parte prima -
Il contratto di lavoro
- parte prima -
28 settembre 2013
Albini
1 Jus 2009
Il lavoro subordinato nel codice civile
✓ Il codice civile del 1865 considerava il contratto di lavoro come una sottospecie della locazione. L’attuale non lo contempla fra i contratti tipici del libro V ma definisce il
prestatore di lavoro (art.2094) nell’ambito
della disciplina del lavoro nell’impresa (titolo II, libro V), strumento per l’interesse superiore
dell’economia nazionale.
Albini
2 Jus 2009
La concezione comunitaria
✓ La fonte del rapporto di lavoro non sarebbe il contratto individuale ma l’inserzione di fatto del prestatore di lavoro nell’impresa, quale comunione di scopo fra datore e lavoratore (dottrina istituzionale comunitaria)
✓ Non c’è un sinallagma ma un contratto associativo.
Albini
3 Jus 2009
La concezione scambistica
✓ La fonte non sarebbe il contratto individuale poiché anche la Costituzione, riconoscendo il conflitto collettivo (art.40), legittimerebbe un modello con forte compressione dell’autonomia negoziale del singolo a favore di una disciplina inderogabile legale e collettiva.
Albini
4 Jus 2009
La concezione “reale”
✓ La fonte non sarebbe il contratto individuale poiché anche il codice civile riconosce effetti giuridici anche alla prestazione di fatto
✓ La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dalla illiceità dell’oggetto o della causa” art.2126, c.1
Albini
5 Jus 2009
La concezione contrattuale
✓ La fonte è il contratto
individuale,”imprescindibile garanzia di libertà, pienamente compatibile con le limitazioni derivanti dalla disciplina inderogabile e con la regolamentazione della prestazione di fatto e che, anzi, presuppone espressamente
l’esistenza di un contratto” (X. Xxxxxxxxx).
Albini
6 Jus 2009
Nozione
✓ E’ il contratto mediante il quale il prestatore si obbliga a mettere a disposizione del datore la sua attività di lavoro e questi si obbliga a corrispondere al prestatore una retribuzione
Albini
7 Jus 2009
Criteri
✓ Onerosità, essendo necessaria la retribuzione quale corrispettivo dell’attività lavorativa
✓ Sinallagmaticità, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, che sono appunto, da un lato il lavoro e dall’altro la retribuzione
Albini
8 Jus 2009
Criteri/2
✓ Commutatività, nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono esattamente l’entità delle prestazioni e controprestazioni
✓ Eterodeterminazione, in quanto il suo contenuto è fissato dal datore secondo tempi e modi tali da consentire il coordinamento della singola
prestazioni di lavoro con l’attività aziendale
Albini
9 Jus 2009
La capacità dei soggetti contraenti
Parti contrattuali
✓ Il rapporto di lavoro è instaurato tra soggetti (lavoratore e datore di lavoro) i quali devono presentare determinati requisiti:
Capacità giuridica Capacità di agire Capacità psico-fisica Idoneità tecnica
Albini
10 Jus 2009
La capacità giuridica del lavoratore
✓ Esiste un divieto penalmente sanzionato per i minori di 16 anni o ancora soggetti all’obbligo scolastico. Sono privi della capacità giuridica.
✓ Vi sono eccezioni per attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie.
✓ Il contratto è nullo ma è riconosciuto il diritto alla retribuzione (violazione norme a tutela del lavoratore - art. 2126, comma 2).
Albini
11 Jus 2009
La capacità di agire del lavoratore
✓ La legge dispone che il “minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che derivano dal contratto di lavoro” (art.2, comma2)
✓ Ma può un minore di 18 anni stipulare un contratto di lavoro?
✓ Il contratto stipulato senza capacità d’agire è annullabile (1425 c.c.) ma se l’illiceità non tocca la causa o l’oggetto non produce effetti (art.2126,comma 1)
Xxxxxx
00 Jus 2009
Le capacità del datore di lavoro
✓ Nessun problema, per capacità giuridica e di agire se si tratta di persona giuridica.
✓ Se si tratta di persona fisica i limiti riguardano la capacità di agire (minore età, interdizione, inabilitazione).
✓ Vi sono delle disposizioni speciali per
l’esercizio d’impresa da parte del minore emancipato (art.397 c.c.) e dell’inabilitato (art. 425 c.c.).
