ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL FUNZIONAMENTO DEI SUAP E I RAPPORTI CON GLI ENTI TERZI
Parte Prima Finalità e impegni
Art. 1 - Finalità -
Il presente accordo di programma disciplina l’attuazione ed il costante miglioramento e sviluppo delle attività e della disciplina procedimentale semplificata prevista dal D.P.R. 2 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche e integrazioni e, gli impegni specifici tra l’Amministrazione provinciale di Bologna, le Amministrazioni comunali e gli altri Enti esterni che hanno competenza per il rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. in tema di insediamenti produttivi.
Per la coerente ed efficace gestione degli sportelli unici i soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma si impegnano ad assumere tutte le iniziative ritenute necessarie ed effettuare gli opportuni interventi anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati comunque interessati per lo svolgimento di una gestione programmata e coordinata per:
a) un’azione di miglioramento ed accelerazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi;
b) l’omogeneo sviluppo degli sportelli unici sul territorio provinciale;
c) la promozione degli sportelli unici nelle aree più svantaggiate;
d) la realizzazione in forma associata degli sportelli in ambiti territoriali ottimali.
Art. 2 - Impegni delle Amministrazioni comunali -
Le Amministrazioni comunali che sottoscrivono il presente accordo di programma si impegnano alla costituzione e sviluppo di un modello organizzativo e funzionale di sportello unico, adeguato per la gestione delle diverse tipologie del procedimento (semplificato, mediante autocertificazione, procedure di collaudo) sulla base delle specifiche esigenze dell’Ente, delle caratteristiche e della complessità delle strutture preposte e del contesto socio-economico territoriale di riferimento, al
fine di garantire, da un lato, unicità della struttura del procedimento amministrativo e del responsabile e, dall’altro, accessibilità e trasparenza, semplificazione e standardizzazione delle procedure, della modulistica e definizione di tempi certi per la trattazione delle relative pratiche.
Art. 3 - Impegni degli Enti esterni -
Per Enti esterni si intendono sia gli uffici comunali diversi dal Suap sia gli Enti terzi che rilasciano atti istruttori ricompresi all’interno del procedimento unico.
Gli Enti esterni che aderiscono al presente accordo di programma, oltre agli obblighi esplicitamente previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come successivamente modificato ed integrato, si impegnano ad assumere tutte le iniziative ed adottare le misure organizzative e i provvedimenti necessari allo snellimento delle rispettive attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con quelli di conclusione del procedimento.
In particolare, essi si impegnano a:
a) nominare uno o più referenti dello sportello unico. L’attribuzione delle responsabilità dei referenti è disposta in relazione all’ordinamento degli Enti interessati;
b) comunicare gli uffici responsabili dei procedimenti relativi agli insediamenti produttivi all’Ufficio di Coordinamento degli Sportelli Unici, istituito presso la Provincia di Bologna, e ai responsabili degli sportelli unici;
c) concordare l’elenco dei procedimenti trattati, nonché i procedimenti rientranti nell’elenco speciale, della documentazione necessaria, ivi compreso l’elenco dei diritti di istruttoria, delle spese e di ogni altro onere che l’impresa è tenuta a versare per il rilascio degli atti istruttori di propria competenza, indicando i nomi e i punti di ricezione delle richieste di parere per ogni singolo procedimento. Tali elenchi dovranno essere costantemente aggiornati sulla base delle modifiche organizzative e/o regolamentari intervenute che i firmatari del presente accordo si impegnano a segnalare secondo quanto previsto al punto d) dell’art. 4. In ogni caso gli elenchi dovranno essere verificati almeno una volta all’anno;
d) rispettare le procedure e i tempi stabiliti nel presente accordo, salvo quanto previsto per i procedimenti contenuti nell’elenco speciale.
