Accordo
Accordo
istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare
Conchiuso a Ginevra il 10 maggio 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19731
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 dicembre 1973 Entrato in vigore per la Svizzera il 4 luglio 1974
La Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, lo Stato d’Israele, la Repubblica italiana,
il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera, il Regno
Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
partecipi dell’Accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare
(dappresso «la CEBM»), firmato a Ginevra il 13 febbraio 19692;
considerando che la cooperazione internazionale in biologia molecolare dovrebbe es- sere potenziata mediante l’istituzione di un Laboratorio europeo di biologia moleco- lare, e prendendo atto delle proposte all’uopo sottoposte dall’Organizzazione europea di biologia molecolare (dappresso l’«OEBM»);
vista la decisione del 28 giugno 1972, mediante la quale la CEBM approva il progetto del suddetto Laboratorio giusta il paragrafo 3 dell’Articolo il del precitato Accordo, in virtù del quale possono essere allestiti dei Progetti Speciali;
desiderosi di precisare le clausole e le condizioni secondo le quali il Laboratorio va istituito e gestito, in modo che dette clausole e condizioni non siano influenzate da una modifica, qualunque essa sia, apportata all’Accordo istitutivo della CEBM;
prendendo atto dell’accettazione, da parte della CEBM, dei disposti del presente Ac-
cordo che la concernono;
hanno convenuto quanto segue:
Art. I Istituzione del Laboratorio
(1) Mediante il presente Accordo è istituito un Laboratorio europeo di biologia mo- lecolare, come ente intergovernativo, denominato qui di seguito «il Laboratorio».
(2) Sede del Laboratorio è Heidelberg, Repubblica federale di Germania.
RU 1974 1332; FF 1973 II 29
1 RU 1974 1331
2 RS 0.421.09
Art. II Finalità e mezzi
(1) Il Laboratorio incrementa la cooperazione tra gli Stati europei nella ricerca fon- damentale, la messa in punto di un’attrezzatura moderna e lo sviluppo d’un insegna- mento approfondito in biologia molecolare, come anche nelle altre discipline essen- zialmente connesse; all’uopo si sforza di concentrare le proprie attività su compiti che già non siano, abitualmente o agevolmente, effettuati in istituti nazionali. I risultati dei lavori sperimentali e teorici del Laboratorio vanno pubblicati o comunque resi gene- ralmente accessibili.
(2) Nel perseguimento dei propri scopi, il Laboratorio esegue un programma inclu- dente:
a) l’applicazione dei concetti e dei metodi molecolari all’investigazione dei pro-
cessi biologici di base;
b) lo sviluppo e l’impiego delle necessarie attrezzature e tecnologie;
c) la fornitura di locali di lavoro e d’impianti di ricerca per gli specialisti ospiti;
d) una formazione ed un insegnamento approfonditi.
(3) Il Laboratorio può approntare e gestire gli impianti necessari ai fini del suo pro- gramma.
Il Laboratorio comprende:
a) l’attrezzatura necessaria all’esecuzione del programma prefisso;
b) gli edifici necessari per accogliervi l’attrezzatura di cui nel capoverso a), per
alloggiare l’amministrazione e per assicurare l’esecuzione delle altre funzioni.
(4) Il Laboratorio organizza e patrocina, quanto più ampiamente possibile, la colla- borazione internazionale nei settori e nei programmi d’attività definiti nei paragrafi
(1) e (2) e armonizzati con il Programma Generale della CEBM. Questa collabora- zione include segnatamente la promozione di contatti e di scambi tra specialisti e la diffusione dell’informazione. Nel quadro dei propri scopi, il Laboratorio si sforza pa- rimente di cooperare, quanto più intensamente possibile, con altri istituti di ricerca, mediante collaborazione e consultazione. Il Laboratorio si sforza di evitare i doppioni ed i parallelismi con i lavori eseguiti da detti istituti.
Art. III Membri
Sono Membri del Laboratorio gli Stati partecipi del presente Accordo.
Art. IV Cooperazione
(1) Il Laboratorio coopera strettamente con la CEBM.
(2) Il Laboratorio può cooperare ufficialmente con Stati impartecipi, con enti nazio- nali di questi Stati, con istituzioni internazionali governative o non governative. L’isti- tuzione, le condizioni e le modalità di questa cooperazione vanno, caso per caso e secondo le circostanze, definite dal Consiglio all’unanimità dei Membri presenti e vo- tanti.
