Provincia di Cuneo
COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
Provincia di Cuneo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, SERVIZI TECNICI CONNESSI, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO PERMANENTE “ROCCHE XXXXXXXX (1575,15-1925,35)”
CUP: D61D18000270009 CIG: 7471759295
CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE INTEGRATA
Sommario
• Premesse 3
• Art. 1 Oggetto del Capitolato 4
• Art. 2 Inizio dell’attività e prima apertura dell’impianto 5
• Art. 3 Destinazione d’uso ed utilizzazione dell’impianto 5
• Art. 4 Criteri di utilizzo dell’impianto e limiti all’attività di gestione 6
• Art. 5 Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizie 7
• Art. 6 Oneri e responsabilità del Concessionario 9
• Art. 7 Obbligo del rispetto delle stagioni invernali sciistiche e degli orari quotidiani. 10
• Art. 8 Inventario 12
• Art. 9 Personale impiegato 12
• Art. 10 Designazione del Responsabile della Gestione e designazione del Direttore
di Esercizio 13
• Art. 11 Adeguamenti tecnici dell’impianto e Revisioni periodiche 13
• Art. 12 Revisioni speciali 15
• Art. 13 Revisioni generali 17
• Art. 14 Tariffe 18
• Art. 15 Pubblicità 20
• Art. 16 Rapporti con il Concessionario 20
• Art. 17 Canone dovuto dal Concessionario 20
• Art. 18 Durata 21
• Art. 19 Assicurazioni – Cauzioni 21
• Art. 20 Risoluzione anticipata del contratto 21
• Art. 21 Rinuncia alle ipoteche 22
• Art. 22 Spese 22
• Art. 23 Referenti 22
• Art. 24 Spese 22
• Art. 25 Controversie e Norme Finali 22
Premesse
Premesso:
- Che il comprensorio sciabile, è formato da due zone territoriali nello stesso Comune; Prato Nevoso sul lato destro orografico del Torrente Maudagna, a confine con il Comune di Frabosa Soprana; Artesina sul lato destro e sinistro orografico del Torrente Maudagna, a confine con il Comune di Roccaforte Mondovì; i quali costituiscono attraverso i collegamenti sciabili in quota, un unico contesto comprensoriale denominato “Mondolè Ski”, che via via con il passare degli anni anche a fini pubblicitari viene indicato su depliant pubblicitari in una estensione territoriale più ampia comprensiva degli impianti dei Comuni limitrofi;
- Che con Delibera della Giunta Regionale n. 48-6154 del 15 dicembre 2017 di attuazione della
L.R. 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie”, art. 13 “Costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico dei territori montani” è stata disposta la costituzione presso Finpiemonte
S.p.A. di un Fondo del valore massimo pari ad € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico (invernale ed estivo) dei territori montani, tramite: Accordi di Programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 000/00 x x.x.x. x xxxxx X.X.X. x. 00 – 23223 del 24,11,1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma”;
- Che con nota prot. 00000219/2018 del 01/03/2018, la Regione Piemonte – Assessorato Cultura e Turismo Interventi ha comunicato che il programma di interventi di “Sviluppo e potenziamento del comprensorio sciabile del Mondolè Ski” è stato ammesso ad un contributo regionale ammontante ad € 4.900.000,00
- Che il Comune di Frabosa Sottana ha intenzione di realizzare una seggiovia biposto fissa denominata “ROCCHE XXXXXXXX”, su progetto definitivo approvato dal Comune di Frabosa Sottana. Detto impianto, insiste nell’area sciabile di Artesina ed andrà a sostituire la sciovia già esistente, denominata “ROCCHE XXXXXXXX”, di proprietà ed in concessione d’esercizio della Società Esercente Artesina s.p.a.;
- Che l’esistente società esercente degli impianti, ARTESINA s.p.a., opera nell’area sciabile di Artesina dal 1970 ed ha realizzato con mezzi propri la seguente rete di impianti di risalita destinati alla pratica dello sci alpino e di seguito elencati:
- Seggiovia biposto ad attacchi fissi “ARTESINA – TRUCCA DELLA TURRA” (CASTELLINO)
- Seggiovia biposto ad attacchi fissi “QUARTI – COLLETTO”
- Seggiovia biposto ad attacchi fissi “MONDOLE’ – COLLA BAUZANA”
- Sciovia a fune alta “CIMA XXXXXX”
- Sciovia a fune alta “TURRA 1 e 2”
- Sciovia a fune alta “ROCCHE XXXXXXXX” (da smantellare per realizzare il nuovo impianto)
- Seggiovia quadriposto ad attacchi fissi “ARTESINA-POGLIOLA” (di proprietà di questo Comune)
Con i quali continuerà a svolgere le proprie funzioni di società esercente di impianti di risalita anche in futuro.
- Che l’esistente società esercente degli impianti, PRATO NEVOSO s.p.a., opera nell’area sciabile di Prato Nevoso ed ha la proprietà della seguente rete di impianti di risalita destinati alla pratica dello sci alpino e di seguito elencati:
- Seggiovia quadriposto ad attacchi fissi “BLU”
- Seggiovia biposto ad attacchi fissi “ROSSA”
- Seggiovia esaposto ad attacchi mobili “CAUDANO-VALLON” (di proprietà di questo Comune)
Con i quali continuerà a svolgere le proprie funzioni di società esercente di impianti di risalita anche in futuro.
- Che le citate Società Esercenti operanti nel territorio di Frabosa Sottana, nella consapevolezza della pubblica utilità degli impianti, indispensabili per lo sviluppo socio economico e delle attività turistiche, intendono accordarsi bonariamente con il Comune di Frabosa Sottana su tutte le modalità per una gestione integrata dell’offerta turistica, impegnandosi a realizzare un unico biglietto di viaggio che consenta l’accesso a tutti gli impianti presenti nel comprensorio “Mondolè Ski”, compresi anche le nuove installazioni che saranno realizzate dai Concessionari individuati dal Comune di Frabosa Sottana.
- Ritenuto, quindi, che occorre ora definire:
A- Che l’impianto in progetto, denominato “ROCCHE XXXXXXXX” in zona Artesina, andrà a sostituire l’esistente sciovia a fune alta “ROCCHE XXXXXXXX”, di proprietà della società esercente ARTESINA s.p.a., la quale continuerà a svolgere la propria attività di esercente di impianti funiviari in concessione di trasporto pubblico, con le rimanenti installazioni presenti nell’area sciabile.
B- Che il Concessionario è il soggetto aggiudicatario individuato da parte del Comune di
Frabosa Sottana della realizzazione e gestione dell’opera pubblica.
C- Che l’Amministrazione Concedente è il Comune di Frabosa Sottana, sia per quanto concerne la concessione relativa alla costruzione e gestione di un opera pubblica e sia per quanto concerne la concessione all’esercizio di un servizio di pubblico trasporto ai sensi della L.R. 74/89.
D- Che le Società Esercenti, sono le società oggi operanti nel comprensorio sciabile del
“Mondolè Ski”: Artesina s.p.a. e Prato Nevoso s.p.a.
Tutto quanto ciò premesso si definisce quanto segue.
Art. 1 Oggetto del Capitolato
Il presente Capitolato, ha per oggetto:
A) Le modalità da seguire per la gestione dell’impianto denominato Seggiovia Biposto “Rocche Xxxxxxxx” in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, della L.R. 74/89 e del D.P.G.R. 7R del 2003
B) I rapporti che dovranno intercorrere tra:
- la Società Esercente di impianti di risalita già esistenti sul territorio zona di Artesina coincidente con la società esercente ARTESINA s.p.a.;
- la Società Esercente di impianti di risalita già esistenti sul territorio nella zona di Prato Nevoso coincidente con la società esercente PRATO NEVOSO s.p.a.;
- il Concessionario che verrà individuato dal Comune di Frabosa Sottana esercente del nuovo
impianto seggioviario in progetto denominato “ROCCHE XXXXXXXX”;
Al fine di concordare le norme di gestione e per costituire un biglietto unico di viaggio, per la trasparenza ed il libero mercato, in spirito di collaborazione e reciprocità tra tutte le Società esercenti del che in futuro potranno operare nel comprensorio sciabile del Mondolè Ski.
Per quanto riguarda le ulteriori prestazioni (progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; direzione lavori, servizi tecnici connessi, realizzazione) si fa rinvio allo schema di contratto e al capitolato speciale allegato al progetto definitivo.
Art. 2 Inizio dell’attività e prima apertura dell’impianto
Dopo aver concluso la fase di costruzione dell’opera ed aver presentato tutta la documentazione tecnica ed amministrativa a dimostrazione dell’avvenuta fine dei lavori, la Commissione convocata ai sensi del D.P.R. 753/80 e composta dal funzionari dell’U.S.T.I.F. e della Unione Montana Mondolé, procederà all’esecuzione delle prove e verifiche funzionali dell’impianto al termine della quale verrà redatto un apposito verbale della visita di ricognizione con la formulazione delle eventuali prescrizioni. A seguito dell’ottemperanza delle prescrizioni con scadenza prima dell’apertura al pubblico esercizio, verrà rilasciato il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 11.7.1980, n. 753 da parte degli uffici della M.C.T.C. (U.S.T.I.F.), a cui seguirà la Determinazione del Responsabile del Procedimento che autorizza di fatto l’apertura al pubblico esercizio dell’installazione. Il Concessionario, dovrà quindi acquisire, se non ancora ottenuta, la concessione all’esercizio dell’impianto, rilasciata dall’Ente Concedente come definito all’art. 3 e 5 della L.R. 14 dicembre 1989, n. 74.
Dalla data di rilascio della Determinazione del Responsabile del Procedimento, che autorizza l’apertura al pubblico esercizio dell’impianto, il Concessionario qualora vi siano le condizioni d’innevamento per la pratica dello sci, dovrà dare inizio alla gestione dell’impianto entro i successivi 10 giorni solari consecutivi. Qualora alla data del rilascio della Determinazione del Responsabile del Procedimento, non vi siano le condizioni oggettive per la pratica dello sci e comunque quando la stessa sia antecedente il 10 novembre, l’inizio della gestione potrà essere posticipato rispettivamente al momento in cui si verificheranno le condizioni d’innevamento per la pratica dello sci e comunque entro il 30 novembre.
L’Ente Concedente ai fini dell’apertura dell’impianto al pubblico esercizio è individuato nel Comune di Frabosa Sottana, poiché entrambi gli impianti insistono per intero sul proprio territorio comunale; Ente il quale dopo aver acquisito la determinazione del Responsabile del Procedimento della Unione Montana Mondolé, rilascia la concessione all’esercizio dell’impianto, ponendo le eventuali proprie condizioni.
Art. 3 Destinazione d’uso ed utilizzazione dell’impianto
La realizzazione delle opere edili e dell’impianto di risalita, deve essere finalizzata ad uso primario per l’attività del trasporto di persone e sciatori per l’attività sportiva dello sci nonché per le eventuali attività di altra natura che saranno individuate dal Concessionario ed approvate dall’Amministrazione.
L’impianto dovrà essere dotato, a cura del Concessionario, degli arredi, della segnaletica di qualsiasi tipo e delle attrezzature necessarie per la gestione ordinaria e straordinaria del servizio di trasporto pubblico di viaggiatori, in ottemperanza alle prescrizioni particolari d’esercizio definite dalla prassi e dalla normativa vigente.
L’impianto, destinato al trasporto dei viaggiatori in regime di servizio pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80, dovrà essere equipaggiato a cura del Concessionario della necessaria attrezzatura per eseguire le operazioni di soccorso in linea, secondo quanto prescritto nel piano delle operazioni di soccorso allegato al regolamento d’esercizio ed approvato dalle Autorità di Controllo e Vigilanza. Qualora il Concessionario si avvalga della possibilità di non eseguire direttamente con il proprio personale di esercizio le operazioni di soccorso, dovrà stipulare con altri Enti ed Associazioni riconosciute, accordi impegnativi in merito all’esecuzione delle necessarie operazioni per scaricare i viaggiatori eventualmente fermi in linea. L’organizzazione, le prove pratiche e l’eventuale esecuzione delle operazioni di soccorso in linea, si intendono a carico del Concessionario il quale dovrà provvedervi senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
L’impianto dovrà avere caratteristiche tali da ottimizzare e rendere sicure le operazioni di manutenzione e le procedure di imbarco, sbarco ed utilizzo dell’installazione, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza ed antinfortunistica. La stessa installazione, a cura del Concessionario, dovrà poi essere soggetta a tutti i controlli periodici definiti dalla vigente normativa tecnica (revisioni speciali e revisioni generali), oltre alle integrazioni eventualmente richieste in futuro dalle competenti Autorità di Controllo per il rispetto dei livelli minimi di sicurezza.
Art. 4 Criteri di utilizzo dell’impianto e limiti all’attività di gestione
Il Concessionario, fermo restando l’obbligo del rispetto per l’utilizzo ed apertura al pubblico esercizio dell’impianto, potrà utilizzare lo stesso anche per organizzazioni, manifestazioni ed incontri, fatti salvi i limiti derivanti dalla natura stessa dell’opera, da quanto disposto dal presente Capitolato, e di tutte le norme in materia di trasporto applicabili alla natura dell’impianto stesso e della sicurezza delle persone.
Il Concessionario sarà tenuto nei limiti delle particolari prescrizioni normative, prevedere il trasporto degli sciatori a ridotta capacità motoria ed a ridotta capacità visiva, purché accompagnati e previa verifica sulla capacità d’utilizzo dell’impianto.
Il Concessionario, per l’esercizio di pubblico trasporto dell’impianto in oggetto, potrà disporre dell’uso delle piste di discesa esistenti e di quelle che verranno via via realizzate per la durata della Concessione, le quali saranno a completa disposizione dei viaggiatori trasportati sull’impianto, con le sole limitazioni connesse alla sicurezza ed alla presenza di un sufficiente innevamento.
Le Società Esercenti, si obbligano con la presente a gestire e manutenere le piste di discesa per la pratica dello sci alpino, a cui è possibile accedere con l’impianto di risalita in oggetto, secondo i criteri e le prestazioni connessi alla pratica dello sport, con lo stesso interesse, diligenza e tempestività, ordinariamente posto alle rimanenti piste dell’area sciabile.
Il Concessionario non potrà utilizzare o concedere l’impianto per iniziative o attività che rechino pregiudizio all’immagine della Località, del Comprensorio e del Comune. A tal proposito sarà cura del Concessionario acquisire il preventivo assenso dell’Amministrazione Concedente per tutte quelle iniziative che esulano dalla normale attività connessa alla pratica sportiva dello sci.
Il Concessionario si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:
• installare e tenere costantemente in buono stato di conservazione e funzionamento, presso la stazione di partenza, un numero congruo di tornelli contapersone, aventi caratteristiche funzionali analoghe a quelli già installati sugli impianti del Comprensorio;
• garantire l’assistenza sanitaria per i casi di emergenza e pronto intervento, coordinandosi con
il servizio già presente nel Comprensorio;
• garantire i servizi di pulizia, spalatura neve, manutenzione ordinaria e straordinaria ed in generale tutto quanto occorrente alle stazioni terminali, alle aree di accesso, sosta e passaggio degli utenti, verificando l’efficienza delle recinzioni e delle canalizzazioni dei viaggiatori;
• provvedere presso le stazioni, comprese le aree adiacenti, affinché siano sempre libere da ingombri e depositi di qualsiasi natura; in particolare è fatto divieto di depositare, la legna, il materiale inerte, l’erba, il materiale combustibile e qualsiasi altro tipo di materiale che oltre a recare danno all’immagine del comprensorio sciistico rechi difficoltà o pregiudizio alla sicurezza delle persone;
• garantire l’efficienza funzionale dell’installazione ed il decoro della stessa;
• garantire il mantenimento delle caratteristiche prestazionali dell’impianto per tutta la durata della concessione, provvedendo ad eseguire entro le scadenze fissate dalle Normative vigenti e dalle Autorità di Controllo competenti, tutti gli adempimenti e tutte le prescrizioni necessarie per il regolare e sicuro esercizio in regime di trasporto pubblico dell’installazione;
• garantire la presenza del Personale di Esercizio abilitato alle rispettive funzioni, in numero congruo con le esigenze di trasporto, con il tipo di utenza, con i turni di lavoro giornalieri e con i disposti normativi vigenti;
• garantire il rispetto dei contratti collettivo di lavoro per il settore specifico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
• equipaggiare il proprio personale di esercizio con una divisa ed un distintivo di riconoscimento;
• eseguire tutte le operazioni di verifica e prove funzionali giornaliere, settimanali e mensili al di
fuori dell’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
• eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria al di fuori dell’orario
quotidiano di apertura al pubblico esercizio;
• garantire il servizio d’ordine indipendentemente da quello prestato dalle forze di pubblica
sicurezza.
Art. 5 Gestione, manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizie
Il Concessionario è obbligato ad eseguire a proprie cure e spese tutte le opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese quelle per gli adeguamenti tecnologici, dell’impianto, delle costruzioni, delle apparecchiature elettriche, delle aree di servizio, delle aree di transito e di passaggio, al fine di garantire con continuità per tutto il periodo della Concessione i necessari livelli si sicurezza del sistema di trasporto in ottemperanza alla indicazioni normative vigenti, oltre a garantire le perfette condizioni di efficienza e di regolarità del servizio di trasporto offerto.
Resta inteso che tutte le variazioni da apportare all’impianto e tutte le revisioni che a qualsiasi titolo, necessitano all’impianto compresi tutti gli interventi conseguenti, sono a carico del Concessionario che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo, a carico dell’Amministrazione Concessionaria.
Il Concessionario si obbliga ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori di pulizia, di spalatura e battitura della neve lungo i percorsi d’accesso ed uscita dalle stazioni e nelle aree limitrofe alle stesse, funzionali per il regolare esercizio dell’impianto.
In caso di precipitazioni nevose, durante l’orario di esercizio, salvo casi eccezionali che dovranno comunque essere giustificati, l’esercizio dell’impianto non potrà essere sospeso e le vie di accesso e di uscita dalle stazioni, le banchine di imbarco e sbarco, le piste di accesso ed uscita, dovranno essere mantenute dal Personale in servizio in regola con le indicazioni progettuali e conformi per un regolare e sicuro esercizio di trasporto. In caso di precipitazioni nevose, il personale di esercizio di entrambe le stazioni, dovrà anche provvedere con i mezzi idonei a mantenere sgombri da neve i sedili delle seggiole.
Le cause che determinano la chiusura al pubblico esercizio durante l’orario giornaliero, sono quelle riportate nel Regolamento di Esercizio dell’impianto cui ciascun Concessionario é tenuto ad attenersi per assumere le decisioni del caso. Nel caso di abbondanti precipitazioni nevose, l’apertura dell’impianto è soggetta al preventivo giudizio di assenza di rischio valanghe sull’area sciabile e dall’accessibilità delle piste servite. Ciascun Concessionario con propria responsabilità diretta, dovrà accertarsi preventivamente all’apertura al pubblico servizio dell’impianto presso le Strutture, gli Enti o le Associazioni competenti, la situazione di percorribilità delle piste servite, quindi disporre l’apertura o chiusura dell’installazione. In tali casi, ciascun Concessionario, dovrà comunque coordinarsi con la Società Esercente presente nell’area sciabile, che si obbliga ad assumere decisioni comuni e condivise in merito alla situazione di pericolosità dell’area sciabile di stazione.
L’impianto, non potrà essere aperto al pubblico esercizio, se le piste servite o se gli accessi a monte verso altre aree sciabili del comprensorio non sono regolarmente aperti e sicuri; della presente limitazione all’esercizio dell’impianto, il Concessionario se ne assume la completa responsabilità diretta, tenendo sollevata l’Amministrazione Concedente da ogni responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi.
In caso di abbondanti precipitazioni nevose, il Concessionario si obbliga a dotarsi del personale di supporto sufficiente per garantire la corretta apertura all’esercizio dell’impianto, nel rispetto degli orari giornalieri concordati con le Società Esercenti del Comprensorio, pubblicati ed esposti al Pubblico, nonché approvati dall’Amministrazione Comunale di Frabosa Sottana.
Il Concessionario si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti a fune, comprese le apparecchiature a questi connesse. Parimenti il Concessionario, si obbliga al pieno rispetto con propria cura e spese di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro del Personale operante sull’installazione e dell’Utenza trasportata in regime di servizio di trasporto pubblico ai sensi del D.P.R. 753/80.
L’Amministrazione Concedente, potrà eseguire accertamenti di propria iniziativa in qualunque momento; le risultanze di tali accertamenti da eseguirsi in contraddittorio tra l’Amministrazione Concedente ed il Concessionario saranno trascritte in un apposito verbale. Sulla base dell’esito di dette risultanze, l’Amministrazione Concedente potrà richiedere l’esecuzione, entro un adeguato tempo, dei lavori ritenuti necessari per la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, oltre che per il decoro stesso dell’impianto e delle pertinenze ad esso anche solo funzionalmente connesse. Ferme restando le inadempienze, scaduto inutilmente il termine fissato, l’Amministrazione Concedente potrà eseguire, di propria iniziativa i lavori, con il conseguente addebito delle relative spese al Concessionario, a decorrere dal trentesimo giorno dalla data dell’intimazione, prelevando il relativo importo dal deposito cauzionale che dovrà essere
reintegrato dal Concessionario entro 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, salvo ogni altra
eccezione.
Nel corso di validità del contratto il Concessionario, senza nulla pretendere anche a solo titolo di rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione Concedente, può realizzare di propria iniziativa, previe le dovute Autorizzazioni e Xxxxx Xxxx, ulteriori opere migliorative ovvero di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, purché non venga snaturata la destinazione funzionale dell’installazione e non vengano meno gli standard prestazionali della stessa.
Per tutta la durata della Concessione, fatte salve le eventuali future disposizioni di legge introducenti criteri differenti per l’esercizio degli impianti di risalita a destinazione turistica, l’impianto in oggetto, non potrà subire variazioni in merito alla destinazione di servizio di pubblico trasporto così come definito dal D.P.R. 753/80, oggi vigente.
E’ vietato il deposito ed il trasporto sull’impianto di materiale combustibile, tossico, nocivo di
qualsiasi tipo e natura.
Art. 6 Oneri e responsabilità del Concessionario
La gestione dell’Impianto, fermo restando il rispetto delle finalità e di quanto stabilito dal presente Capitolato, sarà esercitata dal Concessionario a totale Suo rischio, con l’esonero dell’Amministrazione Concedente di qualsiasi responsabilità e molestia verso e da parte di terzi.
Il Concessionario si obbliga a provvedere a tutti gli oneri ed a tutte le spese per espletare l’esercizio di trasporto in servizio pubblico con l’impianto in oggetto per tutta la durata della concessione. Tra le incombenze a cui il Concessionario deve provvedere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, si richiama, l’ordinaria e la straordinaria manutenzione dell’impianto, inteso nella sua globalità, delle attrezzature, delle apparecchiature, sia meccaniche, sia elettriche, sia elettroniche e sia idrauliche; delle infrastrutture di stazione a monte ed a valle; delle aree di accesso ed uscita; delle aree di sosta limitrofe all’impianto e funzionali per l’esercizio sicuro e regolare dello stesso; del materiale di linea inteso come funi, veicoli, rulliere e sostegni; la pulizia e l’ordine. Oltre a quanto precedentemente descritto, sono a carico del Concessionario tutti gli oneri da corrispondere al Personale di Esercizio, che dovrà sempre essere presente in numero congruo con le indicazioni Normative vigenti e sufficiente per la regolare e sicura conduzione del servizio di trasporto pubblico.
