GESTIONE DELLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DEL PIANO STRATEGICO 2018
ACCORDO DEL 5 FEBBRAIO 2016
GESTIONE DELLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DEL PIANO STRATEGICO 2018
IL FONDO DI SOLIDARIETA'
✓ RIASSUNTO PRESTAZIONI E FUNZIONALITA'
GLI ARTICOLI DELL’ACCORDO
✓ ART. 02 - ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO DI SOLIDARIETA’
✓ ART. 03 - PERSONALE CHE HA GIA’ ADERITO ALL’ACCORDO 28/06/2014
✓ ART. 04 - PERSONALE CHE MATURA IL REQUISITO PENSIONISTICO A DICEMBRE 2018
✓ ART. 05 - OPZIONE DONNA
✓ ART. 06 - RISCATTI ONEROSI (LAUREA E ALTRE FATTISPECIE)
✓ ART. 07 - NORMATIVE PREVIDENZIALI DI RIFERIMENTO - CONCILIAZIONE E CONVALIDA
✓ ART. 08 - INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA/APPROFONDIMENTO
✓ ART. 09 - QUALITA’ DEL LAVORO E POLITICHE COMMERCIALI
✓ ART. 10 - FORMAZIONE
✓ ART. 11 - DOTAZIONE TECNOLOGICA DIGITALE (TABLET)
✓ ART. 12 - COMPLETAMENTO PIANO STRATEGICO 2018 - PROSECUZIONE DEL CONFRONTO
GLI "A LATERE" DELL’ACCORDO
✓ VAP
✓ NUOVA OCCUPAZIONE
✓ ES SSC
✓ SUBITO CASA - EX FESTIVITA' 2
FONDO DI SOLIDARIETA’
Riassunto prestazioni e funzionalità
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione professionale del personale dipendente delle aziende di credito prevede le seguenti possibili prestazioni:
• Ordinarie per programmi formativi e/o sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
• Straordinarie di sostegno al reddito per accompagnamento al pensionamento per un periodo temporale massimo di 60 mesi (5 anni);
• Emergenziali per il sostegno al reddito per 24 mesi in caso di distanze superiori ai
60 mesi dal pensionamento e/o programmi di ricollocazione professionale.
Prestazioni Ordinarie
FONDO DI SOLIDARIETA’
Riassunto prestazioni e funzionalità
✓ finanziamento di programmi formativi e di riconversione/riqualificazione;
✓ finanziamento della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa;
E' la prestazione del fondo usata nell'art. 3 dell'accordo 5 febbraio 2016 e nell'art. 3 dell'accordo 28 giugno 2014 (fase 1 del Piano Industriale)
60% della retribuzione lorda mensile - calcolata su base annua - per le ore non lavorate, con i SEGUENTI MASSIMALI:
Redditi mensili annualizzati | Assegno mensile massimo del fondo |
Fino a 2.126,33 € | 1.154,85 € |
Da 2.126,33 € a 3.361,21 € | 1.331,11 € |
Oltre 3.361,21 € | 1.681,62 € |
FONDO DI SOLIDARIETA’
Riassunto prestazioni e funzionalità
Prestazioni Straordinarie
✓ Sostegno al reddito per accompagnamento al pensionamento per un massimo di 60 mesi;
E' la prestazione del fondo usata nell'art. 2 dell'accordo 5 febbraio 2016
L'importo dell'assegno del Fondo è determinato dall'importo della pensione netta che spetterebbe al lavoratore che raggiunga i requisiti pensionistici.
Per i soli lavoratori con il calcolo della pensione retributiva (tutti coloro che nel 1995 avevano già raggiunto i 18 anni di contribuzione all'INPS) verrà applicata, sulla parte retributiva (fino al 31/12/2011), una riduzione pari a:
• 8% per redditi fino a 38.000,00 €/anno
• 11% per redditi oltre 38.000,00 €/anno 5
Questa prestazione del Fondo NON E' STATA UTILIZZATA negli accordi 28 giugno 2014 (Fase 1) e 5 febbraio 2016 (Fase 2)
Prestazioni Emergenziali
FONDO DI SOLIDARIETA’
Riassunto prestazioni e funzionalità
Per i lavoratori che sono impossibilitati a raggiungere i requisiti pensionistici la parte emergenziale del fondo eroga:
✓ Una prestazione di sostegno al reddito della durata di due anni a seguito di perdita del posto di lavoro per disoccupazione involontaria;
✓ Finanziamento di programmi per la ricollocazione professionale per un periodo di un anno.
L'assegno del fondo copre le seguenti percentuali della RAL:
• 80% - fino a 40.720,45 €
• 70% - da 40.720,46 € a 53.578,73 €
• 60% - oltre 53.578,73 € 6
Fiscalità
FONDO DI SOLIDARIETA’
Riassunto prestazioni e funzionalità
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono soggetti allo stesso regime fiscale utilizzato per la tassazione dell' indennità di fine rapporto di lavoro.
Vengono certificati annualmente con una Certificazione Unica (CU) da parte dell’INPS. L’importo di tale assegno non deve essere indicato in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi: è comunque possibile, in presenza di altri redditi tassabili, presentare una dichiarazione dei redditi (con 730 congiunto o se singolo con sostituto d’imposta INPS o con modello Unico).
Se non si hanno altri redditi tassabili superiori a 2.840,51 euro annui si può essere considerati a carico di un altro familiare.
Cumulabilità dei redditi
FONDO DI SOLIDARIETA’
Riassunto prestazioni e funzionalità
In caso di utilizzo della Prestazione Ordinaria non è possibile svolgere altra attività lavorativa in quanto il rapporto di lavoro è solo sospeso (aderenti all'accordo 28/06/2014 e firmatari di scelta facoltativa dell'art. 3 dello stesso).
In caso di utilizzo della Prestazione Straordinaria è possibile il cumulo con altri redditi (non concorrenziali con quelli dell'ex datore di lavoro) con i criteri:
✓ redditi da LAVORO DIPENDENTE, cumulabili fino alla misura massima dell'ultimo stipendio percepito
✓ redditi da LAVORO AUTONOMO, la quota cumulabile è pari alla somma del
valore della pensione minima INPS con il 50% della quota eccedente dell'assegno del fondo rispetto al dato di cui precedentemente (valore pensione minima INPS).
In caso di superamento dei predetti limiti si procederà alla corrispondente riduzione dell'assegno stesso.
FONDO DI SOLIDARIETA’
Riassunto prestazioni e funzionalità
Informazioni utili sul periodo di percezione dell'assegno straordinario del fondo
✓ L'assegno è erogato dall'INPS per 13 mensilità annue, e resta fisso per tutta la durata di permanenza nel fondo.
✓ Non è reversibile (in caso di premorienza gli aventi diritto potranno chiedere la reversibilità della pensione maturata fino al decesso).
✓ All'atto della conciliazione (data delle dimissioni) l'azienda erogherà il TFR eventualmente presente in azienda e l'incentivo previsto.
✓ L'accesso alla pensione non è automatico ma va richiesto all'INPS con un mese di preavviso.
✓ Per le posizioni di Previdenza Complementare individuali a contribuzione
definita (ad esempio Fondo di Gruppo), l’Azienda continuerà a versare la contribuzione prevista sulla base dell'ultima mensilità percepita per tutta la durata di permanenza nel fondo.
ART. 2 - ADESIONE VOLONTARIA AL FONDO DI SOLIDARIETA’
Potranno aderire VOLONTARIAMENTE per 36 mesi alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà 2.700 colleghi, inquadrati come Aree Professionali e Quadri Direttivi, che matureranno il trattamento pensionistico dal 30/06/2019 al 31/12/2021.
Nota:
Occorre fare distinzione tra “trattamento pensionistico” e “requisito pensionistico ”:
⮚ Il “trattamento pensionistico” è l’erogazione della pensione (cd. Xxxxxxxx) ed ha decorrenza di norma il primo del mese successivo alla maturazione del requisito,
⮚ il “requisito pensionistico” è la maturazione del diritto di accesso al trattamento pensionistico
A tutti coloro che aderiranno verrà riconosciuto, quale incentivo all’esodo e liquidato alla cessazione del servizio in unica soluzione quale integrazione al TFR un importo pari a 3,5 mensilità (1 mensilità = 1/13 del RAL).
La prima finestra di uscita sarà il 01 luglio 2016 10
Le adesioni verranno raccolte, a partire dalla fine del mese di Marzo fino al 22 aprile 2016, sino al raggiungimento della quota prevista di 2.700; al raggiungimento di detto limite verranno raccolte ulteriori adesioni nella misura massima del 20% (per un totale di 3.240 adesioni).
Qualora le adesioni supereranno il numero previsto, il primo criterio di priorità per l’accesso al fondo sarà la maggiore prossimità alla decorrenza della pensione; in caso di parità di requisiti sarà favorito il collega con la maggiore anzianità di servizio nel Gruppo.
Nel mese di maggio 2016 si terrà un incontro congiunto di verifica sui numeri delle adesioni e si valuteranno eventuali azioni a fronte dell'obiettivo raggiunto.
Gli aderenti part-time potranno richiedere la trasformazione a tempo pieno un mese prima dell’ingresso al Fondo, questo produrrà benefici sia sull'assegno del fondo sia sull'assegno pensionistico in quanto, per i tre anni di fondo, i contributi verranno versati come per i full-time.
Viene accolta la raccomandazione delle XX.XX. per ulteriori 50 casi di situazioni particolari ed eccezionali (situazioni particolarmente gravi di salute del dipendente o di un congiunto del proprio nucleo familiare) di poter superare i limiti temporali previsti dall’accordo (fino a 60 mesi di fondo).
Per tutta la durata della permanenza nel Fondo i colleghi - a condizione di ricevere l'assegno straordinario dal Fondo in forma rateale, di mantenere il conto corrente in UniCredito facendovi accreditare l'assegno di cui sopra e di non svolgere attività in concorrenza con l'azienda di attuale appartenenza - manterranno:
• Condizioni bancarie dei dipendenti (escluse le sovvenzioni, salvo quelle in essere)
• Assistenza sanitaria Uni.C.A. (su richiesta dei singoli lavoratori)
• L’iscrizione alla previdenza integrativa di appartenenza fino a maturazione requisiti AGO.
• La copertura della polizza premorienza.
ART. 3 - PERSONALE CHE HA GIA’ ADERITO ALL’ACCORDO 28/06/2014
Nuove possibilità anche per coloro già firmatari dell’accordo 28 giugno 2014 (fase 1).
1. Coloro che matureranno il trattamento pensionistico tra il 01/07/2017 e il 01/12/2017 compresi, potranno optare entro il 22 aprile 2016, ex novo o modificando la scelta fatta allora, per la sospensione totale per 12 mesi dell’attività lavorativa con le prestazioni a carico della Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà, alle stesse condizioni ed incentivi previsti dall'accordo 28/06/2014 e con le previsioni dell’art. 3 lettera “c” dello stesso.
Riportiamo la tabella degli incentivi previsti dall'accordo 28/06/2014:
Età compiuta alla data di cessazione dal servizio | Fino a 56 anni | 57 anni | 58 anni | 59 anni | 60 anni | 61 anni | 62 anni | 63 anni | 64 anni e oltre |
N° mensilità incentivo | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
NOTA: Tale incentivo, scegliendo la sospensione totale dell'attività lavorativa per 12 mesi, sarà incrementato di una mensilità
ART. 3 - PERSONALE CHE HA GIA’ ADERITO ALL’ACCORDO 28/06/2014
2. Coloro che matureranno il trattamento pensionistico tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018 compresi
21. potranno optare entro il 22 aprile 2016, ex novo o modificando la scelta fatta allora, per la sospensione totale per 12 mesi dell’attività lavorativa con le prestazioni a carico della Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà, alle stesse condizioni ed incentivi previsti dall'accordo 28/06/2014 e con le previsioni dell’art. 3 lettera “c” dello stesso. (Vedi pag. 13 per tabella incentivi Accordo 28/06/2014).
ART. 3 - PERSONALE CHE HA GIA’ ADERITO ALL’ACCORDO 28/06/2014
22. Coloro i quali hanno optato per la sospensione totale per 12 mesi (art. 3 lettera "c" accordo 28/06/2014) potranno, in aggiunta a tale sospensione a carico della Sez. Ordinaria del Fondo, anticipare ulteriormente la fine della prestazione lavorativa usufruendo anche della possibilità di accedere alle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo. In tal caso i 12 mesi della Sezione Ordinaria avranno decorrenza dal 01/07/2016 e al termine subentrerà la Sezione Straordinaria sino al raggiungimento del requisito pensionistico.
L’incentivo pattuito viene ridefinito in 4 mensilità e saranno accolte,
secondo il criterio temporale, solo le prime 100 richieste.
In sintesi questi lavoratori potranno optare per la sola Sezione Ordinaria (lasciando inalterata la scelta di allora o scegliendo adesso l'astensione per 12 mesi), oppure per la Sezione Ordinaria + Sezione Straordinaria (modificando la scelta di allora o scegliendole entrambe in questo nuovo frangente).
NON XXXX' POSSIBILE L'ADESIONE ALLA SOLA SEZIONE STRAORDINARIA
ART. 4 - PERSONALE CHE MATURA IL REQUISITO PENSIONISTICO A DICEMBRE 2018
Coloro i quali matureranno il requisito pensionistico nel mese di dicembre 2018, con decorrenza del trattamento pensionistico il 01 gennaio 2019 saranno soggetti a TUTTE previsioni dell’Accordo 28 giugno 2014 (e successive intese).
L’azienda darà tempestiva comunicazione agli interessati e raccoglierà le adesioni entro il 22 aprile 2016.
Inoltre potranno altresì avvalersi delle possibilità previste all’Art. 3 del presente accordo (punto 22. accesso al fondo straordinario, illustrato e dettagliato a pag. 15 del presente documento)
ART. 5 – DONNE OPTANTI
Viene data possibilità alle colleghe che, rientrando nei termini della Legge di Stabilità 208 del 28 dicembre 2015 (35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età al 31.12.2015), potrebbero esercitare l’opzione previdenziale per il passaggio al metodo contributivo di cui all’art. 1 comma 9 della Legge n. 243/2004, di manifestare tale interesse entro il 22 aprile 2016.
Verranno accettate, ordinate secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del relativo requisito, fino a 50 adesioni. Eventuali richieste eccedenti le 50 verranno valutate nel corso dell’incontro di verifica.
A dette colleghe verranno applicate le previsioni e gli incentivi di cui all’art. 7 dell’Accordo 28 giugno 2014.
Nella pagina seguente riassumiamo previsioni ed incentivi della c.d. "opzione donna".
ART. 5 – DONNE OPTANTI
Tabellina riassuntiva dell'incentivo previsto per le donne optanti:
Età compiuta alla data di cessazione dal servizio | 57 anni | 58 anni | 59 anni | 60 anni | 61 anni | 62 anni | 63 anni | 64 anni | 65 anni e oltre |
N° mensilità incentivo | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
Previsioni confermate per le "donne optanti":
• 70% di una mensilità per il numero di mesi interi tra la data di cessazione e la data della finestra di accesso al trattamento pensionistico risultante dall'esercizio dell'opzione contributiva;
• 1.300 € lordi per ogni anno (o frazione) del periodo tra la data di cessazione e quella di maturazione dei 40 anni di contribuzione (massimo di 6.500,00 € lordi);
• fino alla finestra pensionistica sarà mantenuta la contribuzione a carico aziendale per la previdenza complementare propria.
• fino al 31.12 del 4° anno successivo alla cessazione l'iscrizione ad Uni.C.A. e le
agevolazioni creditizie.
ART. 6 – RISCATTI ONEROSI (LAUREA E ALTRE FATTISPECIE)
Viene data possibilità ai colleghi che - riscattando periodi contributivi potrebbero maturare i requisiti pensionistici entro la fine del 2018 - di manifestare entro il 22 aprile 2016 l’interesse ad aderire alle previsioni di cui all’art. 6 dell’Accordo 28/06/2014 (comprese le fattispecie individuate dall'art. 4, lettera "c", del verbale 30 ottobre 2014).
Verranno accettate, ordinate in base all’ordine di presentazione, fino a 25 adesioni.
Inoltre, in via eccezionale, dopo l’incontro di verifica di maggio 2016, si attiverà un processo di raccolta di altre eventuali massimo 25 richieste di colleghi che riscattando periodi contributivi rientrerebbero nell’art. 2 del presente accordo.
Sarà possibile avanzare la richiesta di riscatto di tali periodi anche per far si che tale riscatto consenta di rientrare nella categoria delle c.d. "donne optanti” dell’Art.5.
ART. 6 – RISCATTI ONEROSI (LAUREA E ALTRE FATTISPECIE)
Al momento del pensionamento gli interessati a questa opzione fruiranno, oltre che della liquidazione dell'eventuale TFR in azienda anche di:
• 50% dell'incentivo come da tabella per coloro che hanno il diritto alla pensione nel 2017 e 2018 (vedi pag. 13)
• Incentivo in base all'inquadramento, riconosciuto per ogni anno di durata degli studi universitari (massimo 4) rapportato a full-time ove il lavoratore sia part-time:
✓ Aree Professionali: 45% del RAL
✓ QD1 e QD2: 40% del RAL
✓ QD3 e QD4: 33% del RAL
Ai fini del riscatto in parola, i colleghi interessati potranno fruire di finanziamenti agevolati alle condizioni riservate al personale (al tasso dell’1,25%) nel limite massimo dell’incentivazione all’esodo netta spettante; detti finanziamenti saranno estinti d’ufficio al momento della liquidazione dell’incentivazione all’esodo e del TFR.
ART. 7 – NORMATIVE PREVIDENZIALI DI RIFERIMENTO – CONCILIAZIONE E CONVALIDA
Qualora dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che le Parti (Azienda e XX.XX. firmatarie di questo accordo) daranno luogo ad appositi incontri al fine di valutarne in maniera congiunta eventuali impatti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili
Elemento essenziale per l’erogazione degli incentivi saranno la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione in sede sindacale, così come gli adempimenti connessi alla presentazione delle dimissioni a carico dei colleghi.
ART. 8 – INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA/APPROFONDIMENTO
A richiesta di una delle due parti firmatarie dell’accordo si terranno incontri di Gruppo per la verifica dello stato di attuazione delle previsioni dell’accordo medesimo.
In questi ambiti si terrà conto anche delle ulteriori forme di esodo volontarie volte ad estendere il bacino degli aderenti all’accordo (adesione per particolari problemi personali/famigliari, donne optanti, riscatti onerosi), nonché dell’esito delle ulteriori iniziative all’esodo tramite pensionamento diretto.
ART. 9 – QUALITA’ DEL LAVORO E POLITICHE COMMERCIALI
E' stato condiviso tra le parti di anticipare l'avvio del confronto sul tema delle "pressioni commerciali" entro il 20 febbraio 2016, con l’intento di arrivare ad una positiva conclusione con congruo anticipo rispetto ai tempi previsti dall’Accordo Programmatico dell'8 ottobre 2015 che fissava la scadenza al 30.06.2016, in coerenza con i principi concordati nella dichiarazione congiunta del CAE di Unicredit del 27 maggio 2015 e nel CCNL ABI.
ART. 10 – FORMAZIONE
Viene confermata la centralità della formazione per le iniziative di riqualificazione e riconversione delle 1.360 risorse impattate dagli effetti delle modifiche organizzative derivanti dal Piano Strategico.
ART. 11 – DOTAZIONE TECNOLOGICA DIGITALE (TABLET)
Nell’intento di favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei colleghi verrà fornito un Tablet in comodato d’uso gratuito ai dipendenti delle aziende del Gruppo che applicano il CCNL ABI.
Tempi di assegnazione e modalità di utilizzo – che rispetteranno le previsioni del CCNL e le normative di legge vigenti – saranno oggetto di preventiva comunicazione alle XX.XX. e ai colleghi interessati.
ART. 12 – COMPLETAMENTO PIANO STRATEGICO 2018 PROSECUZIONE DEL CONFRONTO
Vengono confermati gli impegni definiti negli accordi del 28 giugno 2014 e 8 ottobre 2015 in ottica di rilancio della produttività e competitività aziendale.
Con specifico riferimento a UniCredit Leasing l'Azienda ha ribadito che non sono presenti novità ma semplicemente articoli di giornale non confermati da nessuno all'interno dell'Azienda. L'azienda ha nuovamente ribadito che per questa società del gruppo restano in campo le due alternative: vendita o ristrutturazione.
Entrambe sono oggetto di studio per valutare la strada più percorribile.
Abbiamo ribadito la nostra completa contrarietà ad una eventuale vendita invitando con forza l'azienda ad impegnarsi nella ristrutturazione aziendale.
L’azienda si è impegnata a fornire tempestive informazioni circa le eventuali evoluzioni delle relative decisioni, a seguito delle quali le parti si incontreranno.
VAP
Parallelamente alla trattativa delle ricadute del Piano Industriale si è portata avanti la trattativa per l’erogazione del VAP 2016 (relativo all’esercizio 2015).
Il VAP verrà nuovamente erogato nel mese di Giugno 2016 con le seguenti modalità:
• Erogazione in conto welfare: 1.000 €
• Erogazione cash: 650 € con tassazione agevolata al 10% secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (la tassazione del 10% è prevista per i redditi di lavoro dipendente fino a 50.000 €). Questo consentirà alla maggior parte dei colleghi che opteranno per l'erogazione cash di ottenere un netto superiore a quello dello scorso anno pur a fronte di un lordo più basso.
NUOVA OCCUPAZIONE
E' stato ribadito che, oltre alla stabilizzazione dei circa 300 contratti di apprendistato in essere al 28/06/2014, i 450 apprendisti assunti in base all'Accordo del 28/06/2014, saranno tutti confermati alla scadenza.
A seguito delle uscite per adesione al presente accordo sono state concordate 700 nuove assunzioni di apprendisti al raggiungimento dei numeri di adesione previsti da Piano.
In caso di superamento di detti numeri, che come già ribadito, saranno accolti fino ad un incremento massimo del 20%, ci si incontrerà per ulteriori assunzioni.
Tali assunzioni abbiamo ottenuto che siano principalmente indirizzate verso le attività commerciali a diretto contatto con la clientela oltre che alle aree funzionali allo sviluppo del processo di digitalizzazione del Gruppo.
ES SSC
E' stato esteso il prolungamento degli effetti delle garanzie occupazionali per tutti i colleghi passati alla NewCo ES SSC, che sulla base dell'accordo siglato in fase di scorporo del ramo d'azienda era stato fissato ad Aprile 2107, sino al 31/12/2018.
UniCredit si è impegnata a valutare ipotesi di nuove lavorazioni attribuibili a ES SSC a favore del perimetro italiano del Gruppo.
Le XX.XX., in occasione di questo accordo, hanno consegnato all'Azienda una lettera con la richiesta ad UniCredit, in qualità di socio e - al momento - unico committente della NewCo, di mantenere in Italia le nuove attività che il Gruppo girerà a questa società e di interrompere il fenomeno della delocalizzazione all'estero delle attività.
SUBITO CASA
L'Azienda si riserva di selezionare un limitato numero di colleghi interessati all'esodo che, in via sperimentale, manifestassero l'interesse ad avviare una collaborazione con UniCredit Subito Casa in qualità di Agenti Immobiliari con contratto per attività di mediazione su base annuale rinnovabile.
EX FESTIVITA'
Con lo scopo di conciliare i tempi di vita e di lavoro abbiamo ottenuto, per il biennio 2017-2018, di poter usufruire dei permessi per ex festività anche frazionati ad ore.
CONCLUSIONI
Con la sigla di questo accordo la FABI e le altre XX.XX. hanno voluto fornire le massime garanzie possibili - mediate la firma di un accordo esigibile - a tutti i colleghi. Sono state date infatti ampie tutele e buone prospettive per coloro che VOLONTARIAMENTE, avendone i requisiti, decideranno di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro. Allo stesso tempo, con la nuova occupazione e con gli accordi che riguardano i colleghi che restano, abbiamo garantito politiche attive per l'occupazione giovanile in Italia e migliori garanzie per tutti i lavoratori in servizio.
Sottolineiamo che il buon risultato ottenuto con il presente accordo è frutto di forte unità e determinazione del tavolo sindacale, che è riuscito a garantire esodi unicamente volontari oltre ad assicurare nuova occupazione giovanile in un contesto di mercato estremamente difficile. La nostra attenzione da oggi sarà rivolta soprattutto ad un riequilibrio del welfare alla ricerca di quella equità e trasparenza da sempre richiesta dalle Organizzazioni sindacali ed alla quale la FABI è particolarmente legata.