Art. V Organi
Sono organi del Laboratorio il Consiglio e il Direttore generale.
Art. VI Consiglio Composizione
(1) Il Consiglio si compone di tutti gli Stati membri del Laboratorio, ogni Membro essendo rappresentato da due delegati al massimo che possono essere coadiuvati da consiglieri.
Il Consiglio elegge un presidente e due vicepresidenti i quali restano in funzione du- rante un anno e non possono venir rieletti più di due volte consecutive.
Osservatori
(2) a) Gli Stati impartecipi del presente Accordo possono assistere alle riunioni del Consiglio in qualità di osservatori alle seguenti condizioni:
i) Membri della CEBM: di diritto;
ii) Stati non membri della CEBM: per decisione del Consiglio presa all’una-
nimità dei Membri presenti e votanti.
b) L’OEBM e altri osservatori possono assistere alle riunioni del Consiglio giu- sta il regolamento interno da questo adottato secondo il paragrafo (3) k).
Poteri
(3) Il Consiglio:
a) determina la politica del Laboratorio nei settori scientifico, tecnico e ammini- strativo, segnatamente mediante direttive al Direttore generale;
b) approva un piano indicativo per l’esecuzione del programma menzionato nel paragrafo (2) dell’Articolo II e ne stabilisce la durata. Approvando il piano, il Consiglio determina, mediante voto unanime degli Stati presenti e votanti, un periodo minimo di partecipazione al programma e l’ammontare massimo de- gli obblighi e delle spese per il periodo precitato. Il suddetto periodo ed il suddetto montante non possono venir modificati successivamente se non per decisione del Consiglio, presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti. Scaduto il periodo suddetto, il Consiglio determina nello stesso modo il mas- simo dei crediti destinati a un nuovo periodo definito dal Consiglio stesso;
c) adotta il preventivo annuo con la maggioranza dei due terzi dei Membri pre- senti e votanti, sotto riserva sia che l’insieme dei contributi dei Membri costituisca almeno i due terzi del totale dei contributi al preventivo del Labo- ratorio, sia che i Membri presenti e votanti si pronuncino favorevolmente all’unanimità meno uno;
d) approva la valutazione provvisoria delle spese per i due anni successivi con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
e) adotta il Regolamento finanziario del Laboratorio con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
f) xxxxxxx e pubblica i conti annui controllati;
g) approva il rapporto annuo presentato dal Direttore generale;
h) decide sugli effettivi necessari;
i) adotta con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri presenti e votanti lo Statuto del Personale;
j) statuisce circa la creazione di gruppi e di impianti fuori sede con la maggio- ranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
k) adotta il proprio regolamento interno;
l) detiene le altre facoltà ed esercita le altre funzioni necessarie al perseguimento delle finalità del Laboratorio, quali definite nel presente Accordo.
(4) Il Consiglio può modificare il programma di cui nel paragrafo (2) dell’Articolo II mediante decisione presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti.
Sessioni
(5) Il Consiglio si raduna almeno una volta all’anno in sessione ordinaria. Può pari- mente riunirsi in sessione straordinaria. Le sessioni hanno luogo alla sede del Labora- torio, tranne decisione contraria del Consiglio.
Voti
(6) a) i) Ciascun Stato membro dispone di una voce in Consiglio.
ii) Gli Stati che hanno firmato il presente Accordo, ma ancora non l’hanno ratificato, accettato o approvato, possono farsi rappresentare alle sessioni del Consiglio e partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, durante il biennio decorrente dall’entrata in vigore del presente Accordo giusta il paragrafo (4) a) dell’Articolo XV.
iii) Uno Stato membro in mora nel pagamento dei contributi non ha diritto di voto ad una sessione del Consiglio nel corso della quale il Direttore generale dichiari che l’ammontare non versato uguaglia o supera l’am- montare dei contributi dovuti dal detto Stato per i due esercizi finanziari precedenti.
b) Xxxxxx disposto contrario del presente Accordo, le decisioni del Consiglio vanno prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti;
c) la presenza di delegati della maggioranza di tutti i membri è richiesta, per co- stituire il quorum, in tutte le sessioni del Consiglio.
Organi sussidiari
(7) a) II Consiglio istituisce, con decisione presa a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, un Comitato consultivo e scientifico, un Comitato finanziario e qua- lunque altro organo sussidiario necessario.
b) La decisione istitutiva del Comitato consultivo scientifico deve contenere delle norme concernenti la sua composizione ed il suo mandato nonché la ro- tazione dei membri, giusta l’Articolo VIII; essa deve anche definire le condi- zioni di servizio dei membri.
c) La decisione istitutiva del Comitato finanziario o degli altri organi sussidiari deve contenere dei disposti concernenti la composizione ed il mandato dei detti organi.
d) Gli organi sussidiari adottano il loro proprio regolamento interno.
Art. VII Direttore generale e personale
(1) a) Il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri, nomina un Direttore generale per un periodo determinato e può, con la stessa maggio- ranza, por fine alle sue funzioni.
b) Successivamente, in caso di vacanza, il Consiglio può differire la nomina del Direttore generale per il periodo che egli ritiene necessario. Il Consiglio designa allora, invece del Direttore generale, una persona di cui determina i poteri e le responsabilità.
(2) Il Direttore generale è il funzionario esecutivo supremo ed il rappresentante legale del Laboratorio.
(3) a) Il Direttore generale presenta al Consiglio:
i) il progetto di piano indicativo, di cui nel paragrafo (3) b) dell’Articolo
VI;
ii) il preventivo e la valutazione provvisoria, di cui nel paragrafo (3) c) e d)
dell’Articolo VI;
iii) i conti annui controllati ed il rapporto annuo, di cui nel paragrafo (3) f) e
g) dell’Articolo VI.
b) Il Direttore generale trasmette alla CEBM, per conoscenza, il rapporto annuo approvato dal Consiglio, conformemente al paragrafo (3) g) dell’Articolo VI.
(4) Il Direttore generale è coadiuvato dal personale scientifico, tecnico, amministra- tivo e di segreteria autorizzato dal Consiglio.
(5) Il Direttore generale nomina e licenzia il personale. E Consiglio approva la nomina e il licenziamento del personale superiore, definito come tale nello Statuto del personale. Ogni nomina ed ogni licenziamento vanno fatti giusta lo Statuto del perso- nale. Ogni persona, estranea al personale, invitata a lavorare presso il Laboratorio, cade sotto l’autorità del Direttore generale e sotto l’insieme delle condizioni generali approvate dal Consiglio.
(6) Ciascun Stato Membro rispetta, per quanto concerne il Laboratorio, il carattere strettamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale. Questi, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono tenuti né a sollecitare né a ricevere istruzioni da alcun membro, governo od altra autorità esterna al Laboratorio.
Art. VIII Comitato consultivo scientifico
(1) Il Comitato consultivo scientifico, istituito conformemente al paragrafo (7) del- l’Articolo VI, dà dei pareri al Consiglio, segnatamente per quanto concerne le propo- ste del Direttore generale sull’esecuzione del programma del Laboratorio.
(2) Il Comitato è composto di scienziati eminenti nominati a titolo personale e non in quanto rappresentanti dì Stati membri. I componenti del Comitato devono essere scelti tra scienziati appartenenti ad un largo spettro di discipline scientifiche pertinenti, in modo da coprire, quanto possibile, sia il settore della biologia molecolare sia i settori di altre materie scientifiche appropriate. Dopo aver consultato il Consiglio dell’OEBM, in prima linea, e gli istituti nazionali appropriati, il Direttore generale propone al Consiglio un elenco di candidati che il Consiglio deve prendere in consi- derazione per la nomina dei componenti del Comitato.
Art. IX Preventivo
(1) L’esercizio finanziario del Laboratorio va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
(2) Il Direttore generale, entro il 1° ottobre di ogni anno, presenta al Consiglio, per esame ed approvazione, un preventivo recante le valutazioni analitiche degli introiti e degli oneri del Laboratorio per l’esercizio finanziario successivo.
(3) Il Laboratorio è finanziato mediante:
a) i contributi finanziari degli Stati membri;
b) qualunque dono degli Stati membri oltre l’ammontare del loro contributo finanziario, a meno che il Consiglio decida, con voto a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, che un tale dono è incompatibile con le finalità del Laboratorio, e
c) qualunque altra risorsa, segnatamente qualunque dono offerto da enti privati o da persone singole, con riserva d’accettazione da parte del Consiglio, a mag- gioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
(4) Il preventivo del Laboratorio va espresso in unità di conto rappresentanti un peso di 0,88867088 grammi di oro fino.
