GAV
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2016 / 2017
Gesamtarbeitsvertrag
für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz
Contratto Colletivo di Lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca
gültig ab 1. Januar 2016
in vigore dal 1° gennaio 2016
Gesamtarbeitsvertrag für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz zwischen
und
INDICE
1. Scopo e obiettivo 5
2. Disposizioni generali 5
3. Contratto individuale di lavoro 6
4. Categorie 7
5. Salari 8
6. Orario di lavoro 9
7. Ore supplementari 10
8. Giorni festivi 10
9. Congedo pagato 11
10. Salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera 11
11. Prevenzione degli infortuni 11
12. Copertura in caso di infortunio 12
13. Diritto allo stipendio in caso di malattia, maternità e parto 12
14. Diverse indennità 13
15. Ferie 14
16. Previdenza professionale 15
17. Periodo di prova e termine di preavviso 15
18. Tutela della propria personalità 15
19. Commissione paritetica 16
20. Contributo alle spese d’esecuzione 16
21. Libertà sindacale 16
22. Piano sociale 16
23. Garanzia di invariabilità dei diritti acquisiti 16
24. Applicazione e rispetto del CCL 16
25. Clausola di pace sociale 18
26. Risoluzione delle divergenze di opinione 18
27. Durata del CCL 20
28. Appendici 21
Appendice 1 22
Appendice 2 23
Appendice 5 25
Appendice 6 25
Elenco degli indirizzi Allpura 26
Elenchi degli indirizzi delle segreterie dei sindacati 27
Moduli per il rimborso del contributo alle spese d’esecuzione 29
3
1. Scopo e obiettivo Xxxx’interesse dei membri di Allpura, di seguito «datore di lavoro», e delle sue collaboratrici e dei suoi collaboratori, di seguito anche «di- pendenti», il presente CCL persegue lo scopo di:
• offrire condizioni di assunzione e di lavoro moderne;
• creare premesse che consentano ai dipendenti e ai superiori di sviluppare le proprie qualità e capacità professionali;
• garantire che i dipendenti e le loro associazioni possano collaborare attivamente alla realizzazione delle condizioni di assunzione e di lavoro;
• garantire lo sviluppo sociale ed economico del settore;
• coinvolgere attivamente i dipendenti nella preparazione di decisioni imprenditoriali;
• rappresentare in modo vincolante i diritti e i doveri reciproci;
• regolare le divergenze di opinione e gli interessi di entrambe le parti nel quadro di una cultura di collaborazione riconoscendone il valore;
• garantire l’equiparazione e il trattamento paritario dei dipendenti;
• promuovere la formazione del personale;
• consentire a donne e uomini l’accesso a tutte le attività dei Facility Services e a tutti i livelli gerarchici e sostenere gli sviluppi in modo tale da poter coordinare l’attività lavorativa, di assisten- za e domestica;
• non tollerare un comportamento discriminatorio e di prendere i provvedimenti necessari contro le molestie sessuali;
• rispettare e promuovere la sicurezza sul lavoro dei dipendenti;
• rispettare il principio di fedeltà e della fiducia;
• tutelare l’atmosfera di lavoro.
2. Disposizioni generali
2.1 Campo 2.1.1
d’applicazione Il presente contratto collettivo di lavoro (di seguito chiamato «CCL») ha validità per tutte le aziende o parti di aziende nazionali ed interna- zionali operanti nei cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i distretti Cour- telary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea città, Basilea campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo.
2.1.21
2.1.32
Il presente contratto collettivo di lavoro ha validità fino al e con livello caposquadra/direttore (o direttrice) dello stabile, i quali svolgono ope- razioni di pulizia. Ne sono esclusi le collaboratrici e i collaboratori dei quadri dal livello Responsabili di settore e con funzioni di quadro simili
1 Articolo sospeso dal 1° aprile 2007.
2 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
come Branch Manager e Direttore di settore, personale amministrativo, personale tecnico (calcolo) e personale addetto alle vendite. Ne sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani assunti durante le ferie fino al 18esimo anno di età compiuto.
2.1.43
Per gli apprendisti il presente CCL è valido fatta eccezione per gli artt. 3, 4, 7, 17 nonché per appendice 5 (accordi salariali).
2.1.5
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il presente CCL a tutte le di- pendenti e a tutti i dipendenti che rientrano in questo campo di appli- cazione. Ogni dipendente aderisce al CCL ai sensi dell’art. 356b CO mediante sottoscrizione del proprio contratto individuale di lavoro.
2.2 Diritto Salvo diverso accordo stabilito nel presente CCL, vigono le disposi- applicabile zioni di legge applicabili al rapporto tra le parti contrattuali (art. 356 e segg. del CO). Nel rapporto tra il datore di lavoro ed i singoli dipendenti
vige il presente CCL. Se nel CCL il rapporto tra le due parti non viene regolamentato, valgono le disposizioni di legge contenute nel Codice delle obbligazioni, nella legge sulle pari opportunità, nella legge sulla partecipazione e nella legge sul lavoro. Sono inoltre applicabili i decreti in materia di diritto previdenziale relative all’AVS, all’AI, all’AD, alla LAINF, alla LPP nonché ad altre leggi federali come la legge sulla protezione dei dati, la legge sul diritto d’autore, ecc. comprese tutte le relative ordinanze.
2.3 Accordi Ai fini dell’integrazione e della precisazione del presente CCL, le parti complementari contrattuali concordano accordi complementari sotto forma di appen-
dici da considerare come parte integrante del presente CCL.
2.4 Rapporto con Qualora al momento della stipula del presente contratto esistano altri altri contratti CCL nello stesso campo di applicazione, viene applicato il principio di già esistenti convenienza: vigono le disposizioni più favorevoli al/alla dipendente.
2.5 Divieto di stipula I sindacati firmatari si impegnano, in seguito alla stipula del presente di CCL sfavorevoli CCL, a non stipulare altri CCL nel settore delle pulizie, né contratti individuali con altre ditte che non contengano almeno disposizioni simili.
3. Contratto 3.1
individuale di Al momento dell’assunzione il datore di lavoro e il/la dipendente sot- lavoro toscrivono un contratto individuale di lavoro contenente almeno i seguenti dati: la categoria professionale, le normali ore di lavoro set-
timanali medie (su base mensile) e il salario.
3.2
Il contratto individuale di lavoro prevede espressamente che il presente CCL, di cui al/alla dipendente viene consegnata una copia al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ne sia parte integrante.
3 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
4. Categorie
4.1 Categoria Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati Pulizie ordinarie su base regolare secondo quanto previsto nell’appendice 1, svolti sotto forma di un incarico permanente generalmente dalla stessa persona
in un edificio. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I:
dipendenti con compiti di pulizie ordinarie fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II:
dipendenti con compiti di pulizie ordinarie dal 3° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie ordinarie III:
dipendenti con compiti di pulizie ordinarie dal 6° anno di servizio compiuto.
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:
dipendenti che svolgono lavori di pulizia cui vengono affidati anche compiti di direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.
4.24 Categoria Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola Pulizie speciali volta secondo quanto previsto nell’appendice 1, svolti sotto forma di un incarico singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione
di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I:
dipendenti non qualificati con compiti di pulizia speciale fino al 4° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie speciali II:
dipendenti in possesso di 4 anni di esperienza professionale o di un certificato di capacità federale (addetto alla pulizia degli edifici), con compiti di pulizia speciale.
Addetto/a alle pulizie speciali III:
dipendenti addetti alle pulizie speciali che hanno compiuto il 24esimo anno di età e che sono in possesso di attestato professionale federale oppure che dispongono di due anni di esperienza professionale dopo il conseguimento del certificato di capacità federale.
