Allegato 2
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Allegato 2
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Sommario
Premessa 3
1. Requisiti del soggetto proponente e del soggetto aderente (articolo 4 comma 5 dell’Avviso) 3
1.1 Impegni del soggetto proponente e del soggetto aderente 5
2. Progetti ammissibili (articolo 7 comma 4 dell’Avviso) 5
3. Effetto incentivazione per i progetti di ricerca e sviluppo (articolo 7 comma 5 dell’Avviso) ed avvio e completamento del programma di investimento 6
4. Il progetto non arreca danni significativi all’ambiente (articolo 7 comma 9 dell’Avviso) 7
5. Condizioni per la concessione della premialità (articolo 9 comma 7 dell’Avviso) 9
6. Spese ammissibili (articolo 10 dell’Avviso) 10
6.1 Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale 11
6.1.1 Condizioni di maggiorazione 12
6.2 Programmi di marchio di eccellenza (Seal of Excellence) 13
6.3 Programmi di Innovazione 13
6.3.1 Innovazione a favore delle PMI aderenti 14
6.3.2 Innovazione dei processi e dell'organizzazione 15
6.4 Investimenti Produttivi 16
6.5 Interventi formativi 21
6.6 Investimenti a favore della tutela ambientale 25
6.7 Programmi di consulenza 30
6.7.1 Consulenze specialistiche 30
6.7.2 Internazionalizzazione 32
6.7.3 Partecipazione a fiere 33
7 Presentazione dell’istanza di accesso 34
8 Presentazione del progetto definitivo 34
9 Regole per il riconoscimento delle spese in R&S&I (applicazione dei costi unitari semplificati) 37
10 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati) 45
11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 18 dell’Avviso) 48
12 Obblighi informativi 49
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Premessa
Il presente documento “Indicazioni operative” non è sostitutivo della normativa regionale, nazionale comunitaria vigente, bensì fornisce le indicazioni di carattere generale definendo le procedure operative riguardanti la presentazione del progetto e la realizzazione dello stesso.
La Regione Puglia e/o l’Organismo Intermedio si riservano di modificare ed integrare quanto riportato in questa versione del documento.
1. Requisiti del soggetto proponente e del soggetto aderente (articolo 4 comma 5 dell’Avviso)
I soggetti proponente ed aderente devono possedere i seguenti requisiti alla data della presentazione dell’istanza di accesso che saranno attestati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:
a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
f) operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n.191 del 30/11/2009;
g) non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
h) non dover restituire/ha restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
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competente la restituzione;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
j) rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art. 17 dell’Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;
k) essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;
l) essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sui piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
m) non aver effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto;
n) non avere/aver avviato, anche a livello di gruppo, investimenti iniziali relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (provincia) nei tre anni precedenti per un importo pari a (importi in migliaia di euro);
o) non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
p) non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che
di
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e
costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
1.1 Impegni del soggetto proponente e del soggetto aderente
Il soggetto proponente ed aderente si impegnano mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- al mantenimento dei beni agevolati nelle Immobilizzazioni per almeno 5 anni dalla data di completamento dell'investimento per le grandi imprese e 3 anni per le PMI;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
- ad adottare e mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Puglia, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente. Non rientrano in questa fattispecie i contratti stipulati a seguito di procedure di evidenza pubblica realizzate in conformità con le pertinenti normative in materia di contratti pubblici e reclutamento del personale.
2. Progetti ammissibili (articolo 7 comma 4 dell’Avviso)
Sono finanziabili progetti che rientrano nel “Sistema completo e qualificato” (TRL18, Decisione C(2017)7124), Livello di Maturità Tecnologica che indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo.
La tabella seguente riporta la definizione di TRL come definita dalla Commissione Europea nel documento “Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124”.
1 TRL: Technology readiness levels o Livello di maturità tecnologica, come definita dalla Commissione Europea nel documento di Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020, indica una metrica di valutazione del grado di maturità tecnologica di un prodotto o processo ed è basata su una scala di valori da 1 a 9, dove 1 è il più basso (ricerca di base) e 9 il più alto (prima produzione).
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TRL | Descrizione |
TRL 1 | osservazione dei principi fondamentali |
TRL 2 | formulazione di un concept tecnologico |
TRL 3 | proof of concept sperimentale |
TRL 4 | validazione tecnologica in ambiente di laboratorio |
TRL 5 | validazione tecnologica in ambito industriale |
TRL 6 | dimostrazione della tecnologia in ambito industriale |
TRL 7 | dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale |
TRL 8 | definizione e qualificazione completa del sistema |
Non agevolabile | |
TRL 9 | dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico). |
Sono agevolabili le proposte progettuali le cui attività riguardino le fasi iniziali della ricerca (TRL 2-5) nonché le fasi successive (TRL fino a 8) che intendono rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, privilegiando lo sviluppo e/o l’utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, “KETs”).
3. Effetto incentivazione per i progetti di ricerca e sviluppo (articolo 7 comma 5 dell’Avviso) ed avvio e completamento del programma di investimento
Con riferimento al progetto di Xxxxxxx e Xxxxxxxx, l’impresa proponente e l’impresa aderente devono dimostrare:
a) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,
b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività,
c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività.
In sede di istanza di accesso, al fine di consentire le opportune verifiche, l’impresa procederà a:
Fornire elementi descrittivi atti a giustificare l’opzione o le opzioni prescelte negli scenari di seguito rappresentati, in termini di differenziale tra lo scenario in assenza di aiuto e quello in presenza di aiuto, riferendo i dati all’esercizio a regime:
SCENARIO IN PRESENZA DELL’AIUTO
In termini numerici e di tempistica
Ipotesi a) risultati attesi in termini di obiettivi realizzativi e personale impegnato
Ipotesi b) investimento pari ad € Ipotesi c) Tempi di realizzazione
SCENARIO IN ASSENZA DELL’AIUTO
In termini numerici e di tempistica Ipotesi a) risultati attesi in termini di
obiettivi realizzativi e personale impegnato Ipotesi b) investimento pari ad €
Ipotesi c) Tempi di realizzazione
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I programmi agevolabili possono essere avviati successivamente alla presentazione dell’istanza di accesso. Per data di avvio del progetto si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:
1. nel caso di prestazioni fornite dal personale, l’inizio effettivo dell’attività legata all’iniziativa, come attestato nel time sheet del progetto;
2. l’avvio del programma corrisponde alla data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Si precisa che ciascuna spesa deve essere supportata dal relativo ordine di acquisto o dal preventivo controfirmato per accettazione. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità/progettazioni e dell’acquisto del terreno.
3. nel caso in cui il progetto di investimenti preveda anche l’acquisto dell’immobile ed il Xxxxxxxx proponente / aderente fornisca come titolo di disponibilità dell’immobile un contratto preliminare di compravendita o una proposta di acquisto accettata, tali documenti devono presentare una condizione sospensiva o l’espressa rinuncia all’applicazione delle disposizioni dell’art. 2932 c.c. da entrambe le parti.
4. nel caso di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni, la data di stipula del contratto ovvero la data di efficacia dello stesso qualora sospensivamente condizionata all’ottenimento del contributo oppure, in mancanza, la data di inizio della prestazione.
Per data di completamento del progetto si intende il verificarsi dell’ultima delle seguenti circostanze:
1. nel caso di prestazioni fornite dal personale, la conclusione effettiva dell’attività legata all’iniziativa, come attestato nel time sheet del progetto;
2. nel caso di fornitura di beni/lavori di costruzione, la data dell’ultima fattura;
3. nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero la data dell’ultima fattura.
4. Il progetto non arreca danni significativi all’ambiente (articolo 7 comma 9 dell’Avviso)
Il principio del DNSH (Do Not Significant Harm – non arrecare danno significativo) nell'ambito della politica di coesione è introdotto dal Regolamento (UE) 2021/1060 che sottolinea come, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi debbano sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non debbano danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
Inoltre, ai sensi del punto 4) dell’art. 9 del medesimo Regolamento (UE) 2021/1060, si definisce che gli obiettivi
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dei Fondi siano perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Agenda 2030), dell'Accordo di Parigi e il principio del “non arrecare danno significativo”.
La finalità della “valutazione di conformità al principio DNSH” consiste nel dimostrare che il piano/programma, ovvero il progetto, “non arreca danno significativo” (DNSH) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi.
In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo (art. 17, Regolamento (UE) 2020/852):
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei x xxxxxx) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.
Gli interventi ammissibili devono pertanto essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la relativa legislazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale e funzionali alla:
• mitigazione/compensazione degli eventuali effetti negativi sul clima adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali per specifico settore;
• attivazione di processi di economia circolare;
• applicazione di sistemi certificati di gestione ambientale (es. Ecolabel, ISO);
• recupero dei materiali e la riduzione della produzione di rifiuti;
• utilizzo di soluzioni ICT conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas effetto serra e/o di incremento
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dell’efficienza energetica.
Inoltre, ai sensi dell’art. 73 par. 2 lett. j) del Reg. UE 2021/1060, l’Autorità di Gestione nella selezione delle operazioni garantisce l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni, attraverso la verifica climatica.
L’immunizzazione dagli effetti del clima è un processo volto ad evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica e che il livello di emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050.
Le soluzioni tecniche-progettuali di cui alla proposta oggetto del presente Avviso dovranno garantire che l’infrastruttura, con una durata attesa di almeno 5 anni, possa adattarsi ai nuovi scenari di impatto climatico e che sia resiliente ai cambiamenti climatici ai sensi di quanto definito dalla Comunicazione della Commissione relativamente agli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” e dagli Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali finanziati dalla politica di coesione 2021-2027” approvati dal Dipartimento per le politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per quanto sopra esposto, l’impresa dovrà compilare nella piattaforma dell’istanza di accesso le apposite schede relative alla sostenibilità ambientale dell’intervento, al rispetto del principio DNSH e alla verifica climatica, qualora il progetto rientri negli ambiti di applicazione della stessa (come specificato nella scheda di riferimento).
Per ciò che attiene, invece, le categorie di esclusione per la compilazione dei suddetti allegati, si precisano le tipologie di finanziamento esenti:
• in caso di istanza di accesso per progetti esclusivamente in R&S&I;
• in caso di codice Ateco dell’iniziativa 62 (ICT);
• in caso di R&S&I associata ad investimenti in Formazione e/o Consulenze e/o Investimenti Produttivi esclusivamente in attivi immateriali (SW/Know How/brevetti/licenze).
5. Condizioni per la concessione della premialità (articolo 9 comma 7 dell’Avviso)
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Elenco premialità CDP | ||
1 2 | Investimenti Produttivi | % |
Realizzare spese necessarie all’acquisto ed al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili | 5 | |
Acquisizione di personale da parte di imprese in crisi per almeno il 30% dell’incremento occupazionale | 5 | |
3 | Conseguire/aver conseguito la certificazione Parità di Genere | 5 |
4 | Adottare politiche di Environmental, Social e Governance | 5 |
5 | Essere società benefit iscritta all’albo della Regione Puglia (L.R. 12 agosto 2022, n. 18) o essere una B Corp | 5 |
6 | Essere in possesso del Rating di Legalità (esclusivamente per le PMI aderenti) | 5 |
7 | Obbligarsi all’incremento occupazionale pari almeno ad 1 ULA per ogni € 300.000,00 di contributo ricevuto | 5 |
8 | Dimostrare particolare attenzione all’occupazione femminile, con il raggiungimento del 50% di donne occupate in almeno una delle | 5 |
categorie di lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre successivi | ||
9 | Dimostrare particolare attenzione all’occupazione giovanile, con il raggiungimento del 50% di giovani sotto i 35 anni in almeno una | 5 |
delle categorie di lavoratori impiegati nell’esercizio a regime e nei tre successivi | ||
10 | Incremento del fatturato al netto dell’IVA per dipendente (inteso come numero totale dei dipendenti, o, in alternativa, come numero | 5 |
dei dipendenti adibiti esclusivamente alle attività di produzione), esclusivamente per le PMI aderenti |
6. Spese ammissibili (articolo 10 dell’Avviso)
L’ammissibilità delle spese è conforme a quanto stabilito dal comma 1 dell’Articolo 63 “Ammissibilità” dell’RDC2. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i costi imputabili al progetto sono stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico.
In sede di progetto definitivo e nell’ambito dei rispettivi formulari di Ricerca&Sviluppo&Innovazione, di Tutela Ambientale, di Formazione e di Consulenze specialistiche sarà indicato il dettaglio dei costi da sostenere corredato dai relativi preventivi e/o contratti e/o modalità di calcolo.
In base a quanto stabilito dall’articolo 7 del GBER “Intensità di aiuto e costi ammissibili” ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.
I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. In tal caso i costi sono ammissibili secondo la pista di
2 REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus.
controllo determinata nella base giuridica di adozione del costo, che ne specifica le condizioni di sostegno in base
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ad out-put a risultato e/o a processo.
I singoli programmi devono essere organici e funzionali e tra loro correlati.
La Legge 41/2023 di conversione del DL 13/2023 prevede che “a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso”.
Pertanto, su tutte le fatture è obbligatoria l’apposizione del CUP ai fini della rendicontazione, pena l’inammissibilità delle spese rendicontate; a tal fine, al momento dell’emissione della fattura relativa alla spesa oggetto di rendicontazione, le imprese sono tenute a verificare che i propri fornitori adempiano al predetto obbligo inserendo il proprio CUP reso disponibile all’impresa in sede di presentazione dell’istanza.
6.1 Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
I programmi di R&S sono agevolati in base all’azione 1.1 del PR 2021 2027 – “Interventi di sostegno alle attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi sostenibili”.
I progetti di ricerca possono essere presentati da una o più Grandi imprese esclusivamente in collaborazione con le PMI e potranno prevedere l’acquisto di attrezzature e tecnologie strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale.
La partecipazione delle PMI, attraverso accordi di “collaborazione effettiva”, ha l’obiettivo di:
❖ diffondere conoscenza, valorizzare competenze, sia tra imprese interessate a promuovere programmi congiunti di ricerca, sia tra imprese e organismi ed enti di ricerca;
❖ individuare soluzioni tecnologiche innovative che sostengano l’innovazione industriale;
❖ sostenere la diffusione della ricerca e dell’innovazione quale fattore prioritario di competitività del sistema produttivo regionale.
Nel caso in cui la collaborazione effettiva si realizzi con una sola PMI, dovrà essere garantita l’indipendenza tra le parti coinvolte nel progetto.
I programmi di R&S agevolabili devono favorire la creazione ed il rafforzamento delle filiere verticali ed orizzontali nei diversi settori del sistema produttivo regionale o di erogazione dei servizi.
Le spese ammissibili riguardano:
a. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel
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progetto di ricerca), a condizione che lo stesso sia incardinato alle unità locali ubicate nella regione;
b. i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l’utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d’ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e s.m.i.
c. costi relativi ad immobili e terreni; per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati e purché strettamente funzionali al progetto finanziato.
Il valore del bene deve essere asseverato da una perizia giurata, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, indipendente che attesti il valore di mercato del bene; il fabbricato non deve aver fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di agevolazione pubblica.
d. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
e. le ulteriori spese generali direttamente imputabili al progetto e altri costi d’esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
I costi per attività di ricerca industriale (RI) e quelli per attività di Sviluppo Sperimentale (SS) devono essere rilevati separatamente.
6.1.1 Condizioni di maggiorazione
Le agevolazioni possono essere aumentate del 15% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(i) il progetto prevede una collaborazione effettiva:
o tra imprese di cui almeno una è una PMI e nessuna singola impresa detiene più del 70 % dei costi ammissibili, o
o tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze, qualora questi ultimi sostengano almeno il 10 % dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i propri risultati di ricerca;
(ii) i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, archivi ad accesso aperto o software libero o open source.
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6.2 Programmi di marchio di eccellenza (Seal of Excellence)
I programmi di “Seal of Excellence” sono agevolati in base all’azione 1.1 del PR 2021 2027 – “Interventi di sostegno alle attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi sostenibili”.
Esclusivamente per le PMI, i progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, possono essere ammessi senza ulteriore valutazione. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale.
Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa e l’importo massimo dell’aiuto non supera i 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità.
6.3 Programmi di Innovazione
I programmi di Innovazione sono agevolati in base all’azione 1.2 del PR 2021 2027 – “Servizi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle PMI”. Questi programmi riguardano l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e gestionale delle imprese finalizzati all’avanzamento tecnologico delle imprese, da realizzare tramite progetti pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala anche tramite il sostegno ad experience center (fisici o virtuali) per i test di soluzioni nuove o migliorate.
L’analisi valutativa è effettuata sulla base delle informazioni fornite nel business plan e verterà sulla rilevanza e sul potenziale innovativo della proposta ed in particolare sulla possibilità per le PMI aderenti di sviluppare nel breve- medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale.
I servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione ammissibili sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso azioni di digitalizzazione, di sostenibilità ambientale ed energetica, al fine di migliorare la redditività delle imprese e che, a titolo meramente esemplificativo, riguardano:
- l’acquisizione e l’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti;
- l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici;
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- l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l’innovazione di prodotto;
- l’innovazione dell’organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, controllo di gestione).
Gli interventi dovranno essere riconducibili ai driver del cambiamento e potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo:
- lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (ecoprogettazione ed eco-design, risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera) e l’utilizzo di energie rinnovabili;
- lo sviluppo di progetti di “simbiosi industriale” che prevedono il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti, sottoprodotti e residui derivanti dai cicli produttivi;
- il miglioramento delle prestazioni energetiche delle sedi produttive, commerciali, logistiche e di servizio della filiera;
- l’innovazione e il trasferimento tecnologico, la digitalizzazione e la proprietà intellettuale;
- il coordinamento di progetti di ricerca, di trasferimento tecnologico e innovazione, al fine di progettare e realizzare nuovi prodotti o migliorare i processi dei prodotti esistenti o migliorarne la competitività anche attraverso il sostegno alla gestione della proprietà intellettuale;
- l’adozione di tecnologie digitali più avanzate nelle diverse fasi dei processi, anche al fine di aumentare la produttività dell’intera filiera;
- la riorganizzazione delle attività di approvvigionamento-produzione-distribuzione, mediante sviluppo di supply chain competitive, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie, materie prime e prodotti, rafforzando l’autonomia produttiva anche mediante la ricerca;
- l’adozione di protocolli per la sicurezza informatica e di interventi di cybersecurity;
- il miglioramento degli standard qualitativi preliminari all’ottenimento delle certificazioni.
6.3.1 Innovazione a favore delle PMI aderenti
I programmi di Innovazione rivolti esclusivamente alle PMI aderenti riguardano le seguenti spese:
a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
b) i costi di messa a disposizione di «personale altamente qualificato» da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale. Si
definisce “Personale altamente qualificato”: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di
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diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore; la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale. I costi ammissibili comprendono tutti i costi derivanti dall’impiego temporaneo di personale altamente qualificato. Il personale altamente qualificato deve essere comandato o distaccato presso i soggetti richiedenti il contributo con atto scritto (per esempio attraverso convenzione che riguardi anche personale disponibile mediante assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc. che svolgerà le attività in orari diversi o a seguito di sospensione degli stessi) oppure, da questi temporaneamente assunto o impiegato con contratto stipulato in forma scritta.
c) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organizzazioni di ricerca e diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e sperimentazione o poli di innovazione.
🗶 Per “servizi di consulenza in materia di innovazione” si intende: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);
🗶 Per “servizi di sostegno all'innovazione” si intende: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).
6.3.2 Innovazione dei processi e dell'organizzazione
Questi programmi sono agevolabili anche per le Grandi Imprese soltanto in caso di collaborazione effettiva con le PMI e se queste ultime sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.
Sono ammissibili:
a) le spese di personale;
b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne
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alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
I programmi possono riguardare innovazione dell’organizzazione e di processo, ove:
🗶 Per “innovazione dell'organizzazione” si intende: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
🗶 Per “innovazione di processo” si intende: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
6.4 Investimenti Produttivi
Gli investimenti produttivi sono agevolati, esclusivamente per le PMI in base all’Azione 1.9 – “Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI”.
Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti produttivi non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.
Si segnala che gli investimenti produttivi ammissibili per le PMI devono essere strettamente collegati e funzionali 17 all’iniziativa proposta e alle attività della grande impresa proponente (a mero titolo di esempio: partnership
produttive, di supply chain, di lavorazioni di parti e componenti di prodotti/servizio).
Questi programmi riguardano un “investimento iniziale”, come definito al comma 7 dell’articolo 10 dell’Avviso pubblico che deve essere inquadrato, con le relative motivazioni, in una delle seguenti fattispecie:
1. la creazione di un nuovo stabilimento;
2. l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
3. la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; in tale fattispecie, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
4. un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento; per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti.
5. l'acquisizione di immobili appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.
I costi ammissibili sono i seguenti:
(a) costi di investimento in attività materiali (capitale fisso) e immateriali; o
(b) i costi salariali stimati dell'occupazione creata a seguito di un investimento iniziale, calcolati su due anni; o
c) una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), ma non superiore all'importo di cui alla lettera
a) o b), se superiore.
Gli Investimenti produttivi prevedono la concessione di determinate premialità, le cui condizioni sono esplicitate al paragrafo 5 del presente documento.
I beni devono essere nuovi di fabbrica, cioè mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori fatturazioni intermedie giustificate dal modus operandi del mercato a cui si riferisce il bene e qualora non presenti incrementi del costo rispetto alle fatture del costruttore o del principale fornitore di cui l'impresa avrebbe potuto usufruire, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto
a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore. In proposito, si precisa che qualora ci sia un non giustificabile 18 incremento del valore di un bene riportato in una fattura, l'inammissibilità opera e colpisce il "sovrapprezzo" non
agevolabile, mediante una necessaria riduzione a congruità operata dal soggetto competente nella valutazione (o in qualunque momento, anche successivo, se ne abbia evidenza).
Con riferimento alla locazione dei beni di capitale fisso (anche detti attivi materiali) si chiarisce che:
a) per i terreni e gli immobili, in caso di locazione, la stessa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento per le grandi imprese e per tre anni nel caso di PMI;
b) per gli impianti o i macchinari, sono ammissibili i costi di locazione esclusivamente a condizione che il contratto di locazione sia stipulato sotto forma di leasing finanziario e che preveda l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.
Gli attivi acquisiti devono essere nuovi di fabbrica, eccezion fatta per l'acquisizione di uno stabilimento. Sono, infatti, ammissibili i costi di acquisto degli immobili da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
Nel caso sia stato già concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.
Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L’acquisto deve avvenire a condizioni di mercato.
Si chiarisce, inoltre, che la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile alle agevolazioni nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore ed alle seguenti condizioni:
1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
2) nel caso di contratti di locazione finanziaria che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
In definitiva, quindi, nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.).
Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato 19 tenendo conto dell’uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene.
Per la riconoscibilità della spesa dovranno essere forniti:
- contratto di leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d’acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie e, in sede di rendicontazione a giustificazione della spesa sostenuta, dovrà essere presentata:
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
- ricevuta della società di leasing relativa ai canoni di noleggio o leasing pagati, con evidenza della quota capitale rimborsata.
Ai fini dell’ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione dell’istanza e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene e l’obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.
La realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere acquisita mediante contratto «chiavi in mano» esclusivamente alle seguenti condizioni:
1) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono riguardare esclusivamente la realizzazione di opere di costruzione di particolare complessità;
2) il contratto di fornitura «chiavi in mano» deve includere un prospetto dettagliato di tutte le distinte voci di spesa, singolarmente individuabili e quantificate e poi raggruppate secondo categorie di spesa previste; poiché non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti, le forniture devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo non ammissibili.
3) i contratti di fornitura «chiavi in mano» devono essere esplicitamente riferiti all’istanza di accesso proposta ed accompagnati da specifica dichiarazione con la quale l’impresa beneficiaria dichiara che la fornitura, in tutto o in parte, è destinata alla realizzazione del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
4) il General Contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell’impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest’ultima, dell’Organismo intermedio e della Regione Puglia, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi da questi acquisiti in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto.
di
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La mancata ottemperanza determina l’automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5) possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui General Contractor abbia stabile organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
6) per i contratti «chiavi in mano» l’impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L’impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità è tenuta a darne comunicazione nella documentazione allegata all’istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d’opera, a darne tempestiva comunicazione all’O.I., illustrandone le ragioni, che sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all’impresa, formula il proprio motivato parere circa l’ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità. L’O.I. valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l’impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto
«chiavi in mano», con particolare riferimento all’avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti similari da parte dello stesso.
Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona interessata per almeno cinque anni per la grande impresa e per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il predetto periodo. L’impresa beneficiaria terrà nota ed evidenza della sostituzione nelle scritture contabili.
Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
b) sono ammortizzabili;
c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e
d) devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI (dal completamento dell’investimento).
Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento produttivo. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.
Quando i costi ammissibili sono calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro
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creati per effetto dell’investimento produttivo, calcolati su un periodo di due anni, si applicano le seguenti condizioni:
a) il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (alla data di presentazione della domanda) dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;
b) ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento è mantenuto nell’unità produttiva agevolata per un periodo di almeno cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta in caso di grande impresa o di tre anni nel caso delle PMI.
In sede di rendicontazione, l’impresa darà evidenza di aver destinato tali costi a contratti di assunzione di figure manageriali e/o dirigenziali e/o profili tecnici e operativi con residenza in Puglia e che abbiano maturato una significativa esperienza (lavorativa o formativa) al di fuori del territorio regionale.
Esclusivamente per le PMI aderenti sono ammissibili anche:
- le spese relative a studi preliminari di fattibilità - di cui alla lettera d. del comma 8 dell’articolo 10 dell’Avviso pubblico - nel limite del 1,5% dell’importo complessivo delle spese ammissibili.
Per studio di fattibilità si intende la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
- le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del 6% delle voci di cui alla lettera b. del comma 8 dell’articolo 10 dell’Avviso pubblico.
6.5 Interventi formativi
Gli interventi formativi sono agevolabili nell’ambito dell’Azione 1.13 – “Interventi di qualificazione delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l’imprenditorialità e l’adattabilità delle imprese”. I piani formativi sono considerati nella strategia regionale fondamentali per accompagnare il percorso di transizione verso una regione più competitiva e più smart, promuovendo la trasformazione sociale, economica ed industriale nella direzione dell’innovazione, attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze per la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità sostenibile e tecnologica.
Gli interventi formativi sono particolarmente efficaci per la creazione di un contesto idoneo a favorire
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l’innovazione e la transizione verso i temi di sviluppo e crescita aziendale, per i quali il capitale umano è elemento cruciale, da valorizzare, qualificare e specializzare.
Risulta strategico, infatti, aumentare le performance aziendali attraverso una migliore gestione e un potenziamento delle professionalità, delle nuove competenze e dei nuovi ruoli per pervenire ad elevati standard di qualità.
La transizione digitale rappresenta, in questo senso, un’importante occasione per fornire alle risorse strumenti di lavoro potenti ed efficaci, che possono costituire un eccellente supporto ed acceleratore nella risoluzione dei problemi e per raggiungere risultati in tempi ridotti e con maggiore precisione, tanto sui prodotti e processi quanto sui servizi e sui rapporti con i clienti/fornitori.
La formazione, nondimeno, è detonatore delle potenzialità dei lavoratori e rappresenta un fattore cruciale di maggiore competitività delle imprese.
I percorsi formativi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 comma 12 dell’Avviso, devono riguardare le seguenti tematiche:
- valorizzazione e inserimento di personale qualificato e miglioramento della preparazione tecnico specialistica del personale impiegato;
- sviluppo degli addetti per l’introduzione di nuove capacità e competenze nei vari ambiti aziendali finalizzati a favorire la transizione ecologica e la trasformazione digitale in coerenza con la S3;
- sviluppo di progetti integrati mediante la mappatura completa del fabbisogno di competenze tecniche, specialistiche, manageriali e imprenditoriali anche attraverso il ricorso a sistemi di Intelligenza Artificiale (AI) e di anticipazione e di previsione delle competenze;
- misure per garantire la parità di accesso e di partecipazione, l'acquisizione di competenze chiave ed il completamento di una formazione inclusiva ed accessibile.
I destinatari della formazione possono essere esclusivamente gli imprenditori che ricoprono ruoli operativi all’interno dell’impresa ed i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato, iscritti al libro unico del lavoro dell’impresa e occupati in una unità locale ubicata sul territorio regionale.
Sono esclusi dagli interventi agevolabili gli apprendisti e i lavoratori con contratto di somministrazione.
Le attività formative ammissibili devono essere realizzate autonomamente dall’impresa proponente o in collaborazione con gli Organismi inseriti nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art 25 L.R. n. 15/2002.
L’impresa proponente potrà proporre un Piano Formativo che deve interessare un numero minimo di 8 addetti e
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ciascuna azione formativa di cui si compone il piano non potrà avere un numero di partecipanti superiore a n. 18 unità, fermi restando i limiti di capienza per ciascuna aula previsti dalla normativa vigente.
