proroga ANNO 2022 (nelle more dell’adozione del nuovo modello regionale di contratto valido per l’anno 2023)
Accordo/Contratto Quadro ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
proroga ANNO 2022 (nelle more dell’adozione del nuovo modello regionale di contratto valido per l’anno 2023)
Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
tra
ASL RIETI C.F. e P.I. 00821180577 con sede in Xxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxxx x. 00, in persona del Direttore Xxxxxxx in carica, legale rappresentante p.t., in persona della Dott.ssa Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxxx, posta elettronica certificata: xxx.xxxxx@xxx.xx (di seguito, per brevità, anche la “ASL”)
e
Società “Ria h Riabilitazione S.r.l.”, C.F. e P.I. 00952240570 con sede in Xxxxxxxxxxx, xxx xxxx’Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxxxxxx (XX) - in persona del suo legale rappresentante p.t., oppure di suo incaricato (come da relativo atto di attribuzione dei poteri agli atti dell’ASL), che gestisce la struttura Ria Home (nome specifico struttura), codice NSIS , posta elettronica certificata:
xxxx@xxx.xx, accreditata con il seguente provvedimento amministrativo:
- per il periodo dal 1.01.2023 al 29.01.2023: DCA n. U00029 del 17.01.2019 , con sede operativa in: Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x. 00, come da provvedimento autorizzativo Determinazione
n. GI0933 del 05.09.2018 e successiva Determinazione n. GI2684 del 09.10.2018;
- per il periodo dal 30.01.2023 al 31.12.2023: DGR Lazio n. 22 del 23.01.2023, con sede in Xxx Xxxxx, x. 000 00000 Xxxxx (XX);
-
(di seguito, per brevità, anche la “struttura”)
Premesso che
- l’art. 8-quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., prevede espressamente che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies”;
- l’art. 8-quater, comma 8, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dispone che “In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le Regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, comma 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.”;
- l’art. 8-quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. disciplina la stipula di contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni rappresentative a livello regionale;
- l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., che prevede espressamente che: “in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale interessati è sospeso”;
- l’art. 8-octies del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. demanda alle regioni il compito, tra l’altro, di individuare i criteri per la verifica dell’appropriatezza delle prestazioni nonché delle forme e delle modalità di erogazione dell’assistenza;
- la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i. e la normativa regolamentare che disciplinano il procedimento di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture, dell’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, del titolo di accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali che, sulla scorta dell’art. 18 della legge regionale citata, “regolano, secondo la disciplina determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 19, la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito dei livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le modalità per il controllo esterno sull’appropriatezza e la qualità dell’assistenza e delle prestazioni erogate ”;
- le D.G.R. n. 66/2007 e n. 149/2007 con le quali la Regione Lazio ha approvato il Piano di Rientro e nel quale hanno trovato organica sistemazione tutti gli obiettivi e le misure amministrative propedeutiche al conseguimento del programmato risanamento finanziario, prendendo atto del relativo Accordo Stato-Regione Lazio;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati come predisposti dal Commissario ad acta;
- con il DPCM 29/11/2001, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15), sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA);
- in particolare, con il DCA n. 525 del 30 dicembre 2019, la Regione ha regolamentato i criteri di accesso dei pazienti all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), (i) avviando “a far data dal 1° gennaio 2020 e per un periodo di dodici mesi eventualmente prorogabile, il sistema provvisorio di erogazione delle cure domiciliari - ADI, di cui all’art. 22 DPCM 12 gennaio 2017, prevedendo l’erogazione delle stesse da parte di soggetti accreditati e contrattualizzati”, (ii) nonché stabilendo che, durante tale periodo transitorio, si sarebbe dovuto:
o “utilizzare, a conclusione di specifiche procedure di acquisizione, uno strumento di valutazione multidimensionale unico a livello regionale, “per dare omogeneità di risposta al cittadino e classificare in modo uniforme i bisogni assistenziali delle persone e le relative risorse necessarie a fornire adeguate risposte assistenziali non appena lo stesso sarà reso disponibile”;
o verificare la coerenza del sistema di remunerazione, successivamente definito con il DCA n.U00012/2020 e, per i pazienti ad alta complessità ed elevata intensità assistenziale, con il DCA n. U00047/2020, con il già menzionato strumento di valutazione multidimensionale;
o attivare una funzione di monitoraggio e verifica sull’andamento delle attività assistenziali e sulle procedure operative poste in essere da parte della Regione Lazio, con il contributo tecnico delle ASL e delle associazioni di categoria, al fine di apportare eventuali modifiche/integrazioni migliorative al nuovo sistema delle cure domiciliari che si rendessero necessarie”;
- con il DCA n. 12 del 14/01/2020, recante “Riorganizzazione delle cure domiciliari – Assistenza Domiciliare Integrata – Adozione tariffe anno 2020”, la Regione ha, tra l’altro, rideterminato le
tariffe per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), applicabili ai contratti sottoscritti a partire dallo 01/01/2020, stabilendo altresì che “la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, nel corso del 2020, dovrà individuare un nuovo sistema di remunerazione che tenga conto del nuovo sistema di valutazione multidimensionale”;
- con il DCA 36 del 17/02/2020, recante: “Istituzione del tavolo tecnico e modifiche parziali delle modalità di erogazione per l'alta complessità assistenziale di cui DCA n. U00525/2019 relativo al percorso di riorganizzazione e riqualificazione e di cui al DCA n. U00012/2020 relativo alle tariffe. Modifiche al DCA n. U00283/2017”, la Regione ha proceduto ad apportare alcune modifiche ai sopra citati DCA, con riferimento all’alta complessità assistenziale;
- con il DCA n. 47 del 18/03/2020, recante: “Percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle cure domiciliari – ADI. Pazienti ad alta complessità ed elevata intensità assistenziale. Modifiche ed integrazioni al DCA n. U00036 del 17.2.2020”, la Regione ha in parte modificato e in parte integrato il DCA n. 36/2020;
- con la determinazione dirigenziale n. G07597 del 26/06/2020, la Regione ha indetto una “Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di realizzazione di un sistema di valutazione multidimensionale per persone fragili, non autosufficienti e persone necessitanti di cure palliative ed integrazione della soluzione con il sistema informativo di assistenza territoriale SIAT. Provvedimento di aggiudicazione definitiva per un importo complessivo di € 1.244.400,00 i.i. 22%. CIG 7678202CB9”, all’esito della quale è stato individuato un soggetto aggiudicatario, che successivamente ha sottoscritto con LazioCrea il relativo contratto per la realizzazione del progetto “SIATVMD - Sistema di Valutazione Multidimensionale per persone fragili non autosufficienti e persone necessitanti di cure palliative ed integrazione della soluzione con il Sistema Informativo di Assistenza Territoriale SIAT”;
