Contract
Imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26/10/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007
REPUBBLICA ITALIANA
REP. 0000
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE (Provincia di Pordenone) CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL TEATRO
COMUNALE DI PRATA DI PORDENONE – PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 CON FACOLTA’ DI RINNOVO FINO AL 31/08/2023– CIG N.
000000000 – DITTA XXXXXXXXXX.
L'anno 2018 (Duemiladiciotto), il giorno ( ) del mese di
nella Sede Municipale, avanti a me dott. –
Segretario comunale di Prata di Pordenone, abilitato alle funzioni di Ufficiale rogante i contratti dei Comuni dall'art. 97, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:
- dott. , nat_ a ( ), il . . e domiciliato ai fini del presente atto in Xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx Xxxx x. 00, presso la Sede Municipale - Responsabile Incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area Economico-Finanziaria e Cultura del Comune intestato, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto dello stesso in applicazione degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (C.F.: 80005430931), detto in seguito per brevità “Comune”;
- , nat_ a ( ) il . . , domiciliato ai fini del
presente atto a
in Via
n. , il quale
interviene in qualità di
della ditta “
" con
sede a , Via
n.
(c.f./X.Xxx: )
come risulta da documentazione agli atti, detta in seguito per brevità “Ditta”;
Dell'identità personale delle predette costituite parti, io Segretario rogante sono certo; esse dichiarano di voler rinunciare espressamente, spontaneamente e
con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:
PREMESSO:
- che con determinazione n.
del
/ /2018, è stata assunta la determina a
contrarre per l’affidamento in concessione del Teatro Comunale di Prata di Pordenone per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2021, con facoltà di rinnovo fino al 31/08/2023;
- che con determinazione n.
del
/ /2018 è stata indetta una procedura
aperta per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
- che con successiva determinazione n.
del / /
è stata disposta
l’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla ditta “ ”
con sede a , per il periodo dal al ;
- che con successiva determinazione n.
del
/ /
è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta “ ” con
sede a , per il periodo dal al ;
PRECISATO:
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il giorno . .
scadeva il cd. “standstill”;
- che sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale dei soggetti abilitati a rappresentare la ditta aggiudicataria e che negli stessi non sono indicati elementi che ostano alla sottoscrizione del presente contratto;
- che in data è stata acquisita dalla Prefettura di la
comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs 159/2011;
- (in alternativa) che, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 e 3 del D.Lgs. 159/2011, stante l’urgenza di affidare la concessione in oggetto con decorrenza 01/09/2018,
al fine di evitare interruzioni nella gestione del Teatro, è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione prevista dalla citata normativa ed il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva in caso di esito negativo della comunicazione antimafia;
CONSIDERATO che è intenzione delle parti come sopra costituite, tradurre in contratto la reciproca volontà di obbligarsi, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE.
1. Il Comune affida alla Ditta la concessione del Teatro comunale di Prata di Pordenone per il periodo dal 01/09/2018 al 31/08/2021, con facoltà di rinnovo fino al 31/08/20123, alle condizioni previste dall’offerta formulata dalla Ditta, registrata al protocollo del Comune al n. /2018.
Art. 2. OGGETTO DELL’APPALTO.
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della concessione per la gestione dei servizi generali del Teatro Comunale sito in xxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 x Xxxxx xx Xxxxxxxxx, e della relativa programmazione artistica, teatrale, musicale, includendo la stagione teatrale (cartellone principale) e la rassegna teatrale per ragazzi (La scena per ragazzi) comunali.
In particolare è richiesta:
a) la gestione del Teatro Comunale consistente in una sala teatrale con capienza di
n. 330 posti a sedere la cui descrizione è riportata nelle schede allegate sulla struttura teatrale e sulla dotazione tecnica; la sala del “ridotto” può ospitare attività collaterali con una capienza di n.25 posti (Allegato a1).