Il Piano Formativo può prevedere la presentazione delle seguenti tipologie di piani funzionali alle esigenze formative pertinenti al progetto proposto:
⮚ tipologia a) piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali;
⮚ tipologia b) piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile;
⮚ tipologia c) piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o programmi di riconversione produttiva.
La definizione ed articolazione del Piano Formativo deve essere concordata tra le parti sociali interessate, attraverso la sottoscrizione di un accordo preliminare tra impresa e organizzazioni sindacali e associazioni datoriali territoriali e/o Federazioni di categoria firmatarie del C.C.N.L. applicato nell’unità produttiva.
Il Piano Formativo deve essere composto da uno o più Unità Formative (UF) funzionali all’aggiornamento e/o riqualificazione delle conoscenze e competenze e deve contenere l’analisi dettagliata dei fabbisogni formativi e/o professionali dell’impresa con riferimento specifico alle esigenze formative necessarie all’aggiornamento e/o riqualificazione dei propri lavoratori.
Ciascuna azione formativa proposta nel piano aziendale dovrà essere articolata in Unità Formative con obiettivi di apprendimento ben specificati.
In particolare, la progettazione delle Unità Formative potrà essere:
1) collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali;
2) riferita a standard professionali di altri repertori codificati;
3) non collegata a competenze codificate per soddisfare fabbisogni formativi aziendali non ancora tipicizzati.
Nel caso in cui la progettazione delle Unità Formative sia collegata agli standard professionali del Repertorio regionale delle Figure Professionali di cui al punto 1), è possibile correlare le Unità Formative a singole capacità/abilità e conoscenze.
Con riferimento ai punti 2) e 3), le Unità Formative potranno anche avere obiettivi di apprendimento riferiti a competenze tecnico professionali già presenti in altri Repertori Regionali italiani oppure a competenze non ancora codificate, la cui acquisizione è necessaria ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni aziendali funzionali al programma proposto.
I piani formativi dovranno essere redatti in conformità e nel pieno rispetto del principio di pari opportunità e non
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discriminazione ai sensi dell’art. 22 paragrafo 3, lettera d), punto iv) del Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021 e s.m.i.
L’attività formativa, inoltre, dovrà svolgersi durante le ore di lavoro e presso la sede dell’ente di formazione accreditato o presso l’impresa proponente purché siano rispettate le normative vigenti in materia di formazione. E’ fatto obbligo di adottare un registro delle presenze formative debitamente vidimato dall’Amministrazione Regionale e sottoscritto da partecipanti, docenti, e tutor per le attività formative svolte in presenza.
E’ ammissibile anche il ricorso alla modalità di Formazione a Distanza (FAD) sincrona nel limite massimo del 40% del monte ore previsto per ciascuna azione formativa; in tal caso, l’impresa proponente dovrà indicare la piattaforma da utilizzare e dare atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico.
In particolare, l’impresa proponente, in sede di progetto definitivo, deve:
⮚ garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata. Ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità, nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento e del completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività svolta durante il collegamento al sistema e della durata, della regolarità e della progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
⮚ garantire la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
⮚ indicare la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze dei partecipanti e delle attività svolte da docenti e tutor, nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze dei partecipanti e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dai partecipanti, credenziali di accesso per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile delle Verifiche di Gestione dell’Avviso;
⮚ garantire che la FAD sincrona attesti la frequenza dei partecipanti attraverso la produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla
piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo IP degli
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stessi, sottoscritti con firma digitale (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor. In particolare, con riferimento a questi ultimi, tale documentazione dovrà essere caricata sul Sistema Informativo Regionale a corredo della rendicontazione del progetto;
⮚ assicurare che l’Autorità di Gestione, per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, possa accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli utenti, dei docenti e dei tutor sino ai termini stabiliti dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
Le attività formative di cui alla tipologia a) potranno avere una durata massima di 200 ore pro capite, mentre le attività formative di cui alla tipologia b) e c) potranno anche superare la durata di 200 ore pro capite.
Pertanto, in sede di istanza di accesso, il soggetto proponente illustrerà le caratteristiche del Piano Formativo, con l’articolazione del percorso formativo, in termini di contenuti e argomenti trattati e dovrà formulare un calendario didattico di massima con la stima dei costi complessivi dell’intervento.
In sede di progetto definitivo, nell’ambito dell’apposito formulario, occorrerà esplicitare il contenuto del programma, la durata in ore, il calendario, il luogo e/o modalità di svolgimento, i soggetti erogatori (specificando i nomi dei docenti, dei tutor ed allegando i rispettivi Curricula), i destinatari dell’intervento (specificando l’eventuale condizione di svantaggio/disabilità dei partecipanti), gli obiettivi conseguibili (certificazioni/attestazioni finali) ed il costo complessivo preventivato. In tale fase occorrerà produrre l’accordo sottoscritto tra le parti sociali che, in sede di istanza di accesso, è stato concordato in forma preliminare.
6.6 Investimenti a favore della tutela ambientale
I programmi presentati potranno promuovere l’innalzamento del livello di tutela ambientale attraverso la realizzazione di investimenti tesi a:
• produrre dei vantaggi diretti o indiretti sensibili sull’ambiente (per esempio sostituendo precedenti pratiche più inquinanti e meno performanti dal punto di vista energetico);
• difendere l’ambiente dai possibili impatti su di esso riducendo al minimo gli effetti dell’investimento, pur conservando le utilità economiche che ad esso sono associate;
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• mitigare gli impatti ritenuti inevitabili sull’ambiente con il ricorso ad appositi ulteriori investimenti;
• produrre energia da fonti rinnovabili;
• incrementare l’efficienza di sistemi, impianti, dispositivi e processi;
• promuovere l’utilizzo di idrogeno verde a fini ambientali.
Gli investimenti ammissibili riguardano:
a) misure di efficienza energetica che non siano meri miglioramenti che le imprese sono tenute ad attuare per conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.
Tali interventi rientrano nell’Azione 1.9 “Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI” del PR 2021 2027;
b) la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento.
Tali interventi rientrano nell’Azione 2.2 – “Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, ammodernamento impianti e idrogeno verde” del PR 2021 2027.
Con riferimento alle grandi imprese, gli investimenti produttivi non sono al momento candidabili; la Regione Puglia si riserva di attivarne la finanziabilità in presenza di altre risorse diverse dai Fondi SIE.
In dettaglio:
a) Le misure di efficienza energetica non sono ammissibili se prevedono l’utilizzo e/o il ricorso a combustibili di origine fossile compreso il gas naturale. Fanno eccezione gli interventi di cui alla precedente lettera b., nonché quelli per il teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.
I costi ammissibili sono i costi di investimento aggiuntivi necessari per raggiungere il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli dello scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto (intendendo lo scenario controfattuale come quello che corrisponde a un investimento con capacità di produzione e durata di vita comparabili, conforme alle norme dell'Unione già in vigore), come segue:
I. se lo scenario controfattuale consiste nella realizzazione di un investimento meno efficiente dal punto di vista energetico - che corrisponde alla normale pratica commerciale nel settore o nell'attività in questione - i costi ammissibili sono costituiti dalla differenza tra i costi dell'investimento proposto e quelli dell'investimento meno efficiente dal punto di vista energetico;
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II. se l’investimento controfattuale consiste nel conservare in funzione gli impianti e le apparecchiature esistenti presso il sito oggetto del programma, i costi ammissibili sono i costi totali dell'investimento ridotti del 10%.
Se l’investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente dal punto di vista energetico (la cui assenza è comprovata da relazione tecnica), i costi ammissibili sono i costi di investimento totali.
Se l’investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile finalizzato esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale il proponente sceglie di non determinare un investimento controfattuale il costo ammissibile è ridotto al 50%.
L’intensità di aiuto non supera il 45% per le grandi imprese, il 55% per le medie e il 65% per le piccole imprese.
Non sono ammissibili i costi non direttamente collegati al raggiungimento di un livello più elevato di efficienza energetica.
Non sono agevolabili i miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norma dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore e che possono riguardare a titolo esemplificativo:
✓ Singoli macchinari / elementi / impianti che si è obbligati a cambiare entro una determinata scadenza per motivi legati all’efficienza energetica che essi stessi garantiscono con le loro prestazioni “attive” o “passive” ovvero anche di tutela ambientale o ad altre esigenze.
✓ Singoli macchinari / elementi / impianti in occasione della mera sostituzione di per sé obbligatoria.
✓ Interi adeguamenti di siti o di edifici o di parti di essi con il ricorso a impianti o dotazioni aventi prestazioni minime di legge.
La dizione “costo connesso all’efficienza energetica” deve intendersi come “costo degli interventi aventi finalità di incremento dell’efficienza energetica”.
La dizione “investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l’aiuto” ovvero lo “scenario controfattuale”, rispetto al quale quantificare i costi ammissibili, va dichiarato e descritto da parte del proponente (con perizia asseverata a firma di un tecnico terzo abilitato), identificando una soluzione ossequiosa dei dettami cogenti della normativa applicabile ed effettivamente in grado di soddisfare le prescrizioni minime di legge assieme ad una quantificazione del suo costo (basata su computi, semplici stime di mercato o preventivi).
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Quanto all’efficienza delle aziende o dei siti industriali, le voci di spesa ammissibili possono essere raggruppate come segue:
▪ miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti;
▪ integrazione delle dotazioni infrastrutturali e impiantistiche esistenti tramite impianti o dispositivi che ne riducano il fabbisogno di energia per il funzionamento/per l’utilizzo;
▪ sostituzione dell’esistente con l’utilizzo di tecnologie avanzate quando siano evidenti e significativi i vantaggi in termini di uso efficiente dell’energia a pari prestazione;
▪ recupero termico internamente al processo produttivo (manifatturiero e dei servizi);
▪ recupero termico per gli usi propri delle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici situati nell’area di sedime del sito produttivo, etc.);
▪ completamento in ottica cogenerativa di impianti preesistenti di produzione di energia termica e/o elettrica senza il raggiungimento della condizione “ad alto rendimento”.
Nell’ambito delle misure di efficienza energetica sono ricomprese quelle che prevedono l’installazione di sistemi cogenerativi attraverso l’utilizzo di cascami energetici già disponibili nel ciclo produttivo aziendale, diversi da quelli di produzione autonoma di energia a partire da fonti energetiche esterne non utilizzate precedentemente all’intervento.
Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica o di risparmio energetico sono da annoverare anche gli interventi che, pur determinando l’installazione di un sistema energetico con funzioni di produzioni di energia elettrica, lo facciano sfruttando condizioni impiantistiche già presenti all’interno del sito diverse dalla disponibilità di un allacciamento ad una rete di distribuzione.
b) Aiuti agli investimenti per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento.
Gli Investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, sono concessi esclusivamente a nuovi impianti.
Gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio di energia in qualsiasi forma sono ammissibili se combinati ad impianti di energia rinnovabile già presenti o da realizzarsi nello stesso sito e purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75 % della sua energia da quegli stessi impianti su base annua. Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del GBER tutte le componenti dell'investimento (generazione e accumulo) sono considerate come un unico progetto integrato.
Gli aiuti agli investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il 29 biometano) e combustibili da biomassa sono ammissibili solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati
siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della direttiva (UE) 2018/2001, nonché dei suoi atti di esecuzione o delegati e siano ottenuti dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione di impianti di stoccaggio per i quali almeno il 75 % del combustibile su base annua provenga da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa direttamente collegati.
Gli investimenti riguardanti la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e i combustibili da biomassa sono ammissibili solo se ottenuti con il ricorso a scarti di produzione o a sottoprodotti o a rifiuti di origine biologica.
Ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all’art. 4 del GBER tutte le componenti di investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come un unico progetto integrato.
Sono ammissibili gli investimenti per la produzione di idrogeno purché i relativi impianti - su base annua - utilizzino energia proveniente da fonte rinnovabile (idrogeno verde) e l’idrogeno sia destinato esclusivamente all’autoconsumo. Per i progetti di idrogeno rinnovabile, costituiti da un elettrolizzatore e una o più unità di generazione da fonti rinnovabili sotto un unico punto di connessione alla rete, sono finanziabili le unità di produzione dell’idrogeno la cui capacità non superi quella combinata delle unità di generazione da fonti rinnovabili. L'aiuto all'investimento può comprendere infrastrutture dedicate alla trasmissione o alla distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio per l'idrogeno rinnovabile ad esse connessi. Gli aiuti agli investimenti per le unità di cogenerazione ad alto rendimento, sono ammissibili solo nella misura in cui consentano risparmi complessivi di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità come previsto dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE o di qualsiasi successiva normativa vigente al momento di realizzazione dell’impianto.
Gli aiuti agli investimenti per progetti di accumulo di energia elettrica e termica direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili sono ammissibili solo se non riguardano la cogenerazione alimentata da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale in cui è garantito il rispetto degli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 in linea con la sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.
Sono costi ammissibili quelli riferiti ad impianti di cogenerazione di nuova installazione e/o oggetto di attività di repowering / revamping e non di mera sostituzione dell’intero impianto o di parti / componenti di esso.
I costi ammissibili corrispondono all’intero costo sostenuto.
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L'intensità dell'aiuto non supera:
- il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione da fonti energetiche rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti energetiche rinnovabili;
- il 30 % dei costi ammissibili per investimenti diversi da quelli del punto precedente.
Tali intensità sono aumentate del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
Per tutti gli interventi relativi alla tutela ambientale che prevedano una quota di produzione di energia elettrica deve essere garantito che questa avvenga esclusivamente a fini di autoconsumo su base annuale.
L’istanza di accesso prevede che gli interventi proposti e le relative spese siano oggetto di specifica Relazione di un tecnico abilitato che contenga informazioni circa l’organicità dell’intervento e la portata innovativa dello stesso.
6.7 Programmi di consulenza
6.7.1 Consulenze specialistiche
Le consulenze specialistiche, complementari rispetto ai servizi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese, prestate anche attraverso la figura del Temporary Manager, devono riguardare spese per l’acquisto di servizi su specifiche problematiche direttamente afferenti al progetto di investimento presentato, non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario. I servizi devono essere erogati da soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
Le consulenze in materia di digitalizzazione, agevolabili nell’ambito dell’Azione 1.7 “Interventi di digitalizzazione delle imprese” del PR 2021 2027, potranno riguardare temi di innovazione avanzata quali:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud, fog e quantum computing;
c) cyber security;
d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali;
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e) simulazione e sistemi cyber-fisici;
f) prototipazione rapida;
g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
h) robotica avanzata e collaborativa;
i) interfaccia uomo-macchina;
j) soluzioni per la manifattura avanzata;
k) manifattura additiva e stampa tridimensionale;
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
n) programmi di digital marketing e digital editing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso i mercati;
o) programmi di open innovation;
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;
r) sistemi EDI, electronic data interchange;
s) soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”);
t) consulenze su applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
u) tecnologie per l’in-store customer experience;
v) system integration applicata all’automazione dei processi.
Inoltre, le prestazioni di consulenza sono agevolabili anche nell’ambito dell’azione 1.9 “Interventi di ampliamento e consolidamento del sistema imprenditoriale delle PMI” del PR 2021 2027, e attengono a contenuti specialistici tali da consentire un significativo apporto di tipo innovativo all’iniziativa proposta.
A titolo non esaustivo, tali prestazioni potranno riguardare:
❖ servizi di consulenza finalizzati a sostenere i processi di innovazione attraverso percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, all’apertura del capitale di rischio a investitori
indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti sul
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mercato di capitali e di finanza alternativa e digitale (es.: equity crowdfunding, emissione di minibond etc.);
❖ consulenza per la progettazione ed il conseguimento delle certificazioni in ambito energetico anche diretta a fornire informazioni esecutive sulle modalità di utilizzo dell’energia all’interno del sito/sistema produttivo aziendale, compresi gli studi atti alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia del processo produttivo (manifatturiero e dei servizi) ed alla riduzione dei consumi elettrici, termici, frigoriferi e di qualsiasi altra forma di energia nelle fasi aziendali a corredo dei processi produttivi (amministrazione, trasporti, illuminazione, riscaldamento, climatizzazione degli edifici facenti capo al sito produttivo, etc.), escludendo gli interventi sugli involucri edilizi, relativi alla tutela dell’ambiente;
❖ l’ottenimento delle certificazioni a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria; tali spese riguardano esclusivamente l’acquisizione della prima certificazione, con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione;
❖ attività di assessment finalizzata all’accrescimento delle potenzialità del beneficiario attraverso servizi di analisi e orientamento specialistico, anche di avvicinamento ai servizi digitali e virtuali.
6.7.2 Internazionalizzazione
Tali interventi sono agevolabili nell’ambito dell’Azione 1.10 “Interventi per l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi” del PR 2021 2027.
Per la crescita e l’evoluzione del territorio la strategia regionale attribuisce un ruolo determinante anche alla capacità delle PMI di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI anche attraverso azioni di internazionalizzazione.
Tali consulenze potranno riguardare:
❖ sviluppo di progetti per la crescita competitiva delle imprese sui mercati esteri (es.: ricerca di partner esteri, scouting di nuovi mercati di sbocco, partecipazione collettiva a eventi/fiere internazionali, partecipazione a gare e progetti di fornitura internazionali);
❖ iniziative per migliorare l’approccio al mercato globale (es.: digitalizzazione dei processi aziendali, digital marketing, web marketing, acquisizione di tecnologie che favoriscano l’e-commerce e le piattaforme integrate per il trade marketing);
❖ ricerca di partner e/o di investitori internazionali per lo sviluppo di processi/prodotti;
❖ l’ottenimento delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione nei Paesi esteri o a sfruttare
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determinati canali commerciali (es. GDO);
❖ protezione del marchio dell’impresa all’estero;
❖ assistenza specialistica afferente al programma agevolato sul versante legale, doganale, contrattuale o fiscale sui mercati internazionali;
❖ preparazione di un piano export digitale e di un piano di sviluppo sui mercati obiettivo del progetto (sono esclusi i meri studi di mercato) attraverso l’utilizzo di un Temporary Export Manager (TEM) e/o digital export manager come definiti all’Allegato n.1 Glossario parte integrante e sostanziale dell’Avviso;
❖ progettazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera, promozione del sito compreso il monitoraggio e la reportistica dei risultati;
❖ consulenza e assistenza tecnica per l’avvio e lo sviluppo della promozione e commercializzazione on line b2b e b2c (es.: consulenza e formazione per l’utilizzo di piattaforme / sistemi di smart payment internazionali);
❖ progettazione di video, cataloghi, repertori, depliant, altri materiali (anche digitali) redatti in lingua diversa dall’italiano;
❖ supporto e affiancamento dell’impresa per consentire una più ampia presenza dei prodotti regionali pugliesi nelle piattaforme di e-commerce internazionali e di market place;
❖ integrazione dei canali di marketing on-line per aumentare la visibilità del brand aziendale all’estero;
❖ analisi e ricerche su mercati esteri per la predisposizione di studi di fattibilità volti a valutare le potenzialità dell’impresa con riferimento a una o più linee di prodotto e a specifici mercati di sbocco.
6.7.3 Partecipazione a fiere
Tali interventi sono agevolabili nell’ambito dell’Azione 1.10 “Interventi per l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi” del PR 2021 2027.
La partecipazione alle fiere può rivelarsi particolarmente efficace per promuovere e consolidare la presenza dell’impresa in nuovi mercati e per sostenere le eccellenze tecnologiche e produttive regionali; attraverso la partecipazione a fiere di importanza nazionale o internazionale, infatti, l’impresa può creare occasioni di incontro con altri operatori del settore e di settori contigui e può attrarre investitori sia nazionali che esteri. Le fiere, sia in presenza che digitali ed anche nella modalità temporanea (cfr. articolo 10 comma 17 dell’Avviso) consentono, infine, di diffondere i prodotti e servizi “made in Puglia” e divulgarne le caratteristiche identitarie.
Sono ammissibili, nell’ambito di questo programma, le seguenti voci di spesa:
a. Affitto area espositiva;
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b. Quote di iscrizione, quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
c. Allestimento e progettazione dello stand;
d. Hostess e interpretariato.
Nell’ambito delle consulenze non sono ammissibili e finanziabili:
- i servizi a carattere continuativo e periodico;
- i servizi connessi al normale funzionamento dell’impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale);
- le spese di xxxxx, viaggio e alloggio.
7 Presentazione dell’istanza di accesso
L’istanza di accesso è presentata secondo le modalità stabilite dall’articolo 12 “Fase di accesso” dell’Avviso ed in conformità alla modulistica prevista dalla piattaforma on line “Contratti di Programma”, incluso il “questionario ex ante”. Tale documentazione è integralmente riportata nell’Allegato n. 4 “Modulistica di istanza di accesso” all’Avviso.
8 Presentazione del progetto definitivo
Le modalità di presentazione del progetto definitivo sono stabilite dall'articolo 13 dell’Avviso pubblico, attraverso procedura on line su apposita piattaforma.
Il progetto definitivo deve essere trasmesso entro i termini stabiliti dall’Avviso, pena la decadenza.
La verifica riguarderà la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, l’ammissibilità, la pertinenza, la congruità delle spese di progetto e l’organicità e la funzionalità del programma presentato.
A tal fine, il soggetto proponente e le imprese aderenti dovranno compilare le sezioni telematiche di proposta del Progetto definitivo che includono:
- la Scheda tecnica di sintesi nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma proposto, nonché all’andamento economico patrimoniale del soggetto proponente (es. evoluzione del fatturato e del patrimonio netto);
- il rinnovo degli impegni ed attestazioni previsti dalla normativa che saranno affermati mediante DSAN rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 nell’ambito della piattaforma.
- con riguardo al conteggio delle ULA relative ai 12 mesi antecedenti quello di presentazione dell’istanza di accesso con riferimento alle sedi pugliesi, attestate in sede di presentazione dell’istanza di accesso, occorrerà fornire l’elenco in excel secondo il modello reso disponibile sul portale istituzionale.
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- In relazione al programma di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale:
🞜 Formulario relativo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ove previsti, saranno compilati nella piattaforma informatica anche le seguenti sezioni:
🞜 Formulario relativo al programma di Innovazione;
🞜 Relazione dettagliata sugli investimenti produttivi;
🞜 Formulario relativo agli interventi di tutela ambientale inerenti le misure di efficienza energetica e la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento corredata da una Relazione Tecnica asseverata redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal Rappresentante Legale, che illustri lo stato iniziale e quello finale, attraverso i necessari elaborati tecnici e grafici, evidenziando e quantificando gli obiettivi di miglioramento da conseguire.
🞜 Formulario del Piano Formativo;
🞜 Formulario dei servizi di consulenza per le PMI aderenti.
I succitati Formulari saranno corredati dalla documentazione ivi richiesta, nonché dalla documentazione di seguito elencata.
Con riferimento all’eventuale realizzazione di lavori di costruzione e/o acquisto di immobili e fabbricati, occorrerà fornire:
a) documentazione amministrativa relativa all’avvio dell’iter e/o all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie complete di allegati (principali elaborati grafici, lay out, etc.);
b) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc.
Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
c) principali elaborati grafici e lay out relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore speciale;
d) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, attestanti la piena disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata di tecnico iscritto ad albo) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso; per l’eventuale acquisto dell’immobile e del suolo sarà necessario produrre perizia giurata di tecnico iscritto ad albo attestante il valore del bene e la congruità dello stesso, distinguendo il valore del suolo dal valore dell’immobile.
Con riferimento all’eventuale realizzazione di lavori di costruzione occorrerà fornire computo metrico relativo alle
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opere edili e/o agli impianti generali redatto in maniera puntuale, dettagliata e con indicazione chiara delle quantità; lo stesso dovrà essere redatto facendo riferimento al Prezziario della Regione Puglia vigente; per ciascuna voce riportata nel computo metrico, dovrà essere inserito il codice di riferimento e la descrizione tratta dal Prezziario Regionale ed il relativo costo. In caso di voci di spesa non incluse nel Prezziario Regionale, si dovrà procedere alla redazione di specifica “analisi nuovi prezzi” secondo le modalità riconosciute e ritenute valide dalla normativa di settore.
Con riferimento all’eventuale acquisto di beni, occorrerà fornire preventivi del fornitore; si rammenta che gli impianti e i macchinari devono essere coerenti con l’Industria 4.0 e con il Green Deal europeo, e devono essere compatibili con le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, energetica o digitale.
Con riferimento alle consulenze o servizi specialistici, i relativi preventivi di spesa / contratti dovranno essere corredati dal curriculum vitae del prestatore di servizi o, in caso di società, devono essere forniti documenti attestanti le qualifiche, le esperienze e la capacità a prestare la consulenza o servizio specifico.
In caso di forniture da imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa beneficiaria, in sede di progettazione definitiva, le spese per lavori e beni materiali ed immateriali, a titolo meramente esemplificativo opere murarie e assimilate, impianti, macchinari, attrezzature ed arredi, possono essere ammissibili a condizione che siano supportate da perizia giurata di un tecnico abilitato, che dichiari:
- di essere in rapporto di terzietà con l’impresa fornitrice e beneficiaria (esterno all’organizzazione del proponente e di non avere vincoli di dipendenza e parentela con l’azienda o con il/i titolare/i dell’azienda proponente e fornitrice);
- la composizione della fornitura oggetto di perizia;
- la documentazione inerente l’acquisto relativo alla fornitura oggetto di perizia;
- l’eventuale manodopera necessaria alla realizzazione della fornitura oggetto di perizia;
- l’equità dei prezzi in linea con quelli di mercato;
- l’esclusione di eventuali rifatturazioni intermedie, di provvigioni di intermediazione o di vizi derivanti da pratiche occulte o da operazioni che abbiano contribuito ad aumentare il prezzo di vendita della fornitura oggetto di perizia;
- che l’oggetto della fornitura rientri nell’ambito della normale attività di produzione e vendita esercitata dall’impresa fornitrice;
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- la fornitura oggetto di perizia, ove pertinente, è venduta allo stato “nuovo di fabbrica”.
Come previsto dall’articolo 13 comma 6 dell’Avviso, il soggetto proponente, entro il termine stabilito in 150 giorni, eventualmente prorogabile, dalla comunicazione regionale di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo, dovrà presentare la documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell’investimento.
Inoltre, in relazione alla sostenibilità ambientale dell’iniziativa, l’impresa dovrà produrre la documentazione richiesta e/o dimostrare l’avvio delle procedure necessarie all’ottenimento dei pareri/autorizzazioni richiesti.
Infine, l’impresa sarà tenuta a produrre ogni eventuale ulteriore documentazione indicata nell’istruttoria di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo.
9 Regole per il riconoscimento delle spese in R&S&I (applicazione dei costi unitari semplificati)
L’Atto dirigenziale n. 26 del 30/01/2024 della Sezione Programmazione Unitaria ha recepito la nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT - MUR) n. 51 del 04/01/2024 per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari ai sensi dell’art. 53(3) lettera c) Regolamento (UE) 2021/1060 per la rendicontazione delle spese del personale dei progetti di Ricerca Industriale, Sviluppo Sperimentale e Innovazione finanziati da MIUR e MISE a valere sul PR Puglia 2021-2027.
Le spese ammissibili sono classificabili come segue:
a. Personale
a.1 Personale dipendente
Questa voce comprende il personale del soggetto beneficiario limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, dedito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ed innovazione oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali (rendicontabili nell’ambito delle spese generali nella percentuale massima del 20% come da articolo 55 del RDC).
Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario, regolarmente censito e attribuito all’unità locale pugliese di svolgimento dell’intervento; potrà essere verificata l’effettiva operatività del personale
rendicontato nell’unità locale di svolgimento del progetto, attraverso il controllo delle dichiarazioni
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obbligatorie INPS (UNILAV).
Con riferimento al personale in trasferta da altre unità operative del soggetto beneficiario sarà necessario produrre documentazione che ne attesti l’effettiva presenza presso la sede oggetto d’investimento, in particolare:
• documentazione aziendale comprovante la trasferta (ordine di servizio, foglio missione adeguatamente firmato, copia biglietti aerei; copia ricevute albergo, ecc.);
• time sheet firmato dalla risorsa in questione e dal responsabile del progetto relativo alle ore giornaliere di presenza della risorsa presso la sede pugliese.
Le ore dedicate al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate secondo lo schema reso disponibile sul portale istituzionale. Tali schemi, redatti in modo che risulti la distinta delle ore impegnate nel progetto, specificandone l’attività, nonché il monte ore complessivamente lavorato dal dipendente, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e siglati per visto dal Rappresentante Legale e/o dal Direttore Amministrativo.
Non sono, altresì, rendicontabili, in questa voce, altre forme contrattuali quali borse di dottorato, borse di studio e borse di ricerca. Inoltre, non sono rendicontabili contratti di lavoro in somministrazione, mediante società interinale, in quanto il personale deve essere legato all'impresa da vincolo di subordinazione.
Il personale inquadrato con contratto di apprendistato può essere rendicontato a costi standard a condizione che la rendicontazione escluda le ore dedicate alla formazione. Resta fermo che l’attività svolta sia strettamente pertinente al progetto agevolato e che l'ammissibilità della spesa sarà determinata solo in fase di verifica della rendicontazione.
Nel caso di personale in distacco, che prevede l'utilizzo di dipendenti di altre aziende, la società distaccante "presta" proprio personale al soggetto beneficiario, per un periodo determinato, ed il costo del personale in distacco (comprensivo di: RAL, oneri previdenziali e assistenziali, rateo ferie, rateo tredicesime, ecc..) viene ribaltato dal distaccante al distaccatario (soggetto beneficiario). L'emissione dei cedolini paga, il pagamento dello stipendio e dei relativi oneri, rimangono in capo alla distaccante; la distaccante espone tali costi alla distaccataria a mezzo fattura, che verrà liquidata dalla distaccataria. La fattura non deve prevedere alcun mark up rispetto al costo del personale in distacco.
Il personale in distacco può essere rendicontato esclusivamente:
- entro il limite massimo del 10% per ogni annualità, elevabile al 20% in presenza di un progetto di
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formazione a favore del personale dipendente diretto dell'impresa beneficiaria a valere sulle competenze per le quali è stato disposto il distacco;
- "a costi reali", fornendo idonea documentazione attestante l’effettivo distacco dell’unità lavorativa in questione impegnata nella realizzazione delle attività di progetto realizzate dal soggetto beneficiario.
In particolare si richiede:
a. contratto di distacco e/o lettera di distacco controfirmata per accettazione dal lavoratore da cui si evinca il collegamento al progetto di ricerca;
b. copia della “Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav” inviata agli uffici preposti e relativa ricevuta/attestazione di invio, da cui devono evincersi il nominativo del lavoratore e la sede operativa del datore di lavoro distaccatario;
c. xxxxxxxx paga del lavoratore distaccato;
d. documentazione contabile e bancaria attestante che il costo della risorsa distaccata è stato effettivamente sostenuto dall’impresa beneficiaria delle agevolazioni (fattura della distaccante verso la distaccataria con allegate le buste paga del personale in distacco; time sheet del personale distaccato; estratti conto da cui si evinca l’avvenuto pagamento della fattura).
E’ richiesto il ricorso al distacco pieno ai fini di una corretta ed agevole identificazione e verifica dei costi ammissibili; nel caso di distacchi parziali la comunicazione ne deve dare evidenza.
Pertanto, l’adozione dei costi standard non è applicabile al personale in distacco, per il quale sarà necessario presentare la documentazione esposta al punto precedente.
Nel caso di ricorso al telelavoro e/o Smart Working sarà possibile rendicontare le spese di personale incardinato presso le unità locali del territorio regionale pugliese, esclusivamente per lo svolgimento delle attività relative al progetto di Ricerca e Sviluppo e Innovazione agevolato dalla Regione Puglia, purché siano fornite tutte le seguenti evidenze documentali:
a. accordi individuali (con eventuale comunicazione all’INAIL), ordine di servizio, disposizione organizzativa ovvero altro documento interno attraverso il quale sono state individuate le risorse del gruppo di lavoro, con descrizione delle relative mansioni, che saranno impiegate in smart working e descrizione delle attività da svolgere in remoto (es. studi, simulazioni, test, sviluppo programmi, ecc);
b. nell’ambito del time sheet previsto dalla modulistica, sottoscritto dal personale e avallato dal capo progetto, sarà specificato l'avvenuto svolgimento di tali attività in remoto;
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c. nell’ambito del Rapporto Tecnico Scientifico dovranno essere illustrati puntualmente i risultati previsti e l’output prodotto, ribadendo che è necessario che vengano realizzati gli obiettivi attesi;
d. formale autorizzazione/ordine di servizio che specifichi e giustifichi mansioni ed attività da svolgere relativamente ad eventuali dipendenti che svolgono le attività al di fuori della Regione Puglia. Si chiarisce che tale ultima condizione è consentita nel limite del 5% delle spese di personale rendicontate per ogni annualità. Tale percentuale è elevabile sino al 10% solo a fronte di acclusa previsione di formazione per i dipendenti assunti in Puglia sulle specifiche competenze non reperibili.
In attuazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 che, ai sensi dell’articolo 53 paragrafo 1 lettera b) e articolo 94, prevede la possibilità di utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi (SCO), stabilendo opzioni alternative rispetto alla rendicontazione a costi reali per calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni, si applica la metodologia dei costi standard per la rendicontazione dei costi del personale.
Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate attraverso le tabelle standard di costo orario di cui al suddetto Decreto.
I costi orari standard unitari da applicare alle spese di personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo, sono riportati nella tabella che segue.
Tabella n.1 – Costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione
FASCIA DI COSTO – LIVELLO | IMPRESE |
ALTO | € 83,00 |
MEDIO | € 47,00 |
BASSO | € 30,00 |
Nello specifico, le fasce di costo per le “Imprese” sono di seguito definite:
✓ Alto, per i livelli dirigenziali;
✓ Medio, per i livelli di quadro;
✓ Basso, per i livelli di impiegato/operaio.
Al fine di una corretta rendicontazione dei costi standard, si dovrà fornire:
✓ Ordine di servizio del responsabile, sottoscritto per accettazione dal dipendente, contenente l’indicazione del monte-ore o della percentuale di tempo da dedicare / dedicata al progetto;
✓ Time sheet redatti secondo lo schema reso disponibile sul portale istituzionale;
✓ Copia dell’ultimo cedolino relativo al periodo di SAL rendicontato;
✓ Relazione, per ogni dipendente, delle attività svolte.
a.2 Personale non dipendente
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Questa voce comprende il personale con contratto di collaborazione con l’impresa beneficiaria impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che la propria attività sia riconducibile alla sede oggetto di agevolazione dell’impresa finanziata.
Il contratto di collaborazione deve contenere:
• l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione,
• l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti, i livelli retributivi del personale dipendente e comunque, non oltre i valori di cui ai costi standard. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell’impresa finanziata.
I costi di eventuali diarie e spese rientrano nelle spese generali ed i costi per le attività svolte da parte del personale dipendente e non dipendente, temporaneamente fuori dalla sede oggetto di agevolazione dell'impresa finanziata (altre unità locali dell’impresa beneficiaria o altre sedi) dovranno essere adeguatamente descritti all’interno del Rapporto tecnico Intermedio / Finale.
I costi per le attività svolte da parte di consulenti esterni alla sede oggetto di agevolazione non rientrano nella voce di spesa “personale” e rientrano invece nella voce “acquisizioni di competenze tecniche e consulenze” e possono essere anche riferite a prestazioni fornite presso la struttura dell’impresa beneficiaria.
In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i costi imputabili saranno stimati nella pertinente sezione del Business Plan telematico, mentre il dettaglio dei costi da sostenere sarà riportato nell’ambito del formulario relativo al Progetto definitivo.
b. Attrezzature e strumentazioni
In questa voce verranno incluse le quote di ammortamento inerenti attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. I beni in questione dovranno essere fisicamente localizzati presso la/e sede/i operativa/e in Puglia presso cui viene fissato lo svolgimento del progetto. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo di ammortamento fiscale delle attrezzature e delle strumentazioni, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139 e s.m.i., sono i seguenti:
• le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, né potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
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• la “data di inizio utilizzo” non potrà essere antecedente alla data di consegna del bene come riportata dal documento di trasporto;
• per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto stesso.
In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:
✓ Titolo costituente “impegno giuridicamente vincolante”, quale: preventivo / offerta sottoscritta per accettazione, ordine di acquisto, contratto di acquisto;
✓ Fatture di acquisto complete di documento di trasporto;
✓ Documentazione attestante l’avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale e Cespiti), nonché dei pagamenti sul Libro Giornale.
c. Costi relativi agli immobili e ai terreni sono agevolabili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali.
d. Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze/competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione.
In questa voce rientrano i costi della ricerca acquisita contrattualmente da Università e Centri di ricerca pubblici e/o privati, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Inoltre, le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e che non comporti elementi di collusione. Tali attività devono risultare affidate attraverso contratti contenenti il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo.
L’appalto o il subappalto di attività a Università e/o centri di ricerca o a partner industriali non è da considerarsi come collaborazione effettiva e quindi non sono attività da considerarsi valide ai fini delle premialità contemplate dall’Avviso.
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Nell’ambito dei beni immateriali (conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza) verranno inclusi i costi relativi alla brevettazione industriale ed ai diritti di proprietà intellettuale, tra cui quelli di seguito riportati:
a. tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
b. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
c. costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.
I costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto riguardano consulenze specialistiche, il cui costo sarà riconoscibile in base al numero di giornate rendicontate (1 giornata di consulenza = 8 ore).
Il costo massimo riconoscibile per giornata, ai fini del calcolo del contributo, è calcolato in base alle tariffe massime che si riportano di seguito:
Tabella n.2 – fasce di costo dei consulenti sulla base dell’esperienza maturata
LIVELLO | ESPERIENZA MATURATA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA | TARIFFA MAX GIORNALIERA |
I | OLTRE 15 ANNI | € 600,00 |
II | 10 – 15 ANNI | € 550,00 |
III | 5 – 10 ANNI | € 400,00 |
IV | 2 – 5 ANNI | € 300,00 |
Si precisa che l’esperienza richiesta, utile alla definizione della tariffa massima giornaliera, è da riferirsi al singolo consulente che dovrà dimostrare adeguate competenze ed esperienza diretta.
Con riferimento alla già menzionata categoria d., nel caso in cui il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi abbiano partecipazioni reciproche a livello societario o abbiano i medesimi amministratori, la spesa deve essere imputata al costo al netto di ogni ricarico.
In sede di rendicontazione, ai fini del riconoscimento dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnico-economica sufficiente a dimostrare le motivazioni della scelta effettuata nonché la congruenza dei costi preventivati ed i risultati acquisibili a valle dell’intervento, la cui proprietà deve rimanere al soggetto beneficiario del contributo.
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In fase di rendicontazione delle attività, la documentazione giustificativa di spesa consiste in:
✓ Titolo costituente “impegno giuridicamente vincolante” (offerta, preventivo sottoscritto per accettazione, ordine) e contratto di fornitura;
✓ Fatture di acquisto;
✓ Documentazione attestante l’avvenuto pagamento tracciabile delle fatture;
✓ Dichiarazione di quietanza liberatoria del fornitore;
✓ Evidenza della registrazione delle fatture sui libri contabili (IVA, Giornale, nonché dei pagamenti sul libro Giornale).
✓ Dichiarazione di prestazione di consulenza, secondo lo standard disponibile sul portale istituzionale.
e. Spese generali di ricerca e sviluppo e innovazione e altri costi del progetto
Nell’ambito di tale voce di spesa, rientrano le seguenti sottocategorie:
a. funzionalità operativa: posta, telefono, cancelleria, abbonamenti a riviste scientifiche, materiali minuti, manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo utilizzate nel progetto, ecc.;
b. funzionalità organizzativa: attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale, acquisti, magazzinieri, segretarie; ecc.;
c. funzionalità ambientale: pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas, utenze
incluse spese per as a service e servizi cloud, ecc.;
d. spese per assistenza al personale: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.;
e. spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie: del personale in missione/trasferta nelle attività di R&S oggetto di agevolazione;
f. spese per corsi, congressi, mostre, fiere: afferenti il progetto di R&S oggetto di agevolazione (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale di promozione dei risultati del progetto, ecc.).
La voce “Altri costi del progetto” include i costi relativi a materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, direttamente imputabili al progetto.
Con riferimento alle spese generali e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento (articolo 7, paragrafo 1, terza frase del GBER), tali costi sono calcolati sulla base di un approccio
semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %,
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applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).
In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).
Nel caso di spese di Innovazione dei processi e dell'organizzazione di cui all’articolo 10 comma 6 lettera b) dell’Avviso, le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, direttamente imputabili al progetto, sono agevolabili a un tasso forfettario del 20 % dei costi diretti ai sensi del Reg. 1060/2021 e s.m.i.
In sede di rendicontazione sarà fornita una Relazione finale tecnico-scientifica secondo lo standard reso disponibile sul portale istituzionale, nell’ambito della quale l’impresa, dopo aver riepilogato i dati salienti del progetto, descriverà dettagliatamente le attività svolte, anche mediante grafici e materiale fotografico, i risultati finali conseguiti, gli aspetti di interesse tecnico-scientifico, la validità industriale del progetto con particolare riferimento alle risorse umane e finanziarie impiegate, le modalità ed i tempi di esecuzione, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni originarie, con indicazione anche delle modalità di individuazione e determinazione dell’entità dei costi generali e/o altri costi d’esercizio sostenuti in relazione alle attività connesse alla realizzazione del progetto di R&S&I.
10 Regole per il riconoscimento delle spese per Formazione (applicazione dei costi unitari semplificati)
Il costo ammissibile degli interventi formativi è determinato attraverso l’utilizzo di un’opzione semplificata di costo, giusto Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676. L’opzione semplificata di costo si sostanzia in un Costo Standard Unitario ora/partecipante, che definisce il parametro di riferimento per il calcolo complessivo del costo del programma formativo ammissibile, secondo la durata per il numero dei partecipanti.
L’unità di costo standard adottata copre tutte le tipologie di costo dell’intervento formativo (come determinate nelle tabelle seguenti) ed il valore ammissibile a contributo è determinato attraverso la verifica della pista di controllo dell’intervento formativo che comprende out-put a processo e/o a risultato.
Eventuali difformità degli out-put a processo e/o a risultato determinano rettifiche finanziarie come successivamente specificato.
Tabella 3
Importi per la formazione di persone occupate (in EUR)
IT | |
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR) | 27,90 |
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR) | 25,30 |
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Gli importi di cui alla tabella 3 sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale, che per la Puglia è pari a 0,82; pertanto, i valori correttamente adottati a norma del Reg. Delegato (UE) n. 2023/1676 sono:
UCS | PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 | IT |
Costo 1 | Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR) | 22,88 |
Costo 2 | Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR) | 20,75 |
Pertanto, il costo standard riconoscibile è composto dall’importo complessivo del costo unitario 1 e del costo unitario 2 pari a complessivi € 43,63/h/partecipante. Esclusivamente in presenza di costi salariali/R&S&I ammissibili ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, il Costo unitario 2 non potrà essere riconosciuto per il medesimo partecipante.
Out-put sottoposti a verifica per il riconoscimento del contributo
La spesa ammissibile e, conseguentemente, le modalità di riconoscimento del costo dell’intervento formativo da parte dell’AdG è basata sulla realizzazione del processo, valorizzata attraverso l’Unità di Costo Standard oraria ai sensi del Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.
Esempio di calcolo3 del contributo per un Piano Formativo con singola azione formativa per n. 18 lavoratori della durata di n. 70 ore, in assenza di cause di incremento dell’intensità di aiuto del 10%, ed in assenza di irregolarità:
Tipologia Impresa | ore | lavoratori | UCS/ora/allievo | Costo Totale Piano | Intensità Aiuto | Cofinanziamento | Contributo erogabile in assenza di irregolarità |
Grandi Imprese | 70 | 18 | 43,63 | 54.973,80 | 50 % | 50% | 27.486,90 |
Medie imprese | 70 | 18 | 43,63 | 54.973,80 | 60 % | 40% | 32.984,28 |
Piccole imprese | 70 | 18 | 43,63 | 54.973,80 | 70 % | 30% | 38.481,66 |
3
L’esempio è condotto sulle intensità di aiuto previste dall’Avviso CdP per Grandi Imprese e PMI, non tiene conto di eventuali percentuali aggiuntive dell’intensità di aiuto per
Medie e Grandi Imprese dovute al coinvolgimento di lavoratori svantaggiati e/o disabili, come previsto dalla normativa vigente ivi richiamata. Non tiene, altresì, conto di costi salariali per i medesimi lavoratori avviati alla formazione, per i quali il Costo Unitario 2 non potrà essere riconosciuto.
In merito al cofinanziamento, l’impresa proponente potrà documentare la copertura degli interventi formativi per 47 la parte non agevolata, in base a quanto previsto dall’articolo 13 comma 6 dell’Avviso pubblico.
Gli interventi saranno soggetti alle verifiche di gestione ai sensi dell’art. 74.1.a.ii del Reg. (UE) n. 1060/2021; le tabelle seguenti definiscono le condizioni per il sostegno all’operazione e le tipologie di irregolarità con le conseguenti decurtazioni da applicare per il riconoscimento della spesa ai beneficiari:
Condizioni per il sostegno | ||
Irregolarità | Tipologia dell' irregolarità | Modalità applicative |
Generali | • Assenza degli out-put: Assenza delle dichiarazioni degli apprendimenti somministrate ai discenti, debitamente firmate e datate. • Assenza degli out-put: Assenza della relazione dettagliata delle attività svolte. • Mancato utilizzo dei registri di presenza delle attività | • mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione |
• Mancato completamento dell’intero intervento formativo | • mancato riconoscimento del 100% della sovvenzione | |
• Assenza di rilevamento della presenza | • mancato riconoscimento del 100% dell’UCS/ora per assenza del singolo partecipante | |
Specifiche | • Partecipante che non raggiunge la percentuale minima di frequenza pari al 50% del monte ore previsto per l’intervento cui è iscritto | • mancato riconoscimento del 100% dell’UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza inferiore al 50% del monte ore previsto |
• Partecipante che raggiunge una percentuale di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto per l’intervento cui è iscritto | • Riconoscimento del 60% dell’UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza tra il 50% ed il 70% del monte ore previsto | |
• Partecipante che supera una percentuale di frequenza del 70% del monte ore previsto per l’intervento cui è iscritto | • Riconoscimento del 100% dell’UCS/ora del singolo partecipante in caso di frequenza superiore al 70% del monte ore previsto |
Ai fini del riconoscimento della spesa degli interventi formativi, in fase di rendicontazione dell’intervento, dovrà essere acquisita e trasmessa dal beneficiario, e resa disponibile in caso di controlli, la documentazione oggetto di rendicontazione.
Per ogni Programma Formativo, al fine del valido riconoscimento del contributo pubblico, dovrà essere prodotta la seguente documentazione per singola azione:
a. relazione dettagliata delle attività svolte;
b. test intermedi di valutazione degli obiettivi di apprendimento;
c. dichiarazione degli apprendimenti;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 del legale rappresentante
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dell’impresa beneficiaria o dell’ente formatore nella quale viene dato atto dei locali in cui si è svolta l'attività formativa e dell'utilizzo delle attrezzature utilizzate per le attività realizzate;
e. registro presenze debitamente compilato;
f. prospetto riepilogativo delle ore di frequenza dei partecipanti.
In occasione dei controlli regionali, sia in itinere sia a completamento del percorso formativo, tale documentazione dovrà essere messa a disposizione.
L’Avviso Contratti di Programma, per definire il costo totale dell’intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dal punto 3 Allegato al Reg. Delegato (UE) n. 1676/2023.
11 Contrasto al lavoro non regolare: Clausola sociale (articolo 18 dell’Avviso)
L’applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da
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qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28.
12 Obblighi informativi
Si rammenta che, nel rispetto dei Regolamenti U.E. in materia di azioni informative e pubblicitarie, i Soggetti Beneficiari dovranno seguire le istruzioni sulle modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario ai sensi dell’ALLEGATO IX del RDC 1060/2021 Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50.