- nonostante le attività di cui al progetto citato al punto precedente abbiano avuto inizio a marzo del 2021, tuttavia, l’esigenza di far fronte, nel corso del 2020, alle enormi criticità derivanti dall’emergenza da COVID-19 non ha consentito, sino ad oggi, l’espletamento e la conclusione delle attività del Tavolo tecnico di cui al DCA n. U00036/2020, non essendo pertanto ancora possibile verificare gli esiti dell’applicazione dello strumento di valutazione multidimensionale unico a livello regionale;
- con la DGR n. 447 del 13 luglio 2021, avente ad oggetto. “DCA n. U00525/2019. Percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle Cure domiciliari – Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Proroga del periodo transitorio e modifica del tavolo tecnico di cui al DCA n. U00036/2020”, la Regione ha, quindi, deliberato tra l’altro “di prorogare a tutto il 2022 e, in ogni caso, fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica in corso, il periodo di sperimentazione definito dal DCA n. 525/2019 e il sistema di remunerazione di cui ai DCA n. U00012/2020 e DCA
n. U00047/2020, fatta salva l’eventualità di anticipare o posticipare la messa a regime del nuovo sistema di cure domiciliari – ADI qualora le condizioni lo rendessero possibile e/o necessario”;
- lo schema di Accordo/Contratto Quadro interviene a dare attuazione ai contenuti dei DCA n. 134/2016, n. 256/2017, n. 283/2017, n. 95/2018, n. 519/2018, n. 258/2019, n. 417/2019, n.
525/2019 e della DGR n. 447/2021, nonché ai contenuti del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR 2019-2021, di cui al DCA n. 81/2020, alla DGR 406/2020, nonché alla DGR n. 661/2020;
- la ASL sottoscrive il presente Accordo/Contratto Quadro nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di programmazione e di organizzazione del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali, nel rispetto dei principi di qualità, sicurezza e appropriatezza delle cure, impegnandosi a consentire l’erogazione nei limiti del budget aziendale assegnato dalla Regione e nel rispetto della normativa e dei principi dettati dalla Regione e dalla normativa nazionale in materia;
- con la DGR n. 695 del 04/08/2022, recante “Approvazione modifiche allo schema di Accordo/Contratto Quadro ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui al DCA n. 243/2019”, la Regione ha aggiornato lo schema del contratto di budget per il triennio 2022 -2024, al quale è allegata ed è parte integrante dello stesso anche la la Disciplina Uniforme delle modalità di fatturazione e pagamento dei crediti vantati nei confronti, tra l’altro, delle Aziende Sanitarie locali, di cui al DCA n. 247/2019;
- con la DGR n. 642 del 23/07/2022 la Regione ha definito i livelli massimi di finanziamento 2022- 2024 per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria e ha disciplinato le relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;
- con la Determinazione n. G19011 del 30/12/2022, la Regione ha assegnato alle Aziende Sanitarie il livello massimo di finanziamento delle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata da privato accreditato per l’anno 2023, nei limiti del quale le Aziende potranno remunerare le strutture accreditate che avranno sottoscritto il contratto e che avranno erogato le prestazioni in conformità con i titoli di autorizzazione e di accreditamento, a seguito di specifica e puntuale rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate, nel rispetto della Disciplina Uniforme;
- con la DGR n. 1191 del 20.12.2022, la Regione ha approvato lo schema del presente Accordo/Contratto Quadro, predisposto sulla base dello schema di cui al DCA n. U00048/2020 aggiornato alla luce del recente schema contrattuale di budget di cui alla DGR n. 695/2022.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
la struttura e l’Azienda Sanitaria (di seguito definite anche le “Parti”) convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Premesse, allegati e definizioni
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo/Contratto Quadro.
2. Salvo quanto diversamente indicato nell’Accordo/Contratto Quadro, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:
a) per “Parte pubblica” si intende il Servizio Sanitario Regionale unitariamente inteso, che stabilisce l’ambito dell’accordo e la relativa disciplina e ripartisce i poteri e i doveri scaturenti dal presente Accordo/Contratto Quadro a carico di Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie competenti, secondo la ripartizione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente;
b) per “struttura” si intende il soggetto giuridico assoggettato all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
c) per “Società/Ente morale” si intende qualunque impresa, o ramo di essa, associazione, ente o gruppo di imprese, nelle forme contrattuali ammesse dall’ordinamento, che gestisce una o più strutture di cui al punto precedente;
d) per “terzi beneficiari” si intendono i cittadini che ricevono la prestazione in virtù del presente Accordo/Contratto Quadro e, quindi, con pagamento in favore della struttura ma con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR);
e) per “prestazioni intra-regionali” si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al Servizio Sanitario della Regione Lazio;
f) per “prestazioni extra-regionali” si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al Servizio Sanitario di altre regioni;
g) per “tariffe” si intende la remunerazione riconosciuta per le singole prestazioni sanitarie dalla normativa regionale vigente ratione temporis all’atto della stipula dell’Accordo/Contratto Quadro;
h) per “budget” si intende il livello massimo di finanziamento assegnato dalla Regione alle singole Aziende Sanitarie per cui vi è copertura nel bilancio di previsione di Parte pubblica e che rappresenta il tetto massimo invalicabile da parte delle Aziende per la remunerazione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR;
i) per “regolamento” si intende l’atto con il quale la Regione disciplina le modalità di fatturazione e di pagamento dei Crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, l’IRCCS pubblici e l’Azienda Ares 118 (allegato al presente Accordo/Contratto Quadro), che definisce, tra l’altro, le condizioni, i termini e le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti derivanti da fatture emesse dai soggetti che intrattengono rapporti con le Aziende del SSR e prevede l'utilizzo di un apposito sistema informatico denominato Sistema Pagamenti del SSR; detto regolamento è allegato al presente Accordo/Contratto Quadro e forma parte integrante dello stesso (cfr. ALL. A);
j) per “ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anche ai sensi dell’art. 1 comma 10 del
D.L. n. 324/1993, convertito dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, si intende l’Azienda Sanitaria territorialmente competente, che si avvale di LazioCrea, ai sensi dei n. 289/2017, n. 504/2017, n. 307/2018 e della DGR n. 799/2020, attraverso l’utilizzo del Sistema Pagamenti, secondo le disposizioni del presente regolamento.
Art. 2. - Identificazione della struttura
1. La struttura è titolare di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, come da provvedimenti rilasciati dalla Regione Lazio, riportati nell’epigrafe del presente Accordo Contratto Quadro.
Art. 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi
1. I requisiti oggettivi richiesti sono l’autorizzazione e l’accreditamento di cui al precedente art. 2, che devono essere posseduti all’atto della firma del presente Accordo/Contratto Quadro e per tutta la durata del rapporto. Il venir meno di uno di essi, in modo definitivo, rappresenta mancanza di presupposto essenziale e determina automaticamente la risoluzione del presente Accordo/Contratto Quadro, come disposto al successivo art. 15.
2. I requisiti soggettivi richiesti in capo al soggetto titolare della Società e/o della struttura devono essere comprovati attraverso la consegna alla ASL della relativa autocertificazione resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (compilata sul Modello 1, allegato al presente contratto e parte integrante dello stesso), con la quale si attesti:
a) l’iscrizione alla CCIAA per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese; l’iscrizione al R.E.A. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti morali);
b) che non si trovano in stato di fallimento e/o di liquidazione coatta, salvi i casi in cui sia in corso un procedimento giudiziario per il risanamento e la prosecuzione dell’attività d’impresa;
c) che nei confronti del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
d) per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese:
d.1) qualora i contratti non superino il valore indicato all’art. 83, lettera e), del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (attualmente pari a € 150.000,00), la dichiarazione di cui alla lett. c) del presente articolo dovrà riguardare tutti i soggetti di cui all’art. 85, comma 1) e 2) del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 (la dichiarazione sostitutiva antimafia deve essere resa dal legale rappresentante della struttura utilizzando il Modello 2, allegato al presente contratto);
d.2) qualora i contratti superino il valore indicato all’art. 83, lettera e), del D. Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i. (attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; a tale proposito i soggetti di cui ai commi
1) e 2), dell’art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi;
e) che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine sociale non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine sociale non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, per reati nei rapporti con la pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
g) l’ottemperanza agli obblighi informativi in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo le modalità di cui all’art. 9 L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
h) l’ottemperanza al modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., in materia di prevenzione dei reati, ovvero, l’avvenuta adozione del modello organizzativo di cui al citato D.Lgs. n. 231/2001;
i) l’insussistenza di situazioni di incompatibilità, anche, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nonché ai sensi dell’art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni;
j) l’ottemperanza alla normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, circa l’avvenuta valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro e, in ogni caso, dell’adempimento a tutte le prescrizioni di cui di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché l’impegno al costante aggiornamento della suddetta valutazione;
k) l’osservanza, senza riserve, dell’obbligo previsto dall’art. 9, comma 1-bis, L.R. Lazio n. 4/2003 e
s.m.i. e di cui all’art. 14 del R.R. n. 20/2019, nel caso di cessione/trasferimento d’azienda o ramo d’azienda, ai fini della voltura dei titoli di autorizzazione e di accreditamento, assumendo in via diretta
– mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata -, sia nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale che della Regione Lazio, eventuali debiti maturati dal cedente e derivanti dai controlli ai sensi dell’art. 8-octies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. o da provvedimenti di condanna per responsabilità amministrativa o contabile e correlati all’esercizio della funzione sanitaria;
l) che la sede operativa è in regola con i requisiti di cui all’Allegato A del DCA n. 283/2017 e s.m.i.;
(così come previsto dalla Determinazione n. G13782 dell’11/10/2017, la struttura che ha aperto una nuova sede operativa sottoscrive il presente contratto sottoposto alla condizione risolutiva espressa della verifica negativa del possesso dei requisiti di cui all’Allegato A del DCA n. 283/2017, che la ASL competente per territorio dovrà effetture entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto).
3. Resta inteso che, oltre ai requisiti soggettivi di cui sopra, i titolari della Società e/o della struttura non dovranno risultare inadempienti agli obblighi contributivi e assistenziali, ivi compresi quelli nei confronti dell’ENPAM, e non dovranno trovarsi in situazioni di decadenza, sospensione e/o di divieto di cui alla normativa antimafia. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
4. La Società e/o la struttura attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nella quale indica tutte le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. La Società e/o la struttura non sono tenute ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. La Società e/o la struttura inserisce sulla piattaforma regionale Sistema Pagamenti la citata dichiarazione (compilata sul Modello 1, allegato al presente contratto e parte integrante dello stesso), unitamente all’ultimo bilancio d’esercizio approvato, corredato dei relativi documenti contabili. In ogni caso, la struttura trasmette annualmente alla ASL - e per conoscenza alla Regione - il proprio bilancio di esercizio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici, ai sensi del D.M. n. 70 del 2 aprile 2015, entro 15 giorni dall’approvazione dello stesso ovvero dal deposito in Camera di Commercio, ove previsto.
5. A seguito della fissazione del livello massimo complessivo di finanziamento da parte della Regione, la ASL procede alla sottoscrizione dell’Accordo/Contratto Quadro con le singole strutture entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento regionale.
6. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’invito alla sottoscrizione, la struttura è tenuta a trasmettere alla ASL tutte le dichiarazioni e/o autocertificazioni sopra richieste, ovvero, eventualmente, a propria scelta, la relativa documentazione in corso di validità, nonchè i dati anagrafici di tutti i soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione di cui sopra, prima della stipula dell’Accordo/Contratto Quadro (secondo i Modelli 1, 2 e 3 allegati al presente Accordo/Contratto Quadro, che ne formano parte integrante); la ASL, da parte sua, procede alle verifiche e ai controlli di legge, richiedendo agli enti competenti la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla struttura (documentazione antimafia di cui agli artt. 82 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; DURC di cui all’art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 e s.m.i.; Certificato CCIAA o Iscrizione al REA; Casellario giudiziale).
7. La mancata e/o incompleta trasmissione delle dichiarazioni/autocertificazioni sopra richieste nei termini indicati, comporterà l’adozione, da parte della ASL, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. Decorso il termine assegnato, in caso di mancata ottemperanza alla diffida da parte della struttura, la ASL è libera di non addivenire alla stipula del contratto, senza diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo da parte della struttura.
8. Decorso il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 5, qualora la ASL non abbia ancora acquisito dagli enti competenti la documentazione richiesta, il presente Accordo/Contratto Quadro è stipulato sotto condizione risolutiva espressa e si applica il successivo art. 15, comma 4.
9. Su richiesta della ASL la struttura fornirà ogni ulteriore eventuale documento che non sia già detenuto dall’amministrazione, comprovante il possesso dei requisiti predetti e il loro mantenimento per tutta la durata del presente Accordo/Contratto Quadro.
10. Resta inteso che, qualora, a seguito delle verifiche, dovesse emergere il mancato possesso di uno o più requisiti di cui al precedente comma 2, si procederà ai sensi e secondo quanto disposto al successivo art. 15.
11. La struttura si impegna, anche nel rispetto della lealtà e correttezza richiesta ad un concessionario di servizio pubblico, a comunicare, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto, oltre a quanto previsto dal regolamento regionale di attuazione della L.R. 4/2003 e s.m.i., ogni variazione soggettiva dovesse intervenire in capo alla stessa.
12. Per quanto riguarda i requisiti di cui agli artt. 87 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., all’art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 e s.m.i. e all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la ASL si impegna a conseguire periodicamente i relativi certificati presso gli Uffici competenti ai fini delle necessarie verifiche ai sensi di legge.
Art. 4 - Comportamento secondo buona fede e pubblicità
1. Entrambe le parti, per la propria veste pubblica la prima, e per la propria veste di concessionario pubblico di servizio essenziale la seconda, si impegnano a tenere, quale elemento essenziale dell’Accordo/Contratto Quadro valutabile anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 15, un comportamento diligente, improntato ai principi di buona fede, lealtà e trasparenza.
2. E’ fatto espresso divieto per gli operatori, anche pubblici, di orientare le decisioni dell’utente.
3. La comunicazione pubblicitaria tra gli erogatori del servizio e i cittadini deve essere rispettosa degli obblighi di conformità del messaggio pubblicitario ai principi di trasparenza, veridicità e correttezza, quale contenuto portante ed imprescindibile dell’attività professionale. Vale a dire:
• “trasparenza”, nel senso di notizie palesi e comprensibili;
• “veridicità e correttezza”, nel senso di notizie (i) veicolate tramite un’informazione sanitaria corretta e veritiera, con dati oggettivi resi noti senza ambiguità e con l’uso di espressioni di rigore scientifico, controllabili e scientificamente verificabili; (ii)veicolate tramite un’informazione non equivoca, non ingannevole o denigratoria, intendendo per tale qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare la scelta dei destinatari, e anche il loro comportamento economico, ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere la serietà professionale di un concorrente che esercita l’attività sanitaria impedendo in modo sleale che l’attenzione dell’utente possa su quest’ultimo ricadere.
4. Le Aziende pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco di tutti i soggetti con i quali hanno sottoscritto il contratto per l’attività di assistenza domiciliare. È fatto assoluto divieto di pubblicizzare, anche attraverso i MMG/PLS, un singolo erogatore o di orientare le decisioni dell’utente, violando il principio di libera scelta del paziente. Gli elenchi e i cartelli informativi affissi nei presidi ospedalieri siti nel territorio di competenza dovranno, dunque, essere funzionali a chiarire, in modo trasparente, quali siano le strutture potenzialmente in grado di garantire il servizio, senza determinare in alcun modo una preferenza di scelta.
5. Proprio in funzione della precipua finalità di tutelare l’utente sia nella fase preliminare di effettuazione di una scelta consapevole sia in quella di fruizione della prestazione, rimane in capo all’Ordine dei Medici il potere di controllo sulle modalità con cui la pubblicità sanitaria è realizzata, e ciò nella duplice finalità di prevenire eventuali fattispecie di illecito e di reprimere condotte etiche scorrette qualora il messaggio, rivolto al pubblico, assuma forme e contenuti contrari alle disposizioni legislative e ai principi deontologici.
Art. 5 - Prestazioni oggetto dell’Accordo/Contratto Quadro
1. A mezzo e nei limiti di quanto previsto nel presente Accordo/Contratto Quadro la struttura è ammessa ad erogare, in coerenza e nel rispetto della configurazione di cui al provvedimento di accreditamento, in nome e per conto e con onere a carico del SSR, le seguenti prestazioni:
□ prestazioni relative a cure domiciliari rivolte a persone non autosufficienti (art. 22 dPCM 12 gennaio 2017).
Art. 6 - Durata
1. La durata del presente Accordo/Contratto Quadro è annuale e decorre a partire dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023 nelle more della sottoscrizione del nuovo modello contrattuale per il 2023.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. Qualora alla scadenza del presente contratto la ASL non abbia ancora provveduto a proporre il nuovo Accordo/Contratto Quadro, il presente contratto si intenderà prorogato, agli stessi patti e condizioni, fino alla proposta di sottoscrizione del successivo Accordo/Contratto Quadro.
