PREMESSO CHE:
BANCA IFIGEST S.p.A. – Società capogruppo Gruppo Bancario Ifigest
NORME GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI PARTI DI OICR DI BANCA IFIGEST S.p.A.
PREMESSO CHE:
• BANCA IFIGEST S.p.A. è autorizzata ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO all’esercizio del servizio di collocamento mediante offerta fuori sede, nonché mediante di tecniche di comunicazione a distanza;
• in particolare, la BANCA si avvale, nella prestazione del SERVIZIO, di MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA;
• il CLIENTE intende avvalersi del SERVIZIO offerto dalla BANCA mediante l’utilizzo delle predette tecniche;
• il CLIENTE dichiara di essere a conoscenza e di essere consapevole dei peculiari rischi che si ricollegano alle modalità di esecuzione dei servizi on line, così come specificati nelle presenti NORME GENERALI;
• il CLIENTE dichiara e riconosce di aver letto e compilato integralmente in ogni sua parte la PROPOSTA DI ADESIONE della BANCA composta dalle sezioni 1 (generalità), 2 (allegati), 3 (attestazione in materia di antiriciclaggio), 4 (procura speciale), 5 (informativa e consenso privacy), 6 (comunicazioni elettroniche);
• il CLIENTE dichiara di aver preso completa cognizione delle NORME GENERALI di seguito riportate e di accettarle integralmente;
Articolo 1. - Premesse ed allegati
tutto ciò premesso,
si conviene e stipula quanto segue.
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del CONTRATTO e delle pattuizioni nello stesso contenute.
Articolo 2. - Definizioni
1. Le PARTI convengono di attribuire alle definizioni di seguito riportate il significato corrispondente:
• con l’espressione “BANCA” si intende BANCA IFIGEST S.p.A., con sede legale in Firenze, Piazza S. Maria Soprarno n.1, iscritta presso il registro delle imprese di Firenze al n. 03712110588 C.F. 03712110588 Partita IVA 04337180485.
• con l’espressione “CLIENTE” si intende il soggetto o i soggetti, indicati nella parte recante “Generalità del Cliente” di cui alla PROPOSTA DI ADESIONE, che sottoscrive/sottoscrivono il presente CONTRATTO;
• “CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”: D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;
• “CONTO CORRENTE WEB” si intende il conto di pagamento trattenuto presso la BANCA dal CLIENTE disciplinato dal Contratto avente ad oggetto il servizio di conto corrente web, sul quale sono regolate le operazioni di sottoscrizione di OICR disposte dal CLIENTE.
• “FIRMA DIGITALE”: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
• con l’espressione “PARTI” si intendono la BANCA e il CLIENTE;
• con l’espressione “PROPOSTA DI ADESIONE” si intende il documento contenente la proposta contrattuale del CLIENTE (sez. 1), gli allegati (sez. 2), le attestazioni in materia di antiriciclaggio (sez. 3), la procura (sez. 4); il modulo di informativa e consenso ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (sez. 5), l’opzione relativa alle comunicazioni elettroniche (sez. 6);
• con l’espressione “NORME GENERALI” si intendono le presenti norme che regolano la prestazione del SERVIZIO;
• con l’espressione “CONTRATTO” si intende la presente proposta contrattuale per la prestazione del SERVIZIO da parte della BANCA, composta dalla PROPOSTA DI ADESIONE e dalle NORME GENERALI;
• con l’espressione “SERVIZIO” si intende il servizio di collocamento online indicato all’art. 4.1. del
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CONTRATTO;
• con l’espressione “PRODOTTI E SERVIZI” si intendono gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del TESTO UNICO, i prodotti finanziari di cui all’art. 1, comma 1, lett. u) del TESTO UNICO emessi da banche, i prodotti di investimento assicurativi di cui all’art. 1, comma 1, lett. w-bis 3) del TESTO UNICO, i depositi strutturati emessi da banche, oggetto del SERVIZIO;
• con l’espressione “DISPOSIZIONI” si intendono le richieste di sottoscrizione, rimborso, disinvestimento, switch relative ai PRODOTTI E SERVIZI impartite dal CLIENTE;
• con l’espressione “SITO” si intende il sito Internet, contraddistinto dall’URL «xxx.xxxxxxxxx.xx» il cui dominio “xxxxxxxxx.xx” è registrato presso la Registration Autority Italiana, attraverso il quale la BANCA presta il SERVIZIO ed accessibile al CLIENTE mediante l’impiego dei MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA;
• con l’espressione “MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA” si intendono il telefono, il telefono cellulare, il telefax, il personal computer, il modem, la rete Internet e la posta elettronica (e-mail), nonché ogni altro mezzo di comunicazione che dovesse rendersi disponibile e che le PARTI concorderanno di ritenere applicabile al presente CONTRATTO;
• con l’espressione “USER ID” si intende il codice alfanumerico scelto dal CLIENTE e confermato dalla BANCA al CLIENTE per l’accesso al SERVIZIO nell’area riservata agli utenti registrati del SITO;
• con l’espressione “PASSWORD DI ACCESSO” si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE che consente allo stesso, congiuntamente allo USER ID - e, laddove applicabile all’accettazione della NOTIFICA PUSH o al Codice OTP -, di accedere e di utilizzare il SERVIZIO nell’area riservata agli utenti registrati del SITO;
• con l’espressione “PASSWORD DI TRANSAZIONE”, si intende, il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE, per l’utilizzo del SERVIZIO;
• con l’espressione “PASSWORD” si intendono congiuntamente la PASSWORD DI ACCESSO e la PASSWORD DI TRANSAZIONE;
• con l'espressione “AUTENTICAZIONE FORTE” si intende la procedura di autenticazione che, in aggiunta all’inserimento dello USER ID e della PASSWORD DI ACCESSO, consente di accedere al SERVIZIO e di utilizzarlo solo dopo che il CLIENTE abbia dato conferma della propria identità mediante accettazione della NOTIFICA PUSH ricevuta sul proprio DISPOSITIVO o, qualora applicabile, abbia utilizzato la ONE TIME PASSWORD ricevuta sul proprio DISPOSITIVO;
• con l’espressione “APP” si intende l’applicazione mobile installata sul DISPOSITIVO che nei casi di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE consente al CLIENTE di identificarsi e di autorizzare la singola operazione di accesso o di utilizzo del SERVIZIO;
• con l'espressione “DISPOSITIVO” si intendono i dispositivi di comunicazione mobile nell’esclusivo possesso ed uso del CLIENTE, quali smartphone, tablet o telefono cellulare, che sono stati accreditati presso la BANCA per lo svolgimento dell’AUTENTICAZIONE FORTE, a seconda della relativa tipologia di AUTENTICAZIONE FORTE applicabile, mediante comunicazione del numero telefonico associato o registrazione del codice identificativo univoco del DISPOSITIVO medesimo tramite l’APP;
• con l’espressione “NOTIFICA PUSH” si intende una notifica che nei casi di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, il CLIENTE riceve sull’APP installata sul proprio DISPOSITIVO e che gli consente tramite l’inserimento del codice di sblocco del DISPOSITIVO oppure, ove supportato, tramite il RICONOSCIMENTO BIOMETRICO, di accedere al SERVIZIO e utilizzarlo, unitamente all’inserimento dello USER ID e della PASSWORD DI ACCESSO. La NOTIFICA PUSH viene ricevuta per ciascuna singola operazione di accesso o di utilizzo ed ha una durata temporanea;
• con l'espressione “ONE TIME PASSWORD” (o “Codice OTP”) si indica un codice numerico riservato, ad uso esclusivo del CLIENTE, che nei casi di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE è generato di volta in volta in tempo reale dalla BANCA su richiesta del CLIENTE ed inviato a quest’ultimo tramite SMS (“Short Message Service”) sul DISPOSITIVO. Il codice OTP potrà essere utilizzato una sola volta per ciascuna singola operazione sia essa di accesso o di utilizzo del SERVIZIO ed ha una durata temporanea.
• con l’espressione “RICONOSCIMENTO BIOMETRICO” si intende un sistema informatico eventualmente operativo sul DISPOSITIVO che ha la funzionalità e lo scopo di identificare il CLIENTE sulla base di
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caratteristiche biometriche (impronta digitale o riconoscimento facciale) precedentemente acquisite dal DISPOSITIVO e impostate dal CLIENTE per lo svolgimento dell’AUTENTICAZIONE FORTE tramite l’APP;
• con l’espressione “SOCIETÀ PRODOTTO” si intendono le società, indicate nominativamente nel SITO, i cui PRODOTTI e SERVIZI sono collocati dalla BANCA;
• con l’espressione “TESTO UNICO” si intende il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• con l’espressione “NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO” si intende la normativa in tema di riciclaggio di proventi illeciti, di cui al d.lgs. 21 (novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti i provvedimenti di attuazione;
• con l’espressione “NORMATIVA DI RIFERIMENTO” normativa comunitaria, la normativa italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della “offerta al pubblico di prodotti finanziari” e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Direttiva 2014/65/UE, Regolamento UE n. 600/2014 e i Regolamenti Delegati di attuazione dei citati provvedimenti, la Direttiva Delegata UE 2017/593, il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il regolamento Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 (e successive modificazioni ed integrazioni), il regolamento Consob n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni), nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d’Italia, la NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO. Con l’espressione “Normativa di Riferimento” si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento UE 2016/679.
Articolo 3 – Conclusione ed efficacia del contratto
1. Il CLIENTE riconosce che, entrando nel SITO, può acquisire su supporto durevole il CONTRATTO completo di allegati.
2. La PROPOSTA DI ADESIONE e i relativi Allegati sono sottoscritti dal CLIENTE mediante FIRMA DIGITALE, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel “Manuale Operativo del Certificatore InfoCert – Certificati di sottoscrizione Oneshot” disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx, al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte.
3. Dopo aver compilato la PROPOSTA DI ADESIONE, in ogni sua parte e aver preso visione delle NORME GENERALI, sottoscritto gli Allegati, il CLIENTE potrà inviare la PROPOSTA DI ADESIONE alla BANCA completa di tutti i necessari Allegati.
4. Il CLIENTE prende atto che il documento informatico sottoscritto con la FIRMA DIGITALE, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE soddisfa i requisiti della forma scritta.
5. La sottoscrizione della sez. 1 della PROPOSTA DI ADESIONE costituisce, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., proposta di conclusione del CONTRATTO.
6. Il CLIENTE prende altresì atto che la BANCA manifesterà a propria volta l’eventuale accettazione mediante apposizione della FIRMA DIGITALE a seguito dell’avvenuta identificazione del CLIENTE in conformità alla normativa di volta in volta vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
7. La copia informatica del CONTRATTO sottoscritta per accettazione dalla BANCA mediante firma digitale si intenderà ricevuta dal CLIENTE a seguito della messa a disposizione nell’AREA RISERVATA DEL SITO del documento medesimo.