4 Articolo modificato dal 1° gennaio 2011.
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:
dipendenti che svolgono lavori di pulizia speciale cui vengono affidati anche compiti di direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.
4.35 Categoria Nella categoria «Pulizie ospedaliere» rientrano tutti i collaboratori e le Pulizie ospedaliere collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche speciali, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti
di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «Pulizie ospedaliere» la pulizia di studi medici, case degli anziani e di cura.
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I:
dipendenti con compiti di pulizie ospidaliere fino al 3° anno di servizio compiuto incluso.
Addetto/a alle pulizie ospedaliere II:
dipendenti con compiti di pulizie ospedaliere dal 3° anno di servizio compiuto.
Addetto/a alle pulizie ospedaliere III:
dipendenti con compiti di pulizie ospedaliere dal 6° anno di servizio compiuto.
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:
dipendenti che svolgono lavori di pulizia cui vengono affidati anche compiti di direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.
4.46 Mantenimento Qualora il/la dipendente inizi un nuovo rapporto di lavoro nella mede- del livello di salario sima categoria, il nuovo datore di lavoro sarà obbligato a garantirgli/le almeno il salario minimo della categoria salariale nella quale il/la dipen-
xxxxx dimostri di essersi trovato/a presso il precedente datore di lavoro conseguentemente agli anni di servizio prestati a meno che l’intervallo di interruzione dell’attività nella relativa categoria non superi i 5 anni.
5. Salari 5.17
I salari minimi sono stabiliti nell’appendice 5.
5.28
I/le dipendenti delle categorie «Pulizie ordinarie», «Pulizie speciali» e
«Pulizie ospidaliere» hanno diritto per tutta la durata del contratto di assunzione al 100 % di un tredicesimo salario mensile qualora il rap- porto di lavoro duri da oltre tre mesi. Qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ad un anno, la quota della tredicesima mensilità sarà pro-rata.
5 Articolo introdotto dal 1° aprile 2007.
6 Articolo aggiunto a partire dal 1°gennaio 2011.
7 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
8 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
5.39
Sul tredicesimo salario mensile non vengono versati indennizzi per ferie o giorni festivi. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versato alcun tredicesimo salario. Il tredicesimo salario mensile può essere versato mensilmente o semestralmente o annualmente a se- conda di come indicato obbligatoriamente e chiaramente in busta paga.
5.410
Qualora l’inflazione annuale superi il 2 % a causa dell’andamento dell’indice nazionale svizzero per i prezzi al consumo (aggiornato al 31 marzo), le parti contrattuali concorderanno un eventuale adegua- mento sul salario minimo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Si esclude una compensazione automatica del rincaro.
5.511
6. Orario di lavoro 6.1
L’orario settimanale di lavoro è stabilito nel contratto individuale di lavoro.
6.212
L’orario di lavoro relativo ad un’attività lavorativa al 100 % è al massimo di 42 ore a settimana.
6.313
L’azienda datrice di lavoro è obbligata ad introdurre un controllo dei tempi di lavoro per tutti/e i/le dipendenti e a comunicare loro mensil- mente il proprio saldo dei tempi di lavoro. I/le dipendenti possono consultare in qualsiasi momento il proprio conto. L’azienda datrice di lavoro è obbligata a conservare i tabulati dei conteggi per un periodo di 5 anni. I conteggi devono contenere per ciascuna giornata lavorativa e per ciascun/a dipendente le seguenti informazioni:
– Luogo di servizio/oggetto.
– Totale del tempo di lavoro con ora di inizio e fine (da/a e orario), inclusi i tempi di viaggio qualora debbano essere calcolati.
– Tempi di lavoro non retribuiti come per es. le pause (da/a e orario), qualora siano rilevanti.
6.4
Il lavoro svolto dalle ore 6.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 23.00 viene considerato lavoro serale. Il lavoro svolto dalle ore 23.00 alle ore 6.00 è considerato lavoro notturno. Il lavoro notturno temporaneo viene compensato con un supplemento del 25 %.
9 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
10 Articolo modificato dal 1° gennaio 2011.
11 Articolo sospeso dal 1° aprile 2007.
12 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
13 Articolo aggiunto a partire dal 1° gennaio 2016.
6.5
Il lavoro svolto nel periodo di tempo compreso tra le ore 23.00 del sabato e le ore 23.00 della domenica viene considerato lavoro dome- nicale. I/Le dipendenti che normalmente non svolgono il lavoro dome- nicale o nei giorni festivi ricevono, in caso di impiego straordinario, un supplemento del 50 % sul salario.
7. Ore 7.1
supplementari Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea, limitata nel tempo, di forza lavoro, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’ordinario orario di lavoro. In tali casi (salvo diversamente previsto dalla LL) tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori sono tenuti a prestare ore supplementari di servizio.
7.214
Le ore supplementari che rientrano nel tetto massimo delle ore settima- nali in base all’art. 6.2 del CCL, vengono corrisposte senza supplemento.
Le ore supplementari che vanno oltre il totale massimo di ore lavorative settimanali (cfr. art. 6.2) vanno corrisposte con un supplemento del 25 % a meno che non vengano compensate entro il 30 aprile dell’anno suc- cessivo.
7.3
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25 %.
7.4
Per le ore di lavoro straordinario eccedente il numero massimo di ore di lavoro settimanali di 50 ore vigono le disposizioni della legge sul lavoro.
8. Giorni festivi 8.115
I dipendenti del settore della pulizia ordinaria, speciale ed ospedaliera mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell’attività lavorativa, qualora abbiano dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 8 giorni festivi cantonali oltre al 1° agosto (cfr. Appendice 2).
8.216
Per i dipendenti con salario orario nella categoria «Pulizie speciali» e
«Pulizie ospedaliere» le festività cantonali possono essere rimborsate con un indennizzio mensile pari al 3,3 % del salario orario. Per i dipen- denti con salario orario della categoria «Pulizie ordinarie» i giorni fes- tivi cantonali vengono rimborsati con un supplemento forfait del 1,2 %
14 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
15 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
16 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
del salario orario. Il giorno festivo federale viene retribuito qualora, in quel giorno, si sia dovuto lavorare.
9. Congedo pagato per il decesso del/la coniuge, padre, madre, figlio 3 giorni
per il decesso di fratelli/sorelle o suoceri 1 giorno
per il proprio matrimonio 3 giorni
per la nascita di un proprio figlio 1 giorno per reclutamento a seconda dei giorni di servizio per una propria ispezione militare 1 giorno per trasloco 1 giorno/anno
per quadri eletti ai fini della partecipazione
a sedute di organi statutari delle organizzazioni
dei dipendenti 1 giorno/anno
10. Salario in caso 10.1
di servizio militare Per i giorni nei quali il/la dipendente non può recarsi al lavoro poiché civile e di obbligato/a a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un protezione civile servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto in Svizzera alle seguenti indennità percentuali:
Non coniugati Coniugati o non senza obblighi di coniugati con obblighi sostentamento di sostentamento
Scuola reclute e corsi per quadri | 50 % | 75 % |
Altri servizi militari: | ||
– fino a 4 settimane per ogni anno civile | 100 % | 100 % |
– oltre 4 settimane (max. | ||
21 settimane per ogni anno civile)* | 100 % | 100 % |
* qualora il rapporto di lavoro venga proseguito per almeno 12 mesi dopo la conclusione.
10.217
Il rimborso della compensazione del salario (IPG) va al datore di lavoro, fin quando questo non superi il salario. Il pagamento del salario se- condo gli artt. 324a e 324b del CO è comunque dovuto.