Art. 4 - Impegni reciproci -
I soggetti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:
a) non aggravare i procedimenti e perseguire la semplificazione dei medesimi con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
b) garantire sollecita risposta alle richieste di autorizzazioni, pareri, valutazioni, informazioni e dati per lo svolgimento dei procedimenti di competenza;
c) rispettare e, ove possibile, migliorare e ridurre i tempi per la definizione e l’espletamento degli adempimenti;
d) informare preventivamente gli altri sottoscrittori del presente accordo di eventuali modifiche organizzative e/o regolamentari proprie dell’Ente che possano inerire la gestione dello sportello unico;
e) uniformare progressivamente la documentazione, quali schemi di regolamento e la modulistica standard, elaborata dal Comitato tecnico permanente giuridico–amministrativo, introdotto dall’art. 9 del presente accordo;
f) adeguare la propria organizzazione e la strumentazione tecnologica alle esigenze operative e funzionali alla gestione razionale ed efficace del procedimento unico;
g) partecipare alla formazione professionale dei responsabili e degli addetti che operano agli sportelli unici ovvero interagiscono con i medesimi nonché con i referenti dei diversi procedimenti. Per tutte le attività e gli iter procedimentali concernenti la gestione dello sportello unico, lo scambio delle informazioni e dei dati tra gli Enti aderenti dovrà essere continuativo e tempestivo.
Art. 5 - Impegni dell’Amministrazione Provinciale -
La Provincia di Bologna svolgerà nei confronti delle Amministrazioni Comunali, per il funzionamento degli sportelli unici, azioni di:
a) promozione e coordinamento della rete;
b) supporto all’apertura, al funzionamento e alla gestione in forma associata;
c) supporto in azioni di semplificazione e di omogeneizzazione degli iter amministrativi;
d) aggiornamento normativo;
e) interventi formativi e aggiornamento dei responsabili e dei collaboratori;
f) monitoraggio dell’attività svolta;
g) iniziative di marketing territoriale su area vasta;
h) supporto nella gestione delle pratiche sia cartacee che telematiche, attraverso la fornitura gratuita del software gestionale UNICO sia per quanto riguarda il backoffice sia per quanto riguarda l’inoltro telematico delle istanze;
i) supporto nell’integrazione e nell’implementazione dei servizi offerti alle imprese.
Art. 5 bis - Gestione associata -
L’Ufficio di coordinamento SUAP favorisce e supporta forme associate di gestione degli sportelli unici.
La gestione in forma associata dello sportello unico è volta ad assicurare l’unicità di conduzione e la semplificazione delle procedure al fine di garantire economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
Art. 6 - Impegni della Camera di Commercio -
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna assicura agli altri soggetti che sottoscrivono il presente accordo, con la collaborazione di Infocamere, l’accesso tramite il software UNICO alle banche dati del Registro Imprese.
Art. 7 - Impegni della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo -
La Prefettura di Bologna - Ufficio Territoriale del Governo assume l’impegno di svolgere un ruolo di coordinamento delle Amministrazioni periferiche dello Stato interessate allo svolgimento delle
attività e degli iter procedurali per le attività produttive e di raccordo con gli altri soggetti che sottoscrivono il presente accordo.
Art. 8 - Coordinamento permanente -
E’ istituito un Coordinamento permanente con lo scopo di coordinare le attività svolte dai soggetti firmatari del presente accordo per la realizzazione e lo sviluppo della rete degli sportelli unici della Provincia di Bologna.
Il Coordinamento permanente è convocato e presieduto dall’Assessore alle Attività Produttive della Provincia di Bologna, quale ente promotore del presente accordo. Le convocazioni del Coordinamento sono disposte con cadenza periodica stabilita dal Coordinamento stesso ovvero in relazione alle specifiche esigenze rappresentate. Per la validità delle sedute è richieste la presenza di almeno un terzo dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Coordinamento opera presso la residenza della Provincia di Bologna ed è costituito dai rappresentanti dei soggetti firmatari del presente accordo di programma.
Il Coordinamento vigila sull’applicazione del presente accordo di programma, e persegue il miglioramento complessivo del funzionamento e dell’efficacia della rete degli sportelli unici.
