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RACC.
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016 PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA - CIG N. 9304808A76
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di dicembre
fra
- AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (di
seguito denominata “Azienda”, “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”), codice fiscale n. 94164020482, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente ad interim competente per materia, giusta attribuzione con Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 244 del 4 marzo 2019;
e
- CIRFOOD Società Cooperativa (in seguito per brevità indicata come “Società”, “Appaltatore”, “Ditta” e “Operatore economico”), con sede legale in Reggio Xxxxxx, Via Nobel 19, C.F. 00464110352 e P.I. 00464110352, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Reggio Xxxxxx, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Genova il
14/01/1970 e domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, giusta procura speciale conferita con atto 13/01/2020 a rogito del notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Xxxxxx - Repertorio N. 49959 Raccolta N. 17864 – che, in copia conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 si allega al presente contratto sotto la lettera “B”.
PREMESSO
- che con Determina a contrarre n. 392 del 06/07/2022 è stata avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l’affidamento del “SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34 D.LGS. 50/2016 PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI L’ACCADEMIA DI
BELLE ARTI DI CARRARA”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, c.3 del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, miglior rapporto qualità-prezzo;
- che con la suddetta Determina sono stati approvati: l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato speciale, la Lettera di invito/Disciplinare di gara, lo schema di contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Provvedimento n. 114/22 del 06/10/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice di gara;
- che con Determinazione n. 557/22 del 16/09/2022 è stato approvato l’elenco degli operatori economici ammessi alla procedura di gara nonché il verbale di gara n. 689 di repertorio e n. 1819 di raccolta del 15/09/22 dell’Ufficio di gara;
- che con Determinazione n. 662/22 del 08/11/2022 si è provveduto ad approvare i verbali: 15/09/22 Repertorio n. 689 Raccolta n. 1819, 18/10/22 Repertorio n. 693 e Raccolta n. 1843, 18/10/2022 Raccolta n. 1844, 20/10/2022 Repertorio n. 698 e Raccolta n. 1850 delle operazioni della Commissione di gara e ad aggiudicare in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal RUP all’Operatore economico CIRFOOD Soc. Coop. la procedura di cui trattasi;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell’Operatore economico ai fini della stipula del presente contratto;
- che non sussistono alla data odierna motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e degli articoli
16 e 17 L.R.T. 38/2007 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l’assenza di Convenzioni CONSIP attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall’attestazione del RUP prot. n. 31853 del 26/10/2022;
- che l’aggiudicazione predetta risulta efficace;
- che ai fini delle verifiche antimafia l’Operatore economico è iscritto come
da nota del Prefetto della Provincia di Reggio Emilia n. 831/2020/Area I/AM White List nella lista di operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 5 bis del Decreto Legge n. 74/2012 convertito in Legge n. 122/2012 e art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. conservata in atti e confermata dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);
- che il presente contratto, in caso di sopravvenienza di una causa di divieto di cui al D.Lgs. 159/2011 è soggetto alla risoluzione ipso iure di cui all’art. 108, c. 2 Codice appalti;
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 OGGETTO
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario nella persona del Dirigente ad interim Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, affida alla Società Cooperativa CIRFOOD che, nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx accetta e si obbliga ad eseguire il “SERVIZIO DI RISTORAZIONE CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL’ART. 34
D.LGS. 50/2016 PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA”.
Il servizio si svolgerà mediante autonoma organizzazione dell’operatore economico, presso i locali di proprietà dell’Azienda posti in Xxx Xxxxxx, x.
00 Xxxxxxx e messi a disposizione della Società per l'esecuzione dell'appalto previa redazione in contraddittorio tra le parti di apposito verbale di consegna in cui sarà indicato numero e stato di conservazione degli impianti, delle attrezzature e degli arredi ivi presenti.
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:
- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato o CSA) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale “Allegato A”, facendone parte integrante e sostanziale.
- nell’Offerta tecnica così come presentata dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;
- nell’Offerta economica e Dettaglio economico così come presentati dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso;
- nel Progetto di riassorbimento del personale così come presentato dalla Società in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non
materialmente allegato allo stesso.
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto decorre dalla data di avvio dell’esecuzione indicata nel verbale di consegna di cui all’art. 1 e ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, salvo quanto previsto, in caso di raggiungimento dell’importo massimo, dal successivo art. 3.
Alla scadenza del contratto la Società dovrà riconsegnare all’Azienda i locali concessi in uso per l’esecuzione dell’appalto, previo espletamento delle verifiche descritte all’art. 6 del Capitolato.
ART. 3 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro 166.830,25 (euro centosessantaseimilaottocentotrenta/25), oltre IVA nei termini di legge.
L’Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato in quanto corrisponderà alla Società l’importo relativo agli effettivi pasti fruiti dagli utenti aventi diritto in base al prezzo del pasto di Euro 6,01 (Euro sei/01) oltre IVA per pasto intero, Euro 5,01 (Euro cinque/01) oltre IVA per pasto ridotto con primo ed Euro 5,29 (Euro cinque/29) oltre IVA per pasto ridotto con secondo, risultanti dal Dettaglio economico presentato in sede di gara dalla Società e conservato in atti. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale di cui all'art. 2, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo.
Le parti devono costantemente monitorare l’andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine dell’ effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all’Azienda di programmare per
tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi.
E' fatta salva la possibilità di integrazione del quinto dell'importo contrattuale ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, espressamente richiamate dal successivo art. 4.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e nell'Offerta tecnica della Società.
Per il presente appalto non è stato redatto il DUVRI (Documento di Valutazione Rischi da Interferenze), atteso che il RUP, sentito il RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione), non ha ritenuto sussistenti rischi da interferenza.
Non sono, quindi, previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La Società è tenuta comunque al pieno rispetto della normativa in materia d igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
ART. 4 MODIFICA DI CONTRATTO
In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l’Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico dell’Operatore Economico della situazione preesistente.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del corrispettivo contrattuale, la Società è obbligata all’esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del medesimo decreto legislativo di cui al primo capoverso.
ART. 5 GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC aziendale: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx e quella dell’aggiudicatario: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxx
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, dopo che il Responsabile unico del procedimento (RUP), per il tramite del Direttore dell'esecuzione (DEC), abbia accertato che la relativa prestazione (servizio) è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8.
Nell’ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati: il riferimento al contratto in oggetto, il CIG n. 9304808A76, l’indicazione del punto mensa, il periodo a cui la fattura stessa si riferisce e l’indicazione del numero dei pasti comunicati dal Servizio Ristorazione dell’Azienda.
Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 Xxxxxxx, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le seguenti specifiche tecniche:
• Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI,
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 9304808A76.
La Stazione appaltante è soggetta all'applicazione dello “split payment” ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA “Scissione dei pagamenti”.
Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Società e il subappaltatore, in caso di ricorso autorizzato al subappalto, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione.
I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra statuito, dopo l’accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Azienda procederà ad acquisire,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto verrà richiesto all’autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente dall’Azienda agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato
nell’esecuzione del contratto, l’Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
La fattura relativa all’ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 8 e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. L'Azienda, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul x/x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX XXX - Xx. Xxxxxx Xxxxxx con codice IBAN XX00X0000000000000000000000 o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato
con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.
Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx esonera l’Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.
L’Azienda, nei casi in cui siano contestate alla Società inadempienze alle obbligazioni contrattuali, può sospendere i pagamenti fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.
La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 9304808A76. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari” presentato dalla Società in sede di gara e conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente
bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società. La Società è tenuta a comunicare all’Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
ART. 8 VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il sig. Xxxxxx Xxxxxx, dipendente aziendale, è nominato Direttore dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/16.
Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all’articolo 27 e ss. del Capitolato.
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle condizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti.
ART. 9 SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell’offerta da parte della Società quali: Manutenzioni, disinfestazioni, derattizzazione e trasporto pasti. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Non possono costituire oggetto di subappalto e saranno eseguite
direttamente dalla Società contraente le prestazioni di seguito elencate:
a) preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti.
La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all’Azienda il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii.
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 10 CESSIONE DEL CREDITO
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9304808A76. L’Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Azienda. La notifica all’Azienda dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al
precedente articolo 5.
Non sono ammesse forme di delegazione dei pagamenti dei corrispettivi contrattuali diverse dalla cessione di credito.
ART. 11 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.
Nell’esecuzione del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente
esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Società esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione.
ART. 12 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario approvato con Delibera di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato, e reso disponibile sul istituzionale dell’Azienda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell’eventuale subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Xxxxxx in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell’eventuale subappaltatore e ad inviare all’Amministrazione comunicazione dell’avvenuta trasmissione.
ART. 13 DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI (D.U.V.R.I.)
Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è necessario procedere con la redazione del D.U.V.R.I.
La Società è comunque tenuta al pieno rispetto della normativa in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
Le eventuali attività manutentive relative all’hardware e al software concessi in uso dall’Azienda all’Operatore economico dovranno essere effettuate previo accordo fra Azienda e Società allo scopo di evitare rischi interferenziali.
ART. 14 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’erogazione del servizio oggetto del presente contratto deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato.
Ove si verifichino inadempienze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze.
Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:
• € 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;
• € 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell’Offerta tecnica salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione ad hoc;
• € 400,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all’articolo 13 del Capitolato;
• € 260,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 15 e ss. del Capitolato;
• € 260,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
• € 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica,
DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per mancato rispetto del minimo richiesto o di quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
• € 250,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell’organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all’organico presente e alle modalità organizzative e di gestione del servizio;
• € 230,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all’articolo 8 del Capitolato, oltre alla rivalsa dell’Azienda stessa per l’eventuale danno economico procuratole;
• € 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù;
• € 150,00 per accertato utilizzo improprio dell’hardware e software messi a disposizione dall’Azienda per l’esecuzione del servizio;
• € 50,00 per ogni intervento di ripristino dell’hardware e/o del software messo a disposizione dell’Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.
In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni contrattuali che non configuri alcuna delle fattispecie sopra elencate sarà applicata a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Se il ritardo di cui sopra persiste oltre il quindicesimo giorno l’Amministrazione, fermo restando l’applicazione della penale nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi\prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica
segnalazione da parte del RUP.
Qualora l’Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Amministrazione potrà far eseguire le prestazioni ad altra impresa a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell’Appaltatore o sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere immediatamente reintegrata.
L’Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del presente contratto idonee all’applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, tramite PEC, le inadempienze riscontrante con l’indicazione della relativa penale da applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad essa imputabile, l’Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all’avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 15 che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato
rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Azienda ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’Amministrazione procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a) mancata apertura della struttura in cui viene erogato il servizio per più di cinque giorni consecutivi;
b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Operatore economico nei casi previsti dalla legge;
c) messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Operatore economico;
d) abbandono dell’appalto, salvo che per causa di forza maggiore;
e) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario;
f) mancato rispetto del Progetto di assorbimento del personale presentato in sede di gara;
g) reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie;
h) violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nei menù e nelle relative grammature offerte dall’Operatore economico;
i) violazioni ripetute delle prescrizioni di Capitolato o dell’Offerta tecnica
presentata in sede di gara;
j) casi accertati di tossinfezioni alimentari;
k) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
l) utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
m) interruzione non motivata del servizio;
n) cessione del contratto a terzi;
o) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19;
p) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia, compresa la perdita delle licenze e autorizzazioni di cui all’articolo 20 del Capitolato;
q) transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
r) subappalto non autorizzato;
s) violazione del divieto di modifica della destinazione d’uso dei locali di cui all’articolo 5 del Capitolato;
t) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto;
u) in tutti casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo
diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
A seguito della risoluzione del contratto l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui all’articolo 15 che resta incamerata dall’Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altro Operatore economico e per tutte le circostanze che possono verificarsi.
L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.
ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante Fideiussione bancaria n. 107544 del 14/11/2022 munita di firma digitali con la quale Banco BPM S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell’Azienda nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 4.963,20 (euro quattromilanovecentosessantatre/20). L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 30 % per il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e di un ulteriore 15 % per il possesso della certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 presentate in copia e conservati agli atti.
L’atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell’Ufficio.
La garanzia valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 8.
ART. 16 COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore è obbligato a tenere sollevata e indenne l’Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti, infortuni o altro che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto. In osservanza a quanto previsto dall’art.
35 del Capitolato, la Società ha presentato polizza di assicurazione Multirischi n. 2550/175/585000 rilasciata da UnipolSai Assicurazioni con un massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo e per sinistro a copertura del rischio derivante dall'esecuzione del presente appalto e polizza di assicurazione RCT/RCO n. 1/2550/219/60/585004, polizza di assicurazione incendio, rischi industriali n. 1/2550/43/585001, polizza di assicurazione furto n. 1/2550/45/585002, polizza di assicurazione impianti e apparecchiature elettroniche n. 1/2550/90/585003 rilasciate da UnipolSai Assicurazioni e relative quietanze di avvenuto pagamento dei rispettivi premi assicurativi. La Società è tenuta a dimostrare, entro il giorno 1 del mese di dicembre di ogni anno di vigenza contrattuale, la permanenza della copertura assicurativa. Qualora intervenissero modifiche in ordine alla copertura
assicurativa sopraindicata, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione all’Azienda.
L’esistenza di tale polizza non libera comunque la Società dalle proprie responsabilità.
ART. 17 PERSONALE INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione del servizio con personale ad esso dipendente, idoneo ed adeguato quantitativamente alle necessità connesse con la gestione e l’esercizio della mensa, secondo quanto esplicitamente previsto all’art. 16 del Capitolato e secondo quanto indicato nell’Offerta tecnica.
ART. 18 LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla volturazione delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali.
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Azienda, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato al presente contratto sotto la lett. C (All. C ) .
Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.
L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D. Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
ART. 20 RECESSO
L’Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso xxx XXX xx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L’Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile. E’ fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.
L'Amministrazione ha diritto, altresì, di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D. L. 95/2012 convertito in L. 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni CONSIP o accordi quadro di Centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell’Appaltatore medesimo.
ART. 21 REVISIONE PREZZI
Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutto il primo anno di durata del contratto. A partire dalla seconda annualità contrattuale in caso di ripetizione è ammessa la revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base del 75 % della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
L’Appaltatore deve avanzare richiesta scritta di revisione entro 30 (trenta) giorni dall’avvio del secondo anno di esecuzione contrattuale. Il suddetto termine è fissato a pena di decadenza, di conseguenza il suo mancato rispetto determina l'improcedibilità della richiesta tardiva. Il relativo procedimento si concluderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta con l’adozione da parte dell’Azienda delle determinazioni del
caso.
ART. 22 AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O NEL CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 88, comma 4 ter (comunicazione antimafia) del D.Lgs 159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, giusta la previsione di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016.
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. L’imposta di bollo pari ad Euro 256,00 (euro duecentocinquantasei/00) è
assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.
ART. 24 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme
contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R.T. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R.T. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
ART. 25 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 26 ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - 3 Corrispettivo contrattuale; - 4 Modifica di contratto; - 6 Fatturazione e pagamenti; - 11 Obblighi e responsabilità dell’appaltatore;
- 14 Penali e Risoluzione del contratto; - 20 Recesso; - 25 Foro
competente.
Letto, firmato e sottoscritto
Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD, la presente esonera
dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo o- riginale.
Reggio Xxxxxx, li 5 febbraio 2020