Albini
13 Jus 2009
Gli elementi essenziali del contratto di lavoro
Requisiti essenziali del contratto
✓ la volontà
✓ la causa
✓ la forma
✓ l’oggetto
Il difetto di anche uno solo di detti elementi determina la nullità del contratto (art. 1418, 2° co., C.C.)
Albini
14 Jus 2009
La volontà (o accordo delle parti)
Il contratto di lavoro si costituisce mediante l’accordo delle volontà dei contraenti.
L’art. 1326 C.C. individua nell’incontro tra proposta ed accettazione (cd. consenso) il momento della conclusione del contratto.
In materia di lavoro, tuttavia, l’autonomia
negoziale delle parti incontra molteplici limitazioni per finalità di tutela del contraente debole.
Albini
15 Jus 2009
I vizi e le conseguenze guiuridiche
Il contratto di lavoro è annullabile, oltre che per incapacità di agire legale o naturale (art. 1425 c.c.) anche per errore, violenza o dolo (art. 1427 c.c.)
Albini
16 Jus 2009
Limiti principali
✓ La proposta del datore deve essere, in linea di massima, corrispondente alle clausole previste nei contratti collettivi di categoria
✓ Alcuni adempimenti, di carattere prevalentemente informativo, sono imposti dalla disciplina del collocamento.
Albini
17 Jus 2009
Limiti alla scelta dei contraenti
✓ La disciplina pubblicistica del collocamento (oggi quello mirato dei disabili)
✓ I casi di precedenza assoluta (prelazione per i lavoratori licenziati collettivamente in caso di nuove assunzioni)
✓ I divieti di discriminazione
✓ La previsione negoziale di concorsi privatistici per l’assunzione
✓ Le assunzioni per concorso nelle P.A.
Albini
18 Jus 2009
La causa: nozione
✓ In generale, è la funzione economico- sociale che il contratto è diretto a realizzare (art. 1325, n. 2 c.c.)
✓ Nel contratto di lavoro, in particolare, può identificarsi nello scambio tra lavoro e retribuzione: contratto oneroso di scambio a prestazioni corrispettive)
Albini
19 Jus 2009
La causa: distinzione
✓ Dalla causa vanno tenuti distinti i motivi ossia le ragioni che, in concreto, hanno indotto le parti alla stipulazione del singolo contratto
Albini
20 Jus 2009
L’oggetto: nozione
✓ L’oggetto del contratto di lavoro è costituito dalla prestazione di lavoro e dalla retribuzione, cioè dal contenuto delle rispettive obbligazioni delle parti
✓ L’oggetto deve essere, a pena di nullità del
contratto (art. 1418 c.c.), possibile, xxxxxx, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.)
Albini
21 Jus 2009
Requisiti della prestazione
✓ Liceità, cioè non contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume
✓ Possibilità, di fatto o giuridica, originaria o sopravvenuta
✓ Determinatezza o determinabilità, si ritiene infatti inammissibile l’assunzione per un’attività del tutto indeterminata o indeterminabile: di regola, nella lettera di assunzione sono specificate le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere
Albini
22 Jus 2009
La forma
✓ E’ generalmente libera, anche se nella prassi prevale la forma scritta
✓ In determinate e tassative ipotesi (cd. casi di forma vincolata), tuttavia, la legge prevede una forma particolare (part-time etc.)
✓ Inoltre la forma scritta è richiesta anche per la validità di alcune clausole accessorie (patto di prova e patto di non concorrenza).
✓ E’ richiesta anche per l’apposizione del termine.
Albini
23 Jus 2009
Le conseguenze del difetto di forma
✓ La nullità per difetto di forma scritta (artt. 1418 comma 2 e 1325 n. 4 c.c.) di singoli patti (prova e non concorrenza) non priva di efficacia il contratto.
✓ Se la forma scritta è prevista per un contratto
speciale la legge prevede la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Albini
24 Jus 2009
Il contratto di lavoro a tempo determinato
- parte seconda -
Albini
25 Jus 2009
La nuova disciplina: iter formativo
Accordo Quadro Ces, Unice, Ceep del 18 marzo 1999 sul lavoro a tempo determinato
Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999
(da recepirsi entro il 10 luglio 2001, mediante disposizione legislativa o accordo
tra le parti sociali)
Avviso comune del 4 maggio 2001
Decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
(in vigore dal 24 ottobre 2001)
Albini
26 Jus 2009
L’ accordo quadro Ces, Unice, Ceep: le linee guida
▪ “I contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i
lavoratori”.
