CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER PROFILI PROFESSIONALI CORRISPONDENTI ALLE CATEGORIE A1-B1–C1–D1 DEL VIGENTE CCNL REGIONI - AUTONOMIE LOCALI, PER IL PERIODO 1/11/2015 – 31/10/2017 EVENTUALMENTE PROROGABILE DI ULTERIORI DODICI MESI.
Codice CIG [ 6373269BF2 ]
INDICE
ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART. 2 – FINALITA’ DELLA PROCEDURA ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 5 – DURATA
ART. 6 – IMPORTO
ART. 7 – PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO ART. 8 – INVARIABILITA’/ REVISIONE DEI CORRISPETTIVI ART. 9 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
ART. 10 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA
ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ASP
ART. 12 – OBBLIGHI SPECIFICI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
ART. 14 – CONTROLLI E VERIFICHE DELL’ASP
ART. 15 – GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA ART. 16 – EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI ART. 18 – PENALI
ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO
ART. 20 – CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE ART. 21 – RECESSO
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE DI REGISTRAZIONE ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
ART. 25 – TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ART. 26 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 27 – NORMA FINALE
ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fonti normative sia in termini di contenuto professionale, giuridico e retributivo, nonché ai fini della formulazione dell’offerta, cui fare riferimento sono le seguenti:
D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modificazioni;
D.Lgs. n.81 del 15/04/2015;
Legge n.30 del 14/02/2003;
D.Lgs n.251del 06/10/2004;
Direttiva unificata CE n.18 del 31/03/2004;
Art. 36 D.Lgs. n. 165/2001;
X.X.X.X. xxx 0/0/0000, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
CCNL del 31/7/2009, per il comparto Regioni Autonomie Locali – biennio economico 2008/2009, secondo le tabelle retributive delle categorie B3-C1-D1-D3;
Circolare del Ministro per le Riforme e la Innovazione della Pubblica Amministrazione, 1/8/2007 n. 9, avente ad oggetto “Somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. Determinazione dei costi del personale in somministrazione”;
Circolare del Ministro per le Riforme e la Innovazione della Pubblica Amministrazione, 19/3/2008, n. 3, avente ad oggetto “Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dall’art. 3, comma 79, della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria
2008)”;
L. 6/8/2008 n. 133, di conversione con modificazioni del D.L. 25/6/2008 n. 112;
D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e ss.mm.ii.
DPR 5/5/2011 n. 207
L. 12/7/2011 n. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13/5/2001 n. 70
D.lgs. 9/4/2008 n. 81
ART. 2 – FINALITA’ DELLA PROCEDURA ED OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
La presente procedura è finalizzata all’individuazione da parte dell’ ASP del Delta Ferrarese (di seguito: ASP) di una Agenzia per il lavoro (di seguito: Agenzia), in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di “Somministrazione di lavoro a tempo determinato” ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, delle figure professionali inquadrate nelle posizioni giuridiche X0, X0, X0, X0, X0 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Regioni Autonomie Locali da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso i Servizi dell’ASP del Delta Ferrarese.
Il ricorso all’istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all’Amministrazione uno strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione e sperimentazione di particolari professionalità, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’Amministrazione, derivanti anche da innovazioni legislative, e ad attività connesse allo svolgimento di progetti mirati, che non possano essere soddisfatti con il personale di servizio compatibilmente con la normativa in vigore, senza costituire titolo esclusivo rispetto ad altre forme di reclutamento previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.
ASP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro a tempo determinato, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili delle posizioni giuridiche A1-B1-B3-C1-D1 del vigente CCNL Regioni – Autonomie Locali.
Per la Posizione Giuridica A1 si indica a titolo indicativo il seguente profilo professionale di interesse dell’Azienda: addetto lavanderia/guardaroba part time per 30 ore settimanali.
Per la Posizione Giuridica B1 si indica a titolo indicativo il seguente profilo professionale di interesse dell’Azienda: OSS (*) a tempo pieno per 36 ore settimanali.
Per la Posizione Giuridica B3 si indica a titolo indicativo il seguente profilo professionale di interesse dell’Azienda: autista in possesso di patente cat.D + C.Q.C a tempo pieno per 36 ore settimanali.