La Ditta garantisce nel tempo l’integrità della struttura nonché il mantenimento degli
arredi, impianti ed attrezzature indicate nell’allegata scheda.
b) l’organizzazione e gestione artistica delle attività culturali, e di spettacolo indicate all’art. 3 del capitolato di gara e meglio specificate nell’offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara. L’attività di gestione culturale comprende anche gli aspetti tecnico-organizzativi e quelli connessi alla promozione dell’utilizzazione della struttura concessa, intendendo lo sviluppo delle attività culturali, e di spettacolo da svolgersi all’interno del Teatro, il tutto ad onere e cura del concessionario. L’Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario un corrispettivo annuo, al netto di iva, per la suddetta gestione, fissato in €uro 00.000,00 (Euro
/ ) quale importo di aggiudicazione, al
netto del ribasso offerto dal concessionario in sede di gara. L’importo complessivo dell’affidamento in oggetto, per il periodo contrattuale corrispondente al primo triennio ammonta ad € 000.000,00 (Euro / ).
Art. 3. TERMINI DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
La durata della concessione di cui al presente capitolato è fissata in anni 3 (tre), dal 01.09.2018 al 31.08.2021, e potrà essere rinnovata solo previo accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente, per ulteriore due annualità.
Art. 4. SCHEDA TECNICO-SINTETICA DELLA CONCESSIONE
La concessione d’uso consiste nella gestione dei seguenti servizi:
- Presidio e gestione dei servizi tecnici (servizi di palcoscenico, servizi di accoglienza e di sala, maschere, biglietteria e adempimenti SIAE, servizi di proiezione) e gestione/responsabilità della sicurezza, emergenza e primo soccorso del Teatro;
- Vigilanza antincendio;
- Bar ristoro, nel caso di interesse da parte del concessionario di utilizzare la struttura esistente;
- Responsabilità sicurezza e adempimenti delle prescrizioni di legge ove occorrano
(certificazioni, ecc.), e elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), inclusa la manutenzione dei presidi antincendio;
- Gestione tecnica del teatro compresa la gestione tecnica/artistica della stagione teatrale (cartellone principale), e della rassegna teatrale per ragazzi (“La scena dei ragazzi”) previa autorizzazione del Comune;
- Gestione artistica del Teatro, per la propria programmazione;
- Promozione e marketing delle attività teatrali e culturali.
- Gestione amministrativa del Teatro (contratti con compagnie, ecc.);
- Gestione della concessione a soggetti terzi (noleggi) del Teatro;
- Riorganizzazione degli spazi teatrali per miglioramenti del loro utilizzo;
- Favorire il maggior numero di aperture possibili, sperimentando anche altre formule di utilizzo del teatro;
- Co-progettazione culturale complessiva della comunità come meglio specificato nell’offerta tecnica presentata dalla ditta in sede di gara.
Le specifiche delle prestazioni oggetto della concessione sono indicate nella scheda allegata al capitolato speciale d’oneri del quale è parte integrante.
Art. 5. ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario i seguenti oneri ed obblighi:
a) tutti gli interventi e le verifiche necessarie per il mantenimento della idoneità della struttura consegnata in gestione, degli arredi, impianti e attrezzature nelle migliori condizioni per l’uso a cui essa è destinata. Prima della sottoscrizione del presente contratto è stato redatto, in contradditorio tra concessionario e concedente, un verbale sullo stato di manutenzione dell’immobile, degli arredi e degli impianti. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere segnalati al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e per conoscenza al Responsabile dell’Ufficio Cultura.
Successivamente verranno concordati tempi e modi di realizzazione;
Si riassumono di seguito le incombenze “tecniche” a carico del concessionario:
- verifica e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrico sanitari, attrezzature sceniche,attrezzature di proiezione oltre attività di verifica delle strutture sospese ed appendimenti (americane,ballatoi in ferro, funi, telone cinematografico ecc.);
- verifiche funzionali all'inizio di ogni attività finalizzate all'efficienza dei presidi antincendio comprese porte uscite di sicurezza, luci marca-scalini, luci emergenza ecc.
