ACCORDO TRA
ACCORDO TRA
⮚ CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE con sede a Firenze in xxx Xxxxxx x. 0 X.x.x. 00000, X.X. 00000000000 – C.F. 80016450480, rappresentata da , in qualità di , il quale interviene nel presente atto in forza del del Sindaco Metropolitano n. del , esecutivo ai sensi di legge;
⮚ COMUNE DI GREVE IN CHIANTI con sede legale a Greve in Chianti (FI) Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 7/8 C.a.p. 50022, P.I. e C.F. 01421560481, rappresentato da , in qualità di , il quale interviene nel presente atto in forza del del Sindaco n. del , esecutivo ai sensi di legge;
PER
la definizione dei rapporti inerenti la realizzazione:
- della rotatoria in località “Poggensi” in corrispondenza dell’intersezione tra la
S.R. 222 “Chiantigiana” al Km 13+900 e la S.P. 119 “del Palagione”;
Premesso che:
1. l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
2. la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Greve in Chianti hanno individuato tra gli interventi necessari, la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra la S.R. 222 “Chiantigiana” al Km 13+900 e la
S.P. 119 “del Palagione”.
Rilevato che:
1. detta opera di miglioramento della viabilità vede coinvolte, nella loro volontà realizzatrice, sia la Città Metropolitana di Firenze che l'Amministrazione Comunale di Greve in Chianti, quest'ultima in ragione dell'ubicazione territoriale dell'opera, e del notevole flusso di traffico che interessa l'intersezione in oggetto.
2. la realizzazione di detta opera risulta strategica ed importante per entrambe le Amministrazioni in quanto migliora sensibilmente la sicurezza dell'intersezione tra la S.R. 222 “Chiantigiana” e la S.P. 119 “del Palagione”, attualmente regolata da incrocio a T che presenta diverse criticità;
che per tutto quanto suesposto si rende necessaria la stipula del presente Accordo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
- Art. 1 -
Riferimento alle premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- Art. 2 -
Oggetto
Il presente Accordo definisce gli impegni tra le parti contraenti in ordine alle attività necessarie per la:
- Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, Definitiva, Esecutiva e la Realizzazione di una intersezione a rotatoria in località “Poggensi” in corrispondenza dell’intersezione tra la S.R. 222 “Chiantigiana” al Km 13+700 e la S.P. 119 “del Palagione”, di seguito , per brevità, indicata col termine di “Rotatoria”. Tale intervento si prefigge lo scopo di eliminare l’intersezione a T esistente che verrà sostituita da una nuova intersezione a “Rotatoria” su cui si attesteranno la S.R. 222 “Chiantigiana” e S.P. 119 “del Palagione” appartenente al
demanio stradale della Città Metropolitana di Firenze.
Il succitato intervento è meglio rappresentato nella planimetria allegata al presente atto sub “A”.
- Art. 3-
Attività ed oneri a carico del Comune di Greve in Chianti
Il Comune di Greve in Chianti con la sottoscrizione del presente atto, s’impegna a propria cura, a:
1. entro il 31/12/2022 affidare l’incarico della Progettazione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica e della progettazione definitiva e esecutiva della “Rotatoria”, secondo normativa vigente, ad operatori economici esterni, a comunicare alla Città Metropolitana di Firenze l’avvenuto affidamento dell’incarico di progettazione e l’avvenuta consegna del progetto. I progetti, di fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo dell’intervento, saranno preventivamente concordati e soggetti al parere vincolante della Direzione Viabilità della Città Metropolitana Area 2 e all’autorizzazione vincolante della Regione ex art.2 D.P.G.R. 41/R/2004;
2. ottenere sul progetto definitivo, tutti i nulla-osta e pareri necessari da parte degli enti preposti;
3. effettuare l’eventuale procedura di acquisizione delle aree da concordare con i preposti Uffici della Città Metropolitana di Firenze;
4. presumibilmente entro il 30/5/2023 provvedere alla necessaria verifica e validazione del progetto Esecutivo, ai sensi delle vigenti normative sui lavori pubblici, propedeutica alla eventuale gara di appalto, ove occorrente.
5. condividere il relativo programma lavori con la Città Metropolitana di Firenze;
6. assumere il ruolo di stazione appaltante dell’intervento di realizzazione della
“Rotatoria”;
7. assumere tutti gli atti e i provvedimenti di sua competenza necessari per la realizzazione della “Rotatoria”, e più precisamente provvedere alla nomina del responsabile del procedimento, alla direzione lavori, alla contabilizzazione e coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione;
8. presumibilmente entro il 31/12/2023 realizzare la “Rotatoria” di cui trattasi comprese tutte le relative attività riguardanti i collaudi statici e tecnico amministrativi.
Il progetto dovrà essere approvato dalle due Amministrazioni.
Il Comune di Greve in Chianti s’impegna, inoltre, a realizzare la “Rotatoria” secondo le modalità ed i tempi previsti nel programma lavori approvato.
Tutti i lavori occorrenti per la realizzazione della “Rotatoria” saranno eseguiti a perfetta regola d’arte e a totale cura del Comune di Greve in Chianti.
Qualora, per fatti o circostanze imprevisti e imprevedibili o, comunque, indipendenti dalla volontà o dall’operato della Stazione Appaltante, tra cui mutamenti normativi, prescrizioni degli enti competenti, varianti in corso d’opera non rientranti nella tipologia di quelle previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, eventuali opere di completamento che si dovessero rendere necessarie per fatti imprevisti ed imprevedibili, eventuali contenziosi per pretese economiche instaurati dall’impresa esecutrice ecc., l’importo di realizzazione della “Rotatoria” superi, dopo aver esaurito la disponibilità dell’intero eventuale ribasso offerto dall’esecutore, l’importo erogato per l’opera in oggetto, le risorse economiche occorrenti per il completamento dell’opera, per la sola parte eccedente le risorse di finanziamento erogate, verranno sostenute e ripartite, previa approvazione e sottoscrizione di un nuovo Accordo, tra le due Amministrazioni sottoscrittori del presente Accordo.
Il Comune di Greve in Chianti si impegna a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Firenze qualsiasi variazione o anomalia, rispetto alla programmazione concordata ed ai finanziamenti ricevuti, durante la esecuzione della “Rotatoria”.
Al termine dei lavori riguardanti la “Rotatoria”, il Comune di Greve in Chianti darà comunicazione scritta alla Città Metropolitana di Firenze dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
-Art. 4–
Attività e oneri a carico della Città Metropolitana di Firenze
La Città Metropolitana di Firenze, in qualità di Ente proprietario della infrastruttura, con la sottoscrizione del presente atto s’impegna a:
1.corrispondere al Comune di Greve in Chianti le spese, come meglio individuate dal successivo art.6, per lo svolgimento degli adempimenti necessari per la progettazione definitiva, esecutiva, e la realizzazione della “Rotatoria”; 2.approvare la progettazione;
3.prendere atto del C.R.E.
-Art. 5–
Corrispettivi
Il costo complessivo dell’opera stimato in € 150.000,00 (centocinquantamila/00euro) è a totale carico della Città Metropolitana di Firenze (previsti su bilancio 2022 della Città Metropolitana di Firenze sul capitolo 20957 per € 20.000,00 (ventimila/00) e 130.000,00€ (centotrentamila/00) su bilancio 2023 della Città Metropolitana di Firenze su fondi FPV ). In caso di superamento della spesa di € 150.000,00 (centocinquantamila/00euro) la ripartizione dei maggiori oneri occorrenti avverrà nel rispetto art. 3 sopra richiamato.
Gli Enti si impegnano a imputare le spese occorrenti di cui sopra nel bilancio finanziario 2022/2023.
- Art. 6 -
Pagamenti
La Città Metropolitana di Firenze si impegna a corrispondere al Comune di Greve in Chianti:
€ 20.000,00 (ventimila/00) entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo;
€ 40.000,00 (quarantamila/00) all’aggiudicazione definitiva;
€ 40.000,00 (quarantamila/00) al raggiungimento del 50% dei lavori;
€ 50.000,00 (cinquantamila/00) all’emissione del conto finale.
Qualora, in base alle risultanze del collaudo tecnico amministrativo, risultasse un costo complessivo dell’opera “a consuntivo” inferiore a quanto già erogato, il Comune di Greve in Chianti s’impegna a restituire alla Città Metropolitana di Firenze le somme eventualmente percepite in eccedenza.
- Art. 7 -
Competenze dopo la messa in funzione della Rotatoria
Con il presente atto, la Città Metropolitana di Firenze affida al Comune di Greve in Chianti la gestione della:
- manutenzione delle aree a verde dell’isola centrale e delle aree limitrofe;
- manutenzione del nuovo impianto di illuminazione;
- manutenzione del nuovo impianto di irrigazione;
- manutenzione dei marciapiedi;
posti lungo i rami dell’intersezione a “Rotatoria”.
Il Comune di Greve in Chianti dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e degli impianti di cui sopra, direttamente o tramite affidamento del servizio stesso a terzi.
La Città Metropolitana, salvo revoca del presente atto per motivi di pubblico interesse,
potrà esercitare il diritto di recesso, previo preavviso di 6 mesi, da inviarsi mediante comunicazione scritta.
La Città Metropolitana di Firenze autorizza il Comune di Greve in Chianti ad effettuare interventi di arredo urbano, verde e di impiantistica nelle aree in questione, sia direttamente sia tramite affidamento del servizio stesso a terzi, a condizione che non creino alcun tipo di pregiudizio alla corretta e sicura circolazione stradale secondo le norme vigenti.
A tal fine il Comune di Greve in Chianti presenterà alla Città Metropolitana, con congruo anticipo, i progetti per la realizzazione di detti impianti affinché la Città Metropolitana esprima il proprio parere di merito e rilasci la necessaria concessione. La Città Metropolitana di Firenze si impegna a rilasciare il parere entro 30 giorni dalla richiesta.
Qualora si creassero situazioni di pericolosità derivanti dalle piantumazioni o da arredi urbani, il Comune di Greve in Chianti si impegna alla loro immediata rimozione, anche a semplice richiesta verbale da parte del Responsabile della Direzione Viabilità Area 2 della Città Metropolitana di Firenze.
La Città Metropolitana, solo previo rilascio di apposito nulla osta, autorizza altresì il Comune di Greve in Chianti a rilasciare e gestire eventuali autorizzazioni per l’occupazione da parte di terzi, ed anche a fini promozionali, delle aree oggetto del presente atto.
L’Ente concessionario o l’eventuale impresa affidataria del servizio di arredo urbano e manutenzione ordinaria, risponderà dell’operato delle maestranze sia per quanto riguarda l’accesso e l’uscita dalle aree oggetto di concessione sia per quanto riguarda le lavorazioni effettuate all’interno.
La Città Metropolitana provvederà esclusivamente alla sola manutenzione delle opere costituenti la sede stradale relativamente a piano viabile (tappeto d'usura), strati inferiori (binder, fondazione), e la segnaletica stradale.
- Art. 8 -
Forma parte integrante del presente Accordo l’allegato sub A “planimetria d’intervento”.
- Art. 9 -
Informativa per la gestione dei dati di contratto
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti del presente Accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall’art.7 del suddetto X.Xxx. 30.06.2003, n.196.
Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.
- Art. 10 -
Spese
Tutte le spese e gli oneri inerenti, relativi al presente Accordo ed agli atti conseguenti sono a carico del Comune di Greve in Chianti.
Le parti dichiarano di seguito i rispettivi numeri di Codice Fiscale:
- Città Metropolitana di Firenze 80016450480
- Comune di Greve in Chianti 01421560481
- Art. 11 -
Vigilanza
La vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo e la competenza per eventuali interventi sostitutivi, è attribuita ad un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Greve in Chianti o suo delegato, dal Sindaco Metropolitano di Firenze o suo delegato e dal
Funzionario responsabile dell’attuazione dell’Accordo nella persona dell’
in servizio presso il Comune di Greve in Chianti.
Qualora una delle due Amministrazioni riscontri un’inadempienza agli obblighi previsti dal presente atto, la stessa provvederà a dare informazione di ciò al Collegio sopra indicato.
Qualora una delle due Amministrazioni rilevi l’impossibilità di rispettare i tempi alla stessa assegnati per gli adempimenti di propria competenza, provvederà a dare informazione di ciò al Collegio sopra indicato al fine di consentire allo stesso una valutazione circa la possibilità di concedere una proroga.
Al Funzionario responsabile dell’attuazione dell’Accordo nominato dal Comune di Greve in Chianti sono attribuiti i seguenti compiti:
a) tenere i contatti con gli uffici e con le strutture tecniche delle Amministrazioni partecipanti all’Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
b) segnalare al Collegio di Xxxxxxxxx eventuali difficoltà e problemi inerenti l’attuazione dell’Accordo;
c) relazionare periodicamente al Collegio di Vigilanza sullo stato di attuazione dell’Accordo anche in relazione al rispetto dei tempi, delle procedure ablatorie e, a seguito dell’affidamento, della esecuzione del contratto nonché del rispetto del piano economico/finanziario.
- Art. 12-
Foro competente
Ogni qualsiasi eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà risolta presso il Foro di Firenze.
-Art. 13–
Efficacia e Durata dell’Accordo
Il presente atto è immediatamente efficace.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e, con la sottoscrizione del presente atto, ne accetta espressamente i contenuti e le condizioni.
Il presente atto consta di n. fogli.
, lì
Letto approvato e sottoscritto
Per la Città Metropolitana di Firenze
Per il Comune di Greve in Chianti