11. Prevenzione 11.1
degli infortuni Le imprese prendono le misure necessarie ai fini della tutela della si- curezza del/della dipendente. Vengono applicate le misure preventive ordinate dalle autorità competenti. I/Le dipendenti comunicano al loro datore di lavoro e al suo sostituto eventuali vizi del materiale o delle strutture, qualora questi vengano individuati. Il datore di lavoro è tenuto a predisporre la quantità necessaria dei mezzi necessari affinché questi siano subito disponibili e a mettere a disposizione il kit di pronto soc- corso in caso di lavori a rischio di infortunio.
11.2
Tutti i lavori devono essere eseguiti sotto stretta osservanza delle norme di sicurezza cantonali e federali.
17 17 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
12. Copertura in 12.1
caso di infortunio I/Le dipendenti sono assicurati/e contro i rischi di infortuni professio- nali e non professionali secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
12.2
Qualsiasi infortunio deve essere denunciato immediatamente, al più tardi il giorno seguente, alla direzione commerciale (servizi al personale) oppure ai suoi rappresentanti. In caso contrario, il datore di lavoro non risponde di ritardi nel rimborso di indennità.
12.3
L’indennità per perdita di guadagno corrisponde alle prestazioni pre- viste nella LAINF.
12.4
Il datore di lavoro si fa carico del pagamento dei giorni di attesa per un tempo limitato secondo l’art. 324b del CO, a condizione che il/la dipendente abbia presentato i documenti di prova e che l’assicurazione contro gli infortuni abbia approvato il caso.
12.5
I premi per l’assicurazione contro infortuni non professionali sono a carico del/della dipendente. Contro infortuni non professionali sono assicurati soltanto i/le dipendenti che lavorano almeno 8 ore alla setti- mana.
13. Diritto allo stipendio in caso di malattia, maternità e parto
13.1 Salario in 13.1.1
caso di malattia Il datore di lavoro assicura contro un’eventuale perdita di salario in caso di malattia tutti i dipendenti delle categorie «pulizie ordinarie»,
«pulizie speciali» e «pulizie ospedaliere» con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari alla settimana.
13.1.218
I premi effettivi vengono equamente ripartiti tra il datore di lavoro e il / la dipendente.
13.1.319
Al termine del periodo di prova i dipendenti con un grado di occupa- zione di almeno 12,5 ore regolari a settimana hanno diritto, in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all’80 % dell’ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi o 12 mesi a seconda di quanto previsto dal contratto di assicurazione) per la durata di 730 giorni per ogni caso di malattia.
18 Articolo modificato dal 1° gennaio 2010.
19 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
Qualora il datore di lavoro abbia stipulato un’ assicurazione sull’indennità giornaliera per malattia che preveda una sospensione delle prestazi- oni assicurative (durata massima consentita per la sospensione: 60 giorni) questi è obbligato a pagare direttamente al dipendente l’80 % dello stipendio per tutta la durata della sospensione.
13.1.4
Se il caso non è assicurato (grado di occupazione regolare con meno di 12,5 ore a settimana, età AVS, periodo di prova, riserve, le ricadute di malattie precedenti, ecc.), il datore di lavoro è tenuto a prendersi carico delle prestazioni stabilite dalla legge.
13.2 Congedo di 13.2.120
maternità Dopo il parto, la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settimane. L’indennità ammonta ad almeno l’80 % dell’ultimo sti- pendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi).
13.2.221
Le dipendenti che non hanno diritto alle prestazioni secondo l’LIPG ricevono per almeno 8 settimane il pagamento del salario all’80 %. Sono fatti salvi altri diritti di cui all’art. 324a del CO.
13.3 Comunicazione 13.3.1
al datore di lavoro, Il/La dipendente deve comunicare immediatamente eventuali assenze certificato di al datore di lavoro. Questi deve presentare un certificato di incapacità incapacità al lavoro al lavoro al più tardi al 3° giorno di assenza.
14. Diverse indennità
14.122 Trasporto Ai dipendenti che non vengono trasportati dalla ditta, e che non lavo- rano tutto il giorno nello stesso luogo, l’impresa versa un’indennità ai fini della copertura delle spese di viaggio sostenute con i mezzi di trasporto pubblici. Il tempo di viaggio da un cliente all’altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo e le comuni pause concesse dall’impresa. Il tempo di viaggio dalla propria abitazione al luogo di lavoro non è considerato tempo lavorativo.
Al personale che in via del tutto eccezionale deve lavorare al di fuori del proprio luogo di lavoro e non viene trasportato dall’impresa, questa versa un’indennità pari alle spese effettive, al massimo tuttavia il prezzo di un biglietto FFS di 2a classe dalla stazione ferroviaria più vicina al suo solito luogo di lavoro. In caso di lavori all’esterno devono essere compensati il tempo e le spese di viaggio dal luogo di raccolta o, nel caso in cui questo non esista, dal domicilio dell’impresa al luogo di servizio.
20 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
21 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
22 Articolo modificato dal 1° gennaio 2010.
14.223 Pranzo I dipendenti che non vengono mai impiegati nello stesso luogo di lavoro concordato da contratto (squadre mobili) così come i dipendenti che debbono pranzare al di fuori dall’usuale posto di lavoro e che lavorano almeno 6 ore al giorno, ricevono un’indennità giornaliera di CHF 16.–, a meno che il datore di lavoro non paghi loro direttamente il pranzo.
14.3 Indumenti da Gli indumenti da lavoro vengono messi a disposizione dal datore di lavoro lavoro. La pulizia e i rammendi di tali indumenti spettano al/alla dipen- dente. Il/La dipendente è tenuto/a ad indossare, durante il lavoro, gli
indumenti da lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro.
14.4 Riconoscimento Tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici ricevono dopo 10 anni di servi- zio e di fedeltà all’impresa e successivamente ogni cinque anni un omag- gio per anzianità di servizio sotto forma di un quarto del salario mensile.
14.5 Servizio Per il servizio di picchetto della categoria «Pulizie ospedaliere» è pre- di picchetto24 visto un supplemento calcolato come segue:
fino a 4 ore di servizio di picchetto CHF 10.— fino a 8 ore di servizio di picchetto CHF 20.— fino a 12 ore di servizio di picchetto CHF 30.— oltre le 12 di servizio di picchetto CHF 50.—
15. Ferie 15.1
Il diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell’anno civile a:
– 5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al 20° anno di età compreso;
– 4 settimane (20 giorni lavorativi) dall’anno civile nel quale viene compiuto il 21° anno di età;
– 5 settimane (25 giorni lavorativi) dall’inizio dell’anno civile nel quale viene compiuto il 50° anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati.
In caso di assunzione o licenziamento, il diritto alle ferie viene garan- tito pro rata temporis.
15.2
Le ferie devono essere stabilite entro e non oltre il 31 marzo dal datore di lavoro tenendo conto degli interessi legittimi del/della dipendente. Le ferie dei/delle dipendenti che vengono assunti/e nel corso dell’anno e dopo questa data verranno stabilite nel mese dopo l’assunzione. Il datore di lavoro può imporre ai/alle dipendenti di prendere le ferie quando la ditta dei clienti è chiusa.
15.325
Per i dipendenti con salario orario viene previsto un supplemento dell’ 8,33 % (per chi ha diritto a 4 settimane di ferie) o del 10,64 % (per chi
23 Articolo modificato dal 1° gennaio 2010.
24 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
25 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
ha diritto a 5 settimane di ferie). Il salario delle ferie viene corrisposto solo nel momento in cui il dipendente prende effettivamente le ferie. Il pagamento regolare delle indennità per ferie è consentito solo per chi ha orari di lavoro part-time irregolari o per brevi incarichi di servizio.