8. La BANCA si riserva, in ogni caso, di respingere la PROPOSTA DI ADESIONE, non debitamente compilata o incompleta, o recante informazioni non coerenti, ovvero riferita a documenti identificativi scaduti, dandone comunicazione al CLIENTE. Inoltre, la BANCA si riserva comunque di respingere la PROPOSTA DI ADESIONE quando a suo giudizio il SERVIZIO risulti non compatibile con la situazione del CLIENTE di cui all’Allegato n. 3 “Profilo di investimento” e quando sussistano elementi che facciano presumere che l’incarico venga conferito per finalità illecite o sia comunque contrario a norme imperative. In quest’ultimo caso comunicherà tale circostanza al CLIENTE con lettera semplice o e-mail.
Articolo 4. – Oggetto del contratto
1. In forza del CONTRATTO, il CLIENTE conferisce incarico alla BANCA di svolgere in suo favore il servizio
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di investimento di collocamento di PRODOTTI E SERVIZI nei termini e alle condizioni di seguito previste, mediante tecniche di comunicazione a distanza.
2. La BANCA svolge altresì in favore del CLIENTE attività di assistenza successiva alla sottoscrizione / acquisto da parte di quest’ultimo dei PRODOTTI E SERVIZI. In particolare, la BANCA riceverà, sempre mediante tecniche di comunicazione a distanza, dal CLIENTE istruzioni relative ai PRODOTTI E SERVIZI collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.
3. Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle SOCIETA’ PRODOTTO gli adempimenti prescritti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO a carico delle stesse.
4. Non rientra nell’attività di cui al presente CONTRATTO lo svolgimento da parte della BANCA del servizio di consulenza in materia di investimenti. La BANCA, pertanto, non fornisce al CLIENTE raccomandazioni personalizzate relative ai PRODOTTI E SERVIZI che siano presentate come adatte al CLIENTE o siano basate sulle caratteristiche del CLIENTE medesimo. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
5. Le PARTI riconoscono che nel caso in cui venisse prestato il servizio di consulenza in materia di investimenti, lo stesso sarà oggetto di autonomo e distinto contratto.
Articolo 5. – Esecuzione dell’incarico
5.1 Servizio di collocamento
5.1.1. Nella prestazione del SERVIZIO, la BANCA si attiene alle disposizioni dettate dalla SOCIETÀ PRODOTTO al fine di assicurare l’uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
5.1.2. L’accesso e l’utilizzo del SERVIZIO è consentito mediante l’impiego di USER ID E PASSWORD. Il CLIENTE può comunque scegliere di attivare l’AUTENTICAZIONE FORTE. Il CLIENTE prende atto che laddove sia titolare del CONTO CORRENTE WEB è tenuto ad attivare l’AUTENTICAZIONE FORTE.
5.1.3. Nel caso in cui il CLIENTE ha attivato l’AUTENTICAZIONE FORTE, l’accesso e l’utilizzo del SERVIZIO avviene mediante l’impiego di USER ID, PASSWORD DI ACCESSO e accettazione della NOTIFICA PUSH generata dalla BANCA. Nei soli casi in cui il CLIENTE sia eccezionalmente impossibilitato alla ricezione della NOTIFICA PUSH, la BANCA potrà attivare una modalità di accesso al SERVIZIO basata sull’impiego di USER ID, PASSWORD DI ACCESSO e Codice OTP; in tali ipotesi, per l’utilizzo del SERVIZIO è richiesto l’inserimento della PASSWORD DI TRANSAZIONE e del Codice OTP.
5.1.4. La USER ID verrà indicata dal CLIENTE all’atto della compilazione della PROPOSTA DI ADESIONE. La USER ID sarà confermata dalla BANCA, mediante MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA, successivamente alla compilazione della PROPOSTA DI ADESIONE da parte del CLIENTE. Le PASSWORD verranno comunicate dalla BANCA a mezzo corriere o raccomandata a.r. in busta chiusa riservata. Nel caso di contratto cointestato la BANCA invierà una PASSWORD DI TRANSAZIONE a ciascun cointestatario all’indirizzo dal medesimo indicato nella PROPOSTA DI ADESIONE. Il CLIENTE in caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, dovrà in autonomia procedere all’installazione dell’APP sul proprio DISPOSITIVO e configurarla in modo tale da consentire lo svolgimento dell’AUTENTICAZIONE FORTE. Nel caso in cui la BANCA abbia eccezionalmente concesso al CLIENTE la possibilità di svolgere l’AUTENTICAZIONE FORTE mediante Codice OTP, il CLIENTE dovrà fornire alla BANCA il numero telefonico in uso su un DISPOSITIVO ad esclusivo uso e possesso del CLIENTE medesimo sul quale possa essere inviato il Codice OTP.
5.1.5. In caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, il Codice OTP, una volta generato, ha la durata di 120 secondi e potrà essere utilizzato per una sola volta. Nel caso in cui la validità del Codice OTP giunga a scadenza senza che il medesimo sia stato utilizzato, il CLIENTE, potrà chiedere l’invio di un ulteriore Codice OTP. La NOTIFICA PUSH, una volta ricevuta, ha la durata di 120 secondi; nel caso in cui la validità della NOTIFICA PUSH giunga a scadenza senza che la medesima sia stata utilizzata, il CLIENTE potrà chiedere l’invio di una ulteriore NOTIFICA PUSH o, in alternativa, di un Codice OTP. Per motivi di sicurezza, dopo tre tentativi consecutivi di accesso falliti, il SERVIZIO verrà bloccato. Il CLIENTE potrà comunque richiedere di riattivarlo con le seguenti modalità: telefono o posta elettronica.
5.1.6. Attraverso il SERVIZIO, mediante il SITO, il CLIENTE potrà impartire alla BANCA DISPOSIZIONI:
i. di adesione ad operazioni di offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione, di acquisto e di scambio;
ii. di sottoscrizioni iniziali, sottoscrizione successive (c.d. aggiuntivi), rimborsi e disposizioni di contestuale
iii. disinvestimento e investimento (c.d. switch), di parti di OICR;
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iv. di sottoscrizione di servizi di investimento, servizi accessori, prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari diversi da quelli indicati nei precedenti punti;
v. ogni altra istruzione od ordine comunque relativo ai PRODOTTI E SERVIZI.
5.1.7. Il prospetto informativo relativo alle operazioni di offerta al pubblico, nonché la documentazione comunque prescritta dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, dovrà essere previamente trasmessa al CLIENTE, anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza che consentano al CLIENTE medesimo di acquisirne la disponibilità su supporto informatico durevole.
5.1.8 Le DISPOSIZIONI di cui all’art. 5.1.6. potranno essere impartite dal CLIENTE alla BANCA, nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, della documentazione relativa ai PRODOTTI E SERVIZI delle SOCIETÀ PRODOTTO e secondo quanto previsto all’art. 7 del CONTRATTO.
5.1.9 La BANCA osserva le disposizioni in tema di offerta al pubblico e di promozione e collocamento, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, di PRODOTTI E SERVIZI.
5.1.10 Nel caso in cui le DISPOSIZIONI siano impartite in un giorno non lavorativo, le stesse si intenderanno pervenute alla BANCA il primo giorno lavorativo successivo.
5.2 - Disposizioni generali
5.2.1. Il CLIENTE dà atto che le operazioni vengono concluse sulla base di una sua autonoma valutazione e non su sollecitazione della BANCA. Nell’esecuzione delle operazioni la BANCA si attiene alle istruzioni impartite dal CLIENTE, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli xxxxxxxxxxxx.Xx CLIENTE è tenuto a fornire alla SOCIETÀ PRODOTTO la liquidità necessaria all’esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione e spesa entro un termine coerente con le condizioni e i tempi previsti per la regolazione e la liquidazione dell’operazione stessa.
5.2.2. La BANCA ha tuttavia facoltà, nell’interesse del CLIENTE, di rifiutare l’esecuzione dell’operazione, previa immediata comunicazione al CLIENTE, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che USER ID e PASSWORD personale del CLIENTE siano conosciuti da soggetti terzi al CONTRATTO, o laddove sia utilizzata l’AUTENTICAZIONE FORTE, che il CLIENTE abbia perso la disponibilità del DISPOSITIVO accreditato per lo svolgimento della AUTENTICAZIONE FORTE o per altre ragioni gravi e motivate.
5.2.3. Una volta impartite, le istruzioni del CLIENTE possono essere revocate solo se non ancora eseguite.
5.2.4. Il CLIENTE prende atto che le registrazioni contabili della BANCA avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi dallo stesso inviati e che, pertanto, tali evidenze fanno piena prova a favore di e contro entrambe le PARTI.
5.2.5. Tenuto conto della natura del SERVIZIO, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite i MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili e delle registrazioni effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di supporto.
5.2.6. Quando il CONTRATTO è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, le disposizioni, tra cui quella di risolvere, sciogliere o recedere il CONTRATTO, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri intestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
5.2.7. I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della BANCA, dunque, in ogni caso, essi saranno responsabili delle eventuali esposizioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione sul conto, anche per atto o fatto di un solo intestatario.
5.2.8. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato e gli eredi dell’intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
5.2.9. Tuttavia nei casi di cui al precedente comma, la BANCA deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r.
5.2.10. In caso di morte del CLIENTE, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al CONTRATTO, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell’utilizzo del SERVIZIO dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili alla BANCA, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla BANCA non sia stata prodotta idonea documentazione
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che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.
Articolo 6. – Profilatura e valutazione di appropriatezza
1. Al fine di procedere alla profilazione del CLIENTE, la Banca sottopone per la successiva compilazione, il questionario contenuto nel “Profilo di investimento - Informazioni da richiedere per la valutazione dell’appropriatezza del contratto” di cui all’allegato 3 del CONTRATTO (di seguito, “Questionario”).
2. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza è effettuata dalla BANCA sulla base delle informazioni comunicate dal Cliente mediante la compilazione e la sottoscrizione del citato Questionario e che tale valutazione è fatta nel suo interesse. Il CLIENTE è tenuto pertanto a collaborare con la BANCA per la redazione e l’aggiornamento delle proprie informazioni richieste a tali fini dalla Normativa di Riferimento.
3. Nel caso di cointestazione del rapporto, ogni cointestatario è tenuto a compilare il Questionario. Nel caso di cointestazione del CONTRATTO, il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza è effettuata considerando il profilo dell’intestatario che pone in essere l’operazione.
4. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di appropriatezza, sono presi in considerazione l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario.
5. Nel caso di rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, il profilo del soggetto è rilasciato, in nome e per conto dello stesso, da colui che ne ha la rappresentanza. Ai fini della valutazione di appropriatezza, sono presi in considerazione l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante, così come dal medesimo dichiarata nel citato Questionario.
6. Nel caso vi siano soggetti delegati ad operare sul rapporto, ai fini della valutazione di appropriatezza, sono presi in considerazione l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata nel Questionario.
7. Il CLIENTE – o colui che lo rappresenta - si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni e ad aggiornare le informazioni fornite con il Questionario con la periodicità stabilita dalla BANCA.
8. È altresì onere del CLIENTE informare la BANCA di ogni variazione delle informazioni rese nel Questionario di profilazione, ai fini della verifica di una eventuale modifica della profilazione ai sensi del presente articolo.
9. Qualora il CLIENTE richieda di sottoscrivere e/o acquistare PRODOTTI E SERVIZI che la BANCA valuti come non appropriati al CLIENTE medesimo, la BANCA dà notizia al CLIENTE di tale valutazione anche utilizzando un formato standardizzato anche servendosi di MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA. Nel caso in cui il CLIENTE non fornisca le informazioni richieste nel Questionario, il CLIENTE prende atto che la BANCA non potrà effettuare la valutazione di appropriatezza.
10. Il CLIENTE prende atto che la valutazione di appropriatezza di cui sopra è effettuata dalla BANCA sulla base delle informazioni comunicate dal CLIENTE mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’Allegato n. 3 “Profilo di investimento”. Il CLIENTE è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.
11. Il CLIENTE è tenuto a collaborare con la BANCA per la redazione e l’aggiornamento delle sue informazioni richieste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO al fine della valutazione di appropriatezza.
12. Il CLIENTE prende atto che la BANCA fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal CLIENTE e che è onere del CLIENTE informare la BANCA di ogni variazione relativa alle stesse.
13. In nessun caso, il ritardo nell’esecuzione dell’ordine ai sensi del presente comma potrà essere imputato alla BANCA.
Articolo 7. – Commissioni e spese – Costi ed oneri -Incentivi
1. In relazione al SERVIZIO non è prevista alcuna commissione del CLIENTE ed a favore della BANCA. Eventuali spese sono indicate nell’Allegato 2.
2. La remunerazione della BANCA, nonché l’eventuale rimborso delle spese, è convenuta con le SOCIETÀ PRODOTTO sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse. Gli incentivi sono riportati nell’Informativa al CLIENTE in materia di incentivi, già consegnata al CLIENTE prima della sottoscrizione del
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CONTRATTO ovvero nella modulistica consegnata in relazione alla sottoscrizione dei PRODOTTI E SERVIZI.
3. Nei casi e secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, la BANCA - prima di dar corso a ogni singola operazione in PRODOTTI e SERVIZI - fornirà al CLIENTE le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del SERVIZIO e dei PRODOTTI, ivi inclusi eventuali incentivi ricevuti dalla BANCA, nonché all’effetto dei costi sulla redditività. Il CLIENTE può chiedere maggiori dettagli.
4. La BANCA invierà al CLIENTE, per ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri del SERVIZIO e dei PRODOTTI oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi ricevuti dalla BANCA, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali PRODOTTI, nei casi e secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Articolo 8. – Comunicazioni delle disposizioni di investimento
1. Il CLIENTE impartisce le proprie DISPOSIZIONI utilizzando il SITO, secondo quanto di seguito previsto.
2. Le DISPOSIZIONI di cui all’art. 5 del CONTRATTO potranno essere impartite dal CLIENTE alla BANCA previa procedura di identificazione dello stesso tramite AUTENTICAZIONE FORTE ovvero tramite l’impiego di USER ID e PASSWORD secondo quanto previsto dall’art. 5.2. e secondo le procedure che verranno fornite al CLIENTE dalla BANCA successivamente alla conclusione del CONTRATTO, così come meglio descritte nel SITO e comunque:
a. nel caso in cui il prospetto informativo relativo alle operazioni di sollecitazione all’investimento nonché la documentazione delle SOCIETÀ PRODOTTO relativa ai PRODOTTI E SERVIZI comunque prescritta dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO prevedano tale modalità, attraverso ordine telematico tramite Rete Internet che, laddove sia utilizzata l’AUTENTICAZIONE FORTE, nel caso in cui possa essere eccezionalmente svolta mediante utilizzo del Codice OTP (inviato via SMS), è associato all’obbligatorio inserimento della PASSWORD DI TRANSAZIONE;
b. mediante acquisizione da parte del CLIENTE su supporto durevole e successiva compilazione in via telematica, della documentazione necessaria prevista dal prospetto informativo relativo alle operazioni di sollecitazione all’investimento nonché la documentazione delle SOCIETÀ PRODOTTO relativa ai PRODOTTI E SERVIZI comunque prescritta dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO per le altre operazioni, con sottoscrizione da apporsi in modo autografo sul supporto cartaceo o, in via telematica mediante firma digitale. La documentazione così acquisita, compilata e sottoscritta dovrà essere inoltrata dal CLIENTE alla BANCA.
3. All’atto di ricevimento dell’ordine la BANCA rilascia apposita attestazione tramite Rete Internet, resa disponibile al CLIENTE su supporto informatico durevole, in modo che possa essere stampata in qualsiasi momento dal CLIENTE medesimo.
4. Il CLIENTE autorizza la BANCA a registrare le comunicazioni elettroniche e telefoniche che danno luogo o possono dare luogo ad operazioni. Il CLIENTE prende atto che la BANCA conserva tali registrazioni per sette anni e che su sua richiesta ed a sue spese ne potrà ricevere copia.
5. Esclusivamente nel caso in cui, per comprovate ragioni tecniche, il CLIENTE non riesca ad inviare l’ordine in via telematica, detto ordine potrà essere impartito alla BANCA a mezzo telefax. Qualora si tratti di operazione di prima sottoscrizione il Cliente dovrà trasmettere via fax alla Banca il modulo di sottoscrizione predisposto dalla società prodotto debitamente compilato e sottoscritto. All’invio via fax del modulo di sottoscrizione dovrà seguire l’invio dell’originale dello stesso a mezzo posta.
6. Le DISPOSIZIONI ricevute in un giorno non lavorativo bancario, si intenderanno come ricevute il primo giorno lavorativo successivo.
7. La BANCA, in caso di ritardo nell’esecuzione delle disposizioni, avviserà tempestivamente il CLIENTE e, salva revoca dell’ordine espressa il giorno stesso, procederà all’esecuzione entro il primo giorno lavorativo nel quale sia ripristinata l’operatività.
8. Le disposizioni di cui a commi che precedono si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal CLIENTE.
9. Nel caso di sottoscrizione di quote o azioni di OICR disposte da CLIENTI titolari del CONTO CORRENTE WEB presso la BANCA, il conferimento delle relative DISPOSIZIONI tramite la procedura di AUTENTICAZIONE FORTE include e comporta altresì l’autorizzazione in capo alla BANCA a prelevare dal predetto conto corrente la liquidità necessaria al regolamento della sottoscrizione di OICR richiesta dal
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CLIENTE al momento in cui ha provveduto a convalidare, ed a condizione in cui vi sia la disponibilità di fondi sul conto corrente. Si applicano al riguardo le relative previsioni contenute nel contratto avente ad oggetto il servizio di conto corrente web.
Articolo 9. – User id, password, Codice OTP e Dispositivo
1. USER ID e PASSWORD verranno abilitate dalla BANCA all’atto della conferma delle stesse, comunicata dalla BANCA al CLIENTE mediante MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA, secondo quanto previsto all’art. 5.1.4. Nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, il CLIENTE è tenuto a provvedere in via autonoma ad installare l’APP e, comunque, ad accreditare il DISPOSITIVO o il numero telefonico ad esso associato per lo svolgimento della AUTENTICAZIONE FORTE.
2. USER ID e PASSWORD potranno essere modificate dal CLIENTE in qualsiasi momento successivo al perfezionamento del CONTRATTO, previo inserimento di USER ID e PASSWORD già assegnate e secondo le modalità riportate sul SITO. Il CLIENTE riconosce che la frequente modifica della PASSWORD aumenta il livello di sicurezza del SERVIZIO. Nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, qualora il CLIENTE intendesse sostituire il DISPOSITIVO accreditato per lo svolgimento dell’AUTENTICAZIONE FORTE, il medesimo dovrà rivolgersi alla BANCA che, a fronte della acquisizione di copia conforme della denuncia alle autorità competenti dell’eventuale smarrimento/furto e della verifica dell’identità del CLIENTE, indicherà al medesimo la procedura da seguire per accreditare come strumento di AUTENTICAZIONE FORTE un nuovo DISPOSITIVO.
3. USER ID e PASSWORD sono personali e non cedibili a terzi.
4. Il CLIENTE si impegna a custodire con ogni cura, a mantenere segreti, non consegnare a terzi ed utilizzare correttamente USER ID, PASSWORD e, nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, il Codice OTP, che non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento. Nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, il Cliente deve inoltre custodire con cura il DISPOSITIVO e mantenerne la disponibilità in via esclusiva, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’abuso, dall’utilizzo illecito o indebito dei medesimi da parte di terzi, nonché dal loro smarrimento o della loro sottrazione.
5. In caso di smarrimento o sottrazione dello USER ID, di una o entrambe le PASSWORD o nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, del DISPOSITIVO, il CLIENTE deve darne immediata notizia alla BANCA telefonicamente o a mezzo telefax. Entro 48 ore il CLIENTE deve trasmettere alla BANCA, mediante lettera raccomandata A.R., conferma scritta. Detta conferma dovrà essere corredata di copia conforme della denuncia presentata alle autorità competenti.
6. Per ragioni di tutela nella sicurezza informatica, la BANCA potrà periodicamente disporre la sostituzione di USER ID e PASSWORD, dandone previa comunicazione al CLIENTE a mezzo corriere o raccomandata a.r. in busta chiusa riservata. Qualora il CLIENTE abbia fondato motivo di ritenere che soggetti estranei al CONTRATTO siano venuti a conoscenza di USER ID e PASSWORD o, nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, del Codice OTP o abbiano acquisito la disponibilità, anche temporanea, del DISPOSITIVO, dovrà darne immediata comunicazione alla BANCA con le modalità di cui al comma che precede, la quale si impegna a disabilitare USER ID e PASSWORD ed a sospendere temporaneamente l'operatività del SERVIZIO sino a che non vengano attribuite al CLIENTE nuovo USER ID e PASSWORD e nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE sia anche dato modo al CLIENTE di registrare sul SERVIZIO un nuovo DISPOSITIVO.
Articolo 10. – Cause di esclusione della responsabilità e garanzie
1. E’ esclusa la responsabilità della BANCA per la mancata esecuzione delle disposizioni e/o per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che dovessero derivare al CLIENTE da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzione sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell’energia elettrica; serrate o scioperi, anche del personale della stessa BANCA, ovunque verificatisi; impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con
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l’ordinaria diligenza. In tali casi la BANCA informerà tempestivamente il CLIENTE dell’impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il CLIENTE non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
2. La BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il CLIENTE non rivesta la qualifica di consumatore, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. Parimenti la BANCA non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO.
3. La BANCA non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO da parte del CLIENTE, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE stesso o, nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, sul DISPOSITIVO.
4. Il CLIENTE si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal CLIENTE esonererà la BANCA da qualsivoglia responsabilità nei confronti del CLIENTE e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del CLIENTE.
5. Il CLIENTE è l’unico interamente responsabile dello USER ID, delle PASSWORD, e nel caso di utilizzo dell’AUTENTICAZIONE FORTE, del Codice OTP e del DISPOSITIVO. Non può essere attribuita alcuna responsabilità alla BANCA per i danni procurati al CLIENTE, o comunque dallo stesso subiti, dall’utilizzo indebito da parte di soggetti terzi di tali codici o del DISPOSITIVO derivante dalla violazione dell’obbligo di custodia degli stessi, dalla violazione degli obblighi di riservatezza e di comunicazione di cui all’art. 9.
6. Il CLIENTE prende atto e riconosce espressamente che i dati riferiti ai servizi di investimento e ai prodotti finanziari oggetto del SERVIZIO, non sono in alcun modo controllati o verificati dalla BANCA, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del CLIENTE non appena ricevuti e così come trasmessi dalle SOCIETÀ PRODOTTO.
7. Il CLIENTE si obbliga espressamente a fare in modo che i dati di cui al comma 6, ricevuti dalla BANCA in seguito alla prestazione del SERVIZIO, e che questi eventualmente diffonda, pubblichi o renda noti a terzi non siano presentati dal CLIENTE stesso in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla BANCA o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della BANCA
8. Il CLIENTE esonera la BANCA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione eventualmente riscontrabile nei dati di cui al comma 6. Il CLIENTE esonera altresì la BANCA da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla BANCA quali cadute del sistema informatico, mancata erogazione dell'energia elettrica, violazioni del sistema informativo da parte di hacker, ecc".
9. La BANCA non è responsabile dell’uso illecito dei dati da parte del CLIENTE e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e che non risultino in alcun modo autorizzati all’uso degli stessi.
10. La BANCA adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del SERVIZIO. Tuttavia, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso il SITO, ascrivibili a difetti di funzionamento del servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della BANCA quali ad esempio cadute del sistema informatico, mancata erogazione dell'energia elettrica, violazioni del sistema informativo da parte di hacker, incendi, terremoti, interventi delle autorità etc
Articolo 11. – Rischi delle operazioni
1. Il CLIENTE, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, prende atto, anche alla luce del Documento Informativo di cui all’Allegato 2, dei rischi e delle utilità che le operazioni disposte possono comportare. In particolare il CLIENTE è consapevole che l’operatività per il tramite dei MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA comporta una più agevole e veloce scelta degli investimenti in ragione della maggiore velocità di trasmissione degli ordini e delle istruzioni. Il CLIENTE, inoltre, è consapevole che la compilazione della modulistica per via informatica o comunque mediante l’uso dei MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA equivale, nei limiti e secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, a quella che, tradizionalmente, si esplicitava nella compilazione dei moduli cartacei e nella sottoscrizione autografa degli stessi.
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Articolo 12. – Documentazione delle operazioni eseguite
1. Per ogni operazione eseguita, la BANCA fornisce al CLIENTE le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. La BANCA in particolare invia un avviso, con i contenuti previsti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.
2. Nel caso di DISPOSIZIONI relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, la BANCA invia al CLIENTE un rendiconto semestrale delle operazioni effettuate.
3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non trovano applicazione nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia inviata al Cliente dalle SOCIETA’ PRODOTTO.
4. Gli obblighi di rendicontazione, se dovuti dalla BANCA ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO, sono adempiuti, tramite l’utilizzo della Rete Internet, con modalità tecniche che consentano al CLIENTE di acquisire la disponibilità della documentazione su supporto durevole, fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
5. Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata, qualora nessuna delle PARTI faccia pervenire all’altra, a mezzo di raccomandata A.R., un reclamo motivato scritto entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa documentazione.
Articolo 13. – Identificazione del Cliente e di soggetti terzi – adeguata verifica ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio
1. Al momento della sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire alla BANCA i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. Il CLIENTE, ai fini dello svolgimento da parte della BANCA dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio prende atto ed accetta che, ai sensi della normativa di riferimento, la BANCA – oltre alla compilazione del Questionario di cui all’Allegato n. 4 – potrà richiede l’effettuazione di un bonifico da parte del CLIENTE su un conto della BANCA stessa. Inoltre la BANCA potrà richiedere adempimenti, anche nel corso della durata del CONTRATTO, quali a titolo esemplificativo: l’invio da parte del CLIENTE di ulteriore documentazione controfirmata, la fornitura di un numero di utenza fissa al quale il CLIENTE possa essere contattato, il contatto telefonico su utenza fissa ecc…
3. Qualora il CLIENTE sia contattato telefonicamente ne fa prova la relativa registrazione effettuata dalla BANCA su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Il CLIENTE autorizza espressamente la BANCA ad effettuare le registrazioni telefoniche o informatiche su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.
4. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 3, comma 6, si precisa che, qualora la BANCA in ragione della mancata collaborazione del CLIENTE non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica nel corso della durata del CONTRATTO, lo stesso è da ritenersi automaticamente risolto e, la Banca, qualora detenga disponibilità del CLIENTE, sarà tenuta a restituire le stesse mediante bonifico a valere su un conto corrente intestato al cliente presso altro intermediario. In tale ipotesi il trasferimento dei fondi sarà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa di riferimento.
Articolo 14. – Durata del contratto e recesso
1. Il CONTRATTO è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi con un preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata A.R. Resta impregiudicata l'esecuzione delle DISPOSIZIONI impartite anteriormente allo scioglimento del CONTRATTO e non espressamente revocate con comunicazione tempestiva rispetto all’esecuzione.
Articolo 15. – Adeguamento tecnologico
1. È facoltà della BANCA, successivamente alla conclusione del CONTRATTO, rendere operativi, oltre ai MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA, nuovi strumenti di carattere informatico o telematico. Di questi sarà
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data informativa al CLIENTE mediante MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA o pubblicazione sulle pagine del SITO.
Articolo 16. - Modifiche al contratto
1. La BANCA ha facoltà di modificare in qualsiasi momento, per giustificato motivo, le norme che regolano il CONTRATTO, previa comunicazione al CLIENTE da inviare mediante MEZZI DI COMUNICAZIONE TELEMATICA con preavviso non inferiore a 15 giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del CLIENTE, le modifiche si intendono da questi tacitamente accettate, restando, tuttavia, salvo il suo diritto di recesso. Nel caso in cui il CLIENTE rifiuti la variazione, la BANCA può esercitare il suo diritto di recesso.
2. Le modifiche al CONTRATTO derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La BANCA provvederà ad informare tempestivamente il CLIENTE delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del CLIENTE e della BANCA.
3. Al fine di migliorare la qualità del SERVIZIO, la BANCA si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, tramite posta elettronica, dalla BANCA al CLIENTE in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.
Articolo 17. - Invio di corrispondenza e comunicazioni.
1. Fermo restando le disposizioni specifiche previste dal CONTRATTO, ove consentito dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO tempo per tempo vigente, l'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche ed ogni altra comunicazione o dichiarazione dalla BANCA al CLIENTE e dal CLIENTE alla BANCA, sono effettuate con piena validità agli indirizzi indicati nel PROPOSTA DI ADESIONE o comunicati successivamente per iscritto mediante lettera raccomandata a.r..
2. Sono fatte salve le comunicazioni che una delle PARTI ha inviato all’indirizzo conosciuto, prima che la comunicazione relativa al nuovo indirizzo sia stata ricevuta.
3. In caso di cointestazione del CONTRATTO le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di indicazioni speciali contenute nella PROPOSTA DI ADESIONE, possono essere fatte dalla BANCA all’indirizzo del primo intestatario indicato nella PROPOSTA DI ADESIONE medesima e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
4. Su richiesta del CLIENTE, formulata in sede di PROPOSTA DI ADESIONE, o successivamente, la BANCA metterà a disposizione sul proprio sito internet e/o nell’area del sito riservata al Cliente, tutte le comunicazioni, notifiche, dichiarazioni, rendicontazioni, per le quali non sia richiesto espressamente dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO il supporto cartaceo.
Articolo 18. - Compensazione.
1. La BANCA è espressamente autorizzata a compensare qualsiasi somma o valore dovuto dalla BANCA al CLIENTE in base al CONTRATTO con altre somme o valori dovuti dal CLIENTE alla BANCA.
Articolo 19. - Foro competente
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Fermo quanto previsto dal comma che precede, qualora il CLIENTE non sia soggetto consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per tutte le controversie giudiziarie derivanti dal presente contratto, o comunque ad esso connesse, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano.
Articolo 20 – Reclami - Procedure di conciliazione
1. La BANCA osserva, nei rapporti con il CLIENTE, le disposizioni di cui alla NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il Cliente potrà consegnare il proprio reclamo scritto motivato presso la sede della Banca, ovvero inviare tale reclamo all’Ufficio compliance della stessa mediante posta ordinaria presso la sede della Banca o mediante posta elettronica all’indirizzo
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xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. In tal caso, la Banca provvederà a riscontrare il reclamo inviato al cliente entro 60 giorni dal suo ricevimento.
2. In caso di mancata risposta al reclamo entro le tempistiche indicate, o qualora il Cliente non sia soddisfatto del riscontro al reclamo da parte della Banca, lo stesso potrà rivolgersi (i) all’Arbitro per le Controverse Finanziarie, i cui riferimenti sono indicati sul sito internet della BANCA e presso le filiali, secondo le modalità indicate nel sito internet di tale organismo e in ogni caso comunicate dalla BANCA mediante l’apposito regolamento il cui testo è messo a disposizione dalla Banca presso le proprie sedi. Il diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti
3. Ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà altresì attivare il procedimento di conciliazione previsto dall’art. 40 del D. Lgs. 17/1/2003, n° 5 avanti il “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”. Tale procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale organismo.
4. La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di una azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, (I) l’esperimento preventivo del procedimento di mediazione dinanzi al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR
(ii) l’esperimento del procedimento dinanzi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie per quanto riguarda la prestazione dei Servizi di Investimento. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.