- compilazione dei registri dei controlli periodici da mettere a disposizione della stazione appaltante a sua richiesta;
- manutenzione e pulizie esterne da rifiuti e materiale abusivo depositato;
- elaborazione di tutti i documenti di sicurezza DVR –DUVRI, ecc;
- gestione del proprio personale;
- utilizzo degli spazi conformemente alla destinazione d'uso autorizzata;
- gestione emergenze e presidi sanitari;
- gestione vigilanza antincendio;
- gestione pubblicità e mezzi di comunicazione all'esterno ed interno alla struttura;
- custodia per tutto il periodo di gestione dell'immobile;
b) il coordinamento della manutenzione e della pulizia, la custodia dell’intero complesso prima e dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario. La struttura teatrale va mantenuta pulita e in condizioni di accoglienza per ogni evenienza;
c) apertura, chiusura, sorveglianza e custodia del Teatro e sue pertinenze;
d) gestione del servizio di biglietteria, del servizio di sala e dell’eventuale bar;
e) osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale dello
spettacolo rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti;
f) gestione della sicurezza del teatro comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di agibilità dei locali di pubblico spettacolo;
g) versamento delle imposte SIAE;
h) consentire, in vigenza della concessione, la vigilanza da parte degli organi del Comune sul corretto funzionamento dell’intero complesso, dando in ogni momento libero accesso alla sala, impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari. La vigilanza e il controllo dell’Amministrazione non implicheranno in alcun modo la responsabilità del Comune per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto della concessione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sull’affidatario;
i) rispetto dei livelli di emissione sonora stabiliti dalle norme vigenti e ai regolamenti locali;
j) obbligo di rispettare le tariffe fissate dall’Amministrazione;
Art. 6. OBBLIGHI ULTERIORI DEL CONCESSIONARIO
La ditta appaltatrice dovrà:
1. Comunicare al Comune di Prata di Pordenone – Ufficio Cultura, gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con indicazione, per ognuno, della specifica mansione e della tipologia di contratto di lavoro stipulato; i nominativi del sostituto in caso di necessità di sostituzione di personale; il nominativo del referente cui fare riferimento per ogni comunicazione;
2. Mantenere il più possibile un gruppo stabile di lavoro e dovrà, inoltre, garantire un comportamento corretto, decoroso e irreprensibile dei propri addetti, adeguandosi, per
quanto applicabile, al vigente codice disciplinare del Comune di Prata di Pordenone,
Allegato a.3);
3. Provvedere, alla immediata sostituzione dei lavoratori che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di rimostranza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro;
4. Dotarsi del materiale di primo soccorso da utilizzare per il proprio personale a norma di legge così come di personale formato per il primo soccorso;
5. Strutturare il sistema di gestione della sicurezza e di gestione dell’emergenza secondo quanto previsto dal piano della sicurezza del Teatro e dal piano dell’emergenza. Adempiere a quanto previsto dall’articolo26, comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. Certificare gli avvenuti addestramenti del personale sulle procedure di sicurezza e sul corretto impiego dei macchinari e delle attrezzature in dotazione al Teatro;
6. Fornire adeguata e documentata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. N. 81/2008.
Il personale impiegato per la gestione della sicurezza e dell’emergenza deve avere l’attestazione di partecipazione a corso di formazione per addetti alla prevenzione, lotta agli incendi e gestione dell’emergenza previsto dall’allegato IX del D. M. 10/3/1998 e successive modifiche e integrazioni, per attività rischio incendio medio e avere conseguito l’attestazione di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28/11/1996 n. 609. Dovrà, pertanto, conoscere e saper utilizzare le attrezzature e i sistemi antincendio di cui è dotato il Teatro Comunale nonché coordinare la squadra comunale di volontari per l’emergenza con attestato di addetto antincendio livello medio non dipendenti e non assicurati con la Ditta;
Tutto il personale impiegato dovrà essere informato adeguatamente dei piani di
evacuazione, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia e del pubblico.