Art. X Contributi e verificazione dei conti
(1) Xxxxxxx membro contribuisce annualmente alle spese in capitale ed alle spese correnti per il funzionamento del Laboratorio mediante il versamento di una somma globale, in divise convertibili, giusta una scala fissata ogni triennio dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei membri, e basata sulla media del reddito nazionale netto di ciascun membro durante i tre ultimi anni civili per i quali si dispone di statistiche.
(2) Il Consiglio può decidere, con la maggioranza dei due terzi dei membri, di tener conto di eventuali circostanze speciali, proprie a un membro, onde modificarne in conseguenza il contributo. Per l’applicazione del presente disposto, si considera se- gnatamente che si è in presenza di «circostanze speciali» allorché il reddito nazionale per abitante di un membro risulta inferiore ad una somma determinata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi, oppure risulta tale che un membro è tenuto a contri- buire per oltre il 30 per cento dell’ammontare sociale dei contributi stabiliti dal Con- siglio, giusta la scala menzionata nel paragrafo (1) del presente Articolo.
(3) a) Gli Stati, che si fanno partecipi del presente Accordo dopo il 31 dicembre dell’anno della sua entrata in vigore, pagano, oltre al loro contributo alle spese future in capitale e alle spese correnti di funzionamento, un contributo speciale sulle spese in capitale precedentemente sostenute dal Laboratorio. L’ammon- tare di questo contributo speciale è stabilito dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.
b) Ogni contributo, versato giusta i disposti del capoverso a) del presente para- grafo, va in deduzione dei contributi degli altri membri, tranne decisione con- traria del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.
(4) Qualora, successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, uno Stato divenga partecipe o cessi di partecipare al medesimo, la scala dei contributi, di cui nel paragrafo (1) del presente Articolo, va modificata. La nuova scala prende effetto all’inizio dell’esercizio finanziario successivo.
(5) Il Direttore generale notifica ai membri l’ammontare dei loro contributi annui e,
in accordo con il Comitato finanziario, le date di versamento.
(6) Il Direttore generale tiene un conteggio esatto di tutti gli introiti e oneri.
(7) Il Consiglio nomina dei commissari ai conti per esaminare i conti del Laboratorio. 1 commissari sottopongono al Consiglio un rapporto sui conti annuali.
(8) Il Direttore generale procura ai commissari ai conti tutte le informazioni e l’assi-
stenza di cui possono aver bisogno per esplicare le loro funzioni.
Art. XI Stato giuridico
Il Laboratorio gode di personalità giuridica. Xxxx possiede segnatamente la capacità di stipulare, di acquistare e di alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. Lo Stato, sul cui territorio il Laboratorio è sito, conchiude con quest’ultimo un accordo di sede, sottoposto all’approvazione del Consiglio, da darsi con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri, accordo che deve definire sia lo statuto del Laboratorio, sia i privilegi e le immunità, del Laboratorio stesso e del suo personale, necessari al per- seguimento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni del Laboratorio.
Art. XII Composizione delle vertenze
Qualunque vertenza tra due o più membri circa l’interpretazione o l’applicazione del presente testo, non composta tramite i buoni uffici del Consiglio, va, a richiesta di qualunque parte in lite, sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, tranne ove i membri interessati non abbiano convenuto altro modo di composizione, in un termine di tre mesi a partire dalla data nella quale il presidente del Consiglio constata che la vertenza non può essere composta tramite i buoni uffici del medesimo.
Art. XIII Emendamenti
(1) Qualunque proposta di uno Stato membro intesa ad emendare il presente Accordo va inserita nell’ordine del giorno della sessione ordinaria del Consiglio immediata- mente successiva al deposito della proposta presso il Direttore generale. Tale proposta può pure formare oggetto di una sessione straordinaria.
(2) Ogni emendamento all’Accordo esige l’accettazione unanime degli Stati membri. Questi notificano tale loro accettazione per iscritto al Governo svizzero.
(3) Gli emendamenti entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell’ultima no- tifica scritta d’accettazione.
Art. XIV Dissoluzione
Il Laboratorio è dissolto non appena il numero dei suoi membri cada sotto a tre. Con riserva d’eventuali intese conchiuse tra i membri al momento della dissoluzione, lo Stato, sul cui territorio il Laboratorio ha sede, è incaricato della liquidazione. Tranne contraria decisione dei membri, l’attivo va ripartito tra gli Stati che sono membri del Laboratorio all’epoca della dissoluzione, in proporzione dei pagamenti da essi effet- tuati. Se v’è un passivo, questo è addossato ai detti Stati al pro rata dei loro contributi stabiliti per l’esercizio finanziario in corso.
Art. XV Firma, ratifica, adesione, entrata in vigore
(1) Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati partecipi della CEBM sino alla data della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo (4) a) del presente Arti- colo.
(2) Il presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. I relativi strumenti vanno depositati presso il Governo svizzero.
(3) a) Qualunque Stato partecipe della CEBM ma non firmatario del presente Ac- cordo può aderirvi in qualunque momento successivo.
b) La cessazione dell’Accordo istitutivo della CEBM non impedisce che al pre- sente Accordo abbia ad aderire uno Stato già partecipe dell’Accordo istitutivo della CEBM, oppure già ammesso, per decisione presa giusta il paragrafo (2) dell’Articolo III del medesimo, ad aderirvi.
c) Gli strumenti d’adesione vanno depositati presso il Governo svizzero.
(4) a) Il presente Accordo entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato, accettato o approvato dalla maggioranza degli Stati elencati nel Preambolo, compreso lo Stato sul cui territorio ha sede il Laboratorio e con riserva che l’insieme dei contributi dei detti Stati rappresenti almeno il 70 per cento del totale dei con- tributi figuranti nella scala recata in allegato.
b) Dopo la sua entrata in vigore giusta il paragrafo (4) a) qui sopra, il presente Accordo entrerà in vigore, per qualunque Stato firmatario che lo ratifichi, l’ac- cetti o l’approvi successivamente, alla data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
c) Per qualunque Stato aderente al presente Accordo, questo entrerà in vigore
alla data del deposito dello strumento d’adesione.
d) i) Il presente Accordo resterà inizialmente in vigore per un periodo di sette anni. Successivamente resterà vigente per una durata indeterminata, a meno che il Consiglio, non oltre un anno prima della scadenza del periodo settennale precitato, decida, con la maggioranza dei due terzi dei membri e purché i contributi dei medesimi costituiscano almeno i due terzi dell’insieme dei contributi del preventivo del Laboratorio, di proro- gare il presente Accordo per un periodo determinato oppure di porvi fine.
ii) La cessazione dell’Accordo istitutivo della CEBM non tocca la vigenza del presente Accordo.
Art. XVI Denuncia
(1) Dopo che il presente Accordo sia stato in vigore durante sei anni, qualunque Stato partecipe potrà, con riserva dei disposti del paragrafo (3) b) dell’Articolo VI, denun- xxxxxx con notifica indirizzata al Governo svizzero. Una tale denuncia prende effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo.
(2) Qualunque membro che disattenda gli obblighi derivantigli dal presente Accordo può venir privato della sua qualità mediante decisione del Consiglio presa a maggio- ranza dei due terzi di tutti i membri. Una tale decisione va notificata, per cura del Direttore generale, agli Stati firmatari ed aderenti.
Art. XVII Notifica e registrazione
(1) Il Governo svizzero notifica agli Stati firmatari ed aderenti:
a) tutte le firme;
b) il deposito di qualunque strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
c) l’entrata in vigore del presente Accordo;
d) qualunque accettazione scritta d’un emendamento notificato conformemente
al paragrafo (3) dell’Articolo XIII;
e) l’entrata in vigore di qualunque emendamento;
f) ogni recesso dal presente Accordo.
(2) All’entrata in vigore del presente Accordo, il Governo svizzero lo fa registrare
presso la Segreteria delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta3.
3 RS 0.120
Art. XVIII Disposizioni transitorie
(1) Per il periodo che inizia all’entrata in vigore del presente Accordo e cessa il 31 di- cembre seguente, tocca al Consiglio prendere le disposizioni concernenti il preven- tivo, e le spese sono coperte mediante contributi dei membri, fissati conformemente ai due paragrafi seguenti.
(2) Gli Stati partecipi del presente Accordo alla data della sua entrata in vigore e gli Stati che ne saranno divenuti parte prima del 31 dicembre successivo, si addossano insieme la totalità delle spese previste dalle disposizioni finanziarie che il Consiglio potrà adottare conformemente al paragrafo (1) del presente Articolo.
(3) I contributi degli Stati, di cui nel paragrafo (2) del presente Articolo, sono fissati a titolo provvisorio, giusta i bisogni, e conformemente ai paragrafi (1) e (2) dell’Arti- colo X. Alla scadenza del periodo indicato nel paragrafo (1) del presente Articolo, interviene una ripartizione definitiva delle spese tra i detti Stati sulla base delle spese effettive. Qualunque somma versata da uno Stato, oltre la propria quota definitiva così calcolata, è registrata a suo credito.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno
firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra il 10 maggio 1973 nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facendo parimente fede, in un esemplare originale unico che sarà depositato negli ar- chivi del Governo svizzero il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
(Seguono le firme)
Scala dei contributi
Allegato
calcolata sulla base dei redditi nazionali medi, 1968–1970, pubblicati
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
La scala qui sotto riprodotta vale esclusivamente ai fini del paragrafo (4) a) dell’Arti- colo XV dell’Accordo. Essa non pregiudica in nessun caso le decisioni che il Consi- glio dovesse prendere giusta il paragrafo (1) dell’Articolo X e che dovessero concer- nere le future scale di contributi.
% | |
Austria | 2,063 |
Danimarca | 2,282 |
Francia | 22,585 |
Israele | 0,804 |
Italia | 14,572 |
Paesi Bassi | 4,916 |
Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord | 18,508 |
Repubblica federale di Germania | 25,926 |
Svezia | 5,039 |
Svizzera | 3,305 |
100,00 |
Campo d’applicazione l’8 marzo 20234
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Xxxxxxx | 00 xxxxxxxxx | 0000 | 00 xxxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxx | 12 ottobre | 2010 A | 12 ottobre | 2010 |
Ceca, Repubblica | 26 maggio | 2014 A | 26 maggio | 2014 |
Croazia | 29 agosto | 2006 A | 29 agosto | 2006 |
Danimarca | 12 novembre | 1973 | 4 luglio | 0000 |
Xxxxxxx | 7 febbraio | 2023 A | 7 febbraio | 2023 |
Finlandia | 19 giugno | 1985 A | 19 giugno | 1985 |
Francia | 4 luglio | 1974 | 4 luglio | 1974 |
Germania | 10 ottobre | 1973 | 4 luglio | 1974 |
Grecia | 13 maggio | 1985 A | 13 maggio | 0000 |
Xxxxxxx | 21 novembre | 2003 A | 21 novembre | 2003 |
Islanda | 26 febbraio | 2007 A | 26 febbraio | 2007 |
Israele | 17 aprile | 1974 | 4 luglio | 1974 |
Italia | 28 giugno | 1976 | 28 giugno | 1976 |
Lituania | 3 giugno | 2019 A | 3 giugno | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 25 ottobre | 2007 A | 25 ottobre | 0000 |
Xxxxx | 15 marzo | 2016 A | 15 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 18 maggio | 2018 A | 18 maggio | 2018 |
Norvegia | 8 ottobre | 1986 A | 8 ottobre | 1986 |
Paesi Bassi* | 13 marzo | 1974 | 4 luglio | 0000 |
Xxxxxxx | 28 gennaio | 2019 A | 28 gennaio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 11 febbraio | 1999 | 11 febbraio | 1999 |
Regno Unito | 11 dicembre | 1973 | 4 luglio | 1974 |
Slovacchia | 9 gennaio | 2018 A | 9 gennaio | 2018 |
Spagna | 24 novembre | 1987 A | 24 novembre | 1987 |
Svezia | 15 febbraio | 1974 | 4 luglio | 0000 |
Xxxxxxxx | 14 dicembre | 1973 | 4 luglio | 1974 |
Ungheria | 13 aprile | 2017 A | 13 aprile | 2017 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Queste possono essere consultate sul sito xxx.xxxx.xxxxx.xx > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Trattati in- ternazionali > Depositario > Altre convenzioni, oppure ottenute presso la Direzione del di- ritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx. |
4 RU 1974 1332; 1978 1490; 1985 1339; 1987 801; 1989 131; 2004 4139; 2009 3873;
2014 3203; 2019 1037; 2020 3333; 2023 119.
Una versione aggiornata del campo di applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all’indirizzo seguente: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx