COMUNE DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI ASCOLI XXXXXX
Piazza Arringo, 7
Capitolato Tecnico della Polizza All Risks Property
LOTTO 1
Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI
ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tutte le attività del Comune di Ascoli Xxxxxx, comprese tutte le attività collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Xxxxx, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio europeo.
ART. 2 – PATRIMONIO OGGETTO DELLA POLIZZA
E’ oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell’ambito delle competenze del Comune di Ascoli Xxxxxx e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell’Assicurato.
L’Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:
di proprietà o comproprietà dell’Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo;
di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o deposito all’Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo.
Si precisa che nuove ubicazioni, anche in fase di costruzione o allestimento, sono comprese in garanzia sin dal momento dell’inizio della loro costruzione, se non già assicurate con altra polizza.
La garanzia è operante anche per altri immobili di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati al Comune di Ascoli Xxxxxx o dalla stessa a qualunque titolo ceduti a terzi.
ART. 3 - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | Il contratto di Assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l’Assicurazione |
Contraente: | La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
Società/Compagnia: | L’impresa assicuratrice |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne |
Franchigia / minimo non indennizzabile: | La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico dell’Assicurato |
Scoperto: | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato |
Sinistro / Xxxxx: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Danni diretti: | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione |
Xxxxx consequenziali: | Sono danni materiali non direttamente provocati dall’evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all’evento stesso |
Danni indiretti: | Sono le spese straordinarie che l’Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell’attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza |
Fabbricati: | Beni immobili, come tali intendendosi tutti le costruzioni edili e le opere murarie di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso |
all’Assicurato a qualsiasi titolo, nessuno escluso, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, compresa l’impiantistica di servizio; ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso nè eccettuato, inclusi impianti di segnalazione, di illuminazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; rientrano alla voce fabbricati anche impiantistica ed opere interrate (tranne quelle fognarie e di urbanizzazione), impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonchè i giardini ed i parchi di pertinenza delle ubicazioni assicurate, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni “Contenuto” e “Cose assicurate a condizioni speciali”. | |
Contenuto: | Si comprende ogni cosa di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l’Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi; compreso quanto possa trovarsi all’aperto per propria naturale destinazione, in spazi ed aree di pertinenza dell’Assicurato stesso o presso terzi; rientrano inoltre alla voce contenuto anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A., nonchè sistemi di elaborazione dati, relative unità periferiche ed apparecchiature elettroniche in genere, semprechè non assicurate con specifiche polizze. Nell’eventualità in cui una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa descrizione in una delle “definizioni” di polizza, o che tale assegnazione fosse dubbia e controversa, la cosa o l’oggetto verrà considerata quale “Contenuto”. |
Valori: | Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d’oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o non responsabile. |
Cose assicurate a condizioni speciali (beni particolari) : | a) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e simili, modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, lastre, cilindri, fustelle e simili. c) Opere d’arte: quadri, dipinti, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche d’antichità, raccolte numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, cose in genere aventi valore artistico o storico |
Esplodenti: | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato. |
Comunicazione: | Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax ed e-mail |
Incendio: | La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi |
Esplosione: | Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità |
Scoppio: | Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio |
Fenomeno Elettrico: | l'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, bensì solo abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. |
Dipendenti: | Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo un rapporto di dipendenza, |
siano incaricate od autorizzate dall’Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell’ambito dei beni assicurati e dell’attività descritta. | |
Locali: | Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dall’Assicurato per l’esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l’Assicurato abbia un interesse assicurabile |
Mezzi di chiusura: | I serramenti di aperture verso l’esterno dei locali poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno, costituiti da: - superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; oppure - inferriate fissate nel muro |
Mezzi di custodia: | Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di peso superiore a 100 Kg o, se di peso inferiore, murate ed ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate |
Difese interne: | Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave |
Furto: | L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri |
Furto con rottura o scasso: | Il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali o dei mobili, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali |
Furto con introduzione clandestina: | Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali |
Furto con destrezza: | Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti |
Xxxxxx: | Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona |
Rapina: | L’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto |
Guasti cagionati dai ladri: | I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli |
Portavalori: | Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa |
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX
Xx eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
ART. 5 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
In caso di sinistro l’Assicurato invierà la denuncia alla Compagnia entro 30 gg. dal momento in cui ne è venuto a conoscenza l’Ufficio della Contraente delegato alla gestione delle coperture assicurative.
ART. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
ART. 7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 9 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui all'art. 10;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
ART. 10 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri :
FABBRICATI si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
CONTENUTO si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina :
per i FABBRICATI – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui ;
per il CONTENUTO – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
ART.11 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e la Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART.12 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando la Contraente o l'Assicurato dimostri che non ha agito con dolo.
ART.14 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.
ART.15 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dalla Contraente e
dalla Società.
Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART.16 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se la Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Le rate successive e/o le eventuali appendici di variazione potranno essere pagate dalla Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se la Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto
n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, i termini di mora previsti dal presente articolo si intendono ulteriormente incrementati di un periodo temporale pari a quello previsto all’art. 4 del predetto decreto. Qualora si verificassero le circostanze previste all’Art. 5 del Decreto, la Contraente è obbligata a pagare alla Società le somme indicate da Equitalia Servizi
S.p.A. entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione di quest’ultima.
Il pagamento eventualmente effettuato dalla Contraente agli Agenti di Riscossione, così come definiti al comma “c” dell’Art. 1 del Decreto, sarà da ritenersi come effettuato alla Società ai sensi dell’Art. 1901 del C.C..
ART.17 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
ART.18 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello ove risiede la Contraente.
ART.19 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dalla Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze, scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART.20 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
Il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 30/04/2017 e scade alle ore 24,00 del 31/12/2018 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/04/2017 al 31/12/2017 e successivamente sarà da corrispondere al 31/12 di ogni annualità.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta della Contraente, per un periodo fino a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine
di procedere all’espletamento di nuova gara. Tale facoltà è consentita all’Assicurato anche in caso di recesso per sinistro da parte della Compagnia.
ART. 21 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell’Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.
ART.22 – XXXXXXXX BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla AON S.p.A, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/00, 00000 Xxxxxx (delegataria) in qualità di Broker ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Ai sensi di Xxxxx, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura dell’11% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.
ART.23 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 24 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 25 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
ART. 1 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche conseguenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
ART. 2 – AMBITO DELLA GARANZIA E SOMME ASSICURATE
la garanzia della presente sezione è prestata “a valore intero” per la partita “Fabbricati” e “Contenuto”, per le somme indicate nella sezione 7 – Somme assicurate.
ART. 3 – DEROGA ALLA PROPORZIONALE
In riferimento alle partite Fabbricati e Contenuto il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione solo se la somma assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora la somma assicurata risultasse inferiore, il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile troverà applicazione in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
Si precisa che, per “valore risultante al momento del sinistro” si deve intendere:
- per la partita “Fabbricati”, l’integrale valore di ricostruzione a nuovo di tutto il patrimonio immobiliare assicurato dalla presente polizza, al netto delle “Maggiori spese di ricostruzione dei fabbricati” (Art. 17 Sez. 1 C.P.P.), nonché del “Differenziale storico-artistico” (Art. 2 Sez. 1 C.P.P.);
- per la partita “Contenuto”, l’integrale valore di sostituzione a nuovo di tutto il patrimonio mobiliare assicurato dalla presente polizza, al netto del valore delle opere d’Arte, che si intendono assicurate “a primo rischio assoluto” per la somma indicata alla sez. 7 della presente polizza (“cose assicurabili a condizioni speciali”).
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
ART. 1 – OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE
A parziale deroga dell’Art. 1 comma q) della Sez. 5 C.P.P., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di:
- Furto e rapina del contenuto delle ubicazioni assicurate; relativamente al furto, la copertura è valida a condizione che l’autore del reato si sia introdotto nei locali contenente le cose assicurate:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purchè l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- Furto e rapina Valori;
- Furto di Valori trasportati dai Dipendenti.
ART. 2 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e coperture in calcestruzzo, cemento e non, vetro cemento, vivo e cotto, metallo. Gli accessi e le aperture dei locali poste a meno di quattro metri in linea verticale dal suolo, da superfici acquee, da ripiani, ballatoi, scale terrazzi o simili accessibili dall’esterno senza impiego di particolare agilità personale o di scale, corde, e attrezzi similari, dovranno essere protetti da inferriate fissate nei muri o da robusti serramenti di legno, plastica rigida, metallo, vetro e/o altri materiali simili comunemente impiegati in edilizia, chiusi con idonei congegni attivabili solo dall’interno, oppure con serrature e/x xxxxxxxxx.
Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetro ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura è applicato lo scoperto del 15% sull’indennizzo dovuto, in sostituzione di ogni eventuale franchigia e/o scoperto previsto per la garanzia.
Non si applica il suddetto scoperto qualora il furto sia commesso:
- durante l’orario di apertura al pubblico dei locali, in presenza di addetti;
- durante l’intervallo di chiusura diurna;
- durante l’orario di chiusura dei locali, purchè commesso attraverso le luci delle inferriate e/o dei serramenti, ma permanendo all’esterno dei locali.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, si intendono compresi in garanzia statue, vasi, oggetti d’arte in genere e simili che per loro destinazione possono trovarsi all’aperto.
ART. 3 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che la Contraente o l'Assicurato rimborsi alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, la Contraente o l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e la Contraente o l'Assicurato.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
La Contraente o l'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ART. 4 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro la somma assicurata si ritiene ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile. Resta inteso che tale importo si intenderà però automaticamente reintegrato con medesimo effetto, con l'obbligo da parte del medesimo di corrispondere alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.
Resta però inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente fissata per la sezione colpita.
ART. 5 - GARANZIA PORTAVALORI
Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:
il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sui dipendenti e/o persone incaricate adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
L’Assicurazione è operante esclusivamente qualora i soggetti incaricati del trasporto non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.
ART. 6 – ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
la garanzia della presente sezione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del C.C.
SEZIONE 5 - GARANZIA DI RESPONSABILITÀ
ART. 1 - RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente o l'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi (compresi i veicoli iscritti al P.R.A., a parziale deroga della lett. m sez. 5 “Esclusioni”) da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che la Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti della Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo.
La Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa della Contraente o dell'Assicurato.
La Contraente o l'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
la garanzia della presente sezione è prestata sino al massimale di € 5.000.000,00.
Condizioni particolari di Polizza
SEZIONE 1 - CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DANNI DIRETTI
ART. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE
Sono compresi nella garanzia i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione. L’indennizzo complessivo non potrà comunque eccedere il limite della somma assicurata a pr.a..
ART. 2 - DIFFERENZIALE STORICO - ARTISTICO
Sono compresi nella garanzia i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e/o costruttive e/o di materiali e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti si impegnano ad acquisire, se del caso, idoneo parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, anche in sede di eventuale terza perizia.
L’indennizzo complessivo non potrà comunque eccedere lo specifico limite di indennizzo.
ART.3 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
ART.4 - TERRORISMO E SABOTAGGIO
La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Agli effetti della presente clausola:
per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 10% del premio imponibile annuo complessivo pagato.
ART. 5 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia non sarà operante per i danni a beni posti in scantinati, locali seminterrati o interrati oppure, se posti in locali fuori terra, situati a meno di 12 centimetri dal suolo.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 10% del premio imponibile annuo complessivo pagato.
ART. 6 - EVENTI ATMOSFERICI
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate, la Società non risponde dei danni subiti da:
- impianti all’aperto non per naturale destinazione, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- fabbricati aperti da più lati, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche e quanto in essi contenuto.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di fibrocemento, manufatti in materia plastica, convenzionalmente denominati “fragili”, verranno indennizzati col limite massimo indicato nella Sezione “Limiti di indennizzo”.
ART. 7 - SOVRACCARICO DI NEVE
Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, si intendono compresi anche quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall’evento di cui al presente articolo.
La Società non risarcisce i danni causati:
I. da valanghe e slavine;
II. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
III. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
ART. 8 - GELO E GHIACCIO
I danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di macchinario, attrezzature, ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, si intendono assicurati a condizione che i fabbricati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.