▪ “I contratti a tempo determinato rispondono, in alcune circostanze, sia alle esigenze dei datori di lavoro sia a quelle dei lavoratori”.
▪ “Le parti sociali chiedono di essere consultate prima di qualunque iniziativa di ordine legislativo, normativo o amministrativo assunta da uno Stato membro per conformarsi al presente accordo”.
Albini
27 Jus 2009
L’ accordo quadro Ces, Unice, Ceep: i principi
generali ed i requisiti minimi
OBIETTIVI
A) Migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato
garantendo il rispetto del principio di non discriminazione
• Divieto di un trattamento peggiorativo rispetto a quello praticato nei confronti di un lavoratore a tempo indeterminato c.d. “comparabile”.
• Principio del pro rata temporis.
• Diritto di informazione circa i posti di lavoro a tempo
indeterminato disponibili.
Albini
28 Jus 2009
segue
OBIETTIVI
B) Prevenire gli abusi derivanti da una successione di contratti a tempo determinato:
• il rinnovo dei contratti deve essere giustificato da ragioni
obiettive.
• deve essere stabilita la durata massima totale dei contratti successivi.
• deve essere stabilito il numero massimo dei rinnovi.
Il termine apposto al contratto di lavoro deve essere individuato
alla luce di condizioni oggettive:
• raggiungimento di una certa data;
• completamento di un compito specifico;
• verificarsi di un evento specifico.
Albini
29 Jus 2009
Il d.lgs. n. 368/2001: caratteristiche essenziali
1. Passaggio da ipotesi tipizzate (causali specifiche) a ragioni oggettive
non predeterminate.
2. Viene privilegiata la contrattazione individuale a scapito del criterio della flessibilità contrattata.
3. Capovolgimento della logica di fondo: dal “tutto è vietato, tranne eccezioni”, al “tutto è permesso tranne eccezioni, purché motivato”.
4. Disciplina (relativamente) esaustiva dell’istituto.
Albini
Infatti, risultano abrogate:
• Legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modifiche ed integrazioni.
• Legge 25 marzo 1983 n. 79, art. 8 bis.
• Legge 28 febbraio 1987 n. 56, art. 23.
• Tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate dal d. lgs. n. 368/2001.
30 Jus 2009
Altre fattispecie di contratto a termine: le ipotesi che sopravvivono
Le norme che rimangono espressamente in vigore:
▪ Art. 8, comma 2, L. n. 223/1991: assunzione a termine di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
▪ Art. 4, D. lgs. n. 151/2001: assunzione a termine sostitutiva di lavoratrici e lavoratori in congedo parentale.
▪ Art. 11 l. n. 68/1999: assunzione a termine di lavoratori disabili nell’ambito di una convenzione
▪ Art. 75, L. n. 388/2000 (Finanziaria 2001): stipulazione di contratto a termine con lavoratori che posticipano di almeno due anni l’accesso al pensionamento di anzianità pur avendone i requisiti.
▪ Art. 12, D. lgs. n. 375/1993: lavoro a termine in agricoltura.
Albini
31 Jus 2009
L’apposizione del termine: dalle “rigorose” causali, alle più “blande” ragioni
Quando è possibile assumere a tempo determinato? Non più in base a “causali specifiche” tipizzate,
preconfezionate, tassative, quindi limitate, bensì qualora
ricorrano “ragioni” di carattere:
• tecnico;
• produttivo;
• organizzativo;
• sostitutivo.
PERTANTO:
la nuova disciplina introduce una facoltà più ampia di ricorso all’istituto del contratto a termine, non più legato a situazioni predeterminate dal legislatore.
Albini
32 Jus 2009
Le ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive: qualche esempio
• Ragioni tecniche: esigenza, a fronte di situazioni contingenti, di disporre di personale con qualifiche e specializzazioni non necessariamente diverse da quelle normalmente possedute dall’organico dell’azienda; necessità di procedere ad operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
• Ragioni produttive/organizzative: acquisizione di specifiche commesse; necessità di accelerare i ritmi di produzione in vista del lancio di un nuovo prodotto ovvero per esaurire le scorte; punte di più intensa attività a seguito di un incremento dimostrabile della domanda; esigenze aziendali sorte a seguito del distacco di un dipendente; necessità di riordinare un archivio; compimento dell’inventario di fine anno; avvio di una nuova produzione.