Per la Posizione Giuridica C1 si indicano a titolo indicativo i seguenti profili professionali di interesse dell’Azienda: n.2 istruttori amministrativi a tempo pieno per 36 ore settimanali , n.4 infermieri professionali(**) impiegati per le ore previste dalla normativa sull’accreditamento delle Strutture soci- sanitarie, n.1 Fisioterapista impiegato per le ore annue previste dalla normativa sull’accreditamento delle Strutture socio-sanitarie, n.1 animatore impiegato per le ore annue previste dalla normativa sull’accreditamento delle Strutture socio-sanitarie.
Per le Posizioni Giuridiche D1 si indicano a titolo indicativo i seguenti profili professionali di interesse dell’Azienda: n.3 assistenti sociali a tempo pieno per 36 ore settimanali.
(*) Le prestazioni del personale assunto come OSS si svolgeranno su specifiche turnazioni in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL ed accordi sindacali. Deve essere garantita la copertura dell’intero turno di lavoro, secondo quanto già in uso presso l’unità operativa in cui i lavoratori somministrati saranno inseriti.
I lavoratori avviati dovranno essere in possesso degli attestati/qualifiche richieste per legge per lo svolgimento delle mansioni tipiche per il ruolo ricoperto, dovranno, inoltre, possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare
Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’utilizzatore.
(**)Le prestazioni infermieristiche richieste si svolgeranno nelle 12 ore, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, per 7 giorni la settimana; le turnazioni saranno definite dal responsabile dell’unità operativa richiedente e potranno subire variazioni temporanee e contingenti, mentre l’orario di lavoro sarà quello stabilito dal CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali in accordo con quanto stabilito sulla normativa per l’accreditamento delle Strutture socio- sanitarie (ovvero 1548 ore annue). Deve essere garantita la copertura dell’intero turno di lavoro, secondo quanto già in uso presso l’unità operativa in cui i lavoratori somministrati saranno inseriti.
I lavoratori avviati dovranno possedere una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, tale da non compromettere la sicurezza sul lavoro e da garantire un adeguato livello di professionalità nell'attività da prestare
Il personale dovrà essere già istruito e formato in relazione alle competenze da svolgere, dovendosi garantire uno standard prestazionale qualitativo e quantitativo in linea con quello già presente presso le strutture dell’utilizzatore. In ragione della specifica attività il personale inserito dovrà avere maturato esperienza in analogo servizio di Casa Residenza per Anziani per un periodo non inferiore ai tre mesi e potrà altresì essere prescritto il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune apposite discipline, con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo (esempio: infermiere con esperienza semestrale in reparti di terapia intensiva o in unità coronaria, ecc).
ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. Il contratto è da intendersi “aperto” in relazione alla quantità delle prestazioni richieste nell’ambito del contratto. Pertanto, l’Agenzia deve intendersi vincolata alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile mentre l’ASP commissionerà all’Agenzia,
nel periodo di durata del contratto, il reclutamento del solo personale di cui avrà effettiva esigenza, l’importo complessivo massimo di cui al successivo art. 6 che ha pertanto valore meramente indicativo.
In caso di ordinativo inferiore all’importo massimo di cui al successivo art. 6, come pure nel caso in cui non venga effettuato nessun ordinativo, l’Agenzia non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario da essa indicato in sede di offerta per le prestazioni richieste.
Le prestazioni da fornire potranno altresì essere aumentate da parte dell’ASP per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensi aggiuntivi.
Nel caso in cui l’Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui all’art.15 dovrà essere adeguatamente integrata.
ART. 5 – DURATA
La durata del servizio è prevista in anni due, dal 01/11/2015 al 31/10/2017 Al termine della durata indicata dal contratto l’ASP ha la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario, che è tenuto ad accettare, di proseguire il servizio alle medesime condizioni contrattuali fino ad un massimo di mesi 12 (dodici).
ART. 6 – IMPORTO
Il corrispettivo del servizio, per un periodo di anni due più l’eventuale proroga al 31/10/2018, è di Euro 1.223.540,12 oneri fiscali esclusi e margine di agenzia compreso, che costituirà l’importo massimo contrattuale (come da conteggi evidenziati nel foglio di calcolo “Tabella Allegato n.1”).
Come già evidenziato al precedente art.4, tale importo costituisce il limite massimo che si può raggiungere nel periodo della durata del contratto e, pertanto, è definito presunto e non vincolante per ASP; pertanto l’Agenzia non avrà diritto ad alcun compenso, o ristorno o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quello sopra indicato.
L’ASP corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il “costo orario base” di cui al punto A), comprensivo delle seguenti voci:
A)
Costo orario base non soggetto a ribasso:
CAT.A1 | CAT.B1 | CAT.B3 | CAT.C infermieri ecc. | CAT.C1 istruttore | CAT.D1 |
14,79 | 15,68 | 16,70 | 17,64 | 17,37 | 19,00 |
Retribuzione base oraria relativa ad ogni singola categoria (A1,B1, B3, C1, D1) come da vigente
C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali (*)
Rateo di tredicesima mensilità
Oneri previdenziali INPS
Oneri assicurativi INAIL (**)
TFR
Ratei ferie e festività soppresse
Festività
Festività di legge infrasettimanali
Fondo Formazione lavoratori temporanei
Sostituzione del personale
Diritti sindacali (art. 18 del vigente ccnl per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro)
Ricerca e selezione del personale
Margine orario di agenzia unico per tutte le categorie (la percentuale richiesta come “margine” per la copertura delle spese d’agenzia deve essere la stessa per tutti i profili professionali)
Visite mediche ed accertamenti preliminari all'assunzione espletati nel rispetto della vigente normativa per gli infermieri professionali,saranno a carico dell’ASP del delta Ferrarese e verranno espletati dal medico comptente.
Sono esclusi dal suddetto “costo orario base” e saranno pertanto contabilizzati in sede di fatturazione, ed esclusi dall’applicazione del margine di agenzia , gli elementi retributivi di cui al punto B) (come da dettaglio Tabella Allegato n.2 al presente Capitolato):
B)
Indennità oraria turno diurno 10% di cui all’art.22 C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali del 14.09.2000;
Indennità oraria turno notturno o festivo 30% di cui all’art.22 C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali del 14.09.2000;
Indennità oraria turno festivo notturno 50% di cui all’art.22 C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali del 14.09.2000;
Ora straordinaria diurna di cui all’art.38 CCNL Regioni – Autonomie Locali del 14.09.2000;
Ora straordinaria festiva o notturna di cui all’art.38 CCNL Regioni – Autonomie Locali del 14.09.2000;
Ora straordinaria festiva notturna di cui all’art.38 CCNL Regioni – Autonomie Locali del 14.09.2000;
Indennità di rischio art.41 CCNL del 22.01.2004;
Indennità per specifiche responsabilità art.17 c.2 f) CCNL01.04.1999;
Progetti di produttività art.37 CCNL 22.01.2004;
Buoni Pasto pari ad € 7,00, senza applicazione degli oneri di agenzia.
Sono esclusi dal suddetto “costo orario base” e non saranno contabilizzati in sede di fatturazione, in quanto a carico dell’ASP le seguenti voci ci dui al punto C:
C)
dispositivi di protezione individuale (comprese calzature da lavoro ove prescritte);
IRAP;
Visite mediche.
L’Agenzia dovrà trasmettere mensilmente, unitamente alla fattura, una dichiarazione relativa alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori somministrati (imponibile previdenziale), necessaria per poter calcolare l’imposta IRAP a carico dell’utilizzatore, posto che ASP è un ente pubblico non economico pertanto la base imponibile IRAP viene calcolata con metodo retributivo, ai sensi dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
N.B. L’Ente utilizzatore corrisponderà all’agenzia unicamente il “costo orario base” offerto in sede di gara - più gli eventuali elementi retributivi di cui al punto B) - per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base”, comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, congedi parentali, permessi studio, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc.) sono a carico dell’Agenzia e si ritengono incluse nel margine orario di agenzia, ricompreso nell’offerta del “costo orario base” che si intende, pertanto, remunerativo del servizio svolto.
In caso di rinnovo contrattuale relativo alla parte economica, verrà rimborsato all’Agenzia il solo aumento del costo del lavoro.
Si allega Tabella Allegato n.1 al Disciplinare di gara (foglio di calcolo) con evidenziati i conteggi per la determinazione del costo orario sul quale andrà calcolata la percentuale dell’agenzia ed i costi che invece ne restano esclusi.
