CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ AL
CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ AL
PORTO D’ARMI TRA
l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”, di seguito denominata anche “X.X.XX. n. 8”, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Xxxxx Giusep- xxxx Bonavina;
E
Il Comune di Vicenza, di seguito denominato “Comune”, con sede legale a Vicenza Corso Palladio, n. 98 – codice fiscale 00516890241, rappresentato dal Direttore del Servizio “Risorse Umane, organizzazione, formazione” dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx;
PREMESSO CHE
- il decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 prevede i “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale” e riporta all’art. 3, che “L’accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle Unità Sanitarie Locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato”;
- gli operatori di Polizia locale del Comune di Vicenza hanno in dotazione un' arma, assegnata in via continuativa con provvedimento del Sindaco, dopo che agli stessi è stata riconosciuta, con decreto della Prefettura di Vicenza, la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
- per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza l'operatore deve essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi ed essere
sottoposto alle indagini sanitarie previste dal sopra citato Decreto del Ministero della Sanità;
- l’attuale regolamento del Corpo di Polizia Locale stabilisce che le visite mediche per la verifica dei requisiti psico-fisici per porto d’armi, devono avvenire con periodicità quinquennale.
- il Comune ha manifestato, nel corso del 2021, all’X.X.XX. la volontà di avvalersi dei servizi e strutture sanitarie X.X.XX. per l’erogazione di visite specialistiche comprovanti il possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi ed il rilascio della relativa certificazione;
- l’art. 117 comma 7 del CCNL del 19/12/2019 triennio 2016/2018 dell’Area Sanità disciplina l’attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’Azienda e svolta, al di fuori dell’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali;
- l’X.X.XX. ha provveduto con deliberazione n. 1781 del 27/12/2018 ad approvare il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera lo svolgimento dell’attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l’X.X.XX. oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso la sede della Struttura;
- l’X.X.XX. ha verificato la disponibilità dei “Consulenti” che svolgeranno dette attività a favore del Comune, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell’orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali a pagamento da parte dell’X.X.XX., per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto esclusivo, al Comune che le acquista.
Gli operatori del Comune interessati al conseguimento del certificato annuale sono indicativamente per l’anno 2021 n. 16, per l’anno 2023 n. 71 e per l’anno 2024 n.
35.
Articolo 2 – Obbligazioni dell’X.X.XX.
L’attività sarà svolta dai Dirigenti Medici dell’U.O.C. di Medicina Legale di questa Azienda X.X.XX. presso le strutture/uffici siti in Xxx XX Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx.
L’impegno dei “Consulenti” Medici dell’X.X.XX. per singola prestazione (visita medica per la valutazione psico-fisica ai fini del rinnovo/rilascio di porto d’armi agli agenti appartenenti al corpo di Polizia Locale del Comune di Vicenza) viene stabilito in un tempo standard di 15’ circa. I volumi di prestazioni saranno determinati a seconda delle richieste di volta in volta formulate dal Comune.
I suddetti Medici si impegnano a svolgere le seguenti attività:
- accertamenti sanitari necessari al rilascio della certificazione prevista dalla vigente normativa al fine del conseguimento/rinnovo da parte degli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Vicenza, del certificato medico comprovante il possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi.
Se nel corso della visita si ravvisasse la necessità di ulteriori accertamenti specialistici da effettuarsi presso l’X.X.XX., l’onere degli stessi sarà a carico del Comune.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione
L’attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti dell’X.X.XX., attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dal Comune saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.
Il Comune provvede a programmare le attività autorizzate dalla presente convenzione nell’ambito della propria organizzazione impegnandosi a concordare con il Direttore dell’U.O.C. di Medicina Legale, con congruo anticipo, le date degli accessi che dovranno avvenire nel rispetto delle esigenze istituzionali in maniera tale da non compromettere l’attività istituzionale dell’X.X.XX..
Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.
E’ esclusa ogni possibilità di accordi e/o patti diretti, al di fuori di quanto previsto dal presente contratto, tra il Comune e i Consulenti autorizzati dall’X.X.XX..
Durante l’attività non è ammesso l’uso del ricettario regionale.
Articolo 4 – Spazi e attrezzature.
L’X.X.XX. mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, lo strumentario, il materiale sanitario ed economale nonché tutta l’organizzazione necessaria all’espletamento dell’attività oggetto della presente convenzione.
Articolo 5 – Aspetti economici
Il Comune acquista dall’X.X.XX. le prestazioni come di seguito indicato:
- visita specialistica € 38,00
Xxx compensi il Comune non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece effettuata dall’X.X.XX..
Articolo 6 – Trasmissione riepiloghi
Ai fini della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull’attività, il Comune si impegna a trasmettere alla Direzione Amministrativa di Ospedale con cadenza
mensile un foglio presenza, sottoscritto dal Consulente e validato dal Responsabile dell’U.O.C. di Medicina Legale, ove saranno indicati:
- la data
- gli orari delle visite effettuate
- i nominativi degli agenti visitati.
Articolo 7 - Modalità di pagamento
L’X.X.XX. sulla base dei reports di cui al precedente articolo, emette fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni effettuate.
Il pagamento dovrà essere effettuato dal Comune entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante il conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia codice IBAN IT/32/M/01000/03245/226300306250 (Codice 306250).
Articolo 8 – Aspetti assicurativi e di sicurezza.
L’X.X.XX. provvede a programmare le attività autorizzate dal presente contratto nell’ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura medesima. L’X.X.XX., titolare dell’erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell’opera dei professionisti aziendali in forza del presente contratto.
L’X.X.XX nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto risponde civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1228 cc. e nel rispetto delle procedure regionali di cui alla DGRV 573/2011. L’X.X.XX. dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi.. Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.
Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività di erogazione di visite specialistiche comprovanti il possesso dell’idoneità psico-fisica all’uso delle armi ed il rilascio della relativa certificazione è il Comune.
Il Comune con separato atto provvederà a nominare l’X.X.XX. n. 8 Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto della stessa, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 8 e nel rispetto della precitata normativa in materia.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 10 – Durata
La presente convenzione ha validità per tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi scritti tra le Parti, qualora risulti compatibile con l’organizzazione dell’X.X.XX..
Articolo 11 – Foro competente
Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente contratto.
In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Articolo 12 - Inadempimento e recesso
Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.
Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC o Raccomandata A/R.
Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo
Il presente contratto:
- è soggetto ad imposta di bollo a carico del Comune, ai sensi dell’art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Articolo 14 – Xxxxx di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Vicenza,
per il Comune di Vicenza
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
per l’Azienda X.X.XX. n. 8 “Berica”
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxxxxxxx Xxxxxx) (Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx)