, ed oltre agli eventuali danni subiti per la manomissione delle apparecchiature nella misura determinata dal Distributore. Tale richiesta può essere avanzata anche direttamente dal Distributore al Cliente finale.
18.3 Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rese necessarie per fatto o nell’interesse del Cliente presso il quale sono installati, sono a carico di quest’ultimo. Il Cliente deve, in ogni caso, consentire l'accesso agli impianti del Distributore per la loro verifica, sostituzione e/o spostamento e per la lettura del gruppo di misura. Inoltre deve consentire la verifica anche del proprio impianto ed apparecchi nel caso in cui interferiscano nell'esercizio della rete del Distributore e in tutti i casi richiesti dalle competenti Autorità.
18.4 L'Amg Gas può, qualora consentito dalla normativa, richiedere al Distributore, a sua discrezione, le verifiche agli impianti del Cliente, senza alcuna assunzione di responsabilità verso il Cliente o verso terzi in relazione all'utilizzo dell’energia elettrica ed alla rispondenza dell'impianto alle norme vigenti. In caso di irregolarità il
Distributore può sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.
18.5 Il Cliente può richiedere per il tramite di Amg Gas la verifica del misuratore al Distributore. La verifica verrà effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera ARERA 646/2015/R/eel (TIQE) e s.m.i. nonché dalla normativa vigente in materia e potrà determinare una ricostruzione dei consumi che verrà effettuata dal Distributore sulla base di quanto previsto dalla normativa che regolamenta la materia. Per ogni richiesta di verifica Amg Gas addebiterà al Cliente il costo che verrà alla stessa richiesto dal Distributore, oltre alle somme di cui all’art. 9.6.2.
18.6 Nessun abbuono sul consumo di energia elettrica è ammesso per eventuali dispersioni o perdite all’impianto interno del Cliente (dopo il contatore), da qualunque causa prodotte. Amg Gas inoltre non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che ne potessero derivare.
18.7 Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente l’energia elettrica oggetto del presente contratto. Analogamente il Cliente non può utilizzare l’energia elettrica in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni. Il Distributore, in caso di accertate irregolarità, ha facoltà di sospendere la fornitura. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.
18.8 In ogni caso, qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche sopra citate, presenti un errore nella registrazione dei consumi che ecceda i margini di tolleranza, come previsto dalla normativa vigente, il Distributore procederà alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio. L’eventuale ricostruzione dei consumi e la relativa comunicazione dal Distributore ad Amg Gas avverrà in base alle modalità e nei tempi fissati dalla normativa vigente.
Il Cliente avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi per inviare la propria opposizione scritta, adeguatamente documentata, all’indirizzo dell’Azienda.
Art.19 Forza maggiore
19.1 Le parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a causa di forza maggiore.
19.2 Qualora si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di forza maggiore.
19.3 Venuta meno la causa di forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.
19.4 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 21.2.
Art.20 Responsabilità
20.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
20.2 In ogni caso, Amg Gas, in qualità di società di vendita è estranea all’attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell’energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Amg Gas non potrà essere ritenuta responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili ad Amg Gas, non comporteranno l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico di Amg Gas né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
20.3 Amg Gas non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di energia elettrica avvenute a valle del misuratore.