16. Previdenza 16.1
professionale Se le disposizioni di legge vengono rispettate, i/le dipendenti vengono ammessi/e ad un’istituzione ai fini della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo l’LPP. I requisiti per l’ammissione e la concessione di prestazioni sono stabiliti esclusiva- mente nei regolamenti delle istituzioni previdenziali.
16.2
Il versamento dei premi viene effettuato pariteticamente (50 % a carico del datore di lavoro – 50 % a carico del/della dipendente, indipendentemente dall’età di quest’ultimo/a). La riscossione viene effettuata dal datore di lavoro.
16.3
Il datore di lavoro fa in modo che i/le suoi/sue dipendenti ricevano ogni anno dalla cassa previdenziale un conteggio LPP individuale.
17. Periodo di 17.1
prova e termine di Il periodo di prova si svolge nel primo mese di un rapporto di lavoro.
preavviso Il periodo di prova può essere prolungato fino a un massimo di tre mesi mediante accordo scritto.
17.2
Fine del rapporto di lavoro:
la disdetta del rapporto di lavoro deve essere presentata per iscritto previa osservanza dei seguenti termini di preavviso:
a) durante il periodo di prova
7 giorni
b) nel 1° anno di assunzione
1 mese per la fine di un mese civile
c) dal 2° fino al 9° anno di lavoro
2 mesi per la fine di un mese civile
d) dal 10° anno di lavoro
3 mesi per la fine di un mese civile
Un rapporto di lavoro a tempo determinato termina allo scadere della durata concordata senza la necessità di una disdetta.
18. Tutela della I dipendenti hanno diritto ad una tutela completa della propria per- propria sonalità sul posto di lavoro. In caso di trattamento illecito o inade- personalità guato da parte dei superiori o di altri colleghi, i diretti interessati
hanno il diritto di presentare un reclamo.
In particolar modo, è severamente vietata qualsiasi forma di molestia sessuale (fisica, verbale, visiva), nonché mobbing o comportamento razzista sul posto di lavoro. Le molestie sessuali, il mobbing e il com- portamento razzista vengono considerati una violazione degli obblighi generali sul posto di lavoro e possono comportare il licenziamento senza preavviso.
I referenti sono le parti contrattuali, la commissione del personale, la commissione paritetica e/o un mediatore appositamente incaricato.
19. Commissione Per la commissione paritetica della Svizzera tedesca nonché per le
paritetica commissioni paritetiche regionali vengono applicati l’art. 24 del CCL e le appendici 2 e 3.
20. Contributo Per la copertura delle spese d’esecuzione del CCL nonché per il perfe- alle spese zionamento professionale dei/delle dipendenti soggetti/e al presente d’esecuzione 26 CCL, la ditta riscuote mensilmente a favore della commissione paritetica un contributo alle spese d’esecuzione pari allo 0,6 % del salario AVS dei /
delle dipendenti nel campo di applicazione del presente CCL. Di tale contributo d’esecuzione il datore di lavoro versa lo 0,2 % (0,1 % di spese d’esecuzione e 0,1 % come contributo al perfezionamento profes- sionale), mentre il dipendente versa lo 0,4 % (0,3 % di spese d’esecuzione e 0,1 % come contributo al perfezionamento professionale). Gli appren- disti devono versare un contributo per le spese d’esecuzione pari a CHF 1.– al mese.
Le modalità di impiego dei contributi raccolti vengono descritte nell’Articolo 9 Appendice 4.
21. Libertà L’appartenenza o la non appartenenza ad un’associazione del perso-
sindacale nale non può comportare alcuno svantaggio per i/le dipendenti da parte del datore di lavoro.
22. Piano sociale Qualora un’azienda prenda in esame misure drastiche per motivi economici, quali licenziamenti (ai sensi dell’art. 335d del CO), pensi- onamenti anticipati, questa è tenuta a prendere contatto con la com- missione paritetica al fine di svolgere trattative su misure adeguate e, se necessario, adottare regolamenti in casi rigorosi.
23. Garanzia di I dipendenti non possono subire perdite di salario lordo in seguito
invariabilità dei all’entrata in vigore del presente contratto.
diritti acquisiti
24. Applicazione e 24.1
rispetto del CCL Le parti contrattuali concordano l’esecuzione comune del CCL ai sensi dell’art. 357b del CO.
26 Articolo modificato dal 1° gennaio 2011.
24.227
Le parti contrattuali del CCL designano una Commissione Paritetica della Svizzera tedesca (CP Pulizia) ai fini dell’applicazione e del rispetto del CCL per tutta la durata del presente contratto.
24.3
La Commissione Paritetica centrale può delegare compiti alle Com- missioni Paritetiche regionali.
24.4
Competenze della Commissione Paritetica:
Su richiesta del datore di lavoro o del/della dipendente interessato/a, la CP Pulizia valuta, in qualità di primo ufficio di riferimento, tutte le controversie tra i datori di lavoro, da una parte, e i loro lavoratori, dall’altra, in merito alla stipula, al contenuto e alla fine dei rapporti di lavoro. Alla CP centrale e alle CP regionali sono affidati, in particolare, i seguenti compiti e competenze:
1. il rispetto dell’azione di accertamento;
2. il controllo nelle aziende e sui posti di lavoro dell’osservanza delle disposizioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero);
3. l’inflizione e la riscossione di pene convenzionali nonché il trasfe- rimento di spese per controlli e spese processuali.
Un datore di lavoro o un/una dipendente può opporsi ad eventuali decisioni della CP Pulizia appellandosi alla CP stessa entro 20 giorni dalla comunicazione mediante domanda motivata per iscritto e presen- tare richieste scritte.
Il rispetto dell’azione di accertamento concernente il contributo alle spese d’esecuzione spetta alla CP Pulizia.
24.5 Pene La CP Pulizia può infliggere al datore di lavoro e al/alla dipendente, convenzionali che violano gli obblighi del CCL, una pena convenzionale da saldare
entro il termine di un mese dalla notifica della decisione.
a) La pena convenzionale viene determinata innanzitutto in modo tale da impedire al datore di lavoro e al/alla dipendente di commettere in futuro ulteriori violazioni del CCL.
b) L’importo viene determinato in modo cumulativo in base ai seguenti criteri:
1. ammontare delle prestazioni pecuniarie tenute nascoste dai datori di lavoro ai/alle loro dipendenti;
2. violazione delle disposizioni non pecuniarie delle disposizioni del CCL;
27 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
3. circostanza in cui un datore di lavoro o un/una dipendente che commette la violazione, e che è costituito in mora dalle parti contrattuali, soddisfa già completamente o in parte i suoi obblighi;
4. violazioni al CCL avvenute una sola volta o più volte;
5. ripetizioni di violazioni al CCL;
6. dimensioni dell’azienda;
7. circostanza in cui i/le dipendenti fanno valere i loro diritti indivi- duali o si prevede che questi li facciano valere in un prossimo futuro.
c) In caso di violazione delle disposizioni normative del CCL può essere pronunciata una pena convenzionale massima pari a CHF 50 000.– per il datore di lavoro e CHF 5000.– per il/la dipendente.
d)28 In caso di prestazioni pecuniarie tenute nascoste, la CP Pulizia esigerà che il datore di lavoro effettui il pagamento direttamente al/ alla dipendente interessato/x. Xxxxxxx il rimborso al/alla dipenden- te non possa, per qualsiasi motivo, essere effettuato, la CP Pulizia applicherà una pena convenzionale pari all’ammontare del paga- mento dovuto. Le pene pecuniarie raccolte in questo modo vengono versate su un conto vincolato. Allo scadere dei tempi di prescrizione, le somme raccolte verranno impiegate per i costi di esecuzione del CCL, in particolare per la formazione continua. Nel caso in cui il/la dipendente, al/alla quale sia stata indebitamente trattenuta una prestazione pecuniaria, faccia causa al datore di lavoro entro i tempi di prescrizione, la CP Pulizia restituirà la somma della pena con- venzionale trattenuta compresi i tassi di interessi accumulati. La cifra rimborsabile non potrà comunque superare l’ammontare della originaria pena convenzionale.
24.6 Spese per La CP Pulizia può addebitare le spese dei controlli sostenute ed im- controlli putate ai datori di lavoro o ai/alle dipendenti, per i quali secondo i
controlli effettuati risulta che abbiano violato gli obblighi del CCL.
24.7 Spese La CP Pulizia può addebitare le spese processuali ai datori di lavoro processuali o ai/alle dipendenti che hanno violato le disposizioni del CCL secondo
l’art. 357b del CO.
25. Clausola di Le parti del CCL si impegnano a tutelare la pace sul posto di lavoro
pace sociale qualora si tratti di oggetti regolati nel presente contratto (CCL e rela- tive appendici).
Le parti contraenti del CCL garantiscono di evitare, in tale ambito, turbative collettive nei rapporti stabiliti dal contratto di lavoro.
26. Risoluzione delle divergenze di opinione
26.1 Conciliazione Ogni parte contraente del CCL può richiedere che, ai fini della conci- liazione di eventuali divergenze tra Allpura e i sindacati firmatari del
28 Articolo aggiunto dal 1° gennaio 2016.
contratto, venga convocato un mediatore o una mediatrice. Qualora le parti contraenti del CCL coinvolte nella conciliazione non riescano ad accordarsi entro 30 giorni dall’arrivo della domanda sulla persona del/della mediatore/trice, la parte del datore di lavoro e quella del di- pendente sono tenute a presentare ciascuna una proposta vincolante entro altri 15 giorni; in tal caso si procederà al sorteggio.
I dettagli concernenti in particolar modo la scadenza e la durata mas- sima della conciliazione verranno stabiliti mediante un accordo scritto di mediazione. Le parti contraenti del CCL possono concordare, prima dell’inizio o durante la conciliazione, che al/alla mediatore/trice venga trasferita una competenza arbitrale riguardo a questioni ancora sog- gette a controversie. Un tale patto d’arbitrato necessita della forma scritta. In tal caso il/la mediatore/trice in qualità di arbitro unico emette una sentenza arbitrale definitiva e vincolante per tutte le parti contra- enti, salvo ricorso in cassazione secondo gli artt. 9 e 36 del concord- ato sull’arbitrato.
Una conciliazione in caso di divergenze nelle trattative annuali sui salari art. 5 CCL deve essere stipulata entro e non oltre metà gennaio dell’anno successivo.
Il/La mediatore/trice invita entrambe le parti contraenti ad un colloquio e le ascolta. Questo/a, qualora espressamente richiesto da entrambe le parti, può presentare una proposta di risoluzione. Qualora le parti coinvolte nel processo non accettino la proposta di risoluzione entro 15 giorni dall’apertura del processo, la proposta viene considerata rifiutata.
Ogni parte si assume le proprie spese. L’indennizzo del/della mediatore/ trice nonché le ulteriori spese legate alla conciliazione vengono ripar- tite equamente tra la parte del datore di lavoro e quella del dipendente. Per tutta la durata della conciliazione non sono consentite controver- sie in pubblico.
26.2 Tribunale Per le controversie legali tra le parti del CCL sull’interpretazione e arbitrale l’applicazione del presente CCL e delle relative appendici, che non possono essere accomodate tramite una conciliazione conformemente
al punto 26.1, è competente, escludendo i tribunali ordinari, un tribunale arbitrale.
Il tribunale arbitrale si compone di tre persone. Allpura, da una parte, e i sindacati firmatari del contratto, dall’altra, nominano ciascuna un arbitro.
Qualora una parte del CCL desideri appellarsi al tribunale arbitrale, questa è tenuta a comunicarlo all’imputato/agli imputati con lettera raccomandata in cui indica contemporaneamente un arbitro. Anche l’imputato/gli imputati nomina/nominano un arbitro entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Entro altri 30 giorni le parti processuali devono quindi nominare di comune accordo il/la presidente
del tribunale arbitrale. Qualora l’imputato/gli imputati presenti/presen- tino in ritardo la nomina del loro arbitro o le parti non riescano ad accordarsi su un/una presidente, verrà interpellato/a il/la presidente del Tribunale Federale ai fini della nomina di questa figura.
Il tribunale arbitrale stabilisce la procedura da applicare. Salvo diver- genti regolamenti, vigono quelli del concordato del 27 marzo 1969 sull’arbitrato nonché, a titolo sussidiario, il codice di procedura civile del Cantone Zurigo.
La procedura deve essere la più semplice possibile; le parti hanno diritto, tuttavia, in ogni caso ad un verdetto scritto motivato.
La decisione del tribunale arbitrale è definitiva, salvo ricorso in cas- sazione secondo gli artt. 9 e 36 del concordato.
Le spese e gli indennizzi vengono stabiliti dal tribunale arbitrale.
Per tutta la durata della procedura d’arbitrato non sono consentite controversie in pubblico.
26.3 Disponibilità Qualora, durante la durata contrattuale del CCL, una questione im- alle trattative portante concernente il rapporto contrattuale necessiti, in via del tutto eccezionale, di una modifica o di un’integrazione del CCL, delle rela-
tive appendici o di altri accordi, le parti contraenti del CCL dovranno eseguire trattative in merito a tali questioni.
27. Durata del CCL 27.129
Il presente contratto entra in vigore contemporaneamente alla con- cessione della dichiarazione di obbligatorietà generale e ha validità fino al 31 dicembre 2017.
27.2
Allo scadere di tale periodo il contratto viene prorogato tacitamente di un ulteriore anno qualora non venga disdetto prima da una delle due parti contraenti.
27.330
Il presente contratto potrà essere disdetto non prima del 31 dicembre 2017. Il periodo di preavviso è di 6 mesi dalla fine di un anno civile. La disdetta deve essere notificata tramite raccomandata.
27.431
Il presente contratto potrà essere disdetto anticipatamente per la fine di ogni anno solo ed esclusivamente nel caso in cui, in base all’articolo
5.4 CCL, eventuali trattative per la compensazione del rincaro non abbiano portato alcun accordo.
29 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
30 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
31 Articolo aggiunto a partire dal 1° gennaio 2011.
28. Appendici Le seguenti appendici costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro:
Appendice 1:
Descrizione del lavoro «Pulizie ordinarie/speciali»
Appendice 232:
Giorni festivi cantonali retribuiti per dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie, speciali ed ospedaliere
Appendice 333:
Statuti dell’associazione Commissione Paritetica nella Svizzera tedesca (consultabili presso la sede d’affari)
Appendice 434:
Regolamento concernente i contributi per le spese d’esecuzione e il finanziamento secondo gli artt. 20 e 24 del CCL (consultabile presso la sede d’affari)
Appendice 535:
Accordo salariale sulle pulizie ordinarie, speciali ed ospedaliere
Appendice 636:
Berna e Zurigo, 30 giugno 2015
Allpura
Xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx Eugster Presidente Vicepresidente
Unia
Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx
Presidente Direzione
Syna
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx centrale Direzione
vpod
Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Presidente Segretario generale
32 Appendice modificata dal 1° gennaio 2016.
33 Appendice modificata dal 1° gennaio 2016.
34 Appendice modificata dal 1° gennaio 2016.
35 Appendice modificata dal 1° gennaio 2016.
36 Appendice eliminata dal 1° gennaio 2016.
Appendice 1
Descrizione del Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati lavoro «Pulizie su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente ge- ordinarie/speciali» neralmente dalla stessa persona in un edificio. Le seguenti mansioni rientrano tra le operazioni di pulizia ordinaria:
1. Pulizie ordinarie Svuotare, pulire
Posaceneri, cestini per la carta, contenitori dei rifiuti.