• Ragioni sostitutive: necessità di ristabilire le posizioni in organico, a fronte di fattispecie di assenza non necessariamente riconducibili a quelle legali.
Albini
33 Jus 2009
Le ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive: i precedenti
Art. 2097 cc
“Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto. In quest’ultimo caso l’applicazione del termine è priva di effetto se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato. Se la prestazione di lavoro continua dopo la scadenza del termine e non risulta una contraria volontà delle parti, il
contratto si considera a tempo indeterminato”.
Xxxxxx
00 Jus 2009
segue
• Il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (art. 2103 cc.).
• Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art. 3, L. 604/66)
• art. 4 L. 300/70;
• art. 5 L. 223/91;
- La giurisprudenza non ha mai fornito una definizione sistematica ed
unitaria dell’espressione, considerandola peraltro un “unum”
- Nel caso dei contratti a termine il legislatore ha inteso riferirsi a singole ipotesi differenziate
Albini
35 Jus 2009
Le ragioni tecniche, organizzative, produttive, sostitutive: caratteristiche essenziali
• Le “ragioni” devono essere oggettive e verificabili,
comunque rimesse all’apprezzamento del datore di lavoro, dunque insindacabili
• Spetta al datore di lavoro l’onere della prova circa la sussistenza delle ragioni a fondamento della disposizione
• Il controllo giudiziale deve essere esclusivamente diretto ad una verifica della sussistenza delle ragioni addotte e non può estendersi al merito della scelta datoriale, per valutare se essa sia congrua rispetto alle ragioni tecnico, organizzative, produttive, dichiarate.
Albini
36 Jus 2009
segue
• Le “ragioni” non devono necessariamente fare riferimento ad occasioni meramente temporanee di lavoro, né devono avere il carattere della straordinarietà, imprevedibilità ed eccezionalità
• La ragione “illegittima” determina ex tunc la conversione a tempo indeterminato del contratto per nullità della clausola
Albini
Altra tesi
Nullità dell’intero contratto ex
art. 1419, comma primo, cc.
37 Jus 2009
I divieti all’assunzione
Esiste una elencazione tassativa dei casi in cui è vietata la stipulazione del contratto a termine:
1) per sostituire lavoratori in sciopero;
2) per far svolgere le stesse mansioni cui erano adibiti lavoratori licenziati collettivamente, ex artt. 4 e 24
L. n. 223/1991, nell’arco dei 6 mesi precedenti
(esistono eccezioni);
3) per far svolgere le stesse mansioni cui sono adibiti lavoratori che risultino sospesi o ad orario ridotto, con diritto al trattamento di integrazione salariale;
4) da parte di imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ex art. 4, D. lgs. n. 626/1994.
Albini
38 Jus 2009
La forma del contratto
E’ necessario un atto scritto
Requisiti essenziali:
• Indicazione diretta (data) o indiretta (evento che determina la scadenza del contratto) del termine.
• Contestuale specificazione delle ragioni che determinano
l’apposizione del termine, con
adeguato dettaglio.
Deve essere consegnato al lavoratore entro 5 giorni
lavorativi dall’inizio
della prestazione.
Non necessario quando la durata del rapporto non supera i 12 giorni (occasionale).
Albini
Carenza di uno o entrambi i requisiti: conversione in contratto a tempo indeterminato.
39 Jus 2009
segue
• “Poiché ai sensi del d. lgs. n. 368/2001 per il contratto a termine è necessario un atto scritto e motivato, il termine costituisce deroga d’un generale sottinteso principio: il contratto di lavoro subordinato, per sua natura, non è a termine”
(Cass. 21 maggio 2002 n. 7468)
• L’apposizione del termine postula a pena di nullità un patto di forma scritta essenziale, che deve essere anteriore o quanto meno contestuale all’inizio del rapporto e non può essere surrogato dagli atti costituiti dalla richiesta del datore o dal
provvedimento di avviamento da parte dell’ufficio di collocamento.
(Cass. 12.11.1993 n. 11173).
Albini
40 Jus 2009
La proroga del contratto
E’ ammissibile, in presenza dei seguenti requisiti:
▪ qualora la durata iniziale del contratto sia inferiore a 3 anni;
▪ una sola volta;
▪ con il consenso del lavoratore;
▪ a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
La durata complessiva del rapporto non può eccedere i 3 anni
La ragione oggettiva deve essere provata dal datore di lavoro
Albini
41 Jus 2009
La durata del contratto
In via generale,
non esiste una disposizione espressa che fissi un tetto massimo di durata.
Pertanto,
la durata va vista caso per caso, in relazione alla “ragione” a fondamento del contratto (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo).
Albini
42 Jus 2009
La prosecuzione del rapporto
E se si continua a lavorare dopo la scadenza?
▪ La prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine, inizialmente fissato o successivamente prorogato, è ammessa, ma solo per un periodo di tempo definito:
se il rapporto è già durato per almeno 6 mesi: 30 gg. se il rapporto è durato meno di 6 mesi: 20 gg.
▪ La prosecuzione ha un costo aggiuntivo. La retribuzione giornaliera deve essere infatti maggiorata di un 20% (per i primi 10 giorni) e di un 40% (dall’undicesimo al ventesimo/trentesimo giorno).
▪ Dopo i 20/30 giorni di continuazione del rapporto, scatta la sanzione della conversione a tempo indeterminato dallo scadere dei termini stessi.
Albini
43 Jus 2009
Il rinnovo del contratto
Si può essere riassunti dallo stesso datore di lavoro, nella stessa azienda?
▪ Sì, purché siano trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza del contratto precedente (20 gg., in caso di contratto originario di durata superiore a 6 mesi)
Attenzione però:
devono sempre sussistere le condizioni di legittimità previste dalla legge.
▪ Se la riassunzione avviene non rispettando gli intervalli di legge, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Albini
44 Jus 2009
segue
⮚Se gli intervalli di tempo sono rispettati, la norma non pone espressi limiti circa il numero di rinnovi possibile.
⮚Quando non c’è soluzione di continuità fra due assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
Albini
45 Jus 2009
La stabilizzazione
Comma 4 bis, articolo 5, legge 247 del 24 dicembre 2007, modificato dalla legge 133 del 6 agosto 2008 di conversione del D.L. n.112 del 25 giugno 2008.
Albini
46 Jus 2009
Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato …
qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono fra un contratto e l’altro.
Albini
47 Jus 2009
Le condizioni necessarie
Affinchè si applichino le nuove norme occorre che:
1. Stesso datore di lavoro
2. Stessa tipologia contrattuale
3. Mansioni equivalenti
Albini
48 Jus 2009
Albini
La derogabilità ai 36 mesi
E’ possibile stipulare un ulteriore contratto in deroga al limite dei 36 mesi avanti alla Direzione Provinciale del
Lavoro, con l’assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (Xxxxxxx 8 mesi salva diversa previsione dei contratti collettivi nazionali).
49 Jus 2009
La disciplina transitoria
I contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, producono effetti fino alla loro naturale scadenza.
Ma:
⮚ in caso di xxxxxxx,
⮚ ai fini della computabilità ex art. 35 Statuto, etc..
nuova disciplina
Albini
50 Jus 2009
Il nuovo regime sanzionatorio
Accanto alle ipotesi di conversione del contratto a tempo indeterminato, ne sono aggiunte due al fine di rendere effettivo il limite dei 36 mesi:
1. Superamento del periodo complessivo di 36 mesi conversione a tempo indeterminato alla scadenza del triennio;
2. Stipulazione del contratto in deroga senza rispetto della procedura, trasformazione del rapporto ex nunc ovvero dopo 3 anni e 21 giorni.
Albini
51 Jus 2009
Il principio di non discriminazione
Il lavoratore assunto a termine ha diritto a:
• ferie;
• gratifica natalizia/tredicesima mensilità;
• trattamento di fine rapporto;
• ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato, c.d. “comparabili”.
Le spettanze devono essere calcolate in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine (criterio del pro rata temporis).
Sanzioni amministrative:
- da euro 25,82 a 154,94.
- da euro 154,94 a 1.032,
91 (> 5 lavoratori)
Albini
52 Jus 2009
Da ricordare
▪ Esiste una disciplina specifica, aggiuntiva, per il trasporto aereo
▪ Spetta ai ccnl attribuire ai lavoratori a termine, a determinate condizioni previste dalle legge, un diritto di precedenza in caso di nuova assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica.
▪ I lavoratori a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ove il contratto abbia una durata superiore a 9 mesi. Essi, pertanto, rilevano, in particolare, ai fini di:
• costituzione r.s.a/r.s.u.;
• diritto di assemblea;
• permessi sindacali.
Albini
53 Jus 2009
Le modalità di scioglimento del rapporto
▪ Risoluzione consensuale.
▪ Scadenza del termine.
▪ Dimissioni/licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cc.
Albini
54 Jus 2009
segue
• LE CONSEGUENZE DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL TERMINE
L’estromissione del lavoratore per scadenza del termine illegittimamente apposto non può qualificarsi come licenziamento in senso tecnico (Cass. s.u. 8 ottobre 2002 n. 14381)
Natura del ricorso:
Il ricorso del lavoratore non può qualificarsi come impugnativa del licenziamento.
Si tratta invece di una azione di nullità parziale del contratto.
Albini
Prescrizione
dell’azione
Non opera il termine di decadenza dei 60 gg. previsto per il caso di licenziamento.
L’azione è
imprescrittibile.
55
Conseguenze
No art. 18 statuto
Diritto alla ripresa dell’attività
Spettano le retribuzioni dalla messa in mora fino alla data di effettivo ripristino del rapporto
Jus 2009
I dirigenti
▪ Sono esclusi dal campo di applicazione del d. lgs. n. 368/2001,
Albini
▪ Il contratto, compresa l’eventuale proroga, non può superare i 5 anni.
▪ Trascorsi 3 anni, comunque, il dirigente è libero di recedere, dando il preavviso ex art. 2118 cc.
con l’eccezione di:
• principio di non discriminazione;
• base di computo art. 35 Statuto.
Non si applica la regolamentazione prevista dal d. lgs. n. 368/2001 (circ.
Min. Lav. 14.12.2001).
56 Jus 2009
Limiti quantitativi
Esiste un rinvio alla contrattazione collettiva
nazionale per l’individuazione di limiti quantitativi (anche differenziati) di utilizzazione del contratto a tempo determinato.
Sono comunque esclusi, i contratti a termine:
• previsti da altre discipline di legge;
• per start up aziendali (periodo, anche
differenziato, individuato dai ccnl);
• per ragioni di carattere sostitutivo;
• per stagionalità;
• per intensificazione dell’attività produttiva in
determinati periodi dell’anno;
Xxxxxx
00 Jus 2009
segue
• per specifici spettacoli o programmi radiofonici / televisivi;
• per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario o occasionale;
• i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai 55 anni;
• i contratti a tempo determinato di durata non superiore a 7 mesi, comprensivi della eventuale proroga (tranne nuovo contratto, per stesse prestazioni, anch’esso di durata fino a 7 mesi, stipulato, con stesso o altro lavoratore, entro 6 mesi dalla scadenza del precedente).
Albini
58 Jus 2009
Il contratto di lavoro a tempo determinato: gli effetti
della riforma Fornero
- parte terza -
Albini
59 Jus 2009
Obiettivi della Legge n. 92/2012 (art. 1)
Misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.
Gli interventi sulla flessibilità in entrata:
• Favorire rapporti di lavoro più stabili con rilievo prioritario al contratto a tempo indeterminato detto “contratto dominante”
• Valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
• Contrastare l’uso improprio degli strumenti di flessibilità
esistenti
• Promuovere l’inclusione delle donne
• Favorire opportunità di impiego e tutela del reddito per
Previsto un sistema di mlaovnoitroartaogrgi ioovedrel5lo0 stato di attuazione delle varie misure
Introdotte alcune modifi1ch3e4/d2a0l1D2e) creto Sviluppo (Legge x.
Xxxxxx
60 60Jus 2009
Quali i contratti toccati dalla Riforma
❑ Contratto a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato (art. 1 comma 9)
❑ Apprendistato (art. 1 commi 16-19)
❑ Contratto di inserimento (art. 1 commi 14 e 15, art. 4 commi 8-11)
❑ Part-time (art. 1 comma 20)
❑ Lavoro intermittente (art. 1 commi 21-22)
❑ Contratto a progetto (art. 1 commi 23-25)
❑ Partite I.V.A. (art. 1 commi 26-27)
❑ Lavoro accessorio (art. 1 commi 32-33)
❑ Associazione in partecipazione (art. 1 commi 28-31)
Albini
61 6J1us 2009
Contratto a tempo determinato-modifiche al D.lgs. n.
368/2001
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro
Introdotte due ipotesi alternative di contratto a termine “ACAUSALE”
La prima ipotesi è già praticabile:
deve trattarsi del primo rapporto, per qualsiasi tipo di mansione, con un soggetto che non abbia avuto alcun rapporto di lavoro precedente con la medesima azienda: durata massima 12 mesi. Non prorogabile
Albini
62 62Jus 2009
Contratto a tempo determinato
Seconda ipotesi affidata alla contrattazione collettiva nazionale (interconfederale o di categoria) che può delegare la contrattazione di secondo livello
Si deve trattare di un processo organizzativo determinato
da:
• avvio di una nuova attività
• lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
• implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
• fase supplementare di un significativo processo di ricerca e
sviluppo
• rinnovo o proroga di una commessa consistente
Limiti: non più del 6% dei lavoratori occupati nell’unità produttiva. Non prorogabile
Albini
63 63Jus 2009
Contratto a tempo determinato
Incremento del costo contributivo: introduzione di un contributo addizionale pari all’1,4% a carico del datore di lavoro a far data dal 1° gennaio 2013
Il contributo non è dovuto in caso di:
• sostituzione lavoratori assenti
• attività stagionali individuate per legge (D.P.R. n. 1525/1963) o da CCNL (solo fino al 31 dicembre 2015)
Prevista la restituzione di 6 mensilità di contributo addizionale pagato in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Albini
64 64Jus 2009
Contratto a tempo determinato
Aumento degli intervalli temporali tra un contratto a termine e l’altro (stop and go):
• da 10 a 60 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi
• da 20 a 90 giorni per i contratti di durata superiore
Aumento da 20 a 30 e da 30 a 50 del periodo di “tolleranza” con obbligo di comunicazione e pagamento della maggiorazione
Possibile riduzione degli intervalli (fino a 20 e 30) nel caso di:
• processi organizzativi (coincidenti con quelli relativi alle ipotesi di acausalità) individuati dai CCNL nazionali o, in via delegata, a livello decentrato
• attività stagionali (individuate per legge o da contratto)
• ogni altro caso previsto dai CCNL stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Computabilità dei contratti a termine superiori ai 6 mesi (prima erano 9) ai fini della normativa sul collocamento dei disabili
Albini
65 65Jus 2009
Contratto a tempo determinato
Novità per il calcolo della durata massima:
nel computo del termine di durata massima del contratto a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore devono essere inclusi anche gli eventuali periodi di somministrazione a tempo determinato
Il periodo massimo di 36 mesi rappresenta un limite alla stipula dei contratti a tempo determinato e non alla somministrazione di lavoro.
Criteri per il computo definiti dalla circolare n.18/2012 del Ministero del Lavoro
Albini
66 66Jus 2009
Contratto a tempo determinato
Regime processuale:
• Il termine per l’impugnazione, nel caso la questione verta sulla nullità del termine apposto al contratto, viene elevato da 60 a 120 giorni (per i contratti cessati a partire dal 1° gennaio 2013)
• Si chiarisce che l’indennità introdotta dal collegato lavoro per le ipotesi di conversione in sede giudiziaria del contratto a tempo determinato “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive”
Albini
67 67Jus 2009
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Introdotte due ulteriori ipotesi di somministrazione senza causale:
• prima missione in somministrazione con l’utilizzatore di durata
non superiore a 12 mesi e non prorogabile
• seconda ipotesi affidata alla contrattazione collettiva nazionale (interconfederale o di categoria) che può delegare la
contrattazione di secondo livello
Si deve trattare di un processo organizzativo determinato da:
• avvio di una nuova attività
• lancio di un prodotto o di un servizio innovativo
• implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico
• fase supplementare di un significativo processo di ricerca e
sviluppo
• rinnovo o proroga di una commessa consistente
Limiti: non più del 6% dei lavoratori occupati nell’attività produttiva.
Non prorogabile
Albini
68 68Jus 2009
Contratto a progetto-modifiche al D.lgs. n.
276/2003
• Abolito il programma di lavoro
• Circoscritta la definizione di “progetto”che deve essere, oltre che specifico, funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente
• Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti
meramente esecutivi o ripetitivi
• La descrizione del progetto deve essere tale da permettere l’individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire
Albini
69 69Jus 2009
Contratto a progetto
• Viene chiarito (interpretazione autentica) che l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del contratto, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
• Viene introdotta una presunzione di subordinazione relativa nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quelle svolte dai dipendenti dell’impresa committente (la presunzione non opera per le elevate professionalità che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva)
Albini
70 70Jus 2009
Contratto a progetto
Nuova definizione del compenso: deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, in assenza di contrattazione collettiva specifica, non può essere inferiore ai minimi stabiliti, per mansioni equiparabili, dai contratti collettivi
(per i lavoratori dipendenti)
Albini
71 7J1us 2009
Contratto a progetto
Nuova disciplina del recesso:
• La facoltà di recedere prima della scadenza per il committente viene limitata ai soli casi in cui siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto
• Entrambe le parti possono recedere prima del termine per giusta causa
• Il collaboratore può recedere liberamente, con preavviso, solo se previsto nel contratto individuale
Albini
72 72Jus 2009
Contratto a progetto
• Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a partire dal 18 luglio 2012
• I contratti già in essere seguono le vecchie regole sino alla loro naturale scadenza
• Necessità per le imprese di verificare comunque tutti i contratti in essere, anche al fine di valutare l’opportunità di altre tipologie contrattuali
Albini
73 73Jus 2009
Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo
(Partite I.V.A.)-modifiche al D.Lgs. n. 276/2003
Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita I.V.A. (concetto fiscale) (contratto d’opera art. 2222) si presumono, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno 2 dei seguenti 3 presupposti:
• La durata della collaborazione sia complessivamente superiore agli 8 mesi per due anni consecutivi
• Il corrispettivo costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi)
• Che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente
Albini
74 74Jus 2009
Partite I.V.A.
La presunzione non si applica quando:
• La prestazione sia connotata da competenze elevate (di natura teorica e/o tecnico-pratica)
• Il soggetto che svolge la prestazione percepisca un reddito complessivo annuo di lavoro autonomo non inferiore a 18/19 mila euro
• Per la prestazione sia richiesta l’iscrizione ad albi, ordini registri
Albini
75 75Jus 2009
Partite I.V.A.
• L’effetto della presunzione è che, poiché questi rapporti generalmente nascono senza l’individuazione di uno specifico progetto, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vengono considerati immediatamente rapporti di lavoro subordinato
• Vi è quindi, di fatto, una presunzione di
SUBORDINAZIONE
• Le nuove regole si applicano ai rapporti costituiti a far
data dal 18 luglio 2012. Per i rapporti in corso, al fine di consentire i necessari adeguamenti, la nuova normativa si applica trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore della
Albini
xxxxx (quindi dal 18 luglio762013)
76Jus 2009
Il contratto di lavoro a tempo determinato: le modifiche
alla riforma Fornero
- parte quarta -
Albini
77 Jus 2009
Il decreto lavoro
• Il decreto legge 76 del 2013 (decreto lavoro) corregge il tiro della riforma Fornero (legge 92/2012) introducendo tre importanti modifiche alla disciplina del contratto a termine:
Intervalli fra contratti ritorno all’antico Il regime del contratto “acausale” migliora
Contratto a termine per i lavoratori in mobilità
Albini
78 78Jus 2009
La riduzione degli intervalli
• Gli intervalli obbligatori che la legge Fornero aveva esteso a 60 e 90 giorni rispettivamente per contratti di durata inferiore o superiore a 6 mesi sono stati riportati a 10 e 20 giorni.
• La legge Fornero prevedeva che con il CCNL (contratto collettivo nazionale di categoria) si potessero ridurre questi intervalli alla durata precedentemente fissata dalla legge
Albini
79 79Jus 2009
Contratto “acausale”
• Il DL lavoro modifica sostanzialmente il comma 1 bis della legge 92/2012 che introduce il contratto a termine “acausale”.
• Xxxxx restando che deve sempre trattarsi di un “primo rapporto” il DL lavoro estende il principio anche al contratto di somministrazione e, inoltre, prevede la possibilità della proroga (entro i dodici mesi). Inoltre prevede che si possa stipulare un contratto senza causale ogni qualvolta vi sia un accordo sindacale – anche di livello aziendale – che lo preveda.
Albini
80 80Jus 2009
Lavoratori in mobilità
• Il contratto a termine con lavoratori collocati in “mobilità” è stato escluso dall’ambito di applicazione del D.Lgs 368/2001.
• In ragione di ciò tali contratti escono dal vincolo della “causalità”, dalla disciplina relativa agli intervalli e alle proroghe.
Albini
81 8J1us 2009