CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1 - Premessa - Salvo deroga risultante da apposito accordo scritto tra le parti, ogni compravendita di prodotti FHIABA SRL è regolata dalle seguenti condizioni generali che costituiscono parte essenziale del contratto eche si intendono pertanto accettate dal Compratore ancorché dallo stesso non sottoscritte. Qualsiasi clausola unilateralmente apposta dal Compratore nei documenti dalui sottoscritti e/o nell a sua corrispondenza, che sia contraria o comunque in aggiunta alle seguenti condizioni generali od a quelle speciali espressamente approvate per iscritto dal Venditore, si intende come non scritta ed è priva di ogni effetto.
Art. 2 - Perfezionamento della compravendita e prezzi- La compravendita si intende perfezionata con la conferma scritta del Xxxxxxxxx o con l’inizio delle consegne per i casi in cui è stata richiesta l’immediata consegna della fornitura anche in presenza di modifiche intervenute e quindi accettate dal cliente.
I prezzi concordati si intendono per prodotti consegnati franco stabilimento del Venditore e non comprendono prestazioni ed oneri accessori (quali IVA, imballo, spese di trasporto, di installazione e/o montaggi e così via).
Art. 3 - Consegna, trasferimento del rischio e trasporto- La merce viene consegnata al Compratore presso lo stabilimento del Venditore ed il trasferimento del rischio avviene con la consegna della stessa al primo vettore. La merce viaggia sempre a rischio esclusivo del Compratore anche quando il vettore dovesse esserescelto ed incaricato dal Xxxxxxxxx, essendo quest’ultimo liberato da ogni responsabilità con la consegna dei prodotti al vettore, che ad ogni effetto si intende eseguita a mani dallo stesso Compratore.
I termini di consegna pattuiti si intendono indicativi. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore per un periodo fino a 60 gg il Compratore non ha il diritto di rifiutare la fornitura, né di richiedere la risoluzione del contratt o e/o il risarcimento di alcun danno. Se il ritardo nella consegna supera il termine di 60 gg il Compratore ha la facoltà di richiedere – con lettera raccomandata – l’annullamento dell’ordine e la restituzione degli anticipi eventualmente versati. Resta in ogni caso escluso qualsivoglia obbligo del Venditore di risarcimento danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione, in dipendenza del ritardo ovvero della mancata esecuzione della fornitura.
Art. 4 - Riserva di proprietà- Il Compratore acquista la proprietà dei beni solo con il pagamento integrale del prezzo fatturato delle forniture ma assume i rischi dal momento della consegna.
Art. 5 - Garanzia - I prodotti forniti sono coperti da garanzia per difetti di materiale e/o fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di marcatura riportata sui prodotti stessi. La garanzia non opera ove i difetti rilevati siano imputabili a negligenza del Compratore e/o ad impiego dei prodotti non conforme alle prescrizioni tecniche, ad errata progettazione o fabbricazione dell’apparecchio nel quale sono installati, ad errata manutenzione operata da personale non autorizzato, a pulizia impropria in quanto effettuata con modalità o materiali non idonei, ad errato magazzinaggio, movimentazione e trasporto, ad uso improprio od incauto dell’apparecchio utilizzatore, ovvero a circostanze che comunque non possono ricollegarsi a difettosità di produzione da parte del Venditore.
Art. 6 - Obblighi del Compratore- Il Compratore è tenuto a prendere immediatamente in consegna i prodotti affidati dal Venditore al vettore, ovvero – se diversamente concordato – a puntualmente ritirarli presso lo stabilimento del Venditore alla data indicata nell’avviso di merce pronta. Ove il Compratore ritardi il ritiro dei prodotti per un periodo superiore a 10 gg, oltre al pagamento del prezzo deve corrispondere al Venditore un adeguato compenso pari al 1% al giorno dell’importo fatturato per il magazzinaggio degli stessi.
Il Compratore deve effettuare i pagamenti normalmente, con le modalità e nei termini precisati in fattura. Sui ritardati pagamenti decorreranno, di pieno diritto e senza necessità di costituzione in mora, gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti. In caso di ritardo dei pagamenti il Venditore ha diritto a sospendere immediatamente ogni fornitura, anche se dipendente da altri contratti con lo stesso Compratore. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporta in ogni caso la decadenza del Compraot re dal beneficio del termine.
Art. 7 - Forza maggiore- Qualora il Venditore sia impossibilitato a rispettare il contratto per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla sua volontà, i termini previsti per l’esecuzione della fornitura sono automaticamente prorogati per un periodo equivalente al perdurare degli effetti di tali cause. Qualora la causa impeditiva continui per più di 6 mesi entrambe le parti possono chiedere larisoluzione del contratto ed in tal caso il Venditore restituisce al Compratore gli anticipi eventualmente ricevuti, con esclusione di ogni e qualsiasi onere ulteriore a suo carico.
Art. 8 - Contratto - Il contratto con i suoi allegati contiene e riassume le obbligazioni validamente assunte dalle parti e per esse vincolanti. L’adempimento delle parti sarà oggetto di valutazione della effettiva esecuzione deicompiti e doveri contrattuali, da effettuarsi in buona fede, onestà e con equità.
Art. 9 - Controversie - Qualora dovesse verificarsi una qualsivoglia controversia avente ad oggetto la formazione, validità, interpretazione, esecuzione, modifica e risoluzione del contratto, questa dovrà essere risolta alla luce dei principi di diritto internazionale e secondo le convenzioni internazionali vigenti. In ogni caso le parti provvederanno immediatamente a consultarsi e faranno ogni sforzo possibile per porre in essere tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie per mantenere e salvaguardare i benefici economici a ciascuna derivanti dal contratto. Le parti si impegnano inoltre, prima di adire il Giudice competente, di conferire mandato a due Periti/Esperti, ciascuno nominato dalle parti, affinché, entro il termine dei 90 giorni, venga presentato un rapporto congiunto con l’indicazione di tutti gli elementi di fatto addotti dalle parti a sostegno della controversia apertasi. In caso di disaccordo tra i Periti/Esperti, ciascuno di essi farà constatare e motivare le ragioni del disaccordo nel documento che dovrà risultare firmato da entrambi i Periti/Esperti.
Art. 10 - Foro competente e legge applicabile- Foro competente per ogni controversia sarà quello stabilito sulla base dei principi di diritto internazionale e secondo le convenzioni internazionali vigenti. In ogni ipotesi in cui le parti contraenti siano Società con sede in Italia, è stata convenuta convenzionalmente ed in via esclusiva l’applicazione dela legge italiana e la competenza per territorio in via esclusiva a favore del Foro di Pordenone.
Fhiaba srl
Xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx XX tel x00 0000 000000 fax +39 0434 000000xxxx@xxxxxx.xxx xxx.xxxxxx.xxx p.i. 01510540931