Spolverare / strofinare ad umido
Scrivanie, tavoli, sedie, panche, gambe di sedie e tavoli, telefoni, quadri, termosifoni, battiscopa, estintori, mobili imbottiti, mobili per visitatori, ringhiere delle scale, scorrimano, davanzali, fotocopiatrici, fax, monitor PC, proiettori di lucidi, portaombrelli, appendiabiti, rimuovere ragnatele.
Togliere le impronte
Mobili, porte, facciate/porte di vetro, superfici portaoggetti / facciate con cassetti, interruttori della luce / interruttori.
Pulire
Lavabo, specchio, lavello, distributore asciugamani, WC, orinatoi, ri- muovere le incrostazioni di urina, parete, pannelli, rubinetti, dispenser per sapone, decalcificare, cucine componibili (esternamente), vasche da bagno/doccia, porte, facciate di vetro, porte di vetro.
Controllo, quando necessario riempire
Dispenser per sapone, asciugamani, carta igienica, contenitori igienici.
Pulizia pavimenti: pavimentazione rigida
lavare con straccio umido, risciacquare tutta la superficie, risciacquare localmente, lucidare con spray, passare macchina pulitrice, passare l’aspirapolvere o lo straccio.
Pulizia pavimenti: pavimenti tessili
Passare l’aspirapolvere su tappeti, passare l’aspirapolvere su tutta la superficie, smacchiare, passare l’aspirapolvere sugli zerbini.
2. Pulizie speciali Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta, svolti sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Le seguenti mansioni rientrano tra le operazioni di pulizia speciale:
Pulizia delle parti esterne degli edifici
Finestre, facciate.
Pulizia di edifici di nuova costruzione
Pulizia di nuovi edifici.
Pulizia relativa a traslochi
Appendice 237 Giorni festivi retribuiti nei diversi cantoni ai dipendenti nel settore delle pulizie speciali ed ospedaliere
Argovia | Basilea Campagna | Lucerna |
Capodanno | Capodanno | Capodanno |
Berchtoldstag | Venerdì santo | Venerdì santo |
Venerdì santo | Lunedì di Pasqua | Lunedì di Pasqua |
Lunedì di Pasqua | 1° maggio | Ascensione |
Ascensione | Ascensione | Lunedì di Pentecoste |
Lunedì di Pentecoste | Lunedì di Pentecoste | Corpus Domini |
Festa nazionale | Festa nazionale | Festa nazionale |
Natale | Natale | Assunzione |
Santo Stefano | Santo Xxxxxxx | Xxxxxx |
Appenzello Esterno | Berna | Nidvaldo |
Capodanno | Capodanno | Capodanno |
Venerdì santo | Berchtoldstag | Venerdì santo |
Lunedì di Pasqua | Venerdì santo | Lunedì di Pasqua |
Ascensione | Lunedì di Pasqua | Ascensione |
Lunedì di Pentecoste | Ascensione | Lunedì di Pentecoste |
Festa nazionale | Corpus Domini ** | Corpus Domini |
24 dicembre * | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale |
Natale | Festa nazionale | Assunzione |
Santo Xxxxxxx | Xxxxxx | Ognissanti |
31 dicembre * | Xxxxx Xxxxxxx *** | Natale |
Appenzello Interno | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
Capodanno | Capodanno | Capodanno |
Venerdì santo | Venerdì santo | Venerdì santo |
Lunedì di Pasqua | Lunedì di Pasquetta | Lunedì di Pasqua |
Ascensione | Ascensione | Ascensione |
Lunedì di Pentecoste | Lunedì di Pentecoste | Lunedì di Pentecoste |
Corpus Domini | Festa nazionale | Corpus Domini |
Festa nazionale | Näfelserfahrt | Festa nazionale |
Ognissanti | Natale | Assunzione |
Natale | Santo Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx Natale |
Basilea Città | Grigioni | Sciaffusa |
Capodanno | Capodanno | Capodanno |
Venerdì santo | Berchtoldstag | Berchtoldstag |
Lunedì di Pasqua | Venerdì santo | Venerdì santo |
1° maggio | Lunedì di Pasqua | Lunedì di Pasqua |
Ascensione | Ascensione | Ascensione |
Lunedì di Pentecoste | Lunedì di Pentecoste | Lunedì di Pentecoste |
Festa nazionale | Festa nazionale | Festa nazionale |
Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx |
Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx |
00 Appendice modificata dal 1° aprile 2007.
* solo il pomeriggio I ** Laufen I *** cantone rimanente
Svitto Turgovia
Capodanno Capodanno
Venerdì santo Berchtoldstag Lunedì di Pasqua Venerdì santo Ascensione Lunedì di Pasqua
Corpus Domini Ascensione
Lunedì di Pentecoste Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Festa nazionale Assunzione Natale
Natale Santo Stefano
Soletta Zugo
Capodanno Capodanno
Venerdì santo Venerdì santo Lunedì di Pasqua Lunedì di Pasqua Ascensione Ascensione
Corpus Domini Corpus Domini Lunedì di Pentecoste Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Festa nazionale Assunzione Assunzione
Xxxxxx Xxxxxx
San Gallo Zurigo
Capodanno Capodanno
Venerdì santo Venerdì santo Lunedì di Pasqua Lunedì di Pasqua Ascensione 1° maggio Lunedì di Pentecoste Ascensione
Festa nazionale Lunedì di Pentecoste Ognissanti Festa nazionale
Xxxxxx Xxxxxx
Santo Stefano Santo Stefano
Xxx Xxxxxxxxx Venerdì santo
Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Assunzione
Natale
Appendice 538
Tabelle dei salari minimi
1. Categoria Pulizie ordinarie (Def. sec. Art. 4.1 del CCL)
Dal 2016 | Dal 2017 | |
Addetto/a alle pulizie ordinarie I | 18.50 | 18.80 |
Addetto/a alle pulizie ordinarie II | 18.70 | 18.90 |
Addetto/a alle pulizie ordinarie III | 19.00 | 19.20 |
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra (Base trattative livello salariale III) | individuale |
2. Categoria Pulizie speciali (Def. sec. Art. 4.2 del CCL)
Dal 2016 | Dal 2017 | |
Addetto/a alle pulizie speciali I | 20.40 | 20.90 |
Addetto/a alle pulizie speciali II | 23.05 | 23.30 |
Addetto/a alle pulizie speciali III | 26.50 | 26.80 |
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra (Base trattative livello salariale III) | individuale | |
3. Categoria Pulizie ospedaliere (Def. sec. Art. 4.3 del CCL) | ||
Dal 2016 | Dal 2017 | |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I | 19.25 | 19.50 |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere II | 19.65 | 19.90 |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere III | 20.05 | 20.30 |
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra (Base trattative livello salariale III) | individuale | |
