PROTOCOLLO D’INTESA
tra
l’ACI – Automobile Club d'Italia, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx 0, Partita Iva n.00907501001, in persona del Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nella qualità di Presidente dell’Ente, di seguito denominato “ACI”
e
l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxx, 00, Partita Iva n. 10216820968, ente senza scopo di lucro, in persona del Presidente e Legale Rappresentante della Associazione, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, di seguito denominata anche “Associazione”
definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”
PREMESSO CHE
• l’ACI è un ente pubblico non economico a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, interno e internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio;
• l’ACI, nel perseguimento dei fini istituzionali, in particolare promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico nonché la diffusione della conoscenza delle risorse turistiche e del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale del Paese, progettando e attuando le azioni considerate valide allo scopo;
• l’ACI è un ente riconosciuto dal CONI e dalla FIA - Federazione Internazionale dell’Automobile, di cui è membro fondatore, quale unica Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e, in tale veste istituzionale, promuove e organizza le attività e gli eventi sportivi automobilistici;
• l’ACI promuove le attività di studio e ricerca sulla mobilità, anche con l'obiettivo di diffondere e consolidare una più profonda sensibilità ed etica ambientale, attraverso la realizzazione di soluzioni e servizi innovativi per la circolazione, nel rispetto del territorio e dell'ambiente;
• l’ACI persegue gli obiettivi istituzionalmente assegnati anche attraverso la Federazione degli Automobile Club quale Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, e le Società controllate;
• l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, Ente senza scopo di lucro, è espressione dell’eccellenza della ristorazione e della pasticceria italiana ed opera per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, in sinergia con le Istituzioni del Paese;
• l’ACI ha pubblicato il 24 novembre 2020 un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato a verificare l’interesse di enti pubblici e/o privati che operano nella promozione turistica, alla stipulazione di un Protocollo di intesa per la programmazione e la realizzazione di iniziative congiunte di promozione e comunicazione di percorsi turistici ed enogastronomici e la progettazione e/o valorizzazione di itinerari turistici alternativi coerenti con lo sviluppo sostenibile.
• l’Associazione ha manifestato l’interesse a sottoscrivere il suddetto Protocollo di intesa e risulta pienamente rispondente, per esperienza e capacità professionale, ai requisiti indicati nel predetto Avviso;
• l’ACI, attuata la procedura di verifica sui requisiti dell’Associazione, ha proposto alla medesima la stipulazione del presente Protocollo di intesa secondo le indicazioni del predetto Avviso di manifestazione di interesse;
CONSIDERATO CHE
• visto l’interesse comune per la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche ed enogastronomiche di tutto il territorio nazionale, le Parti firmatarie ritengono opportuno attuare una collaborazione a tal fine mediante la sottoscrizione del presente Protocollo di intesa e, nell’ambito della loro autonomia e sulla base delle deliberazioni dei propri organi collegiali, concorrono all’attuazione del medesimo Protocollo;
• l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto è una libera associazione, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, espressione dell’eccellenza del settore ristorazione e accoglienza italiana, che intende rappresentare in ogni suo aspetto e declinazione;
• l'Associazione si propone di rafforzare e valorizzare la cultura agroalimentare ed enogastronomica italiana, perseguendo in uno spirito di collegialità e di mutua condivisione, i valori di qualità, di tradizioni e di conoscenza, promuovendo sul territorio nazionale e all’estero i prodotti italiani e il made in Italy anche attraverso l’interscambio di esperienze, risorse e attività di informazione;
• l’Associazione ha, altresì, fra le proprie finalità statutarie e priorità anche quella di sostenere coerentemente le azioni delle Istituzioni volte alla valorizzazione e alla promozione della cucina italiana, al fine di “promuovere attività dedicate agli Associati”, anche realizzando eventuali operazioni di carattere economico-commerciale, esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità associative e senza scopo e fini di lucro;
le Parti, così rappresentate, convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Premesse
1. Le premesse hanno valore di patto e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa.
Art. 2 Oggetto
1. Le Parti si impegnano a promuovere una reciproca collaborazione nei rispettivi settori d’interesse, favorendo, in particolar modo, la promozione dell’identità italiana attraverso la ricerca e la divulgazione di percorsi turistici ed enogastronomici che offrano al fruitore un’esperienza completa del territorio nazionale.
2. Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze all’interno del tessuto sociale, per facilitare la divulgazione di itinerari alternativi e favorire uno sviluppo turistico sostenibile in termini ambientali, culturali, economici e sociali.
3. Le Parti si riservano la possibilità di valutare e di individuare, di comune accordo, ulteriori e più specifici ambiti di collaborazione.
Art. 3
Aree di collaborazione
1. Le Parti favoriscono la collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei rispettivi settori d’interesse.
2. In particolare, le Parti intendono cooperare nello svolgimento di specifici progetti, da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. condivisione di scenari tecnologici e individuazione di priorità per la ricerca congiunta;
b. partecipazione a bandi e programmi nazionali e internazionali;
c. adesione a progetti europei e accesso ai fondi strutturali in materia di promozione turistica attraverso la Struttura di missione Progetti comunitari per automotive e turismo dell’ACI;
d. sviluppo e promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti a cui le Parti partecipano;
e. promozione di attività di diffusione dell’identità e della cultura italiana in campo turistico.
Art. 4 Comitato Guida
1. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del Protocollo, composto per l’ACI dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Direttore Centrale della Direzione per l’Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo (o suo delegato) e per l’Associazione dal Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxxx, Responsabile tecnico-scientifico e delle relazioni esterne e istituzionali (o suo delegato), con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.
2. Il Comitato di cui al precedente comma 1 potrà essere integrato da altri rappresentanti delle Parti in relazione alle aree di collaborazione attivate nell’attuazione del presente Protocollo di intesa.
Art. 5 Uso dei loghi
1. Al fine di favorire le azioni di comunicazione previste nel presente Protocollo di intesa, le Parti si impegnano a concedere l'utilizzo temporaneo dei propri loghi esclusivamente per la durata del Protocollo medesimo e ai soli fini promozionali e informativi del presente Protocollo, per la pubblicazione sui rispettivi siti e social network.
2. È vietato ogni utilizzo dei loghi delle Parti diverso da quanto previsto al precedente comma 1, se non preventivamente approvato dalle Parti.
Art. 6
Modalità operative e risorse economiche
1. Il presente Protocollo di intesa non prevede impegni economici a carico delle Parti.
2. Le modalità operative, gli eventuali costi delle iniziative derivanti dal presente Protocollo nonché la relativa ripartizione dei medesimi saranno disciplinati da apposite Convenzioni operative.
Art. 7
Durata ed eventuale rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli organi competenti.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. È vietato il rinnovo tacito del presente Protocollo di intesa.
Art. 8 Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente del presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. ai seguenti rispettivi indirizzi:
- ACI, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
- Associazione, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
3. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguito.
5. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.
Art. 9 Risoluzione
1. Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Protocollo di intesa con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nei casi di inadempienza dei reciproci obblighi previsti dal Protocollo medesimo.
Art. 10
Diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti di collaborazione oggetto del presente Protocollo di intesa dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno, in particolare attraverso pubblicazioni congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti di collaborazione, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti di collaborazione, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno delle convenzioni attuative.
Art. 11 Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo saranno trattati esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo.
2. Ciascuna Parte provvede autonomamente al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Art. 13 Foro competente
1 Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione del presente Protocollo di intesa.
2 Qualsiasi controversia, che non possa essere risolta tra le Parti in via conciliativa, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Per l’ACI Per l’ Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto
Il Presidente La Presidente
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato il 15/06/2021