LA GIUNTA COMUNALE
XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X. 00 in data 10.03.2011
OGGETTO: “ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI COSTA MASNAGA E IL COMUNE DI NIBIONNO FINALIZZATO AL RINFORZO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE”.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’organico dei servizi di polizia locale dei Comuni di Costa Masnaga e di Nibionno, costituito rispettivamente da n. 2 e da n. 1 operatori, non è in grado di garantire in determinati periodi dell’anno o in occasione di particolari circostanze un adeguato servizio di vigilanza e/o tempestivi interventi sul territorio di rispettiva competenza;
- che la L.R. 14.3.2003, n. 4 ed in particolare l’art. 15, comma 2, prevede che, al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall’Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali;
- che, alla luce delle suddetta possibilità legislativa, i Comuni di Xxxxx Xxxxxxx e Nibionno hanno convenuto sull’opportunità di porre in essere un accordo di collaborazione che prevede la possibilità di impiegare, sul proprio territorio, nelle sopra descritte occasioni, anche gli operatori di polizia locale dipendenti dall’altro Comune;
- che a seguito di consultazioni tra le due Amministrazioni è stato definito l’unito accordo di collaborazione al fine di correttamente regolare i reciproci rapporti;
Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267
Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal responsabile del servizio competente;
Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
- di approvare per i motivi e le finalità in premessa indicate lo schema di accordo di collaborazione con il Comune di Xxxxx Xxxxxxx finalizzato al rinforzo del servizio di polizia locale allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
- di autorizzare il Sindaco per la sua sottoscrizione;
- di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente provvedimento;
- di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 53 DEL 10.03.2011
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI COSTA MASNAGA E IL COMUNE DI NIBIONNO FINALIZZATO AL RINFORZO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
Tra
il COMUNE DI COSTA MASNAGA, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx il COMUNE DI NIBIONNO, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxx Xxxxx
PREMESSO
- che l’organico dei servizi di polizia locale dei Comuni di Costa Masnaga e di Nibionno, costituito rispettivamente da n. 2 e da n. 1 operatori, non è in grado di garantire in determinati periodi dell’anno o in occasione di particolari circostanze un adeguato servizio di vigilanza e/o tempestivi interventi sul territorio di rispettiva competenza;
- che la L.R. 14.3.2003, n. 4 ed in particolare l’art. 15, comma 2, prevede che, al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell’autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall’Ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali;
- che, alla luce delle suddetta possibilità legislativa, i Comuni di Xxxxx Xxxxxxx e Nibionno hanno convenuto sull’opportunità di porre in essere un accordo di collaborazione che prevede la possibilità di impiegare, sul proprio territorio, nelle sopra descritte occasioni, anche gli operatori di polizia locale dipendenti dall’altro Comune;
Tutto ciò premesso e al fine di correttamente regolare i reciproci rapporti, i suddetti Comuni convengono di sottoscrivere il presente
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
I Comuni di Costa Masnaga e di Nibionno, per i motivi in premessa descritti, condividono la necessità di rinforzare in determinati periodi dell’anno o in occasione di particolari circostanze i propri servizi di polizia locale.
A tale proposito autorizzano i propri operatori di polizia locale a prestare servizio sul territorio dell’altro Comune durante e al di fuori dell’orario di servizio, avvalendosi degli autoveicoli e delle strumentazioni tecniche in dotazione ai servizi di polizia locale di ciascun Comune.
Gli operatori di polizia locale impegnati nel servizio oggetto del presente accordo mantengono il rapporto di servizio con il Comune di appartenenza, compresi gli aspetti assicurativi e previdenziali e operano sul territorio dei Comuni firmatari mantenendo le qualifiche loro attribuite dalle leggi, dai regolamenti o da provvedimenti dell’Autorità.
Gli operatori di polizia locale che hanno in dotazione l’arma sono autorizzati al porto della stessa nell’ambito del territorio dei Comuni firmatari, previa comunicazione al Prefetto di Lecco.
L’effettuazione dei servizi oggetto del presente accordo e le modalità per il loro svolgimento saranno concordate dai responsabili dei servizi di polizia locale dei Comuni firmatari, sentiti preventivamente i rispettivi sindaci.
Gli atti relativi alle operazioni compiute dagli operatori di polizia locale saranno formalizzati dal Comune nel cui territorio le operazioni si sono svolte.
I proventi di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie saranno devoluti secondo la normativa vigente in materia.
Ciascun Comune firmatario sosterrà direttamente le spese per il proprio personale e quelle relative ai propri autoveicoli o dotazioni strumentali quand’anche impiegato e/o utilizzati sul territorio dell’altro Comune.
Il presente accordo ha validità sino al 31 dicembre 2011 e potrà essere rinnovato previa deliberazione dei competenti organi comunali.
I Comuni firmatari si riservano comunque la possibilità, sulla base di verifiche periodiche o a seguito di circostanze sopravvenute, di sciogliere anticipatamente e consensualmente l’accordo.
COMUNE DI COSTA MASNAGA Xxxxxxx Xxxxxxxx – Sindaco
COMUNE DI NIBIONNO – Xxxxxx Xxxxx – Sindaco