A questo proposito adotta le decisioni per quanto riguarda:
a) le eventuali proposte di modifica e integrazione al presente accordo, anche sulla base delle proposte del Comitato tecnico permanente giuridico-amministrativo previsto all’art. 9;
b) l’individuazione dei Responsabili di Suap facenti parte del Comitato tecnico permanente giuridico-amministrativo previsto all’art.9;
c) i miglioramenti e i correttivi da adottare, in particolare, per ridurre i tempi degli iter procedurali;
d) le azioni da intraprendere per semplificare e razionalizzare le procedure e la modulistica, i flussi di comunicazione e di interazione tra gli Enti coinvolti nella gestione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
Le azioni decise dal Coordinamento permanente di cui al precedente punto c) e d) vengono sviluppate e verificate dal Comitato tecnico permanente giuridico-amministrativo previsto all’art.9;
Le attività e le decisioni del Coordinamento permanente sono pubblicizzate mediante rete telematica ed altre forme adeguate di comunicazione.
Art. 9 - Comitato tecnico permanente giuridico-amministrativo -
E’ istituito un Comitato tecnico permanente giuridico-amministrativo per la semplificazione e la razionalizzazione delle attività e procedure inerenti le attività produttive.
Il Comitato svolge funzioni consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione degli sportelli unici in ambito provinciale.
In particolare il Comitato formula:
a) proposte sulle semplificazioni da introdurre, definendone la procedura e la modulistica;
b) proposte di modifica e revisione del presente accordo;
c) proposte e programmi per lo svolgimento di attività di carattere formativo, informativo e promozionale;
d) proposte di forme di integrazione e di collaborazione con i soggetti coinvolti nei procedimenti di sportello unico, anche se non firmatari del presente accordo, quali ad esempio le Associazioni imprenditoriali, gli Ordini Professionali e altri Enti di livello sovralocale.
Il Comitato tecnico permanente giuridico - amministrativo è convocato dal Dirigente del Servizio Industria Artigianato Commercio della Provincia di Bologna o dal funzionario delegato.
Il Comitato è composto dai Responsabili per lo Sportello Unico appositamente individuati dal Coordinamento permanente di cui al precedente articolo e dai referenti degli altri Enti aderenti al presente accordo individuati e convocati di volta in volta in base alle specifiche competenze e alle tematiche da trattare.
Il Comitato si riunisce presso la residenza provinciale con cadenza periodica all’uopo stabilita ed in relazione alle esigenze rappresentate.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Il Comitato può decidere di attivare appositi gruppi tematici o territoriali per analizzare e approfondire specifiche questioni, anche avvalendosi di contributi esterni.
Art.9 bis - Comitato Tecnico Informatico Permanente -
E’ istituito un Comitato Tecnico Informatico Permanente con la finalità di fungere da organo di supporto alle attività delineate dal presente accordo, finalizzato al coordinamento e allo sviluppo dei sistemi e degli apparti informatici e telematici.
Il Comitato è convocato dal Dirigente del Servizio Industria Artigianato Commercio della Provincia di Bologna o dal funzionario appositamente delegato ed è composto da:
a) rappresentanti dell’ Ufficio di Coordinamento degli SUAP della Provincia di Bologna;
b) rappresentanti del Settore E-Government, Sistemi Informativi e Telematica della Provincia di Bologna;
c) referenti informatici degli Sportelli Unici per le Attività Produttive;
d) referenti informatici degli Enti terzi aderenti al presente accordo.
Il Comitato si riunisce presso la residenza provinciale con cadenza periodica all’uopo stabilita ed in relazione alle esigenze rappresentate.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Parte Seconda
Il Procedimento Amministrativo Art. 10 - Ricezione dell’istanza -
Lo Sportello Unico, in fase di ricezione dell’istanza, si impegna a:
a) verificare che le pratiche pervenute siano di competenza dello Sportello Unico;
b) controllare che gli allegati all’istanza coincidano con la documentazione individuata in sede dei tavoli di coordinamento provinciale;
c) svolgere un’accurata verifica formale circa la regolarità e la completezza della documentazione a corredo dell’istanza.