Art. 7 – Corrispettivo, Tariffe e Regole di remunerazione
1. L’importo assegnato dalla Regione alle singole Aziende Sanitarie deve intendersi quale limite massimo invalicabile nell’ambito del quale le Aziende dovranno provvedere a remunerare le strutture private accreditate, che hanno sottoscritto i relativi contratti, per le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR, erogate correttamente e coerentemente con la configurazione di accreditamento.
2. L’importo complessivo è stato individuato tenendo presente: l’apporto richiesto alle strutture per l’ottenimento del volume programmato di prestazioni LEA in favore dei terzi beneficiari, nel rispetto del DPCM 29/11/2001 come modificato dal DPCM 12/01/2017 nelle parti applicabili; le risorse economico-finanziarie a disposizione della Parte pubblica; i vincoli di bilancio e del Piano di rientro; le prestazioni erogabili dalla struttura contraente in coerenza con il titolo di accreditamento che possiede e che viene concretamente utilizzato a mezzo del presente Accordo/Contratto Quadro.
3. La struttura è remunerata, a seguito di specifica e puntuale rendicontazione, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in conformità con la configurazione di accreditamento e con la normativa vigente.
4. La struttura, in ossequio ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione nell'esecuzione del contratto, si impegna ad erogare le prestazioni in modo congruo e appropriato, nel rispetto della configurazione di accreditamento, in ossequio alla normativa vigente.
5. L’importo assegnato dalla Regione alle singole ASL rimane invariato per tutto l’anno, fatta salva l’applicazione di leggi e/o regolamenti nazionali di natura vincolante che dovessero intervenire, anche nel corso della durata dell’Accordo/Contratto Quadro, nonché le ipotesi di cui agli articoli 1430 e 1431 del Codice Civile. Non costituisce eccezione la modifica delle tariffe in corso d’anno ai sensi di quanto previsto al successivo comma 4.
6. Il prezzo unitario delle singole prestazioni di cui la struttura ha potestà di erogazione in base al presente Accordo/Contratto Quadro è quello fissato dalle tariffe regionali vigenti ratione temporis al momento della sottoscrizione dell’Accordo/Contratto Quadro. Le prestazioni richieste sono esclusivamente quelle consentite dalla configurazione di accreditamento e le tariffe devono ritenersi a tutti gli effetti remunerazione omnicomprensiva delle prestazioni.
7. Qualora la stipula dell’Accordo/Contratto Quadro intervenga ad anno solare già iniziato, il finanziamento annuale assegnato alle Aziende Sanitarie rimane invariato e deve intendersi a copertura anche delle prestazioni sanitarie già erogate dalla struttura ai pazienti per i quali sia stata autorizzata dalla ASL la presa in carico.
8. Per tutto ciò che concerne la definizione dei livelli massimi di finanziamento delle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata nonché i criteri e le regole di accesso dei pazienti, si rinvia ai DCA richiamati in premessa e, in particolare, ai DCA n. 525/2019 e n. 36/2020 e s.m.i. e alla DGR n. 47/2021, i cui contenuti si intendono parte integrante del presente contratto.
9. La struttura non potrà pretendere alcun pagamento riferito a cure erogate in assenza di autorizzazione sul PAI o in violazione del PAI inviato.
10. Come stabilito nei DCA n. 525/2019 e n. 36/2020 e s.m.i., viene introdotto il criterio della libera scelta da parte dell’utente, che esprime la preferenza relativamente al soggetto erogatore al quale affidarsi. L’assistito di nuovo inserimento dovrà indicare una lista di priorità, laddove presenti più erogatori per la stessa fascia di qualificazione, (indicando se possibile almeno 3 preferenze). La ASL provvederà ad inoltrare il Piano Assistenziale Individuale (PAI) al soggetto erogatore, il quale dovrà
riscontrare la richiesta entro 24 ore, comunicando la data di inizio della presa in carico, che dovrà essere assicurata non oltre le 72 ore successive. In caso di mancata risposta da parte del soggetto erogatore entro 24 ore o qualora una o più prestazioni previste nel PAI siano oggetto di lista di attesa, sarà la ASL a proporre all’assistito il soggetto erogatore in grado di dare risposta immediata, tenuto conto dell’ordine di preferenza espresso dall’interessato.
11. La struttura non può rifiutare l’invio di un paziente, fatti salvi casi debitamente motivati per iscritto e comprovati, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15, commi 1, 2 e 3 .
12. I costi del materiale necessario per l’effettuazione delle medicazioni semplici sono a carico della struttura. I costi relativi al materiale necessario per le medicazioni avanzate sono a carico della ASL. Si rinvia all’allegato tecnico dello specifico provvedimento di integrazione del DCA n. 36/2020.
Art. 8 - Distribuzione dell’attività, governo delle liste di attesa, flussi informativi, prescrizione dematerializzata e rischio clinico
1. La struttura non deve fornire prestazioni con onere a carico del SSR qualora non coerenti con la configurazione di accreditamento e comunque qualora violino il contenuto del presente Accordo/Contratto Quadro.
2. La struttura comunica alla ASL e alla Regione Lazio, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente Accordo/Contratto Quadro; il preavviso, che deve essere effettuato a mezzo PEC o raccomandata a/r, deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza.
3. Le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR devono essere rese nel rispetto degli obiettivi di programmazione e di indirizzo regionale, nonché con finalità di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del governo delle liste d’attesa.
4. La struttura sanitaria, in adempimento all’obbligo informativo relativo al FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico che racchiude l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito ai sensi del Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico DPCM n. 178/2015) previsto dall’articolo 12, comma 7 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, è tenuta alla trasmissione dei dati contenuti nel PAI, ovvero negli altri documenti per i quali vi è debito informativo, per prestazioni erogate sia in regime privatistico, che con onere a carico del SSR, in modo completo e conforme al DM 261/2016. Tale trasmissione è richiesta anche allo scopo di consentire alla Regione l'interoperabilità fra i FSE, curata dall’apposita Infrastruttura, istituita ai sensi del comma 15- ter dell’art. 12 del D.L. citato e realizzata, in raccordo con AGID, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assume la titolarità del trattamento dei dati (art. 22 Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2017) unitamente alle Aziende che commissionano il servizio. L’inosservanza, anche parziale, delle disposizioni del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi del successivo art. 15 ed è causa di risoluzione dello stesso.
5. Al fine di consentire alla Regione di disporre in modo completo del patrimonio informativo del sistema sanitario e di individuare indicatori utili alla valutazione del monitoraggio nel tempo dell'assistenza ricevuta dai singoli assistiti a livello ospedaliero e territoriale, per verificare il raggiungimento degli obiettivi posti in sede di programmazione regionale, nonché di elaborare dati sui volumi a fini statistici, la struttura è tenuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del DM n. 380/2000, del DM n. 349/2001, DM del 5.12.2006, DM del 15.10.2010, DM del 22.10.2014) a inserire,
nei flussi informativi del Sistema sanitario, tutte le prestazioni erogate anche effettuate in regime privatistico.
6. La struttura è provvista di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, a tutela di pazienti e personale. E’ data evidenza, mediante pubblicazione sul sito della struttura, della denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative, ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa (cfr. articolo 10 L. n. 24/2017). La struttura comunica al centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente (cd. Centro Regionale Rischio clinico) i dati sui rischi, sugli eventi avversi e sul contenzioso e predispone una relazione annuale che pubblica sul sito web aziendale nella quale dia evidenza degli eventi avversi verificatisi, cause e iniziative messe in atto (art. 2 comma 5 L. n. 24/2017). La struttura adotta un sistema informativo idoneo a documentare il rapporto contrattuale con il personale sanitario che dovrà essere dotato di idonea copertura assicurativa, ulteriore a quella della struttura.
7. La struttura potrà procedere con la fatturazione delle prestazioni rese nel rispetto di quanto disposto dalla Disciplina Uniforme, quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto di budget, solo a seguito della ricezione dell’ordine elettronico che verrà emesso dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, per ogni tipologia di prestazione contrattualizzata, secondo le indicazioni operative regionali emanate in materia.
Art. 9 -Valorizzazione di prestazioni erogabili e remunerazione
1. Per le prestazioni di Assitenza Domicliare Integrata, la struttura è remunerata a consuntivo, a seguito di specifica e puntuale rendicontazione, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in conformità con la configurazione di accreditamento e con la normativa vigente.
2. E’ consentita l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nel rispetto e nei limiti della fascia di qualificazione assegnata, ai sensi dei DCA n.95/2018, n.519/2018, n.417/2019 e successivi provvedimenti di aggiornamento e/o modifica.
Art. 10 - Requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie – Privacy
1. Le prestazioni sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali, applicabili in materia, avuto in particolare riguardo ai Decreti del Commissario ad acta nn. 90/2010, 8/2011, 282/2017, 283/2017, 469/2017, 95/2018, 525/2019 e s.m.i.
2. Le prestazioni sanitarie sono erogate dalla struttura secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, secondo l’assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi e di accreditamento che la struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente Accordo/Contratto Quadro.
3. La struttura dichiara e garantisce l’adeguatezza e il perfetto stato d’uso nel tempo delle apparecchiature eventualmente utilizzate nell’erogazione del servizio e si impegna a tenere a disposizione della ASL e della Regione Lazio, per consentire i relativi controlli, i contratti di
manutenzione e la documentazione dell’attività di manutenzione effettuata.
4. L’erogazione della prestazione sanitaria, ammessa alla remunerazione a carico del SSR, è subordinata all’invio del Piano Assistenziale Individuale (PAI) o del Programma prestazionale da parte della ASL attraverso le modalità stabilite dalla Regione.
5. La struttura si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie e a trattare i dati dei pazienti nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” -, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (“GDPR”) e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del Codice, rubricato: “Trattamento di dati personali in ambito sanitario” e dell’art. 9 del Regolamento UE. La sottoscrizione del contratto comporta l’autorizzazione agli erogatori della Responsabilità del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
6. E’ fatto espresso divieto alla struttura di sottoscrivere contratti di servizi e/o di acquisto di beni che prevedano che la Titolarità dei dati sanitari dei pazienti sia affidata a soggetti terzi.
7. La struttura si impegna ad adempiere in modo diligente e costante al proprio debito informativo, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
8. Le prestazioni sanitarie dovranno essere erogate da personale idoneo operante presso la struttura che sia munito dei titoli professionali previsti dalla normativa e che non versi in situazioni di incompatibilità secondo la normativa vigente in materia.
9. Si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 8.
Art. 11 – Controlli sull’attività sanitaria ex art. 8-octies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
1. Al fine di verificare che le prestazioni sanitarie siano state rese conformemente alle vigenti prescrizioni di legge, la ASL e la Regione Lazio possono in qualunque momento dare corso ad attività di verifica e controllo sulle prestazioni erogate, con modalità che non siano d’ostacolo all’ordinario svolgimento delle attività sanitarie della struttura e con preavviso di almeno 48 ore, salvo il caso di controlli straordinari, che, motivati da esigenze conoscitive urgenti, dovranno svolgersi nel rispetto dei principi di imparzialità e correttezza.
2. Nelle occasioni di verifica, cui può assistere il legale rappresentante della struttura o persona da questi delegata per la relativa funzione, la struttura potrà farsi assistere da consulenti e da rappresentanti della propria associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. L’eventuale assenza del legale rappresentante della struttura o di un suo delegato non sarà elemento ostativo al controllo, che avrà comunque luogo nel giorno e nell’ora fissati come da preavviso.
3. A tal fine, la struttura ha il dovere di:
a) predisporre condizioni organizzative tali da consentire l’acquisizione da parte della ASL e della Regione, anche attraverso gli strumenti informatici, di ogni dato ritenuto utile a verificare il corretto adempimento;
b) consegnare alla ASL tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie rese, al fine di consentire all’Azienda il controllo sulla rendicontazione e la conseguente liquidazione delle fatture;
c) consentire alla Regione o alla ASL la verifica dell’appropriatezza clinica e/o organizzativa, anche relativa al mantenimento dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento;
4. In ogni caso la struttura ha l’obbligo di consentire lo svolgimento dei controlli fornendo la massima collaborazione alla Parte pubblica, anche al fine di rimuovere eventuali ostacoli all’attività di controllo. La condotta tenuta dalla struttura durante l’attività di controllo sarà valutabile ai fini dell’applicazione
del successivo art. 15.
5. La struttura si impegna a conservare, anche mediante archivio informatico, tutta la documentazione amministrativa relativa alle prestazioni rese in favore dei terzi beneficiari per un periodo non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia. E’ fatto salvo il periodo di conservazione prescritto per la documentazione sanitaria, secondo le modalità e i termini di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, al D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e alla circolare n. 61 del 19 dicembre 1986 del Ministero della Sanità e s.m.i.
6. La struttura si impegna a fornire tutta la documentazione, di cui vi è obbligo di tenuta ai sensi della vigente normativa, richiesta dalla ASL ovvero dalla Regione, onde consentire lo svolgimento di controlli, verifiche, ovvero per adempiere ad attività statistiche e/o di analisi di flussi regionali e nazionali, nonché consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni e del numero di pazienti trattati.
7. La mancata consegna della documentazione richiesta entro il termine assegnato comporta la sospensione dei pagamenti sulle prime fatture utili, nella misura pari al valore delle prestazioni oggetto della documentazione non consegnata.
8. Di ciascun accesso e/o controllo dovrà essere redatto verbale, di cui una copia spetterà alla struttura.
9. Per tutto quanto non regolato dal presente contratto, si applica la disciplina nazionale e regionale in materia di controlli vigente al momento dell’erogazione della prestazione.
Art. 12 - Modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento della remunerazione
1. Le modalità di fatturazione e di pagamento della remunerazione di cui al presente Accordo/Contratto Quadro sono disciplinate dal regolamento allegato al presente Accordo/Contratto Quadro e parte integrante dello stesso (ALL. A).
2. E’ fatto obbligo per la struttura, qualora non l’avesse già fatto, di registrarsi sul Sistema Pagamenti con profilo “Struttura erogatrice con contratto di budget (Ospedaliera, Territoriale)”.
3. La struttura dovrà emettere una fattura, con cadenza mensile, sul Sistema Pagamenti secondo la seguente procedura:
✓ riportare necessariamente nell’oggetto della fattura la dicitura “Prestazioni di Assistenza Domiciliare”;
✓ selezionare l’Accordo/Contratto Quadro sottoscritto;
✓ selezionare nel campo “Tipologia” della sezione “Riga della Fattura/Nota di credito - Tipologia prestazione” il codice “P24-Assistenza domiciliare integrata”.
4. La ASL si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a remunerare la struttura a seguito dell’emissione di una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.
5. La liquidazione e l’avvenuto pagamento non pregiudicano, in alcun modo, la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute, in tutto o in parte, mediante trattenuta sulle prime fatture utili, ovvero in conformità ad un piano di rateizzazione stabilito dall’ASL di riferimento, sulla base delle Linee Guida regionali.
6. I controlli da effettuare, da parte della ASL, ai fini della liquidazione includono i seguenti accertamenti:
a) che la prestazione sia stata effettivamente resa e debitamente rendicontata;
b) che la prestazione resa rientri, per tipologia, quantità e caratteristiche, tra quelle oggetto del presente Accordo/Contratto Quadro e che sia coerente e conforme alla configurazione di accreditamento;
c) che la prestazione sia stata resa in modo congruo e appropriato, secondo le modalità e la tempistica prevista dalla normativa vigente in materia.
7. La ASL deve, inoltre, verificare che:
a) gli importi unitari indicati in fattura per le prestazioni erogate siano conformi alle tariffe regionali e/o nazionali applicabili, come richiamate nel presente Accordo/Contratto Quadro;
b) la regolarità amministrativo-contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;
c) venga effettuato il controllo della posizione della struttura, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dall’art. 48-bis del DPR 602/73.
8. All’esito del procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 8 octies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., qualora, effettuate le verifiche, emerga un saldo negativo o un importo da recuperare, la Regione comunica i predetti valori con nota provvedimentale alla struttura e alla ASL di competenza. La ASL, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati, dai valori non concordati e dalle sanzioni amministrative, procede secondo i tempi e con le modalità definite nel regolamento allegato al presente Accordo/Contratto Quadro e parte integrante dello stesso.
9. E’ preciso dovere della struttura, in caso di discordanza sull’esito dei controlli, adoperarsi per consentire la conclusione del procedimento, evitando così dilazioni temporali; in caso contrario, la condotta non diligente verrà valutata ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali.
Art. 13 - Cessione dell’Accordo/Contratto Quadro
1. Il presente Accordo/Contratto Quadro non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il consenso espresso della Regione. In caso di cessione/affitto d’azienda o ramo di essa, ovvero in ipotesi similari, per le quali è necessario il provvedimento di voltura del titolo autorizzativo e di accreditamento, il contratto potrà essere ceduto nel solo caso di previsione espressa dell’assunzione dell’obbligo del subentrante/cessionario dei debiti maturati in virtù del rapporto concessorio già vigente, anche in ragione del presente contratto, nonché di quelli derivanti dagli esiti dei controlli esterni sulle prestazioni già erogate. E’ fatta salva la cessione per effetto del trasferimento in sede giudiziale.
2. La cessione dell’Accordo/Contratto Quadro in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 costituisce grave inadempimento ai sensi del successivo art. 15 ed è causa di risoluzione dello stesso.
Art. 14 - Cessione dei crediti
1. Le modalità e i termini di cessione dei Crediti derivanti dal presente Accordo/Contratto Quadro sono disciplinati esclusivamente dall’art. 117, comma 4 bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dal regolamento allegato al presente contratto, al quale si rinvia integralmente (Disciplina Uniforme, all. A), non essendo ammesse altre forme di cessione del credito.
2. In caso di accettazione della cessione, l’Amministrazione può opporre comunque al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in virtù del rapporto in essere tra quest’ultimo e l’Amministrazione stessa.
3. La mancata osservanza delle disposizioni nazionali e/o regionali in materia di cessione dei Crediti,
ivi compresa la violazione della Disciplina Uniforme, determina l’invalidità, l’inefficacia e l’inopponibilità della cessione all’Amministrazione, nonché la risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo art. 15.
Art. 15 – Risoluzione dell’Accordo/Contratto Quadro e recesso
1. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e ogni altro rimedio previsto ai sensi della normativa vigente, in caso di inadempimento al presente Accordo/Contratto Quadro da parte della struttura, la ASL, di concerto con la Regione, può chiedere la risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1453 c.c.
2. Accertato l’inadempimento, la ASL contesta, per iscritto, i fatti alla struttura concedendo alla stessa il termine di 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della contestazione per la presentazione di documentazione e di osservazioni scritte. La struttura può all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.
3. Trascorso il termine assegnato, la ASL, qualora non ritenga di accogliere le deduzioni della struttura, concerta preventivamente con la Regione la risoluzione dell’Accordo/Contratto Quadro, motivandone debitamente le ragioni. Diversamente, tenuto conto delle giustificazioni e della gravità dell’inadempimento, la ASL può diffidare la struttura ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 gg., ritenuto essenziale, decorso il quale l’Accordo/Contratto Quadro si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1457 c.c.
4. Nel caso in cui l’Accordo/Contratto Quadro sia stato sottoscritto sotto condizione risolutiva espressa ai sensi del precedente art. 3, comma 8, qualora, a seguito delle verifiche, dovesse emergere il mancato possesso di uno o più requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 3, il presente Accordo/Contratto Quadro è risolto di diritto secondo quanto disposto ai successivi commi 5 e 6.
5. Il presente Accordo/Contratto Quadro è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in una delle ipotesi di seguito indicate:
a) revoca dell’autorizzazione e/o dell’accreditamento istituzionale ;
b) accertata definitiva carenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti di cui al precedente art. 3;
c) accertata incapacità, per cause imputabili alla struttura, di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie per le quali la struttura è accreditata, anche avuto riguardo al verificarsi di fatti relativi all’assistenza sanitaria;
d) falsità di alcuna delle dichiarazioni rese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d),
e) ed f);
e) violazione dell’articolo 8 comma 4, in materia di Fascicolo sanitario elettronico;
f) violazione dell’articolo 8 comma 6 in materia di dati inerenti il rischio clinico e le obbligazioni derivante dalla L. 24/2017;
g) violazione del precedente art. 13, in materia di cessione dell’Accordo/Contratto Quadro;
h) violazione del precedente art. 14, in materia di cessione dei crediti, nonché delle disposizioni di cui al regolamento allegato al presente Accordo/Contratto Quadro e parte integrante dello stesso (All. A);
i) violazione del successivo art. 17, comma 3, del presente Accordo/Contratto Quadro.
6. Qualora si verifichino una delle ipotesi sopra indicate, la ASL ne fa contestazione scritta alla
struttura, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
7. Resta inteso che, a far data dalla comunicazione della sospensione e/o revoca dell’autorizzazione e/o dell’accreditamento o di avvenuta risoluzione dell’Accordo/Contratto Quadro, la struttura non potrà più prendere in carico nuovi pazienti.
8. Nei casi di risoluzione di diritto del presente Accordo/Contratto Quadro, viene immediatamente disposta la revoca dell’accreditamento.
Art. 16 – Controversie
1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente Accordo/Contratto Quadro, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro in cui ha sede la ASL territorialmente competente, con esclusione di ogni Foro concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.
2. La vigilanza sulla corretta interpretazione ed esecuzione del presente Accordo/Contratto Quadro può essere demandata ad un Comitato composto da cinque membri, di cui due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture, due rappresentanti di Parte pubblica, nominati dalla Direzione Regionale Salute, ed uno con funzioni di Presidente nominato congiuntamente. Tale Comitato sarà istituito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di adozione dello schema del presente Accordo/Contratto Quadro.
3. Il Comitato può essere investito anche dalla struttura sanitaria, ai fini della valutazione della disposizione del contratto che si assume violata, preventivamente all’azione giudiziaria.
Art. 17 - Clausole di salvaguardia
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo/Contratto Quadro la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente Accordo/Contratto Quadro Quadro, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo/Contratto Quadro, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente Accordo/Contratto Quadro e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL.
3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente Accordo/Contratto Quadro, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. i), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.
Art. 18 - Immodificabilità dell’Accordo/Contratto Quadro
Il contenuto del presente Accordo/Contratto Quadro non è modificabile, se non previa approvazione scritta della Regione, comunicata anche alla struttura, per espresso accordo scritto tra le parti da
riversarsi in un nuovo accordo contrattuale anche integrativo e parzialmente novativo e con esclusione di scambio di corrispondenza o mezzi similari.
Art. 19 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo/Contratto Quadro, si fa rinvio alle norme del codice civile, alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, nonché al regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato quale parte integrante del presente atto (All. A).
Art. 20 - Registrazione
Il presente Accordo/Contratto Quadro è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi del T.U. imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.
Art. 21 - Elezione di domicilio
Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l’esecuzione del presente Accordo/Contratto Quadro, presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati, dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel presente Accordo/Contratto Quadro.
Roma, _ ____ _ La ASL di Rieti
La struttura
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., la struttura dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli: 3) Requisiti oggettivi e soggettivi; 4) Comportamento secondo buona fede e pubblicità; 6) Durata; 7) Corrispettivo,Tariffe e Regole di remunerazione; 8) Distribuzione dell’attività, governo delle liste di attesa, flussi informativi, prescrizione dematerializzata e rischio clinico; 9) Valorizzazione di prestazioni erogabili e remunerazione 10) Requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie - Privacy; 11) Controlli sull’attività sanitaria ex art. 8 octies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 12) Modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento della remunerazione; 13) Cessione dell’Accordo/Contratto Quadro; 14) Cessione dei crediti; 15) Risoluzione dell’Accordo/Contratto Quadro e recesso; 16) Controversie; 17) Clausole di salvaguardia; 18) Immodificabilità dell’Accordo/Contratto Quadro.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo da consegnare alla ASL.
Roma, _ ____ _ La ASL di Rieti
La struttura