Contract
C O M U N E D I GRADARA
Provincia di Pesaro ed Urbino
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO CALCIO GRADARA IN ERBA SINTETICA ”.
L'anno duemila………….. (……… ), il giorno …………….… del mese di ……………… nella Residenza Comunale di Gradara, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,
TRA
1) Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx – Responsabile Settore LL.PP. Demanio e Patrimonio del Comune di Gradara – nato a Fano il 24.06.1957 – domiciliato per la carica ricoperta presso gli Uffici Comunali siti in Gradara in xxx Xxxxxxx 00 il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale – Partita IVA 00347330417, in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n. 38/11;
E
2) il Sig. , nato a il e residente in località , Via ,n. , nella qualità di Presidente Pro-tempore della
con sede in in Via , P.I.
, C.F. , il quale agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della stessa Società che rappresenta ed in seguito denominata Concessionario;
PREMESSO
che con delibera del Consiglio Comunale n° 35 in data 24/07/2013 è stato approvato il regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. ------------------ del --------------------------- è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell’ impianto sportivo campo di calcio in erba sintetica;
che con determina n° ----------------- in data è stato approvato il bando per la procedura di
evidenza pubblica per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo di che trattasi;
che con determinazione n° ------------------ in data ------------------------- sono stati approvati i risultati della
procedura di evidenza pubblica esperita in data ------------------ - e ed è stato aggiudicato
l’affidamento in concessione del complesso sportivo denominato “CAMPO SPORTIVO ”.” a partire dal --------
------------- --- – per anni tre alla Società Sportiva , con sede in --------------------, Via,----------------- ----
………………….
Premesso quanto sopra, si conviene e si stipula quanto segue:
Il Comune di Gradara, per mezzo del sopra generalizzato suo Responsabile del settore, concede in gestione alla Società Sportiva, per la quale accetta il suo legale rappresentante, l’impianto sportivo “CAMPO SPORTIVO ” di Xxx Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx alle seguenti condizioni:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
In base alla presente convenzione il Comune di Gradara, in seguito, per brevità indicato come "Concedente", concede alla “Società Sportiva , in prosieguo denominata "Concessionaria", l'uso e la gestione dell’impianto sportivo comunale costituito da:
CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA E RELATIVI STRUTTURE ACCESSORIE situato in Xxx Xxx
Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxx. Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx insistente su un terreno comunale, censito a catasto rustico al foglio 5, particella 1244/parte e 1245 del Comune di Gradara costituito in particolare da:
⚫ Campo da calcio regolamentare munito di certificato di abilitazione e collaudo rilasciati da LND;
⚫ Aree e scoperti a prato ;
⚫ Fabbricato A di n. 6 vani destinato a n. 2 spogliatoi squadre, n.1 spogliatoio arbitro, locale infermeria, centrale termica, stanza magazzino e centralina quadri privi di arredi;
⚫ Fabbricato B allo stato semi ultimato con possibilità di ricavare n. 2 spogliatoi di servizio con relative docce e bagni e locale bagno da destinarsi al pubblico;
⚫ Vialetti, aree di accesso, aree verdi di connessione;
⚫ Recinzioni, impianto di irrigazione automatico temporizzato, impianto di illuminazione composto da
n. 4 torri faro e relative apparecchiature illuminanti;
il tutto come meglio risultante dall’allegata schematica planimetria .
Tutti gli impianti e attrezzature che costituiscono oggetto della presente concessione debbono risultare dettagliatamente descritti da apposito verbale di consistenza iniziale congiuntamente redatto dalle parti all'atto della consegna. Analogamente si procederà sia nel corso della vigenza della convenzione, qualora si dovesse modificare – in aumento o in diminuzione – la consistenza iniziale, sia all'atto della riconsegna con le modalità e nei casi stabiliti nei successivi artt. 24 e 25.
ART.2 - PROPRIETA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO
La Concessionaria dichiara e riconosce senza eccezioni e remore, che l’impianto sportivo indicato nel precedente art.1 é di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Gradara, così come ogni ulteriore opera che sarà realizzata nell'impianto sportivo, anche a cura e spese della Concessionaria.
ART.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La presente concessione ha validità dal ………………..fino al 31/08/2017 e verrà a scadere senz'altro avviso o disdetta, fatta salva la possibilità del Concedente di revocarla anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria. La concessione può essere rinnovata per un ulteriore biennio.
E' data facoltà alla Concessionaria di recedere anticipatamente dal presente contratto, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla stipula della presente convenzione, per comprovata impossibilità a proseguire nella gestione, previa comunicazione da inviarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso.
In caso di preventivo avviso ricadrà sulla Concessionaria la sola applicazione della penale di euro 500,00 prevista nel successivo articolo 22. Il recesso da parte della Concessionaria senza la predetta comunicazione nei termini di preavviso comporta l’applicazione di una penale di euro 5.000,00.
Rimangono comunque confermati tutti gli impegni della Concessionaria fino a che il contratto ha effetto e comunque, anche successivamente, la Concessionaria è tenuta a rispondere delle obbligazioni assuntesi in dipendenza della gestione.
ART.4 MODALITA' DELLA GESTIONE /PIANO DI UTILIZZO
L’impianto sportivo oggetto della presente convenzione sarà utilizzato per lo svolgimento dell’attività del calcio relativa al perseguimento delle finalità sociali e sportive della Concessionaria.
L'utilizzo del campo di calcio, previo pagamento delle tariffe di cui all’ articolo 6 della presente convenzione, per un monte ore di 7 (sette) ore settimanali è prioritariamente riservato alla società ASD GABICCE – GRADARA per lo svolgimento delle partite ufficiali e degli allenamenti settimanali riferiti alla partecipazione dei rispettivi campionati di calcio della prima squadra e del settore giovanile a cui sono iscritte, secondo le indicazioni della competente federazione.
L'utilizzo del campo di calcio, previo pagamento delle tariffe di cui all’ articolo 6 della presente convenzione, per un monte ore di 7(sette) ore settimanali è prioritariamente riservato alla società FANANO F.C.. per lo svolgimento delle partite ufficiali e degli allenamenti settimanali riferiti alla partecipazione dei rispettivi campionati di calcio della prima squadra e del settore giovanile a cui sono iscritte, secondo le indicazioni della competente federazione.
La Concessionaria potrà utilizzare detto impianto per l'organizzazione di attività extrasportive, compatibili con gli obiettivi promozionali/turistici dell'Amministrazione Comunale e comunque utili al mantenimento dell'immagine positiva della Città.
Dette attività potranno essere svolte, previo NULLA OSTA dell'Amministrazione Comunale, avvalendosi per l’organizzazione anche di terzi e fermo restando il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie.
Considerato che la Concessionaria mantiene la responsabilità della gestione e della manutenzione ordinaria dell'impianto di che trattasi, tenuto conto delle necessità di garantire la sicurezza nell’utilizzo dell’impianto da parte degli utenti e nell’interesse pubblico che detto utilizzo avvenga nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari, si conviene di affidare direttamente alla Concessionaria anche l’assegnazione degli spazi di utilizzo agli utenti ( altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni, scuole, AUSL, pubblico, ecc.).
Le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) E' fatto assoluto divieto alla Concessionaria di mettere in atto interventi o procedure che possono di fatto determinare una selezione della utenza che vanifichi la volontà preminente del Concedente di destinare all'uso pubblico i propri impianti;
b) Nell’assegnazione degli spazi la Concessionaria dovrà valutare le richieste che pervengono compatibilmente con la disponibilità di spazi sportivi eccedenti la propria attività e, ove possibile, confermando le assegnazioni precedentemente in essere;
c) Xxxxx restando la salvaguardia dello sport agonistico l’assegnazione degli spazi dovrà essere fatta sulla base delle seguenti priorità dando la precedenza alle società sportive, enti di promozione sportiva, scuole ed enti aventi sede legale e operanti nell’ambito del Comune di Gradara:
Corsi avviamento allo sport per ragazzi e ragazze;
d) La Concessionaria per l’assegnazione degli spazi ad altre società, associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione sportiva, Federazioni, ecc. dovrà accertare anche che i richiedenti abbiano tutti i requisiti per l’organizzazione e gestione dell’attività sportiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo insegnanti abilitati, tesseramento, certificato medico, assicurazione, ecc.).
Il Concedente ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare l’utilizzo dell’ impianto, la concessione degli spazi, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni previste dal presente contratto.
L’accertamento di singole violazioni comporta l’applicazione di una penale di euro 100,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.
ART.5 - CONDUZIONE TECNICA
La Concessionaria si impegna a gestire l’impianto ricevuto in concessione secondo l’allegato piano di conduzione tecnica -( Allegato “B”) che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.
Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e guardiania al complesso sportivo di cui alla presente convenzione, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari dei medesimi restano affidate alla Concessionaria.
La Concessionaria garantisce che eventuali rapporti con personale dipendente saranno disciplinati in base ai trattamenti economici e contributivi previsti dal vigente C.C.N.L.
Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, la Concessionaria se ne assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti. La Concessionaria si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività di cui sopra e che detto personale può causare agli utenti, esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.
La Concessionaria è libera di regolamentare i rapporti con gli eventuali insegnanti/istruttori, allenatori e con altri addetti, di fronte ai quali il Concedente rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta ed accordi economici.
La Concessionaria è direttamente responsabile di tutta la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti in concessione.
Pertanto, sono a carico della Concessionaria tutte le spese di gestione dell'impianto quali: le retribuzioni al personale addetto, i canoni telefonici, i consumi di energia elettrica, gas e acqua, le omologazioni periodiche degli impianti secondo le vigenti disposizioni.
Altresì sono a carico della Concessionaria tutte le spese relative alla cancelleria, stampati, materiali e le operazioni di pulizia ed eventuali ulteriori attrezzature.
E', altresì, a carico della Concessionaria, che si impegna ad eseguire a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, la manutenzione ordinaria a regola d'arte, preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature nonchè la manutenzione ordinaria necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. Tale manutenzione dovrà essere effettuata secondo le modalità e con le cadenze indicate nel piano di conduzione tecnica allegato alla presente.
L’accertamento di singole violazioni comporta l’applicazione di una penale di euro 100,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.
ART.6 - TARIFFE
Il concessionario si impegna a concedere in uso le strutture oggetto della presente convenzione in base a tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, su proposta del concessionario stesso.
Per quanto riguarda l’eventuale utilizzo continuativo delle strutture da parte di società comunali, il concessionario potrà richiedere, a titolo di rimborso spese, una somma concordata annualmente previo parere dell’Amministrazione Comunale
I proventi delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi affidati in concessione sono introitati dalla Concessionaria che può anche richiedere agli organizzatori cauzioni e penali, di entità rapportata alla tipologia della manifestazione, per eventuali danni materiali.
ART.7 – GRATUITO UTILIZZO
La Concessionaria, per specifiche manifestazioni indicate dal Concedente, fino alla concorrenza di 15 (quindici) giornate/anno, rapportate al periodo di apertura dell’impianto, metterà a disposizione gratuitamente l'impianto ivi compresi i locali accessori, garantendo, a propria cura e spese, tutti i servizi indispensabili per l'utilizzo dell'impianto (custodia, vigilanza, pulizia, conduzione e controllo dell'impianto di riscaldamento, dei servizi generali, ecc.).