Ogni attrezzatura e bene presente in teatro potrà essere utilizzata dalla concessionaria e costituirà,comunque, oggetto di apposito verbale di consegna (stato di consistenza della struttura e degli impianti) a cura congiunta del Servizio Cultura e degli Uffici tecnici comunali.
Art. 7. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE.
Sarà a carico dell’Amministrazione assicurare l’agibilità dello spazio teatrale e la sua conformità alla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo per tutta la durata della concessione, nonché la funzionalità generale del Teatro e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e gli eventuali rinnovi di certificati di agibilità e sicurezza.
Inoltre saranno a carico dell’Amministrazione:
a) le utenze elettriche e riscaldamento entro il limite di spesa di €uro 12.000,00 (dodicimila) annue; eventuali consumi eccedenti la spesa saranno a carico del concessionario;
b) polizza assicurativa per la copertura rischi derivanti da Responsabilità civile, da atti vandalici, incendio e furto ai danni delle attrezzature tecnologiche all’interno del teatro.
Art. 8. ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Comune si impegna a versare al concessionario:
a) un corrispettivo pari al disavanzo per la gestione del cartellone principale e per la scena per i ragazzi;
b) un corrispettivo orario per la gestione tecnica del teatro nel caso di noleggio a terzi pari ad € 00000 corrispondente a quanto offerto in sede di gara;
c) un corrispettivo mensile di € 00000 per l’attività di coordinamento del teatro
comunale, corrispondente a quanto offerto in sede di gara.
Il corrispettivo, così come offerto in sede di gara, rimarrà fisso e invariato per tutta la durata del servizio. L’importo di cui sopra sarà corrisposto a fronte di presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dalla ricezione di fattura elettronica, con fatturazione mensile per quanto riguarda i precedenti b) e c) ed almeno trimestrale per il punto a).
Per le attività relative alla stagione teatrale (di cui al precedente punto a), annualmente concordata, l'Amministrazione riconosce al gestore il rimborso della differenza tra i costi sostenuti per la realizzazione degli spettacoli o manifestazioni organizzati per conto della stessa ed il totale degli incassi al lordo dell'IVA dei biglietti intestati al gestore e degli incassi dei noleggi del teatro ed eventuali sponsorizzazioni relative. Nel caso in cui il totale degli incassi dei biglietti intestati al gestore ed eventuali sponsorizzazioni superi i costi, la differenza andrà riversata all'Amministrazione.
L’Amministrazione riconosce, inoltre, per le operazioni connesse alla realizzazione di ogni spettacolo della stagione teatrale:
n. 10 ore di custodia;
n. 3 ore di attività di biglietteria;
n. 3 ore per ogni singolo addetto della squadra di emergenza, con i corrispettivi offerti in sede di gara;
Sono inoltre a carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri relativi a:
- manutenzione ordinaria/straordinaria. Il concessionario segnalerà al concedente (nello specifico l’Ufficio Tecnico comunale e per conoscenza l’Ufficio Cultura) gli interventi necessari che si presentano. Il personale incaricato dal concedente può altresì intervenire a seguito di propri sopralluoghi o segnalazioni provenienti da altre fonti.
Rimangono a carico del concessionario gli oneri sostenuti per la realizzazione della gestione artistica del teatro per la propria programmazione.
Art. 9. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.
L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.
L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa,anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa deve comunicare, prima dell’inizio del servizio e, successivamente, anche
a richiesta dell’Amministrazione, il personale addetto al servizio e le sue sostituzioni, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 4/8/2006, n. 248 e ss. mm. e ii., il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con prestazioni di lavoro dipendente concernenti al servizio (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati regolarmente eseguiti dall’appaltatore.
L’organizzazione del lavoro è a completo carico del concessionario, ragione per cui l’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008. Il concessionario dovrà adeguare il proprio DVR alla realtà del Teatro Comunale di Prata, realizzare il Piano di sicurezza del Teatro, il piano di evacuazione e di emergenza, il D.U.V.R.I. anche per rischi da interferenza standard relativi alle tipologie di prestazioni in ambito teatrale.
È fatto obbligo al concessionario comunicare all’Ufficio Tecnico comunale le certificazioni relative alle proprie attrezzature apportate per lo svolgimento della gestione.
Il concessionario dovrà, pertanto, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del D. Lgs. 81/2008, provvedere prima dell’inizio di ogni esecuzione, in caso di interferenza con soggetti manutentori, compagnie ecc. a integrare il D.U.V.R.I. standard riferendolo ai rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto e per quella specifica situazione in cui verrà svolta la prestazione. Allegato a.4.
In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente
articolo, il concedente potrà risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art. 10. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
Il concessionario si impegna a realizzare le attività culturali e di spettacolo sulla base del progetto di gestione presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni spesa che si dovesse verificare. Il concessionario si impegna ad adottare, in comune accordo con gli indirizzi dati dall’amministrazione, una politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che favorisca la fruizione degli spettacoli da parte di tutte le categorie sociali. Il Concessionario introita gli incassi di biglietti e abbonamenti, compresi gli incassi relativi alla stagione teatrale (cartellone principale) e alla Rassegna Teatrale per ragazzi (La scena dei ragazzi), comunali.
Al termine di ogni annualità operativa per la programmazione propria, per il cartellone principale e per la rassegna per i ragazzi il concessionario si impegna a presentare una relazione consuntiva, che dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a) numero di spettacoli realizzati (inclusi i noleggi) suddivisi per tipologia;
b) numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo;
c) gli eventuali mezzi di finanziamento dell’attività con particolare riferimento ai contributi da unione territoriale intercomunale, regionali, statali e dell’Unione Europea percepiti a partire da eventuali progetti di Residenza Teatrale o similari, ammessi a finanziamenti (art. 45 “Residenze” del D.M. 1 luglio 2014 del Ministero per i Beni e le attività Culturali e del Turismo).
Art. 11. UTILIZZO DEL TEATRO PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il concessionario si impegna a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale il Teatro in uso gratuito per il numero di giornate annue proposte in sede di gara e comunque non inferiori a 10 per iniziative direttamente organizzate o
promosse/sostenute dal Comune, compatibilmente con il calendario delle attività di cui al precedente articolo 10.
L’utilizzo gratuito comprende tutti gli oneri relativi alla gestione giornaliera a partire dall’operatore della sicurezza, dell’operatore dell’assistenza tecnica, dall’operatore del botteghino/maschera, ad esclusione soltanto degli oneri relativi a cachet di spettacolo e diritti Siae degli spettacoli. Nel caso di superamento del n. di utilizzi gratuiti il Comune riconoscerà al concessionario gli oneri sostenuti per la presenza degli operatori al costo orario offerto in sede di gara.
Art. 12. ALTRE ATTIVITÀ
Il concessionario si impegna a concedere l’utilizzo del teatro a titolo oneroso a soggetti terzi (scuole, associazioni, parrocchie, privati) che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, compatibili con le finalità del Teatro e con il calendario dell’attività in programmazione, applicando le tariffe deliberate dall’Amministrazione comunale. Qualora i soggetti richiedenti l’utilizzo non dispongano di sufficienti risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli spettacoli, quali, a titolo di esempio, il personale tecnico addetto alle luci ed alla fonica, il concessionario si impegna a rendere disponibili tali risorse previo rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità e gli importi di volta involta concordati in relazione alle specifiche esigenze.
Art. 13. TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE DA PARTE DI SOGGETTI TERZI.
L’utilizzo del Teatro da parte di soggetti terzi è soggetto al pagamento delle tariffe deliberate dall’amministrazione. Le suddette tariffe sono introitate dal concessionario con le esclusioni di cui all’art. 11 (giornate riservate all’ente).
Art. 14. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa e sottoscritto digitalmente, è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse.
Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente legati allo stesso:
- il presente capitolato e i suoi allegati;
- l’offerta economica della ditta aggiudicataria;
- il provvedimento di aggiudicazione.
Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
Art. 15. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante non può richiedere variazioni al contratto stipulato, se non per i casi previsti dalla normativa vigente di cui al D.Lgs 50/2016 e alle condizioni e modalità stabilite in tali norme, per quanto applicabili allo specifico appalto affidato.
Sul valore del contratto aggiuntivo, è richiesta l’integrazione della cauzione definitiva e sono dovute le spese contrattuali. Relativamente ai termini per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e per il versamento delle spese contrattuali, si adottano le procedure già indicate per il contratto principale.
Art. 16. CAUZIONI E GARANZIE
La cauzione provvisoria, prestata a garanzia della serietà dell’offerta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 93 del D.Lgs 50/2016, viene svincolata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, la ditta ha costituito e
presentato al Comune una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria
assicurativa n.
emessa in data
dalla Compagnia di
Assicurazioni “
” – Agenzia di
per l’importo di €
, pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione,
La fideiussione bancaria o assicurativa, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.
Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal Capitolato Speciale.
Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Art. 17. RESPONSABILITÀ GESTIONALE E ASSICURATIVA
L’affidatario si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ivi compreso il coordinamento della manutenzione ordinaria) connesse alla realizzazione degli
spettacoli e delle varie attività all’interno del Teatro e provvede a coprire eventuali danni causati a terzi o a cose derivanti dall’utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività previste impegnandosi a rispondere, per tutta la durata del contratto, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, agli impianti, attrezzature ed arredi dell’intera struttura e per l’intera durata del contratto.
L’appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in relazione alle prestazioni espletate, venissero arrecati alle persone e/o cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento dell’appalto, sia in conseguenza di esso, senza riserve o eccezioni.
A tale scopo l’appaltatore ha presentato polizza assicurativa “responsabilità civile terzi” (R.C.T.) n. ___________ emessa in data , dalla Compagnia
di assicurazioni _________ con un massimale pari a €
( ) unico per danni a terzi nell’espletamento del servizio sino al termine del contratto d’appalto che preveda l’appaltatore quale contraente, l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’attività appaltata.. L’impresa appaltatrice si impegna a mantenere la copertura assicurativa in corso per l’intera durata dell’appalto e a comunicare all’Amministrazione appaltante eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza.
L’esistenza di tale polizza non esime l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, l’Appaltatore dovrà produrre nuova polizza assicurativa R.C.T. con i massimali e le condizioni sopra indicate. I massimali dovranno essere aggiornati a cura della ditta aggiudicataria qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.
Il Comune si riserva il diritto di controllare in qualunque momento l’integrità delle
strutture e delle attrezzature ed impianti.
Art. 18. TRACCIABILITÀ
Il concessionario si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa.
Art. 19. RICONSEGNA DELLA STRUTTURA – DIVIETO DI MODIFICA
Alla scadenza del contratto, l’affidatario, mediante la redazione di apposito verbale di riconsegna, dovrà restituire l’immobile con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, che sono da intendersi di proprietà comunale, nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all’uso. Ogni eventuale danno accertato comporterà per l’affidatario l’obbligo del risarcimento del danno.
Il Responsabile del procedimento non procederà allo svincolo della cauzione di cui al precedente art. 16 in presenza di pendenze risarcitorie.
E’ fatto divieto all’affidatario, senza la preventiva formale autorizzazione scritta da parte degli uffici comunali competenti, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali del fabbricato, agli impianti ed arredi in dotazione, intendendosi con ciò anche l’aggiunta di parti nuove, fatta eccezione per la realizzazione di opere straordinarie necessarie e urgenti, preventivamente autorizzate dal Comune, le cui spese saranno rimborsate successivamente.
Il Comune ha la facoltà di eseguire in qualunque momento, sentito l’affidatario e previo congruo preavviso,interventi di ristrutturazione senza che quest’ultimo abbia
nulla a che pretendere a titolo di indennizzo.
Art. 20. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
La legge vieta la cessione totale o parziale dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all’esecuzione l’aggiudicatario, che, in caso di inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal capitolato d’oneri.
L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di quanto indicato in sede di offerta.
Art. 21. CESSIONE DELL’AZIENDA
L’acquirente di un’impresa aggiudicataria di un appalto del Comune subentra nel contratto con le modalità previste dall’articolo 2112, comma 5 del Codice Civile e normativa vigente.
Art. 22. CESSIONE DEL CREDITO
I crediti vantati dall’impresa aggiudicataria verso il comune possono essere ceduti con i limiti posti dalla normativa vigente.
Art. 23. MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.
La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell’impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune
continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute
con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
Art. 24. PENALI
Il concessionario si impegna a rispettare il progetto proposto in sede di gara e tutte le obbligazioni contenute nel capitolato e nell’offerta di gara.
In caso di inadempimento del concessionario alle obbligazioni contenute nel capitolato e nel progetto presentato in sede di gara, l’Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta, si riserva di applicare una penale pari ad un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 5.000,00, a valere sul corrispettivo di cui all’articolo 8 ed eventualmente sulla cauzione di cui all’articolo 16.
L’importo delle penalità è fissato nel modo seguente:
- € 50,00 per ogni unità personale indicata come necessaria nel presente capitolato e non presente sul luogo di lavoro, sempre che tali mancanze non siano tali da rendere impossibile effettuare lo spettacolo in sicurezza, nel qual caso si applica la penale per “spettacolo non effettuato per causa imputabile all’appaltatore”;
- € 50,00 per ogni ritardo imputabile all’impresa appaltatrice negli allestimenti degli spettacoli che possa comportare un ritardo nell’ingresso in sala del pubblico oltre i 15 minuti;
- € 100,00 per ogni mancanza o ritardo negli adempimenti legati al servizio di biglietteria;
- € 150,00 per mancato presidio da parte del responsabile dell’attività teatrale e della sicurezza del Teatro; sempre che tali mancanze non siano tali da rendere impossibile effettuare lo spettacolo in sicurezza, nel qual caso si applica la penale per “spettacolo non effettuato per causa imputabile all’appaltatore”;
- € 300,00 in caso di “spettacolo non effettuato per causa imputabile all’appaltatore”,
a seguito di assenza delle figure necessarie per garantire l’apertura del teatro in
sicurezza, fatti salvi ulteriori danni per i quali, comunque, l’amministrazione si riserva di agire.
Si procederà a detrarre le penali di cui sopra anche dopo un solo richiamo scritto e per il quale non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria.
Al verificarsi di una delle ipotesi per cui è prevista l’applicazione delle penali si adotterà il seguente procedimento:
- il Responsabile dell’ufficio Cultura/Biblioteca civica contesterà per iscritto mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata A/R l’addebito all’affidataria nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento;
- L’affidataria entro ulteriori cinque giorni lavorativi dovrà formulare con gli stessi mezzi le proprie osservazioni sulla contestazione;
- Il Responsabile dell’ufficio Cultura/Biblioteca civica adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni e applicherà le penali, procedendo, nei casi più gravi per l’eventuale risoluzione del contratto.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura della ditta appaltatrice nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto.
L’applicazione di penali costituisce presupposto del cattivo o mancato adempimento contrattuale e, pertanto, motivo di risoluzione del contratto, per cui qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto
ai sensi del successivo articolo 26 salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
Nel caso di gravi inottemperanze agli obblighi contenuti nelle disposizioni normative e contrattuali in materia di oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali l’Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art. 25. INADEMPIENZE
In caso di accertato grave inadempimento da parte del concessionario ad una qualsiasi delle prescrizioni previste dal capitolato, il Comune potrà dichiarare decaduto l’appalto e risolto di diritto il relativo contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Il Comune, inoltre, avrà diritto di recedere dal contratto per colpa dell’affidatario nei seguenti casi:
a) se si verificassero da parte dell’affidatario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dell’Amministrazione Comunale;
b) se il gestore cedesse a terzi la gestione della struttura.
In tali casi il Comune ne avrà il diritto di pretendere il risarcimento degli ulteriori danni arrecati.
Art. 26. LA RISOLUZIONE
Il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione Comunale nei seguenti casi:
a) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
b) fallimento dell’impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese;
c) ricorso al subappalto senza l’autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva di cui all’articolo 16 del presente capitolato;
d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti
operati dal Comune per fatti connessi con l’esecuzione del contratto;
e) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) inosservanza degli obblighi e oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
g) qualora il valore delle penali applicate sia superiore al 15% dell’importo della cauzione definitiva, il Comune incamera la cauzione definitiva;
h) qualora siano stati comminati all’appaltatore tre diffide/richiami, il Comune incamera la cauzione definitiva;
i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla normativa.
Si applicano, in ogni caso, ai sensi del Codice dei Contratti, le modalità per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo previste dal medesimo articolo del Codice dei Contratti qui richiamato integralmente. La risoluzione del contratto viene disposta con l’atto dell’organo competente. L’avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all’impresa con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno, indirizzata nel domicilio legale indicato in contratto. Ove pervenga alla risoluzione del contratto, all’impresa è dovuto, fatte salve responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell’avvenuta comunicazione della risoluzione. In ognuna delle ipotesi sopra previste il Comune non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale, affidando d’urgenza il servizio ad altra ditta.
Art. 27. REVOCA
E’ fatta salva la potestà di revoca, da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’affidamento, per esigenze di pubblico interesse.
Art. 28. CONTROVERSIE
Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra Comune ed affidatario, di qualunque natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuata, verranno devolute – in caso di mancato accordo tra le parti – alla competenza del Tribunale di Pordenone.
Art. 29. SPESE
Sono a carico dell’affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del presente contratto che viene stipulato in forma pubblica amministrativa, nessuna eccettuata o esclusa.
Art. 30. NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d’appalto e ogni altra correlate alle attività oggetto di appalto.
Art. 31. DOMICILIO LEGALE DEI CONTRAENTI.
1. Il Comune ha domicilio presso la propria sede legale sita in xxx Xxxx x. 00, x Xxxxx xx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx).
2. La Ditta elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la residenza municipale.
Art. 32. PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO.
1. La ditta si impegna ad applicare le proposte migliorative indicate nell’offerta presentata in sede di gara registrata al protocollo del Comune al n. .
Art. 33. IMPOSTA DI REGISTRO.
Agli effetti dell'imposta di registro le parti contraenti, come sopra individuate, chiedono l'applicazione dell'imposta fissa ai sensi dell’art. 40 del T.U. sull'imposta di registro approvato con DPR 26.04.1986, n. 131.-
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E richiesto io Segretario Comunale Ufficiale Xxxxxxx ho ricevuto questo atto, redatto
da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. pagine a video,
dandone lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013 .
IL COMUNE DI PRATA DI PN LA DITTA
Il Responsabile Incaricato di P.O. Il Legale Rappresentante
dott. sig.
In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/06/2018 14:27:03
IMPRONTA: 73B46C9A7EE865411697E681D9FC43149DCD3945869218912D1686F6B261DC15 9DCD3945869218912D1686F6B261DC150E4E9496CCFB7D917FDB30A47385D264
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