Appendice 639 |
38 Appendice modificata dal 1° gennaio 2016.
39 Appendice eliminata dal 1° gennaio 2016.
Segreteria generale Allpura
Xxxxxxxxxxxxxxxx | Xx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 4613 Rickenbach | 062 289 40 40 |
Sezioni Allpura | |||
Berna | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 031 950 53 53 |
Basel und Umgebung | Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 061 227 50 67 |
Mittelland | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx x/Xxxxx | 062 205 10 50 |
Ostschweiz und FL | Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xx. Xxxxxx | 071 311 81 13 |
Zürich | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxx | 044 740 11 02 |
Segreterie regionali Unia | |||
Xxxxx | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 0848 33 30 03 |
Arbon | Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 0848 75 07 51 |
Xxxxx | Xxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 0848 33 30 03 |
Basel | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 0848 11 33 44 |
Bern | Xxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 031 385 22 22 |
Biel | Xxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 032 329 33 33 |
Burgdorf | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxx | 034 447 78 41 |
Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxx | 0848 75 07 51 |
Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxxx | 032 675 44 25 |
Graubünden | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxx | 0848 75 07 51 |
Xxxxxxxx-Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 2540 Grenchen | 032 653 01 11 |
Huttwil | Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxx | 062 721 78 41 |
Interlaken | Xxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxx | 033 826 02 43 |
Langenthal | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxxxx | 062 787 78 41 |
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxx | 034 402 78 41 |
Lengnau | Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxx | 032 652 31 37 |
Liestal | Xxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxx | 061 926 70 50 |
Luzern, OW, NW | Xx. Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 0848 65 16 51 |
Lyss | Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 032 384 78 52 |
Olten | Xxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 062 205 49 49 |
Pfäffikon XX | Xxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxx | 0848 65 16 51 |
Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxxxx | 0848 11 33 22 |
Schlieren | Xxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxx | 043 444 80 90 |
Solothurn | Dornacherhof 11 | 4501 Solothurn | 032 626 36 26 |
St. Gallen | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xx. Xxxxxx | 0848 75 07 51 |
Thun | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 033 225 30 20 |
Thurgau | Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxxxxx | 0848 75 07 51 |
Uster | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 0848 11 33 22 |
Visp | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxx | 027 948 12 80 |
Winterthur | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxx | 0848 11 33 22 |
Zürich | Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 0848 11 33 22 |
Segreterie regionali Syna | |||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxx | 041 870 51 85 |
Basel | Xxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 061 227 97 30 |
Bern | Xxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 031 311 45 40 |
Brugg | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 056 448 99 00 |
Chur | Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 081 257 11 22 |
Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxx | 052 721 25 95 |
Luzern | Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 | 0000 Xxxxxx | 041 318 00 88 |
Olten | Xxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 062 296 54 50 |
Rapperswil | Xxxx Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxxxx | 055 221 80 90 |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 041 811 51 52 |
Solothurn | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxx | 032 622 24 54 |
Stans | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 041 610 61 35 |
St. Gallen | Xxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xx. Xxxxxx | 071 227 68 48 |
Tafers | Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxx | 026 494 50 40 |
Visp | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 027 948 09 30 |
Zürich | Xxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 044 307 10 70 |
Segreterie vpod | |||
vpod Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx 0000 | 0000 Xxxxxx | 044 266 52 52 |
vpod aargau/solothurn | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 062 834 94 35 |
vpod basel | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 061 685 98 98 |
vpod Bern Städte, | |||
Gemeinden, Energie | Xxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxx | 031 992 18 88 |
vpod bern | |||
(Bund und Kanton) | Xxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx 23 | 031 371 67 45 |
vpod freiburg | Xxx xxx Xxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxx | 026 322 29 60 |
vpod grischun | Xxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx | 0000 Chur | 081 284 49 06 |
vpod luftverkehr | Xxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxxxx | 044 810 69 87 |
vpod luzern | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxx | 041 240 66 16 |
vpod ngo | Xxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxx | 031 312 83 28 |
vpod ostschweiz | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xx. Xxxxxx | 071 223 80 43 |
vpod schaffhausen | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxxxx | 052 624 75 60 |
vpod Zürich | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 044 295 30 00 |
Modulo per il rimborso del contributo alle spese d’esecuzione
(da presentare alla segreteria del sindacato)
Cognome, Nome:
Indirizzo: NPA, Luogo:
Numero AVS:
Azienda: NPA, Luogo:
Contributo alle spese d’esecuzione: Periodo di detrazione:
20 CHF:
Am 1. Juli 2004 ist ein neuer Gesamtarbeitsvertrag für das Reinigungsgewerbe der Deutsch- schweiz in Kraft getreten, der einen Vollzugskostenbeitrag beinhaltet. Zu diesem Zweck werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 0,4 % vom Lohn abgezogen. Mit diesem Geld werden die Kontrolle über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und die Weiterbildung finanziert. Gewerkschaftsmitglieder erhalten den Vollzugskostenbeitrag von ihrer Gewerk- schaft zurückerstattet. Wir bitten die Gewerkschaftsmitglieder deshalb, sich auf ihrem Gewerkschaftssekretariat zu melden.
Zentrale Paritätische Kommission Reinigungsgewerbe
Il 1° luglio 2004 è entrato in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie della Svizzera tedesca. Il contratto prevede un contributo alle spese di esecuzione a carico delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo viene riscosso sotto forma di detrazione salariale dello 0,4 %. I mezzi finanziari così raccolti vengono utilizzati per finan- ziare il perfezionamento professionale e i controlli sul rispetto delle condizioni di lavoro. Il sindacato rimborsa il contributo ai propri iscritti. Preghiamo tutti nostri affiliati di contattare la loro sezione sindacale.
Xxxxx xx 0x xx xxxxx xx 0000 xx aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la limpieza, de la Suiza alemana. En dicho convenio se prevee el pago de una cuota para los gastos de ejecución. Con este objeto se descuenta a los trabajadores y trabajadoras 0,4 % del salario. Con este dinero se financian los controles sobre el cumplimiento de las disposiciones del convenio y los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. A los afiliados(-as) a un sindicato, el sindicato les devuelve la cuota descontada para los gastos de ejecución. Por eso, rogamos a las personas que estén afiliadas a un sindicato que se dirijan a los secretariados del sindicato.
Comisión paritaria central del sector de la limpieza
Entrou em vigor, a 1 de Julho de 2004, um novo Contrato Colectivo de Trabalho para o sector das limpezas na Suíça alemã, que contém uma cotização para os custos de rati- ficação. Para este fim, descontamse 0,4 % do salário dos trabalhadores. Com este dinheiro, financia-se o controlo e o respeito das condições de trabalho bem como a formação con- tínua. Os sindicatos devolverão aos seus membros esta cotização. Xxxxxxx portanto aos membros do sindicato para entrarem em contacto com o seu secretariado sindical.
Comissão Paritária Central do sector das Limpezas
Novim Opštim radnim ugovorom branše održavanja cˇ istoc´e za njemacˇ ko govorno podrucˇ je Švajcarske, koji je stupio je na snagu 1. jula 2004 godine, regulisano je i pitanje doprinosa za sindikat. U tu svrhu, zaposleni su izdvojili 0,4 % od svoje plate. Sredstva prikupljena na ovaj nacˇ in, koriste se za kontrolu uslova rada zaposlenih, te za njihovo doškolovavanje. Cˇ lanovi sindikata imaju pravo da izdvojeni doprinos dobiju nazada. Zato vas molimo da se javite vašem sindikalnom sekretarijatu.
Centralna paritetna komisija za radnike koji rade na održavanju cˇ istoc´ e
Më 1 korrik 2004 ka xxxx në fuqi Kontrata e Përgjithshme e Punës për sektorin e pastrimit që vlenë për Zvicrën gjermanofolëse. Kjo kontratë përmbanë edhe kuotën e zbatimit. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sektorit të pastrimit i zbriten nga rroga 0,4 %. Me këto para do të financohet kontrollimi i përmbajtjes së kushteve të punës dhe financohet gjithashtu edhe shkollimi i mëtejshëm. Anëtarëve të Sindikatës i kthehet kuota e zbatimit nga Sindikata e tyre. Xxxxx të gjithë anëtarët e Sindikatës të paraqiten pranë sekretariatit sindikal.