ART. 9 - TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI
Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, anche in conseguenza di furto e rapina, tentate o riuscite. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
ART. 10 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO
Limitatamente ai danni da fenomeno elettrico, ivi compresi gli impianti, le macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi -, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la garanzia
è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 5 – limiti di indennizzo, franchigie, scoperti.
ART.11 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI
Si intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno "da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.
Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.
ART.12 – CADUTA ASCENSORI E MONTACARICHI
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
ART. 13 - DANNI DA PERDITA PIGIONE O MANCATO GODIMENTO DEI FABBRICATI
La Società risarcisce, purchè conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi. I fabbricati utilizzati dall’Assicurato e per i quali lo stesso non corrisponda alcuna pigione (sia perché in proprietà sia per qualsiasi altro titolo), sono compresi in garanzia per l’importo della pigione ad essi attribuibile.
ART.14 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Sono comprese nell'Assicurazione le seguenti cose:
A) Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3) per le cose non specificate ai precedenti punti a) e b) in base al loro valore nominale.
B) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.
Modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro.
C) Opere d’arte: quadri, dipinti, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche d’antichità, raccolte numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, cose in genere aventi valore artistico o storico.
L’ammontare del danno si determina:
- in caso di danno totale, stimando il valore dei beni assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;
- in caso di danno parziale, stimando:
o il valore dei beni assicurati colpiti da sinistro al momento del sinistro stesso;
o l’importo delle spese di restauro necessarie per rimettere il bene danneggiato in uno stato analogo a quello che aveva prima del sinistro;
o stimando l’eventuale svalutazione subita dal bene danneggiato;
o stimando il valore ricavabile dalle parti eventualmente sostituite.
L’indennizzo sarà pari alla somma dell’importo stimato per le spese di restauro e di quello relativo alla svalutazione del bene, detratto il valore ricavabile dalle parti sostituite, col limite del valore totale del bene danneggiato.
ART.15 – VETRI E CRISTALLI
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura per qualsiasi causa delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.
La Società' indennizza altresì' le rotture determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili; non sono indennizzabili i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.
Qualora il danno fosse liquidabile anche in base ad altre garanzie di polizza, verrà riconosciuto l’importo più favorevole all’assicurato.
ART.16 – TERREMOTO
Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
ART.17 – MAGGIORI SPESE PER RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI
Qualora a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza risultasse necessario dover ricostruire o ripristinare il fabbricato in tutto o in parte, per effetto della normativa vigente al momento del sinistro, in modo difforme dalle caratteristiche originarie – anche per le parti non direttamente interessate dal sinistro – la Società si impegna ad indennizzare il costo derivante da tale intervento.
ART.18 – INNOVAZIONI DEL RISCHIO
Nel limite della somma assicurata, si intendono automaticamente assicurate le nuove ubicazioni che l’Assicurato possa acquisire nel corso di validità del contratto. Nell’ambito delle strutture in uso all’Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all’arredamento per esigenze dell’Assicurato in relazione alle sue attività.
L’Assicurato è esonerato da dare avviso alla Società di quanto sopra; è comunque facoltà dell’Assicurato richiedere l’adeguamento delle somme assicurate, che avverrà alle medesime condizioni economiche in corso.
ART.19 – DISPERSIONE SOSTANZE
La Società risponde dei danni di dispersione di sostanze liquide e/o gassose contenute in attrezzature inerenti l’attività, causate da rottura accidentale dei predetti contenitori.
ART.20 – MERCI IN REFRIGERAZIONE
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1 della Sez. 4, Comma u) C.P.P., si intendono compresi nella presente assicurazione anche i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
- mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigogeno; xxxxxxxxxxx:
- ad un qualsiasi evento assicurato;
- all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
ART.21 – CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1 della Sez. 4, Xxxxx s) C.P.P., si intendono compresi i danni da crollo e collasso strutturale, semprechè non dovuti ad errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA FURTO
ART. 1 - FURTO CON DESTREZZA
Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.
In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.
ART. 2 – ESTENSIONE DANNI AGLI ARCHIVI
La garanzia di cui alla presente sezione è estesa ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione, di registri, documenti, schede e nastri incisi per il Centro Elaborazione Dati (escluso quanto assicurato con specifica polizza) comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
ART. 3 – EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI
Si precisa che tra i beni oggetto dell’Assicurazione di cui alla presente sezione devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.
ART. 4 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
ART. 5 – ATTI VANDALICI
L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici che gli autori del furto e della rapina, consumati e/o tentati, perpetrino sulle cose assicurate e/o sui fabbricati contenenti le stesse e/o su parti di fabbricati.
ART. 6 - RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO-ESTORSIONE
L'Assicurazione è estesa:
a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.
La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
ART. 7 - FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
ART. 8 – DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove, uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con lo stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.
ART. 9 – FURTO DI PARTI DEL FABBRICATO
Sono compresi in garanzia i danni di furto di parti dei fabbricati assicurati, anche se posti all’esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti elettrici, idraulici e fognari al servizio del fabbricato e relativi componenti, infissi, ecc). In caso di danno di parti esterne al fabbricato, sarà applicato uno scoperto del 20% del danno indennizzabile.
SEZIONE 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA’
ART. 1 – SOGGETTI TERZI
Ai fini della garanzia prevista all’Art. 1 della Sez. 5 C.G.P., chiunque è considerato terzo.
SEZIONE 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, con caratteristiche uguali o equivalenti a quelle originarie, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo il valore dell’area ed al netto delle “Maggiori spese di ricostruzione dei fabbricati” (Art. 17 Sez. 1 C.P.P.), nonché del “Differenziale storico-artistico” (Art. 2 Sez. 1 C.P.P.);
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:
1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
c) In riferimento all’Art. 1907 C.C. il supplemento dell’indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’ammontare del supplemento medesimo;
inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
La garanzia del valore a nuovo” non si applica a macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti non più utilizzati dall’Ente.
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravi che ne derivino all’Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 36 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta altresì convenuto
che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare diversa normativa tecnica vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, come normato e nei limiti previsti dall’apposita clausola.
4. L’assicurazione in base al "valore a nuovo” riguarda :
- i fabbricati in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
- i macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività.
5. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
6. A parziale deroga di quanto indicato al punto 3) della presente estensione è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l’Assicuratore.
ART. 2 - ENTI AD IMPIEGO MOBILE
Relativamente alle cose assicurate utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Premesso che i danni da furto sono assicurati in deroga alle condizioni previste dall’Art. 2 della Sezione 4
C.G.P. nonché i commi a), b), c) dell’Art. 1 della medesima Sezione, limitatamente a tali danni l’operatività' dell'assicurazione durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa pri- vata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.
ART. 3 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI
Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi dell’autoveicolo.
La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in polizza. Sono esclusi gli apparecchi audio – fono – visivi di pertinenza dei veicoli stessi.
ART. 4 - SPESE EXTRA
La Società si impegna ad indennizzare la Contraente o l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.
Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che la Contraente o l'Assicurato potrebbe sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che la Contraente o l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il danno non si fosse verificato.
In nessun caso la Società sarà responsabile:
- per la perdita di profitti e guadagni;
- per le "spese extra" derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione (salvo quanto previsto alla clausola “Danni da Perdita Pigioni o mancato godimento dei fabbricati)”, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.
La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita conseguenziale e remota.
E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.
ART.5 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” e sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.
ART.6 - RICOLLOCAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE
La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza del limite previsto in polizza.
ART.7 - ONORARI PERITI
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.
ART.8 - ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E CONSULENTI
La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per i ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.
ART.9 - BUONA FEDE
L'omissione da parte della Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
ART.10 - COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI / ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, ne legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.
ART.11 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dalla Contraente e/o dall'Assicurato o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.
ART.12 - BENI PRESSO TERZI
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati macchinari e attrezzature anche su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazioni di terzi in genere fino al limite per singola ubicazione indicato in polizza.
ART.13 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART.14 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Contraente o dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 13 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
ART.15 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte della Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.
ART.16 - ANTICIPO INDENNIZZI
La Contraente o l'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 5.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
ART.17 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché la Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
ART. 18 – DOLO E COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO E DELLE PERSONE DELLE QUALI L’ASSICURATO DEVE RISPONDERE
Ad esclusione della sezione “Furto”, si precisa che per le restanti sezioni la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere.
ART. 19 – RIDUZIONE ED AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI IN CORSO DI ANNUALITA’ ASSICURATIVA
Qualora in corso di annualità assicurativa il Contraente comunichi, dandone adeguata e valida motivazione:
a) Di voler ridurre le somme assicurate, il Contraente avrà diritto alla restituzione da parte della Società del rateo della corrispondente parte di premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali, a decorrere dalla data della ricezione da parte della Società della comunicazione;
b) Di voler aumentare le somme assicurate, il Contraente avrà l’obbligo di pagare alla Società il rateo
del corrispondente premio in aumento al lordo di accessori ed oneri fiscali.
ART. 20 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione tra Società e Contraente, anche per il tramite del Broker, deve avvenire per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.
SEZIONE 5 – ESCLUSIONI
ART. 1 - RISCHI ESCLUSI E BENI ESCLUSI RELATIVI ALLA SEZIONE DANNI DIRETTI
Salvo quanto diversamente derogato nelle altre sezioni di polizza, sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;
c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
e) dovuti a guasti meccanici al macchinario;
f) dovuti a errori di progettazione, calcolo, esecuzione di lavori;
g) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
h) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
i) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
j) verificatisi al “contenuto”, in occasione di trasporto al di fuori delle aree di pertinenza dell’assicurato, ad eccezione di quanto espressamente in garanzia con apposite condizioni;
l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) a veicoli iscritti al P.R.A., ad aeromobili e natanti;
n) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
o) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
p) limitatamente agli elaboratori elettronici, i costi relativi al ripristino e/o sostituzione di parti di ricambio e costi di manodopera per guasti verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne;
q) da furto;
r) da inquinamento;
s) da crollo, assestamenti, restringimenti, o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
t) causati da fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
u) causati da mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento, e/o climatizzazione subita dalle merci;
v) dovuti a ordinanze di Autorità, e di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, o demolizione dei fabbricati e macchinari.
Relativamente alle esclusioni di cui ai punti f) g) h) che precedono si precisa che le stesse saranno applicabili salvo che i danni non risultino provocati da un altro evento non altrimenti escluso.
Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte non altrimenti esclusa.
Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti :
a. il valore del terreno;
b. elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
c. macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
d. boschi, coltivazioni, aree verdi non di pertinenza dei fabbricati, animali.
SEZIONE 6 - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
ART. 1 – FRANCHIGIA FRONTALE
Per i danni dovuti a qualsiasi causa, salvo quanto diversamente indicato, si applica una franchigia pari ad € 500,00.
ART. 2 – TERREMOTO
Per i danni dovuti a terremoto, si applica una scoperto del 15%, col minimo di € 15.000,00.
ART. 3 – INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO
Per i danni dovuti a inondazione, alluvione, allagamento, si applica una scoperto del 15%, col minimo di € 15.000,00.
ART. 4 – NEVE
Per i danni dovuti a sovraccarico da neve, si applica un scoperto del 10% col minimo di € 10.000,00; per i danni da bagnamento, si applica unicamente una franchigia fissa di € 1.000,00.
ART. 5 – GRANDINE
Per i danni dovuti a grandine su fragili si applica una franchigia di € 500,00; per danni da grandine agli altri beni, si applica la franchigia prevista al successivo Art. 6 – Eventi atmosferici.
ART. 6 – EVENTI ATMOSFERICI
Per i danni dovuti a eventi atmosferici, si applica una scoperto del 10%, col minimo di € 1.000,00.
ART. 7 – SMOTTAMENTO, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO
Per i danni dovuti a smottamento, franamento e cedimento del terreno, si applica una scoperto del 10%, col minimo di € 5.000,00.
ART. 8 – CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE
Per i danni dovuti a crollo e collasso strutturale, si applica una franchigia di € 5.000,00.
ART. 9 – ACQUA CONDOTTA
Per i danni dovuti ad acqua condotta, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 10 – ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici non conseguenti a furto e/o rapina tentati o riusciti, si applica uno scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00.
ART. 11 – TERRORISMO E SABOTAGGIO
Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, si applica uno scoperto del 20% con il minimo di € 10.000,00.
ART. 12 – RICERCA GUASTI
Per la ricerca di guasti, si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 13 – FENOMENO ELETTRICO
Per i danni dovuti a fenomeno elettrico (macchine elettriche ed elettroniche, meccanismi, apparecchi, impianti, ect), si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 14 – VETRI E CRISTALLI
Per i danni dovuti a rottura di vetri e cristalli, si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 15 – PERDITA PIGIONI
Per la perdita di pigioni non verrà applicata alcuna franchigia.
ART. 16 – ENTI AD IMPIEGO MOBILE
Per i danni subiti da enti ad impiego mobile, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 17 – IMPIANTI SU AUTOVEICOLI
Per i danni subiti da impianti su autoveicoli, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 18 – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, FURTO CON DESTREZZA, FURTO DEI DIPENDENTI
Per i danni da furto, rapina, estorsione, furto con destrezza, furto dei dipendenti, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 19 – TRASPORTO VALORI
Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, si applica uno scoperto del 10%.
ART. 20 – GUASTI DEI LADRI, ATTI VANDALICI
Per i danni ai beni assicurati cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici messi in atto durante il furto, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 21 – VALORI OVUNQUE POSTI
Per i danni da furto di valori ovunque posti, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 22 – VALORI IN CASSETTI O MOBILI CHIUSI A CHIAVE
Per i danni da furto di valori posti in cassetti o mobili chiusi a chiave, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 23 – VALORI IN ARMADI DI SICUREZZA
Per i danni da furto di valori posti in armadi di sicurezza, non si applica alcuna franchigia.
ART. 24 – VALORI IN CASSEFORTI O ARMADI CORAZZATI
Per i danni da furto di valori posti in casseforti o armadi corazzati, non si applica alcuna franchigia.
ART. 25 – ALTRE GARANZIE
Sulle somme liquidabili per ricorso terzi, spese di demolizione e sgombero, onorari periti, onorari architetti ingegneri e consulenti, spese di rimozione e ricollocamento di impianti, macchinari, attrezzature, spese extra, nonché per danni a beni presso terzi, non verrà applicata alcuna franchigia.
SEZIONE 7 – LIMITI DI INDENNIZZO
ART. 1 – TERREMOTO
Per i danni dovuti a terremoto, non verrà liquidata somma maggiore del 50% del valore della singola ubicazione danneggiata, col limite di € 5.000.000,00, per sinistro e per annualità assicurativa.
ART. 2 – INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO
Per i danni dovuti a terremoto, non verrà liquidata somma maggiore del 50% del valore della singola ubicazione danneggiata, col limite di € 5.000.000,00, per sinistro e per annualità assicurativa.
ART. 3 – NEVE
Per i danni dovuti a neve, non verrà liquidata somma maggiore del 50% del valore della singola ubicazione danneggiata, col limite di € 2.500.000,00 per ciascun sinistro e per annualità assicurativa.
ART. 4 – GRANDINE
Per i danni dovuti a grandine su fragili non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro; per danni da grandine agli altri beni, si applica il limite di indennizzo previsto al successivo Art. 5 – Eventi atmosferici.
ART. 5 – EVENTI ATMOSFERICI
Per i danni dovuti a eventi atmosferici, non verrà liquidata somma maggiore del 70% della somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa.
ART. 6 – SMOTTAMENTO, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO
Per i danni dovuti a smottamento, franamento e cedimento del terreno, non verrà liquidata somma maggiore di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 7 – ACQUA CONDOTTA
Per i danni dovuti ad acqua condotta non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00, per sinistro.
ART. 8 – ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, non verrà liquidata somma maggiore del 70% della somma assicurata, per sinistro e per annualità assicurativa.
ART. 9 – TERRORISMO E SABOTAGGIO
Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, non verrà liquidata somma maggiore del 50% della somma assicurata, col massimo di € 5.000.000,00 per sinistro.
ART. 10 – RICERCA GUASTI
Per le spese sostenute al fine di ricercare guasti, non verrà liquidata somma maggiore ad € 25.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
ART. 11 – FENOMENO ELETTRICO
Per i danni dovuti a fenomeno elettrico al “contenuto” (macchine elettriche ed elettroniche, meccanismi, apparecchi, impianti, ect), non verrà liquidata somma maggiore di € 150.000,00 per sinistro.
ART. 12 – VETRI E CRISTALLI
Per i danni dovuti a rottura di vetri e cristalli, non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, col limite di € 2.000,00 per ciascuna lastra danneggiata.
ART. 13 – PERDITA PIGIONI
Per la perdita di pigioni non verrà liquidata somma maggiore di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 14 – ENTI AD IMPIEGO MOBILE
Per i danni subiti da enti ad impiego mobile, non verrà liquidata somma maggiore di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 15 – IMPIANTI SU AUTOVEICOLI
Per i danni subiti da impianti su autoveicoli, non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 16 – CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE
Per i danni dovuti a crollo o collasso strutturale, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro.
ART. 17 – ONERI DI URBANIZZAZIONE
Per le spese dovute quali oneri di urbanizzazione, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro.
ART. 18 – DIFFERENZIALE STORICO - ARTISTICO
Per i maggiori danni subiti dagli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, non verrà liquidata somma maggiore di € 3.000.000,00 per sinistro.
ART. 19 – MERCI IN REFRIGERAZIONE
Per i danni subiti dalle merci in refrigerazione, non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro.
ART. 20 – COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Le cose assicurabili a condizioni speciali sono assicurate “a primo rischio assoluto”, sino alla somma di € 250.000,00 per sinistro.
ART. 21 – VALORI OVUNQUE POSTI
Per il furto di valori ovunque posti, non verrà liquidata somma maggiore di € 1.500,00 per sinistro.
ART. 22 – VALORI IN CASSETTI O MOBILI CHIUSI A CHIAVE
Per il furto di valori posti in cassetti o mobili chiusi a chiave, non verrà liquidata somma maggiore di € 3.000,00 per sinistro.
ART. 23 – VALORI IN CASSEFORTI O ARMADI DI SICUREZZA E CORAZZATI
Per il furto di valori posti in casseforti o armadi corazzati, non verrà liquidata somma maggiore di € 30.000,00
per sinistro.
ART. 24 – TRASPORTO VALORI
Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, non verrà liquidata somma maggiore di € 30.000,00 per sinistro.
ART. 24 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Per spese di demolizione e sgombero, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro.
ART. 25 – ONORARI PERITI
Per onorari di periti, non verrà liquidata somma maggiore di € 150.000,00 per sinistro.
ART. 26 – ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI
Per onorari di architetti ingegneri e professionisti, non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro.
ART. 27 – RICOLLOCAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE
Per spese dovute a ricollocamento di impianti, macchinari, attrezzature, non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro.
ART. 28 – BENI PRESSO TERZI
Per danni a beni presso terzi, non verrà liquidata somma maggiore di € 200.000,00 per singola ubicazione, col limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 29 – SPESE EXTRA
Per spese extra, non verrà liquidata somma maggiore di € 300.000,00 per sinistro.
ART. 30 – PRECISAZIONE
Nell’ambito della somma complessivamente assicurata per ciascuna partita, ciascun limite di indennizzo riportato alla presente sezione è da intendersi applicabile alla rispettiva singola voce di danno o di costo ad esso relativo; nessun limite di indennizzo potrà pertanto ricomprenderne uno o più altri.
SEZIONE 8 – PARTITE E SOMME ASSICURATE – CALCOLO DEL PREMIO
DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI
Partita Assicurata | Valori assicurati / massimali | Tasso Imponibile | Premio Imponibile |
Fabbricati | €225.000.000,00 | ||
Di cui con vincolo storico/artistico | € 56.000.000,00 | ||
Contenuto, attrezzatura, arredamento, macchinario | € 16.000.000,00 |
XXXXX, RAPINA ED ESTORSIONE
Contenuto | 150.000,00 | ||
Valori | 30.000,00 |
GARANZIA DI RESPONSABILITA'
Ricorso Terzi | 5.000.000,00 |
Premio Imponibile complessivo | Oneri fiscali (non applicati alle somme di cui ai fabbricati vincolati | Premio Lordo |