Il Concessionario si obbliga a richiedere ed ottenere le necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta per la gestione dell’impianto, provvedendo anche ai necessari rinnovi per tutta la durata della Concessione. Eventuali altre attività esercitate dal Concessionario e giudicate comunque compatibili dall’Amministrazione Concedente tramite adeguata autorizzazione, potranno essere svolte solamente a seguito dell’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta. Gli oneri connessi con la richiesta e l’ottenimento delle necessarie Licenze, Autorizzazioni e Nulla Osta, saranno a carico del Concessionario, senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Competono altresì al Concessionario le spese per l’allestimento degli spazi, per la segnaletica di qualsiasi tipo anche luminosa, ed ogni apparecchio occorrente per i dispositivi contapersone installati nella zona di accesso all’impianto, compresa ogni altra spesa che ai sensi della normativa vigente è obbligatoria ai fini della funzionalità e sicurezza dell’impianto o comunque che il Concessionario, nel rispetto della normativa vigente, reputi necessaria per il proseguimento dell’esercizio di pubblico trasporto.
Il Concessionario si obbliga inoltre a non consentire l’acceso del pubblico in un numero di persone superiore alla portata dell’impianto stesso, anche con riferimento al numero di persone sulle piste da sci raggiungibili con l’uso dell’impianto medesimo.
Tutte le variazioni tecnologiche da apportare e tutte le revisioni che, a qualsiasi titolo, necessitano per il servizio di pubblico esercizio dell’impianto e tutti gli interventi conseguenti sono a carico del Concessionario che vi provvederà senza oneri e costi di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente.
Il Concessionario è obbligato alla piena e puntuale ottemperanza di tutte le norme concernenti la sicurezza del Personale in servizio, della sicurezza delle persone trasportate, dell’idoneità e funzionalità dell’impianto per tutta la durata delle presente concessione, considerando anche le variazioni normative in merito che verranno emanate nel corso della durata della presente Concessione.
Il Concessionario si obbliga a propria cura ed a proprie spese di dotarsi di tutta la documentazione necessaria per espletare con regolarità il servizio di trasporto pubblico, così come richiesto dalla Normativa vigente per il particolare tipo d’impianto, impegnandosi a gestirla secondo le normali prassi ed a custodirla con cura e diligenza per tutta la durata della Concessione. A solo titolo esemplificativo, si riportano i principali documenti, che sono: il regolamento d’esercizio e piano delle operazioni di soccorso; i registri giornali delle prove e verifiche dell’impianto, i verbali di visita, le comunicazioni e circolari emesse dalle Autorità di Controllo, gli ordini di servizio emessi dalla Direzione d’Esercizio, i verbali degli incidenti accaduti, gli atti di concessione per l’esercizio dell’impianto, le eventuali convenzioni con altri Enti, gli eventuali certificati di prevenzione incendi, le certificazioni dei materiali rilasciate dal Costruttore, il manuale di uso e manutenzione dell’impianto, la documentazione progettuale originale di costruzione dell’impianto aggiornata e integrata con tutte le varianti, modifiche e revisioni effettuale e quanto altro necessario per la gestione ed esercizio dell’impianto. Al termine della Concessione, tutta la documentazione riferita all’impianto e sopra sommariamente descritta, ritornerà con l’impianto stesso nella disponibilità dell’Amministrazione Concedente.
Il Concessionario nel corso dell’attività di pubblico esercizio dell’installazione, si obbliga, in ottemperanza alle vigenti normative, a mettere a disposizione l’impianto e le strutture per tutte le visite, ispezioni e sopralluoghi da parte delle Autorità di Controllo (Unione Montana e U.S.T.I.F.), degli Enti e delle Amministrazioni aventi titolo, provvedendovi con il proprio personale, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
L’Amministrazione Concedente, si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare l’effettiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
Il Concessionario è obbligato per tutto il periodo della Concessione all’osservanza di tutti gli obblighi fiscali, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito.
Il Concessionario sarà di fatto il costruttore ed esercente dell’impianto seggioviario per tutta la durata della Concessione, esonerando l’Amministrazione Concedente da qualsiasi responsabilità in merito alla costruzione dell’opera ed alla conduzione e gestione della stessa nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 7 Obbligo del rispetto delle stagioni invernali sciistiche e degli orari quotidiani
Il Concessionario è obbligato, per tutta la durata della presente concessione, all’esercizio dell’impianto in piena concomitanza e coincidenza sia del calendario stagionale annuale e sia degli orari giornalieri di apertura e chiusura delle stazioni sciistiche, presenti nel Comprensorio in cui lo
stesso è inserito. A tal proposito si precisa che il Comprensorio sciistico in oggetto è quello denominato del “MONDOLE’ SKI”, costituito dalle aree sciabili di Artesina e di Prato Nevoso, site nel territorio comunale di Frabosa Sottana, in cui operano rispettivamente le Società Esercenti di impianti di risalita Artesina s.p.a. e Prato Nevoso s.p.a. Società Esercenti che attualmente gestiscono una rete di impianti di risalita e di piste connessa ed integrata per la pratica dello sci alpino.
Il comprensorio cui fare riferimento per quanto riguarda l’integrazione gestionale degli impianti oggetto del presente Capitolato, è quello comprensivo della totalità degli impianti e delle piste site nel territorio comunale di Frabosa Sottana, gestite dalle esistenti e citate Società Esercenti e loro aventi causa a qualsiasi titolo, nonché la rete di impianti e piste dei Comuni limitrofi e collegati al comprensorio, intesi come quelli già esistenti e come quelli che verranno via via realizzati nel tempo per tutto il periodo di durata della presente Concessione.
Per calendario stagionale annuale s’intende il periodo di apertura degli impianti di risalita per la pratica dello sci nella stagione invernale; periodo che essendo strettamente correlato alla situazione climatica locale ed allo stato di innevamento, è variabile e non fisso. Il calendario stagionale di apertura dovrà comunque essere definito prima dell’inizio della stagione invernale, in accordo con le altre Società Esercenti operanti nel Comprensorio e comunicato all’Amministrazione Concedente. In caso di disaccordo tra il Concessionario e le Società Esercenti operanti nel comprensorio, lo stesso dovrà relazionare all’Amministrazione Concedente le proprie motivazioni in merito al dissenso e l’Amministrazione Concedente si farà parte attiva per raggiungere un accordo. Fatti salvi i casi di controversia, il calendario stagionale di apertura al pubblico esercizio dell’impianto, non potrà di norma essere diverso da quello degli altri impianti limitrofi ed operanti nel comprensorio.
Per orario quotidiano, si intende l’orario antimeridiano di apertura all’esercizio e l’orario pomeridiano di chiusura all’esercizio, che può essere fissato con dati variabili per i giorni festivi e per i giorni feriali, nonché nei periodi natalizi, pasquali e festivi locali di alta affluenza turistica e che non potrà essere inferiore a 09.00 – 16.00. L’orario quotidiano dovrà essere definito prima dell’inizio della stagione invernale di apertura al pubblico esercizio, in accordo con le altre Società Esercenti operanti nel Comprensorio e comunicato all’Amministrazione Concedente. In caso di disaccordo tra il Concessionario e le Società Esercenti operanti nel Comprensorio, lo stesso dovrà relazionare all’Amministrazione Concedente le proprie motivazioni in merito al dissenso e l’Amministrazione Concedente si farà parte attiva per raggiungere un accordo. Fatti salvi i casi di controversia, l’orario quotidiano di apertura al pubblico esercizio dell’impianto, non potrà di norma essere diverso da quello degli altri impianti limitrofi ed operanti nel comprensorio.
Qualora durante il periodo di durata della presente Concessione si ravvisasse l’interesse turistico ricettivo di praticare lo sci notturno sulle piste servite dall’impianto oggetto della presente Concessione, il Concessionario potrà, a seguito di accordi impegnativi con le limitrofe Società Esercenti, equipaggiare l’impianto dei necessari sistemi di illuminazione richiesti dalla normativa vigente ed ottenuti i necessari Nulla Osta ed autorizzazioni, esercire il servizio di pubblico trasporto anche negli orari quotidiani serali e/o notturni per il periodo di stagione invernale concordato.
