Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza Consip S.p.A.
tra
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza
e
Consip S.p.A.
Convenzione per lo svolgimento di attività di supporto alla tenuta del Registro dei revisori legali, del registro del tirocinio e ad ulteriori attività di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 39/2010
tra
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza (di seguito anche Ispettorato), C.F. 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, 00187- Roma, rappresentato dall’Ispettore Generale Capo dott. Gianfranco Tanzi, nato a Roma il 31 dicembre 1965, c.f. TNZGFR65T31H501N, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede dello stesso Ministero, in Roma, via xx settembre 97,
e
Consip S.p.A, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo 19/d-19/e, P.IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Luigi Marroni, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) l’11 agosto del 1957 c.f. MRRLGU57M11C227Y, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a tal fine autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Società in data 22 marzo 2017 come risulta dalla dichiarazione allegata alla presente Convenzione (Allegato “A”)
Visto
- il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i, recante “attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio”;
- in particolare, l’art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010, il quale prevede che “il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, nonché in merito a:
a. l’abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l’iscrizione nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
b. la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
c. l’adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
d. la formazione continua;
e. la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di
revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
f. l’adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all’articolo 9, 10 e 11;
- il comma 2 dell’art. 21 del d. Lgs. n.39/2010, il quale prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine ed accertamento, connessi all’abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale e alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio;
- il comma 3 del medesimo articolo 21, il quale prevede che gli enti di cui si avvale il Ministero dell’economia e delle finanze svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del citato decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze;
- il comma 4 del medesimo articolo 21, il quale prevede che gli enti di cui il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l’indipendenza rispetto agli iscritti del registro o del registro del tirocinio;
- il comma 5 del medesimo articolo 21, il quale prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti di cui si avvale, può indirizzare loro raccomandazioni e può, in ogni momento, recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati;
- il comma 6 del medesimo articolo 21, il quale prevede che nell’esercizio della vigilanza, il Ministero dell’economia e delle finanze può:
a. richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e i termini dalla stessa stabiliti;
b. eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizioni, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;
c. richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;
d. acquisire direttamente dal Registro delle imprese, anche con modalità telematiche nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di revisione legale conferiti in conformità del presente decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti relativi al controllo della qualità.
- il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, ed in particolare l’art. 8 che prevede che l’Ispettorato Generale di Finanza svolge i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;
- il Ministero dell’economia e delle finanze- Ispettorato Generale di finanza e Consip hanno sottoscritto in data 29 dicembre 2011 apposita convenzione avente ad oggetto il supporto alle attività di tenuta del registro dei revisori legali, del registro del tirocinio e le ulteriori attività di cui all’art. 21 del d.lgs. 39/2010;
- l’articolo 3 della convenzione sopra citata prevede che questa ha durata fino al 31 dicembre 2016 e che la stessa è rinnovabile su accordo scritto delle Parti;
- la nota prot. 78080 del 07.10.2016 con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha invitato Consip a manifestare l’eventuale interesse a rinnovare la convenzione in parola, secondo la facoltà riconosciuta dall’articolo 3 sopra menzionato ed ha contestualmente chiesto a Consip di formulare una proposta dettagliata delle previsioni di costo delle attività;
- la nota prot. n. 27708/2016 del 18.11.2016 con la quale Consip ha confermato l’interesse al rinnovo della Convenzione in essere e la disponibilità a presentare la proposta richiesta ;
- la nota prot. n. 31094/2016 con la quale Consip, al fine di garantire la continuità nella gestione delle attività di tenuta del registro, trattandosi di attività che non possono essere interrotte, chiede all’Amministrazione di valutare di procedere, nelle more del completamento delle attività necessarie alla definizione del provvedimento di affidamento e della stipula della nuova convenzione, alla proroga dell’atto convenzionale in scadenza, con conseguente integrale applicazione della disciplina ivi contenuta, fino al 31 marzo 2017 e comunque fino alla sottoscrizione della nuova convenzione;
- l’atto di proroga tecnica del 28.12.2016, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento degli atti e degli accordi per il rinnovo dell’affidamento del servizio, e comunque non oltre il
termine di 3 mesi dalla data di scadenza dell’accordo vigente, sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ed ammesso a registrazione al n. 1/85 del 19.1.2017;
- la Determina del Ragioniere generale dello Stato del 13.03.2017, prot. n. 40909 con cui si affidano a Consip, in prosecuzione del precedente rapporto, attività di supporto allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 21 del d.lgs 39/2010;
- lo Statuto sociale di Consip, in particolare l’articolo 4, comma 1, lettera b) prevede che Consip può svolgere attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione di Consip del 22 marzo 2017 di approvazione della sottoscrizione della presente Convenzione;
- la nota del 23 marzo 2017 prot. n. 7716 con cui Consip ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del proprio Statuto sociale, lo schema della presente Convenzione rispettivamente al Dipartimento del Tesoro per l’informativa preventiva e all’azionista per la verifica del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario;
- le note del 3 aprile 2017, prot. n. 28054 e prot. n. 28167, con cui il Dipartimento del Tesoro e l’azionista rispettivamente hanno rappresentato di non ravvisare motivi ostativi alla stipula da parte di Consip della presente convenzione;
considerato
- che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze di Consip e sono coerenti con l’oggetto sociale della stessa, come previsto dallo Statuto di Consip, in particolare dall’art. 4, comma 1, lett. b) dello stesso;
ritenuto
pertanto, necessario procedere alla stipula della presente Convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza e Consip,
LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Valore delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto)
1. La presente Convenzione regolamenta i rapporti tra l’Ispettorato Generale di Finanza e Consip
– nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività di supporto ai compiti del Ministero dell’economia e delle finanze in materia di tenuta del registro dei revisori legali dei conti e del registro dei tirocinanti, di controllo di qualità e di formazione nonché, ove richiesto, in ordine alle attività connesse e strumentali all’espletamento delle stesse dette attività, ivi comprese quelle di acquisizione di beni e servizi.
Articolo 3
(Durata)
1. La presente Convenzione ha durata di 57 mesi a decorrere dalla data del 1° aprile 2017 fino alla data del 31 dicembre 2021. Il presente Disciplinare è rinnovabile su accordo scritto delle Parti, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e previa verifica, da parte dell’azionista, circa il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, così come previsto dall’articolo 11, comma 4, dello Statuto sociale.
Articolo 4
(Attività e obblighi di Consip)
1. Consip, in relazione all’oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge le seguenti tipologie di attività:
a. gestione delle attività operative di integrazione, di aggiornamento e di messa a disposizione dei registri;
b. attività di supporto nella gestione dei rapporti contrattuali con il fornitore dei sistemi informatici relativi alla tenuta del registro dei revisori legali e dei tirocinanti;
c. attività di assistenza all’utenza e helpdesk (quali, attività di gestione della corrispondenza elettronica e di front office);
d. gestione delle attività strumentali connesse alla riscossione dei contributi di cui all’articolo 21, comma 7, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e alla tenuta della contabilità dei predetti contributi;
e. gestione dei servizi strumentali alle attività di segreteria della Commissione centrale dei revisori contabili di cui al d.lgs. 39/2010.
2. Consip, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione può, altresì, svolgere, su richiesta dell’Ispettorato, le seguenti ulteriori attività:
a. svolgimento delle procedure di acquisto sopra e sotto soglia comunitaria di beni e servizi strumentali alla tenuta dei registri e l’eventuale relativa gestione contrattuale;
b. attività di supporto per la realizzazione di specifiche richieste dell’Ispettorato nel contesto della gestione contrattuale in ordine ai sistemi informatici relativi alla tenuta del registro dei revisori legali e dei tirocinanti, sentito IGICS;
c. supporto operativo relativo alle attività di controllo di qualità e di formazione dei revisori che l’Amministrazione è chiamata a svolgere ai sensi del d.lgs. 39/2010;
d. ulteriori attività di supporto inerenti, connesse o utili alla realizzazione delle attività previste nell’ambito della presente Convenzione, dirette alla gestione operativa dell’esame di abilitazione indetto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero della Giustizia, previsto dal DM del 19 gennaio 2016, n. 63 recante “ Regolamento per l’attuazione della disciplina dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale” di attuazione dell’art. 4 del d.lgs. 39/2010;
3. Consip, nello svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, provvede a:
a. dotarsi di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, possono compromettere l’indipendenza rispetto agli iscritti nel registro e nel registro dei tirocinanti;
b. fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall’Ispettorato;
c. assicura l’adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.
Articolo 5
(Attività e obblighi dell’Ispettorato)
1. L’Ispettorato in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione:
a. approva i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 6; l’Ispettorato approva inoltre gli atti di consuntivazione e le relazioni di cui al successivo articolo 7;
b. informa Consip in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dello svolgimento delle attività che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa;
c. indirizza raccomandazioni al Consip circa lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
d. vigila sul corretto e indipendente svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
2. verifica, d’intesa con l’IGICS, ai soli fini dello svolgimento delle attività strumentali alla tenuta del registro dei tirocinanti e dei revisori legali, la coerenza dei servizi e delle infrastrutture con le strategie informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L’Ispettorato può, altresì, in relazione alla presente Convenzione:
a. eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche procedendo ad audizioni, in ordine alle attività oggetto della presente Convenzione;
b. impartire direttive circa la corretta esecuzione dei compiti di supporto affidati e sul controllo della qualità delle informazioni immesse nelle basi dati.
3. L’ispettorato corrisponde a Consip, per l’espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, i corrispettivi ed i rimborsi secondo quanto previsto al successivo articolo 8; a tal fine l’Ispettorato comunica a Consip il codice identificativo dell’ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del DM 55/2013.
Articolo 6
(Pianificazione ed organizzazione delle attività)
1. Con riferimento alle attività di cui alla presente Convenzione, Consip, previa intesa con l’Ispettorato, trasmette entro il mese di febbraio di ciascun anno, un Piano Annuale con indicazione delle attività che dovranno essere svolte nell’anno di riferimento, il quale viene approvato entro 15 giorni dal suo ricevimento dall’Ispettorato.
2. Nel Piano sono indicati, con riferimento all’oggetto di cui al precedente articolo 2 ed alle tipologie di attività indicate al precedente articolo 4, le specifiche attività che dovranno essere svolte da Consip, con indicazione altresì degli impegni giorni/persona per profili professionali con specifico riferimento alle attività svolte da Consip ai sensi dell’articolo 4, comma 2 fermo
restando per esse il rispetto dell’importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 8, comma 2.
3. Nei Piani di cui al comma 1 potranno essere indicate modalità di determinazione dei corrispettivi per prestazioni a corpo per determinate iniziative o tipologie di attività e le relative modalità di pagamento.
4. Il Piano annuale potrà contenere impegni per le parti anche di durata pluriennale. In tal caso Consip è autorizzata a dar corso alle attività anche nelle more dell’approvazione del piano annuale successivo, salvo diversa indicazione dell’Ispettorato.
5. Le indicazioni contenute nel Piano annuale possono essere oggetto di revisione ed aggiornamenti concordati tra le parti.
6. Con l’approvazione del Piano annuale, e degli eventuali successivi aggiornamenti e revisioni, si intende approvata da parte dell’Ispettorato anche la previsione di spesa in ordine allo svolgimento delle relative attività di supporto. Le attività di supporto incluse nel Piano annuale delle Attività non necessitano di ulteriori approvazioni o autorizzazioni da parte dell’Ispettorato, per l’espletamento da parte di Consip. L’approvazione dovrà essere effettuata mediante documento anche elettronico preventivamente protocollato dall’Ispettorato.
7. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico.
Articolo 7
(Atti di consuntivazione delle attività)
1. Consip presenta all’Ispettorato, atti di consuntivazione ( SAL) trimestrali, in ordine alle attività svolte al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto dal successivo articolo 8. L’Ispettorato verifica ed approva gli atti di consuntivazione entro 30 giorni dalla ricezione.
2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati in formato elettronico. Consip è comunque tenuta a presentare all’Ispettorato, entro termini concordati, eventuali ulteriori informazioni richieste.
3. Entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio di esercizio inerente l’anno cui il Piano Annuale si riferisce, Consip S.p.A. presenta all’Ispettorato il rendiconto delle spese effettuate per lo svolgimento delle attività di cui al Piano Annuale stesso, sulla base delle risultanze dell’apposita contabilità separata, articolato ove possibile al livello di voce del conto economico ai sensi dell’art. 2425 c.c.
Articolo 8
(Corrispettivi e rimborsi)
1. Per le attività svolte ai sensi del precedente articolo 4 comma 1 vengono riconosciuti a Consip i seguenti canoni annuali, calcolati a totale copertura dei costi sostenuti:
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
€ 1.275.000 | € 1.700.000 | € 1.750.000 | € 1.750.000 | € 1.800.000 |
2. Per le eventuali attività svolte da Consip ai sensi dell’articolo 4, comma 2 viene riconosciuto un corrispettivo secondo la metrica tempo e spesa, calcolato sulla base delle seguenti tariffe giornaliere (IVA esclusa) per profilo professionale, nell’ambito di quanto individuato nel Piano Annuale delle attività:
Profilo A – Senior manager: euro 800,00; Profilo B – Consulente senior: euro 600,00; Profilo C – Consulente junior: euro 450,00.
3. Per le attività di cui al precedente comma, l’impegno complessivo previsto per la durata della Convenzione non potrà superare il limite massimo di 2.000 giorni/persona.
4. Per le attività svolte sulla base della presente Convenzione, Consip presenta gli atti di consuntivazione delle attività (SAL) di cui al precedente articolo 7. In seguito all’approvazione da parte dell’Ispettorato dei detti documenti, Consip emette le relative fatture nei confronti dell’Ispettorato stesso, che provvede al pagamento dei relativi corrispettivi.
5. I pagamenti effettuati dalla Consip in favore di fornitori esterni – relativi alle acquisizioni effettuate sulla base della presente Convenzione e previste nel Piano annuale delle attività o comunque autorizzate dall’Ispettorato– sono, inoltre, rimborsati a Consip dall’Ispettorato, nella misura risultante dalle fatture emesse dai fornitori, con esclusione di ogni e qualsiasi provvigione aggiuntiva. Consip invia, unitamente alla propria fattura, una copia delle fatture emesse dai fornitori esterni di cui viene chiesto il rimborso. L’Ispettorato riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese obbligatorie per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara, nella misura risultante dalle fatture emesse e con esclusione di qualsiasi provvigione aggiuntiva.
6. L’Ispettorato riconosce, altresì, a Consip il rimborso delle spese di rappresentanza e di difesa della stessa – ivi comprese le spese e i costi di consulenza tecnica – nei giudizi verso terzi in cui sia attrice o convenuta, relativi alle attività di cui all’articolo 4 comma 2 lettera a) oggetto della presente Convenzione, nella misura massima stimata individuata dal Piano annuale delle attività, risultante dalle fatture emesse dai professionisti esterni, con esclusione di ogni e qualsiasi
provvigione aggiuntiva e dalle sentenze relative ai detti giudizi, al netto degli incassi eventualmente ricevuti a titolo di rimborso delle spese giudiziarie per ricorsi vinti; ove detta misura si riveli insufficiente, Consip chiederà un incremento del massimale che sarà approvato in fase di revisione del Piano.
7. L’Ispettorato inoltre, rimborsa a Consip le spese postali derivanti dall’espletamento delle attività svolte dalla stessa, per l’invio di comunicazioni agli utenti del Registro.
Articolo 9
(Modalità di pagamento dei corrispettivi e rimborsi)
1. I pagamenti dei corrispettivi e dei rimborsi di cui al precedente articolo 8 sono effettuati dall’Ispettorato entro 30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da Consip e della relativa documentazione, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine.
2. I pagamenti saranno effettuati dall’Ispettorato mediante accredito su uno dei conti correnti bancari intestati a Consip di seguito indicati:
Banca | IBAN |
Unicredit | IT 40 D 02008 05365 000004887937 |
Intesa San Paolo | IT 38 O 03069 03240 100000005558 |
Banca Nazionale del Lavoro | IT 54 Q 01005 03205 000000001696 |
3. Consip, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all’Ispettorato le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l’Ispettorato è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Articolo 10
(Proprietà dei documenti)
1. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, salvo sua diversa indicazione, acquisisce la proprietà esclusiva dei beni e delle apparecchiature acquistate da Consip su richiesta ed autorizzazione dell’Ispettorato, nonché la proprietà dei documenti e studi redatti da Consip su richiesta dell’Ispettorato in ordine alle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Le sintesi – definite dall’Ispettorato con l’ausilio di Consip – della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione potranno essere successivamente rielaborate e divulgate dall’Ispettorato stesso.
Articolo 11
(Esonero da responsabilità della Consip)
1. Consip fatti salvi i casi di dolo o colpa grave non è ritenuta responsabile di eventuali ritardi, inadempimenti e/o impossibilità nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
Articolo 12
(Trattamento dei dati)
1. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 13
(Altri obblighi di Consip)
1. La Consip è altresì obbligata:
a. ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
b. ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
c. ad adottare nell’esecuzione dell’attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
d. ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e. a garantire e a tenere indenne il Dipartimento RGS da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività;
f. a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base del presente Disciplinare.
2. Consip si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all’esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le istruzioni impartite dall’ispettorato in qualità di titolare del trattamento.
3. Consip dichiara, inoltre, di avere stipulato una polizza assicurativa per i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche conseguenti e per fatto dei dipendenti e dei collaboratori dell’assicurato, e si impegna a mantenere un’ analoga copertura assicurativa per tutta la durata della presente Convenzione.
Articolo 14
(Sede operativa)
1. Il Dipartimento RGS mette a disposizione di Consip, presso la propria sede di Via Lariana . Villa Ada di Roma o presso altra sede resa disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze, gli spazi operativi alla stessa necessari per l’espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per ospitare eventualmente, ove necessario, il personale dei fornitori terzi, impegnato nell’erogazione di prestazioni di interesse ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 15
(Spese della Convenzione)
1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico della Consip. la presente Convenzione , avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A, è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26/11/86, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusta l’articolo 40 del citato decreto, con oneri a carico di Consip. Consip dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente Disciplinare saranno effettuate nell’esercizio di impresa, giusta l’articolo 4 del D.P.R. 26/10/72, n. 633 e successive
modificazioni e che pertanto esse sono soggette ad I.V.A ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. succitato.
Articolo 16
(Obbligatorietà della Convenzione)
1. La Convenzione è efficace per la Società a far data dalla sottoscrizione e lo diventerà per l’Ispettorato solo a seguito dell’approvazione da parte dei competenti organi di controllo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 17
(Recesso)
1. All’Ispettorato è riconosciuta, ai sensi dell’art. 21, comma 5, del D. Lgs. 39/2010, la facoltà di recedere in ogni momento senza oneri dalla presente Convenzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso, l’Ispettorato ne dà comunicazione a Consip con un preavviso di almeno 6 mesi. In tale ipotesi, restano salvi gli effetti delle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso. In tal caso, a Consip sono riconosciuti, per l’attività prestata fino al momento del recesso, i corrispettivi e i rimborsi di cui al precedente articolo 8.
Articolo 18
(Codice etico)
1. Le parti dichiarano di aver preso visione rispettivamente del Codice Etico di Consip e del Codice di Comportamento del Ministero dell’economia delle finanze consultabili sui rispettivi siti internet e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
Articolo 19
(Clausola finale)
1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione dello stesso e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, previa informativa al Dipartimento del Tesoro e all’azionista unico, ai fini della verifica del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, così come previsto dall’art. 11, comma 4, dello Statuto sociale.
2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in
leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione del la Convenzione stessa.
3. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l’introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.
Il presente atto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Roma
Per il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato | Consip S.p.A. Amministratore Delegato |
L’Ispettore Generale Capo Gianfranco Tanzi Ente certificatore: Postecom Validità: dal 19.5.2016 al 19.5.2019 Certificato elettronico n. 1387454 | L’Amministratore Delegato di Consip S.p.A. Ing. Luigi Marroni MRRLGU57M11C227Y Ente certificatore: Postecom CA3 Validità: Dal 18.06.2015 al 18.06.2018 Codice Identificativo: 3599590 |