Protocollo di intesa tra
PA-POMPEI|16/06/2021|CONVENZIONI ITALIA 20
PA-POMPEI|16/06/2021|CONVENZIONI ITALIA 20
Protocollo di intesa tra
Il Parco Archeologico di Pompei, nel prosieguo del presente atto anche denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio, 4 - C.F. 90083400634-, rappresentato dal Direttore Generale, dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica ove sopra,
e
l’Università degli Studi Suor Xxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito anche “l’Università”), ente con personalità giuridica classificato tra le Amministrazioni Pubbliche in qualità di istituzione universitaria dall’art. 1, comma 22, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxx d’Xxxxxxxxxx, nato a Napoli il 04.04.1951, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università,
Anche solo le Parti
VISTO
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27
novembre 2014, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n.15 del 12.01.2017, e ss.mm.ii, in materia di “adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura” e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sul “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, artt. 27 e 92 nonché la L. 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, art. 8, attribuiscono alle Università la facoltà di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati allo scopo di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, nonché di sperimentare nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento;
- l’art. 29 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. ("Codice dei beni culturali e del paesaggio” di seguito Codice ) prevede, al comma 11, che: “Mediante appositi
accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro”;
- l’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi'' (lett.g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett.h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici· del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett.i);
- l’Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario. Esso rappresenta un polo scientifico regionale, nazionale ed internazionale per la ricerca, la formazione e l’alta formazione di professionisti delle Aree delle Scienze Umane, Giuridiche e Sociali;
- ’art. 1 dello Statuto prevede che l’Università, con i suoi Dipartimenti, Centri di Ricerca e di alta formazione, ha assunto l’impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche, ed economiche, la
testimonianza della vitalità e del valore europeo della grande tradizione umanistica e di pensiero del Xxxxxxxxxxx, nonché la capacità di questa di costituire un asse portante della formazione culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni;
- con l’art. 2 dello Statuto, l’Università considera prioritaria l’attività di ricerca scientifica, di base e applicata, e a tal fine, si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l’istituzione di corsi di dottorato, e promuove rapporti ci collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli;
- il Decreto 26.5.2009 n. 87 emanato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ‘Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro ...”, prevede, tra l’altro, all’art. 2, comma 8 che "Per garantire uno standard di qualità minimo dell’insegnamento, una percentuale non inferiore all’80% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice, e pertanto i relativi interventi devono essere autorizzati preventivamente dall’organo di tutela competente per territorio, con specifico riferimento alla compatibilità dell’intervento conservativo con lo svolgimento dell’attività formativa ...”;
- Il D.M. 2.3.2011 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, che, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha istituito la classe di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, abilitante ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (classe LMR/02);
PREMESSO CHE
- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e
successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale; il Parco Archeologico di Pompei, quale Istituto del MIBACT dotato di autonomia speciale, esercita le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- ai sensi dell’art. 111 del Codice, la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l’altro, “nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate […] al perseguimento delle finalità indicate all’art. 6”;
- ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice la valorizzazione dei beni culturali ”comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;
CONSIDERATO CHE
- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Xxxxx, Soprintendenze e
Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MIC in progetti di ricerca per la·valorizzazione e la conservazione ;
- le iniziative oggetto della presente convenzione configurano un modello organizzativo che rientra nelle attività di interesse istituzionale.
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d’attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 premesse
Costituiscono parte integrante della presente convenzione le premesse e gli allegati in essa richiamati.
Art. 2 (Oggetto del Protocollo)
- Con il presente atto le Parti intendono attuare forme integrate di collaborazione finalizzata alla conservazione e valorizzazione del Patrimonio culturale loro assegnato.
- Nell’ambito di tale accordo le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione di singoli progetti di intervento e/o ricerca, ciascuno per la propria parte e con il supporto organizzativo dei propri uffici. La definizione dei singoli progetti sarà oggetto di singoli accordi attuativi/operativi.
- Le Parti si riservano, altresì, la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo atti attuativi/integrativi che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.
Art. 3 (Impegni delle parti)
Nell’ambito di tale accordo le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione dei singoli progetti , ciascuno per la propria parte;
le parti, individueranno congiuntamente e coordineranno le iniziative del comune programma di valorizzazione e a tal fine metteranno a disposizione, gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute idonee all’occorrenza, opere, competenze tecnico scientifiche, attrezzature e materiali per lo svolgimento della attività;
- 3.3 La presente convenzione sarà integrata di volta in volta dai singoli progetti attuativi, redatti secondo le modalità e procedure di legge in materia di beni culturali, tenuto conto dell’impostazione metodologica della Università, nel rispetto dell’autonomia di insegnamento del docente. Tali progetti verranno concordati con il Parco Archeologico di Pompei.
- In ogni caso non sono previsti oneri economici a carico delle Parti.
Art. 4 – Durata della convenzione
4.1 Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere essere rinnovato per iscritto su iniziativa di entrambe le parti. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualunque momento, recedere dal presente protocollo, con un preavviso di almeno sei mesi, da notificarsi a mezzo pec.
Art. 5 – Controllo e gestione delle attività nell’ambito dei programmi didattici –impegni Università
- 5.1 L’Università, tenuto conto delle esigenze didattiche connesse agli interventi di restauro, :
- ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli qualitativi, di efficienza, di economicità e di efficacia nella gestione delle attività alla quale è affidata ogni responsabilità. sugli interventi oggetto dell’attività didattica degli studenti del Corso di Laurea:
- verifica le proposte di intervento e la relativa documentazione redatta dai docenti e/o dagli studenti coordinati dai docenti nell’ambito dell’attività didattica e le trasmette, unitamente al Parco;
- monitora, con riferimento agli enti di tutela, la realizzazione degli interventi svolti nell’ambito dell’attività didattica dagli studenti, coordinati dai docenti, del Corso di Laurea.
- garantisce il rispetto delle norme in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario, nonché dei soggetti a vario titolo impiegati nell’esecuzione delle attività, garantendo e manlevando il Parco da qualsivoglia responsabilità
- individua per ciascuna area il personale tecnico scientifico responsabile delle attività.
- Il Parco, controllerà, tramite il proprio Funzionario responsabile o un suo delegato, che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate in convenzione e nei progetti di intervento di volta in volta concordati e approvati nonché della normativa di legge in materia. Al fine di consentire l’esercizio di tale controllo, nonché l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- l’Università si impegna a fornire le informazioni richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico, a fornire al Parco gli eventuali risultati degli studi e delle ricerche svolte, anche tramite la consegna del materiale documentario, grafico e fotografico, e dei risultati delle attività.
- I referenti per l’attuazione del presente Protocollo d’intesa sono per il Parco Archeologico di Pompei la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx e per l’Università degli Studi Suor Xxxxxx Xxxxxxxxx, su indicazione del Rettore, il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx.
Art. 6 – (Obblighi, responsabilità e assicurazioni)
- 6.1 l’Università si impegna a:
- rispettare le norme in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori e degli allievi del corso universitario, nonché dei soggetti a vario titolo impiegati nell’esecuzione delle attività, garantendo e manlevando il Parco da qualsivoglia responsabilità.
- garantire al PAP la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale, per gli studenti e/o soggetti che a vario titolo partecipano alle attività di cui al presente protocollo.
- sollevare da ogni responsabilità il PAP per eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili rimanendo, dunque, esentata da qualsivoglia
responsabilità.
- Assumere, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente convenzione; A tal fine all’inizio delle attività sarà compilato dai soggetti a vario titolo coinvolti nelle stesse (cfr. studiosi etc.), modulo di consenso informato ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. Si demanda a singoli accordi attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Il presente accordo non comporta oneri economici per (le parti) il Parco. Ciascuna parte provvederà alla coperture delle spese derivanti dall’attuazione del presente atto.
Art. 7 (Diritti di proprietà intellettuale)
- 7.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
- 7.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l’interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravviveranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.
Art. 8 (Disposizioni di altre documentazioni)
- 8.1 L’Università fornirà tutti i dati e la documentazione risultante dai singoli Progetti, come anche report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti sia in copia cartacea che digitale.
Art. 9 (Riservatezza)
9.1 Ogni parte deve:
- mantenere la segretezza delle informazioni riservate di ciascun’altra parte;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell’altra parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo la presente Convenzione;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni.
Art. 10 (Ricerca e pubblicazione)
10.1 L’obiettivo fondamentale delle Parti è generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.
10.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.
10.3 Le suddette parti riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto. Pubblicazioni congiunte e report prodotti dal PAP potranno mostrare i nomi e i loghi sia del Parco Archeologico che degli altri enti coinvolti con l’eventuale elencazione dei nomi di tutti i partecipanti.
10.4 L’uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.
Art.11 (Pubblicità)
11.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l’obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al Programma e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il Programma e la partecipazione delle Parti.
11.2 Nessuna delle Parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra Parte senza previa approvazione scritta di tale Parte.
Art. 12 (Controversie)
12.1 Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la competenza del Foro di Napoli.
Art.13 ( Trattamento dati personali)
13.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del protocollo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.
13.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
Art. 14 ( Modifiche)
14.1 Qualsiasi modifica al presente accordo può essere apportata di comune accordo fra le parti, esclusivamente per iscritto. Eventuali accordi scritti e xxxxxxx intercorsi tra le parti prima della stipula del presente accordo si intendono superati e sostituiti dal presente.
14.2 Il presente protocollo –costituito da n. 5 pagine- viene redatto e sottoscritto in duplice originale in carta semplice, previa lettura e conferma, in segno di piena accettazione e nei modi e nelle forme di legge. La presente convenzione sarà registrata solamente in caso d’uso a cura e spese del richiedente.
Parco Archeologico di Pompei Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da ZUCHTRIEGEL XXXXXXX XXXXXXXX
C: IT
Università degli Studi Suor Xxxxxx Xxxxxxxxx Il Rettore
Xxxx. Xxxxx d’Xxxxxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxx X'Xxxxxxxxxx Data: 15/06/2021 15:12:12