20.4 Amg Gas non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.
Art.21 Clausola risolutiva espressa
21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:
a) insolvenza e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali (nel caso di imprenditore o persona giuridica fallibile, fallimento o inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa);
b) mancata prestazione e/o ricostituzione del deposito cauzionale e/o della garanzia/fideiussione prevista all’art. 13;
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica Mercato Libero
c) impossibilità di procedere alla fornitura di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Amg Gas srl, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Amg Gas srl nei confronti del Cliente;
d) mancato accesso del Distributore per oltre 365 giorni ai locali dove è ubicato l’impianto di misura;
e) impedimento all’accesso ai misuratori da parte del Distributore per effettuare operazioni sugli stessi (lettura, apertura, operazioni di manutenzione etc.);
f) mendaci dichiarazioni del Cliente circa l’utilizzo dell’energia elettrica/o utilizzo dell’energia elettrica difforme all’uso dichiarato dal Cliente al momento in cui è stato stipulato il contratto;
g) invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti una anomalia/modifica al misuratore;
h) utilizzo dell’energia elettrica da parte di soggetto diverso dal titolare della fornitura ovvero da parte di soggetto diverso da colui che ha stipulato il contratto;
i) mancata comunicazione di operazioni societarie (trasferimento di ramo d’azienda, fusione, scissione etc.) e/o interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
l) mancato corretto aggiornamento, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Amg Gas srl, dei dati anagrafici errati o mancanti inerenti il titolare della fornitura, ovvero mancata comunicazione da parte dell’intestatario della fornitura di dati anagrafici eventualmente mancanti;
m) mancato invio da parte del titolare della fornitura, decorsi 30 giorni dalla richiesta espressa da parte di Amg Gas srl, di certificazioni e/o documentazioni relative alla fornitura stessa;
n) accertamento da parte di Amg Gas srl di intestazione del contratto di fornitura a nome di una persona fisica deceduta, ovvero di persona giuridica non più operativa, non più esistente o cessata;
o) violazione degli artt. 2.4 e 2.5 del presente contratto;
p) impossibilità sopravvenuta nella fatturazione degli importi dovuti per cause imputabili al Cliente;
q) revoca non concordata del mandato per l’addebito su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente o eventuale mancato reintegro dello stesso (condizione valida per i Contratti ove è previsto il pagamento esclusivamente tramite addebito su conto corrente);
r) inosservanza degli obblighi di cui al successivo Art. 30 (Codice Etico) e, in generale, qualsivoglia inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/01;
s) invio da parte del Distributore di comunicazioni inerenti l’accertamento di manomissioni al contatore e/o di prelievi fraudolenti di energia elettrica nel Punto di fornitura oggetto della fornitura.
21.2 Ciascuna parte ha sempre facoltà di risolvere il Contratto senza alcun indennizzo, in caso di Forza maggiore, come previsto al precedente art. 19.4, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.
In tale ipotesi fermo restando l’impegno di Amg Gas di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da Amg Gas (ovvero dall’utente del servizio incaricato dalla Amg Gas) a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.
21.3 In caso di risoluzione/ inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento/Distribuzione, il Contratto si risolve di diritto senza bisogno di comunicazione alcuna.
21.4 Amg Gas ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
21.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga comunque a tenere indenne Amg Gas da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile.
Art. 22 Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni
22.1 Amg Gas srl si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente Contratto.
22.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente ad Amg Gas srl utilizzando l’apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all’indirizzo xxx.xxx.xx.xx.
22.3 Amg Gas srl provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).
22.4 Se non viene utilizzato l’apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo;
indicazione del Punto di fornitura (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice Cliente; un’indicazione sintetica dei fatti contestati.
22.5 Amg Gas srl non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico per le esecuzioni delle prestazioni qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre Amg Gas srl non è tenuta alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto l’indennizzo automatico per mancato rispetto del medesimo livello specifico nell’anno solare in corso o in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il codice POD o, qualora non disponibile, il codice Cliente, una breve descrizione dei fatti contestati e il servizio a cui si riferisce il reclamo.
Art.23 Integrazione del contratto – variazione delle condizioni contrattuali e modifiche unilaterali
23.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, eventuali modifiche al contratto dovranno essere proposte e accettate per iscritto.
23.2 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l’ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.
23.3 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente contratto, Amg Gas comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso non inferiore a novanta giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di esercitare il diritto di recesso, sempre nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione. Il recesso sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
Nel caso in cui il Cliente non voglia accettare le variazioni proposte unilateralmente dal Fornitore, la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all’invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al Cliente degli indennizzi automatici in conformità a quanto previsto
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica Mercato Libero
dall’Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/com e dalla deliberazione 97/2021/R/com e ss.mm.ii.
23.5 Qualora il contratto preveda, nell’arco di 12 (dodici) mesi, Evoluzioni Automatiche delle Condizioni Economiche che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, Amg Gas è tenuta a darne comunicazione in forma scritta al Cliente finale interessato in modo che tale comunicazione pervenga al medesimo Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi prima dell’inizio del successivo periodo di 12 (dodici) mesi e conterrà :
a) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti delle
evoluzioni automatiche di cui al comma 13.5 del Codice di condotta commerciale;
b) la decorrenza delle evoluzioni automatiche di cui al comma 13.5 del Codice di condotta commerciale;
c) la stima della spesa annua, escludendo le imposte:
i. per i clienti finali domestici, attraverso il riquadro “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” della Scheda sintetica di cui all’Allegato 4 del Codice di condotta commerciale compilato secondo i criteri di cui all’articolo 27, commi da 27.2 a 27.4 del citato Codice di condotta commerciale; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione;
ii. per i clienti finali non domestici, una stima della spesa annua basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella medesima comunicazione; la stima della spesa annua deve altresì risultare dall’applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente finale in relazione all’esecuzione del contratto di fornitura sottoscritto conseguentemente alla evoluzione automatica; i corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di invio della comunicazione; per l’aggiornamento delle componenti a prezzo variabile, deve essere adottato il criterio di calcolo di cui all’articolo 17 dell’Allegato A, deliberazione 51/2018; il prelievo annuo è inoltre differenziato per mese ai sensi di quanto previsto all’articolo 15, comma 3 del medesimo Allegato.
La stima della spesa annua di cui alla presente lettera, deve essere riportata nella comunicazione solo se calcolabile con le modalità di cui alle “Regole per il calcolo della spesa annua stimata” pubblicate nella sezione “Trasparenza” del Portale Offerte;
d. la seguente frase: “Per un confronto in termini di spesa annua personalizzata delle offerte presenti nel mercato libero sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il Portale Offerte Luce e Gas xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx”. l’illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti delle evoluzioni automatiche , la decorrenza delle evoluzioni automatiche ,la stima della spesa annua per tale nuovo periodo secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché la la possibilità di effettuare il confronto delle offerte presenti nel mercato libero tramite il portale offerte luce e Gas dell’ARERA . Xxxxx salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. L’arco di 12 (dodici) mesi decorre dalla data di inizio del periodo di validità delle Condizioni Economiche previsto contrattualmente che, per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della deliberazione 426/2020/R/COM e Del. 97/2021/R/com, coincide con la data di inizio di validità del contratto.
Nel caso in cui il Cliente non voglia accettare l’Evoluzione Automatica delle Condizioni Economiche rilevata dal Fornitore, la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo le modalità e i termini di cui all’invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dall’allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com - Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 109/2019/R/eel, dalla deliberazione 426/2020/R/com e dalla deliberazione 97/2021/R/com e ss.mm.ii
23.5 In ogni caso, qualora per effetto delle delibere emanate dall’ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente che disciplina il settore dell’energia elettrica e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d’approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali le parti si sono impegnate a stipulare il Contratto, Amg Gas provvederà a negoziare con il Cliente nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti. Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiliterà Amg Gas a recedere dal Contratto, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
Art.24 Cessione del contratto e cessione del credito
24.1 Il Cliente acconsente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte di Amg Gas srl ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di energia
elettrica. Nel caso di cessione d’azienda o del ramo d’azienda da parte di Amg Gas srl rimane ferma l’applicazione dell’articolo 2558 c.c..
24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente da parte di Amg Gas srl. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.
24.3 È fatto, invece, divieto al Cliente di cedere il Contratto, salvo espressa autorizzazione scritta di Amg Gas. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, cessione, affitto d’azienda ovvero fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di Amg Gas, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l’adempimento del Contratto. In ogni caso il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti ad Amg Gas srl.
24.4 Amg Gas si riserva la facoltà di cedere il credito/i derivante/i dalla fornitura oggetto del presente contratto a banche, istituti assicurativi e/o società di factoring, e/o altri cessionari. Il Cliente accetta espressamente e preventivamente, sin d’ora, l’eventuale cessione del credito da parte di Amg Gas.
Art.25 Comunicazioni
25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate: posta ordinaria da recapitare al seguente indirizzo: Amg Gas srl, Xxxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx – posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx.
25.2 Amg gas srl provvederà ad inviare le comunicazioni al Cliente all’indirizzo di fornitura ovvero all’indirizzo di recapito comunicato dal Cliente.
25.3 Amg Gas srl si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
25.4 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
Art.26 Legge applicabile e foro competente
26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per il Cliente domestico per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. Per il Cliente altri usi per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.
Art.27 Risoluzione extra-giudiziale delle controversie
27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale Amg Gas srl non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali Amg Gas srl si impegna a partecipare: presso organismi ADR riconosciuti.
27.2 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal
TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Art.28 Oneri Fiscali, Accise, Adempimenti Fiscali, Registrazione e Responsabilità
28.1 Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell’autorità competente, al Contratto, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del Cliente, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa.
28.3 L’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (ad es. rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria, ovvero delle Accise) verrà effettuata da Amg Gas srl, sulla base di un apposito modulo, ovvero di una istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente al momento della proposta di contratto, riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. In particolare, per il regime dell’IVA, in assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l’aliquota IVA nella misura ordinaria. La suddetta dichiarazione relativa all’applicazione dell’IVA ridotta o in esenzione di IVA, dovrà essere prodotta all’atto della sottoscrizione del Contratto. Qualora la dichiarazione sia limitata all’anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l’anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette dichiarazioni dovranno essere fatte pervenire a Amg Gas entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.
28.4 Il Cliente assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevata Amg Gas srl da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte
Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica Mercato Libero
determinate sulla base delle istanze, dei moduli, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate ad Amg Gas srl. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall’istanza, dai moduli, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente ad Amg Gas srl, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Amg Gas srl fosse tenuto a pagare all’Amministrazione Finanziaria.
Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, dei moduli, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l’impiego di energia elettrica, per i clienti domestici la variazione di residenza, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso da Amg Gas srl al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Amg Gas srl all’Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Amg Gas srl potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria.
28.5 Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del Cliente secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.
28.6 Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del Cliente, Amg Gas srl effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
28.7 Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevata Amg Gas srl da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego dell’energia elettrica fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.
28.8 Il contratto di fornitura è soggetto a registrazione ai sensi del dPR n.131 del 26.04.1986 e successive modifiche e integrazioni e normativa tutta correlata. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.
Art.29 Dati personali
29.1 I dati personali forniti dal Cliente ad Amg Gas srl ai fini dell’esecuzione del Contratto, o di cui comunque Amg Gas srl entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all’informativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 30 - Codice Etico - Modello Di Organizzazione e Obblighi Connessi
30.1 Amg Gas srl ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito all’indirizzo xxxxx://xxx.xxx.xx.xx. Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di Amg Gas conseguente alla commissione di reati.
AMG Gas S.r.l. (“AMG Gas”), informa che, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), del D.lgs 196/03 e ss.m.i, i dati personali forniti dagli interessati in relazione al servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento, per le finalità di seguito riportate al punto 4.
1. Fonte dei dati
I suddetti dati potranno essere: (i) forniti volontariamente dall’interessato al momento della registrazione sul sito internet di AMG Gas e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di AMG Gas per le finalità di cui al punto 4 della presente informativa; (ii) acquisiti da società terze per lo svolgimento di attività di marketing diretto.
2. Soggetti destinatari
La presente Informativa si applica a:
Clienti Residenziali e PMI
Clienti potenziali (in fase di contrattualizzazione o di manifestazione di interesse al servizio)
Nel presente testo i soggetti sopra indicati sono indicati come “interessati” al trattamento dei dati personali.
3. Tipologie di dati trattati
I dati oggetto di Trattamento sono: dati che permettono l'identificazione diretta (dati anagrafici, dati di contatto, dati contrattuali e di consumo); dati particolari (solo nei casi previsti dalla legge).
4. Finalità, base giuridica del Trattamento e periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno oggetto di trattamento per le finalità e le relative basi giuridiche di seguito indicate:
Finalità di trattamento la cui base giuridica è ogni attività strumentale alla sottoscrizione ed alla esecuzione del contratto e/o di attività precontrattuali richieste dagli interessati.
