ALLEGATO 1 CAPITOLATO SPECIALE
ALLEGATO 1 CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI TRENTINO SVILUPPO SPA
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 4
Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento 4
D. Riparazione e/o sostituzione delle parti 4
X. Xxxxxxxxx periodiche (art 13 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i.) 4
X. Xxxxxxxxx straordinarie (art. 14 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i.) 4
C. Manutenzione (art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i.) 4
D. Riparazione e/o sostituzione delle parti 5
E. Prestazioni speciali (art.16 del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 e s.m.i.) 5
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 7
Art. 4– Obblighi a carico della stazione appaltante 8
Art. 5 – Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti 8
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 10
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 11
Art. 8 – Durata del contratto 11
Art. 9 – Importo del contratto 11
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto 11
Art. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto 12
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 12
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 12
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 12
Art. 15 – Controlli sull’esecuzione del contratto 13
Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 13
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 13
Art. 19 – Tutela dei lavoratori 15
Art. 20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci
lavoratori impiegati nell’appalto 15
Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 16
Art. 23 – Garanzia definitiva 16
Art. 24 – Obblighi assicurativi 16
Art. 25 – Trattamento dei dati personali 16
Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento 17
Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa 17
Art. 30 – Definizione delle controversie 18
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari 18
Art. 32 – Spese contrattuali 19
Art. 33 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L.
190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento 19
Art. 34 – Obblighi in materia di legalità 20
Art. 35 – Norma di chiusura 20
ALLEGATO A1 – Elenco degli impianti oggetto del servizio di manutenzione 21
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’Appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione programmata al fine di conservare la massima sicurezza ed efficienza di n. 42 impianti elevatori installati in vari immobili di Trentino Sviluppo S.p.A..
2. Il servizio di cui al comma 1 ha esecuzione presso i seguenti compendi:
• X.X.X. xx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx x. 000-000
• Polo Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxx Xxxx x. 0
• Polo Tecnologico di Trento, via Solteri n. 38
• X.X.X. xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx x. 000
• Immobile a Trambileno, fraz. Sega
• Open Center a Trento, viale Verona n. 190
• Xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x. 00
3. Gli ascensori/montacarichi oggetto del servizio sono descritti nel prospetto allegato A1), quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato tecnico.
Art. 2 – Descrizione del servizio e relative condizioni di espletamento
1. Le attività di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria sono le seguenti:
A. Verifiche periodiche
B. Verifiche straordinarie
C. Manutenzione
D. Riparazione e/o sostituzione delle parti
E. Prestazioni speciali
X. Xxxxxxxxx periodiche (art 13 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i.)
Verifiche periodiche (biennali) effettuate ai sensi del D.P.R. 162/99 e del D.P.R. n. 369/2000 da UOPSAL competente per territorio o da Organismi di Certificazione notificati ai sensi del nuovo regolamento per le valutazioni di conformità.
X. Xxxxxxxxx straordinarie (art. 14 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i.)
Verifiche straordinarie effettuate ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i. e D.P.R. 369/2000 in caso di verifica periodica con esito negativo, eseguita dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche. La verifica straordinaria è inoltre necessaria in caso di incidenti di notevole entità o in caso siano apportate modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione.
