ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA TRA
ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA TRA
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (d’ora innanzi denominato
«IZSPB») - Ente sanitario di diritto pubblico - con sede legale in Foggia, Via Manfredonia 20 . (C.F. e P. IVA: 00168430718), rappresentato dal Direttore Generale f.f., Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato ad Adelfia (BA) il 15/07/1959, domiciliato per la carica in Foggia, Via Manfredonia n. 20
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L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia( d’ora innanzi denominato “ARPA Puglia” (C.F. e P. IVA: 80002170720), rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Xxxx Xxxxx, nato a Bari il 25/09/1969, con sede in Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 – Xxxx;
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L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Basilicata ( d’ora innanzi denominato “ARPA Basilicata” (C.F. e P. IVA ), rappresentata dal Direttore
Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Premesso che
a. L’art.15 della L.n. 241/1990 stabilisce che le PP.AA. possono svolgere in collaborazione attività di interesse comune come sottoscrivendo relativi accordi;
b. Vi è la comune volontà di cooperare nel settore della ricerca e del controlli in materia di salute e ambiente con particolare riferimento all’impatto che questo ha:
- sulla salute della popolazione umana
- sulla salute della popolazione animale ( domestica e selvatica)
- sulla salubrità degli alimenti di origine animale
- sulla salubrità degli alimenti di origine vegetale
- sui meccanismi che possono favorire i processi di predisposizione all’insorgenza delle malattia infettive e non, con particolare riferimento alle zoonosi e a quelle trasmesse dagli alimenti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Finalità
Fine del presente accordo quadro è quello di instaurare un duraturo rapporto di collaborazione nel settore di cui alle premesse.
Articolo 2 - Oggetto della collaborazione
La collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi, anche bilaterali, scritti tra le parti, potrà riguardare:
- lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali e/o internazionali;
- lo svolgimento di attività di ricerca, indagini ed approfondimenti tecnico – scientifici;
- attività di formazione e interscambio di personale tecnico e amministrativo.
Ogni singolo accordo specifico, che si andrà a definire di volta in volta dovrà indicare le attività
ed i costi a carico di ciascuna della parti.
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Eventuali oneri e/o spese afferenti l’utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero
decidere di avvalersi per l’ attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.
Articolo 3 - Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo le parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento delle attività di collaborazione, l’accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall’art. 1.
Il personale coinvolto nella collaborazione, nonché strutture, attrezzature, banche dati, archivi e biblioteche messi a disposizione delle parti saranno individuate negli accordi attuativi del presente accordo quadro. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite ed in funzione delle specifiche di natura collaborativa, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo - Quadro, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.
I dipendenti e/o assimilati di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento di attività di collaborazione, saranno tenuti ad uniformarsi ai
regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso secondo le vigenti normative in materia.
In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.
Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervisi.
Articolo 4 - Responsabili dell’accordo
IZSPB indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo Il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx. ARPA Puglia indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo l’Avv. Xxxx Xxxxx ARPA Basilicata indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Articolo 5 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche
Le parti convengono che il regime e l’utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche
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svolti in attuazione del presente accordo quadro, saranno regolate dagli accordi specifici di
attuazione. Le parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà di pubblicare i risultati delle ricerche, indicando che l’attività è stata svolta in collaborazione, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.
I Contraenti si impegnano a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti.
Articolo 6 - Copertura assicurativa
Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale (compresi eventuali collaboratori/ tirocinanti/ borsisti/ volontari frequentatori/etc.) impegnato nelle attività oggetto del presente accordo che potrebbe frequentare i locali e i laboratori dell’altra parte.
Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare,:
- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi borsisti, tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro ente convenzionato;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- formazione ed addestramento del personale dell’altro ente convenzionato in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizioni di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;
La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.
Art. 8 – Proprietà intellettuale
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le
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informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o
esecuzione del presente Accordo - Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all’Accordo-Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto dell’Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.
Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Articolo 10 - Durata dell’accordo, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
Il presente accordo ha durata di TRE anni a decorrere dalla data di registrazione dello stesso al protocollo generale dell’ultimo firmatario e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
Al termine dell’accordo i Contraenti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. Le parti potranno recedere dal presente accordo quadro mediante comunicazione con
raccomandata con avviso di ricevimento (o altra modalità equipollente) da inviarsi nel rispetto di un
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preavviso di almeno tre mesi. Sarà in ogni caso garantito lo svolgimento e la naturale conclusione
delle attività eventualmente in corso in esecuzione di specifici accordi attuativi.
Art. 11 (Modifiche e Cessione dell’ Accordo - quadro)
Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Accordo – Quadro per adeguamenti dettati da rilevanti e mutate esigenze delle stesse che siano puntualmente approvate.
Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità ed immediata risoluzione della stesso
Articolo 12 – Controversie
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Accordo- Quadro, le Parti esperiranno preventivamente un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Bari.
Per quanto posso occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.
Art.13 - Dichiarazioni della Parti
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO | |
Il Direttore Generale f.f. dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Basilicata Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Il Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia Avv. Xxxx Xxxxx |
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.
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