ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 533 del 03/10/2018
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Associazione Agriturismo Trentino per l`esecuzione di attività di ricerca e sperimentazione complessa presso gli Agriturismi del Trentino.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Associazione Agriturismo Trentino per l`esecuzione di attività di ricerca e sperimentazione complessa presso gli Agriturismi del Trentino.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA1 – Xxxxxxx Xxxxx, Rapporti Esterni e Gestione Documenti.
Si premette che:
1. l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, confermato dall’art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
2. l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 , prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. […]”;
3. con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 16 del 3/8/2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9/10/2015 – prevede che l’Istituto “[…]può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni degli enti cogerenti […]”; il comma 2 del citato art. 5 stabilisce che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
4. l’art. 6, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 270/1993, ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) della Legge della Regione Veneto n. 5 del 18.3.2015, prevede che il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sia, inoltre, assicurato “dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
5. i vigenti documenti di programmazione dell’IZSVe prevedono – tra gli indirizzi approvati – la promozione e l’incentivazione di attività progettuali finanziate da soggetti terzi ad integrazione del finanziamento istituzionale.
Con DDG n. 317/2013 è stato approvato il nuovo “Regolamento per la prestazione di attività e servizi aggiuntivi in favore di soggetti privati tramite la stipula di contratti e convenzioni” e con nota prot. n. 10134/2013 è stata diffusa la relativa circolare interpretativa a firma del Direttore generale.
Con nota acquisita al prot. IZSVe n. 10346/2018 l’Associazione Agriturismo Trentino, con sede in Trento, ha chiesto all’IZSVe di addivenire alla stipula di un contratto per l’esecuzione di attività di ricerca e sperimentazione complessa presso gli Agriturismi del Trentino.
In conformità alle soprarichiamate disposizioni, con riferimento alla richiesta acquisita con la citata nota prot. n. 10346/2018, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Dirigente Veterinario, Direttore della “SCT5 di Trento”, ha trasmesso, tramite la richiesta intranet n. 113734/2018 per attività rientranti nell’applicazione della DDG n. 317/2013, il documento di progetto contenente la descrizione delle attività scientifiche e il relativo quadro economico – documenti predisposti dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Biologo in servizio presso la predetta struttura, in qualità di Responsabile Scientifico – nonché lo schema di contratto concordato con la controparte sulla scorta del format contrattuale predisposto dall’U.O. Ufficio Legale e Contenziosi di IZSVe e delle dichiarazioni di cui al citato documento di progetto.
Nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo di supporto alla Direzione, i documenti allegati alla citata richiesta intranet sono stati sottoposti dalla Dott.ssa Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento sopra citato, alla Direzione Strategica di questo Istituto che ha espresso parere definitivo in merito alla “congruità, all’insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi” del progetto rispetto all’attività istituzionale di IZSVe, come da documentazione conservata agli atti di questo Servizio.
Lo schema di contratto – senza il relativo Allegato A, conservato agli atti – il documento di progetto e il quadro economico sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (allegati n. 1, n. 2 e n. 3); in particolare il quadro economico riporta sinteticamente i costi a carico dell’Istituto per le attività da svolgere.
L’Associazione Agriturismo Trentino, tramite la sottoscrizione del predetto contratto, di durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione si impegna a corrispondere all’Istituto un importo forfettario di € 7.500,00, oltre IVA, somma da versare secondo le modalità previste all’art. 4 del contratto.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di contratto tra questo Istituto, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e l’Associazione Agriturismo Trentino, con sede in Trento, rappresentata dal Presidente,
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Sig. Xxxxxx Xxxx, per l’esecuzione di attività di ricerca e sperimentazione complessa presso gli Agriturismi del Trentino, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, senza il relativo Allegato A, conservato agli atti (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto del documento di progetto e del quadro economico, che contengono, rispettivamente, la descrizione sintetica delle attività scientifiche ed i costi a carico dell’Istituto per le prestazioni da eseguire sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (allegati n. 2 e n. 3);
4. di dare atto che l’Associazione Agriturismo Trentino, per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, di durata triennale decorrente dalla sottoscrizione, corrisponderà all’Istituto un importo forfettario di € 7.500,00, oltre IVA, somma da versare secondo le modalità previste all’art. 4 del contratto;
5. di imputare, per l’effetto, l’importo di cui al punto che precede, salvo conguaglio, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altre convenzioni forfettarie” del Bilancio Economico Preventivo 2018 e futuri (centro di costo da individuarsi).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA1 – Risorse Umane, Rapporti Esterni e Gestione Documenti che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto dell’Istituto.
VISTI gli artt. 15 e 16 dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di contratto tra questo Istituto, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e l’Associazione Agriturismo Trentino, con sede in Trento, rappresentata dal Presidente, Sig. Xxxxxx Xxxx, per l’esecuzione di attività di ricerca e sperimentazione complessa presso gli Agriturismi del Trentino, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, senza il relativo Allegato A, conservato agli atti (allegato n. 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
3. di prendere atto del documento di progetto e del quadro economico, che contengono, rispettivamente, la descrizione sintetica delle attività scientifiche ed i costi a carico dell’Istituto per le prestazioni da eseguire sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, documenti allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali (allegati n. 2 e n. 3);
4. di dare atto che l’Associazione Agriturismo Trentino, per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, di durata triennale decorrente dalla sottoscrizione, corrisponderà all’Istituto un importo forfettario di € 7.500,00, oltre IVA, somma da versare secondo le modalità previste all’art. 4 del contratto;
5. di imputare, per l’effetto, l’importo di cui al punto che precede, salvo conguaglio, al sottoconto 620011003 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati - Altre convenzioni forfettarie” del Bilancio Economico Preventivo 2018 e futuri (centro di costo da individuarsi).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE X. 533 del 03/10/2018
OGGETTO: Approvazione dello schema di contratto tra l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e l`Associazione Agriturismo Trentino per l`esecuzione di attività di ricerca e sperimentazione complessa presso gli Agriturismi del Trentino.
Pubblicata dal 05/10/2018 al 20/10/2018 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx - Affari Generali, Progetti e Convenzioni, Servizi Istituzionali e Digitalizzazione xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Sanitaria Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - - Gestione Atti
CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE COMPLESSA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
e
Associazione Agriturismo Trentino
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INDICE
ARTICOLO 1: DEFINIZIONI
ARTICOLO 2: OGGETTO DEL CONTRATTO ARTICOLO 3: PRESTAZIONE DI SERVIZI ARTICOLO 4: CORRISPETTIVO
ARTICOLO 5: XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX 0: RESPONSABILI SCIENTIFICI
ARTICOLO 7: TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI ARTICOLO 8: DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE, PUBBLICITA’ E
PUBBLICAZIONI ARTICOLO 9: CAMPIONI E MATERIALI ARTICOLO 10: DURATA
ARTICOLO 11: XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX 00: EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ARTICOLO 13: RECESSO
ARTICOLO 14: FORZA MAGGIORE
ARTICOLO 15: CLAUSOLA DI ULTRATTIVITA’ ARTICOLO 16: ONERI DI SICUREZZA ARTICOLO 17: ASSICURAZIONE
ARTICOLO 18: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARTICOLO 19: DIRITTI DELLE PARTI
ARTICOLO 20: DICHIARAZIONE DI INVIOLABILITA’ DEI DIRITTTI DI TERZI ARTICOLO 21: NATURA GIURIDICA
ARTICOLO 22: INVALIDITA’ E NULLITA’ PARZIALE ARTICOLO 23: CESSIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 24: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
ARTCOLO 25 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, ONERI PER STIPULA E REGISTRAZIONE
ARTICOLO 26: MODIFICHE E COMUNICAZIONI ARTICOLO 27: ALLEGATI
ARTICOLO 28: NEGOZIAZIONE
ARTICOLO 29: OBBLIGHI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
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CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), Xxxxxx, codice fiscale e Part. IVA n. 00206200289, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, in seguito per brevità “IZSVe”
e
L’Associazione Agriturismo Trentino con sede in Via J. Aconcio n. 13 – 00000 XXXXXX, C.F. 80013650223, P.IVA 01342700224, rappresentata dal Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxx, in qualità di legale rappresentante, in seguito per brevità “Associazione”
di seguito denominate separatamente “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
IZSVe è un noto istituto di ricerca in grado di fornire un supporto tecnico specialistico ai governi nazionali e regionali, alle organizzazioni internazionali in attività di ricerca veterinaria e di sanità pubblica e fornisce i servizi necessari per soddisfare le esigenze del settore agricolo /alimentare del sistema di elaborazione e di produzione e garantisce la tutela del consumatore nonché contribuisce alla prevenzione di malattie animali transfrontaliere e malattie trasmissibili animale- uomo;
IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio, di pianificazione di programmi di salute degli animali, di formazione del personale dei servizi veterinari e di produzione di biofarmaci;
IZSVe ai sensi dell'art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, e dell'art. 5, comma 1, dell'accordo sulla gestione del IZSVe eseguito tra la Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento sulla gestione dell’Istituto, come approvato dalla legge regionale della Regione Veneto n. 5/2015, è autorizzato a stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a soggetti privati, aziende, enti, associazioni e organizzazioni pubbliche e private.
L'Associazione, anche attraverso i propri rappresentanti si fa promotrice di importanti iniziative in diversi ambiti: formazione, rete di sistemi produttivi trentini, politica di sviluppo ecosostenibile del territorio, informatizzazione
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dell’offerta del settore agrituristico trentino, studi di settore ed altri ancora;
l’Associazione ha richiesto l’instaurazione di un rapporto convenzionale con l’Istituto a favore dei propri Associati, per l’esecuzione di attività di ricerca e consulenza avente ad oggetto le verifiche igienico sanitarie nelle Aziende Agrituristiche del Trentino, per il triennio 2018-2021;
IZSVe è interessata a svolgere i servizi richiesti dall’Associazione in conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell'Istituto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
In considerazione delle suesposte premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e in considerazione dei reciproci accordi di seguito indicati le Parti, singolarmente e tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti convengono e stipulano quanto segue:
1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:
"Contratto" si intende il presente accordo e gli allegati costituenti parti integranti e sostanziali.
"Progetto" si intende il Progetto riguardante la “Proposta semplificazione autocontrollo negli agriturismi in provincia di Trento” e meglio descritto nell’allegato A del presente contratto.
"Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni divulgate da una Parte all'altra Parte, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, durante l'esecuzione del presente Contratto, nonché tutti i campioni e materiali forniti dall’Associazione che non siano di pubblico dominio o informazioni che diventino successivamente di dominio pubblico.
"Corrispettivo" si intende il compenso dovuto a IZSVe di cui all'art. 4 per i servizi resi ai sensi del presente contratto.
"Verbale di sopraluogo" si intende una la relazione scritta, contenente, i risultati sperimentali, osservazioni, secondo quanto previsto nel Progetto;
"Allegato A" si intende l’allegato tecnico al presente Contratto che contiene il Progetto riguardante la “Proposta semplificazione autocontrollo negli agriturismi in provincia di Trento”.
"Interesse legale" si intende l'interesse che l’Associazione dovrà corrispondere a IZSVe per il ritardo nel pagamento del Corrispettivo al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/2002.
"Responsabile scientifico", s’intende il Responsabile Scientifico dello studio sperimentale.
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"Personale" si intende il personale di IZSVe coinvolto nella prestazione dei Servizi.
"Materiale/i" si intendono gli eventuali materiali forniti a IZSVe come specificato nell'Allegato A.
"Informazioni scientifiche": s’intende qualsiasi informazione, dato o risultato contenuto nei verbali generati durante l'esecuzione del presente contratto.
"Servizi" si intendono le attività scientifiche eseguite da IZSVe con la migliore diligenza nei tempi e secondo le modalità previste nel progetto e nell'allegato A;
"Data di risoluzione" si intende la data di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 12 nel presente contratto.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
L’oggetto di questo Contratto è costituito dai servizi resi da IZSVe all’Associazione consistenti le verifiche igienico sanitarie nelle Aziende Agrituristiche del Trentino per il triennio 2018-2021, ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato A del presente Contratto.
3. PRESTAZIONE DEI SERVIZI
3.1 IZSVe deve comunicare per iscritto all’Associazione, su richiesta di quest’ultima, lo stato di avanzamento dei servizi resi ai sensi del presente contratto. Al termine dei servizi resi, IZSVe deve presentare all’Associazione il Verbale di sopralluogo entro 90 giorni dalla conclusione della sua ricerca. I verbali devono essere conforme ai contenuti di cui all'allegato A del presente Contratto.
3.2 Per tutta la durata del presente Contratto, le Parti possono incontrarsi periodicamente al fine di verificare e/o chiarire e/o aggiornarsi sullo stato di avanzamento delle attività. Gli incontri si terranno presso la sede di IZSVe o in videoconferenza o in altro luogo adatto, come concordato tra le Parti e sarà presente il Personale coinvolto nel progetto.
4. CORRISPETTIVO
4.1 L’Associazione dovrà corrispondere a IZSVe per tutti i servizi resi ai sensi del presente contratto, un importo forfettario di Euro 7.500,00 (tasse e oneri previdenziali inclusi, ma IVA esclusa) subordinatamente alla presentazione di regolare fattura, secondo le modalità seguenti:
- Una prima tranche pari ad Euro 2.500,00, alla sottoscrizione del presente contratto;
- una seconda tranche pari ad Euro 2.500,00, dopo 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto;
- il saldo finale pari ad Euro 2.500,00, alla scadenza del contratto.
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4.2 Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario:
Banca del beneficiario – Intesa Xxx Xxxxx XXX, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx; Conto corrente bancario – IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Il pagamento sarà dovuto decorsi 60 giorni data fattura fine mese.
4.3 In caso di ritardo di pagamento superiore a venti (20) giorni, gli interessi legali matureranno sull'importo restante che va dal termine originale di pagamento fino al saldo. Nel caso in cui il ritardo superi i centottanta (180) giorni, IZSVe potrà risolvere il presente Contratto ai sensi art.12 del presente accordo, fatto salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
5. STIMA DEI COSTI
Nessuna modifica alle attività di cui all'allegato A può essere effettuata senza previa autorizzazione scritta dell’Associazione. Nel caso in cui tali modifiche si traducano in differenze sostanziali nel costo dei servizi, il corrispettivo finale sarà stabilito di comune accordo tra le Parti per iscritto. In caso di disaccordo sul corrispettivo da corrispondere, le Parti possono risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12.
6. RESPONABILE SCIENTIFICO
IZSVe nomina il Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx come Responsabile Scientifico. Se per qualsiasi motivo questi non possa continuare l’attività da svolgere in qualità di Responsabile Scientifico, il suo sostituto deve essere nominato di comune accordo delle Parti. Nel caso in cui le Parti non si accordino sul nominativo del sostituto, potranno recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 12.
7. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
7.1 Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi dalla sua scadenza, IZSVe e l’Associazione si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le Informazioni Confidenziali comunicate e ricevute e ad adottare appropriate misure di sicurezza. In nessun caso le Parti devono divulgare le Informazioni Confidenziali se non a quei soggetti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Contratto. Le Parti espressamente convengono che le Informazioni Confidenziali sono rilevanti, essenziali e riservate e la loro diffusione pregiudicherebbe gravemente l'efficacia e il successo dell’attività dell’Associazione, e che qualsiasi violazione di questa clausola costituisce una violazione materiale del presente Contratto. Nel caso in cui per legge o per ordine dell’autorità giudiziaria IZSVe sia obbligato a rivelare Informazioni Confidenziali, IZSVe deve fornire all’Associazione tempestiva comunicazione scritta prima di fare qualsiasi divulgazione. Inoltre, le Informazioni Confidenziali possono essere comunicate nella misura richiesta, nel corso di ispezioni o indagini da parte dell'UE o da parte di agenzie di regolamentazione europee, statali o federali alla cui giurisdizione IZSVe e/o l’Associazione è/sono soggette e che ha / hanno il diritto legale di controllare documenti contenenti le
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Informazioni Confidenziali. Ciascuna Parte dovrà dare tempestiva notifica all’altra Parte della divulgazione.
7.2 Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di 60 mesi successivo alla sua scadenza, IZSVe si impegna a non utilizzare, non divulgare, non diffondere, non comunicare o non rivelare le Informazioni Confidenziali o parte di esse, per nessuna ragione o scopo di sorta, salvo diverso accordo tra le Parti.
7.3 Nel corso della durata del presente Contratto e per un periodo di sessanta (60) mesi dopo la sua scadenza, le Parti accettano di non utilizzare, né per IZSVe né per l’Associazione o per qualsiasi altro soggetto o affiliato alle Parti, in alcun modo, né direttamente né indirettamente, le Informazioni Confidenziali di cui sono venute a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto, o altre informazioni riservate o segreti commerciali di IZSVe al fine di competere l'un l'altro (direttamente o indirettamente), ottenere vantaggi economici sull’Associazione o interferire in alcun modo (direttamente o indirettamente) con la capacità dell’Associazione di svolgere la propria attività.
8. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PUBBLICITÀ E PUBBLICAZIONI
8.1 Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che i documenti (verbali di sopraluogo) e i risultati ivi contenuti sono disciplinati come segue:
8.2 Le Parti riconoscono e concordano sul fatto che i documenti prodotti sono in comproprietà dell’Associazione e di IZSVe e il relativo diritto d'autore è disciplinato dal presente Contratto e dalla legge italiana.
8.3 Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo.
8.4 E 'espressamente vietato a entrambe le Parti pubblicare, dare accesso o divulgare in forma scritta, orale o in qualsiasi altra forma le informazioni scientifiche di cui siano venute a conoscenza in esecuzione del presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi Paese e lingua, inclusa qualsiasi traduzione, compendio, modifica o revisione delle stesse, in libri, in database anche se unitamente ad altre opere o in qualsiasi altra forma, comprese, senza limitazione, le riproduzioni o pubblicazioni meccaniche, sonore, elettroniche o visive, le memorizzazioni elettroniche e i sistemi di recupero dati, tra i quali la consegna o l’accesso ai documenti tramite reti elettroniche o ogni altra forma di pubblicazione elettronica o elettromagnetica al momento conosciuta.
Qualora una delle Parti desideri o necessiti pubblicare le informazioni scientifiche, in tutto o in parte, il testo della pubblicazione proposta deve prima essere inviato all'altra Parte per l'approvazione, il testo non può essere pubblicato
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finché la Parte non abbia dato il suo espresso consenso scritto. Nella pubblicazione o divulgazione, le Parti dovranno menzionare che le informazioni scientifiche sono state originate dalla collaborazione tra IZSVe e l’Associazione. Nel caso di diffusione della documentazione, l’Associazione deve indicare i nomi degli autori.
Resta inteso che trascorsi 30 giorni dalla consegna del testo che s’intende pubblicare senza che l’Associazione comunichi espressamente la sua approvazione, IZSVe è libero di pubblicare il testo.
9. CAMPIONI E MATERIALI
IZSVe si impegna a non fornire a terze parti nessun campione o altro materiale fornito dall’Associazione, senza il suo previo consenso scritto.
10. DURATA
Il presente contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e resterà in vigore per i 36 (trentasei) mesi successivi all’approvazione del progetto.
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1 Fatte salve le disposizioni di cui al presente Contratto, questo può essere risolto immediatamente da una delle Parti, nel caso in cui IZSVe non adempia agli obblighi previsti dall'art. 2. "Oggetto dell'accordo"
11.2 Inoltre ciascuna Parte può risolvere il presente Contratto per giusta causa tramite invio di nota scritta con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni, per una qualsiasi delle seguenti fattispecie:
i) qualsiasi violazione materiale dei termini del presente Contratto. La violazione degli obblighi contrattuali può essere considerata una violazione sostanziale, se tale violazione si ripete, nonostante la richiesta della controparte di adempiere agli obblighi contrattuali;
ii) se una delle Parti del presente Contratto cessa la propria attività, ovvero in caso di istanza di fallimento, insolvenza o simili riorganizzazioni statutarie ai sensi della legge applicabile, o procede a cessione a beneficio dei creditori non respinta o ritirata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione, l'altra Parte ha il diritto di risolvere il presente contratto.
11.3 La Parte che intende risolvere il contratto ai sensi della presente xxxxxxxx comunica la sua intenzione all'altra Parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione sarà effettiva dal momento del ricevimento della comunicazione. L'adempimento della Parte inadempiente dei propri obblighi fino al ricevimento della comunicazione della risoluzione non pregiudica il diritto dell'altra Parte al risarcimento dei danni.
12. EFFETTO DELLA RISOLUZIONE
12.1 In caso di risoluzione del presente Contratto, l'effetto della risoluzione non
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pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti e non compromette i diritti acquisiti da ciascuna Parte fino alla Data di Risoluzione. I campioni ricevuti da IZSVe prima della ricezione della comunicazione di risoluzione, che non sono stati utilizzati, devono essere restituiti all’Associazione a costi e spese della Parte che esercita il diritto di risoluzione. In caso di tale cessazione, IZSVe comunicherà all’Associazione i risultati generati fino alla Data di risoluzione e consegnerà all’Associazione una documentazione parziale. In caso di risoluzione anticipata, l’Associazione pagherà a IZSVe una somma, inferiore all'importo inizialmente concordato, somma che dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti in proporzione alle attività effettivamente svolte da IZSVe fino alla Data di risoluzione.
12.2 In caso di risoluzione del presente Contratto, per qualunque motivo, IZSVe fornirà all’Associazione, entro novanta (90) giorni dalla risoluzione, i documenti parziali.
13. RECESSO
Le parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione per le quali si applica l’art. 12.
14. FORZA MAGGIORE
Le Parti non saranno ritenute responsabili del mancato, inesatto o ritardato adempimento ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, forza maggiore o da altra causa alle stesse non imputabile. In tal caso la Parte interessata notificherà l’evento tempestivamente all’altra Parte. Laddove la causa d’impedimento perduri oltre 90 giorni, le Parti potranno recedere dal presente contratto, con le modalità di cui all’art. 27, senza onere di preavviso alcuno.
15. CLAUSOLA DI ULTRATTIVITÀ
Avuto riguardo allo scopo concreto perseguito dalle Parti, lo scioglimento del contratto, avvenuto per qualsiasi causa, non pregiudicherà i diritti delle Parti la cui efficacia ultrattiva è prevista dal presente contratto, ovvero, dalla normativa nazionale e internazionale vigente. Tra tali diritti sono inclusi, a scopo meramente esemplificativo, gli impegni assunti dalle Parti in relazione al Diritto di Proprietà Intellettuale, Pubblicità e Pubblicazioni.
16. ONERI DI SICUREZZA
IZSVe si impegna a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Associazione eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali di IZSVe - comprese mere visite e
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sopralluoghi - l’Associazione si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
17. ASSICURAZIONE
Nel caso in cui dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Associazione debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali di IZSVe - comprese mere visite e sopralluoghi - la stessa si impegna a stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da danneggiamento, responsabilità civile verso terzi e infortunio. L’Associazione esonera IZSVe da ogni responsabilità relativa e lo manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei suoi confronti per qualsiasi motivo o titolo.
18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ossequio alle condizioni previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente contratto, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o indirettamente, eventualmente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente contratto.
n DIRITTI DELLE PARTI
Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivanti dal presente contratto non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.
20. DICHIARAZIONE DI INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI DI TERZI
Ciascuna Parte dichiara di disporre di tutti i diritti che consentono la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contratto e che consentono all’altra Parte di eseguire quanto previsto dal medesimo. Ciascuna Parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione da parte sua del presente contratto e i diritti dallo stesso derivanti non violano diritti di terzi.
21. NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente contratto non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali difficoltà di interpretazione non potranno riferirsi, per analogia, ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
22. INVALIDITÀ E NULLITÀ PARZIALE
Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, una o più clausole
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dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, lo stesso resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole nulle abbiano carattere essenziale.
23. CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
24. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente contratto sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
25. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, ONERI PER STIPULA E REGISTRAZIONE
Le Parti dichiarano che il presente contratto, sottoscritto tramite scrittura privata non autenticata, è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno interamente a carico del richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente contratto, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
26. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
Tutte le notifiche e le comunicazioni relative al presente contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzate ai seguenti recapiti (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto dalle Parti):
Per IZSVe:
Att. Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell’Università 10
00000 - Xxxxxxx (XX) XXXXX
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Per l’Associazione:
Att. Sig. Xxxxxx Xxxx Associazione Agriturismo Trentino Xxx X. Xxxxxxx x. 00
00000 XXXXXX
Le fatture potranno essere inviate per posta ordinaria o posta elettronica.
27. ALLEGATI
Tutti gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
28 NEGOZIAZIONE
L'accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti del presente Contratto e rispecchia la loro volontà come chiaramente e correttamente riportata nel suo contenuto.
29 OBBLIGHI DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
29.1 L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in qualità di Collaboratore dell’Associazione Agriturismo Trentino, nell’ambito del contratto, che la stessa ha da sottoscrivere con la Provincia Autonoma di Trento, identificato con il CIG
n. ZF5245385C, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.
29.2 L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in qualità di Collaboratore dell’Associazione Agriturismo Trentino, si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Agricoltura della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
29.3 L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in qualità di Collaboratore dell’Associazione Agriturismo Trentino, si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Agricoltura via G.B. Trener, 3 30121 TRENTO (pec: xxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx).
29.4 Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si impegna a riferire all’Associazione
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Agriturismo Trentino ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
***
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso di IZSVe e dell’Associazione, viene letto, confermato e sottoscritto.
Data Data
IZSVe Associazione
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx
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QUADRO ECONOMICO PER SERVIZI/ATTIVITA' RESI IN ORARIO DI SERVIZIO
PER IMPORTI: <= € 10.000
TOTALE GENERALE | 9.150,00 | |||
TASSAZIONE IVA 22% | 1.650,00 | |||
TOTALE IMPONIBILE | € | 7.500,00 | ||
MARGINE OPERATIVO | 1.730,77 | |||
COSTI GENERALI | 524,48 | |||
TOTALE OPERATIVO | € | 5.244,76 |
TOTALE COSTI € 5.244,76
STIMA COSTO PERSONALE | |
COSTO STIMATO PERSONALE IN SERVIZIO (vedi nota 1) | 5.244,76 |
COSTO STIMATO PERSONALE DA ACQUISIRE (vedi nota 2) | |
TOTALE PERSONALE | € 5.244,76 |
STIMA COSTO FATTORI PRODUTTIVI | |
COSTO STIMATO CONSUMI DI MATERIALE | - |
COSTO STIMATO ESAMI DI LABORATORIO | - |
ALTRI COSTI (ES. COSTO SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA, ECC..) | - |
TOTALE FATTORI PRODUTTIVI | € - |
NOTA 1: Le attività di analisi prevedono la supervisione del Responsabile Scientifico, non contabilizzata in quanto rientrante nell’attività istituzionale svolta dallo stesso in favore dell’Istituto.
NOTA 2: L'attività formativa del personale dedicato alle attività sarà a cura del Responsabile Scientifico.
Documento firmato digitalmente