I dati forniti dall’interessato saranno utilizzati per la conclusione e l’esecuzione del CONTRATTO ed al relativo rapporto di vendita o altre fattispecie ad essa assimilabili (attività precontrattuali), e per adempiere sia agli obblighi di legge derivanti dal CONTRATTO medesimo e/o alle attività precontrattuali, sia agli obblighi normativi ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Verranno pertanto trattati per:
A1) Finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto ed al relativo rapporto di vendita o altre fattispecie ad essa assimilabili.
1) attività pre e post contrattuali-preliminari alla conclusione del contratto, comprensive della realizzazione di preventivi relativi ai servizi del titolare; 2) attivazione/disattivazione/allacciamento dei siti di fornitura e attività connesse alla eventuale assistenza tecnica; 3) gestione di eventuali variazioni contrattuali; 4) gestione delle variazioni relative alle anagrafiche; 5) gestione degli incassi 6) gestione letture/misure dei consumi; 7) fatturazione, elaborazione, stampa, imbustamento, spedizione delle fatture;
8) gestione di eventuali richieste di informazioni, interventi, assistenza, reclami, contenziosi; 9) tutela ed eventuale recupero del credito, ivi incluse verifiche sulla solvibilità del CLIENTE.
Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed implicito nella conclusione del contratto/attività pre-contrattuali ed un eventuale mancato conferimento pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. L’acquisizione del consenso al trattamento dei Dati Personali non è infatti necessario per tutti i trattamenti connessi e/o indispensabili all’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di cui l’interessato è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche sue richieste.
Periodo di conservazione dei dati
Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto richiesto dalla normativa civile e fiscale. Nel caso in cui, successivamente allo svolgimento delle attività precontrattuali, non si addivenga ad una contrattualizzazione i dati saranno mantenuti per un periodo non superiore a 12 mesi.
Finalità di trattamento la cui base giuridica è il Legittimo interesse del Titolare
A2) Analisi e modelli statistici
1) Analisi finalizzate alla produzione studi, ricerche statistiche e di mercato; 2) reportistica ed analisi, svolte direttamente da AMG Gas; 3) analisi per rinnovi dei prezzi a scadenza.
Il conferimento dei dati personali per tale finalità è obbligatorio ed è realizzato sulla base di un bilanciamento degli interessi e dei diritti dell’Interessato e del Titolare del Trattamento: un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti.
Periodo di conservazione dei dati
Le comunichiamo che i Suoi dati saranno mantenuti per 10 anni dalla cessazione del contratto o secondo quanto previsto dalla normativa civile e fiscale.
A3) Verifica preliminare e tutela del credito
invio dei dati ai SIC (Sistemi di Informazione creditizi) per analisi preliminari del credito, svolte anche in modalità automatizzata 2) cessione dati a intermediari finanziari per eventuale cessione dei crediti correnti e/o insoluti.
A4) Soft Spam
Utilizzo unicamente dell’indirizzo di posta elettronica fornito dall’interessato nell’ambito del rapporto contrattuale in essere per l’invio di offerte commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi e affini a quelli già acquistati (cd. Soft spam).
Periodo di conservazione dei dati
Le comunichiamo che per la finalità di cui al punto A3) i Suoi dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dall’acquisizione del dato. In relazione al punto A4) i dati saranno mantenuti per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del contratto.
Finalità di trattamento la cui base giuridica è il consenso dell’Interessato
Previo specifico consenso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura), anche per le seguenti finalità:
B) Finalità promozionali, commerciali e di marketing
1) Invio/comunicazione da parte di AMG Gas di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di AMG Gas; 2) vendita diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di AMG Gas; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione.
C) Finalità di comunicazione di dati a terzi:
1) I dati dell’interessato potranno essere comunicati a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell’intrattenimento televisivo, a istituti finanziari, a istituti assicurativi, a case automobilistiche o a imprese che producano e sponsorizzino prodotti innovativi legati al mondo dell’energia, a consulenti, società controllate/ controllanti e/o collegate al Gruppo Edison. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati dell’interessato per le medesime finalità di cui alla precedente lettera 2) relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura).
Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 4 lettere B), C) è facoltativo. L’interessato potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti, facendone semplice richiesta ad AMG Gas.
Periodo di conservazione dei dati
I dati di cui alla lettera B) e C) saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi dal termine del rapporto contrattuale, ferma restando la richiesta di periodiche conferme circa lo stato dei consensi da lei prestati durante il periodo di efficacia del contratto.
5. Modalità di Trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà attraverso strumenti informatici e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità attraverso l’adozione di adeguate misure di sicurezza, così come prescritto dal Regolamento.
6. Categorie di destinatari dei dati
I dati dell’interessato potranno essere conosciuti (i) dai dipendenti e collaboratori di AMG Gas in ragione della funzione aziendale svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; (ii) dai dipendenti e collaboratori di società controllate/controllanti/collegate al Gruppo Edison, sempre in qualità di soggetti autorizzati ed istruiti da parte del Titolare (iii) da soggetti terzi (fornitori di servizi tecnici, tecnologici, di postalizzazione, istituti bancari e di credito e fornitori di servizi strumentali all’erogazione servizi/prodotti oggetti del CONTRATTO; call center, società di marketing e servizi di pubblicità e ricerche di mercato per le attività soggette a consenso dell’Interessato) debitamente nominati Responsabili del trattamento da parte di AMG Gas. I dati saranno prevalentemente trattati in Italia e in stati facenti parte dell’Unione Europea, tuttavia alcune attività di trattamento potrebbero essere svolte in paesi non facenti parte dell’Unione Europea, garantendo in ogni caso i necessari standard di protezione e tutela richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale, quali l’adozione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. Per ottenere una copia dei dati trasferiti all’estero o conoscere la collocazione geografica dei dati sarà possibile contattare il Responsabile per la protezione dei dati ai recapiti indicati.
7. Diffusione dei dati
I dati personali dell'Interessato senza la sua autorizzazione specifica non saranno in alcun modo diffusi al di fuori del perimetro aziendale e/o pubblicati sul sito internet dell’azienda.
8. Titolari e Responsabili del Trattamento
Il Titolare del Trattamento, cioè il soggetto che ne determina le finalità, è AMG Gas S.r.l.
I Responsabili del trattamento, cioè i soggetti che eseguono i trattamenti per conto dei Titolari, sono le società del Gruppo e i fornitori di servizi nominati tali ai sensi del Regolamento 2016/679 da parte del Titolare.
9. Responsabile protezione dati personali
Tale figura prevista dal Regolamento a tutela dei diritti degli interessati è stata individuata come riferimento comune alle Società del Gruppo Edison soggette a direzione e coordinamento o controllate da Edison spa e da altre società del perimetro aziendale. I riferimenti per contattare il RPD sono qui riportati al punto 10, che segue.
10. Esercizio dei diritti
Le ricordiamo, infine, che ai sensi del Reg. 2016/679 l’Interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, in particolare ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno degli stessi e di conoscerne il contenuto, l’origine, l’ubicazione geografica, nonché di chiederne copia.
Ha altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la limitazione del Trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso al loro trattamento. Inoltre, l’Interessato ha il diritto di chiedere la portabilità dei dati, di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
L’Interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati (RPD/DPO) tramite posta elettronica all’indirizzo Xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxx.xx oppure via fax al numero 0000000000 o al seguente indirizzo: AMG Gas S.r.l., Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx (XX).
AMG GAS S.R.L. – PALERMO
INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DI AMG GAS SRL INDENNIZZI AUTOMATICI
Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita definiti dal Testo Integrato della Qualità dellaVendita (TIQV)
di cui all’Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i.
Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale
Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale
Indicatore | Standard specifico |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 30 giorni solari |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 20 giorni solari |
Indicatore | Standard generale |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% |
Indennizzi automatici dovuti per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale
Tempi di esecuzione delle prestazioni di qualità commerciale | Indennizzo |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard specifico di qualità commerciale, ma entro un tempo doppio dello standard. | €. 25,00 |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard specifico di qualità commerciale, ma entro un tempo triplo dello standard. | €. 50,00 |
Se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard specifico di qualità commerciale. | €. 75,00 |
L’indennizzo automatico sarà corrisposto al cliente finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte di AMG GAS S.R.L. del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione ovvero entro 8 mesi dalla medesima data, nel caso di fatture con periodicità quadrimestrale.
Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
c) tardiva risposta del distributore alla richiesta di dati tecnici.
d) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 dell’Allegato A alla Del. 656/2015/R/eel (TIQE);
e) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
f) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta, il servizio a cui si riferisce il reclamo, il codice POD o PDR o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.
Livelli specifici e generali di qualità commerciale raggiunti da AMG GAS SRL nell’anno 2021
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione uso domestico (Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 15,20 | 626 | 2 | 99,68% | 2 | 50 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 26,33 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Anno 2021 - Livelli di qualità generale per i clienti finali Gas in Bassa Pressione uso domestico (Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2021 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 96,51% |
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione condominio uso domestico (Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 14,64 | 11 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Anno 2021 - Livelli di qualità generale per i clienti finali Gas in Bassa Pressione condominio uso domestico (Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2021 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% |
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione attività di servizio pubblico (Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 23,75 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Anno 2021 - - Livelli di qualità generale per i clienti finali Gas in Bassa Pressione attività di servizio pubblico (Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2021 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | --- |
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione usi diversi (Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 16,88 | 48 | 1 | 97,92% | 1 | 25 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 22,00 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione usi diversi (Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2021 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% |
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione uso domestico (Tutela)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 15,37 | 211 | 1 | 99,53% | 1 | 25 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 28,00 | 3 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Anno 2021 - Livelli di qualità generale per i clienti finali Gas in Bassa Pressione uso domestico (Tutela)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2021 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 85% |
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Gas in Bassa Pressione condominio uso domestico (Tutela)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 18,40 | 5 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Anno 2021 - Livelli di qualità generale per i clienti finali Gas in Bassa Pressione condominio uso domestico (Tutela)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2021 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | --- |
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Energia Elettrica in Bassa Tensione uso domestico (Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 18,06 | 218 | 6 | 97,25% | 4 | 100 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 14,.. | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 00 |
Anno 2021 - Livelli di qualità generale per i clienti finali Energia Elettrica in Bassa Tensione uso domestico (Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2021 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 88,41% |
Anno 2021 - Livelli di qualità specifici per i clienti finali Energia Elettrica in Bassa Tensione uso non domestico (Libero)
Indicatore | Tempo medio gg | N. Richieste | Fuori Standard | % Rispetto | X. Xxxxxxxxxx | Importo indennizzi |
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti | 20,51 | 16 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 44,00 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | --- | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Anno 2021 - Livelli di qualità generale per i clienti finali Energia Elettrica in Bassa Tensione uso non domestico (Libero)
Indicatore | Standard generale | Xxxxxxxxx anno 2021 |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% |
Indennizzi automatici per i ritardi di emissione delle fatture
Ciascuna fattura deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura.
Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, l’AMG GAS S.R.L. riconosce al cliente finale, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico come di seguito calcolato:
a) Ritardo fino a 45 giorni solari: €. 6,00 nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari maggiorato di €. 2,00 ogni 5 giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di €. 20,00.
b) Ritardo da 45 a 90 giorni solari: €. 40,00
c) Ritardo superiore a 90 giorni solari: €. 60,00
Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
c) tardiva risposta del distributore alla richiesta di dati tecnici.
d) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
Indennizzi automatici per i ritardi nell’emissione della fattura di chiusura
Al fine di recapitare la fattura di chiusura entro sei settimane decorrenti dal giorno della cessazione della fornitura, la relativa emissione deve avvenire non oltre:
a) il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, per le fatture emesse in formato elettronico;
b) l’ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di sei settimane, nei casi differenti da quelli di cui alla precedente lettera a).
Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini sopra indicati, l’AMG GAS S.R.L. riconosce al cliente finale, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico come di seguito calcolato:
a) €. 4,00 nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura;
b) €. 4,00 più€. 2,00 per ogni 10 giorni solari di ulteriore ritardo, fino ad un massimo di €. 22,00 per ritardi pari o superiori a 90giorni solari.
Casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico:
a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
b) cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
c) tardiva risposta del distributore alla richiesta di dati tecnici.
d) nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare;
Indennizzi automatici per mancato rispetto dei tempi e delle modalità di costituzione in mora del cliente finale
L’ AMG GAS S.R.L. è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) €. 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
a) €. 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza elettrica ai sensi del TIMOE) nonostante alternativamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
Indennizzi automatici per la violazione di standard specifici di qualità di competenza della società di Distribuzione
Nel caso di violazione di standard specifici di qualità di competenza della società di Distribuzione, l’AMG GAS S.R.L. è tenuta ad accreditare al cliente che gli ha chiesto la prestazione, per la quale la società di Distribuzione non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dalla medesima società, attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile ovvero mediante rimessa diretta.
MODULO RECLAMI I reclami possono essere inoltrati per: - posta ad AMG GAS s.r.l. Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx Il modulo dei reclami è disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx.xx e presso tutti gli sportelli Aziendali. |
Intestazione fornitura:
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Indirizzo fornitura: Via n. Città
Codice Anagrafico Numero Servizio
Elettrico Gas
Codice POD/PDR (Servizio a cui si riferisce il reclamo)
Indirizzo postale per l’invio della risposta scritta, se diverso dall’indirizzo di fornitura: Presso
Via n. Citta CAP
Indirizzo di posta elettronica del cliente per l’invio della risposta scritta:
Telefono fisso Telefono cellulare
Breve descrizione dei fatti contestati:
Nel caso di reclamo per fatturazione di importi anomali occorre fornire l’autolettura del misuratore:
Data lettura Gas Lettura Gas
MC
Data lettura Luce Lettura Luce
KWh | F1 | F2 | F3 |
Indicare l’argomento del reclamo (vedi Classificazione di primo livello dei reclami nella pagina seguente):
Contratti Morosità e sospensione Mercato Fatturazione
Misura
Connessioni, lavori e qualità tecnica
Bonus sociale
Qualità commerciale
Altro
La presente segnalazione è riferita ad una precedente comunicazione inoltrata il tramite
per la quale: La risposta non è stata chiara/completa
Il problema non è stato ancora risolto
Il problema si è ripresentato
x
Data Firma (clienti domestici) / Timbro e Firma (clienti non domestici)
Classificazione di primo livello dei reclami e delle richieste di informazioni
(ai sensi 413/2016/R/COM)
Argomento |
Contratti Xxxxxxx e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite. |
Morosità e sospensione Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all'eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell’alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor). |
Mercato Xxxxxxx e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in contratto ed applicate. |
Fatturazione Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all'autolettura, alla periodicità di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all'effettuazione di pagamenti e rimborsi. |
Misura Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento |
Connessioni, lavori e qualità tecnica Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti alla sicurezza. |
Bonus sociale Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, improprie cessazioni. |
Qualità commerciale Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione |
Altro Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza |
AMG GAS s.r.l. – PALERMO
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.a.
Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx x.0 - 00000 XXXXXXX – C.C.I.A.A. Palermo ed Enna - Partita I.V.A. 05044850823 -R.E.A. Palermo n. 231830
Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento
ai sensi dell'art.49, comma 1, lett. h del D. Lgs. n.206 del 2005 come successivamente modificato ed integrato ai sensi del D. Lgs. n. 21 del 2014.
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera esercitare il diritto di ripensamento) Destinatario: AMG Gas S.r.l. – Ufficio Marketing & Vendite
Modalità invio:
1) Per Fax al numero: 000 0000000
2) Con Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx
3) Per mail al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx
4) Per PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx@xxx.xxx.xx.xx
Con la presente si notifica l’esercizio del diritto di ripensamento e la volontà di recedere dal Contratto di
Somministrazione di Gas Naturale Codice PDR Somministrazione di Energia Elettrica Codice POD
Contratto Manutenzione Caldaia Codice PDR
Fornitura gas associata
• Concluso/i il
• Nome del Cliente
• Indirizzo del Cliente
• Codice Fiscale
(Luogo, Data)
Il Cliente
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