Le Società Esercenti operanti nel Comprensorio sono sempre tenute ad invitare i Concessionari, i quali dovranno partecipare ai tavoli delle trattative con gli Operatori turistici per concordare l’inizio ed il termine del calendario stagionale e dell’orario giornaliero. I Concessionari dovranno avere diritto di voto, in caso di votazione alle sedute, ma senza alcun diritto di rivalsa, azioni, rimborsi e/o risarcimenti nei confronti dei partecipanti, in caso di non accoglimento delle sue proposte. I Concessionari, non potranno rivalersi qualora per qualsiasi motivo, vengano
concordati dalle Società Esercenti, dagli Enti Locali e dagli Operatori, calendari stagionali ed orari diversi da quelli proposti dal Concessionario medesimo.
Qualsiasi innovazione rispetto alle normali e concordate modalità di esercizio per la pratica dello sci alpino, che coinvolga anche l’impianto in oggetto e proposta dal Concessionario, dovrà essere preventivamente discussa con l’Amministrazione Concedente per acquisire il parere favorevole con le eventuali legittime osservazioni ed integrazioni; delle quali il Concessionario dovrà tenere conto.
In caso di scarsa od assenza d’innevamento, ovvero di cattivo stato di qualità della neve tali da non consentire l’inizio della stagione invernale sciistica ovvero il suo proseguimento, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso di spese e/o risarcimento, a qualsiasi titolo, sia nei confronti dell’Amministrazione Concedente e sia nei confronti di altri soggetti pubblici e privati; fatte salve le eventuali iniziative di sostegno proposte dagli Enti Locali.
Il Concessionario potrà ampliare il periodo di apertura al pubblico esercizio dell’impianto, ma, si ribadisce, l’esplicito divieto di ridurre il periodo di apertura e gli orari rispetto a quanto praticato dalle Società Esercenti presenti nel Comprensorio.
Fermo restando quanto sopra esplicitato, le stagioni sciistiche invernali, in caso di normali condizioni d’innevamento, hanno inizio nel mese di novembre e terminano nel mese di aprile del successivo anno.
Si ribadisce che nel caso di impossibilità all’apertura e prosieguo dell’attività per scarsa od assenza d’innevamento, ovvero per qualità del manto nevoso non idoneo alla pratica dello sci, nessun rimborso, nessuna spesa e nessuna responsabilità di alcun tipo, neppure attraverso azioni per scarso rendimento dell’attività in Concessione, potranno essere addossate a carico dell’Amministrazione Concedente.
Similmente, il Concessionario non potrà rivalersi nei confronti dell’Amministrazione Concedente qualora per qualsiasi motivo, vengano concordati dalle Società Esercenti, dagli Enti Locali e dagli Operatori, calendari stagionali ed orari diversi da quelli proposti dal Concessionario medesimo; ovvero, sebbene accolti ed accettati non possono essere ossequiati per condizioni climatiche e d’innevamento incompatibili con la pratica dello sci nel Comprensorio.
Art. 8 Inventario
All’atto dell’inizio della gestione, sarà redatto un apposito inventario riportante l’elenco dei componenti che costituiscono l’installazione, compresi i materiali e le attrezzature di uso e manutenzione, il quale verrà sottoscritto da entrambi i Contraenti.
Lo stesso inventario, verrà aggiornato con scadenza biennale.
Fermo restando le verifiche periodiche, le revisioni e manutenzioni necessarie per il tipo d’impianto in convenzione, i materiali che risulteranno inefficienti ed inservibili saranno sostituiti dal Concessionario a propria cura e spese.
Art. 9 Personale impiegato
Il Concessionario dovrà impiegare per la gestione dell’impianto e delle strutture ad esso connesse, personale idoneo ed abilitato, nel numero necessario ad espletare in modo sicuro e regolare l’esercizio di pubblico trasporto, al quale dovrà essere corrisposto un trattamento non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere a propria cura all’assolvimento degli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali e di
assicurazione del personale dipendente, tenendo sollevata l’Amministrazione Concedente da ogni
responsabilità sia civile che penale, anche riguardo a terzi.
Il Concessionario ai fini della gestione dell’impianto, si obbliga a propria cura ed a proprie spese di assumere con un congruo anticipo il personale di esercizio (Capo Servizio, Macchinisti e Agenti) al fine di poterlo sottoporre ad un adeguato periodo di apprendistato e conoscenza dell’impianto, affiancandolo al personale della Società Costruttrice per tutto il periodo in cui si eseguiranno le operazioni di montaggio delle parti meccaniche e strutturali, le operazioni di cablaggio delle apparecchiature elettriche ed idrauliche di stazione e le operazioni messa in servizio dell’installazione. Gli oneri per la formazione, qualificazione ed abilitazione del Personale in servizio sull’impianto, sono a completo carico del Concessionario, senza costi ed oneri di alcun tipo a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
In ottemperanza alle vigenti normative riguardanti l’esercizio di impianti in servizio pubblico, tutto il personale operante sull’impianto e con funzioni di sicurezza e regolarità dell’esercizio, prima di essere impiegato nelle proprie mansioni, deve essere riconosciuto idoneo alle stesse sia sotto il profilo tecnico e sia sotto il profilo fisico ed attitudinale, mediante un’abilitazione. Per il Direttore di Esercizio e Capo Servizio, il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito previo visita medica legale, mentre il riconoscimento tecnico è eseguito tramite prova teorica e pratica condotta dai Funzionari dell’U.S.T.I.F. Per il rimanente personale di esercizio (Xxxxxxxxxxx e Agenti), il riconoscimento fisico ed attitudinale è eseguito con visita medica legale ed il riconoscimento tecnico è eseguito tramite una valutazione congiunta da parte del Direttore di Esercizio con l’assistenza del Capo Servizio, a cui segue il verbale di abilitazione. A tal riguardo il Concessionario, si obbliga al rispetto di tutte le disposizioni normative e procedurali concernenti il personale di esercizio.
In merito alle disposizioni sopra richiamate per il personale, si richiamano le particolari disposizioni contenute nel D.M. 05.06.1985, n. 1533 recante: “Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri”.
Art. 10 Designazione del Responsabile della Gestione e designazione del Direttore di Esercizio
Il Concessionario prima dell’avvio delle attività è obbligato a sensi di legge a nominare un Direttore di Esercizio, regolarmente abilitato all’esercizio dell’attività a cui è preposto, al quale compete l’assolvimento di tutte le attività ed incombenze disciplinate dal D.M. 05.06.1985, n. 1533 relative al particolare tipo di impianto funiviario.
Il Concessionario prima dell’inizio della gestione dovrà designare la persona Responsabile della Gestione, alla quale l’Amministrazione Concedente potrà fare prescrizioni, notifiche ed altro.
Il Concessionario della gestione è tenuto a comunicare prontamente ogni variazione del proprio domicilio e del proprio recapito telefonico onde essere rapidamente rintracciabile dall’Amministrazione Concedente per eventuali urgenti comunicazioni e/o richieste.
Il Responsabile della Gestione può anche coincidere nella medesima persona del Capo Servizio o del Direttore di Esercizio.
Art. 11 Adeguamenti tecnici dell’impianto e Revisioni periodiche
Tutti gli adeguamenti tecnici dell’impianto e tutte le revisioni di qualsiasi natura e tipo, sia facoltative e sia obbligatorie, sono da intendersi a carico del Concessionario senza oneri e costi di alcun genere per l’Amministrazione Concedente.
Ai sensi del D.M. 02.01.1985, N. 23 si considera variante costruttiva, rispetto alle soluzioni originariamente approvate ed adottate, qualsiasi modifica apportata all'impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell'impianto stesso (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione) o delle sue prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).
Le parti dell'impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte; ciò indipendentemente dal periodo di tempo durante il quale le parti suddette sono state in servizio. Quando ricorrano giustificati motivi, è tuttavia in facoltà della M.C.T.C. - USTIF sentita se del caso la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, potranno essere accordate deroghe per consentire di mantenere inalterate talune parti interessate dalle varianti, ancorché non rispondenti alla normativa tecnica in vigore.
Dopo la realizzazione delle varianti definite costruttive, la riapertura o la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutto l'impianto e non soltanto delle parti modificate, anche allo scopo di verificarne la reciproca compatibilità.
La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita dal D.M. 02.01.1985, N. 23 e per gli impianti in oggetto è pari a 40 anni dalla data di apertura al pubblico esercizio.
Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni impianto, nell'intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica, deve essere sottoposto, salvo che la Legge non disponga diversamente, alle seguenti revisioni periodiche:
Revisione speciale:
Ogni cinque anni per tutte le categorie di impianti.
Revisione generale:
Per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: al quindicesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio.
Per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo: al ventesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio.
L'autorizzazione od il Nulla Osta predetti s’intendono inoltre revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del comma 3.2.del D.M. 02.01.1985, N. 23, il Direttore d’Xxxxxxxxx non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai paragrafi 4 e 5 dello stesso D.M. 02.01.1985.
A seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio della
M.C.T.C. – U.S.T.I.F. o delle altre Autorità ed Enti competenti, sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa M.C.T.C. - U.S.T.I.F. può disporre l'effettuazione di
revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.
Di seguito si riportano a titolo informativo ed esemplificativo i criteri generali che regolano con la vigente normativa tecnica (D.M. 02.01.1985, N. 23) gli adempimenti tecnici e funzionali a cui sottoporre l’impianto in occasione delle citate scadenze. Comunque il Concessionario dovrà accollarsi tutti gli oneri tecnici ed economici connessi all’esecuzione delle revisioni periodiche e straordinarie, compresi gli adeguamenti tecnici obbligatori e/o facoltativi, necessari per proseguire con il pubblico esercizio dell’impianto e per il mantenimento delle originarie caratteristiche prestazionali dell’installazione, anche in ottemperanza alle nuove indicazioni normative e prescrizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione, senza costi ed oneri a carico dell’Amministrazione Concedente neppure a titolo di rimborso.
Art. 12 Revisioni speciali.
Gli interventi da espletare sull'impianto ogni cinque anni agli effetti della revisione speciale comprendono di norma:
a) La sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici e di componenti elettrici od elettronici per i quali, in base alle disposizioni del comma 4.3. del D.M. 02.01.1985, sia prevista una scadenza quinquennale, nonché l'accertamento che siano state tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi e componenti per i quali, in base alle predette disposizioni, siano previste scadenze diverse.
b) Il rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi traenti, zavorra e tenditrici.
c) L'effettuazione con personale qualificato di controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle giunzioni saldate di cui al comma 4.7 D.M. 02.01.1985.
d) Il controllo delle condizioni di buona conservazione degli azionamenti principali, di riserva, di soccorso o di recupero, compresi i circuiti elettrici di potenza, comando, sicurezza e telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.
e) L'espletamento delle verifiche e prove annuali.
f) Ogni altro accertamento che il Direttore dell'esercizio, ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio nei successivi cinque anni.
Le Case Costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici devono fornire all'azienda esercente, unitamente al progetto esecutivo di ogni impianto, le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando in particolare per ogni organo, apparecchiatura o dispositivo se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina. Copia delle suddette istruzioni deve essere depositata presso il competente ufficio periferico della M.C.T.C.
Le istruzioni di cui sopra devono comprendere l'elenco particolareggiato e completo degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici, escluse solo le funi, con l'indicazione impegnativa per ciascuno di essi, in base all'esperienza della stessa casa costruttrice, dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la sostituzione.
Indipendentemente dal parametro fissato, quando le cadenze temporali di sostituzione risultino minori di cinque anni, i rispettivi elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici ed
elettronici sono considerati materiali di consumo; per tutti gli altri le cadenze di sostituzione devono essere determinate, tenuto anche conto del tipo di servizio espletato dall'impianto, in maniera che le sostituzioni stesse possano aver luogo, di norma, nel corso di una delle revisioni speciali o generali.
In occasione delle revisioni speciali o generali, deve in ogni caso provvedersi alla verifica dei limiti fissati per i parametri che si riferiscono a condizioni di consumo, di usura o degrado per particolari elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici od elettronici.
Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc., sia che abbiano luogo in occasione delle scadenze quinquennali o di altre scadenze, sia che si tratti di materiali di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a cura del Capo Servizio, in apposite pagine del Libro giornale dell'impianto, nelle quali vanno elencati sistematicamente tutti gli elementi di cui ai comma 4.3. e 4.4. del D.M. 02.01.1985 e comunque richiesti dalle Leggi in vigore, con l'indicazione per ciascuno della propria scadenza.
Gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale e non soggetti a sostituzioni o soggetti a sostituzioni con cadenze multiple di cinque anni, ovvero comunque con cadenze diverse, devono, in occasione di ogni revisione speciale, essere sottoposti, a cura di personale qualificato, a controlli non distruttivi atti ad individuare l'insorgere di lesioni o di altre manifestazioni di degrado che possano compromettere la stabilità dell'elemento costruttivo, dell'organo meccanico o della relativa giunzione saldata. I metodi di controllo sono indicati dalla casa costruttrice che fisserà altresì la difettosità ammissibile; metodi di controllo complementari possono essere scelti dal Direttore di Esercizio in relazione sia al particolare elemento da verificare, sia al tipo di manifestazione che può essere temuta.
Gli elementi costruttivi e gli organi meccanici che, a seguito di idonei controlli non distruttivi, risultino affetti da manifestazioni di degrado a giudizio del Direttore di Esercizio, non compatibili con la sicurezza dell'esercizio, in relazione anche ai limiti di difettosità fissati dalla casa costruttrice, devono immediatamente essere sostituiti con elementi od organi nuovi uguali, od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, a quelli originali. Anche delle operazioni previste nel presente comma deve essere tenuta registrazione, in apposite pagine del Libro giornale dell'impianto, a cura del capo servizio.
A conclusione di ogni Revisione Speciale, il Direttore di Esercizio trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all'esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.
La prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto non può comunque essere consentita, ai fini della sicurezza, qualora alla scadenza di ogni revisione speciale non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti in conformità alla normativa vigente.
Fermo restando che alla scadenza della vita tecnica dell’impianto vengono a cessare gli effetti delle Autorizzazioni e Nulla Osta rilasciati, resta altresì salva la facoltà del competente ufficio periferico della M.C.T.C. di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico qualora, sulla base della relazione trasmessa al competente ufficio periferico della M.C.T.C. – U.S.T.I.F. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.
Art. 13 Revisioni generali
Le revisioni generali, da effettuare alle scadenze temporali fissate dalla normativa vigente, sono rivolte ad accertare lo stato dell'impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza, attuando i conseguenti interventi in vista della prosecuzione dell'esercizio fino alla scadenza della successiva revisione generale o della vita tecnica dello stesso impianto.
A tali effetti esse, in via preliminare, devono comprendere le seguenti operazioni:
a) Controlli sulle opere civili, sia delle stazioni che della linea, accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a sopportare i carichi di esercizio trasmessi dalle funi, dalle apparecchiature elettromeccaniche e dai veicoli.
b) Controlli su tutte le apparecchiature meccaniche e sui veicoli, di norma previo smontaggio, accertandone lo stato.
c) Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate di cui al comma 4.7. del D.M. 02.01.1985, N.23 e con gli stessi criteri ivi indicati.
d) Controlli su tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, accertando in particolare le condizioni di efficienza ed isolamento dei singoli componenti, dei cablaggi, delle connessioni e dei collegamenti elettrici di terra.
e) Controllo o sostituzione degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici soggetti a scadenza e per i quali tale scadenza venga a coincidere con quella della revisione generale.
f) Rifacimento di eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco alle funi.
g) Ogni altro controllo, verifica o accertamento che il Direttore di Esercizio ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.
In relazione all'esito dei controlli, il Direttore di Esercizio adotta tutti i provvedimenti necessari, in particolare:
• per le apparecchiature meccaniche e per i veicoli, con interventi di riparazione, di sostituzione o di rifacimento di elementi costruttivi, di organi meccanici e delle giunzioni saldate; e ciò indipendentemente delle normali sostituzioni previste, o di quelle effettuate;
• per gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, con interventi di riparazione e sostituzione dei componenti, dei cablaggi e delle connessioni; e ciò indipendentemente dalle normali sostituzioni previste ed effettuate.
L'espletamento dei controlli e l'attuazione dei provvedimenti devono essere eseguiti preferibilmente dalla Ditta Costruttrice, ma, comunque, a cura di ditta di capacità riconosciuta in relazione agli interventi che le vengono affidati; con l'impiego di personale qualificato e, ove necessario, in apposita officina. Per tutte le operazioni espletate, il Direttore d’Esercizio deve acquisire specifica documentazione comprendente, se del caso, le certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle particolari lavorazioni eseguite.
Ove gli interventi comportino la sostituzione od il rifacimento di elementi costruttivi, organi meccanici o loro giunzioni per i quali, in base alle norme tecniche in vigore alla data della revisione generale, siano prescritti materiali o lavorazioni rispondenti a determinati requisiti, i nuovi
elementi, organi o giunzioni devono essere realizzati impiegando questi ultimi materiali ed adottando queste ultime lavorazioni.
I controlli, le riparazioni e le sostituzioni sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici devono essere espletati preferibilmente a cura della Ditta Costruttrice originale ma, comunque, a cura di altra ditta di capacità riconosciuta. Di tutte le operazioni e sostituzioni effettuate il Direttore di Esercizio deve acquisire specifica documentazione.
Gli interventi relativi agli equipaggiamenti elettrici ed elettronici devono di norma comprendere il rifacimento di tutti i cablaggi, di tutte le connessioni, compresi i collegamenti elettrici di terra, e la sostituzione di tutti i componenti svolgenti funzioni direttamente interessanti la sicurezza dell'esercizio; gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici (esclusi solo i motori) nonché i circuiti di sicurezza devono comunque possedere requisiti funzionali rispondenti alle norme CEI in vigore alla data della revisione generale.
In occasione di ogni revisione generale devono essere adottati quei provvedimenti per tutelare la sicurezza dei viaggiatori che risulteranno stabiliti, in linea generale, dalla M.C.T.C. in relazione a modifiche della normativa tecnica. Devono inoltre essere introdotti nell'impianto, in detta occasione, tutti quegli accorgimenti o modifiche che verranno stabiliti, pure in via generale, della
M.C.T.C. per adeguare l'impianto stesso alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in vigore alla data della revisione generale.
Le operazioni connesse con le revisioni generali possono svolgersi anche in più tempi, ma devono comunque essere completate entro le scadenze minime stabilite dalla normativa vigente con l'espletamento di tutti i necessari adempimenti, intendendosi revocati l'Autorizzazione o il Nulla Osta tecnico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 753/1980, qualora alle predette scadenze non risultino ultimati con esito favorevole tutti gli adempimenti stabiliti al presente paragrafo.
A conclusione di ogni revisione generale, il Direttore di Esercizio trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a tutti i provvedimenti adottati, allegando l'eventuale documentazione necessaria e le certificazioni acquisite ed esprimendo, infine, il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l'impianto sino alla successiva scadenza temporale.
Accertato che, in base alla predetta relazione, risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti con il presente paragrafo, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. provvede all'espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 753/1980; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova Autorizzazione od il nuovo Nulla Osta tecnico ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto, eventualmente subordinandoli all'attuazione di particolari prescrizioni o cautele.
Art. 14 Tariffe
Tutti i proventi derivanti dall’introito delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo dell’impianto seggioviario “ROCCHE XXXXXXXX”, spettano al Concessionario dell’impianto steso.
L’Amministrazione Concedente approva le tariffe per lo svolgimento delle attività, proposte dal Concessionario in sede di gara.
Il Concessionario, posto che il nuovo impianto da realizzarsi in concessione e denominato “ROCCHE XXXXXXXX”, é a tutti gli effetti inserito all’interno di un esistente comprensorio sciabile, già strutturato e gestito dalle Società Esercenti che in esso operano, sia nella gestione degli
impianti di risalita e sia nella gestione delle piste di discesa, dovrà assumere con le stesse Società Esercenti, i necessari accordi impegnativi per l’integrazione della gestione e dell’uso dell’installazione, al fine di inserire il proprio servizio di trasporto all’interno del titolo di viaggio unico per tutta la rete di impianti di risalita presenti nel comprensorio. Per contro, le Società Esercenti Artesina s.p.a. e Prato Nevoso Ski s.p.a., già operanti nell’area sciabile in cui sorgeranno le nuove installazioni seggioviarie di cui il presente Capitolato, si obbligano ad intraprendere con il Concessionario individuato dal Comune di Frabosa Sottana, i necessari accordi impegnativi per la gestione integrata del servizio di trasporto offerto all’Utenza, secondo i criteri già oggi operanti per la ripartizione dei proventi.
Al Concessionario, per il servizio di trasporto eseguito a favore degli Utenti in possesso del titolo di viaggio forfetario ed unico per il Comprensorio, spetterà un rimborso spese, determinato secondo i criteri già in essere tra le Società Esercenti operanti nell’area e basato sui passaggi agli impianti. La registrazione dei passaggi giornalieri e quindi la somma dei passaggi stagionali, dovrà essere eseguita dal Concessionario tramite l’installazione di uno o più tornelli contapersone, di tipologia comune con quelli installati sui rimanenti impianti del comprensorio. Le modalità di registrazione dei passaggi, di comunicazione per i conteggi e di ripartizione per i rimborsi, saranno da determinarsi in sede comune con le Società Esercenti prima dell’apertura all’esercizio stagionale. A tal riguardo i Concessionari, individuati dall’Amministrazione Concedente per la costruzione e gestione dei nuovi impianti seggioviari e le Società Esercenti già operanti nel comprensorio, si obbligano sottoscrivendo il presente Capitolato ad intraprendere i necessari accordi impegnativi per la gestione integrata del servizio di trasporto offerto all’Utenza.
Il Concessionario e le Società Esercenti, si impegnano reciprocamente a definire entro il termine ultimo del 31 ottobre di ciascun anno, la valorizzazione del titolo di viaggio unico da praticare nella successiva stagione invernale. In difetto, la decisione dovrà essere assunta d’ufficio da parte del Comune di Frabosa Sottana ed in subordine da parte della Unione Montana Mondolé, applicando alla precedente valorizzazione del titolo di viaggio unico un aggiornamento percentuale pari alla media delle variazioni praticate rispetto alla precedente stagione da parte delle stazioni sciistiche della Provincia di Cuneo.
Il Concessionario potrà organizzarsi per la vendita dei titoli di viaggio riservati all’accesso al proprio impianto di risalita; per contro, le Società Esercenti, dovranno pure acconsentire secondo le modalità già in essere, che il Concessionario possa anche gestire la vendita dei titoli di viaggio comuni.
Le modalità gestionali e di compensazione economica, relative alle attività eseguite a seguito della vendita dei titoli di viaggio, saranno oggetto di accordi diretti tra il Concessionario e le Società Esercenti, nel rispetto dell’equilibrio economico di ciascuna realtà imprenditoriale.
Il Concessionario, si obbliga ad esporre visibilmente in corrispondenza dell’ingresso dei viaggiatori, le tariffe praticate, curandone la pubblicazione sugli opuscoli e giornali locali, delle aziende di Turismo e degli Enti Pubblici ed Operatori del settore.
Annualmente e cioè ad ogni inizio della stagione invernale sciistica, il Concessionario potrà chiedere all’Amministrazione Concedente l’adeguamento delle tariffe in vigore nella precedente stagione sciistica in relazione alla valutazione percentuale dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo e comunque nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.
Per quanto concerne i passaggi di viaggiatori non in possesso del titolo di viaggio unico, al Concessionario spetta il prezzo corrispondente al servizio fornito, determinato dallo stesso in sede di gara ed aggiornato anno per anno.
Le tariffe per tutte le attività non previste in sede di gara, dovranno essere sottoposte
preventivamente all’approvazione dell’Amministrazione Concedente.
Art. 15 Pubblicità
Per la pubblicità delle tariffe e dei servizi offerti nell’area sciabile, le altre Società Esercenti, sono tenute ad accordarsi con il Concessionario che gestisce gli impianti, nel rispetto ed integrazione del biglietto unico oggi esistente e valevole su tutta l’area del Comprensorio Sciabile. Le relative spese di pubblicità a meno di altri accordi tra le Parti, dovranno essere ripartite in modo proporzionale alla media dei passaggi stagionali su ciascuna installazione seggioviaria.
Il Concessionario, potrà pubblicizzare nel rispetto dell’immagine e del decoro, della Località, del Comprensorio sciistico e del Comune le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dalle Società Esercenti e dall’Amministrazione Concedente.
Le società esercenti, potranno pubblicizzare nel rispetto dell’immagine e del decoro, della Località, del Comprensorio sciistico e del Comune le proprie attività ed i propri servizi offerti, a propria cura e spese, senza nulla pretendere dal Concessionario.
Art. 16 Rapporti con il Concessionario
I rapporti che le Società Esercenti, cui compete la gestione dell’area sciabile intesa come rete di impianti di risalita e rete di piste di discesa, si impegnano ad intrattenere col Concessionario, dovranno essere indirizzati alla collaborazione ed integrazione delle singole prestazioni al fine di addivenire ad una gestione unitaria del servizio di trasporto.
Le Società Esercenti ed il Concessionario individuato dall’Amministrazione Concedente, con il
presente capitolato, si obbligano a vicenda:
• ad integrare il servizio di trasporto pubblico del Concessionario, all’interno dei titoli di viaggio forfetari valevoli sia a livello di area sciabile e sia a livello di Comprensorio sciabile, al fine di garantire la libera circolazione degli Utenti su tutti gli impianti del Comprensorio;
• al rispetto degli orari e dei calendari di apertura stagionali definiti per l’area sciabile e per il Comprensorio;
• a non praticare alcuna forma di concorrenza sleale nei confronti del Concessionario;
• al rispetto degli accordi assunti ai fini gestionali, turistici, ricettivi e pubblicitari con le altre realtà economiche imprenditoriali operanti nell’area sciabile e più in generale con i Comprensori.
Le Società Esercenti, comunque nel rispetto degli obblighi sopra richiamati, hanno libertà completa nell’organizzare la gestione dei propri impianti, offrendo anche titoli di viaggio limitati al solo uso delle proprie installazioni, purché il prezzo praticato, sia congruo con il livello di servizio offerto e con i prezzi praticati per i titoli di viaggio forfetari di stazione.
Art. 17 Canone dovuto dal Concessionario
Il Concessionario dovrà versare un canone, stabilito in sede di offerta e comunque non inferiore a euro 6.000,00/annui, da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.
Tale canone sarà soggetto a rivalutazione annua secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC).
Art. 18 Durata
La durata del presente capitolato anche per quanto attinente all’aspetto gestionale, è stabilita in anni 40 (quaranta), decorrenti a partire dalla data di inizio esercizio ed autorizzazione per l’apertura al pubblico dell’impianto. Tali anni sono comunque maggiorati dell’intero periodo occorrente per la realizzazione dell’impianto di seggiovia stesso a partire dalla data odierna e sino alla data di inizio esercizio di cui sopra.
Art. 19 Assicurazioni - Cauzioni
Il Concessionario ha l’obbligo di stipulare prima dell’inizio dell’attività, idonea polizza assicurativa per RCT relativa all’attività di gestione (servizi, impianti e piste) per un massimale non inferiore ai minimi previsti dalla legge e comunque non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro e per anno.
Inoltre si impegna a produrre polizza assicurativa ex. art. 103/7 dlgs 50/2016, pari all’importo della
concessione per la parte relativa ai lavori come stimato nel progetto definitivo (10% di
€ 3.726.067,01) almeno 10gg prima dell’avvio dei lavori.
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi relativi alla costruzione dell’opera, assunti con il presente affidamento, il Concessionario depositerà all’atto della firma del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 pari al 10% dell’importo relativo all’esecuzione dei lavori che il quadro economico del progetto definitivo stima in € 3.726.067,01. Tale cauzione, sarà svincolata dopo l’avvenuto collaudo tecnico/amministrativo e sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.
A garanzia dell’esatta e puntuale Gestione dell’opera, dovrà essere prodotta prima dell’entrata in funzione dell’impianto, una cauzione per la gestione del servizio pari al 2% dell’importo di concessione del servizio che è stimato in € 9.880.000,00. Tale cauzione sarà progressivamente e proporzionalmente svincolata e restituita dopo l’avvenuta regolare consegna al Comune della struttura sportiva in oggetto e sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. Tale possibilità è estesa ai danni da essa direttamente o indirettamente arrecati alla struttura e agli impianti, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.
A garanzia del Canone Annuo dovuto al Comune per la gestione, il Concessionario dovrà produrre fidejussione pari all’importo di 2 annualità. Il Comune avrà diritto a trattenere ed incamerare in via amministrativa ed unilaterale, la somma di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza e/o inadempienza del Concessionario.
Art. 20 cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento
Si applica l’art. 176 d.lgs 50/2016.
L’ente concedente avrà facoltà risolvere il contratto nei seguenti casi da ritenersi esemplificativi e
non esaustivi:
- mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro 3 (TRE) mesi dalla stipula del contratto di concessione. Resta ferma la facoltà prevista dall’art. 165/5 dlgs 50/2016;
- mancata corresponsione del canone previsto da contratto entro termini stabiliti;
- mancata esecuzione degli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli impianti in regime di sicurezza;
- al verificarsi una delle seguenti circostanze:
a) dopo la seconda contestazione scritta da parte del responsabile del servizio di eventuali addebiti per incuria nella gestione; nel caso di contestazioni di natura tecnica da parte della proprietà le valutazioni dovranno essere supportate esclusivamente da motivazioni di natura tecnica.
b) qualora il Concessionario ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
c) qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni del contratto e del presente capitolato speciale;
d) violazione del divieto di Cessione del contratto;
e) mancato rispetto dei termini di cui all’art. 22, comma 4.
Art. 21 Rinuncia alle ipoteche
Le parti fanno esplicita rinuncia all’ipoteca legale.
Art. 22 Penali
1. Fatta salva la possibilità della risoluzione del contratto, eventuali particolari inadempienze d’obbligo derivanti dal capitolato speciale, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali:
– Per ogni infrazione alle obbligazioni relative alla gestione verrà applicata al Concessionario una penale di € 200,00, fatto salvo quanto previsto nei punti successivi;
– Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite dal Concessionario a seguito di invito – sollecito – diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo delle opere stesse;
– Per le opere di ordinaria manutenzione eventualmente eseguite dal Comune in sostituzione del Concessionario, verrà applicata una penale pari al doppio dell’importo delle opere stesse;
Art. 23 Referenti
Il Comune di Frabosa Sottana indica quale suo referente per gli impianti: Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. A questo il Concessionario dovrà rivolgersi indistintamente per qualsiasi problema di carattere tecnico inerente i servizi oggetto dell’affidamento e per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto dell’affidamento.
Art. 24 Spese
Tutte le spese contrattuali, di registrazione, di trascrizione, bolli sono a carico del Concessionario.
Art. 25 Controversie e Norme Finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si
applicano le norme del Codice degli Appalti e del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia.
Frabosa Sottana, 07.05.2018 IL RUP
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