C. Manutenzione (art. 15 del D.P.R. 30.04.1999 n. 162 e s.m.i.)
La manutenzione è eseguita ai fini della conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento ed a tale scopo la ditta di manutenzione provvede ad eseguire tutte le verifiche previste dall’art. 15 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. ed in particolare:
- provvede ad effettuare, almeno una volta ogni due mesi:
- la verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, il regolare funzionamento delle porte dei piani e delle relative serrature;
- la verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene e dei pistoni degli impianti oleodinamici;
- le prestazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti, con fornitura dei lubrificanti, grasso, pezzate e fusibili;
- la verifica del funzionamento dei sistemi di allarme e richiesta intervento;
- provvede ad effettuare almeno una volta ogni sei mesi:
- la verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità, e degli altri dispositivi di sicurezza;
- la verifica minuziosa delle catene, delle funi e dei loro attacchi;
- la verifica dell’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
- provvede all’annotazione degli esiti delle visite di manutenzione sugli appositi libretti di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
- provvede ad eseguire prontamente gli interventi di manutenzione ordinaria necessari mediante la fornitura del materiale di consumo, nei limiti previsti dagli articoli successivi, e informa tempestivamente Trentino Sviluppo S.p.A. sulla necessità della esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, anche resi necessari per intervenute modificazioni normative;
- la ditta dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 8.00 alle 18.00 mettendo a disposizione di Trentino Sviluppo S.p.A un numero di telefono unico a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche. A seguito di tali segnalazioni la ditta appaltatrice dovrà intervenire con personale specializzato entro il limite di tempo di 2 ore: il tempo di intervento sarà calcolato come tempo intercorrente fra la ricezione della segnalazione e l’inizio del sopralluogo. In caso di blocco dell’impianto elevatore con persone all’interno, la ditta appaltatrice è comunque tenuta ad intervenire in emergenza, 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, entro e non oltre 30 minuti dalla ricezione della segnalazione. Dovranno essere apposte nelle cabine le modalità di richiesta di intervento e predisposti e configurati i dispositivi di chiamata automatici esistenti.
D. Riparazione e/o sostituzione delle parti
La ditta aggiudicataria provvederà a riparare a sue spese o a sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette all’usura del normale esercizio ed in particolare bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte, serrature chiudiporte, impulsori, contatti di livellamento, tubi fluorescenti e lampade.
Le parti che verranno sostituite dovranno rispondere a quanto prescritto dalla normativa vigente.
E. Prestazioni speciali (art.16 del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 e s.m.i.)
La ditta aggiudicataria provvederà a tenere il libretto di cui al comma 1 dell’art 16 del
D.P.R. 162/99 e s.m.i., avendo cura di provvedere a tutte le annotazioni previste inoltre la ditta appaltatrice provvederà a sue spese a:
- provvedere a comunicare a Trentino Sviluppo S.p.A., almeno sei mesi prima, la scadenza delle licenze di esercizio e/o del verbale di verifica periodica di cui
all’art.13 del D.P.R. 162/99 e s.m.i., per il rinnovo degli stessi, fornendo la modulistica e l’assistenza necessaria;
- installare in ogni cabina una targa recante le indicazioni riportate all’art.16 comma 3 del D.P.R. 162/99 e s.m.i.
2. Il servizio deve comprendere il pacchetto di interventi sopraindicati alle seguenti condizioni:
a) le riparazioni dovranno essere effettuate da tecnici specializzati elettromeccanici con adeguata esperienza, ben addestrati in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto del servizio e all’utilizzo delle attrezzature in dotazione, muniti di abilitazione all’esercizio di mestiere di ascensorista;
b) ogni modifica effettuata all’impianto elettrico dovrà essere certificata così come previsto dalla legge 46/90 e nel caso in cui vengano apportate all’impianto le modifiche di cui all’art.2 comma 1, lett. I, l’impresa aggiudicataria provvederà a richiedere la verifica ai soggetti preposti;
c) la manodopera è totalmente a carico dell’appaltatore;
d) le parti di ricambio saranno fornite a cura e spese dell’appaltatore.
I materiali sostituiti o revisionati si intendono dati in opera e perfettamente funzionanti, per cui è compreso ogni eventuale apparecchiatura o accessorio non descritto, ma comunque necessario al sicuro e corretto funzionamento dell’impianto nonché la necessaria manodopera.
3. Il servizio dovrà essere svolto con ogni accuratezza ed in particolare l'impresa appaltatrice dovrà provvedere:
- alla direzione, sorveglianza e controllo per assicurare l'efficienza del servizio;
- alla esecuzione degli interventi mediante personale specializzato, munito di tutti i requisiti prescritti dalla legge e nel numero necessario per garantire il funzionamento e la sicurezza degli impianti elevatori;
- alla fornitura di strumenti e mezzi di trasporto necessari allo svolgimento delle prestazioni di manutenzione ed alla buona conservazione degli impianti;
- alla pulizia dei locali macchine e dei pavimenti vano corsa, con trasporto a rifiuto dei materiali provenienti dalle pulizie;
- ad assicurare il rispetto di tutte le norme emanate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), dai Vigili del Fuoco ed Enti preposti al controllo e da tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia o che saranno emanati nel corso dall'appalto;
- ad assumere ogni iniziativa sulla adozione di tutte le misure e sull'impiego di mezzi per evitare e prevenire infortuni, incendi, scoppi, ecc.
4. La ditta stessa è comunque obbligata ad effettuare anche quegli interventi che, pur se non espressamente indicati, sono necessari ed utili, secondo le buone norme tecniche o in relazione a vigenti disposizioni di legge, per assicurare un ottimale standard di manutenzione degli impianti.
5. Trentino Sviluppo S.p.A. si riserva la facoltà di escludere, durante l'esecuzione dell'appalto, temporaneamente o definitivamente, dalla manutenzione gli ascensori che si ritiene di mettere fuori servizio, come pure si riserva la facoltà di aggiungere altri di nuova installazione o acquisizione. L’appaltatore, nel caso di nuovi impianti aggiuntivi, è obbligata ad accettarli agli stessi patti e condizioni e con lo stesso ribasso offerto in sede gara.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore dovrà espletare il servizio oggetto del presente appalto con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci. L’appaltatore dovrà provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario nonché delle attrezzature occorrenti.
2. L’appaltatore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere nonché idonei a garantire la sicurezza e la tutela della salute degli operatori, dell’utenza mobile e della cittadinanza in genere, ma anche dell'ambiente e del territorio; a tale riguardo deve poter dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. L’appaltatore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché prodotti, attrezzature, mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni agli ambienti trattati.
3. L’appaltatore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato e ben addestrato all’utilizzo delle macchine, dei prodotti e degli strumenti in dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di tutte le situazioni che dovessero presentarsi e si impegna a far seguire a detto personale specifici corsi di formazione professionale, con aggiornamenti periodici. Inoltre, l’appaltatore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
4. L’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente eventuali anomalie presenti negli spazi oggetto di appalto ancorché non ascrivibili all’impresa stessa.
5. L’appaltatore sarà obbligato a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modifica occorrente per l'adeguamento degli impianti a nuove normative che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento dell'appalto.
6. Il servizio dovrà essere svolto ottemperando alle vigenti norme in materia di sicurezza.
7. L’appaltatore dovrà dotare il proprio personale di cartellino di riconoscimento dell’operatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, riportante la denominazione del fornitore, generalità, numero di matricola, mansione e fotografia.
8. L’appaltatore dovrà far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un comportamento corretto sotto ogni aspetto.
9. Al fine di accertare la reale esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore e al fine di semplificare le operazioni di controllo da parte del personale di Trentino Sviluppo, l’appaltatore dovrà comunicare via mail all’Area Immobili, Aree Industriali e Gestione Cantieri di Trentino Sviluppo S.p.A., all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, la data di intervento, i nominativi degli addetti presenti nelle aree oggetto di intervento e una nota a consuntivo di quanto svolto all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx entro 48 ore dall’effettuazione.
10.L’appaltatore, all'inizio dell’appalto, deve ritirare le chiavi e/o le tessere magnetiche abilitate all’apertura dei portoncini di ingresso degli immobili. In caso di smarrimento o furto delle stesse l’appaltatore deve avvisare immediatamente il Responsabile dell’esecuzione del contratto della stazione appaltante e presentare la denuncia alle autorità competenti.
11.Analogamente, al termine del rapporto contrattuale, rimane a carico dell’appaltatore la restituzione delle chiavi e/o delle tessere magnetiche al Responsabile dell’esecuzione del contratto della stazione appaltante.
12.Alla scadenza del contratto sarà eseguita una verifica degli impianti per accertare l’adempimento da parte dell’appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e constatare la buona
conservazione, tenuto conto del normale logorio di uso. In particolare, alla presenza del Responsabile dell’esecuzione del contratto della stazione appaltante e del Responsabile del Servizio dell’appaltatore, viene sottoscritto formale verbale di “riconsegna degli impianti”.
13.L’appaltatore si impegna a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dalla stazione appaltante.
00.Xx stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.
00.Xx stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio.
Art. 4– Obblighi a carico della stazione appaltante
1. La stazione appaltante si impegna a:
a) garantire l’accesso ai locali per lo svolgimento del servizio;
b) fornire elettricità necessaria all’espletamento del servizio.
Art. 5 – Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti.
1. Le attività oggetto del presente Capitolato sono disciplinate dalla normativa vigente in materia, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.
In particolare, l’appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente Capitolato nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di:
• Gestione ed esecuzione dei servizi affidati;
• Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
• Assunzioni obbligatorie e accordi sindacali;
• Prevenzione della criminalità mafiosa.
• Impianti di elevazione, in particolare:
- D.P.R. 162/99 recante le norme di attuazione della direttiva ascensori;
- X.Xxxxxx. 09/03/2015 Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone;
- D.M. 37/08 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.P.R. 462/01 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- ISO/IEC 17065:2012 regolante i requisiti per gli Organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi;
- UNI EN 13015 Manutenzione di ascensori e scale mobili – Regole per le istruzioni di manutenzione;
- EN 81 – 1 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori parte 1;
- EN 81 – 2 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori parte 2;
- EN 81 – 3 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e dei montacarichi Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici;
- EN 81 – 28 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori – Ascensori per il trasporto di persone e merci;
- UNI 10411 Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti;
- UNI EN 81-70 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi disabili;
- Tutte le leggi e decreti antecedenti alla pubblicazione del D.P.R. 162/99 per le parti ancora applicabili;
- Le direttive europee in materia di impianti di elevazione 95/16/CE la raccomandazione 95/216/CE 2014/33/UE;
- Le direttive europee in materia di macchine recepite con il D.P.R. 459/96 e D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010;
- UNI EN 81–80 recepita e pubblicata con Decreto Direttoriale del Ministero delle attività produttive del 16 gennaio 2006;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- DM 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- Decreto Ministero dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246 Norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione DM 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
- DM 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- DM 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- Decreto 15 settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione degli incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (G.U. n. 232 del 05/10/2005);
- DM 22 febbraio 2006 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici;
Si precisa inoltre che tutti gli interventi manutentivi da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.Lgs. 37/2008 e s.m.i. devono essere eseguiti da impresa a ciò abilitata, la quale e tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie. Tutte le attività connesse ai Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente Capitolato, anche secondo le buone regole dell’arte.
Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile;
c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
f. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
▪ il presente capitolato speciale d’appalto;
▪ l’offerta economica dell’appaltatore;
▪ il Documento unico valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 8 – Durata del contratto
1. Il servizio oggetto dell’appalto decorre dalla data di stipula del contratto ed ha una durata di 24 mesi. Alla scadenza contrattuale la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio per ulteriori 24 mesi, previa comunicazione scritta da inviare entro trenta giorni precedenti la scadenza contrattuale, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
2. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da far pervenire all’altra parte con un preavviso di 15 giorni, dal presente contratto per motivate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ivi comprese quelle di ordine finanziario, organizzativo e programmatorio, dipendenti da determinazioni statali e/o regionali e/o provinciali; ciò senza che l’Impresa possa pretendere alcunché a qualsivoglia titolo. Quest’ultima non potrà perciò vantare l’esistenza di alcuna aspettativa o qualsivoglia pretesa nei confronti della stazione appaltante volta a ottenere il mantenimento e la prosecuzione del presente contratto.
Art. 9 – Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
2. Il corrispettivo indicato in sede di gara e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.
Art. 10 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 11 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell’esecuzione, entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di avvio del sevizio, redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore e deve contenere:
• attestazione della presa in consegna degli impianti e della loro consistenza, previa visita di tutti gli impianti alla presenza contestuale dell’appaltatore e del referente della stazione appaltante.
3. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato degli impianti, l’appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 12 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 13 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 14 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. L’appaltatore provvederà alla fatturazione del corrispettivo in rate semestrali posticipate per le prestazioni effettivamente eseguite. Gli interventi straordinari o a richiesta, non compresi nel canone semestrale, potranno essere eseguiti unicamente a seguito di trasmissione del relativo ordine da parte della stazione appaltante e saranno liquidati a seguito di presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore.
2. Dal 1 gennaio 2019 Trentino Sviluppo è soggetta alla fatturazione elettronica, pertanto il codice destinatario da utilizzare per le fatture emesse dopo tale data è T04ZH3.
3. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo “Split-Payment”, pertanto, ove applicabile, le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972”.
4. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
5. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni data fattura fine mese.
7. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 16, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
Art. 15 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 16 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 18 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto,
l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 19 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
Art. 20 - Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente e ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L’Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l’Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
Art. 21 – Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’appaltatore dovrà adottare le eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie per la prevenzione di qualsiasi tipo di infortunio o di evento dannoso, in particolare deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario.
3. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di garantire che tutte le macchine e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei lavori siano conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.
4. L’appaltatore renderà edotto il proprio personale del piano di emergenza che Trentino Xxxxxxxx metterà a sua disposizione.
5. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
6. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 22 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 23 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 24 – Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all’importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) - unico- rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
4. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
1. L’appaltatore autorizza sin d’ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del Regolamento Europeo – GDPR – 2016/679).
2. L’appaltatore è tenuto a osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell’esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest’ultima individuato.
Art. 26 – Penali
1. In caso di inadempimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2, non imputabile alla stazione appaltante ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, la stazione appaltante ha la facoltà di applicare le penali sotto indicate:
a) nel caso di ritardo nei controlli periodici o qualora gli interventi obbligatori di manutenzione non fossero effettuati secondo le modalità previste o di documenti di manutenzione non risultassero correttamente compilati verrà applicata una penale fissa pari a Euro 100,00 per ciascuna infrazione riscontrata e formalmente contestata
2. Nel caso di mancata disposizione visibile di tesserino di riconoscimento e/o di sua totale assenza si applica una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00).
3. Per altre non conformità nell’esecuzione del servizio l’appaltatore è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una penale a seconda della gravità ed a insindacabile giudizio della stazione appaltante.
4. L’applicazione delle penali verrà effettuata previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
Art. 27 – Risoluzione del contratto per inadempimento
7. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
8. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 26, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione della fornitura;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 25, comma 4, del presente capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i. ripetuto e ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
5. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 29 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 30 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.
Art. 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa XXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa XXX nell’ambito del contratto sottoscritto con Trentino sviluppo S.p.A., identificato con il CIG xxxxxxxxxxxxxx, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa XXXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa XXX, si impegna a dare immediata comunicazione a Trentino sviluppo S.p.A. della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa XXXX, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa XXX, si impegna a inviare copia del presente contratto a Trentino Sviluppo S.p.A.”
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore e i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) xxxxxxxxxxxxxxxx.
Art. 32 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 33 – Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012, Codice Etico e Codice di Comportamento
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei
dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxx ente/Società_Trasparente.aspx)”, e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
Art. 34 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 35 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
ALLEGATO A1 – Elenco degli impianti oggetto del servizio di manutenzione
Ubicazione | tipologia | fermate | matricola |
Mezzolombardo B.I.C viale Trento (TN) | |||
uffici entrata | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111612 |
modulo A | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111606 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 1500 kg 20 pers | 2 | TN111616 | |
modulo B | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 1500 kg 20 pers | 2 | TN111619 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111608 | |
modulo C | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 1500 kg 20 pers | 2 | TN111620 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111606 | |
modulo D | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 1500 kg 20 pers | 2 | TN111618 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111604 | |
modulo E | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 2 | TN111611 |
modulo F | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 1500 kg 20 pers | 2 | TN111617 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111603 | |
modulo G | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 1500 kg 20 pers | 2 | TN111614 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111605 | |
modulo H | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 1500 kg 20 pers | 2 | TN111615 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111607 | |
modulo I | ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 1500 kg 20 pers | 2 | TN111613 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,62 m/s portata 630 kg 8 pers | 3 | TN111609 | |
Rovereto via Zeni n.8 - B.I.C corpo H | ascensore a funz. Oleodinamico 0,55 m/s portata 1000 kg 13 pers | 5 | TN110292 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,63 m/s portata 1250 kg 16 pers | 2 | TN110291 | |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,63 m/s portata 1250 kg 8 pers | 2 | TN111042 | |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,55 m/s portata 925 kg 12 pers | 3 | TN111041 | |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,63 m/s portata 1250 kg 8 pers | 1 | TN110276 | |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,55 m/s portata 2000 kg 26 pers | 3 | TN111040 | |
Rovereto via Zeni n.8 - B.I.C corpo C | ascensore a funz. Oleodinamico 0,52 m/s portata 1050 kg 14 pers | 3 | TN112048 |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,52 m/s portata 1050 kg 14 pers | 3 | TN112047 | |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,52 m/s portata 1050 kg 14 pers | 3 | TN112046 | |
ascensore a funz. Oleodinamico 0,52 m/s portata 1050 kg 14 pers | 3 | TN113614 | |
Trento xxx Xxxxxxx x.00 - Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx | ascensore a funz. Elettromeccanico 0,77 m/s portata 975 Kg 12 pers | 6 | TN609/90 |
ascensore a funz. Elettromeccanico 0,77 m/s portata 975 Kg 12 pers | 6 | TN499/90 |
Pergine Valsugana B.I.C viale Dante n.300 | ascensore a fune 0,5 m/s portata 630 kg 8 pers | 4 | TN111035 |
Trambileno fraz. Sega | ascensore a funz. Oleodinamico portata 650 kg 8 pers | 4 | TN111260 |
Trento xxxxx Xxxxxx 000 Open Center | ascensore a funz. oleodinamico 630 kg 8 pers | 3 | TN96376 |
ascensore a funz. oleodinamico 630 kg 8 pers | 3 | TN96524 | |
Trento via Romagnosi Palazzo Europa | ascensore a funz. Idraulica portata 630 kg 8 pers | 2 | TN 1002201/97 |
Rovereto via Zeni n.8 - B.I.C corpo L | ascensore a funz. Oleodinamica portata 630 kg 8 pers. | 0 | XX 000000 |
ascensore a funz. Oleodinamica portata 630 kg 8 pers. | 0 | XX 000000 | |
ascensore a funz. Oleodinamica portata 630 kg 8 pers. | 0 | XX 000000 | |
ascensore a funz. Oleodinamica portata 630 kg 8 pers. | 0 | XX 000000 | |
ascensore a funz. Oleodinamica portata 630 kg 8 pers. | 0 | XX 000000 | |
ascensore a funz. Oleodinamica portata 630 kg 8 pers. | 3 | TN 115275 | |
MONTACARICHI a funz. Oleodinamica portata 630 kg 8 pers. | 0 | XX 000000 |