Qendra e Komisionit të Paritetit për sektorin e pastrimit
1 Temmuz 2004 tarihinde almanca konus¸ ulan kantonlarda yürürlügˇ e giren Temizlik I˙s¸kolu Toplu I˙s¸ Sözles¸ mesi beraberinde sözles¸ me için bir ücret kesintisinide getirdi. Sözles¸ me hükümlerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamaları kars¸ ılamayı amaçlayan bu ücret
kesintisi %0,4 oranındadır. Bu kesinti ile ayni zamanda is¸ çilerin meslek egˇ itimi finanse edil- ecektir. Sendika üyesi olanlara ise bu kesintinin geri iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle arka sayfada ki forumu doldurup sendika sekreterligine gˇ eri göndermeni rica ederiz.
Temizlik I˙s¸ kolu Merkez Idare Komisyonu
Le 1er juillet 2004, une nouvelle convention collective de travail prévoyant une contribution aux frais d’exécution est entrée en vigueur en Suisse alémanique dans l’industrie du net- toyage. A cet effet, les travailleuses et les travailleurs subissent une déduction de 0,4 % de leur salaire. Cet argent finance les contrôles portant sur le respect des conditions de travail ainsi que la formation continue. Les membres du syndicat ont droit au remboursement de la contribution aux frais d’exécution. Nous les prions donc de s’adresser au secrétariat ré- gional de leur syndicat.
La Commission paritaire centrale de l’industrie du nettoyage
Modulo per il rimborso del contributo alle spese d’esecuzione
(da presentare alla segreteria del sindacato)
Cognome, Nome:
Indirizzo: NPA, Luogo:
Numero AVS:
Azienda: NPA, Luogo:
Contributo alle spese d’esecuzione: Periodo di detrazione:
20 CHF:
Am 1. Juli 2004 ist ein neuer Gesamtarbeitsvertrag für das Reinigungsgewerbe der Deutsch- schweiz in Kraft getreten, der einen Vollzugskostenbeitrag beinhaltet. Zu diesem Zweck werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 0,4 % vom Lohn abgezogen. Mit diesem Geld werden die Kontrolle über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen und die Weiterbildung finanziert. Gewerkschaftsmitglieder erhalten den Vollzugskostenbeitrag von ihrer Gewerk- schaft zurückerstattet. Wir bitten die Gewerkschaftsmitglieder deshalb, sich auf ihrem Ge- werkschaftssekretariat zu melden.
Zentrale Paritätische Kommission Reinigungsgewerbe
Il 1° luglio 2004 è entrato in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie della Svizzera tedesca. Il contratto prevede un contributo alle spese di esecuzione a carico delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo viene riscosso sotto forma di detrazione salariale dello 0,4 %. I mezzi finanziari così raccolti vengono utilizzati per finan- ziare il perfezionamento professionale e i controlli sul rispetto delle condizioni di lavoro. Il sindacato rimborsa il contributo ai propri iscritti. Preghiamo tutti nostri affiliati di contattare la loro sezione sindacale.
Xxxxx xx 0x xx xxxxx xx 0000 xx aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la limpieza, de la Suiza alemana. En dicho convenio se prevee el pago de una cuota para los gastos de ejecución. Con este objeto se descuenta a los trabajadores y trabajadoras 0,4 % del salario. Con este dinero se financian los controles sobre el cumplimiento de las disposiciones del convenio y los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. A los afiliados(-as) a un sindicato, el sindicato les devuelve la cuota descontada para los gas- tos de ejecución. Por eso, rogamos a las personas que estén afiliadas a un sindicato que se dirijan a los secretariados del sindicato.
Comisión paritaria central del sector de la limpieza
Entrou em vigor, a 1 de Julho de 2004, um novo Contrato Colectivo de Trabalho para o sector das limpezas na Suíça alemã, que contém uma cotização para os custos de rati- ficação. Para este fim, descontamse 0,4 % do salário dos trabalhadores. Com este dinheiro, financia-se o controlo e o respeito das condições de trabalho bem como a formação con- tínua. Os sindicatos devolverão aos seus membros esta cotização. Xxxxxxx portanto aos membros do sindicato para entrarem em contacto com o seu secretariado sindical.
Comissão Paritária Central do sector das Limpezas
Novim Opštim radnim ugovorom branše održavanja cˇ istoc´e za njemacˇ ko govorno podrucˇ je Švajcarske, koji je stupio je na snagu 1. jula 2004 godine, regulisano je i pitanje doprinosa za sindikat. U tu svrhu, zaposleni su izdvojili 0,4 % od svoje plate. Sredstva prikupljena na ovaj nacˇ in, koriste se za kontrolu uslova rada zaposlenih, te za njihovo doškolovavanje. Cˇ lanovi sindikata imaju pravo da izdvojeni doprinos dobiju nazada. Zato vas molimo da se javite vašem sindikalnom sekretarijatu.
Centralna paritetna komisija za radnike koji rade na održavanju cˇ istoc´ e
Më 1 korrik 2004 ka xxxx në fuqi Kontrata e Përgjithshme e Punës për sektorin e pastrimit që vlenë për Zvicrën gjermanofolëse. Kjo kontratë përmbanë edhe kuotën e zbatimit. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sektorit të pastrimit i zbriten nga rroga 0,4 %. Me këto para do të financohet kontrollimi i përmbajtjes së kushteve të punës dhe financohet gjithashtu edhe shkollimi i mëtejshëm. Anëtarëve të Sindikatës i kthehet kuota e zbatimit nga Sindikata e tyre. Xxxxx të gjithë anëtarët e Sindikatës të paraqiten pranë sekretariatit sindikal.
Qendra e Komisionit të Paritetit për sektorin e pastrimit
1 Temmuz 2004 tarihinde almanca konus¸ ulan kantonlarda yürürlügˇ e giren Temizlik I˙s¸kolu Toplu I˙s¸ Sözles¸ mesi beraberinde sözles¸ me için bir ücret kesintisinide getirdi. Sözles¸ me hükümlerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamaları kars¸ ılamayı amaçlayan bu ücret
kesintisi %0,4 oranındadır. Bu kesinti ile ayni zamanda is¸ çilerin meslek egˇ itimi finanse edil- ecektir. Sendika üyesi olanlara ise bu kesintinin geri iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle arka sayfada ki forumu doldurup sendika sekreterligine gˇ eri göndermeni rica ederiz.
Temizlik I˙s¸ kolu Merkez Idare Komisyonu
Le 1er juillet 2004, une nouvelle convention collective de travail prévoyant une contribution aux frais d’exécution est entrée en vigueur en Suisse alémanique dans l’industrie du net- toyage. A cet effet, les travailleuses et les travailleurs subissent une déduction de 0,4 % de leur salaire. Cet argent finance les contrôles portant sur le respect des conditions de travail ainsi que la formation continue. Les membres du syndicat ont droit au remboursement de la contribution aux frais d’exécution. Nous les prions donc de s’adresser au secrétariat ré- gional de leur syndicat.
La Commission paritaire centrale de l’industrie du nettoyage
PAeprpsuönntliicpheersNoontaizlie: n:
PAeprpsuönntliicpheersNoontaizlie:n:
PK Reinigung Xxxxxxxx 0 Xxxxxxxx 0000 Xxxxxx
Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
xxx.xx-xxxxxxxxx.xx xxxx@xx-xxxxxxxxx.xx
CP Pulizia Radgasse 3 Casella Postale 8021 Zurigo
Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
xxx.xx-xxxxxxxxx.xx xxxx@xx-xxxxxxxxx.xx
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