Art. 11 - Comunicazione di avvio del procedimento -
Il responsabile del procedimento unico si impegna a comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti previsti dalla legge, di norma entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda o dichiarazione formalmente completa. Entro lo stesso termine, il responsabile del procedimento si impegna a trasmettere, la documentazione inerente i procedimenti di competenza degli Enti terzi direttamente alle strutture di questi ultimi appositamente individuate
Art. 12 - Sospensione del termine di conclusione del procedimento -
Gli Enti terzi coinvolti nel procedimento di sportello unico, si impegnano a far pervenire al SUAP per una sola volta (anche per via telematica o per fax), entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, le richieste di integrazioni contenenti l’esatta e completa descrizione delle parti documentali carenti o mancanti, necessarie per lo svolgimento dell’istruttoria, fatti salvi eventuali termini temporali più brevi previsti da norme di legge o di regolamento per determinate materie.
In questo caso il responsabile del procedimento decorsi i 30 giorni di cui sopra, si impegna a comunicare all’interessato entro 5 giorni la necessità di integrare l’istanza sulla base delle richieste pervenute da parte degli Enti esterni, assegnando un termine per l’invio della documentazione carente o mancante.
Il responsabile del procedimento si impegna successivamente a far pervenire, entro 5 giorni dalla data di ricezione della documentazione trasmessa dall’interessato, agli Enti esterni le integrazioni chieste da questi ultimi per fini istruttori nell’ambito dei procedimenti di competenza.
Art. 13 - Compiti del responsabile del procedimento Suap -
Ferme restando le responsabilità dei singoli referenti del SUAP in altri uffici comunali e negli Enti esterni coinvolti nel procedimento unico, il responsabile del procedimento SUAP, sovrintende e coordina le attività necessarie al funzionamento dello stesso ed in particolare:
a) coordina gli atti istruttori ed i pareri tecnici delle amministrazioni esterne e degli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti nel procedimento unico;
b) compie ogni atto utile per il regolare svolgimento del procedimento, utilizzando ove possibile gli istituti di semplificazione amministrativa;
c) garantisce l’esecuzione da parte degli operatori del SUAP relativamente alle verifiche e controlli previsti dall’art.10 del presente accordo;
d) sollecita gli uffici e le amministrazioni in caso di ritardi o inadempimenti;
e) provvede in caso di ulteriore inadempimento o ritardo alla messa in mora del responsabile segnalandolo ai competenti uffici delle amministrazioni coinvolte;
f) indice la conferenza di servizi, eventualmente prescindendo dalle richieste dell’impresa, anche ai fini del rilascio dei pareri preventivi;
g) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese coinvolgendo, se necessario, le amministrazioni di volta in volta interessate;
h) cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.
Art. 14 - Collaborazione nell’attività istruttoria -
Le strutture organizzative coinvolte nell’istruttoria si impegnano a garantire al responsabile del procedimento unico la massima collaborazione ai fini di un tempestivo, efficace e completo espletamento dell’istruttoria e conclusione del procedimento entro il termine previsto. A questo scopo gli Enti terzi, si impegnano a far pervenire allo Sportello unico, i pareri di propria competenza entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.
Gli Enti esterni coinvolti nel procedimento unico, come definiti dall’art. 3, si impegnano a trasmettere al Suap, senza ritardo e comunque entro 5 giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti riguardanti le attività produttive, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione all’interessato.
Art. 15 - Conferenza dei servizi -
La conferenza di servizi viene indetta dal responsabile del procedimento unico, e può svolgere anche funzioni consultive, propositive ed attuative per la definizione di procedure operative complesse tramite appositi protocolli e linee-guida definiti di comune accordo con gli Enti terzi.
Salvo specifiche intese per la gestione della conferenza dei servizi in forma associata, la conferenza di servizi è presieduta dal responsabile del procedimento e si riunisce presso la sede del Comune con cadenza stabilita in base alle esigenze di ufficio, in particolare concentrando nell’ambito della medesima seduta la valutazione del maggior numero possibile di progetti, in un’ottica di ottimizzazione e di economia delle risorse logistiche ed umane, e conseguentemente garantendo, per quanto possibile, un’adeguata calendarizzazione degli incontri; è prevista anche l’articolazione dei lavori di conferenza attraverso sedute tematiche per la valutazione di pratiche ad elevato contenuto di complessità ed impatto ambientale e territoriale.
Il Responsabile del procedimento si impegna ad inviare, anche per via telematica o tramite fax, la convocazione della conferenza di servizi agli Enti interessati almeno 15 giorni prima della relativa data.
In caso di impossibilità a partecipare, gli Enti convocati si impegnano a richiedere entro i 5 giorni successivi, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso il SUAP concorda una nuova data entro 10 giorni dalla prima.
Gli Enti terzi convocati si impegnano a partecipare alla conferenza di servizi attraverso un rappresentante legittimato dall’organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione di riferimento su tutte le decisioni di competenza della stessa.
Nel caso in cui nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx richieste di modifiche sostanziali al progetto, la conferenza si intende sospesa fino alla presentazione del progetto modificato.
I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine dalla stessa fissato, e comunque in ogni caso devono concludersi entro 5 mesi dalla data di avvio del procedimento, fatta salva l’ipotesi di valutazione di impatto ambientale.
Il verbale della conferenza di servizi tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari. Tale verbale, che si pronuncia anche sulle osservazioni presentate dai soggetti intervenuti, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente notificato o comunicato, a cura del SUAP, al richiedente e/o ai tecnici ed esperti intervenuti in sua vece.
Art. 16 - Conclusione del procedimento e preavviso di diniego -
Il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento finale da parte dello Sportello unico che, previa verifica ricognitiva, riporta anche una sintesi dell’esercizio delle varie competenze coinvolte e che ha come presupposti, contenuti in allegato, i singoli atti di assenso comunque denominati rilasciati dai rispettivi responsabili. Xxx sia intervenuta l’attività della conferenza di servizi, l’atto finale comprende anche il verbale della seduta decisoria della conferenza stessa.
Il Suap si impegna a concludere il procedimento semplificato entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda o dichiarazione, attestata dal sistema protocollo, salva l’ipotesi di indizione della conferenza di servizi. Il procedimento si deve comunque concludere nel termine massimo di cinque mesi.
Della conclusione o dell’archiviazione della pratica deve essere data notizia agli Enti esterni coinvolti nel xxxxxxxxxxxx.Xx Suap si impegna a concludere il procedimento autocertificato in 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda o dichiarazione, attestata dal sistema protocollo, salvo il caso in cui il Suap non comunichi il proprio motivato dissenso ovvero non convochi l’impresa per un’audizione. Nel caso dell’audizione in contraddittorio, il termine resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all’accordo eventualmente raggiunto. La realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli abilitativi e nel permesso di costruire , ove necessari.
Nei casi in cui il procedimento debba concludersi con l’adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento unico, non appena le risultanze istruttorie lo evidenzino, effettua la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. La comunicazione interrompe automaticamente il termine di conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni degli interessati.
Art. 17 – Il procedimento di collaudo -
Entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, il responsabile del procedimento unico fissa la data del collaudo con partecipazione di proprio personale, in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta e d’intesa con gli Enti e/o uffici coinvolti nel procedimento. Entro la data fissata per il collaudo il SUAP acquisisce la conferma di partecipazione da parte degli Enti e/o uffici di cui sopra ed i relativi pareri, che provvede a trasmettere al collaudatore per consentire il rilascio del certificato attestante la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività degli impianti collaudati con esito positivo.
Qualora il SUAP non provveda a fissare la data del collaudo nei termini di cui sopra, in ogni caso acquisisce i pareri degli Enti e/o uffici coinvolti nel procedimento e provvede a trasmetterli all’impresa al fine di consentire a quest’ultima l’autonoma effettuazione del collaudo (o raccolta di collaudi differenziati per tipologie e per competenze). In questo caso il SUAP presso il quale il collaudo viene depositato ne dà tempestiva comunicazione agli Enti/uffici interessati, per i provvedimenti e le responsabilità di competenza.
E’ ammessa la sospensione della procedura di collaudo per incompletezza o carenza documentale segnalata dagli Enti e/o uffici di cui sopra entro 10 giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dal SUAP. La richiesta di sospensione dei termini procedimentali deve essere adeguatamente motivata da parte dell’Ente/ufficio e deve specificamente indicare la documentazione mancante o incompleta.
Nell’ipotesi di mancato accordo sulla data del collaudo, il responsabile del SUAP procede in ogni caso alla convocazione degli Enti/uffici interessati ed effettua il collaudo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Gli Enti partecipano ai collaudi a mezzo di proprio personale dotato delle necessarie competenze tecniche e poteri decisionali e di rappresentanza dell’ente di appartenenza.
Il Responsabile del SUAP segnala la mancata partecipazione al collaudo da parte di uno o più degli Enti/uffici convocati ai relativi Responsabili. A seguito della segnalazione, i Responsabili degli Enti/uffici in difetto verificano le ragioni di mancata partecipazione e, in assenza di valide giustificazioni, assumono i conseguenti provvedimenti.
Parte Terza
Rete provinciale degli Sportelli Unici
Art. 18 - Costituzione e sviluppo della rete degli sportelli unici -
La rete degli sportelli unici si realizza attraverso l’utilizzo della rete telematica regionale LEPIDA.
Le Amministrazioni comunali aderenti al presente accordo si impegnano ad allestire uno sportello, anche in forma associata, adeguatamente attrezzato per il collegamento in rete secondo specifiche comuni.
Art. 19 - Collegamenti Telematici -
La rete regionale LEPIDA è una infrastruttura telematica a banda larga, ad alta velocità di trasmissione, in xxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx LEPIDA è in via di completamento.
LEPIDA garantisce, a supporto della rete degli sportelli unici:
a) la tempestiva informazione ai referenti in merito ai diversi procedimenti attivi;
b) lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti con i criteri della rapidità e della certezza;
c) la semplificazione dei flussi documentali e della comunicazione tra le strutture interessate alla gestione dei relativi procedimenti.
Art. 20 - Software applicativi -
La Provincia di Bologna, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, con il contributo delle Amministrazioni comunali che sottoscrivono il presente accordo e che utilizzano il software UNICO, con l’utilizzo anche di eventuali e specifiche provvidenze ed assegnazioni disposte da Enti pubblici e privati, fornisce e ha implementato il software applicativo, denominato UNICO, certificato DOCAREA, agli Enti aderenti o che aderiranno al presente accordo per le attività dello Sportello Unico.
La Provincia di Bologna, tramite il Comitato Tecnico Informatico Permanente, esaminerà le esigenze di integrazione tra UNICO e le applicazioni software utilizzate dagli altri enti aderenti
all’accordo.
Il dialogo tra il software UNICO e gli altri soggetti firmatari può essere effettuato, tra le varie modalità, anche attraverso lo scambio, tramite caselle di posta elettronica certificata, di documenti firmati digitalmente accompagnati da file xml provenienti dai differenti applicativi gestionali utilizzati dai vari enti.
Il software UNICO consente:
a) l’omogeneizzazione delle procedure telematiche di comunicazione;
b) la condivisione delle informazioni;
c) l’attuazione dei principi della semplificazione e della trasparenza amministrativa.
Le documentazioni inerenti lo svolgimento delle procedure di competenza dello sportello unico vengono trasmesse in maniera progressiva, tra i soggetti coinvolti, tramite strumenti di comunicazione informatica e telematica.
La Provincia di Bologna si impegna a coordinare l’adeguamento degli enti firmatari dell’accordo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di formazione dei documenti informatici, della loro trasmissione e della loro sottoscrizione.
A questo scopo è appositamente istituito il Comitato Tecnico Informatico previsto dall’art. 9 bis.
Art. 21 - Il Sistema Informativo della rete degli Sportelli Unici -
Il software UNICO consente la gestione delle informazioni relative al procedimento unico tramite:
a) la banca dati “procedimenti”, contenente le informazioni generali, la documentazione e la modulistica relative alle procedure da osservare in tema di insediamenti produttivi;
b) la banca dati “normative”, contenente le principali normative nazionali, regionali e locali che disciplinano e regolano lo svolgimento delle attività economiche;
c) la banca dati “Sportelli nel territorio”, contenente le informazioni su indirizzi, recapiti telefonici, responsabili dei procedimenti e orari di apertura al pubblico;
d) la banca dati “sevizi on line”, contenente tutti i dati significativi relativi alle istanze presentate agli sportelli unici.
La gestione delle banche dati di cui sopra è assicurata dalla Provincia di Bologna con la
collaborazione degli Enti che sottoscrivono il presente accordo e che si impegnano ad aggiornare con tempestività le informazioni di competenza contenute nelle banche dati.
L’accesso alla banca dati è gratuito e libero nei limiti della vigente normativa sulla sicurezza e riservatezza dei dati personali.
Art. 22 - Banca dati “servizi on line” -
Gli Enti aderenti, per la costituzione della banca dati “servizi on line”, riverseranno nella stessa tutte le domande pervenute riguardanti l’ attivazione, il subingresso, la modifica e la cessazione di attività produttive.
La banca dati sarà funzionale al monitoraggio ed al controllo degli iter procedurali.
Art. 23 - Raccordo con il sistema informativo regionale -
Il sistema informativo della rete degli sportelli unici si inquadra e raccorda con il sistema informativo regionale per lo sportello unico, di cui alla convenzione approvata con delibera della Giunta regionale n. 2693 del 31.12.1999, le cui finalità sono:
a) realizzare una comunità virtuale degli operatori degli sportelli unici, compresi gli operatori di altri enti, mediante l’utilizzo di servizi informativi e comunicativi;
b) fornire alle imprese, tramite gli sportelli unici, il collegamento a banche dati di interesse;
c) fornire supporto alle attività di pianificazione e controllo del sistema degli sportelli unici e per lo studio del sistema delle imprese.
I servizi fruibili in particolare sono quelli previsti dall’art. 3 della citata convenzione.
Parte Quarta Norme finali
Art. 24 - Adesioni successive -
Al presente accordo di programma possono aderire, anche in momenti successivi, altri soggetti, anche in forma associata, aventi competenza nell’ambito del procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive.
I soggetti che intendono aderire al presente accordo dovranno inviare all’Ufficio di Coordinamento SUAP, apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente.
Sull’ammissione dei nuovi soggetti all’accordo decide il Presidente della Provincia di Bologna, quale ente promotore del presente accordo, sentito il parere del Coordinamento permanente previsto dall’art. 8.
Il nuovo aderente dovrà indicare in maniera tempestiva all’Ufficio di Coordinamento SUAP, il proprio referente per lo sportello unico e dovrà allegare l’atto di adesione all’accordo, nel quale sia specificata l’accettazione delle prescrizioni e degli obblighi previsti nel presente accordo e di quelli che eventualmente ne integreranno i contenuti.
Art. 25 - Recesso -
I soggetti che intendono recedere dal presente accordo dovranno inviare all’Ufficio di Coordinamento SUAP, apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente almeno sei mesi prima.
Sulla richiesta decide il Presidente della Provincia di Bologna, quale ente promotore del presente accordo, sentito il parere del Coordinamento permanente previsto dall’art. 8.
Art. 26 - Efficacia e durata -
Il presente accordo di programma diventa efficace a partire dalla data di sottoscrizione.
Ha una durata di cinque anni e potrà essere rinnovato di ulteriori cinque anni mediante consenso espresso degli enti aderenti.