ART. 7 – PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
L’ASP si impegna a corrispondere all’Agenzia, per l’intero periodo della durata contrattuale, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il “costo orario base” così come previsto dall’art. 6. Il prezzo così determinato viene ritenuto conveniente dall’Agenzia aggiudicataria ed è comprensivo di tutti gli oneri e di ogni altra spesa accessoria, oltre IVA sulla parte imponibile (margine d’Agenzia).
All’Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura in quanto ASP corrisponderà unicamente il corrispettivo per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo come da art.6 del presente capitolato. Ai fini della formazione della busta paga, le modalità di invio e ricezione del foglio riepilogativo delle presenze di ogni singolo lavoratore in servizio, saranno disciplinate nel contratto che verrà stipulato con l’Agenzia.
L’Agenzia emette fattura con cadenza mensile a consuntivo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.
La fattura dovrà contenere espressamente in relazione a ciascun mese i seguenti dati:
Riferimento al numero di contratto, al nominativo del lavoratore ed alla categoria di riferimento, al Settore e/o Servizio presso il quale ha svolto l’attività;
Quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per singolo lavoratore;
Costo orario finito;
Totale costo ore lavorate;
Margine di agenzia;
IVA sul margine;
Totale fattura.
Le fatture dovranno essere corredate dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione sopra citata il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con la avvenuta presentazione della documentazione richiesta, senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell’Agenzia.
L’ASP potrà richiedere all’Agenzia l’adozione di un sistema di reportistica che consenta di mettere a disposizione del Settore Gestione Risorse Umane dell’ASP proiezioni di spesa ai fini della contabilizzazione costante delle risorse economiche disponibili.
La fattura dovrà essere intestata ad ASP Del delta Ferrarese Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x.0 00000- XXXXXXXX (XX) il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro i giorni stabiliti nel contratto e comunque non inferiori ai 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura fine mese ai sensi del Decreto legislativo n.192/2014 art.1 p.to5 lett.a.
OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SCISSIONE PAGAMENTO DELL’IVA (SPLIT PAYMENT)
SPLIT -PAYMENT
Con riferimento all’art 1 comma 629, legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) sono state apportate modifiche alla normativa in materia di IVA riguardante le fatture emesse dai fornitori nei confronti della Pubblica Amministrazione ( modifiche all’art 17 –ter del Dpr 633/1972).
In base a tale normativa , chiamata Split payment, essendo l’Asp una Pubblica amministrazione, a partire dalla fatturazione dal 01/01/2015, per qualunque cessione di beni e servizi, applicherà la
scissione del pagamento mediante versamento diretto dell’iva all’Erario e pagamento al fornitore del solo imponibile.
Le fatture dal 01/01/2015 devono pertanto riportare chiaramente la seguente dicitura: L’iva sarà versata dall’ente pubblico ai sensi dell’art 17-ter DPR n 633/72.
FATTURAZIONE ELETTRONICA
In ottemperanza alla disposizione di Xxxxx DM n.55/2013 e DM n.566/201, convertito con Xxxxx n.89/2014, questa Asp, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.
Inoltre ai sensi dell’art 25 del DL 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso una P.A. devono riportare:
-il codice identificativo di gara ( CIG);
Si precisa che, ai sensi dell’art 3 del citato DM n 55/2013, l’Asp del Delta Ferrarese ha individuato il proprio ufficio deputato alla recezione delle fatture elettroniche, per il quale è stato definito il
Codice Univoco Ufficio: UF44YK.
Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.
Saranno ammesse al pagamento solo le fatture oggetto di positiva verifica e complete dei documenti sopra richiesti.
Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate. Nel caso di R.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.
In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’ASP.
ART. 8 – INVARIABILITA’/ REVISIONE DEI CORRISPETTIVI
La revisione sul solo margine orario di agenzia opererà sulla base di un istruttoria condotta ex art.7 comma 4,lett.C, e comma 5, e art.115 del D.Lgsn.163/2006.
ART. 9 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) l’ASP procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alla richiesta delle singole forniture di lavoro a tempo determinato attraverso un modulo firmato dal Responsabile del Servizio / Direttore in cui si prevede di inserire il lavoratore. La comunicazione inviata via mail, indicherà:
il profilo professionale, della categoria corrispondente e la durata della prestazione;
la sede e orario di lavoro;
il nominativo del Responsabile referente per il lavoratore presso ASP;
il titolo di studio, le conoscenze e competenze professionali e personali richieste dall’attività cui sarà adibito il lavoratore.
b) l’Agenzia dovrà evadere la richiesta dell’ASP, fornendo il personale richiesto, entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della stessa; gli stessi dovranno essere in grado di assumere servizio entro 7 giorni solari dalla richiesta. Il rapporto del numero dei lavoratori proposti dovrà essere ogni volta di 3:1 rispetto alla richiesta effettuata
Il somministratore dovrà presentare all’utilizzatore almeno 3 candidati per ogni unità lavorativa che potranno essere sottoposti dall’ASP a colloquio di idoneità; in caso di giudizio di inidoneità dette figure non potranno essere riutilizzate. In caso di idoneità l’utilizzatore si riserva comunque un
periodo di prova di 15 giorni, al termine del quale potrà decidere di confermare o di sostituire il lavoratore.
Eventuali sostituzioni o variazioni degli operatori somministrati già in servizio dovranno essere comunicate tempestivamente dall’Agenzia al Responsabile del Settore Risorse Umane; in ogni caso l’Agenzia dovrà assicurare la fornitura di personale somministrato in modo da garantire la continuità del servizio.
c) le prestazioni lavorative saranno definite dai Responsabili dei Servizie e potranno subire variazioni, comunque rientranti nel profilo professionale, a seconda delle necessità di organizzazione del lavoro;
d) il rapporto che si instaura tra il lavoratore e l’ASP è di tipo gerarchico-funzionale: il lavoratore nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’ASP ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali che vengono applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti dell’ASP;
e) l’orario del lavoratore potrà essere a tempo parziale o a tempo pieno, fino a 36 (trentasei) ore settimanali articolate su 5 o 6 giorni, secondo l’articolazione di volta in volta prevista, fatte salve eventuali ore di straordinario;
f) Il lavoratore sarà sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL di categoria per i lavoratori somministrati; l’attività del lavoratore è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
g) nel caso di mancato superamento del periodo di prova o di assenza prolungata del lavoratore, l’Agenzia provvederà entro 3 gg dalla richiesta a sostituire il lavoratore con un altro idoneo alla mansione richiesta, senza alcun onere aggiuntivo per l’ASP;
h) le assenze programmate, identificabili in ferie ordinarie e permessi, vanno notificate con almeno 15 (quindici) gg di anticipo al proprio Responsabile del Servizio, fatte salve le ferie estive che vanno programmate almeno 2 (due) mesi prima. La programmazione delle assenze deve comunque essere concordata con i Responsabili ed integrata con il personale aziendale. Per le assenze improvvise e non programmabili l’Agenzia si impegna a darne comunicazione nel più breve tempo possibile ovvero prima dell’inizio dell’orario di lavoro prefissato;
i) non è consentita l’effettuazione di ore di lavoro straordinario se non espressamente richieste dall’ASP;
j) il personale richiesto dovrà essere già istruito e formato a cura dell’Agenzia in relazione alle competenze a cui sarà destinato, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto.
ART. 10 – OBBLIGHI DELL’AGENZIA
L’Aggiudicataria è tenuta ad istituire una propria sede operativa nel territorio di uno dei Comuni della Provincia di Ferrara, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, presso la quale verrà indirizzata tutta la corrispondenza e sarà gestito tutto il personale somministrato all’ASP senza alcuna interferenza tra lavoratori dell’Aggiudicataria e del committente.
L’Aggiudicataria è obbligata, nel caso in cui risultasse aggiudicataria una ATI, ad adottare un’unica modulistica relativamente a contratti ed elaborazione buste paga dei lavoratori, al fine di agevolare l’ASP nel controllo e pagamento delle fatture, e per garantire ai lavoratori il medesimo trattamento giuridico formale e sostanziale, a parità di qualifica e di mansioni.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinata, l’Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro negli stessi termini previsti per la proposizione iniziale.
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l’eventuale richiesta di risarcimento danni arrecati all’utilizzatore dal prestatore di lavoro.
L’Agenzia si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il mese successivo allo svolgimento della prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per legge.
Il trattamento retributivo dovrà essere, in tutte le sue componenti, non inferiore a quello stabilito dalle leggi e dal CCNL di comparto vigente per il personale dipendente dall’ASP di uguale profilo professionale.
L’Aggiudicataria è obbligata a pagare gli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione direttamente e contestualmente sia ai lavoratori somministrati in servizio che a quelli cessati.
L’Agenzia si impegna, inoltre, a fornire in ogni momento, dietro richiesta dell’ASP, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti dei contributi previdenziali, al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento.
Sono a carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalle normative vigenti in materia. La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato e spetta all’Agenzia il compito di comprovare l’adempimento degli obblighi.
L’Agenzia controllerà, inoltre, che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne ostative all’assunzione nella Pubblica Amministrazione o comunque incompatibili con il servizio di somministrazione di lavoro di cui al presente capitolato.
L’Aggiudicataria è obbligata a informare i lavoratori, prima della stipula del contratto, sul contenuto normativo del D.Lgs n.81 del 15/06/2015, D.Lgs. n. 276/2003, del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 196/2003 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16.04.2013 n.62.
Come stabilito dall’art.35 comma 7 del D.Lgs n 81/2015, L’ASP del Delta Ferrarese risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, fatta salva la possibilità di rivalersi successivamente sull’Agenzia;
L’Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni di somministrazione di lavoro di cui al presente capitolato, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti del servizio che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell’ASP, almeno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi per l’intera durata contrattuale.
I referenti dovranno essere autorizzati, sin dall’inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’ASP inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato, compresa la sostituzione del personale che per qualunque ragione fosse ritenuto inidoneo al servizio prestato.
L’Aggiudicataria è obbligata a presentare, a richiesta dell’Amministrazione, su supporto informatico o per via telematica, un report dell’attività svolta che esprima in dettaglio per ogni singolo lavoratore il computo su base mensile delle seguenti voci:
- ore effettuate, giorni di effettiva presenza,
- giorni di assenza (es. giorni di malattia, giorni di ferie, permessi non retribuiti, ecc.).
Qualora l’Aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento di un’impresa mandate o se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia agli artt. 20 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003.
ART. 11 – OBBLIGHI A CARICO DELL’ASP
ASP del Delta Ferrarese è obbligata a comunicare all’impresa fornitrice il CCNL da applicarsi, i trattamenti retributivi e assicurativi applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
L’ASP, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute e/o i contributi ed oneri assistenziali ed assicurativi dovuti all’Azienda previdenziale e/o assicurativa competente, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 22.
Eventuali rimborsi spese spettanti al lavoratore, derivanti da missioni autorizzate dal proprio Responsabile del Servizio dell’ASP, saranno comunicati all’Agenzia, che provvederà a corrispondere i relativi compensi in busta paga al lavoratore, senza aggiunta di maggiorazioni a carico dell’ ASP né applicazione del margine d’agenzia. A tal fine i lavoratori dovranno produrre idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute (scontrini, ricevute fiscali, biglietti di viaggio, ecc), in caso contrario non si autorizzerà alcun rimborso.
ART. 12 – OBBLIGHI SPECIFICI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
L’ASP adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei lavoratori somministrati tutti gli obblighi di prevenzione e protezione in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Agenzia, ai sensi dell’art. 23, comma 5, D.Lgs. 276/2003, informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle eventuali attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008.
Nel caso di mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro che comportino rischi specifici e richiedano una sorveglianza sanitaria sulla base dei protocolli in essere, l’ASP ne informa l’aggiudicataria e il lavoratore, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il referente in merito agli obblighi sulle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASP.
ART. 13 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall’Agenzia, come previsto dall’art. 35 comma 6 del DLgs 81/2015.
ASP comunicherà gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 300/70. L’Agenzia porterà a conoscenza dell’ ASP tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati gli eventuali provvedimenti disciplinari da adottarsi, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.
ART. 14 – CONTROLLI E VERIFICHE DELL’ASP
ASP ha facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente capitolato e nel contratto; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.
Il controllo sarà effettuato dalla direzione dell’ASP direttamente o attraverso il Responsabile del Settore cui spetta anche il coordinamento delle attività. A tale scopo l’Agenzia si impegna a consegnare all’ASP tutta la documentazione che da questa sarà ritenuta utile per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al presente articolo.
ART. 15 – GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA, CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
L’art.75 del DLgs n.163/2006,successivamente rettificato dal DLgs n.113/2007 e dalla LEGGE 7 agosto 2012 n. 135, prevede che l’offerta sia corredata da una garanzia pari al 2% (che sarà ridotta del 50% come esplicitato nel sotto-riportato art.40) prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, con validità per almeno centottanta giorni dalla presentazione dell’offerta. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione del medesimo.
L’art.113 del DLgs n.163/2006,successivamente rettificato dal DLgs n.113/2007 dalla LEGGE 7 agosto 2012 n. 135, prevede che l’offerta sia altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’importo della cauzione definitiva potrà essere definito solo dopo l’aggiudicazione nella misura del 10% sull’importo contrattuale (la percentuale sarà ridotta del 50% come esplicitato nel sotto-riportato art.40).
L’art.40 del DLgs n.163/2006,successivamente rettificato dal DLgs n.113/2007, stabilisce che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art.75 e dall’art.113, sono ridotte del 50%.
Il presente bando di gara è riservato ai soli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al precedente art.40, ne consegue , pertanto, che la garanzia a corredo dell’offerta è calcolata in misura dell’1% sul prezzo base di €. 1.223.540,12 per un importo pari ad €. 12.235,00, l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia, in copia autocertificata ex DPR 445/2000, la certificazione di qualità. In caso di ATI tutte le imprese dovranno essere certificate.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione; l’ aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione garanzia fideiussoria pari al 5% dell’importo contrattuale, secondo le modalità previste dall’art.113 del DLgs n.163/2006. Qualora l’amministrazione escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l’agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell’Amministrazione. La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta dell’agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’Agenzia dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ASP.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’ASP, della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta.
ASSICURAZIONE: Per far fronte ad eventuali danni diretti e/o indiretti agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, l’aggiudicataria dovrà stipulare stipulare, o avere in essere, per tutta la durata contrattuale ivi prevista, apposita polizza RCT e RCO con massimali adeguati all’appalto.
Copia della suddetta polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all’originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’ASP, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
L’Agenzia si impegna ad informare l’ASP circa ogni eventuale variazione della costituzione societaria e del proprio capitale sociale. L’ASP si riserva, effettuate le opportune valutazioni, di confermare o meno la prosecuzione del rapporto contrattuale.
In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo l’ASP ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART. 16 – EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva, in caso di urgenza, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipula del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 15.
ART. 17 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEI CREDITI
Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto che l’aggiudicataria stipulerà con l’ASP a terzi, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l’utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
ART. 18 – PENALI
L’Agenzia incorre nelle penali previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.
In caso di ritardo nell’avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi, l’ASP potrà applicare le seguenti penali:
1. per ritardi nell’avvio/sostituzione di lavoratori che comportino la mancata prestazione fino a 7 (sette) giornate lavorative: penale giornaliera fino ad un massimo del costo giornaliero, comprensivo delle maggiorazioni presentate dall’Agenzia in sede di offerta e dell’IVA, del lavoratore non avviato o non sostituito;
2. per ritardi superiori: penale giornaliera fino ad un massimo del doppio del costo giornaliero e la possibilità di ricorrere alla ditta che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per l’ulteriore danno e la facoltà di risoluzione del contratto;
3. per ogni altra inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto l’ammontare della singola penale varierà, a seconda della gravità dell’inadempimento, da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).
L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale l’Agenzia ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano a giudizio dell’ASP accoglibili, ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Agenzia le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà in via prioritaria da parte dell’ASP, senza bisogno di diffida o formalità di sorta, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’Agenzia in esecuzione del contratto o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. Nel caso dell’incameramento, totale o parziale, della cauzione l’Agenzia dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l’Agenzia dall’inadempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha sempre fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima.
L’Agenzia prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ASP di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Agenzia ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio di somministrazione di lavoro con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato e dal contratto, l’ASP potrà richiedere ad altro soggetto l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Agenzia, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dall’ASP, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all’Agenzia ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata, ai sensi dell’art. 15.
ART. 20 – CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE
Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all’ASP, la stessa sospenderà l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato per tutta la durata della causa ostativa.
ART. 21 – RECESSO
L’ASP ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi all’Agenzia con lettera raccomandata A.R. di almeno 20 (venti) giorni.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In questo caso l’Agenzia ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ASP.
Qualora l’Aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’ASP ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del codice civile, l’ASP ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto - anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto - nei casi in cui l’Agenzia sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente capitolato per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 10 (dieci) giorni continuativi, per porre fine a tale inadempimento. Il suddetto termine di 10 (dieci) giorni decorre a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. mediante la quale l’ASP evidenzia l’inadempimento.
Sono, altresì, causa di risoluzione del contratto i seguenti casi:
a) qualora venga accertata, successivamente alla stipulazione del contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Agenzia nel corso della procedura di cui al disciplinare di gara, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti del personale somministrato;
c) nei casi di gravi inottemperanze da parte dell’Agenzia a quanto previsto dal presente capitolato e dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, anche laddove possano conseguire rilevanti danni ad utenti o terzi, testimoniate da ripetuti richiami scritti e dalla ripetuta applicazione delle penali di cui al precedente art.18;
d) xxxxx nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
e) violazione delle previsioni di cui al presente capitolato in materia di cauzione definitiva e polizza assicurativa;
f) violazione del divieto di subappalto;
g) violazione del divieto di cessione del contratto;
h) qualora, durante l’esecuzione del contratto, taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore dell’Agenzia siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
i) qualora sia stato depositato contro l’Agenzia un ricorso ai sensi della legge fallimentare o ci altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Agenzia.
j) ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nell’apertura di una sede operativa in uno dei comuni appartenenti alla provincia di Ferrara rispetto al termine indicato nell’art. 10 del presente capitolato;
k) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) nel caso sia stato dato inizio all’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicataria con un ritardo superiore a 10 giorni solari;
m) assenza ingiustificata del lavoratore somministrato per periodi superiori a 5 gg solari anche non consecutivi.
La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento del Direttore dell’ASP comunicato all’Agenzia con raccomandata A.R. La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della raccomandata A.R.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva, salvo in ogni caso l’azione per il risarcimento del maggiore danno.
L’ASP si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto in presenza di atti, fatti o provvedimenti conseguenti a norma di legge e/o di contratti -anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto - che modifichino in tutto o in parte la figura giuridica, i fini istituzionali o l’organizzazione dell’ASP stessa.
ART. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE DI REGISTRAZIONE
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, redatto in bollo in due esemplari, una per ciascuna parte.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse ivi previste.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria ed ogni altra spesa accessoria inerenti alla registrazione del contratto) saranno a carico dell’Aggiudicataria.
Le spese di registrazione del contratto - soggetto a registrazione solo “in caso d’uso” – sono al 50% a carico dell’Aggiudicataria ed al 50% a carico dell’ASP.
Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
L’Agenzia si impegna, nell’esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro di cui al presente capitolato, a dare applicazione al D.Lgs. n. 196/2003 e sue modificazioni nonché al rispetto di quanto previsto dal disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza dell’ASP, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni dell’ASP stessa.
Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, l’Agenzia sarà nominata, con successivo atto, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 con esclusivo riferimento alle attività oggetto del servizio di somministrazione di lavoro e verrà autorizzata allo svolgimento dei trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all’esecuzione del contratto stesso.
I dati personali di cui l’Agenzia verrà a conoscenza non dovranno essere comunicati o divulgati a terzi né potranno essere utilizzati dall’Agenzia medesima o da chiunque collabori con essa per finalità diverse da quelle contemplate dall’esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.
Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al D.Lgs. n. 196/2003 comporterà l’esclusiva e piena responsabilità dell’Agenzia, rimanendo l’ASP esclusa da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 25 – TENTATIVO DI COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente capitolato e del contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, esse di impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.
Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia il foro competente è quello di Ferrara.
ART. 26 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
ART. 27 – NORMA FINALE
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore applicabili per l’esecuzione di un appalto di servizi quale quello oggetto del presente capitolato.
Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all’offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.
Inoltre l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del capitolato non comporta l’invalidità o l’inefficacia del medesimo nel suo complesso.
La partecipazione alla gara costituirà pertanto incondizionata accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato e impegnerà immediatamente l’Agenzia.
Codigoro, li 21/08/2015
Responsabile del Procedimento Il Direttore
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxxx