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Fascicolo Informativo
C O N T R A T T O D I P O L I Z Z A
A U T O
Il presente Fascicolo Informativo, contenente nota informativa comprensiva di glossario, condizioni di assicurazione
e informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere con attenzione la nota informativa.
Edizione 1 Gennaio 2014
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xxx.xxxxx.xx
GLOSSARIO
NOTA INFORMATIVA
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA
DI ASSICURAZIONE 1
1. Informazioni generali 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1
3. Coperture assicurative offerte 2
3.1 Estensioni di copertura 2
4. Soggetti esclusi dalla garanzia 2
5. Dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 2
6. Premi 2
7. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx 0
0. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 3
9. Diritto di recesso – Clausola ripensamento 3
10. Prescrizione e decadenza dei diritti
derivanti dal contratto 3
11. Regime fiscale 3
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 3
12. Incidenti stradali con controparti estere 4
13. Facoltà del contraente di rimborsare
l’importo liquidato per un sinistro 4
14. Accesso agli atti dell’impresa 4
15. Reclami 4
16. Arbitrato 4
17. Sito Internet – Aggiornamenti 4
1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo 2
SOMMARIO
1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente
del veicolo 2
1.8.3 Interruzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta 2
1.9 Furto del veicolo assicurato 2
1.10 Diritto di ripensamento 2
1.11 Risoluzione consensuale del contratto 3
1.12 Contratto stipulato per tramite di intermediari 3
1.13 Legislazione applicabile e foro competente 3
CAPITOLO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 3
2.1 Cosa assicura 3
2.2 Soggetti esclusi 3
2.3 Cause di esclusione e rivalsa 3
2.4 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia x.x.xxxx 4
2.5 Estensione facoltativa della garanzia x.x.xxxx - Zero rivalsa in caso di guida
in stato di ebbrezza 4
2.6 Formule di guida 4
2.7 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus 4
2.7.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus 4
2.7.2 Facoltà di rimborso del sinistro 5
2.7.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo 5
2.8 Attestazione dello stato del rischio 5
2.9 Richiesta duplicato del certificato
e del contrassegno 5
2.10 Estensione territoriale 5
CAPITOLO 3 – DANNI AL VEICOLO 6
3.1 Cosa Assicura 6
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie 6
3.3 Incendio e furto 6
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia
CAPITOLO 1 - NORME GENERALI 1
1.1 Conclusione del contratto 1
1.2 Pagamento del premio 1
1.3 Modalità di stipula della polizza 1
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto 1
1.5 Dichiarazioni del contraente 1
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese
dal contraente 1
1.5.2 Modifica dei dati 1
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze 1
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi 1
1.6 Irregolarità amministrative e contabili
e compensazione del premio 2
1.7 Spese di lavorazione 2
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato 2
Incendio e furto 6
3.3.2 Danni per furto di cose trasportate 6
3.4 Perdita delle chiavi 7
3.5 Eventi Naturali 7
3.5.1 Esclusioni specifiche della garanzia Eventi Naturali 7
3.6 Atti vandalici 7
3.6.1 Esclusioni specifiche della garanzia
atti vandalici 7
3.7 Cristalli 7
3. 7.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli 7
3.8 Kasko 7
3. 8.1 Esclusioni particolari della garanzia Kasko 8
3.9 Estensione territoriale 8
CAPITOLO 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE 8
4.1 Cosa Assicura 8
4.1.1 Morte 8
4.1.2 Invalidità permanete 8
4.2 Esclusioni 9
4.3 Cumulo di indennità 9
4.4 Estensione territoriale 9
CAPITOLO 5 – SOCCORSO STRADALE 9
5.1 Limiti di esposizione 9
5.2 Le prestazioni 9
5.2.1 Operatività della polizza 9
5.2.2 Guasto 9
5.3 Garanzie del Soccorso Stradale in Italia 10
5.3.1 Dépannage (riparazione del veicolo
sul luogo dell’immobilizzo) 10
5.3.2 Soccorso 10
5.3.3 Recupero difficoltoso 10
5.3.4 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio
(prestazioni valide ad oltre 100 km
dal domicilio dell’Assicurato) 10
5.3.5 Recupero del veicolo riparato
(prestazione valida ad oltre 100 km
dal domicilio dell’Assicurato) 11
5.3.6 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre
100 km dal domicilio dell’Assicurato) 11
5.3.7 Esclusioni 11
5.4 Estensione territoriale 12
Estensioni al soccorso stradale 12
5.5 In caso di foratura 12
5.6 In Viaggio all’estero 12
5.6.1 Invio pezzi di ricambio 12
5.6.2 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo 13
5.6.3 Trasferimento/Rimpatrio sanitario 13
5.6.4 Viaggio di un familiare in caso di ricovero 13
5.6.5 Rientro/Assistenza dei figli minori
privi di tutela 13
5.6.7 Interprete a disposizione 14
5.7 Auto Sostitutiva 14
6.8 Recupero di somme 16
6.9 Estensione territoriale 16
CAPITOLO 7 – IL SINISTRO 16
7.1 Norme generali 16
7.1.1 Obbligo di denuncia 16
7.1.2 Omessa o ritardata presentazione
della denuncia 16
7.1.3 Gestione delle vertenze 17
7.1.4 Termine di prescrizione 17
7.1.5 Accesso agli atti d’impresa 17
7.1.6 Liquidazione del danno 17
7.1.7 Controllo e repressione delle frodi. 17
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto 17
7.2.1 Procedura di risarcimento diretto 17
7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario 17
7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato 17
7.2.4 Lesioni di lieve entità 17
7.2.5 Incidenti con controparti estere 18
7.2.6 Fondo vittime della strada 18
7.3 Sinistro – Danni al veicolo 18
7.3.1 Continuità di copertura 18
7.3.2 Degrado 18
7.3.3 Somma assicurata 18
7.3.4 Optional 18
7.3.5 Determinazione dell’ammontare
del danno 18
7.3.6 Carrozzerie Convenzionate 19
7.3.7 Procedure di valutazione del danno
– Nomina dei periti 19
7.3.8 Norme per la liquidazione dei danno
al veicolo 19
7.4 Sinistro Infortuni del conducente 20
7.4.1 Criteri di indennizzabilità 20
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro 21
7.4.3 Controversie - Arbitrato irrituale 21
7.5 Sinistro Soccorso stradale 21
7.6 Sinistro tutela giudiziaria 21
ALLEGATO 1 – la disciplina del bonus malus
❯ TABELLA A – coefficienti di determinazione del premio
❯ TABELLA A1 - variazioni percentuali in assenza
di sinistro
❯ TABELLA B – Classe di conversione universale
❯ TABELLA C – disciplina di assegnazione
della classe di ingresso
❯ TABELLA D – Corrispondenza tra classe CU
22
22
22
22
23
e classe interna Quixa 25
❯ TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive Quixa. 25
❯ TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus
- scala comune di corrispondenza 25
ALLEGATO 2 - Tabella di valorizzazione
del grado di invalidità
26
5.8 Riconsegna a casa dell’auto riparata 14
CAPITOLO 6 – TUTELA LEGALE 14
6.1 Oggetto dell’assicurazione 14
6.2 Garanzie 15
6.2.1 Recupero danni 15
6.2.2 Difesa penale 15
6.2.3 Dissequestro del veicolo 15
6.3 Esclusioni 15
6.4 Decorrenza della garanzia- insorgenza
del sinistro 15
6.5 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale 15
6.6 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 16
SOMMARIO
6.7 Gestione del sinistro 16
GLOSSARIO
Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno della Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione.
❯ Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
❯ Atto vandalico: il danneggiamento o deturpamen- to ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
❯ Carta Verde: documento attestante l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima.
❯ Classe C.U.: classe di merito di Conversione Uni- versale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006
❯ Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
❯ Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
❯ Degrado: percentuale di riduzione che viene appli- cata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determina- ta sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore com- merciale del veicolo al momento del sinistro.
❯ Emissione della polizza: registrazione del contrat- to nel sistema informatico di Quixa.
❯ Franchigia: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro.
❯ Indennizzo: la somma dovuta in caso di sinistro.
❯ Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna che procura lesioni fisiche obietti- vamente constatabili.
❯ Locatario: l’utilizzatore del veicolo affidatogli in lo- cazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
❯ Massimali: somme fino a concorrenza delle quali Quixa presta l’assicurazione.
GLOSSARIO
❯ M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
❯ Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
❯ P.R.A.: il Pubblico Registro Automobilistico.
❯ Premio: la somma dovuta dal Contraente alla So- cietà.
❯ Proprietario del veicolo: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la tito- larità del diritto di proprietà.
❯ R.C.A.: abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l’assicurazione obbligatoria della responsabi- lità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
❯ Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
❯ Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
❯ Rivalsa: diritto dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato di recuperare l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l’assicuratore stes- so avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
❯ Scoperto: la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell’Assi- curato.
❯ Sinistro: in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
❯ Tariffa: le condizioni di premio e le norme di assun- zione predisposte da Quixa.
❯ Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163,164,173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
❯ Valore a nuovo: il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
❯ Valore commerciale: il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determi- nato al momento del sinistro.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione di responsabilità civile e danni autovetture
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazio- ne dell’Istituto di vigilanza.
Il contraente deve prendere visione delle condizio-
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestio- ne danni e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 238,6%.
ni di assicurazione prima della sottoscrizione della
B
polizza.
Il contraente ha la possibilità di calcolare un preventivo collegandosi al sito internet xxx.xxxxx.xx. Il preventivo, rilasciato gratuitamente, è formulato in base agli ele- menti di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula tariffaria bonus/malus.
A Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con: DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx, 11
- Ed. 9 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Servizio Clienti 00.00.000.000, indirizzo internet: xxx.xxxxx.xx;indirizzodipostaelettronica:xxxx@xxxxx.xx indirizzo PEC: xxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx
DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U., ha
la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxxx xx xx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
L’impresa è soggetta al controllo dell’istituto di Vigi- xxxxx Spagnolo, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni da tale istituto con il codice C0730 del 04/12/1996.
L’impresa svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116.
QUIXA è un marchio commerciale concesso in uso da AXA S.A. a DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGU- ROS S.A.U..
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del capitale sociale di DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U. sottoscritto e di cui all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2012) è di 42.211.302,70 euro interamente versato, men- tre il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 88.274.792,55 euro (comprensive del risultato di esercizio).
NOTA INFORMATIVA
L’indice di solvibilità di DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
Informazioni sul contratto
3. Coperture assicurative offerte
Il contratto prevede coperture per i seguenti rischi:
Responsabilità Civile:
la garanzia copre danni a terzi causati dal veicolo assicurato.
Avvertenza
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 2.
Le dichiarazioni rese all’atto della stipula del con- tratto hanno massima importanza: a fronte di di- chiarazioni inesatte o reticenti QUIXA si riserva l’esercizio di rivalsa nei termini di cui ad art. 144 del Codice delle
assicurazioni.
La rivalsa è l’esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del contraente e dei titolari dell’interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’i- nopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguen- ti articoli:
• 1.5.3 Dichiarazioni inesatte o reticenze
• 2.2.2 Cause di esclusione e rivalsa;
• 2.3 Formule di guida.
Danni al veicolo: la garanzia copre i danni diretti al veicolo (danneggiamento del veicolo a segui- to di incendio/furto, eventi naturali, atti vandalici ecc).
Avvertenza
Le garanzie relative ai danni diretti al veicolo sono prestate con determinate limitazioni ed esclusioni.
Le garanzie eventi naturali, atti vandalici, cristalli e kasko sono prestate solo in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 3.
Infortuni del conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 4.
Soccorso stradale in caso di guasto o sinistro. Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 5.
Tutela legale.
Per le informazioni di dettaglio si rinvia al Capitolo 6.
Le suddette garanzie prevedono limitazioni ed esclusioni di copertura che possono dar luogo a ri- valse, a riduzione o al mancato pagamento dell’in- dennizzo.
Per le informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti articoli:
• 2. 3 Cause di esclusione e rivalsa, per la garanzia responsabilità civile auto;
• 3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie danni
• 3.3.1 Esclusioni della garanzia Incendio e Furto
• 3.5.1 Esclusione della garanzia Eventi Naturali
• 3.6.1 Esclusioni della garanzia atti vandalici
• 3.7.1 Esclusione della garanzia Cristalli
• 3.8.1 Esclusione della garanzia Kasko
• 4.2 Esclusione della garanzia Infortuni del condu- cente
• 5.2 Esclusioni della garanzia Soccorso stradale
• 6.2 Esclusioni della garanzia Tutela legale.
Avvertenza
Le garanzie sono operanti solo se richiamate in po- lizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indicati in
polizza.
Il massimale è la somma fino alla concorrenza della quale la garanzia viene prestata.
Esempio:
ammontare del danno € 1000, massimale € 500, il rim- xxxxx xxxx pari ad € 500 ovvero l’importo del massimale Lo scoperto è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, per ciascun sinistro. L’importo dello scoperto è espresso in base percen- tuale sul danno liquidato e viene dedotto dall’inden- nizzo.
Esempio:
ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%
il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l’ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.
La franchigia è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato, per ciascun si- nistro. L’importo della franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del con- tratto di polizza.
Esempio:
ammontare del danno € 1.000,franchigia € 250
il rimborso sarà pari € 750, ovvero l’ammontare del dan- no detratta la franchigia.
3.1 Estensioni di copertura
Per le informazioni di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:
• 2.4 Estensioni sempre operanti;
• 2.10 Estensione territoriale garanzia Responsabi- lità Civile Auto;
• 3.3.2 Danni per furto di cose trasportate:
• 3.9 Estensione territoriale per le garanzie danni al veicolo
• 4.4 Estensione territoriale Infortuni del conducente
• 5. Estensione territoriale- Soccorso stradale
• 6. Estensione territoriale Tutela legale
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
NOTA INFORMATIVA
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 2.2.3.
5. Dichiarazioni del Contraente
o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
• per le altre garanzie, la mancata operatività delle pre- stazioni stabilite.
la Compagnia di esercitare azione di rivalsa ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni,
• per la garanzia responsabilità civile auto, il diritto del-
Avvertenza
Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipula del
contratto, possono comportare in caso di sinistro:
6. Premi
Il premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa, per periodi di assicurazione di un anno.
Nel caso in cui la vendita sia avvenuta attraverso in- termediari, l’importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario. Le modalità di pagamento previste sono:
Carta di credito; Xxxxxxxx; Paypal,
Bonifico bancario (solo nel caso in cui il premio to- tale complessivo di imposta e SSN sia superiore a
€ 1450);
Lottomatica (solo nel caso in cui il premio il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore a € 1450).
Nel caso in cui sia espressamente previsto, il paga- mento potrà essere inoltre effettuato mediante finan- ziamento erogato da Xxxxxx.xx.
Per le informazioni di dettaglio circa le condizioni e le modalità di sottoscrizione del contratto di finanzia- mento si rimanda al sito xxx.xxxxx.xx
In caso di pagamento con carta di credito o con poste- pay, la transazione potrà essere effettuata attraverso il sito xxx.xxxxx.xx, oppure contattando il servizio clienti al numero O2.84.252.900.
Il pagamento mediante Paypal potrà essere effettuato solo sul sito xxx.xxxxx.xx.
La transazione effettuata sul sito xxx.xxxxx.xx sono effettuate in condizioni di sicurezza attraverso il ser- vizio 3D Secure.
Il caso di pagamento attraverso con bonifico banca- rio, il contraente dovrà inviare a Quixa la prova di pa- gamento via fax al numero 000.000.000 o via e-mail all’indirizzo xxxx@xxxxx.xx
Il frazionamento semestrale del premio, qualora concesso, comporta una maggiorazione del 8% del premio annuo. Nel caso in cui il contraente non paghi la seconda rata di premio, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15 giorno successivo alla scadenza e ripren- de vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.
Avvertenza
In caso di cessazione del rischio assicurato, il contra- ente ha il diritto di ottenere la restituzione della parte
di premio r.c. auto pagata e non goduta al netto dell’imposta e del contributo del servizio socio sanitario (vedi art. 1.7 del Capitolo 1 delle Condizioni di assicurazione).
In caso di sostituzione di polizza, è previsto il paga- mento di € 20 per le spese di lavorazione
7. Informativa in corso di contratto
Quixa si impegna a:
trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comuni- cazione scritta unitamente all’attestazione dello stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti;
comunicare tempestivamente al contraente, even- tuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione dello stato del rischio
Quixa, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, invia al contraente, secondo la modalità di spedizione richiesta, l’attestazione dello stato del rischio da cui risulterà la nuova classe di merito di pertinenza in base alla Tabella D1 dell’Allegato 1. Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio può essere estesa a cinque anni nei casi pre- visti dalla normativa e descritte nell’art. 2.5 Attesta- zione dello stato di rischio.
Per le informazioni di dettaglio circa i meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art.
to tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna
Avvertenza
2.7.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo.
La classe di merito di conversione universale CU, ri- portata sull’attestato di rischio, consente il confron-
compagnia.
9. Diritto di recesso – Xxxxxxxx ripensamento Il contraente ha diritto di recedere dal contratto en- tro 14 giorni dalla conclusione del contratto, effet- tuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. a Quixa – Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx 11 - Ed. 9 – 00000 Xxxxxx – Italia, con- giuntamente a certificato, contrassegno e carta ver- de originali. Alla ricezione di tali documenti Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non go- duto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale.
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento en- tro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si pre- scrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui il diritto si fonda (art 2952 codice civile 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescri- ve in un anno dalle singole scadenze.
Il diritto del danneggiato al risarcimento, in caso di sinistro da Circolazione stradale, si prescrive nel ter- mine di due anni dal giorno dell’incidente (art. 2947 del Codice Civile).
Qualora il fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termi- ne previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso.
11. Regime fiscale
Alle garanzie presenti in contratto si applicano al pre- mio imponibile le seguenti imposte:
2.5%
Infortuni del conducente
10%
Assistenza stradale
12.5%
Tutela legale
13.5%
Furto e Incendio; Xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate;
Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo; Cristalli: Kasko; Eventi Naturali; Atti vandalici
Contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10.5%
Imposta variabile sulla base della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo (dal 12,5% al 16%)
Responsabilità Civile, Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
C Informazioni sulle procedure
liquidative e sui reclami
In caso di sinistro, l’assicurato deve comunicare l’e- vento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Per le informazioni di dettaglio delle norme che disciplinano la liquidazione del danno si rinvia agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 delle Condizioni di assicurazione. In caso di sinistro per la responsabilità civile auto, il contraente ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno direttamente a Quixa in luogo dell’assicu- ratore del responsabile del sinistro, qualora ricorra- no i presupposti previsti dall’art. 149 del Codice delle assicurazioni e descritti nell’art. 7.2.1 Procedura di risarcimento diretto delle Condizioni di assicurazione.
NOTA INFORMATIVA
In tutti gli altri casi si applica la procedura di risar- cimento (art. 148 del Codice delle assicurazioni) ordinaria e il risarcimento dei danni deve essere ri-
chiesto alla Compagnia del veicolo di controparte e al proprietario del veicolo stesso. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art. 7.2.2 Procedura di risar- cimento ordinario delle Condizioni di assicurazione.
Avvertenza
Quixa è tenuta al risarcimento o a comunicare i mo- tivi del mancato risarcimento entro i termini definiti
dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in Com- pagnia della documentazione completa.
I termini sono: 30 giorni in caso di danni all’autovettura o a cose e in presenza di ”modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in pre- senza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
I termini di legge per il risarcimento di un sinistro sono disciplinati all’art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 e all’art. 148 del Codice delle assicurazioni.).
È possibile consultare i riferimenti dell’ufficio sinistri sul sito internet xxx.xxxxx.xx
Avvertenza
Per la garanzia Tutela Legale e Soccorso stradale Quixa fa affidamento a Inter Partner Assistance S.A.
per le informazioni di dettaglio circa la gestione dei sinistri, si rimanda ai capitoli 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione.
12. Incidenti stradali con controparti estere
Per le informazioni di dettaglio si rimanda all’art.
7.2.5 Incidenti con controparti estere.
13. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazio- ne del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento ordinario, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Quixa che provvederà a comunicare l’importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraver- so la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rimborso può essere effettuata direttamente dal contraente, in maniera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefo- no:00.00.00.00.00; Fax:00.00.00.00.00/47; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Quixa che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, potrà effet- tuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l’importo eventual- mente da rimborsare e gli estremi per effettuare il pa- gamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.
In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato.
NOTA INFORMATIVA
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il si- nistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annotazione del sinistro.
14. Accesso agli atti dell’impresa
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno di- ritto di richiede a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 gior- ni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Xxxxx invia copia della documen- tazione richiesta entro 60 giorni.
15. Reclami
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità: e-mail – reclami@ xxxxx.xx posta – QUIXA c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx, e vengono riscontrati entro 45 giorni. Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’Ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), cor- redando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’at- tribuzione della responsabilità è competente esclu- sivamente l’Autorità Giudiziaria, salvo la possibilità dell’Assicurato di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN- NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo “xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/index en.htm”.
Avvertenza
16. Arbitrato
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come rego- lamentato dalle condizioni di assicurazione all’art. 7.4.3 “Controversie – Arbitrato irrituale” per la garanzia Infor- tuni del conducente e per la garanzia Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Au-
torità giudiziaria.
17. Sito Internet – Aggiornamenti
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxx.xx per la consulta- zione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Infor- mativo non derivanti da innovazioni normative.
QUIXA è responsabile della veridicità e della comple- tezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
DIRECT&QUIXA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.U
Rappresentante Generale
Xxxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CAPITOLO 1 Norme Generali
1.1 Conclusione del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento della comunicazione al contraente dell’avvenuta emissione della polizza a mezzo e-mail con contestuale invio del certificato di copertura provvisorio.
Contestualmente all’emissione del contratto Quixa procede alla spedizione presso il domicilio eletto dal contraente di Certificato, Carta Verde e Contrassegno.
1.2 Pagamento del premio
Il premio è annuale. Qualora concesso dalla Compa- gnia può essere frazionato in due rate semestrali, ma è sempre dovuto per intero.
Se alla scadenza della prima rata il contraente non paga la rata successiva, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scaden- za di rata e si riattiva alle ore 24.00 del giorno di paga- mento della rata (art. 1901 del Codice Civile).
1.3 Modalità di stipula della polizza
Il contraente procede a inviare a Quixa tramite fax o e-mail i documenti eventualmente richiesti nella fase pre-contrattuale.
Quixa, effettua gli opportuni controlli delle dichiara- zioni rese dal contraente e della documentazione da questi inviata, anche con l’ausilio delle banche dati istituzionali, (art. 132 del Codice delle Assicurazioni). Procede ad autorizzare l’acquisto della proposta da parte del contraente e, dopo aver ricevuto la confer- ma del pagamento, a emettere la polizza. Una volta ricevuta la polizza il contraente deve firmarla e resti- tuirla a Quixa mediante fax, e-mail o posta.
1.4 Effetto delle garanzie e durata del contratto Le garanzie presenti in polizza sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di decorrenza.
Il contratto ha durata annuale, pertanto l’assicurazio- ne cessa automaticamente alle
ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. La garanzia x.x.xxxx è prestata sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del con- tratto a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C. Auto per il medesimo veicolo presso un’altra Compagnia assicurativa.
1.5 Dichiarazioni del contraente
1.5.1 Verifica delle dichiarazioni rese dal contraente Il contraente è tenuto a verificare accuratamente tutti i dati riportati nella polizza e a comunicare tempesti- vamente alla Compagnia ogni dato inesatto.
Inoltre, il contraente ha sempre l’obbligo di comuni- care alla compagnia ogni variazione dei dati interve- nuta nel tempo, in particolare qualora comporti una variazione del rischio assicurato e quindi anche del premio (a mero titolo esemplificativo: la variazione della residenza del proprietario del veicolo).
1.5.2 Modifica dei dati
Quixa, in caso di variazione dei dati riportati nella po- lizza, una volta esperite le verifiche necessarie, pro- cederà a effettuare le opportune modifiche e, qualora questo comporti una variazione del rischio assicu- rato, a comunicare al contraente l’eventuale premio ricalcolato a seguito delle rettifiche recepite.
In caso di mancato invio da parte del contraente della documentazione eventualmente richiesta o di manca- to pagamento del conguaglio dovuto, Quixa, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di esperire azione di rivalsa in caso di sinistro secondo quanto previsto dall’art. 144 del Codice delle assicu- razioni oltre che di ricollocare il contratto nella classe CU di massima penalizzazione.
1.5.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che compor- tino un aggravamento del rischio possono determi- nare la cessazione del contratto di assicurazione e quindi l’inefficacia dello stesso (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).
In caso di sinistro, le conseguenze sono le seguenti:
per la garanzia x.x.xxxx, l’esercizio del diritto di rivalsa da parte di Quixa, in tutto in parte, per le somme che la Compagnia abbia dovuto corrispon- dere al terzo danneggiato;
per le garanzie relative ai danni diretti al veicolo, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
Le menzionate dichiarazioni sono tutte quelle raccol- te in fase di quotazione (a mero titolo esemplificativo si citano: i dati riguardanti il proprietario del veicolo o la precedente storia assicurativa).
Le conseguenze sopra descritte si estendono anche ai casi di omessa comunicazione di variazione dei dati tariffari intervenuta successivamente alla stipula del- la polizza (a mero titolo esemplificativo si citano: la variazione della residenza o dell’identità del proprie- tario del veicolo).
Nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraf- fatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispe- cie con rilievo penale, Quixa potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contra- ente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.
In qualunque caso Quixa ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento.
1.5.4 Controllo e repressione delle frodi
Quixa ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazio- ni mendaci e alla falsificazione documentale.
La Compagnia utlizza ogni mezzo che l’ordinamento giuridico mette a disposizione allo scopo dei tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.
1.6 Irregolarità amministrative e contabili e compensazione del premio
Nel caso di richieste di modifiche del contratto avan- zate dal contraente, Quixa, qualora rilevi irregolari- tà relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:
ricalcolare la quota di premio eventualmente do- vuta al contraente, a seguito dell’operazione ri- chiesta, al netto dell’eventuale credito vantato dal- la compagnia nei confronti del contraente stesso (artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
attivare l’eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.
1.7 Spese di lavorazione
Nel caso di richieste di modifiche del contratto avan- zate dal contraente che comportino una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 20 per le spese di lavorazione.
1.8 Trasferimento della proprietà del veicolo assicurato
In caso di documentata vendita o demolizione del veicolo assicurato, o in caso di distruzione, definiti- va esportazione all’estero o ritiro dalla circolazione del veicolo, il proprietario del veicolo deve tempesti- vamente informare Quixa e può scegliere tra le se- guenti opzioni:
1. Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo;
2. Cessione del contratto all’acquirente del veicolo;
3. Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta.
Per la disciplina specifica di ciascuna delle tre sud- dette opzioni si rimanda ai successivi artt. 1.8.1, 1.8.2 e 1.8.3.
Il contraente è tenuto alla distruzione del Certificato, del Contrassegno e della Carta Verde del veicolo as- sicurato, oppure, su esplicita richiesta di Quixa, deve restituirli tramite raccomandata alla Compagnia.
Nel caso in cui il Contraente non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati, il Con- traente, in caso di sinistro, sarà tenuto a rimborsa- re integralmente quanto eventualmente pagato da Quixa ai terzi come conseguenza dell’utilizzo impro- prio di tale documentazione.
1.8.1 Sostituzione del contratto con trasferimento della copertura assicurativa su altro veicolo
Il contratto può essere trasferito su altro veicolo, mantenendo la classe di merito maturata, solo se il nuovo veicolo è intestato al medesimo proprietario o al coniuge in comunione dei beni.
Nel caso di società, il trasferimento può essere ef- fettuato solo a parità di soggetto giuridico o, solo nel caso di società di persone, anche da società di perso- ne a socio della società stessa e viceversa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L’operazione comporta la sostituzione della polizza
con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del premio.
L’edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito.
Quixa si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.
La classe di merito non potrà invece essere mante- nuta:
nel caso di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia (es. sosti- tuzione di auto con auto, motociclo con motociclo ecc.);
se il proprietario del veicolo sostituente è un sog- getto diverso dal proprietario del veicolo da sosti- tuire;
nel caso in cui la proprietà del veicolo da sostituire non sia stata ancora trasferita.
In caso di comproprietà, la classe di merito può es- sere mantenuta solo se il mutamento della titolarità del veicolo comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi e non viceversa.
1.8.2 Cessione del contratto all’acquirente del veicolo
La richiesta di cessione di contratto deve avvenire contestualmente al passaggio di proprietà e compor- ta la sostituzione di polizza a favore del nuovo pro- prietario.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale sca- denza.
Il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di me- rito CU 14.
1.8.3 Risoluzione del contratto con rimborso della quota di premio non goduta
In caso di richiesta di interruzione della polizza da parte del contraente a seguito di trasferimento di proprietà, Xxxxx procederà alla risoluzione del con- tratto a far data dall’effettiva cessazione del rischio e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contri- buto al Servizio Sanitario Nazionale.
1.9 Furto del veicolo assicurato
In caso di furto del veicolo il contraente o assicu- rato deve darne immediata comunicazione a Quixa, inviando contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Xxxxx non sia pre- sente in polizza.
Quixa procederà alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e alla restituzione al contraente del premio pagato e non goduto trattenendo l’imposta pagata e il contri- buto al Servizio Sanitario Nazionale.
Il contraente può stipulare una nuova polizza per un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata, a patto che il proprietario rimanga inva- riato.
1.10 Diritto di ripensamento
Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccoman- data A.R. a Quixa – Via Xxxxx Xxxxxxxxx detto Xxxxxx 11 - Ed. 9 – 00000 Xxxxxx – Italia, congiuntamente a certificato, contrassegno e carta verde originali. Alla ricezione di tali documenti Quixa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data del timbro postale.
1.11 Risoluzione consensuale del contratto
In caso di accordo tra Quixa e il contraente, il contrat- to può essere risolto prima della scadenza annuale. Il contraente è tenuto alla restituzione di Certificato, Contrassegno e Carta Verde originali tramite racco- mandata; la data di invio di quest’ultima costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell’even- tuale parte di premio non goduto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.12 Contratto stipulato per tramite di intermediari
Nel caso in cui il contraente decida di avvalersi, per la conclusione del contratto di un proprio broker/me-
diatore, quest’ultimo deve dare immediata informa- zione alla Compagnia.
Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla do- cumentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest’ultimo, in modo che la Compagnia possa accertare i poteri di rappresentanza dell’intermediario (art. 1393 del Codice Civile).
Quixa consentirà l’acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pub- blico di riferimento (RUI).
Nel caso invece venga omessa la suddetta informa- zione e Xxxxx rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l’attività di intermediazio- ne, l’acquisto del preventivo non potrà essere auto- rizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.
1.13 Legislazione applicabile e foro competente
Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di legge.
Il Foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
CAPITOLO 2 Responsabilità civile auto
2.1 Cosa assicura
La responsabilità civile auto è la copertura assicura- tiva che copre i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo.
2.2 Soggetti esclusi
In conformità a quanto previsto dall’art. 129 del Codice delle assicurazioni, sono esclusi i danni di qualsiasi na- tura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell’i- potesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.
In tale ipotesi inoltre, non risultano garantiti, limitata- mente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, gli af- filiati, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l’assicurato sia una società, i soci a respon- sabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al prece- dente punto 2.
2.3 Cause di esclusione e rivalsa
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:
a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree riservate a
partecipazione a competizioni sportive a prove libe-
b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla
traffico e sosta di aeromobili;
re, allenamenti, gare.
Quixa eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicurazioni:
b) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il
a) in caso di dolo del conducente;
trasporto non è effettuato in conformità alle dispo- sizioni vigenti o alle indicazioni del libretto di circo- lazione;
la sanzione prevista dall’ art. 187 del Codice della
Strada;
sostanze stupefacenti al quale sia stata applicata
cente in stato di alterazione psico-fisica per uso di
d) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un condu-
delle disposizioni in vigore;
c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma
nell’annualità assicurativa, Quixa limita il proprio di-
ritto di rivalsa fino a un massimo di € 15000;
tale ipotesi e limitatamente al primo sinistro causato
zione prevista dall’ art. 186 del Codice della Strada. In
in stato di ebbrezza al quale sia stata applicata la san-
e) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente
f) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sa- rebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
g) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di prestare soccorso come da normati- va vigente;
h) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del vigente Codice della strada;
i) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposioni vigenti;
j) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descritte nel Capitolo 1 – Norme generali.
2.4 Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti della garanzia x.x.xxxx
La garanzia, entro i limiti dei massimali indicati in po- lizza, copre anche:
a) la responsabilità per i danni causati dalla circola- zione dei veicoli in aree private purché aperte alla libera circolazione,
b) la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente ca- gionati a terzi durante la circolazione del veicolo. I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
c) la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circola- zione del veicolo assicurato;
d) la responsabilità civile per fatto di figli minori: Xxxxx, nel caso in cui il veicolo assicurato sia gui- dato all’ insaputa del proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela rinuncia al proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5000.
Quixa, inoltre, rinuncia a esercitare il proprio diritto di rivalsa in caso di guida con patente scaduta, a con- dizione che la patente non sia scaduta da più di 180 giorni e che venga rinnovata entro 90 giorni dalla data del sinistro alle stesse condizioni precedentemente esistenti.
2.5 Estensione facoltativa della garanzia x.x.xxxx - Zero rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza
Quixa, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da conducente in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, rinuncia al proprio diritto di rivalsa, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8gr/l
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Il contraente dovrà, di conseguenza, inviare docu- mentazione idonea a dimostrare il mancato raggiun- gimento del tasso alcolemico sopra indicato.
La presente estensione opera solo se espressamen- te richiamata in polizza e opera a parziale deroga del punto e. art. 2.3 Cause di esclusione e rivalsa.
2.6 Formule di guida
La garanzia è prestata con la formula “Guida Libera”. Con tale formula, il veicolo assicurato può essere gui- dato da qualunque Conducente purché abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente in Italia.
Quixa si riserva la possibilità di offrire al Contraente la formula “Guida Esperta”.
Con tale formula il veicolo può essere guidato, oltre che dall’intestatario al PRA, solo da Conducenti che abbiano compiuto 26 anni e conseguito la patente da almeno 3 anni.
Qualora, in caso di sinistro, il Conducente non presen- ti i requisiti previsti dalla formula “Guida Esperta”, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 15.000, fermo restando il risarci- mento nei confronti dei terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza.
Si precisa che tale diritto di rivalsa non verrà eser- citato:
se alla guida del veicolo si trova un addetto alla ri- parazione del veicolo stesso;
nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponi- bilità del veicolo in seguito di comportamento col- poso, di furto o di rapina
2.7 Forma tariffaria – la disciplina del bonus malus
Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/ Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.
A ogni classe corrisponde un livello di premio decre- scente indicati nella tabella A dell’Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Fascicolo Informativo.
La classe di bonus/malus viene assegnata, all’atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all’Allegato 1 oppure alla situa- zione del veicolo risultante dagli elementi indicati nel- la Tabella C dell’Allegato 1.
Per l’applicazione delle regole evolutive si consi- dera il periodo di osservazione, determinato come segue:
Primo periodo (prima annualità assicurativa con Quixa): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con Quixa e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
Periodi successivi (annualità con Quixa successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina due mesi pri- ma della scadenza dell’annualità assicurativa.
2.7.1 Evoluzione della classe di Bonus/Malus
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, alla classe di merito di perti- nenza in base alla tabelle di regole evolutive riportate
nella tabella D1 dell’Allegato 1, a seconda che Xxxxx abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di dan- ni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veico- lo assicurato.
Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell’atte- stato di rischio ai fini del peggioramento della clas- se di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.
Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumu- lata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sini- strosità.
Le variazioni in diminuzione di premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell’Allega- to 1, in ottemperanza all’ art. 34-bis della Legge n.27/2012.
2.7.2 Facoltà di rimborso del sinistro
Il Contraente ha facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazio- ne del sinistro in attestato, rimborsando gli importi liquidati per il sinistro, a condizione che questo sia interamente definito.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento ordinario, il Contraente deve effettuare la richiesta direttamente a Quixa che provvederà a comunicare l’importo eventualmente da rimborsare; il pagamento dovrà poi essere effettuato direttamente alle Compagnia.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraver- so la procedura di risarcimento diretto, la richie- sta di rimborso può essere effettuata direttamente dal contraente, in maniera autonoma a CONSAP – Stanza di compensazione xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx; telefono:00.00000000; Fax:00.00000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; e-mail: rimborsistanza@ xxxxxx.xx.
In alternativa, il contraente potrà rivolgersi a Quixa che, al fine di offrire idonea assistenza tecnica, po- trà effettuare la richiesta in sue vece, fermo restando che la risposta di CONSAP S.p.A, indicante l’importo eventualmente da rimborsare e gli estremi per effet- tuare il pagamento sarà ricevuta e conosciuta solo dal contraente.
In ogni caso, Quixa si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per conto dell’assicurato.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
A fronte del rimborso dell’importo liquidato per il si-
nistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annotazione del sinistro.
2.7.3 Agevolazione prevista per l’assicurazione di un secondo o ulteriore veicolo
Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di
merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia in- testato a lui oppure a un suo familiare convivente e (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fi- siche.
2.8 Attestazione dello stato del rischio
Quixa invia al Contraente l’attestato di rischio almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contrat- to, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione e che il premio sia stato versato per intero.
Dall’attestazione dello stato del rischio risulterà la nuova classe di merito di assegnazione in base alla Tabella D1 dell’Allegato 1.
La validità dell’attestazione può essere protratta fino a 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in caso di:
cessazione del rischio assicurato (trasferimento di proprietà);
sospensione o mancato rinnovo del contratto; mancato utilizzo del veicolo.
Le circostanze sopra descritte dovranno essere certi- ficate da apposita documentazione comprovante.
2.9 Richiesta duplicato del certificato e del contrassegno
Nel caso in cui il Certificato, il Contrassegno o la Car- ta Verde si siano accidentalmente
deteriorati, persi, rubati o comunque siano
venuti a mancare, Xxxxx rilascia un duplicato su xxxxxx- sta scritta del Contraente. Quixa si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
2.10 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Lie- chtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
L’assicurazione vale inoltre per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
CAPITOLO 3 Danni al veicolo
Le garanzie del presente capitolo sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo indicati in polizza.
La riparazione del veicolo per danni che comportino l’intervento di una delle garanzie riportate nella presente sezione, se non esplicitamente richiesto da Quixa, non si intende obbligatoria. Qualora l’assicurato decida di provvedere alla riparazione del danno e questa venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata con la Compagnia, scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
3.1 Cosa Assicura
Le garanzie del presente capitolo prevedono l’ indenniz- zo dei danni materiali e diretti arrecati al veicolo indica- to in polizza e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata corrisponde al valore del veico- lo come risultante:
dal prezzo di listino della casa costruttrice al mo- mento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
dal valore di mercato risultante dai listini della ri- vista “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA.
In caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizza- bile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in con- seguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valo- re commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di pri- ma immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, l’ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
3.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Le garanzie non comprendono i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’assicurato o dalle persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
d) a cose/animali eventualmente trasportati al mo- mento del sinistro.
3.3 Incendio e furto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
• incendio, scoppio o esplosione dell’impianto di ali- mentazione
• furto (consumato o tentato) e rapina.
Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da cir- colazione conseguenti al furto o alla rapina.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in polizza si intendono raddoppiati.
3.3.1 Esclusioni specifiche della garanzia Incendio e furto
La garanzia non comprende i danni:
a) causati da semplici bruciature non seguite da in-
cendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio,
b) alle ruote – cerchioni, coperture ed eventuali ca-
mere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini della presente garanzia;
d) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto
c) conseguenti ad appropriazione indebita;
o la rapina di oggetti non assicurati (solo nel caso in cui non sia stata acquistata anche l’estensione “Danni per furto di cose trasportate” art. 3.3.2);
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di
guerra;
f) determinati da incendio doloso.
La garanzia furto non opera in caso di mancata chiu- sura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza o in caso di furto agevolato dalla presenza, all’interno del veicolo, delle chiavi di accensione.
3.3.2 Danni per furto di cose trasportate
In caso di danni al veicolo per furto consumato o ten- tato di cose trasportate, Quixa indennizza, con un va- lore massimo complessivo di € 1000:
i danni da effrazione subiti dal veicolo;
il valore degli oggetti eventualmente rubati fino a
€ 200 totali, per un massimo di € 50 per singolo oggetto.
La liquidazione del danno sarà effettuata dietro la presentazione di regolare denuncia effettuata presso le autorità competenti. All’indennizzo verrà applicata una franchigia pari a € 100.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata detta franchigia si intende raddoppiata.
La garanzia è prestata limitatamente al primo sinistro
denunciato nell’annualità assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un
sinistro per annualità assicurativa.
continuità di copertura con il contratto precedente.
La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di
garanzia Incendio e Furto.
richiamata e solo nel caso in cui presente in polizza la
La presente garanzia opera solo se espressamente
3.4 Perdita delle chiavi
di € 200 per ogni sinistro.
fino alla concorrenza
Quixa rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno an- tifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato,
assicuratore.
senza della medesima nell’ultima polizza del precedente
PRA, l’operatività della garanzia è condizionata alla pre-
veicolo di nuova immatricolazione od oggetto di voltura al
copertura con il contratto precedente. Salva l’ipotesi di
e Kasko - sono prestate in ipotesi di continuità di
Le garanzie Eventi naturali, Cristalli, Atti Vandalici
Avvertenza
3.5 Eventi Naturali
La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:
• grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violen- za che caratterizza detti eventi atmosferici sia ri- scontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
• da fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valan- ghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, bal- conate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
3.6.1 Esclusioni specifiche della garanzia atti vandalici
di terrorismo.
sione di tumulti popolari, scioperi, sommosse e atti
La garanzia non comprende i danni causati in occa-
3.7 Cristalli
La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall’as- sicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali o causate da terzi durante la circolazione.
5% e un minimo di € 100.
La garanzia prevede l’applicazione di uno scoperto del
Nel caso di riparazione presso uno dei riparatori auto- rizzati CARGLASS (Numero Verde 800.360036 - www. xxxxxxxx.xx) convenzionati con Quixa, non sarà necessa- rio alcun esborso da parte dell’assicurato e scoperti e minimi non saranno applicati.
La sostituzione del cristallo comporta comunque l’ap- plicazione dello scoperto e del minimo.
perti e minimi si intendono raddoppiati.
presso un riparatore non autorizzato CARGLASS, sco-
In caso di riparazione e/o sostituzione del Cristallo
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un si- nistro per riparazione del cristallo ed un sinistro per la sostituzione dello stesso per ogni annualità assicurativa.
continuità di copertura con il contratto precedente.
La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di
nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ri-
baltamento;
b) le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli
se siano tali da compromettere la sicurezza;
a) le rigature, le segnature e simili, salvo che le stes-
La garanzia non comprende:
3.7.1 Esclusioni specifiche della garanzia cristalli
polizza si intendono raddoppiati.
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz-
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un
sinistro per annualità assicurativa.
continuità di copertura con il contratto precedente.
La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di
circolazione in zone allagate.
al motore e alla trasmissione in conseguenza alla
ni sismici in genere;
causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenome-
La garanzia non comprende i danni:
guerra.
f) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di
terni ed esterni;
e) i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori in-
guito della rottura dei cristalli;
d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a se-
conseguenti al furto o tentato furto del veicolo;
c) le rotture conseguenti ad atti vandalici o grandine o
3.5.1 Esclusioni della garanzia Eventi Naturali
3.6 Atti vandalici
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La garanzia copre danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato in occasione di atti di vandalismo.
3.8 Kasko
polizza si intendono raddoppiati.
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz-
La garanzia copre i danni materiali e diretti cagiona- ti al veicolo assicurato, a seguito di collisione, urto, uscita di strada e ribaltamento.
polizza si intendono raddoppiati.
zeria non convenzionata scoperti e minimi riportati in
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz-
sinistro per annualità assicurativa.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di un
La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con il contratto precedente.
3.8.1 Esclusioni specifiche della garanzia Kasko
La garanzia non comprende i danni:
b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre
a) causati da operazioni di carico e scarico;
c) alle ruote – cerchioni, coperture ed eventuali ca-
a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
mere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini della presente garanzia;
d) verificatesi durante la partecipazione del veicolo a
verifiche preliminari;
e) verificatisi in occasione di tumulti popolari o atti di
guerra.
gare o competizioni sportive e alle relative prove e
La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata in polizza ed è prestata, per ciascun sinistro,
fino al massimale indicato.
CAPITOLO 4 Infortuni del conducente
4.1 Cosa Assicura
Quixa si obbliga, alle condizioni che seguono, a inden- nizzare gli infortuni, avvenuti durante dal circolazio- ne del veicolo assicurato, che determinino la morte o l’invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.
Le percentuali di invalidità sono descritte nella ta- bella di cui all’Allegato 2 del presente Fascicolo In- formativo.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità perma- | |
nente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se | |
invece l’invalidità permanente risulta superiore a | |
tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per | |
la parte eccedente. La percentuale del 5% si inten- | |
de ridotta al 3% quando il conducente, al momento | |
del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. | |
Inoltre, nel caso un cui il conducente, al momento del | |
sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori | |
la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% | |
dell’intera somma assicurata. |
4.1.1 Morte
L’indennizzo per il caso di morte è dovuto se il deces- so stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell’in- fortunio. Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.
4.1.2 Invalidità permanente
Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipen- dentemente dalla professione esercitata.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è do- vuto qualora l’invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio.
f) derivanti da di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni. Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l’indennizzo verrà effettuato solo se il tasso
alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.
La garanzia è operante solo se prestata in ipotesi di continuità di copertura con la polizza auto pre- cedente.
3.9 Estensione territoriale
Le garanzie del presente capitolo valgono per il ter- ritorio della Repubblica Italiana, della Città del Va- ticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norve- gia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’An- dorra e delle Serbia.
Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
A) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità to- tale, permanente e definitiva, Quixa corrisponde la somma assicurata.
B) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportate nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori indicati ivi indicati sono da ritenersi massimi.
C) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabi- le sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali in- dicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in propor- zione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si pro- cederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corri- spondente alla perdita totale dell’arto stesso,
D) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e C), la stessa viene determinata rife- rendosi alla complessiva diminuzione della capa- cità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fimo al raggiungimento massimo del valore corri- spondente alla perdita dell’organo/arto stesso.
Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa in- dipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determi- nata, Quixa paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
4.2 Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:
se la circolazione non è effettuata secondo quanto
derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con pa- tente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
previsto dal Codice della strada;
come conseguenza di sue azioni delittuose;
derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni.
derivanti dall’abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0.8 gr/l.
causati da atti dolosi compiuti o tentati dal condu-
avvenuti durante la partecipazione a gare competizio- ni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, non- ché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
cente;
in conseguenza di proprie azioni delittuose o co- munque se l’utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
causati da movimenti tellurici, inondazioni o eru-
zioni vulcaniche;
causati da guerra o insurrezioni.
Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al con- ducente durante la salita o discesa dal veicolo o du- rante le operazioni di carico e scarico.
4.3 Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumu- labile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortu- nio ed in conseguenza di questo l’assicurato muore, gli eredi dell’assicurato hanno diritto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per in- validità permanente.
4.4 Estensione territoriale
La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Lie- chtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell’Andorra e delle Serbia.
CAPITOLO 5 Soccorso stradale
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da QUIXA affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. – Società a Socio Unico -Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 111 - 00173 ROMA - Tel. Numero Verde 000 00 00 00 (per chiamate dall’Italia) – Tel. +39. 00 00000000 (per chiamate dall’estero) - Fax
x00.00.00.00.000, di seguito denominata AXA Assistance.
5.1 Limiti di esposizione
I massimali indicati per ogni prestazione debbono in- tendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizza- te, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
5.2 Le prestazioni
5.2.1 Operatività della polizza
Salvo quanto diversamente specificato all’interno del- le singole prestazioni, la garanzia opera:
• mediante contatto telefonico con la Centrale Ope- rativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;
• con costi a carico della Società entro il limite di 2 (due) sinistri per Assicurato, durante ciascun anno di validità della copertura;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• a seguito di xxxxxx (come di seguito definito), inci- dente e incendio;
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza;
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta ri- sposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le succes- sive 24 (ventiquattro) ore.
5.2.2 Guasto
L’evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.
Tentato furto o furto parziale sono equiparati a guasto.
Non sono considerati guasti:
• gli immobilizzi derivanti da operazioni di manuten- zione ordinaria/periodica, da montaggio di acces- sori o da interventi sulla carrozzeria.
• foratura del pneumatico (salvo il caso in cui sia stata acquistata la copertura specifica “In caso di foratura”), blocco della serratura, o dell’antifurto, smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da ne- gligenza del Conducente. L’esaurimento del carbu- rante è invece coperto se determinato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, etc.).
5.3 Garanzie del Soccorso Stradale in Italia
5.3.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo)
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autono- mamente a seguito di guasto, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, or- ganizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.
Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato.
Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.
5.3.2 Soccorso
Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autono- mamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l’Assicura- to, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina o ad altra destinazione in accordo con l’Assicurato entro 50km dal luogo dell’evento.
Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giu- dizio della Centrale Operativa, anche qualora il sini- stro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condi- zioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circola- zione stradale.
In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell’autosoccorritore.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Nel massimale sopra indicato sono incluse le even- tuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità del- la Centrale Operativa e della Società per la custodia
del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso ne- cessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura tem- poranea del punto di assistenza.
Si specifica che: • in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l’o- peratore della Centrale Operativa fornirà informa- zioni specifiche all’Assicurato; | |
• • • | la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luo- go raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o in aree ad essa equivalenti; |
il recupero, il trasferimento e la custodia degli ef- fetti personali e della merce trasportata sono a to- tale carico dell’Assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro; | |
la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice; |
5.3. 3 Recupero difficoltoso
Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare au- tonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato.
L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.
5.3.4 Spese di albergo e Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di gua- sto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tenta- to e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso (notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:
A) alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell’officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.
La Società terrà a proprio carico le spese di pernot- tamento entro il limite di euro 75 per notte e per per- sona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.
• le spese di pernottamento prese in carico dalla So- cietà sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
Si specifica che:
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Auto- xxxx competenti del luogo; |
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva; |
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo; |
la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato abbia già richiesto il “Rientro al domicilio/ prosecu- zione del viaggio”. |
•
•
•
•
B) al rientro dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.
Il rientro o il proseguimento sarà effettuato, ad insinda- cabile giudizio della Centrale Operativa, in aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorren- za, in treno (prima classe) o con un’auto in sostituzione.
La Società, terrà a proprio carico: • il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro; | |
• • | il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro; |
il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chi- lometraggio illimitato, per la durata massima di 48 (quarantotto) ore. |
Si specifica che: • in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Auto- xxxx competenti del luogo; | |
• • • • • | le spese prese in carico dalla Società sono esclusi- vamente quelle per i biglietti di viaggio dell’Assicu- rato e degli eventuali passeggeri; |
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva; | |
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo; | |
l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”; | |
la prestazione non è fornita qualora l’Assicurato ab- bia già richiesto la prestazione “Spese di albergo”. |
5.3.5 Recupero del veicolo riparato (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
•
un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
un biglietto ferroviario di prima classe di sola anda- ta entro il limite di euro 100 per sinistro.
•
Si specifica che: • il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva; | |
• • • | la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo; |
le spese prese in carico dalla Società sono esclusiva- mente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato; l’eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione “Auto sostitutiva”. |
5.3.6 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato)
un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
un biglietto ferroviario di prima classe di sola anda- ta entro il limite di euro 100 per sinistro.
Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giu- dizio, metterà a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:
•
•
Si specifica che:
• le spese prese in carico dalla Società sono esclusiva- mente quelle per il biglietto di viaggio dell’Assicurato;
• la Società potrà richiedere all’Assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.
1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati
5.3.7 Esclusioni
a) atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari,
o dipendenti da:
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria,
scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, feno- meni atmosferici aventi caratteristiche di cala- mità naturale;
xxxx, compreso il suicidio o tentato suicidio;
d) foratura del pneumatico, blocco della serratura
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeg-
un guasto (quale ad esempio del galleggiante,
dell’indicatore visivo del livello, etc.);
carburante è invece coperto se determinato da
negligenza del Conducente. L’esaurimento del
o esaurimento del carburante se determinato da
e) smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo
o dell’antifurto;
con acclarato richiamo della casa costruttrice;
f) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell’immo- | |
xxxxxxx e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) | |
ore di manodopera effettiva certificata dal capo offici- | |
na secondo i tempari della casa costruttrice, la Cen- | |
trale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà | |
a disposizione dell’Assicurato al fine di consentirgli il | |
recupero del veicolo: |
struttrice;
5.6 In Viaggio all’estero
g) mancata esecuzione degli interventi di manu-
tenzione programmata previsti dalla casa co-
manutenzione;
uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
i)
h) immobilizzi causati da normali operazione di
guida o non abilitata alla conduzione del veicolo
a norma delle disposizioni di legge vigenti;
xxxx dal proprietario o sprovvista della patente di
j) conduzione del veicolo da persona non autoriz-
k) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sot-
nonché dall’uso di
Le prestazioni del Soccorso Stradale in Italia si in- tendono estese anche agli Stati dell’Unione Europea nonché, al territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di An- dorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto | |
totale, le prestazioni sono operanti a condizione che | |
sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino | |
in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia. |
fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo
di soccorso ordinario);
xxxx pubblica o ad essa equivalente (percorsi
l) circolazione del veicolo al di fuori della rete stra-
to gli effetti di psicofarmaci
stupefacenti e allucinogeni;
Sono altresì previste le seguenti garanzie (prestazio- ni valide all’estero):
4. La Società non si assume responsabilità per eventua-
determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
conseguenti ad un mancato o ritardato intervento
economiche a seguito dell’evento, così come i danni
trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite
tiva nonché i danni agli effetti personali ed alle merci
diverse da quelle convenute con la Centrale Opera-
doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio
veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi
spese di riparazione (manodopera compresa) del
3. La Società non riconosce e quindi non rimborsa le
insindacabile giudizio della Società.
ficatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad
mente dalla Centrale Operativa, salvo i casi veri-
spese per interventi non autorizzati preventiva-
2. La Società non riconosce e quindi non rimborsa
nale).
m)appropriazione indebita (art. 646 del Codice Pe-
5.6.1 Invio pezzi di ricambio
Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funziona- mento del veicolo immobilizzato all’estero per guasto o incidente non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli, con il mezzo più ra- pido (tenendo conto delle norme vigenti in materia), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo.
L’Assicurato per ritirare i pezzi di ricambio dovrà por- tare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese do- ganali.
bio entro il limite di euro 600 per sinistro.
dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di ricam-
La Società terrà a proprio carico il costo della ricerca,
o una limitazione (anche temporanea) emessa da
un’Autorità pubblica competente.
o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto
che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata
5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi
li restrizioni o condizioni particolari stabilite dai forni-
xxxx, nonché per eventuali danni da questi provocati.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di
ricambio e le eventuali spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato: • fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società per l’importo relativo al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali; | |
• • | comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, nume- ro di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa co- struttrice riportato su ogni ricambio; |
rimborsare quanto anticipato dalla Società al più presto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’anticipo stesso; trascorso tale termine, la somma anticipata sarà gravata dagli interessi al tasso legale corrente. |
5.4 Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano
Estensioni al soccorso stradale
5.5 In caso di foratura
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
zionali”.
trasporto debba essere effettuato con “mezzi ecce-
rete italiana della Casa Costruttrice oppure se il loro
o non siano reperibili presso i fornitori ufficiali della
necessari alla riparazione non siano più in produzione
La prestazione non opera qualora i pezzi di ricambio
Questa garanzia estende tutte le prestazioni del Soc- corso Stradale in Italia anche al caso in cui il guasto consista nella foratura del pneumatico
Quindi si avrà diritto al Dépannage o all’invio di un mezzo si soccorso, nonché alle altre prestazioni pre- viste (recupero difficoltoso, spese di albergo oppure rientro a domicilio/prosecuzione del viaggio, recupero del veicolo riparato)
In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeropor- to internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
5.6.2 Rimpatrio/Abbandono legale del veicolo Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da richiedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera ed un tempo di immobilizzo superio- re a 5 giorni lavorativi, AXA Assistance provvederà ad organizzare il rimpatrio, in Italia, del veicolo stesso fino ad un’officina designata dall’Assicurato, tenendo a proprio carico le spese di trasporto.
AXA Assistance provvederà al rimpatrio del veicolo dopo aver preso contatto con il personale dell’officina onde accertare le effettive condizioni dello stesso; per i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempari della casa costruttrice o alla fattura o documento equiva- lente comprovante la riparazione.
La procedura di rimpatrio sarà avviata anche nei casi eccezionali in cui non siano verificabili le effettive ore di manodopera, per chiusura o impossibilità dell’officina, salvo poi una verifica a posteriori dell’effettivo diritto ad usufruire del servizio da parte dell’Assicurato. Nel caso in cui l’Assicurato non avesse avuto diritto al servizio, i costi d’intervento verranno fatturati al Contraente.
La presente garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000 per evento, comprese le eventuali spese di po- steggio o custodia dal momento della comunicazione alla Centrale Operativa.
La prestazione opera anche in caso di furto, quando il veicolo venga ritrovato dopo il rientro dell’Assicurato al domicilio e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
L’impegno di AXA Assistance non potrà in ogni caso superare il valore commerciale in Italia del veicolo dopo il sinistro.
Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo rimpatrio in Italia, AXA Assistance, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al suo abban- dono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
AXA Assistance non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori o parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo.
L’Assicurato è tenuto a fornire alla Centrale Operativa i documenti necessari alla demolizione entro 15 giorni.
La mancata produzione degli stessi comporta la de- cadenza del diritto alla prestazione.
5.6.3 Trasferimento/Rimpatrio sanitario
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa
consigli, a seguito di incidente stradale, il trasporto sanitario dell’Assicurato, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
• il trasferimento sanitario presso una struttura me- dica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi rite- xxxx più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
• aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000 per sinistro);
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludano all’Assi- curato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stes- so sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
• tutte le spese diverse da quelle indicate;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
5.6.4 Viaggio di un familiare in caso di ricovero Qualora l’Assicurato venga ricoverato in seguito ad in- cidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe eco- nomica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
5.6.5 Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela
Qualora l’Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un bi- glietto di andata e ritorno (ferroviario di prima clas- se o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.
La prestazione non è fornita qualora l’Assicurato ab- bia già richiesto il “Viaggio di un familiare in caso di ricovero”.
5.6.6 Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura all’estero a seguito di incidente stradale e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interpre- te sul posto entro le successive 48 (quarantotto) ore. La Società terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 (quattro) ore lavorative per sinistro.
Qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’in- terprete, la Centrale Operativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di euro 500 per sinistro e per periodo di assicurazione.
5.7 Auto Sostitutiva
Qualora l’Assicurato subisca il furto totale del veicolo o qualora il veicolo rimanga immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto parziale/tentato e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa co- struttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo), la Società metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione fornito di copertura assicurativa RC auto e a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
CLASSIC:
• per un periodo massimo di 2 (due) giorni;
• di cilindrata 1.200 c.c.;
TOP:
• per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni;
• di cilindrata 1.600 c.c.;
Si specifica che:
• sono escluse le spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al
•
noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Ka- sko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, e quant’altro non espressamen- te previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato. |
il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva; |
la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodi- co e in caso di campagna di richiamo; |
Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Cen- trale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrat- tuali previste; |
al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previ- sto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito; |
l’Assicurato, su richiesta della Società, è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risul- tino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo. |
•
•
•
•
5.8 Riconsegna a casa dell’auto riparata Qualora sia stata erogata la garanzia “Soccorso Stra- dale” a seguito di guasto, incidente o incendio, la Cen- trale Operativa, alla fine delle operazioni di riparazio- ne, provvederà al ritiro del veicolo presso l’officina con un mezzo di soccorso, con riconsegna dello stesso al domicilio dell’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 250 per sinistro.
La prestazione potrà essere erogata 2 (due) volte per anno assicurativo.
La prestazione è valida entro 100 km dal domicilio dell’Assicurato.
CAPITOLO 6 Tutela legale
Quixa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale con sede in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 -00000 XXXX Tel. x00 000 00 00 00 - Fax x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
6.1 Oggetto dell’assicurazione
Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la li- quidazione dei sinistri, Quixa, alle condizioni di segui- to indicate e nei limiti del massimale di € 12.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i re- lativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al succes- sivo art. 66 “Garanzie”.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
• le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo art. 71 - “Gestione del sini- stro”, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance
ai sensi del successivo art. 6.5 - “Denuncia di sini- stro e libera scelta del legale”;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giu- diziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
• le spese di giustizia.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sen- si dell’art. 69 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”.
6.2 Garanzie
6.2.1 Recupero danni
Recupero danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, sia in fase stragiudiziale che giudiziale nei seguenti casi:
1) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risar- cimento Diretto” ai sensi dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni; la garanzia assicurativa è ope- rante per le controversie con l’Assicuratore della RCA esclusivamente nel caso di mancato accordo fra la Società e l’Assicurato;
2) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di Risarci- mento” ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assi- curazioni;
3) recupero dei danni subiti dai terzi trasportati a causa di sinistri stradali art. 141 del Codice delle assicurazioni.
6.2.2 Difesa penale
Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è ope- rante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
6.2.3 Dissequestro del veicolo
Assistenza per la presentazione dell’Istanza per il dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad in- cidente stradale.
g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
quanto espressamente previsto.
f) per controversie nei confronti della Società, salvo
e) per controversie derivanti da rapporti contrattuali;
guida di imbarcazioni o aeromobili;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla
genere;
c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in
stanze radioattive;
e serrate, nonché da detenzione od impiego di so-
terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero
labili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimi-
a) in materia fiscale ed amministrativa;
Le garanzie non sono valide:
6.3 esclusioni
h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento
l) se il conducente non è abilitato alla guida del vei-
dell’ambiente;
colo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbli- gatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al Codice delle assicurazioni;
m)nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sot-
to l’influenza dell’alcool), n. 187 (guida sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d’incidente) del Codice della Strada;
n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o com- petizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti
di gare di pura regolarità indette dall’ACI.
6.4 Decorrenza della garanzia- insorgenza del sinistro
La garanzia viene prestata per le controversie determi- | |
nate da fatti verificatisi nel periodo di validità della ga- | |
ranzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno | |
di decorrenza dell’assicurazione e che siano denuncia- | |
te entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. |
Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualo- ra il fatto che da origine al sinistro si protragga attra- verso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
6.5 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale
L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto co- noscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di Xx- xxxxxxxxxx Diretto, l’Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1 dell’art. “mancata accettazione dell’offerta”.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il le- gale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA As- sistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nomina- re direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere libera- mente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.
6.6 Fornitura dei mezzi di prova
e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e docu- menti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo com- pleto e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procu- rare i documenti necessari.
6.7 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell’Art. 6.5 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”. La garanzia assicurativa viene pre- stata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione pre- senta possibilità di successo.
AXA Assistance, così come la Società, non sono re- sponsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preven- tiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimbor- so delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’Assi- curato di adire le vie giudiziarie, la decisione può es- sere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presiden- te del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
AXA Assistance avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
6.8 Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comun- que corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha soste- xxxx o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattiva- mente e/o stragiudizialmente.
6.9 Estensione territoriale
Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e de- gli Stati dell’Unione Europea nonché‚ per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operan- ti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle inter- nazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.
CAPITOLO 7 Il sinistro
7.1 Norme generali
7.1.1 Obbligo di denuncia
In caso di sinistro, l’assicurato o l’avente diritto, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile, deve comu- nicare l’evento al Servizio Sinistri di Quixa via fax al numero 000.000.000, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne è venuto a co- noscenza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La denuncia scritta dovrà essere completa della do- cumentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per le norme che disciplinano la liquidazione del danno.
7.1. 2 Omessa o ritardata presentazione della denuncia
Quixa applica l’art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:
negare l’indennizzo spettante all’assicurato per tut-
rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’assicu- rato in ragione del pregiudizio sofferto per le som- me che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro x.x.xxxx;
te le altre garanzie.
Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omis- sione o ritardo nell’invio di documentazione o di atti giudiziari.
7.1. 3 Gestione delle vertenze
Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la proce- dura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati.
Quixa non riconosce le spese sostenute dall’assicura- to per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.
7.1.4 Termine di prescrizione
Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Nel caso in cui tale il fatto venga qualificato dalla leg- ge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizio- ne del reato stesso. (Nota e richiamo nell’art 73)
7.1.5 Accesso agli atti d’impresa
Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno di- ritto di richiede a Quixa, mediante raccomandata a/r o fax, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 gior- ni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documen- tazione richiesta entro 60 giorni.
7.1.6 Liquidazione del danno
La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previ- ste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
7.1.7 Controllo e repressione delle frodi.
Quixa, anche in ottemperanza all’art 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizza- zioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un’attenta attività di controllo e repressione delle frodi.
In caso di frode accertata circa l’effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, Quixa respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.
7.2 Sinistro Responsabilità Civile Auto
7.2.1 Procedura di risarcimento diretto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La richiesta di risarcimento del danno può essere effettuata direttamente a Quixa se ricorrono i pre- supposti previsti per l’applicazione dalla procedura di risarcimento diretto ai sensi dell’ art 149 del Codice delle assicurazioni e di seguito descritti:
• il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
• il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d’invalidità;
• il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
• i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia;
• qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.
La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa. it nella sezione “Modulistica” e deve essere restituita al Servizio Sinistri Quixa congiuntamente al modulo di “Constatazione amichevole di incidente” o “modulo blu” debitamente compilato.
Nel caso in cui la somma sia offerta da Quixa entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertan- to compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall’assicurato).
7.2.2 Procedura di risarcimento ordinario
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l’ap- plicazione della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell’art 148 del Codice delle assicurazioni, l’assicurato deve inoltrare, xxx xxxxxxxxxxxx x/x, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile uti- lizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www. xxxxx.xx nella sezione “modulistica”.
7.2.3 Risarcimento del terzo trasportato
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeg- geri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve in- viare la richiesta di risarcimento direttamente al Ser- vizio Sinistri Quixa, mediante raccomadata a/r.
7.2.4 Lesioni di lieve entità
In ottemperanza all’art 139 del Codice delle assicu- razioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
Lesione di lieve entità può essere considerata, a ti- tolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o “colpo di frusta” che potrà essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile la le- sione.
Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di
riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione. La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale atte- stante le lesioni.
7.2.5 Incidenti con controparti estere
Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l’assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’UCI – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), e-mail xxx@xxx.xxxxx.xx che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liqui- dare il danno.
Nel caso in cui l’incidente con veicolo straniero sia avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al “Bureau” dello stato, dove è avvenu- to l’incidente (equivalente dell’UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l’assicu- ratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell’incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per indivi- duarla, l’assicurato deve rivolgersi a CONSAP - Cen- tro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet xxxx://xxx.xxx- xxx.xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxx- di-informazione-italiano, in questa sezione è dispo- nibile anche la modulistica
necessaria per la richiesta di accesso alle informazio- ni sulla copertura r.c. auto.
In caso di Incidente stradale avvenuto in uno dei Pae- si dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicurato- re, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. xxx.xxxxxx.xx, gestione Fondo di ga- ranzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.
7.2.6 Fondo vittime della strada
Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:
veicoli non assicurati;
veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
veicoli in circolazione contro la volontà del proprie- tario;
veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non iden- tificato, sono risarciti:
i danni alla persona;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo
nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verifi- cati anche danni gravi alla persona.
La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall’Ivass a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, ser- vizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 00.000000, xxx.xxxxxx.xx.
7.3 Sinistro – Danni al veicolo
7.3.1 Continuità di copertura
Le garanzie Eventi naturali, Atti vandalici, Cristalli e Xxxxx sono prestate in ipotesi di continuità di coper- tura con il contratto precedente.
A esclusione quindi del solo caso di veicoli di prima immatricolazione od oggetto di voltura al PRA, l’ope- ratività della garanzia è condizionata alla presenza della medesima nell’ultima polizza del precedente assicuratore.
In caso di sinistro verrà richiesta l’esibizione di docu- mentazione atta a comprovare il soddisfacimento di tale requisito; la mancata produzione di quanto ne- cessario renderà inoperante la garanzia e non si pro- cederà pertanto al pagamento dell’indennizzo.
7.3.2 Degrado
Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizza- bile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in con- seguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
La riduzione per degrado viene applicata all’indenniz- zo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.
7.3.3. Somma assicurata
La somma assicurata corrisponde al valore del veico- lo come risultante:
dal prezzo di listino della casa costruttrice al mo- mento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione;
dal valore di mercato risultante dai listini della rivi- sta “Quattroruote” per i veicoli usati.
Tale somma si intende comprensiva di IVA
7.3.4 Optional
Gli optional, non di serie sono compresi nel valore indennizzabile fino a un massimo di € 2.000 (al netto di degradi eventualmente applicati) a condizione che siano stati istallati stabilmente a nuovo e che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
7.3.5 Determinazione dell’ammontare del danno Per la determinazione dell’ammontare del danno val- gono i seguenti criteri:
1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l’ammontare del danno è pari al prezzo d’acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successivamente, l’ammontare del danno è deter-
minato dal valore commerciale al momento del si- nistro decurtato dell’eventuale importo del relitto.;
2. in caso di danno parziale l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l’applicazione del degrado.
Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d’acqui- sto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell’in- cidenza dell’I.V.A., nel caso la richiesta sia comprova- ta da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.
In nessun caso può essere è indennizzata una somma superiore a quella assicurata.
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in of- ficina, l’assicurato non deve provvedere ad alcuna ri- parazione prima di aver ricevuto il consenso di Xxxxx, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. Qua- lora l’assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di Quixa, l’indennizzo sarà ridotto in relazione all’eventuale pregiudizio sof- ferto da Quixa per l’anticipata riparazione.
L’importo liquidato a termini di contratto verrà ridot- to della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza.
7.3.6 Carrozzerie Convenzionate
L’elenco delle carrozzerie convenzionate con Quixa è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx.
In caso di riparazione del veicolo presso una carroz- zeria non convenzionata Quixa scoperti e minimi indi- cati in polizza si intendono raddoppiati.
7.3.7 Procedure di valutazione del danno –Nomina dei periti
L’ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata.
In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su xxxxxx- sta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope- razioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del pro- prio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribu-
nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di vio- lazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’in- dennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attesta- to dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Cia- scuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.3.8 Norme per la liquidazione dei danno al veicolo
Verificata l’operatività della garanzia, Quixa, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni. L’inden- nizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di Quixa di specifica documentazione.
In caso di danno parziale, Quixa si riserva la possi- bilità di effettuare la liquidazione solo a seguito di riparazione del veicolo richiedendo documentazione fiscale attestante.
Di seguito sono indicati i documenti necessari e le mo- dalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.
FURTO:
In caso di furto o rapina senza ritrovamento del vei- colo Quixa provvede al pagamento dell’indennizzo, sempre che l’assicurato abbia sporto denuncia presso l’autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore docu- mentazione occorrente, ovvero:
• denuncia di sinistro;
• in caso di furto parziale e qualora richiesto, fattura attestante la riparazione del veicolo;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente; qualora l’evento si sia verifi- cato all’estero la denuncia deve essere effettuata ol- tre che all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
• il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal
P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
• libretto di circolazione se disponibile;
• tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
• una procura notarile a vendere intestata a Quixa, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l’eventuale vendita dello stesso;
• quietanza (documento attestante l’importo liquida- bile) debitamente sottoscritta;
• nel caso in cui sia stata dichiarata le presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documenta- zione idonea a provare sia l’installazione sul veicolo dell’apparato antifurto, sia l’operatività del medesi- mo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di telesorveglianza che eroga il relativo servizio.
In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell’antifurto al momento del sinistro, l’indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.
L’assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad infor- marne Quixa entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, fa- cendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Quanto fosse re- cuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, diverrà di proprietà della Quixa se questa ha pagato integral- mente; se invece l’indennizzo fosse stato pagato par- zialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.
L’assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare
quanto venisse recuperato restituendo a Quixa l’in- dennizzo ricevuto.
INCENDIO:
• denuncia di sinistro;
• in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattu- ra comprovante la riparazione del veicolo;
• copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco;
ESTENSIONI FURTO – PERDITA DELLE CHIAVI
• denuncia di sinistro;
• regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’Autorità competente.
EVENTI NATURALI:
• denuncia di sinistro
• idonea documentazione a prova dell’evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti a Quixa.
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo;
• copia delle polizza della compagnia precedente in cui è indicata la presenza delle copertura per l’an- nualità trascorsa.
ATTI VANDALICI:
• denuncia di sinistro;
• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all’ Autorità competente;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo;
• copia delle polizza della compagnia precedente in cui è indicata la presenza delle copertura per l’an- nualità trascorsa;
CRISTALLI
• denuncia di sinistro;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo;
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• copia delle polizza della compagnia precedente in cui è indicata la presenza delle copertura per l’an- nualità trascorsa;
• regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute.
KASKO
• denuncia di sinistro;
• qualora richiesta, fattura comprovante la riparazio- ne del veicolo;
• copia delle polizza della compagnia precedente in cui è indicata la presenza delle copertura per l’an- nualità trascorsa.
7.4 Sinistro Infortuni del conducente
7.4.1 Criteri di indennizzabilità
Quixa corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisi- camente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisica- mente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all’Allegato 2 sono diminu- iti tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanen- te di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale percen- tuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte ecce- dente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente,al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli assicurati di età, al momento del sini- stro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a ter-
per il caso morte, la somma si intende ridotta
mini di polizza, vengono modificate come segue: dell’80%;
per il caso di invalidità permanente, la somma si in- tende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l’invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicura- to muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltan- to alla differenza tra l’indennizzo per morte - se supe- riore - e quello già pagato per invalidità permanente.
7.4.2 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto a Quixa. en-
tro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indica- zione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’assicurato, o in caso di morte gli eredi, deve consentire alla Società le indagini e gli ac- certamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e con- trolli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professio- nale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsen- tendo al trattamento dei dati personali secondo le nor- me legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la do- cumentazione relativa al sinistro e concordato il dan- no, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o del verbale di perizia definitivo.
7.4.3 Controversie - Arbitrato irrituale
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le controversie di natura medica sull’indennizzabi- lità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull’applicazione dei criteri di in- dennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di co-
mune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Me- dici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consen- sualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medi- cina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assi- curato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e re- munera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne ri- scontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’in- validità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concede- re una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e vio- lazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere rac- colti in apposito verbale, da redigersi in doppio esem- plare, uno per ognuna delle Parti.
7.5 Sinistro Soccorso stradale
Si rimanda al capitolo 8.
7.6 Sinistro tutela giudiziaria
Si rimanda al capitolo 9.
ALLEGATO 1 La disciplina del bonus malus
❯ TABELLA A –
Coefficienti di determinazione del premio
CLASSI
DI BONUS/MALUS
COEFFICIENTI
DI
DETERMINAZIONE
La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella:
❯ TABELLA A1 –
Variazioni percentuali in assenza di sinistro
EVOLUZIONE CLASSI DI BONUS MALUS
RIDUZIONE DI PREMIO
Le variazioni in diminuzione del premio in assenza di sinistri, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigo- re, sono descritte nella seguente tabella:
DEL PREMIO | DA – A | PERCENTUALE | ||
1 | 0,563 | 2 - 1 | -0,53% | |
2 | 0,566 | 3 - 2 | -2,41% | |
3 | 0,580 | 4 - 3 | -6,15% | |
4 | 0,618 | 5 - 4 | -7,62% | |
5 | 0,669 | 6 - 5 | -2,19% | |
6 | 0,684 | 7 - 6 | -5,26% | |
7 | 0,722 | 8 - 7 | -5,00% | |
8 | 0,760 | 9 - 8 | -3,68% | |
9 | 0,789 | 10 - 9 | -3,43% | |
10 | 0,817 | 11 - 10 | -6,52% | |
11 | 0,874 | 12 - 11 | -16,76% | |
12 | 1,050 | 13 - 12 | -7,41% | |
13 | 1,134 | 14 - 13 | -34,83% | |
14 | 1,740 | 15 - 14 | -26,43% | |
15 | 2,365 | 16 - 15 | -14,00% | |
16 | 2,750 | 17 - 16 | -16,67% | |
17 | 3,300 | 18 - 17 | -14,29% | |
18 | 3,850 |
❯ TABELLA B
Classe di conversione universale
Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regola- mento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:
• in primo luogo determinare una classe di meri- to sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ul- time 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’an- nualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• in secondo luogo si prendono in considerazio- ne tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la clas- se di assegnazione.
N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa ri- porta le sigle N.A.(veicolo non assicurato)
ANNI SENZA SINISTRI
5
4
3
2
1
0
CLASSE DI MERITO
9
10
11
12
13
14
❯ TABELLA C – Disciplina di assegnazione della classe di ingresso
Quixa richiede al Contraente di inviare la documentazione qui di seguito indicata nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall’art 132 del Codice delle assicurazioni in via telematica, attraverso l’accesso alle banche dati di cui agli artt. 134 e 135 del Codice delle assicurazioni. In caso in di man- cata consegna della documentazione, qualora richiesta, il contratto è assegnato in classe di merito di bonus/ malus diciottesima.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa
alla precedente assicurazione.
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri
di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU).
• Attestazione dello stato del rischio.
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestazione dello stato
del rischio scaduta da oltre 3 mesi ma meno di 1 anno.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa
alla precedente assicurazione
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893
del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto
Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con
attestazione dello stato del rischio scaduta da oltre 1 anno ma meno di 5 anni.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo
ovvero
• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Xxxxxxx già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia con attestazione dello stato
del rischio scaduta da oltre 5 anni.
Classe di merito 14 se la classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio è inferiore/ uguale alla classe di merito 14 ovvero classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione se superiore.
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto, in caso di sospensione delle garanzie senza riattivazione del contratto, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo
ovvero
• documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.
Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente;
• copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente compagnia
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo rubato, assicurato in altra forma tariffaria.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU).
• Attestazione dello stato del rischio;
• copia della denuncia di furto rilasciata dall’autorità competente;
• copia dell’appendice di risoluzione per furto rilasciato da precedente compagnia
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA con immatricolazione/voltura effettuata entro 12 mesi.
Classe di merito 14.
Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo assicurato presso compagnia estera.
Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (vedi Tabella B con i criteri di conversione CU) ovvero Classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni
necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU.
• Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Mancanza di attestazione o della documentazione specifica oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura sia avvenuta da oltre un anno.
Classe di merito 18.
Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già
assicurato in forma Bonus / Malus con Quixa.
Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato.
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da assicurare;
• Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà del veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito;
• certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia.
Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato.
• duplicato dell’ ultima attestazione dello stato del rischio rilasciata del veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito;
• copia della polizza r.c. auto stipulata sul veicolo da cui si vuole ereditare la classe di merito
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà;
• certificazione dello stato di famiglia nel caso in cui il proprietario del nuovo veicolo sia un familiare del proprietario del veicolo già assicurato.
SITUAZIONE VEICOLO / CONTRATTUALE
CLASSE CU
DI ASSEGNAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE*
Veicolo già assicurato con contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) in scadenza.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.
• Attestazione dello stato del rischio;
• documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Xxxxxxx assicurato con contratto temporaneo.
Classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato ovvero Classe di merito 14 se sul contratto
non è indicata la classe CU di assegnazione.
• Copia del contratto temporaneo;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Recesso in seguito all’esercizio del diritto di ripensamento.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo periodo di osservazione concluso.
• Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante l’esercizio del diritto di ripensamento;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Risoluzione consensuale prima della scadenza Annuale.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa all’ultimo
periodo di osservazione concluso.
• Attestazione dello stato del rischio o dichiarazione equipollente rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione consensuale;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato avente il medesimo proprietario.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio.
• Attestazione dello stato del rischio;
• documento comprovante il trasferimento di proprietà del veicolo indicato sul’attestazione dello stato sul rischio;
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
Xxxxxxx già assicurato con un’altra compagnia di assicurazione a cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta
in Liquidazione Coatta Amministrativa.
Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio ovvero classe di merito risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore.
• Attestazione dello stato del rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa ovvero dichiarazione equipollente redatta dal Commissario Liquidatore attestante la classe CU
• copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Quixa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese.
❯ TABELLA D –
Corrispondenza tra classe CU e classe interna Quixa
CLASSE CU | CLASSE QUIXA | CLASSE CU | CLASSE QUIXA | |
1 | -4 | 8 | 8 | |
1 | -3 | 9 | 9 | |
1 | -2 | 10 | 10 | |
1 | -1 | 11 | 11 | |
1 | 0 | 12 | 12 | |
2 | 2 | 13 | 13 | |
3 | 3 | 14 | 14 | |
4 | 4 | 15 | 15 | |
5 | 5 | 16 | 16 | |
6 | 6 | 17 | 17 | |
7 | 7 | 18 | 18 |
❯ TABELLA D1 –
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Tabella delle regole evolutive Quixa
❯ TABELLA D2 –
Regole evolutive del bonus/malus - scala comune di corrispondenza
CLASSE DI MERITO QUIXA | CLASSE INTERNA DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
-4 | -5 | -2 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
CLASSE DI MERITO C.U. | CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
ALLEGATO 2 Tabella di valorizzazione del grado di invalidità permanente
Perdita anatomica o funzionale di:
• un arto superiore
• una mano o un avambraccio
• un pollice
• un indice
• un medio
• un anulare
• un mignolo
• falange ungueale del pollice
• una falange di altro dito della mano
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera
Paralisi completa del nervo radiale Paralisi completa del nervo ulnare
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:
• al di sopra della metà della coscia
• al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio
• al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba
• un piede
• ambedue i piedi
• un alluce
• un altro dito del piede
• la falange ungueale dell’alluce Anchilosi dell’anca in posizione favorevole Anchilosi del ginocchio in estensione
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno
Esiti di frattura scomposta di una costa
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:
• una vertebra cervicale
• una vertebra dorsale
• 12a dorsale
• una vertebra lombare
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo
Esiti di frattura del sacro
Esiti di frattura del coccige con callo deforme Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi Sordità completa di un orecchio
Sordità completa di ambedue gli orecchi Perdita della voce
Stenosi nasale assoluta monolaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Perdita anatomica di un rene
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.
70%
60%
18%
14%
8%
8%
12%
9%
1/3 del dito
25%
20%
10%
35%
20%
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
35%
25%
15%
15%
1%
12%
5%
10%
10%
2%
3%
5%
25%
100%
10%
40%
30%
4%
10%
20%
10%
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R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 2026218 - Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS Elenco I, n. I.00116
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