Contratto di assicurazione multirischi abitazione
PROTEZIONE CASA
Contratto di assicurazione multirischi abitazione
SET INFORMATIVO
Il presente SET INFORMATIVO comprende
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni) – Edizione CRSMO1730D0621
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) – Edizione CRSMO1730D0621
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”) – Edizione CRSMO1730T0621
• Fac – Simile del Modulo di Proposta di Assicurazione
e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione CRSMO08918XUE0621
Data di ultimo aggiornamento 28 giugno 2021
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Contratto di assicurazione multirischi abitazione
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Protezione Casa
Data ultimo aggiornamento: 28/06/2021
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la tutela dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione dell’abitazione nonché i fatti della vita familiare.
Che cosa è assicurato?
Per la sezione Danni ai beni:
Fabbricato e complementari, Contenuto e complementari contengono garanzie relative ai danni al fabbricato e al contenuto provocati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo, urto di un veicolo, e altre garanzie quali: eventi socio- politici, eventi atmosferici, ricorso terzi, fenomeno elettrico, rottura lastre, spargimenti di acqua e ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua, nonché le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati e per riparare i danni fatti per cercare di limitare l’incendio. Si può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi
Terremoto per i danni al fabbricato e al contenuto - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto
Furto per i danni che possono subire i beni assicurati in seguito a furto o rapina, nonché le spese sostenute per guasti e atti vandalici provocati dai ladri
Possibilità di assicurare l’impianto fotovoltaico e/o solare termico regolarmente installato sul tetto del fabbricato con le coperture previste in caso di Incendio e Furto.
Per i locatari possibilità di assicurare il Rischio Locativo per i danni causati all’immobile tenuto in locazione e provocati da incendio.
Per la sezione Danni a terzi:
la garanzia RC Capofamiglia opera per fatti verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione
la garanzia RC Proprietà di fabbricati opera a tutela dell’assicurato in quanto proprietario di un fabbricato
Per la sezione Assistenza alla Casa sono comprese le garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell’ambito della vita domestica, offrendo l’invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro o falegname) al verificarsi di una situazione di urgenza.
Per la sezione Tutela legale, le spese sostenute per l’assistenza di un legale per tutelare i propri interessi:
Tutela legale base, per l’assistenza legale prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata e l’abitazione nei casi espressamente indicati nella polizza;
Internet Protection, per l’assistenza legale dedicata a tutelare gli assicurati quali utenti web e Social Media Network.
Si precisa che per ciascun contratto saranno sempre operanti le garanzie “Assistenza alla Casa” e “Tutela legale base”.
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Che cosa non è assicurato?
Tutte le sezioni:
fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.
Per le sezioni Fabbricato e Complementari e Contenuto e Complementari, i danni:
subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi
Per la garanzia Rischio Locativo:
i danni causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi
Per la garanzia Xxxxxxxxx i danni:
di eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, inondazione, alluvione, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a terremoto a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica alla data di costruzione degli stessi, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione della polizza
Per la garanzia Furto i danni:
verificatisi in occasione di tumulti popolari e di scioperi verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni, di terremoti
Per le garanzie RC Capofamiglia e RC Proprietà di fabbricati
i danni:
derivanti dall’attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall’assicurato
derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti e aeromobili
a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; inerenti l’esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani
da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale
provocati da animali diversi da animali domestici
provocati all’assicurato stesso, al coniuge, convivente di fatto, ai genitori, ai figli, ai minori in affidamento familiare e, se conviventi, a ogni altro parente
Per le garanzie di Tutela Legale:
le vertenze concernenti il diritto di famiglia, penale, diritto industriale, fiscale e societario
il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili e imbarcazioni
i fatti inerenti alla partecipazione a competizioni sportive;
il caso assicurativo derivante dall’esercizio della professione medica
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Ci sono limiti di copertura?
Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.
Danni ai beni
Per la garanzia Terremoto:
è prevista l’applicazione di una franchigia sull’ammontare complessivo dei danni pari al 12% della somma assicurata per il fabbricato; sono esclusi i danni a preziosi, denaro, valori, opere dal valore artistico, veicoli soggetti a immatricolazione.
Per il furto di preziosi e valori, l’assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo: furto di preziosi e titoli di credito, 30% della somma assicurata con il massimo di €10.000 furto di denaro, 7% della somma assicurata
furto di pellicce, tappeti, quadri, orologi, oggetti d’arte, 60% della somma assicurata con il massimo di €15.000 per oggetto furto di beni posti in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con l’abitazione, 10% della somma assicurata
Qualora i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito e il denaro siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, i limiti d’indennizzo suindicati sono aumentati del 50%.
Per le garanzie eventi socio-politici e atmosferici, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua e ricerca del guasto, furto, è prevista una franchigia pari almeno a € 200 per singolo sinistro.
Danni a terzi
Le garanzie RC Capofamiglia e RC Proprietà di Fabbricati sono sottoposte ad una franchigia, per singolo sinistro, pari a € 200 limitatamente ai soli danni a cose.
Assistenza
Riparazione del danno in situazioni di emergenza fino a €250 per evento.
Tutela legale
Limite per sinistro di €5.000, con il massimo di €80.000 per anno assicurativo.
Dove vale la copertura? L’assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia RC Capofamiglia è valida in tutto il mondo. Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio, comprensivo di imposte, annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all’addebito diretto sul tuo c/c bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare mediante l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni: - il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione; - la disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, al fine di interrompere il tacito rinnovo della polizza. Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, potrai recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita. In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l’esercizio di tali diritti, non ti verrà addebitato alcun costo. |
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Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) |
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Protezione Casa |
Data di ultimo aggiornamento: 28/06/2021 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. |
L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 316,16% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 74,19 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 23,47 milioni), e pari al 781,70% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 74,19 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,49 milioni). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie vengono proposte opportunamente abbinate nei seguenti pacchetti base, acquistabili anche singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative: ✓ FABBRICATO E COMPLEMENTARI assicura contro i danni al fabbricato in caso di Incendio, altre garanzie comprensivo della rottura di Lastre ✓ CONTENUTO E COMPLEMENTARI assicura contro i danni al contenuto in caso di Incendio, altre garanzie comprensivo della rottura di Lastre ✓ FURTO E RAPINA assicura contro il Furto e la rapina avvenuti nella propria casa ✓ RC CAPOFAMIGLIA la garanzia RC Capofamiglia opera per fatti verificatesi nell’ambito della vita privata e di relazione ✓ RC PROPRIETA’ DI FABBRICATI la garanzia RC Proprietà di fabbricati opera a tutela dell’assicurato in quanto proprietario di un fabbricato Sono inoltre disponibili i seguenti pacchetti aggiuntivi, abbinabili ai pacchetti base: ✓ TERREMOTO assicura contro i danni al fabbricato e al contenuto causati da Terremoto |
✓ RISCHIO LOCATIVO è alternativo al pacchetto “Fabbricato” e opera a tutela dell’assicurato per i danni da incendio causati al fabbricato tenuto in locazione ✓ IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI assicura l’impianto fotovoltaico e/o solare termico regolarmente installato sul tetto del fabbricato con le coperture previste in caso di Incendio e Furto Sono sempre operanti le garanzie Assistenza alla Casa e Tutela legale Base; mentre su richiesta è prevista anche la garanzia Internet Protection. L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia: - costruito in materiali incombustibili. E’ tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell’armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti estere la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell’assicurazione; - destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici. In caso di assicurazione di porzione di edificio, le caratteristiche di cui sopra, devono riferirsi sia alla porzione assicurata, sia all’intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte. Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l’impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Non rientrano tra i beni assicurabili: 🗶 l’area su cui sorge il fabbricato, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all’aperto, gli impianti sportivi; 🗶 gli immobili in costruzione; disabitati permanentemente o in rovina; classificati storici o comunque soggetti al vincolo della Sovrintendenza alle Belle Arti; edifici ad uso agricolo, industriale, commerciale, professionale anche se tale uso è solo parziale. Sezione Danni ai Beni Le garanzia Incendio non è operante in caso di danni: 🗶 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; 🗶 causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 🗶 causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni; 🗶 allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia particolare “Spargimenti di acqua”; 🗶 causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi; 🗶 di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi coperti dalla sezione Danni ai Beni. Inoltre, per le altre garanzie, sono previste le seguenti esclusioni: 🗶 Eventi Socio-Politici: non sono coperti i danni di inondazione o frana conseguenti agli eventi assicurati; di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata; di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all’interno dell’abitazione assicurata; avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi. 🗶 Eventi Atmosferici: relativamente alla garanzia in caso di “vento e grandine” non sono coperti: i danni causati da accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; da mareggiata e penetrazione di acqua marina; da gelo, cedimento o franamento del terreno; i danni subiti da piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne; vetrate e lucernari in genere (sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture lesioni subite dal tetto o dalle pareti); fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto. Relativamente alla garanzia in caso di “sovraccarico neve” non sono coperti i danni causati: da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; |
ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento e al loro contenuto (la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato); a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve; alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura e al loro contenuto; ai fabbricati in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono; da scivolamento della neve. 🗶 Fenomeno Elettrico: non sono coperti i danni a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti del fabbricato assicurato; causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del fabbricato assicurato. 🗶 Spargimenti di acqua: non sono coperti i danni dovuti a umidità, stillicidio; derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime; derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti; derivanti da rotture causate da gelo a condutture installate all’esterno del fabbricato o da rotture avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento. La garanzia Rottura Lastre non è operante in caso di rotture di lastre: 🗶 causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; 🗶 causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 🗶 causate con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari con loro conviventi; 🗶 che alla data di effetto dell’assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti. La garanzia Terremoto non è operante in caso di danni: 🗶 causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti; 🗶 causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria; 🗶 causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; 🗶 causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico; 🗶 causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dagli eventi coperti sulle cose assicurate; 🗶 avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine; 🗶 indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; 🗶 consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica; 🗶 a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture; 🗶 a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; 🗶 a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi. 🗶 Non sono assicurabili con questa garanzia abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici. La garanzia Furto non è operante in caso di danni: 🗶 verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 🗶 di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; 🗶 commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato; da persone che abitano con il Contraente o l’Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere; da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela |
o affinità, anche se non coabitanti; 🗶 verificatisi in conseguenza di furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Per quanto riguarda l’assicurazione degli Impianti fotovoltaici e/o solari termici, oltre quanto sopra previsto come esclusioni per le garanzie “Incendio e altre garanzie particolari” e “Furto”, Credemassicurazioni non indennizza i danni a impianti fotovoltaici – solari termici: 🗶 installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.); installati sopra tettoie, box auto, recinzioni e altre pertinenze del fabbricato assicurato; installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati; 🗶 che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell’assicurazione; 🗶 non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto fotovoltaico – solare termico. Inoltre, in caso di furto, la garanzia opera se il furto: 🗶 avviene sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto fotovoltaico / solare termico assicurato è fissato; 🗶 riguarda un impianto fotovoltaico / solare termico installato su un fabbricato abitato (anche se saltuariamente) dall’Assicurato; 🗶 qualora l’impianto fotovoltaico / solare termico sia installato su un fabbricato adibito a dimora saltuaria e sia posizionato ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, la garanzia opera solo se l’impianto è protetto da uno dei seguenti sistemi antifurto: tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento); tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; chip all’interno dei pannelli che consenta il “riconoscimento” dell’inverter; sistema antifurto di localizzazione GPS; sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l’intervento in caso di allarme. Sezione Danni a Terzi Le garanzie RC capofamiglia e RC proprietà di fabbricati non sono operanti in caso di danni: 🗶 da furto; 🗶 derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 🗶 da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; 🗶 causati da umidità e stillicidio; 🗶 derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell’acqua piovana. 🗶 derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione. Sezione Assistenza Le garanzie rientranti nella sezione Assistenza alla Casa non sono operanti qualora il sinistro sia conseguenza diretta di: 🗶 guerre, insurrezioni, occupazioni militari; 🗶 eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; 🗶 rasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; 🗶 atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato. Sezione Tutela Legale Le garanzie rientranti nella sezione Tutela Legale non sono operanti: 🗶 per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; |
🗶 per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; 🗶 per fatti dolosi delle persone assicurate; 🗶 per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; 🗶 per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; 🗶 per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione sanitaria di ostetrica o dall’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa; 🗶 per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato; 🗶 per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; 🗶 per i casi di adesione a class action; 🗶 per i casi connessi alla circolazione stradale; 🗶 vertenze contrattuali con Credemassicurazioni. |
Ci sono limiti di copertura? | |||||
Si riporta nelle seguenti tabelle il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento (compresi quelli già esposti nel DIP Danni). Sezione Danni ai Beni | |||||
INCENDIO E COMPLEMENTARI | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Tutte le garanzie (se non diversamente precisato) | --- | --- | Somma assicurata | ||
Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, con il limite di € 1.500 per anno assicurativo per le spese relative alla ricerca del guasto | ||
Ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall’azienda erogatrice | – – – | – – – | |||
Riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia | – – – | – – – | |||
Demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza | ||
Rimuovere e depositare presso terzi il contenuto illeso | – – – | – – – | € 1.500 per anno assicurativo | ||
Danni indiretti | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo (rimborso forfettario) | ||
EVENTI SOCIO-POLITICI | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Eventi Socio-Politici | € 200 | – – – | Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto | ||
Atti di terrorismo | € 200 | – – – | 50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto | ||
EVENTI ATMOSFERICI | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Vento e grandine (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato) | – – – | 10% con il minimo di € 200 | Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto | ||
Vento su fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate | – – – | 30% con il minimo di € 200 | Somma assicurata per il fabbricato | ||
Crollo totale o parziale per sovraccarico neve | – – – | 10% con il minimo di € 200 | 30% della somma assicurata per fabbricato e contenuto, per sinistro | ||
FENOMENO ELETTRICO | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Fenomeno Elettrico | € 200 | – – – | € 2.500 per sinistro | ||
SPARGIMENTI DI ACQUA | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Spargimenti di Acqua (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato) | € 200 | – – – | € 30.000 per sinistro |
Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro | € 200 | – – – | € 2.500 per sinistro | ||
RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Ricerca del guasto in seguito a sparigimento di acqua | € 200 | – – – | € 1.500 per annualità assicurativa | ||
TERREMOTO | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Terremoto | 12% della somma assicurata per il fabbricato | – – – | Per il fabbricato, somma assicurata fabbricato Per il contenuto, 20% somma assicurata fabbricato | ||
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro | – – – | – – – | 10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento - con un massimo di € 5.000 per le spese di rimozione e deposito e un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio | ||
Spese per rimuovere e depositare presso terzi il contenuto illeso | |||||
Spese per alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro | |||||
FURTO | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Furto e rapina (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato) | € 200 | --- | Somma assicurata | ||
Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari | € 200 | 20% | € 1.500 per sinistro | ||
Danni indiretti | € 200 | --- | 10% dell’indennizzo (rimborso forfettario) | ||
Limiti di indennizzo | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito | € 200 | --- | 30% della somma assicurata, con il massimo di € 10.000 (se tali beni sono custoditi in cassaforte, questo limite di indennizzo è aumentato del 50%) | ||
Denaro | € 200 | --- | 7% della somma assicurata (se il denaro è custodito in cassaforte, questo limite di indennizzo è aumentato del 50%) | ||
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi d’argenteria | € 200 | --- | 60% della somma assicurata, con il massimo di € 15.000, per singolo oggetto o servizio | ||
Beni posti in locali di pertinenza del fabbricato (cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione. Da questa garanzia sono esclusi i beni indicati ai punti precedenti. | € 200 | --- | 10% della somma assicurata per sinistro | ||
Difformità dei mezzi di chiusura | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Mezzi di chiusura operanti - Dimora abituale (e dimora saltuaria nel periodo di abitazione), difformità di aperture usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso | € 200 | 20% | Somma assicurata | ||
Mezzi di chiusura operanti – Difformità in dimora saltuaria (periodo di non abitazione) | € 200 | 30% | Somma assicurata | ||
Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del Contraente ecc. | € 200 | 20% | Somma assicurata | ||
Sinistri particolari | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Furto attraverso impalcature Sinistro in dimora saltuaria durante periodo di disabitazione | € 200 | 20% (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri) | Somma assicurata | ||
IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI – Incendio e altre garanzie particolari | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Incendio, ecc.; caduta aeromobili, ecc.; urto veicoli; fumi, gas, ecc.; caduta | – – – | 5% con il minimo di € 200 | Somma assicurata |
ascensori, ecc. | |||||
Danni arrecati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti | |||||
Demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro | – – – | – – – | 10% della somma assicurata per sinistro | ||
Xxxxx xxxxxxxxx | – – – | – – – | Somma assicurata | ||
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio di cose dell’assicurato | – – – | – – – | Massimale | ||
Relativamente a danni da “Eventi socio- politici” | – – – | 5% con il minimo di € 300 | 70% della somma assicurata, per sinistro | ||
Relativamente a danni da “Eventi atmosferici – vento e grandine” | |||||
Relativamente a danni da “Eventi atmosferici – sovraccarico neve” | – – – | 10% con il minimo di € 500 | 70% della somma assicurata, per sinistro | ||
Relativamente a danni da “Fenomeno elettrico” | – – – | 5% con il minimo di € 500 | 15% della somma assicurata per sinistro | ||
Relativamente a danni da “Spargimenti di acqua” | – – – | 5% con il minimo di € 200 | Somma assicurata. Solo per danni provocati da gelo in locali con impianti di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro: € 2.500 per sinistro (non cumula con il limite di indennizzo previsto per lo stesso tipo di danno dalla garanzia particolare “Spargimenti di acqua”) | ||
Relativamente a danni da “Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua” | – – – | 5% con il minimo di € 200 | 3‰ del totale delle somme assicurate per il fabbricato e gli impianti fotovoltaici – solari termici, con il minimo di € 1.500, per sinistro e annualità assicurativa (non cumula con il limite di indennizzo previsto dalla garanzia particolare “Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua”) | ||
IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI - Furto | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | ||
Furto (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato) | --- | 10% con il minimo di € 750 | Somma assicurata | ||
Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari | --- | 20% con il minimo di € 750 | € 1.500 per sinistro | ||
Furto attraverso impalcature | --- | 20% con il minimo di € 750 (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla Sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri) | Somma assicurata | ||
Sezione Danni a Terzi | |||||
RC CAPOFAMIGLIA | Franchigia | Scoperto | Limite di risarcimento | ||
RC Capofamiglia (limitatamente ai soli danni a cose, salvo quanto sottoindicato) | € 200 | --- | Massimale | ||
Danni derivanti da inquinamento ambientale | € 200 limitatamente ai soli danni a cose | --- | € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni a cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio | € 200 | --- | Per sinistro, 30% del massimale | ||
RC PROPRIETÀ DI FABBRICATI | Franchigia | Scoperto | Limite di risarcimento | ||
RC Proprietà di fabbricati (limitatamente ai soli danni a cose, salvo quanto sottoindicato) | € 200 | --- | Massimale | ||
Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio | € 200 | --- | Per sinistro, 30% del massimale | ||
Danni derivanti da inquinamento ambientale | € 200 limitatamente ai soli danni a cose | --- | € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni derivanti da spargimento di acqua | € 200 | --- | € 30.000 per sinistro |
limitatamente ai soli danni a cose | |||||
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro relativo alla sezione Danni ai Beni il Contraente o l’Assicurato deve: - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - fare denuncia scritta a Credemassicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanza dell’evento e l’importo approssimativo del danno; - inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l’indicazione del rispettivo valore; - presentare entro lo stesso termine - in caso di sinistro presumibilmente doloso, di furto, rapina o su richiesta di Credemassicurazioni - denuncia all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l’originale o la copia autenticata a Credemassicurazioni; - denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia; - dimostrare l’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova. In caso di sinistro compreso nella sezione Danni a Terzi, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento In caso di sinistro compreso nella sezione Assistenza, contattare la centrale operativa al numero verde 800.896991 (dall’estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l’indirizzo di chiamata. In caso di sinistro compreso nella sezione Tutela Legale, l’Assicurato deve denunciare a Credemassicurazioni o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza. E’ possibile rivolgersi direttamente ad ARAG, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; telefono 000.0000000; fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557; mail per invio nuove denunce di sinistro xxxxxxx@XXXX.xx; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Area Clienti”). Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni. |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri della sezione Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata. Le prestazioni della sezione Assistenza alla casa sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa componente dela struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Credemassicurazioni, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione del danno da parte dell’Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Il limite di indennizzo relativo alle garanzie prestate sul fabbricato ed il relativo premio (Incendio Fabbricato e complementari, Terremoto) sono assoggettati ad adeguamento automatico in base all’indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) pubblicato dall’ISTAT di Roma. |
Rimborso | Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “Portabilità”) ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l’Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. In caso di alineazione del fabbricato assicurato, l’Assicurato può ottenerne la risoluzione anticipata della polizza con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Il Contraente e Credemassicurazioni possono esercitare la disdetta, con le modalità e nei termini indicati nel DIP Danni, anche relativamente alla sola garanzia Terremoto della sezione Danni ai Beni. In tal caso, il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre garanzie attivate e secondo le modalità indicate in polizza. Qualora Credemassicurazioni intenda avvalersi di tale facoltà, il Contraente potrà recedere dall’Assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto è rivolto a tutelare la proprietà e la conduzione della casa di abitazione, nonché i fatti della vita familiare, dai danni all’immobile e/o al suo contenuto da incendio e altri eventi naturali, da terremoto, da furto, provocati a terzi per propria responsabilità o della propria famiglia. |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 30% |
Costi di intermediazione (per la sola garanzia Terremoto) | 10% |
Altri costi | 20% |
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
PROTEZIONE CASA
Contratto di assicurazione multirischi abitazione
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione CRSMO1730T0621
Data di ultimo aggiornamento 28 giugno 2021
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Xxx: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Protezione Casa Credemassicurazioni S.p.A.
CONTATTI UTILI
Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) | 800 – 27.33.36 |
Assistenza alla casa attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno | 800 – 89.69.91 |
Dall’estero 0039 011-7425566 |
INDICE
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 2 | |
4 | RECESSO E DISDETTA | 2 |
5 | 3 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 5 | |
9 | 5 | |
6 | ||
6 | ||
10 | 6 | |
11 | 7 | |
12 | 9 | |
10 | ||
13 | 10 | |
14 | 11 | |
15 | 13 | |
14 | ||
16 | 14 | |
17 | 15 | |
18 | 15 | |
15 | ||
19 | 15 | |
20 | 16 | |
21 | 17 | |
17 | ||
22 | 17 | |
23 | 18 | |
24 | 19 | |
20 | ||
25 | 20 | |
26 | 22 | |
27 | 22 | |
28 | 24 | |
27 | ||
27 | ||
29 | 27 | |
30 | 28 |
31 | 29 | |
29 | ||
32 | 29 | |
33 | 30 | |
34 | 30 | |
35 | 31 | |
31 | ||
31 | ||
36 | 31 | |
37 | CHE COSA NON E’ ASSICURATO | 33 |
38 | 33 | |
34 | ||
39 | 34 | |
40 | 35 | |
41 | 35 | |
42 | 36 | |
SEZIONE ASSISTENZA ALLA CASA | 37 | |
43 | 37 | |
44 | 38 | |
45 | 39 | |
46 | 39 |
Il prodotto Protezione Casa contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di Abitazione nonché i fatti della vita familiare.
Le Condizioni di Assicurazione sono organizzate in Norme Comuni a tutte le garanzie e Sezioni. Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
LE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono norme che regolano l’Assicurazione in generale.
LE SEZIONI
Il prodotto è composto da diverse Sezioni organizzate al loro interno in Garanzie: sezione “Danni ai Beni”, sezione “Danni a terzi”, sezione “Assistenza alla Casa” e sezione “Tutela Legale”.
Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel Modulo di Accettazione della Proposta a copertura dei Beni (Fabbricato, Contenuto, Impianti Fotovoltaici - Solari Termici) anch’essi esplicitamente indicati nel Modulo di Accettazione della Proposta.
La SEZIONE “DANNI AI BENI” contiene le garanzie per i danni che possono subire il Fabbricato, il suo arredamento e i Valori in essa contenuti, causati da eventi quali Incendio, Terremoto, rottura di Lastre di vetro, Furto. Con la possibilità di estendere l’Assicurazione all’Impianto Fotovoltaico e/o Solare Termico regolarmente installato sul tetto del Fabbricato.
La SEZIONE “DANNI A TERZI” contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri, estranei al proprio Nucleo Familiare.
La SEZIONE “TUTELA LEGALE” contiene la garanzia per tenere indenne l’Assicurato dalle spese sostenute per l’assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata e l’Abitazione.
La SEZIONE “ASSISTENZA ALLA CASA” contiene le garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell’ambito della vita domestica, offrendo l’invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro o falegname) al verificarsi di una situazione di urgenza.
Alle garanzie scelte sono sempre abbinate le garanzie Assistenza alla Casa e Tutela Legale Base. Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.
Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel Modulo di Accettazione della Proposta.
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal Contraente.
Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ABITAZIONE
Locali destinati a civile abitazione comprese eventuali quote di proprietà comune, che possono costituire:
• Appartamento: locali facenti parte di Fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con un proprio accesso dall’interno ma con un accesso comune dall’esterno del Fabbricato
• Casa: Abitazione unifamiliare o appartamento facente parte di Fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato
ABITAZIONE PRINCIPALE
L’Abitazione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.
ABITAZIONE SECONDARIA
L’Abitazione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.
ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
Documento sottoscritto da parte della Compagnia o dell’Intermediario, che agisce in nome e per conto della Compagnia anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo, che attesta l’accettazione della Proposta e che determina la Conclusione del Contratto.
ANIMALI DOMESTICI
Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell’ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:
• Cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all’interno o nell’ambito dell’Abitazione
• Xxxxxxx, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile
• Altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di legge
Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l’Assicurato possegga o utilizzi nell’ambito di sue attività professionali o comunque retribuita.
ARAG
ARAG SE, sede in Vialx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, xxcietà alla quale Credemassicurazioni ha affidato la gestione delle prestazioni delle garanzie relative alla sezione Tutela Legale.
AREA RISERVATA
Area personale, a disposizione del Contraente, presente sul sito della Compagnia.
ASSICURATO
La persona protetta dall'Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Contratto di Assicurazione.
BENI
Fabbricato e relativo Contenuto, compresi i beni di proprietà di terzi. Gli Impianti Fotovoltaici e gli impianti
Solari Termici fanno parte dei beni assicurati solo se acquistata la relativa Copertura.
BLUE ASSISTANCE
Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte di Reale Group, che provvede, per conto di
Credemassicurazioni, alla gestione dei Sinistri della garanzia “Assistenza alla Casa”.
BOX AUTO
Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. E’ compreso il box auto separato ma di pertinenza dall’Abitazione assicurata, facente parte di un Fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate all’art. 2.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del Contraente e/o del suo Nucleo Familiare.
CASSAFORTE
Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
CENTRALE OPERATIVA
Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance, società di servizi facente parte di Reale Group. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in Polizza.
COMPAGNIA
Credemassicurazioni
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Momento in cui il Contraente riceve l’Accettazione della Proposta sottoscritta da parte della Compagnia o dell’Intermediario che agisce in nome e per conto della Compagnia anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di Assicurazione.
CONTENUTO
Arredamento in genere per l’Abitazione e per l’eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt’uno con l’Abitazione nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l’eventuale studio o ufficio predetto. Sono compresi i ciclomotori a due ruote (escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, qualora non sia assicurata la partita Fabbricato, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura e destinazione. Se l’Assicurato è Locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione. In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli Impianti Fotovoltaici e gli impianti Solari Termici.
CONTRAENTE
La persona che stipula il contratto con Credemassicurazioni.
CONTRATTO DI MUTUO
Il contratto stipulato dal Contraente, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dalla Banca.
COPERTURA – COPERTURA ASSICURATIVA
La garanzia assicurativa concessa ad un Contraente dalla Compagnia che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la stessa è obbligata al pagamento dell’indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla Polizza.
CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
XROLLO
Per crollo si intende:
• Il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del Fabbricato dal resto della sua struttura
• Una deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina
La semplice deformazione di una o più parti del Fabbricato priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.
XXXXX XXXXXXXXX
Danni derivanti al Contraente:
• Dall’impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i Beni colpiti da un Sinistro
• Dall’esborso di spese impreviste in conseguenza di un Sinistro
FABBRICATO
Indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quando riportato sul Modulo di Accettazione della Proposta.
Il fabbricato comprende (per intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, Box Auto, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine a uso privato, centrale termica, o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie, antenne radiotelericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).
Non rientrano nella definizione di fabbricato l’area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all’aperto, gli impianti sportivi, gli Impianti Fotovoltaici e gli impianti Solari Termici.
Sono altresì esclusi gli immobili:
1. In costruzione
2. Disabitati permanentemente o in rovina
3. Classificati storici o comunque soggetti al vincolo della sovrintendenza alle belle arti, o contenenti affreschi, dipinti o sculture aventi valore artistico
4. Edifici ad uso agricolo, industriale, commerciale, professionale anche se tale uso è solo parziale
FENOMENO ELETTRICO
Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FORMA DI ASSICURAZIONE
• Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: forma di assicurazione per la quale Credemassicurazioni prescindendo dal valore complessivo dei Beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza di tale Somma Assicurata, senza l’applicazione della Regola Proporzionale
• Valore Intero: forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei Beni assicurati calcolato in base al criterio di cui all’art. 28.5 - Determinazione del danno per la sezione “Danni ai Beni” delle Condizioni di Assicurazione; tale forma è soggetta all’applicazione della Regola Proporzionale
FRANCHIGIA
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente.
FURTO
Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o altri.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia; regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul tetto del Fabbricato assicurato.
INCENDIO
Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al Fabbricato.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
LASTRE
Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas. Non rientrano nella definizione di lastre gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, personal computer e televisori in genere.
LOCATARIO
Titolare o co-titolare del contratto di locazione\comodato relativo all’immobile oggetto dell’Assicurazione.
MASSIMALE
Somma complessiva massiva fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta.
MODULO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di Assicurazione e che disciplina lo stesso con
Credemassicurazioni.
NUCLEO FAMILIARE
I famigliari (incluso il convivente more uxorio) del Contraente che risultino, al momento del Sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
OCCLUSIONI
La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente a Credemassicurazioni in relazione alla Copertura prestata con la
Polizza.
PREZIOSI
Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. Non sono considerati preziosi gli orologi da polso o da tasca.
PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE
Documento sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere l’Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
PROPRIETARIO
Proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto dell’Assicurazione.
RAPINA
Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o alla minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
RECESSO
Diritto del Contraente di recedere dal contratto di Assicurazione e farne cessare gli effetti.
REGOLA PROPORZIONALE
Il valore del Bene assicurato, indicato nel Modulo di Accettazione della Proposta e dichiarato dal Contraente, deve sempre corrispondere, in ogni momento, al valore effettivo del bene stesso.
Nella presente Assicurazione, a tal fine, il Contraente deve dichiarare la superficie calpestabile interna complessiva espressa in mq, che viene riportata sul Modulo di Accettazione della Proposta e che deve, in ogni momento, corrispondere alla reale situazione di rischio.
Pertanto, come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del Sinistro risulti una differenza tra la superficie calpestabile interna complessiva dichiarata e quella effettiva, l’indennizzo è proporzionalmente ridotto.
RESIDENZA
Luogo in Italxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx xx cui il Contraente ha stabilito la dimora abituale.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO
Franchigia
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Non rientra nella definizione di scoppio la rottura dovuta a gelo.
SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”
Servizio attivabile da parte del Contraente presso l’Intermediario al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il Contraente di ricevere la documentazione in formato elettronico attraverso i canali digitali dell’Intermediario scelti dal Contraente, mediante supporto durevole non cartaceo o sito web. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma Elettronica” si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento per cui è prestata la garanzia.
SOLARE TERMICO
Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell’acqua sino all’unione con l’impianto idrico del Fabbricato; regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul tetto del Fabbricato assicurato.
SOMMA ASSICURATA
Valore indicato sul Modulo di Accettazione della Proposta, in base al quale è stipulata l’Assicurazione e che rappresenta il limite di indennizzo che la Compagnia dovrà pagare a termini di polizza per determinate garanzie.
TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
TERRORISMO
Atti, caratterizzati dall’uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
VALORE A NUOVO
La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE ALLO STATO D'USO
La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del Fabbricato con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE COMMERCIALE
Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
VALORE NOMINALE
L’importo indicato sui Valori.
VALORI
Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa
grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che il Contraente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio e calcolare il Premio dovuto che possa tutelare il Contraente al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, la Compagnia ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
“Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”
ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
“Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”
Cosa vuol dire: è importante che il Contraente informi Credemassicurazioni di ogni variazione legata al Fabbricato assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché la Compagnia possa verificare il Premio dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.
Ad esempio, per questo prodotto, se il Contraente, successivamente alla stipula del contratto, modifica il
Fabbricato assicurato variandone le dimensioni rispetto a quanto dichiarato ed indicato sul Modulo di
Accettazione della Proposta, oppure modificandone le caratteristiche costruttive, è importante che lo
comunichi a Credemassicurazioni. In caso di mancata comunicazione, la Compagnia ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di Sinistro, di non pagare alcun indennizzo.
ART 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE
“Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”
ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”
Cosa vuol dire: l’Assicurato può ricevere l’indennizzo, a seguito di un Sinistro, da parte di
Credemassicurazioni o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.
ART. 1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.”
Cosa vuol dire: per il prodotto “Protezione Casa”, in caso di acquisto delle garanzie della sezione “Danni a terzi”, Credemassicurazioni, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, si sostituisce al Contraente nel pagamento di quanto egli sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di atti compiuti dall’Assicurato, o persone di cui debba rispondere a termini di legge.
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Cosa vuol dire: per il prodotto “Protezione Casa”, il Contraente può chiedere l’indennizzo alla Compagnia
entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Qualora nel coxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi e per gli effetti dell’art.1898 del Codice Civile.
1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
In caso di diminuzione del rischio Credemassicurazioni è tenuta a ridurre il Premio successivamente alla comunicazione, come previsto dall’art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di Recesso.
2. CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO
2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO
Fermo restando che la Copertura Assicurativa opera esclusivamente per le parti di Fabbricato adibite a civile Abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, l’Assicurazione è prestata a condizione che il Fabbricato sia:
A. Costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell’armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell’Assicurazione
B. Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad Abitazioni, studi professionali e uffici
In caso la Copertura Assicurativa si riferisca ad una porzione di Fabbricato, le caratteristiche di cui ai precedenti punti A e B, devono riferirsi sia alla porzione sia all’intero Fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.
2.2 DETERMINAZIONE SUPERFICIE CALPESTABILE INTERNA
Si intende la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi esclusi quindi tutte le pertinenze dell'immobile quali giardini, box, cantine e similari. Tale informazione viene riportata sul Modulo di Accettazione della Proposta in metri quadri.
Non sono assicurabili gli immobili:
1. In costruzione
2. Disabitati permanentemente o in rovina
3. Classificati storici o comunque soggetti al vincolo della sovrintendenza alle belle arti, o contenenti affreschi, dipinti o sculture aventi valore artistico
4. Edifici ad uso agricolo, industriale, commerciale, professionale anche se tale uso è solo parziale
Limitatamente alla garanzia Terremoto, non sono assicurabili anche le Abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici.
3. EFFICACIA DELL’ASSICURAZIONE
3.1 CONCLUSIONE, DECORRENZA, DURATA, TACITA PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell’Accettazione della Proposta.
Il Contraente potrà utilizzare il Servizio di “Firma Elettronica” ai fini della sottoscrizione della Proposta e, quindi, ai fini della Conclusione del Contratto.
L’Assicurazione è attiva dalle ore 24 del giorno di decorrenza e indicato nel modulo di Accettazione della Proposta se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In mancanza di disdetta, l’Assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito.
4.1 RECESSO
Entro il termine di 60 giorni dalla data di Decorrenza del contratto di Assicurazione, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicurazione.
Si precisa che il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’Assicurazione
a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione di Recesso.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsata al Contraente, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, la parte di Premio relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).
Per esercitare il diritto di Recesso, il Contraente può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto precedente:
i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Compagnia (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della Compagnia
iii. Recarsi presso la filiale dell’Intermediario dove ha sottoscritto la polizza
Per l’esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
4.2 DISDETTA E CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
• Nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza
• Nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla
Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza
Oltre alle modalità sopra indicate e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta la Polizza.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
Il Contraente e Credemassicurazioni possono esercitare la disdetta, con le modalità e nei termini sopraindicati, anche relativamente alla sola garanzia Terremoto della sezione Danni ai Beni. In tal caso, il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre garanzie attivate e secondo le modalità indicate in Polizza.
Qualora Credemassicurazioni intenda avvalersi di tale facoltà, il Contraente potrà recedere dall’Assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la Polizza entro il giorno di scadenza del contratto.
In ogni caso, resta inteso che il contratto cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. Ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di esercizio del diritto di Recesso
b. Variazioni dello stato del Fabbricato come indicato al precedente articolo 2.3 - Rischi non assicurabili
5. INFORMAZIONI SUL PREMIO
5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Premio pattuito è dovuto per intero ed in un’unica soluzione dal Contraente alla data di “decorrenza” riportata sul Modulo di Accettazione della Proposta. Il Premio deve essere pagato a Credemassicurazioni.
Il Premio deve essere pagato a Credemassicurazioni per gli importi e nelle modalità indicante nel Modulo di Accettazione della Proposta.
Il pagamento del Premio avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dal Contraente a Credemassicurazioni. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se il Contraente non paga il Premio, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Credemassicurazioni al pagamento dei Premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
5.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO
Il limite di indennizzo relativo alle garanzie prestate sul Fabbricato, riportato nel Modulo di Accettazione della Proposta, ed i relativi Premi sono assoggettati ad adeguamento automatico in base all’indice di nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operati pubblicato dall’ISTAT.
Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di indennizzo ed il relativo Premio venissero a superare il 30% degli importi fissati nell’anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il Contraente e Credemassicurazioni dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, la volontà di esercitare il diritto di Recesso che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
La predetta comunicazione di Recesso dovrà essere inviata:
• Dal Contraente alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza
• Da Credemassicurazioni all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia
Qualora il Recesso venga esercitato da Credemassicurazioni questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
Recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netta relativa al periodo di rischio non corso.
Al contratto sono applicate le seguenti aliquote d’imposta:
• Sezione “Danni ai Beni” (esclusa la garanzia Terremoto): 22,25% (di cui l’1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)
• Sezione “Danni ai Beni”, esclusivamente per la garanzia Terremoto: 0,00%
• Sezione “Danni a Terzi”: 22,25% (di cui l’1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002);
• Sezione “Tutela Legale”: 21,25%
• Sezione “Assistenza alla Casa”: 10,00%
Per effetto di quanto disposto dall’art. 15, comma 1 del TUIR, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i Premi versati per Assicurazioni aventi per oggetto la copertura del rischio di eventi calamitosi stipulati relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, sono detraibili nella misura del 19%.
6. DOVE VALE LA COPERTURA
6.1 DOVE VALE LA COPERTURA
L’Assicurazione vale per i Beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L’Assicurazione di cui alla garanzia RC Capofamiglia è valida in tutto il mondo mentre la garanzia RC Proprietà dei Fabbricati opera entro i limiti territoriali di cui al precedente capoverso.
Le prestazioni di cui alla Sezione Tutela Legale operano per i Sinistri insorti e che devono essere trattati in tutto il mondo sempreché il Foro competente si trovi in uno di questi paesi o territori:
• In Europa per la difesa penale per delitti dolosi e colposi e per la richiesta di risarcimento danni a terzi
• Nei paesi dell’unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblirca di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro e con i fornitori
• Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze in materia amministrativa
7. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO
7.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO
Qualora la Polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. “Portabilità”) ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, il Contraente potrà ottenere la risoluzione anticipata dell’Assicurazione con restituzione della parte di Premio unico totale pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, salvo richieda di mantenere in essere l’Assicurazione.
In caso di risoluzione anticipata dell’Assicurazione, verrà restituito al Contraente l’importo dovuto, entro 30 giorni dalla data di risoluzione. Tale importo è calcolato per il Premio puro (definito come la differenza tra il Premio annuo totale, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della Copertura; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della Copertura.
Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:
L’importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l’importo del Premio annuo totale – al netto di eventuali imposte - per un rapporto avente:
• Al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell’Assicurazione e la data di scadenza della stessa
• Al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell’Assicurazione
Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del Contratto di Mutuo | |
Decorrenza dell’Assicurazione | 09/01/2020 |
Scadenza dell’Assicurazione | 09/01/2021 |
Premio annuo Totale | 208,18 € |
Premio Imponibile | 171,22 € |
Data estinzione anticipata totale | 13/03/2020 |
Giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza | 366 |
Giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza | 302 |
Importo da restituire al Contraente | € 141,28 |
7.2 ESTINZIONE ANTICIPATA DELL’ASSICURAZIONE
Qualora il Fabbricato assicurato venisse alienato, l’Assicurato potrà ottenere la risoluzione anticipata dell’Assicurazione con restituzione della parte di Premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 1917 del Codice Civile. Per effettuare la risoluzione, occorre che il cliente ne dia tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia.
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di Residenza o domicilio elettivo del Contraente.
8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Relativamente alle Sezioni “Danni ai Beni” e “Danni a Terzi” Credemassicurazioni rinuncia, salvo in caso di dolo e purché l’Assicurato a sua volta non eserciti l’azione verso il responsabile al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
In caso di trasloco, l’Assicurazione – nei termini tutti previsti dalle Condizioni di Assicurazione – vale, per un massimo di 15 giorni, sia per l’Abitazione indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta sia per la nuova Abitazione.
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del Contraente a
Credemassicurazioni dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
• Credemassicurazioni S.p.A.
Vix Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Fax: 0522/442041
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all’indirizzo di Residenza del Contraente.
In caso di Xxxxxxxx, lo scambio di informazioni tra la Compagnia e il Contraente potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale il Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle Polizze sottoscritte (le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi, …). Inoltre il Contraente potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici, …).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dal Contraente mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
SEZIONE DANNI AI BENI
FABBRICATO E COMPLEMENTARI
10. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato assicurati entro i limiti delle
Somme Assicurate indicate nel Modulo di Accettazione della Proposta da:
a) Incendio, fulmine, implosione, esplosione e Scoppio
b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
c) Onda sonica determinata da aeromobili
d) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio
e) Fumi, gas e vapori
f) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
g) Eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, Atti di Terrorismo
h) Eventi atmosferici quali grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Beni posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del Fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra
i) Crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve
j) Fenomeno Elettrico agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel Fabbricato stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione
k) Spargimenti di acqua conseguenti a gelo e rottura accidentale di impianti (al servizio del Fabbricato assicurato o di cui l’Abitazione assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici.
Per gli eventi legati alla ricerca del guasto Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nel limite della Somma Assicurata le spese documentate per:
• Riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del Fabbricato - che hanno dato origine allo spargimento di acqua
• Demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
• Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro
Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute per:
l) Sostituzione Lastre facenti parte del Fabbricato assicurato dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa nell’art.11.1 - Rischi esclusi
m) Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato
n) La ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall’azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell’erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
• Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas
• Demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
• Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro
o) Riparare i danni arrecati ai Beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
• Per ordine dell’autorità
• Dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole
Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di Sinistro indennizzabile, sostenute per:
p) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro
q) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il Contenuto illeso
Credemassicurazioni riconosce, in eccedenza alla Somma Assicurata:
r) Un rimborso forfettario dei Xxxxx Xxxxxxxxx. Relativamente alle Garanzie “Spargimenti di acqua” e “Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua” l’indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di Abitazione
s) Xxxxxxx xxxxx - Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da Incendio, esplosione e Xxxxxxx di cose di sua proprietà o da lui detenute.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di Beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Non sono considerati terzi:
• Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente
• Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica
• Le società che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, nonché gli Amministratori delle medesime
L’Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza
il consenso di Credemassicurazioni. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
t) Gli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), l), n) e s) sono garantiti anche se causati con:
• Colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il
Contraente o l’Assicurato debba rispondere a norma di legge
• Dolo delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato debba rispondere a norma di legge
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Somma Assicurata Fabbricato”, e l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia indicati all’art. 12.1 – Limiti d’indennizzo, Franchigie e Scoperti. La Forma di Assicurazione prevista è a Valore Intero.
11. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
a) Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
b) Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
c) Causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
d) Allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia Spargimenti di acqua
e) Causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato alla lettera t) dell’art. 10.1 – Rischio Assicurato
f) Di smarrimento o di Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione
g) Subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
h) Subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente sezione
Oltre alle suindicate esclusioni si precisa quanto segue:
a) Limitatamente agli eventi socio-politici di cui all’art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera g) non sono indennizzabili i danni:
1 Da xxxxx conseguenti agli eventi socio-politici suindicati
2 Di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
3 Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei Beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata
4 Di scritte o imbrattamento
5 Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi
b) Limitatamente agli eventi atmosferici di cui all’art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera h) non sono indennizzabili i danni:
Causati da:
1. Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico
2. Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua
3. Mareggiata e penetrazione di acqua marina
4. Gelo, cedimento o franamento del terreno
Subiti da:
1. Piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne
2. Vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti
3. Fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
Limitatamente ai Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al Fabbricato:
• I danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l’applicazione di uno Scoperto del 30% rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, Lastre in fibrocemento o cemento amianto
• I danni subiti dal Contenuto sono esclusi
c) Limitatamente al Crollo totale o parziale del Fabbricato per sovraccarico di neve di cui all’art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera i) non sono indennizzabili i danni se causati:
1. Da valanghe, slavine, gelo
2. Ai Fabbricati in corso di costruzione o rifacimento; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del Crollo totale o parziale del Fabbricato
3. A lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da Crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito a sovraccarico di neve
4. Alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto
5. Ai Fabbricati in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono
6. Da scivolamento della neve
d) Limitatamente agli eventi legati a Fenomeno Elettrico di cui all’art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera j) non sono indennizzabili i danni:
1. A tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a Sinistri
indennizzabili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati
2. Causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione
3. Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei Beni
assicurati
e) Limitatamente agli eventi legati a spargimenti di acqua di cui all’art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera k) non sono indennizzabili i danni:
1. Dovuti a umidità, stillicidio
2. Derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da Occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime
3. Derivanti da rotture o da Occlusioni di tubazioni interrate, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
4. Derivanti da rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all’esterno del
Fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento
5. Provocati da impianti Solari Termici
f) Limitatamente agli eventi legati alla Rottura Lastre di cui all’art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera l) non sono indennizzabili i danni:
1. Derivanti da Crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del Fabbricato; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle Lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle Lastre o degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate
2. Che alla data di effetto dell’Assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti
3. Aventi valore artistico
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
12. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
12.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti, relativi alla garanzia “Incendio Fabbricato e complementari”.
ART. 10.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | |
g | Eventi socio-politici | € 200 | – – – | Somma Assicurata |
Atti di Terrorismo | € 200 | – – – | 50% della Somma Assicurata | |
h | Eventi atmosferici Vento e grandine | – – – | 10% con il minimo di € 200 | Somma Assicurata |
Vento su Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate | – – – | 30% con il minimo di € 200 | Somma Assicurata | |
i | Crollo totale o parziale per sovraccarico neve | – – – | 10% con il minimo di € 200 | 30% della Somma Assicurata per Sinistro |
j | Fenomeno Elettrico | € 200 | – – – | € 2.500 per Sinistro |
k | Spargimenti di acqua (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato) | € 200 | – – – | € 30.000 per Sinistro |
Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro | € 200 | – – – | € 2.500 per Sinistro | |
Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua | € 200 | – – – | € 1.500 per annualità assicurativa | |
l | Rottura Lastre | – – – | – – – | € 1.500 per annualità assicurativa |
m | Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo |
n | Ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del Fabbricato accertata dall’azienda erogatrice | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo con il limite di € 1.500 per anno assicurativo |
o | Riparare i danni arrecati ai Beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo |
p | Demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo |
q | Rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso | – – – | – – – | € 1.500 per anno assicurativo |
x | Xxxxx Xxxxxxxxx | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo (rimborso forfettario) |
s | Xxxxxxx xxxxx | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo |
ESEMPIO
Incendio parziale del Fabbricato assicurato.
Descrizione | Ammontare del danno | Limite di indennizzo | Indennizzo |
Incendio parziale del Fabbricato assicurato | € 50.000 | Somma Assicurata Fabbricato (es. € 150.000) | € 50.000 |
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro | € 6.000 | 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza (50.000 x 10% = 5.000 €) | € 5.000 |
Ricollocare il Contenuto illeso | € 2.500 | € 1.500 | € 1.500 |
Totale indennizzo al cliente: 56.500 €
13. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al Contenuto assicurato entro i limiti delle
Somme Assicurate indicate nel Modulo di Accettazione della Proposta da:
a) Incendio, fulmine, implosione, esplosione e Scoppio
b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
c) Onda sonica determinata da aeromobili
d) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio
e) Fumi, gas e vapori
f) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
g) Eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, Atti di Terrorismo
h) Eventi atmosferici quali grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Beni posti nelle vicinanze bagnamento verificatosi all'interno del Fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra
i) Crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve
j) Fenomeno Elettrico agli apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti all’interno del Fabbricato e facenti parte del Contenuto
k) Spargimenti di acqua conseguenti a gelo e rottura accidentale di impianti (al servizio del Fabbricato assicurato o di cui l’Abitazione assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici.
Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate sostenute per:
l) Sostituzione Lastre facenti parte del Contenuto assicurato dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa nell’art.14.1 - Rischi esclusi
m) Riparare i danni arrecati ai Beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
• Per ordine dell’autorità;
• Dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.
Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di Sinistro indennizzabile, sostenute per:
n) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro
o) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il Contenuto assicurato e illeso.
Credemassicurazioni riconosce, in eccedenza alla Somma Assicurata:
p) Una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei Xxxxx Xxxxxxxxx.
q) Ricorso terzi - Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da Incendio, esplosione e Xxxxxxx di cose di sua proprietà o da lui detenute.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di Beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Non sono considerati terzi:
• Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente
• Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica
• Le società che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, nonché gli Amministratori delle medesime
L’Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza
il consenso di Credemassicurazioni. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
r) Gli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), l) e q) sono garantiti anche se causati con:
• Colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il
Contraente o l’Assicurato debba rispondere a norma di legge
• Dolo delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato debba rispondere a norma di legge
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Somma Assicurata Contenuto”, e l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia indicati all’art. 15.1 – Limiti d’indennizzo, Franchigie e Scoperti. La Forma di Assicurazione prevista è a Primo Xxxxxxx Xxxxxxxx.
00. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
a) Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
b) Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
c) Causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
d) Allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia Spargimenti di acqua
e) Causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato alla lettera r) dell’art. 13.1 - Rischio assicurato
f) Di smarrimento o di Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione
g) Subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
h) Subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente sezione
Oltre alle suindicate esclusioni si precisa quanto segue:
g) Limitatamente agli eventi socio-politici di cui all’art. 13.1 – Xxxxxxx assicurato lettera g) non sono indennizzabili i danni:
1 Da xxxxx conseguenti agli eventi socio-politici suindicati
2 Di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
3 Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei Beni assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata
4 Di scritte o imbrattamento
5 Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi
h) Limitatamente agli eventi atmosferici di cui all’art. 13.1 – Xxxxxxx assicurato lettera h) non sono indennizzabili i danni:
Causati da:
1. Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
2. Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua
3. Mareggiata e penetrazione di acqua marina
4. Gelo, cedimento o franamento del terreno
Subiti da:
1. Piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne
2. Vetrate e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti
3. Fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
Limitatamente ai Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al Fabbricato:
• I danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l’applicazione di uno Scoperto del 30% rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, Lastre in fibrocemento o cemento amianto
• I danni subiti dal Contenuto sono esclusi
i) Limitatamente al Crollo totale o parziale del Fabbricato per sovraccarico di neve di cui 13.1 – Xxxxxxx assicurato lettera i) non sono indennizzabili i danni se causati:
1. Da valanghe, slavine, gelo
2. Ai Fabbricati in corso di costruzione o rifacimento; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del Crollo totale o parziale del Fabbricato
3. A lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da Crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito a sovraccarico di neve
4. Alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto
5. Ai Fabbricati in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono
6. Da scivolamento della neve
j) Limitatamente agli eventi legati a Fenomeno Elettrico di cui all’art. 13.1 – Xxxxxxx assicurato lettera j) non sono indennizzabili i danni:
1. A tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a Sinistri
indennizzabili verificatisi ad altre parti dei Beni assicurati
2. Causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione
3. Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei Beni
assicurati
k) Limitatamente agli eventi legati a spargimenti di acqua di cui all’art. 13.1 – Xxxxxxx assicurato lettera k) non sono indennizzabili i danni:
1. Dovuti a umidità, stillicidio
2. Derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da Occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime
3. Derivanti da rotture o da Occlusioni di tubazioni interrate, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
4. Derivanti da rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all’esterno del
Fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento
5. Provocati da impianti Solari Termici. La presente esclusione non opera qualora sia stata esplicitamente richiamata sul Modulo di Accettazione della Proposta la garanzia “Impianti Fotovoltaici
– Solari Termici”
6. Demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua
l) Limitatamente agli eventi legati alla rottura delle Lastre di cui all’art. 13.1 – Xxxxxxx assicurato lettera l) non sono indennizzabili i danni:
1. Derivanti da Crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del Fabbricato; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle Lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle Lastre o degli Infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate
2. Che alla data di effetto dell’Assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti
3. Aventi valore artistico
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
15. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
15.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti, relativi alla garanzia “Incendio Contenuto e complementari”.
ART. 10.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | |
g | Eventi socio-politici | € 200 | – – – | Somma Assicurata |
Atti di terrorismo | € 200 | – – – | 50% della Somma Assicurata | |
h | Eventi atmosferici Vento e grandine | – – – | 10% con il minimo di € 200 | Somma Assicurata |
Vento su Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate | – – – | 30% con il minimo di € 200 | Somma Assicurata | |
i | Crollo totale o parziale per sovraccarico neve | – – – | 10% con il minimo di € 200 | 30% della Somma Assicurata per Sinistro |
j | Fenomeno Elettrico | € 200 | – – – | € 2.500 per Sinistro |
k | Spargimenti di acqua (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato) | € 200 | – – – | € 30.000 per Sinistro |
Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro | € 200 | – – – | € 2.500 per Sinistro | |
l | Rottura Lastre | – – – | – – – | € 1.500 per annualità assicurativa |
m | Riparare i danni arrecati ai Beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo |
n | Demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo |
o | Rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso | – – – | – – – | € 1.500 per anno assicurativo |
x | Xxxxx Xxxxxxxxx | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo (rimborso forfettario) |
x | Xxxxxxx xxxxx | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo |
ESEMPIO
Corto circuito dell’impianto frigorifero all’interno dell’immobile assicurato
Descrizione | Ammontare del danno | Franchigia | Limite di Indennizzo | Indennizzo |
Sostituzione frigorifero | € 1.500 | € 200 per Sinistro | € 2.500 (Fenomeno Elettrico) | € 1.300 |
Totale indennizzo al cliente: € 1.300
16. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce, nei limiti della Somma Assicurata, i danni materiali direttamente causati al Fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato provocati da:
a) Incendio, fulmine, implosione, esplosione e Scoppio
b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
c) Onda sonica determinata da aeromobili
d) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio
e) Fumi, gas e vapori
f) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di Sinistro indennizzabile, sostenute per:
a) Riparare i danni arrecati ai Beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
• Per ordine dell’autorità
• Dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole
b) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro
c) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il Contenuto assicurato e illeso
Questa garanzia è alternativa alla garanzia “Incendio Fabbricato e complementari” per i soli casi in cui l’Assicurato sia il Locatario del Fabbricato assicurato.
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Massimale”, e l’applicazione dei Limiti di Indennizzo così come indicati all’art. 18.1.
17. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. Allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia spargimenti di acqua
5. Causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi
6. Di smarrimento o di Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione
7. Subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
8. Subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente Sezione
18. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, relativi alla garanzia “Rischio Locativo”.
ART 16.1 - RISCHIO ASSICURATO | Limiti di indennizzo |
Riparare i danni arrecati ai Beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia | 10% dell’indennizzo |
Demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro | 10% dell’indennizzo |
Rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso | € 1.500 per anno assicurativo |
ESEMPIO
Incendio parziale del Fabbricato tenuto in locazione
Descrizione | Ammontare del danno | Limite di indennizzo | Indennizzo |
Ripristino del danno al Fabbricato assicurato | € 1.000 | Somma Assicurata (es. € 150.000) | € 1.000 |
19. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni indennizza, i danni materiali e diretti ai Beni assicurati, compresi quelli di Incendio, esplosione, Scoppio, alle cose assicurate causati da Terremoto purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area, individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato
luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerarti pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.
In caso di Sinistro indennizzabile sono coperte, le spese supplementari sostenute per:
• Xxxxxxxx, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall’autorità i residui del Sinistro
• Rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati
• L’alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alle voci “Somma Assicurata Fabbricato” e “Somma Assicurata Contenuto”, quest’ultima è calcolata nella misura del 20% della Somma Assicurata Fabbricato, e l’applicazione di una Franchigia, indicati all’art. 21.1 – Limiti d’indennizzo e Franchigie.
E’ prevista l’applicazione di una Franchigia assoluta sull’ammontare complessivo dei danni pari al 12% della
Somma Assicurata per il Fabbricato.
20. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
• Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti
• Di eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, inondazione, alluvione, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a Xxxxxxxxx
• Causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria
• Causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
• Causati da sovraccarico neve o Fenomeno Elettrico
• Causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dagli eventi coperti sulle cose assicurate
• Avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine
• Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
• Consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica
• A enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture
• A Fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento
• A Fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi
• A Fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica alla data di costruzione degli stessi, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell’Autorità al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione
Per quanto riguarda i danni al Contenuto, sono esclusi denaro, carte valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, veicoli soggetti a immatricolazione e l’eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.
In nessun caso verrà indennizzato un Sinistro Xxxxxxxxx che non abbia causato anche un danno al Fabbricato.
21. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
21.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti di indennizzo e le Franchigie relativi alla garanzia “Terremoto”.
ART. 19.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limite di indennizzo |
Terremoto | 12% della Somma Assicurata per il Fabbricato | Per il Fabbricato, Somma Assicurata Fabbricato; Per il Contenuto, Somma Assicurata Contenuto |
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro | – – – | 10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento, di cui: - sino a un massimo di € 5.000 per rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso - sino a un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio |
Spese per rimuovere e depositare presso terzi il Contenuto illeso | – – – | |
Spese per alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro | – – – |
ESEMPIO
Somme Assicurate | Franchigia |
Fabbricato = Somma Assicurata Fabbricato = €100.000 Contenuto = Somma Assicurata Contenuto = €20.000 | 12% Somma Assicurata Fabbricato = €12.000 |
Ammontare del danno | Indennizzo |
Esempio 1: Fabbricato = €30.000 Contenuto = €5.000 | (€30.000 + €5.000) - €12.000 = €23.000 |
Esempio 2: Fabbricato = €5.000 Contenuto = €1.000 | (€5.000 + €1.000) - €12.000 = nessun indennizzo |
22. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti derivati da:
a) Furto del Contenuto del Fabbricato indicato sul Modulo di Accettazione della Proposta, a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i Beni stessi:
1. Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
2. Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale
3. In modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti
b) Rapina del Contenuto dell’Abitazione, avvenuta nei locali indicati nel Modulo di Accettazione della
Proposta, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi
c) Xxxxx commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. La garanzia, a parziale deroga di cui alla lettera d) dell’art. 23.1 - Rischi esclusi e dell’art. 24.2 - Difformità dei mezzi di chiusura, è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all’autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto c) dell’art. 28.1 -Obblighi in caso di Sinistro.
Credemassicurazioni, nei limiti della Somma Assicurata, rimborsa le spese sostenute per:
d) Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al Fabbricato e al Contenuto in occasione di Xxxxx, tentato Furto o
Rapina. La garanzia non opera per i Fabbricati in ristrutturazione o non completamente ultimati.
Credemassicurazioni riconosce:
e) In eccedenza alla Somma Assicurata, un'indennità pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei Danni Indiretti
22.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
Credemassicurazioni presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i Beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:
• Suolo
• Superfici acquee
• Ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
• Robusti serramenti di legno
• Persiane
• Materia plastica rigida
• Vetro antisfondamento
• Metallo o lega metallica
I suddetti mezzi di protezione dovranno risultare chiusi con serrature x xxxxxxxxx o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l’estensione dell’apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro.
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di Indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Somma Assicurata Furto”, e l’applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia indicati all’art. 24.1 – Limiti d’Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti. La Forma di Assicurazione prevista è a Primo Xxxxxxx Xxxxxxxx.
00. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi
b) Verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di Terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi
c) A seguito di Furto degli Impianti Fotovoltaici e\o Solari Termici
d) Commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
1) Dal Contraente o dall’Assicurato
2) Da persone che abitano con il Contraente o l’Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i Beni assicurati o locali con questi comunicanti
3) Da persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere
4) Da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali che li contengono
5) Da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti
Nel caso di Assicurazione di dimora abituale sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i Beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Per i Preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in Cassaforte.
Nel caso di Abitazione Secondaria, la garanzia relativa a Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assicurati da parte del Contraente o del suo Nucleo Familiare.
Sono in ogni caso esclusi Furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
24. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
24.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Per qualsiasi Sinistro indennizzabile a termini della garanzia “Furto” il pagamento dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una Franchigia di € 200. Tale Franchigia è da considerarsi quale minimo non indennizzabile qualora integrata da eventuali Scoperti previsti.
Si riportano di seguito gli ulteriori limiti di indennizzo, le Franchigie e gli Scoperti relativi alla garanzia Furto:
ART. 22.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Scoperto | Limite di indennizzo | |
c | Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari | € 200 | 20% | € 1.500 per Sinistro |
e | Xxxxx Xxxxxxxxx | € 200 | --- | 10% dell’indennizzo (rimborso forfettario) |
Nel caso di Furto effettuato attraverso impalcature e/o verificatosi in una dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali, si applica uno Scoperto del 20%. Se questo Scoperto coesiste con altri previsti dalla presente garanzia, è elevato al 30% e assorbe gli altri.
La garanzia di cui alla lettera d) non opera per i Fabbricati in ristrutturazione o non completamente ultimati.
24.2 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA
Qualora i mezzi di protezione e chiusura, esistenti e operanti, risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di Sinistro si conviene che:
a) Se trattasi di dimora abituale e la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere i Beni assicurati e sempreché l’introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno Scoperto del 20%
b) Se trattasi di Abitazione Secondaria si applica uno Scoperto del 30% per il solo periodo di inabitazione
Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti si applica uno Scoperto del 20% se, al momento del Sinistro, erano presenti nei locali il Contraente o un componente del suo Nucleo Familiare.
24.3 ALTRI LIMITI DI INDENNIZZO
L’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
a) Per i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: 30% della Somma Assicurata, con il massimo di € 10.000
b) Per il denaro: 7% della Somma Assicurata
c) Per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso e da tasca, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: 60% della Somma Assicurata con il massimo di €
15.000 per singolo oggetto o servizio
d) Per i Beni assicurati posti in locali di pertinenza del Fabbricato non comunicanti con i locali di Abitazione:
10% della Somma Assicurata. Da questa garanzia sono esclusi i Beni indicati ai punti a), b) e c).
Qualora i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito e il denaro siano custoditi in
Cassaforte con i congegni di chiusura attivati, i limiti d’indennizzo suindicati sono aumentati del 50%.
Nel caso l’apertura della Cassaforte avvenga mediante l’utilizzo delle chiavi della stessa, la presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora l’appropriazione delle chiavi da parte dei ladri non sia imputabile a una grave negligenza dell’Assicurato.
ESEMPIO
Furto con effrazione nell’immobile assicurato con mezzi di chiusura operanti
Descrizione | Ammontare del danno | Franchigia | Limite di indennizzo | Indennizzo |
Denaro in Cassaforte | € 2.000 | € 200 | 7% della Somma Assicurata (es.€ 15.000) con aumento del 50% del Limite d’Indennizzo | € 1.575 |
Danneggiamento porta blindata | € 2.000 | Somma Assicurata (es.€ 15.000) | € 2.000 | |
Atti vandalici sulle pareti | € 1.500 | Somma Assicurata (es.€ 15.000) | € 1.500 |
Totale Indennizzo al cliente: € 4.875 (somma degli Indennizzi dovuto al netto della Franchigia di € 200 per
Sinistro)
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
25. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati agli Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici
assicurati da:
a) Incendio, fulmine, implosione, esplosione e Scoppio
b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
c) Onda sonica determinata da aeromobili
d) Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio
e) Fumi, gas e vapori
f) Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
g) Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, Atti di Terrorismo
h) Eventi atmosferici quali grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Beni posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del Fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra
i) Crollo totale o parziale del Fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve
j) Fenomeno Elettrico agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel Fabbricato
stesso
k) Spargimenti di acqua conseguenti a gelo e rottura accidentale di impianti (al servizio del Fabbricato assicurato o di cui l’Abitazione assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici
Per gli eventi legati alla ricerca del guasto Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nel limite della Somma Assicurata le spese documentate per:
• Riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del Fabbricato - che hanno dato origine allo spargimento di acqua
• Demolire e ricostruire le parti del Fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
• Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro
l) Riparare i danni arrecati ai Beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
• Per ordine dell’autorità
• Dall’Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole
Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di Sinistro indennizzabile, sostenute per:
m) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro
Credemassicurazioni riconosce, nei limiti della Somma Assicurata:
n) Un rimborso forfettario dei Danni Indiretti pari al 10% dell’Indennizzo
o) Ricorso terzi - Credemassicurazioni tiene indenne l’Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da Incendio, esplosione e Xxxxxxx di cose di sua proprietà o da lui detenute.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di Beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Non sono considerati terzi:
• Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente
• Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato non sia una persona fisica
• Le società che, rispetto all’Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, nonché gli Amministratori delle medesime
L’Assicurato deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza
il consenso di Credemassicurazioni. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
p) Gli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), l) e o) sono garantiti anche se causati con:
• Colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il
Contraente o l’Assicurato debbano rispondere a norma di legge
• Dolo delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere a norma di legge
q) Furto - Credemassicurazioni indennizza i danni esclusivamente qualora:
• il Furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’Impianto Fotovoltaico/Solare Termico assicurato è fissato
• l’Impianto Fotovoltaico/Solare Termico sia installato su un Fabbricato abitato (anche se saltuariamente) dall’Assicurato
Qualora l’Impianto Fotovoltaico/Solare Termico assicurato sia installato su un Fabbricato adibito ad Abitazione Secondaria e sia posizionato ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, Credemassicurazioni indennizza i danni subiti dall’Impianto Fotovoltaico/Solare Termico assicurato esclusivamente qualora sia protetto da uno dei seguenti sistemi antifurto:
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni anti svitamento)
• tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti
• chip all’interno dei pannelli che consenta il “riconoscimento” dell’inverter
• sistema antifurto di localizzazione GPS
• sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l’intervento in caso di allarme
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di Indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Massimale”, e l’applicazione di uno Scoperto indicato all’art. 27.1 – Limiti d’Xxxxxxxxxx e Scoperti.
La Forma di Assicurazione prevista è a Primo Xxxxxxx Xxxxxxxx.
00. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non indennizza i danni:
1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio organizzato
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. Allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia particolare spargimenti di acqua
5. Commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
• Del Contraente o dell'Assicurato
• Da persone che abitano con il Contraente o l’Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i Beni assicurati o locali con questi comunicanti
• Da persone di cui il Contraente o l’Assicurato debbano rispondere
• Da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali che li contengono
• Da persone legate al Contraente o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti
6. Di smarrimento o di Furto dei Beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione
7. Subiti da macchine o impianti in conseguenza di Scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo Scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
8. Subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente sezione
Oltre a quanto suindicato al presente articolo si precisa che Credemassicurazioni non indennizza i danni a
Impianti Fotovoltaici – Solari Termici:
• Installati in luoghi diversi dal tetto del Fabbricato assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.)
• installati sopra tettoie, Box Auto, recinzioni e altre pertinenze del Fabbricato assicurato
• installati sul tetto di Fabbricati aperti da uno o più lati
• che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell’Assicurazione
• non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di Impianto Fotovoltaico – Solare Termico
27. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
27.1 LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e gli Scoperti relativi alla garanzia “Impianti fotovoltaici
e/o Solari Termici”:
ART. 25.1 - RISCHIO ASSICURATO | Scoperto/Franchigia | Limiti di indennizzo | |
a | Incendio, fulmine, implosione e Scoppio | 5% con il minimo di € 200 | Massimale |
b | Caduta aeromobili | ||
c | Onda sonica | ||
d | Urto veicoli | ||
e | Fumi, gas | ||
f | Rovina ascensori | ||
g | Eventi socio-politici | 5% con il minimo di € 300 | 70% del Massimale, per Sinistro |
h | Eventi atmosferici – vento e grandine | 10% con il minimo di € 500 | 70% del Massimale, per Sinistro |
i | Crollo per sovraccarico neve | 10% con il minimo di € 500 | 70% del Massimale, per Sinistro |
j | Fenomeno Elettrico | 5% con il minimo di € 500 | 15% del Massimale per Sinistro |
k | Spargimenti di acqua | 5% con il minimo di € 200 | Massimale |
Per gli spargimenti di acqua dovuti da gelo in locali con impianti di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro | € 2.500 per Sinistro | ||
Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua | 5% con il minimo di € 200 | 3‰ del totale delle Somme Assicurate per il Fabbricato e gli Impianti Fotovoltaici – Solari Termici, con il minimo di € 1.500, per Sinistro e annualità assicurativa (non cumula con il limite di indennizzo previsto dalla Garanzia “Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua”) | |
l | Danni arrecati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti | 5% con il minimo di € 200 | Massimale |
m | Demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del Sinistro | – – – | 10% del Massimale per Sinistro |
n | Danni Indiretti | – – – | Massimale |
o | Danni a cose di terzi da Incendio, esplosione, Scoppio di cose dell’Assicurato | – – – | Massimale Ricorso Terzi |
q | Furto degli Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato) | 10% con il minimo di € 750 | Massimale |
Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari | 20% con il minimo di € 750 | € 1.500 per Sinistro | |
Furto attraverso impalcature | 20% con il minimo di € 750 (se questo Scoperto coesiste con altri previsti dalla garanzia Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri) | Massimale |
ESEMPIO
Danni da grandine gli Impianti Fotovoltaici sul tetto
Descrizione | Ammontare del danno | Franchigia | Limite di indennizzo | Indennizzo |
Sostituzione di un pannello | € 2.100 | 10% con il minimo di € 500 | 70% della Somma Assicurata (es.10.000) | € 1.600 (€ 2.100 - € 500) |
SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – DANNI AI BENI
28. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
28.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il Contraente produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 0
- 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre 10 giorni dalla data di accadimento del Sinistro.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Inoltre, il Contraente deve:
a) Xxxx quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di
Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge
b) Inviare, alla sede di Credemassicurazioni entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei Beni danneggiati o asportati, con l’indicazione del rispettivo valore
c) Presentare entro lo stesso termine – in caso di Xxxxxxxx presumibilmente doloso, di Xxxxx, Rapina o su richiesta di Credemassicurazioni – denuncia all’autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l’originale o la copia autenticata alla sede di Credemassicurazioni
d) Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento
e) Conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l’accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia
f) Dimostrare l’effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova
28.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati se non dal Contraente e da
Credemassicurazioni.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.
28.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente da Credemassicurazioni, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da Credemassicurazioni e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
I periti devono:
a) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del Sinistro
b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
c) Verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di Sinistro (art. 28.1)
d) Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei Beni assicurati
e) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle parti
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene applicando i criteri di seguito descritti:
a) Per il Fabbricato, il Rischio locativo del Fabbricato, gli Impianti Fotovoltaici, gli impianti Solari Termici e le Lastre si stima il Valore a Nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi
b) Per il Contenuto si stima il Valore a Nuovo con il massimo del doppio del Valore allo stato d'uso, entro i limiti d'indennizzo previsti, dei Beni distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi.
Fanno eccezione:
• I Preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d’arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, per i quali si stima il Valore commerciale
• I Valori per cui si stima il Valore Nominale
Per i Beni fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il Valore allo stato d'uso.
c) Relativamente ai titoli di credito:
Per gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
1. Credemassicurazioni non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
2. L’Assicurato deve restituire a Credemassicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci
28.6 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
A Quando è operante la Forma di Assicurazione a Valore intero e dalle stime effettuate in sede di determinazione del danno risulta che il valore del Fabbricato ecceda, al momento del Sinistro, di oltre il 20% la Somma Assicurata, Credemassicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del Fabbricato.
B Qualora risultino corrette le informazioni indicate in polizza, fornite dal Contraente e riguardanti il
Fabbricato, quali:
• Ubicazione
• Superficie calpestabile interna in mq
• Tipo di Fabbricato (casa/appartamento)
• Presenza garage
Credemassicurazioni rinuncia all’applicazione della Regola Proporzionale del precedente punto A per danni che colpiscono il Fabbricato e il cui ammontare è uguale o inferiore a € 5.000. In caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto rilevato in sede di Sinistro non verrà applicata alcuna riduzione proporzionale dell’indennizzo e/o una modifica del Premio.
28.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
€ 25.000.
L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
28.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Credemassicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte del Contraente sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Relativamente alla garanzia Incendio il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) Entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo secondo il Valore allo stato d’uso
b) Entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza relativa al Valore a Nuovo che, aggiunta all'importo di cui alla lettera a) del presente articolo, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base a quanto previsto dall’art. 28.5 – Determinazione del danno
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario l’indennizzo sarà corrisposto secondo il solo Valore allo stato d’uso.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato causato o agevolato con dolo del Contraente o dei familiari con loro conviventi.
28.9 RECUPERO DEI BENI RUBATI
Se i Beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia.
I Beni recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l'intero importo riscosso.
Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei Beni recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei Beni recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i Beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del Sinistro, Credemassicurazioni indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del Sinistro.
L'Assicurato ha facoltà di abbandonare a Credemassicurazioni i Beni recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Credemassicurazioni di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
29. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni, nei limiti del Massimale riportato sul Modulo di Accettazione della Proposta e in relazione alle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.
Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di un Sinistro risarcibile a termini della presente sezione.
La garanzia opera per la responsabilità civile dell’Assicurato relativa a fatti verificatisi nell’ambito della sua vita privata e di relazione (rimane escluso quanto previsto dalla garanzia RC Proprietà di Fabbricati qualora la stessa non sia stata resa operante dal Contraente).
Sono compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – con le limitazioni indicate, i danni:
a) Derivanti dalla conduzione dei locali in cui l’Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente (Abitazione Secondaria) nonché da proprietà o uso degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell’arredamento
b) Derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
c) Derivanti dall’esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo
d) Derivanti dalla proprietà e utilizzo di Animali Domestici. Sono esclusi i danni provocati da cani a “rischio potenziale elevato” iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del 3 marzo 2009 emanata dal ministro della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell’Assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di Polizza successiva l’iscrizione
e) Subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l’espletamento delle mansioni svolte a favore del Contraente e del suo Nucleo Familiare, dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell’affidamento e dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del Nucleo Familiare poiché residenti altrove per motivi di studio, comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell’INAIL e ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rivalse dell’INPS
f) Derivanti dalla proprietà e uso di biciclette (e simili), biciclette a pedalata assistita purché conformi a quanto indicato all’art. 50 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada”, barche senza motore ausiliario, giocattoli anche a motore
g) Derivanti dall’esecuzione:
• Di lavori di ordinaria manutenzione
• Di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l’Assicurato ne sia il committente, nei locali adibiti ad Abitazione dell’Assicurato purché, al momento del Sinistro, non locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi
h) Derivanti dalla proprietà e uso di armi
i) Derivanti da inquinamento
j) Provocati dall’Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati
k) Provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell’Assicurato, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge
La garanzia opera esclusivamente:
1. Per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra
2. In caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell’Assicurato
3. Per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione
La garanzia di cui alla lettera k è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell’Assicurato, all’esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione in regola con il pagamento del Premio
l) Derivanti dalla proprietà e uso, esclusivamente in aree private, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature
m) Causati da Incendio, esplosione o Scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute a:
1. Cose di terzi che l’Assicurato abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi);
2. Locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti Beni di proprietà dell’Assicurato: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
3. Cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti m.1 e m. 2
La garanzia RC Capofamiglia è prestata a favore:
a) Del Contraente e del suo Nucleo Familiare
b) Dei figli minorenni del Contraente, non facenti parte del Nucleo Familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio
c) Dei figli naturali minorenni non facenti parte del Nucleo Familiare purché, al momento del Sinistro, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal Contraente
d) Dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell’affidamento
e) Dei figli del Contraente (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del Nucleo Familiare
poiché residenti altrove per motivi di studio
La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell’espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti a) e d).
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Massimale”, e l’applicazione di una Franchigia indicati all’art. 31.1 – Limiti d’indennizzo e Franchigie.
30. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia non comprende i danni:
a) Derivanti dall’attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall’Assicurato
b) Derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti e aeromobili (salvo quanto espressamente precisato alle lettere f, j, k, l dell’art. 29.1 – Rischio Assicurato)
c) Da Furto
d) A cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto indicato alle lettere m.1) e
m.2) dell’art. 29.1 – Rischio Assicurato
e) Derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
f) Inerenti l’esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani
g) Da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
h) Provocati da animali diversi da Animali Domestici
30.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) Le persone la cui responsabilità è coperta dall’Assicurazione
b) Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell’Assicurato
c) I minori in affidamento familiare
31. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
31.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le Franchigie relativi alla garanzia “RC capofamiglia”
Art. 29.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limite d’indennizzo | |
RC CAPOFAMIGLIA (Limitatamente ai soli danni a cose, salvo quanto sottoindicato) | € 200 | Massimale | |
i | Danni derivanti da inquinamento ambientale | € 200 Limitatamente ai soli danni a cose | € 50.000 per Sinistro e per anno assicurativo |
m.3 | Danni a cose di terzi (diverse da quelle indicate ai punti m.1 e m.2) causati da Incendio, esplosione o Scoppio | € 200 | Per Sinistro, 30% del Massimale |
RC PROPRIETÀ FABBRICATI
32. CHE COSA POSSO ASSICURARE
La garanzia opera per la responsabilità civile dell’Assicurato relativa alla sua qualità di Proprietario di
Fabbricato:
a) Indicato nel Modulo di Accettazione della Proposta
b) Diverso da quello indicato sul Modulo di Accettazione della Proposta, purché:
• Non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi
• Sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all’art. 2.1
- Caratteristiche del Fabbricato
• Sia ubicato in Italia, Repubblica di X. Xxxxxx, Città del Vaticano
La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi (a uso privato), purché tutti di pertinenza del Fabbricato.
Sono compresi i danni:
1. Causati a cose di terzi da Incendio esplosione o Scoppio del Fabbricato
3. Relativamente ai danni derivanti da spargimento d’acqua conseguente a Occlusione o rottura accidentale di tubazioni
Se l’Assicurazione è stipulata per una porzione di Fabbricato, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l’Assicurato deve rispondere poiché relativo a parti del Fabbricato di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).
La garanzia RC Proprietà di Fabbricati è prestata a favore:
• Dell’Assicurato per ciò che riguarda la garanzia di cui alla lettera a) del presente articolo
• Del Contraente e del suo Nucleo Familiare per ciò che riguarda la garanzia di cui alla lettera b) del presente articolo
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Massimale”, e l’applicazione di una Franchigia indicati all’art. 34.1 – Limiti d’Indennizzo e Franchigie.
33. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia non comprende i danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o da Occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del Fabbricato.
Sono comunque esclusi i danni:
• Causati da umidità e stillicidio
• Derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da Occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell’acqua piovana
• Derivanti da rotture o da Occlusioni di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione
33.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) Le persone la cui responsabilità è coperta dall’Assicurazione
b) Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato e, se convivente, ogni altro parente dell’Assicurato. I figli e i genitori dell’Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di Sinistro dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale od Occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del Fabbricato
c) I minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell’affidamento
34. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
34.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le Franchigie relativi alla garanzia “RC Proprietà di
Fabbricati”
Art. 32.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limiti d’indennizzo |
RC PROPRIETÀ DI FABBRICATI (Limitatamente ai soli danni a cose, salvo quanto sottoindicato) | € 200 | Massimale |
Danni a cose causati da Incendio, esplosione o Scoppio | € 200 | Per Sinistro, 30% del Massimale |
Danni derivanti da inquinamento ambientale | € 200 Limitatamente ai soli danni a cose | € 50.000 per Sinistro e per anno assicurativo |
Danni derivanti da spargimento di acqua | € 200 Limitatamente ai soli danni a cose | € 30.000 per Sinistro |
SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – DANNI AI TERZI
35. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
35.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla sede di Credemassicurazioni, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
L'Assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.
35.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, Credemassicurazioni, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di Credemassicurazioni le spese per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del Massimale indicato sul Modulo di Accettazione della Proposta; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Credemassicurazioni e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Credemassicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
35.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all’art. 35.1 - Obblighi in caso di Sinistro.
La garanzia – fermi i limiti di indennizzo presenti – opera sino a concorrenza del Massimale indicato sul Modulo di Accettazione della Proposta il quale resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il Massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.
36. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Le prestazioni vengono fornite al Contrante ed ai soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia, in veste di conduttore o Proprietario dell’Abitazione Principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate ad uso esclusivamente abitativo.
Credemassicurazioni indennizza le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.
Tali oneri sono:
• Le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
• Le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di Copertura Assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari
• Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 42.2 - Gestione del Sinistro
• Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 42.2 - Gestione del Sinistro
• Le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale)
• Le spese di giustizia
• Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima
• Le spese per la registrazione degli atti giudiziari
• Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa
• Le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dall’Assicurazione
• Le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art
42.3 - Libera scelta dell’avvocato per la fase giudiziale, comma 1.
Le garanzie vengono prestate al Contraente Assicurato in veste di conduttore o Proprietario dell’Abitazione Principale e di quelle secondarie purché direttamente utilizzate, nei seguenti casi:
1) Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
2) Richiesta di risarcimento danni. L’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi
3) Controversie relative a diritti reali o locazione. Controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili
Le garanzie vengono inoltre prestate al Contraente/Assicurato nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli Animali Domestici di proprietà degli Assicurati, nei seguenti casi:
1) Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
2) Resistenza alla richiesta di risarcimento danni. Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di indennizzo per Sinistro, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Massimale” e un limite d’indennizzo per anno assicurativo così come indicato all’art. 38.1
– Limiti d’indennizzo.
37. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Le garanzie non sono valide:
a) Per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
b) In materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
c) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
d) Xxx vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
e) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
f) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del d. Lgs. 171/2005)
g) Per fatti dolosi delle persone assicurate
h) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
i) Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
j) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
k) Per qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa
l) Per immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato
m) Xxx controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
n) Per i casi di adesione a class action
o) Per i casi connessi alla circolazione stradale
p) Vertenze contrattuali con Credemassicurazioni
L’Assicurato è tenuto a:
• Regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del
Sinistro
• Assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa
Credemassicurazioni o ARAG non si assumono il pagamento di:
• Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
• Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale)
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.
Non sono oggetto di Copertura Assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato e il legale che stabiliscano compensi professionali.
38. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
ART. 36.1 - RISCHIO ASSICURATO | Limiti di indennizzo |
Tutela Legale Base | € 5.000 per Sinistro e con un massimo di € 80.000 per annualità assicurativa |
39. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Le prestazioni vengono fornite al Contrante ed ai soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia, in veste di conduttore o Proprietario dell’Abitazione Principale e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate ad uso esclusivamente abitativo.
Credemassicurazioni indennizza le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi
Tali oneri sono:
• Le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
Le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di Copertura Assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: condominio,
•
diritti reali, locazione, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari
• Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 42.2 - Gestione del Sinistro
• Le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 42.2 - Gestione del Sinistro
• Le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale)
• Le spese di giustizia
• Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima
• Le spese per la registrazione degli atti giudiziari
• Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa
• Le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dall’Assicurazione
• Le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell’Art. 42.3 - Libera scelta dell’avvocato per la fase giudiziale, comma 1.
Le prestazioni vengono garantite agli Assicurati esclusivamente quali utenti web e Social Media Network nei seguenti casi:
• Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l’utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su Social e Media Network. L’attivazione della prestazione è subordinata all’instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio
• Difesa penale per reati commessi tramite l’utilizzo del web. Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa
• Gli Assicurati hanno l’obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. Credemassicurazioni provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza
• Nel caso in cui il giudizio anche se riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo,
Credemassicurazioni richiederà all’Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all’Art. 40.1 – Rischi Esclusi lettera g).
Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente Assicurazione, purché il valore in lite sia
•
superiore ad € 200,00 (duecento)
Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l’utilizzo del web purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00
•
(duecento)
Credemassicurazioni, in caso di Sinistro liquidabile a termini di polizza, corrisponde al Contraente un importo che prevede un limite di indennizzo per Sinistro, cioè la somma indicata sul Modulo di Accettazione della Proposta alla voce “Massimale” e un limite d’indennizzo per anno assicurativo così come indicato all’art. 41.1
– Limiti d’indennizzo.
40. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Le garanzie non sono valide:
a) Per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
b) In materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
c) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, Atti di Terrorismo, atti di vandalismo, Terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
d) Xxx vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
e) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
f) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall’art. 3 del d. Lgs. 171/2005)
g) Per fatti dolosi delle persone assicurate
h) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
i) Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
j) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
k) Per qualsiasi Sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa
l) Per immobili o parte di essi non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato
m) Xxx controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
n) Per i casi di adesione a class action
o) Per i casi connessi alla circolazione stradale
p) Vertenze contrattuali con Credemassicurazioni
41. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
41.1 LIMITI DI INDENNIZZO
ART. 39.1 - RISCHIO ASSICURATO | Limiti di indennizzo |
Internet Protection | € 5.000 per Sinistro e con un massimo di € 80.000 per annualità assicurativa |
SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – TUTELA LEGALE
42. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
42.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Vialx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, xxla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
• Telefono centralino: 045/0000000
• Fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045/8290557
• Mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx
• Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045/8290449
1) L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare a Credemassicurazioni o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratt
2) La denuncia del Sinistro deve pervenire a Credemassicurazioni e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
3) Qualora la presente Assicurazione sia emessa senza alcuna interruzione della Copertura Assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Credemassicurazioni, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente
4) L’Assicurato deve informare immediatamente Credemassicurazioni in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione
5) In mancanza, Credemassicurazioni non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della Copertura Assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire
42.2 GESTIONE DEL SINISTRO
1) Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia
2) Nel caso in cui tale tentativo non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, l’Assicurato comunica a Credemassicurazioni o ARAG gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione della controversia viene affidata all’Avvocato scelto nei termini del successivo art. 42.3 - Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale
3) In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 42.3 “Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale”
4) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo.
5) In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate da ARAG
6) Credemassicurazioni e/o ARAG non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici
42.3 LIBERA SCELTA DELL’AVVOCATO PER LA FASE GIUDIZIALE
1) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di Residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, Credemassicurazioni indica il nominativo del domiciliatario
2) L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato. Credemassicurazioni indica il nominativo del domiciliatario
3) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, Credemassicurazioni o ARAG indica direttamente il legale a cui l’Assicurato può rivolgersi
4) Credemassicurazioni e/o ARAG non sono responsabili dell'operato degli avvocati
42.4 DISACCORDO CON ARAG E CONFLITTO DI INTERESSE
1) In caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione
2) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG
42.5 RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DA ARAG
Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma relativamente agli oneri elencati agli artt.36.1 e 39.1 – Rischio Assicurato, delle garanzie della presente sezione, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.
42.6 INSORGENZA DEL SINISTRO
1) Ai fini della presente Assicurazione, per insorgenza del Sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
• Il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall’Assicurato
• La violazione o presunta violazione del contratto
• La violazione o la presunta violazione della norma di legge
2) In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del Sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso
3) Si considerano come unico Sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso
4) In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico Sinistro, la garanzia viene prestata con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro
5) La prestazione assicurativa viene garantita per i Sinistri che siano insorti:
• Durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa
• Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi
6) Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza alcuna interruzione della Copertura Assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con l’Assicurazione precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di Xxxxxxxx, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
SEZIONE ASSISTENZA ALLA CASA
43. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Credemassicurazioni eroga le prestazioni di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito elencati.
INVIO DI UN IDRAULICO
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un idraulico presso il Fabbricato assicurato per:
1) Allagamento, mancanza totale d’acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, Occlusioni o guasto di condutture e altre componenti dell’impianto idraulico o termico
2) Infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture e altre componenti fisse dell’impianto idraulico verificatesi in un Fabbricato occupato da una sola famiglia
La Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d’emergenza. L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite indicato all’art. 45.1 – Limiti d’indennizzo.
Sono a carico dell’Assicurato gli interventi dovuti a:
• Interruzioni della fornitura dipendenti dall’ente erogatore
• Rottura, Occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio
• Infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari
• Mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a Occlusione di condutture fisse di scarico dell’impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune
INVIO DI UN ELETTRICISTA
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un elettricista presso il Fabbricato assicurato per mancanza di corrente dovuta a guasto d’interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno.
Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d’emergenza. L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite indicato all’art. 45.1 – Limiti d’indennizzo.
Sono a carico dell’Assicurato gli interventi dovuti a:
• Interruzioni della fornitura dovuti all’ente erogatore
• Guasti al cavo di alimentazione del Fabbricato
INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME
Qualora l’Assicurato necessiti dell’intervento d’emergenza di un fabbro o di un falegname presso il Fabbricato
assicurato perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:
• Furto, consumato o tentato
• Smarrimento, Scippo, Rapina, rottura delle chiavi
• Guasto o scasso di serrature o serrande
La Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l’efficienza degli accessi. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d’emergenza.
L’intervento è limitato all’accesso principale al Fabbricato, alle finestre, ma non alle porte interne.
L’eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni anche in eccedenza al limite indicato all’art. 45.1 – Limiti d’indennizzo.
INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO
Qualora il Fabbricato assicurato sia reso inagibile a seguito di Furto, Incendio, allagamento, esplosione o
Scoppio, la Centrale Operativa procura al Contraente e al suo Nucleo Familiare:
1) Il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, fino a un massimo di 3 giorni e per 4 persone
2) I biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di km 3.000, per rientrare a casa qualora esse si trovino in viaggio
3) I biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di Km 3.000, per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio
Le spese di cui al presente articolo restano a carico di Credemassicurazioni.
44. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
Credemassicurazioni non eroga le prestazioni della presente sezione qualora il Sinistro sia conseguenza diretta di:
a) Guerre, insurrezioni, occupazioni militari
b) Eruzioni vulcaniche, Terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura
c) Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche
d) Atti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato
Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.
45. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
Si riportano di seguito i limiti di Xxxxxxxxxx relativi alla garanzia “Assistenza alla casa”:
Art. 43.1 - RISCHIO ASSICURATO | Limite d’indennizzo |
Invio di un idraulico | € 250 per Sinistro |
Invio di un elettricista | € 250 per Sinistro |
Invio di un fabbro o di un falegname | € 250 per Sinistro |
SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – ASSISTENZA
46. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
46.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per poter usufruire delle prestazioni dell’Assistenza alla Casa garanzia l’Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo telefono:
DALL’ITALIA | DALL’ESTERO |
NUMERO VERDE 800-896991 | 0039 011-7425566 |
Comunicando:
• Le proprie generalità
• Il numero di polizza
• Il tipo di assistenza richiesta
• Il numero di telefono del luogo di chiamata e l’indirizzo, anche temporaneo
Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell’evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.
46.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI
Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi.
Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l’intervento di assistenza previsto.
Polizza Protezione Casa: denunciamo un sinistro
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Xxxxxx RE
• Numero di polizza
• Filiale
• Nome del tuo gestore
Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via n
Comune Cap Provincia
Telefono/Fax E-mail
Denuncia
Data di accadimento del sinistro / / Breve descrizione della modalità di accadimento:
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X la garanzia e la probabile causa).
Ti ricordiamo che sono attive solamente le garanzie che hai acquistato e che sono indicate nel modulo di polizza.
Incendio | Danni al fabbricato Danni al contenuto |
Indicare probabile causa:
o Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
o Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
o Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio
o Fumi, gas e vapori
o Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
o Spargimento combustibile conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento
o Dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall’azienda erogatrice
Danni (Ricorso) a terzi da incendio
o Xxxxx materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di tua proprietà o da te detenute
…segue
Eventi Socio-Politici | Danni al fabbricato Danni al contenuto |
Indicare probabile causa:
o Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo
o Guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto
Eventi Atmosferici | Danni al fabbricato Danni al contenuto |
Indicare probabile causa:
o Vento e grandine
o Sovraccarico neve
o Bagnamento verificatosi all’interno del fabbricato purché conseguente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui ai punti precedenti
Spargimenti d’acqua e Ricerca del guasto | Danni al fabbricato Danni al contenuto |
Indicare probabile causa:
o Proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale o occlusione degli stessi
o Conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del fabbricato assicurato
o Gelo
Rottura Lastre | Danni al fabbricato Danni al contenuto |
o Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato
Fenomeno Elettrico | Danni al fabbricato Danni al contenuto |
Garanzia Furto
Indicare probabile causa:
o Furto o rapina del contenuto dell’abitazione
o Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari
o Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina
RC Capofamiglia
o Xxxxx involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale nell’ambito della vita privata del contraente e del suo nucleo
RC Proprietà di Fabbricati
o Xxxxx involontariamente provocati dall’assicurato a terzi in conseguenza di un fatto accidentale ricollegabile alla qualità di proprietario di fabbricato
…segue
Xxxxxxxxx | Xxxxx al fabbricato Danni al contenuto |
Rischio locativo
o Danni materiali e diretti causati al fabbricato tenuto in locazione provocati da incendio, esplosione e scoppio.
Danni a pannelli fotovoltaici e/o solari termici
Indicare probabile causa:
o Incendio, fulmine, scoppio
o Eventi Socio–Politici
o Eventi Atmosferici – Vento e grandine
o Fenomeno elettrico
o Spargimenti di acqua
Data / /
Firma (leggibile)
Per la Sezione Tutela Legale (Tutela Legale Base e Internet Protection)
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG alla quale l’assicurato può rivolgersi direttamente.
• Telefono centralino: 000.0000000
• Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557
• Mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
• Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
Per la Sezione Assistenza
L’ Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, attivabile a mezzo telefono:
DALL’ ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991
DALL’ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566
COMUNICANDO:
- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta
Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure consegnare tutta la documentazione all’intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 000.00.00.00