ART.8 - RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria è responsabile:
a- della custodia e dell'uso dell'impianto sportivo comunale assegnato in concessione che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione e in base alle prescrizioni e con limiti stabiliti dalla presente convenzione;
b- dell'osservanza da parte sua e di terzi di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge , dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonchè dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. La Concessionaria è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere riferito alle attività promosse nelle strutture concesse;
c- della buona conservazione ed efficienza dell'impianto sportivo e dei locali annessi, del necessario servizio di vigilanza e guardiania nonché di eventuali danni causati alle strutture. Se tali danni sono causati da altre Società o Enti che utilizzano l'impianto, l'onere relativo è a loro carico e la stessa Concessionaria dovrà provvedere al recupero del relativo risarcimento del danno;
d- del contegno e della disciplina del pubblico, degli atleti e dei terzi sia durante le manifestazioni sportive ed extrasportive pubbliche che durante gli allenamenti;
e- per il proprio personale è responsabile per quanto è previsto dalla legge 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
f- La concessionaria deve ottemperare alle prescrizioni, indicazioni contenute nei verbali della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, deve procedere a propria cura e spese al rinnovo dell’autorizzazione di cui sopra se ed in quanto dovuto con ogni onere conseguente, deve procedere a propria cura e spese al rinnovo del certificato prevenzione incendi con ogni onere conseguente
g- la Concessionaria deve individuare il responsabile del mantenimento e della gestione del piano di sicurezza predisposto dal Concedente ai sensi dell'art.19 del DM. 18.3.96;
h- dell'esercizio, della manutenzione, degli obblighi, nonché dei controlli e relative visite periodiche degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, antincendio), cosi come é previsto dal D.P.R. 412/93, dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n° 37 e dalle altre leggi vigenti in materia, provvedendo alla rendicontazione negli appositi registri- La Concessionaria è tenuta sotto la propria responsabilità a provvedersi delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento di tutte le attività.
j- L’omologazione degli impianti sportivi in base alle norme federali vigenti con ogni onere conseguente La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo, derivare in dipendenza dell'uso dell'impianto e delle attrezzature di cui al presente atto di concessione.
L’accertamento di singole violazioni comporta l’applicazione di una penale di euro 100,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.
Il mancato rinnovo dei certificati, visti, nulla osta esistenti comporta la risoluzione della convenzione ed il recupero delle somme necessarie per procedere in via sostitutiva.
ART.9 – ASSICURAZIONE
Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni a persone e cose, la Concessionaria ha stipulato, con primaria Compagnia di assicurazione, a proprie spese e per tutta la durata del presente contratto, le polizze assicurative per R.C.V.T., associati e non , per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate, (nessuna esclusa ed eccettuata) dall’uso degli impianti e delle attrezzature, dallo svolgimento di manifestazioni sportive, per un massimale unico di € 5.000,000,00 (cinquemilioni/00); detta polizza contiene espressa rinuncia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa verso il Concedente e contiene appropriate clausole rivolte a tenere indenne il Concedente in relazione alla responsabilità per qualsiasi eventuale danno.
Il Concedente a propria cura e spese ha stipulato specifica polizza con primaria Compagnia di Assicurazione, per un massimale assicurativo unico di €. 1.000.000,00 (unmilione /00); contro i danni dell’incendio, rischi accessori e ricorso terzi, relativa alle proprie responsabilità.
La Concessionaria non potrà apportare alcuna variazione al Contratto assicurativo senza la preventiva autorizzazione del Concedente.
Si conviene che in caso di interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Concedente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.
ART.10 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
E’ a carico del Concedente la manutenzione straordinaria dei campi da gioco, delle strutture e degli impianti tecnologici oggetto della presente concessione, delle macchine ed attrezzature affidate alla Concessionaria risultanti nel verbale di consegna di cui al precedente Art.1. Resta inteso che per manutenzione straordinaria si comprende ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.
Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma precedente siano da imputarsi alla Concessionaria per carente manutenzione ordinaria o periodica, fatta salva l’applicazione della penale di cui al successivo art.22, il Concedente provvederà a diffidare la Concessionaria alla realizzazione degli stessi a propria cura e spese indicando un periodo decorso il quale il Concedente provvederà all’esecuzione degli interventi stessi con addebito alla Concessionaria delle relative spese.
ART. 11 - PUBBLICITA'
Il Concedente affida alla Concessionaria la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno del complesso sportivo relativamente alle porzioni in concessione. La concessione della pubblicità è limitata alla durata della presente convenzione. La Concessionaria dovrà stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo il Concedente. Tutte le entrate derivanti dalla gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla Concessionaria.
L’accertamento di singole violazioni comporta l’applicazione di una penale di euro 100,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.
La Concessionaria si impegna al pagamento dell'imposta sulla pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).
Alla scadenza della convenzione, senza formale preavviso al Concedente, la Concessionaria dovrà - a proprie cure e spese - rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nel complesso sportivo e provvedere al ripristino dello stato manutentorio delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.
In occasione di altre manifestazioni sportive in genere, ovvero di iniziative spettacolari organizzate o patrocinate dal Concedente questi concorda con la Concessionaria la rimozione temporanea (per la sola durata della manifestazione o iniziativa) dei tabelloni pubblicitari oppure la copertura del messaggio pubblicitario in ivi contenuto.
In tal caso gli oneri relativi sono a carico del Concedente o degli organizzatori.
ART.12 –ATTIVITA’ COMMERCIALI ACCESSORIE
E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all' attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant' altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
ART. 13 - CAPIENZA
In ordine alla eventuale capienza dell’ impianto affidato in concessione é fatto carico alla Concessionaria il rispetto tassativo delle capienze rapportate ai diversi ordini di posti indicate dal Concedente sulla base anche di eventuali verbali di sopralluogo che dovranno essere eseguiti dall'apposita Commissione di Vigilanza, compresa la predisposizione delle eventuali soluzioni tecniche non strutturali necessarie in ordine al rispetto di Leggi, Decreti e Regolamenti vigenti.
Qualora per l'organizzazione di eventi anche extrasportivi la suddetta capienza non fosse sufficiente, tutti i lavori di adeguamento dovranno essere effettuati a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dopo aver chiesto al Comune l'assenso preventivo al progetto di intervento. Resta inteso che, ovviamente, sono a carico della Concessionaria anche tutte le spese relative a:
a)-progettazione ed elaborati tecnici;
b)-rilascio nulla osta della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
c)-stipula di idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi e danni connessi allo svolgimento dell'evento.
ART. 14 - CANONE DI GESTIONE
Il canone di concessione annuo come da esito di gara è fissato in € da versare al Concedente entro il 30 settembre di ogni anno.
Al Concessionario competeranno i proventi derivanti dall’utilizzo previsti per la struttura, nonché i proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o assicurati all’interno della struttura. I corrispettivi e i proventi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.
ART. 15 - REFERENTE DELLA CONCESSIONARIA
Per tutti i rapporti con il Concedente il legale rappresentante della Concessionaria, individua i seguenti referenti:
1) …………………………………………………………… ;
2) ……………………………………………………………...
Ogni modifica dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Concedente.
ART.16 - DIVIETI PARTICOLARI
La Concessionaria non può, arbitrariamente, effettuare nessun intervento di modifica, manomissione e trasformazione delle strutture. L’accertamento di singole violazioni comporta l’applicazione di una penale di euro 100,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.
E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione senza formale autorizzazione del Concedente.
L’accertamento di singole violazioni comporta l’applicazione di una penale di euro 100,00; il ripetuto accertamento di violazioni comporta la possibile risoluzione della concessione.
La Concessionaria, in ogni caso, rimane unica responsabile nei confronti del Concedente e dell’utenza anche nel caso in cui si sia avvalsa di opera di terzi.
ART.17 – INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Si conviene che nel corso della validità della presente convenzione, qualora le parti trovino un accordo, l'esecuzione degli interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria possa essere effettuata a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo degli uffici comunali competenti, dopo aver ottenuto dagli organi dell’Amministrazione Comunale l'assenso preventivo al progetto di intervento. Le proposte di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno avere il parere preventivo degli uffici comunali competenti. Per tali interventi si riconosce fin da ora alla Concessionaria la possibilità di richiedere al Concedente, a titolo di contributo, il parziale risarcimento delle spese sostenute fissato nella misura massima del 65% delle stesse. Il Concedente valuterà la sua compartecipazione alle spese, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio dell’anno di riferimento previa assunzione degli atti amministrativi necessari.
Le opere di miglioria non potranno essere apportate senza specifica autorizzazione formale del Concedente e divengono immediatamente di proprietà del Comune, e come tali saranno oggetto di tutti gli obblighi attribuiti alla Concessionaria a norma del presente contratto. Se tali interventi di miglioria e di manutenzione dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, la Concessionaria dovrà acquisirle a sua cura e spese.
Le richieste per il rilascio di eventuali autorizzazioni edilizie, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale, sono effettuate a cura e spese della Concessionaria.
A conclusione dei lavori dovranno essere acquisite e inviate in copia al Concedente le seguenti certificazioni, salvo quelle rilasciate dal Comune di Gradara che saranno acquisite d’ufficio:
-certificazione di conformità delle strutture, se interessate all'intervento;
-certificazione di conformità degli impianti; se interessati all'intervento;
-certificazione di prevenzione incendi, se dovuto;
-nulla osta della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, relativo all'uso se richiesto dalle norme vigenti;
-certificato di agibilità conseguente all'autorizzazione o concessione edilizia;
-certificato di omologazione del CONI e della Federazione competente , se richiesto dalla normativa federale;
-ogni altra eventuale documentazione prevista dalle normative vigenti.
ART.18 – RELAZIONE SULLO STATO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente al Comune una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione dell’impianto sportivo.
Dovranno inoltre essere presentate, con cadenza annuale, una relazione indicante l’assegnazione e l’utilizzo degli spazi da parte delle associazioni, una relazione sul programma degli interventi migliorativi eventualmente presentato in sede di gara, e una relazione economico-finanziaria comprensiva delle spese e delle entrate derivanti dalla gestione.
ART. 19 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DEL CONCEDENTE
Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità della Concessionaria. E' comunque fatto obbligo alle parti di comunicare previo tempestivo telegramma e/o
posta elettronica, i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.
Qualora gli impianti o parte di essi dovessero rimanere inagibili, e quindi non in grado di soddisfare le richieste, per cause imputabili al Concedente, potrà essere riconosciuto alla Concessionaria il risarcimento dei danni eventualmente sofferti determinato di comune accordo.
In qualunque momento il Concedente, considerando l'attività già programmata dalla Concessionaria e comunque con preavviso di 30 giorni naturali e consecutivi da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R., potrà apportare agli impianti assegnati in concessione tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario.
Qualora per l'esecuzione sia di tali opere sia di interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere d'urgenza e non rinviabili, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dalla Concessionaria, salvo l’eventuale riduzione del canone annuo di gestione di cui al precedente art.14.
ART.20 - CAUZIONE
Il deposito cauzionale a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a carico della Concessionaria, non viene costituito in quanto il contratto prevede il pagamento da parte del Concedente, di rate periodiche subordinate alla verifica del puntuale adempimento delle clausole contrattuali, tra le quali la effettuazione delle opere di manutenzione dei beni affidati in consegna
ART.21 - PENALI
Per ogni inadempimento ai sottoindicati impegni che la Concessionaria si assume, sottoscrivendo il presente contratto di concessione, sarà applicata la penale indicata a fianco di ognuno fatte salve eventuali altre azioni e/o risarcimenti che il Concedente riterrà opportune:
a- per recesso anticipato, previsto nel precedente art. 3, con comunicazione di preavviso di almeno 12 mesi: penale di € 500,00;
b- per recesso anticipato, previsto nel precedente art. 3, senza comunicazione di preavviso di almeno 12 mesi: penale di € 5.000,00;
c- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all’art.4,: penale di €. 100,00;
d- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all’art.5,: penale di €. 100,00;
e- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all’art.6,: penale di €. 100,00;
f- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all’art.8: penale di €. 100,00;
g- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all’art.11: penale di €. 100,00;
h- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all’art.17: penale di €. 100,00;
L'applicazione della penale non preclude la possibilità al Concedente di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in caso di grave e/o ripetuto inadempimento.
ART.22 - CONTROVERSIE -
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, fatte salve quelle rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione sulla base di proposte elaborate dal responsabile del procedimento.
Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione al Tribunale di Pesaro.
ART.23 - CLAUSOLE RISOLUTIVE/ REVOCA
L’Amministrazione può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di 6 mesi – ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento – alla revoca della concessione avente ad oggetto l’utilizzo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, qualora sopravvengano motivate esigenze di pubblico interesse.
L’Amministrazione può procedere alla risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456 Cod.Civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., qualora l’assegnatario incorra in una delle seguenti inadempienze:
a) mancato pagamento del canone entro 3 mesi dalla data di ricezione della diffida da parte del Responsabile del settore competente;
b) mancato rispetto del divieto di sub-concessione o sub-locazione, ove previsto;
c) utilizzo del bene per finalità difformi da quelle convenute;
d) abuso nel godimento del bene, perpetrato attraverso alterazioni o modifiche dello stesso in assenza di preventiva autorizzazione dell’Ente;
e) reiterate inadempienze in relazione agli obblighi sanzionati con penale.
L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1454 Cod. Civ., previa diffida ad adempiere in un congruo termine – non inferiore a 15 giorni - qualora l’assegnatario non assolva entro il termine predetto le obbligazioni di propria spettanza che rivestono particolare rilievo nell’economia del rapporto, sia in relazione alla loro entità oggettiva, sia in relazione all’interesse dell’Amministrazione.
In caso di scioglimento della società la concessione di gestione si intenderà risolta e la presente convenzione sciolta di diritto.
Per motivi di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale potrà sempre sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di indennizzo per il concessionario
L’Amministrazione potrà revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate e salvo l’eventuale diritto del concessionario al rimborso, secondo le vigenti disposizioni di legge.
ART. 24- RICONSEGNA
Alla scadenza naturale del contratto nonché nell'eventualità di una sua risoluzione o revoca o dell'esercizio della facoltà di recesso, la Concessionaria restituirà l'intero impianto in perfette condizioni di manutenzione, e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere.
Dovrà essere presentato:
a)-una relazione tecnica sulle strutture e impianti illustrante le loro condizioni e contenente la descrizione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari a cui si è dato seguito;
b)-i disegni esecutivi relativi ad ogni modifica a strutture e impianti;
c)-i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica, eventualmente installata o modificata, corredata di tutti i verbali di conformità o certificati di collaudo previsti dalle norme o leggi vigenti.
All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal Concedente eventuali danni concernenti i beni; danni che dovranno essere risarciti dalla
Concessionaria entro trenta giorni dalla stesura del verbale di riconsegna ovvero saranno sanati direttamente dal Concedente.
ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136, art. 3 commi 7 e 8, il Concessionario assume espressamente l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto; a tal fine, all’atto della sottoscrizione dell’affidamento, si impegna a comunicare espressamente:
1)gli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui verranno effettuati tutti i pagamenti 2)le persone delegate ad operare su di esso.
La presente convenzione si intende risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.
ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della Legge 196/03, si informa che i dati forniti dal Concessionario saranno trattati, con strumenti cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’accordo convenzionale. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gradara.
Art. 27- REGISTRAZIONE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dei concessionario.
La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, è immediatamente impegnativa per le parti all’atto della sottoscrizione e sarà registrata solo in caso d’uso con spese a cura del richiedente.
x.xx Società p. il Comune di Gradara
IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE
Ai fini e per gli effetti di cui all'art.1341 del Codice Civile, dichiaro di aver preso visione e di approvare le condizioni e le clausole di cui al presente contratto, in particolare quelle di cui agli artt. 20, 21,22,e 24
p. la Società
IL PRESIDENTE
(Sig. )
ALLEGATO B PIANO CONDUZIONE TECNICA
I°) CAMPO DI GIOCO
a. manutenzione dell’erba sintetica da gioco secondo i protocolli di manuale d’uso che verranno consegnati al momento della presa in consegna del campo;
b. sfalcio periodico delle aree verdi di pertinenza. Interventi con decespugliatori lungo il perimetro recintato. L’erba di risulta dovrà essere trasportata a cura del concessionario presso la discarica durante gli orari di apertura al pubblico;
c. Pulizia del terreno di gioco e delle aree verdi di pertinenza;
d. mantenimento in perfetta efficienza delle porte (con verniciatura, ove necessario)delle bandierine d’angolo e delle reti di porta.
II°) IMPIANTI, ATTREZZATURE E PERTINENZE, COMPRESI I PARCHEGGI
a) manutenzione degli impianti secondo i protocolli di manuale d’uso che verranno consegnati al momento della a presa in consegna degli impianti
b) manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciature periodiche di parti in legno o in metallo;
b) manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi, delle docce e dei servizi igienici, con eventuale sostituzione di singole parti rotte o deteriorate;
c) mantenimento di recinzioni, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e sostituzione di eventuale parte deteriorata;
d) riparazione e manutenzione degli arredi degli spogliatoi e delle docce;
III°) PULIZIA IMPIANTI, SPOGLIATOI, DOCCE E SERVIZI, NONCHE’ LOCALI ACCESSORI, TRIBUNE ED AREE ESTERNE DI PERTINENZA
a) la pulizia e disinfezione delle attrezzature degli impianti, dei luoghi e dei locali, dovrà essere prestata, giornalmente, con prodotti igienizzanti. Le operazioni di pulizia e il riordino di tutti i locali dovranno essere effettuati dopo ogni attività sportiva (partite,allenamenti o altro).
IV°) CUSTODIA
a) la concessionaria si assume l’onere relativo alla custodia ed alla sorveglianza dell’impianto oggetto della presente convenzione.
V°) SPESE PER FORNITURE E SERVIZI, BENI MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE E MACCHINE
a) la concessionaria si assume gli oneri relativi ai consumi di acqua, luce, gas e telefono, e tassa rifiuti necessari per il funzionamento della struttura. In caso di inadempienze si provvederà d’ufficio a richiedere la cessazione delle erogazioni dei servizi ed alle contestuali procedure per l revoca della concessione in gestione dell’impianto, oltre alla sospensione immediata del corrispettivo annuale;
b) la concessione, per l’uso della struttura, dovrà utilizzare beni materiali di consumo, attrezzi e macchine di sua proprietà.
VI°) GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’IMPIANTO
a) il concessionario dovrà ricevere le prenotazioni per l’utilizzo dell’impianto sportivo, garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal regolamento, l’applicazione di tariffe conformi, nelle quali è compreso anche l’eventuale canone di pubblicità, a quelle stabilite dall’Amministrazione Comunale per l’utilizzo pubblico degli impianti.
b) le tariffe per l’uso degli impianti sportivi da parte di soggetti diversi dal gestore, devono essere versate alla Società che gestisce l’impianto. A fine anno il concessionario dovrà presentare il rendiconto economico dell’attività all’Amministrazione Comunale.