AREA 3 - GARE E CONTRATTI
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 3253 del 28/12/2021
AREA 3 - GARE E CONTRATTI
PROPOSTA N. 3385 del 22/12/2021
OGGETTO: | SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE E DI RICONCILIAZIONE FISICO CONTABILE DI DiSCo - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA. SOC. TINN SRL. CUI S0812 |
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE E DI RICONCILIAZIONE FISICO CONTABILE DI DiSCo - Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020 mediante Trattativa diretta sul MEPA. SOC. TINN SRL. - CUI S08123891007202100029
CIG 90322597EA
IL DIRETTORE GENERALE
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto “Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”, con la quale viene affidato l’incarico di Direttore Generale al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6;
visto il decreto n. 20 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione riorganizzazione delle strutture dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza DiSCo in attuazione della legge regionale n. 6/2018 e relativo sistema delle pesature delle posizioni organizzative”;
vistoil decreto del Direttore Generale n. 11 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto: “Affidamento incarichi di direzione “ad interim” dell’Area 3 “Gare e Contratti”, dell’ Area 5 “Servizi Tecnici e Patrimonio”, dell’Area 8 “Servizi ICT Sistema Informatico” e svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Area 4 “Interventi e Servizi Benefici agli Studenti” e dell’Area 6 “Fondi Comunitari e Progetti Speciali” a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021”;
vista la Determinazione Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2021 “Conferimento degli incarichi di Posizione a far data dal giorno 12 gennaio 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell’Area Posizione Organizzative DiSCo – annualità 2021” nello specifico incarico di P.O.D1 Gare e contratti all’Avv. Xxxxxxx Fata;
visto il Decreto del Direttore Generale n. 10 de 9 giugno 2020 “Delega al Dirigente dell’Area 3 ad interim per la stipula dei contratti di forniture, servizi e lavori mediante l’utilizzo del MEPA e per le adesioni alle convenzioni Consip”;
vista l’email del 24 settembre 2021, a cui si rinvia per relatiomen, con la quale il Dirigente dell’Area 2 - Risorse Economiche e Finanziarie, richiede all’ Area 3 di “attivare le procedure per l’affidamento “Aggiornamento straordinario inventario beni mobili dell’Ente”. […] La ricognizione del patrimonio mobiliare dell’Ente ha una ricaduta fondamentale all’interno del sistema contabile in uso. Pertanto, la scelta preliminare deve presentare degli elementi decisivi come di seguito sintetizzati:
1) La ricognizione straordinaria deve essere svolta in modo complementare con le procedure gestionali in esercizio, garantendo una nativa integrazione tra dati rilevati e gestione contabile in uso presso DISCO Lazio. Questo elemento riduce sensibilmente i tempi di disponibilità dei dati in esercizio, evitando import massivi generalmente stativi, riduce il rischio di introduzione di eventuali difformità, ha un impatto immediato sulle consistenze patrimoniali contabile.
2) Il progetto deve avere la caratteristica di essere uno step iniziale di un percorso di crescita tecnica ed applicativa all’interno della struttura di DISCO Lazio. La rilevazione dei beni attraverso la costituzione e l’aggiornamento valoriale di una base dati inventariale e patrimoniale, rappresenta una fase iniziale di coinvolgimento formativo degli utenti di DISCO tale da
assicurare e trasferire, nell’arco di durata dell’intero progetto, un Know-how giuridico, tecnico e applicativo diffuso necessario per una gestione autonoma a regime.
Gli elementi sopra descritti inducono ad una riflessione circa l’opportunità ed i vantaggi connessi ad avere una gestione della rilevazione integrata con le funzionalità applicative del software in uso.
Un contesto applicativo e gestionale unitario permette di ottimizzare il lavoro di rilevazione dei beni, facilita le procedure di valutazione patrimoniale dei beni stessi grazie alla possibilità di recupero immediato di informazioni contabili disponibili, assicura l’allineamento contestuale dei dati fisici ai dati contabili di patrimonio. Che le prestazioni contrattuali sono previste all’interno della bozza di capitolato che verrà trasmessa all’Area 3 “Gare e Contratti”,
considerato che il servizio richiesto è quello relativo alla revisione dell’inventario dei beni mobili dell’Ente e la ricostruzione dello stato patrimoniale aggiornato, ai sensi delle disposizioni di legge, degli allegati, delle circolari e dei regolamenti vigenti in materia ed in particolare l’amministrazione ha la necessità di:
- avere l’esatta consistenza dei beni mobili materiali di proprietà dell’azienda;
- conoscere la distribuzione fisica e lo stato d’uso di ciascun bene;
- procedere ad una puntuale valorizzazione dei beni mobili che compongono il patrimonio mobiliare
- allineare il libro cespiti alla realtà fisica
considerato che il valore dell’affidamento quantificato dal RUP è pari ad € 139.000,00, IVA esclusa, per il periodo decorrente dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2022, cosi di seguito suddiviso:
Importo complessivo delle prestazione per il periodo contrattuale (IVA esclusa) | Percentuale di incidenza delle singole prestazioni sul valore complessivo dell’appalto | Tipo di prestazione | |
1 Servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e di riconciliazione fisico contabile | 109.000,00 € | 78,43% | PRINCIPALE (prestazione contrattuale) |
2. Prestazione per oneri imprevisti ed imprevedibili non preventivabili legate alle prestazioni di cui al punto 1) | 30.000,00 € | 21,57% | |
TOTALE | 139.000,00 € |
visto il par. 5.1.3 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC - approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - in relazione all’indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di affidamento che prevede espressamente che: “Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali”;
considerato che con la sopracitata nota il Dirigente dell’Area 1, inoltre, a seguito delle risultanze dell’istruttoria “ritiene opportuno richiedere alla società Tinn srl di Teramo, che ha maturato esperienze presso enti di dimensioni analoghe a DISCO Lazio, una proposta progettuale per la ricognizione straordinaria fisica del patrimonio mobiliare con annessa riconciliazione contabile”;
visto il parere del MIT n. 752 del 10 dicembre 2020, a cui si rinvia per relationem, che stabilisce, tra l’altro, espressamente che:
“Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive (utilizzando, appunto, il termine “procedono”) l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici”;
considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione” (lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);
visto l’art. 2 comma 1, della Legge 11 settembre 2020 120 (Decreto Semplificazione) così come emendato dalla Legge n. 108/2021 che prevede espressamente che: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione
appaltante e opera di diritto”;
visto l’art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;
visto l’art. 40 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi che recita espressamente: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.
visto l’art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;
considerato che la categoria merceologica delle prestazioni oggetto del presente affidamento è presente del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e nella fattispecie ““Servizi per l'Information & Communication Technology”” sottocategoria merceologica: “Sviluppo e progettazione software”;
considerato che seppur la categoria merceologica sia presente sul MEPA, la stessa non consente di formalizzare l’affidamento mediante un ODA, ma risulta, invece, necessario avviare una trattativa diretta con un unico operatore;
considerata, pertanto, la necessità di predisporre una procedura una Trattativa diretta nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
considerato che la Trattativa Xxxxxxx indirizzata ad un unico Fornitore risponde a due precise fattispecie normative:
1. Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) - X.Xxx. 50/2016
2. Affidamento Diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L. 120/2020
3. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione);
considerato che nel Mepa trovano applicazione le norme stabilite dal D.lgs 82 del 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” in particolare al Capo II e Capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma digitale sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
considerato che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;
considerato che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti Regionali;
considerato che il giorno 17 dicembre 2021, l’Amministrazione ha attivato sul MEPA una Trattativa Diretta con la Soc. TINN SRL per il “SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE E DI RICONCILIAZIONE FISICO CONTABILE DI DiSCo” con la richiesta,
tra l’altro di applicare un ribasso sulla prestazione contrattuale di € 109.000,00, IVA esclusa per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto sul MEPA (in quanto l’ulteriore plafond di € 30.000, iva esclusa è afferente alle eventuali prestazioni extracanotrattuali non preventivabili);
preso atto che la Soc. TINN SRL, nell’ambito della Trattativa Diretta sopra indicata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta e ha offerto un ribasso del 1% sull’importo di € 109.000,00 (come sopra riportato) obbligandosi ad eseguire la prestazione contrattuale per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto sul MEPA per un corrispettivo pari ad € 107.910,00, IVA esclusa;
preso atto che, a seguito dell’offerta dell’operatore economico il valore dell’affidamento sarà di € 137.910,00, IVA esclusa, costituita da € 107.910,00, IVA esclusa per la prestazione contrattuale + € 30.000,00 IVA esclusa per prestazioni extracontrattuali per oneri non preventivabili.
vista la delibera ANAC 10 febbraio 2021 n. 123 che prevede espressamente che: “L’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 trova applicazione alle procedure di gara di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
considerato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
preso atto che l’Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto in forma elettronica, generato automaticamente dal sistema di e-Procurement del MEPA, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
considerato il paragrafo 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6,
secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”;
considerato che l’operatore economico ha eseguito a regola d’arte il precedente affidamento di oggetto diverso rispetto a quello del presente affidamento;
visto l’art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;
visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 che recita espressamente che: “Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici”;
visto l’art. 1 comma 4 della Legge 11 settembre 2020 che prevede espressamente che: “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;
visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;
vista la Delibera ANAC n. 140 del 27 febbraio 2019 avente per oggetto: “Chiarimenti in materia di garanzia provvisoria e garanzia definitiva” che prevede espressamente che: “che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici”;
considerata l’opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per il miglioramento del prezzo effettuato in fase di trattativa diretta;
visto l’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi che prevede espressamente che: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”;
considerato opportuno non procedere alla suddivisione in Lotti della gara in oggetto poiché un frazionamento dell’appalto non offrirebbe adeguate garanzie di qualità delle prestazioni e di economicità;
visto il punto n. 1 della Delibera dell’ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017 – “Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG” che recita espressamente che: “Le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di selezione del contraente sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP, anche in modalità Smart, in un momento antecedente all’indizione della procedura di gara. In particolare:
a. per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato;
b. per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle stesse in modo che possa essere ivi riportato;
c. per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine)”;
visto il par. 4.2.4 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012).
valutato il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria
– Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia per relationem, trasmessa attraverso il sistema e-Procurament del Mepa in data 13 dicembre 2021 da parte della Soc. TINN SRL, attestante il rispetto dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l’Ufficio Gare e Contratti);
verificati positivamente i requisiti generali e speciali della Soc. TINN SRL;
verificati positivamente i requisiti delle pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento nell’ultimo triennio (2019-2020-2021);
verificati positivamente il DURC Numero Protocollo INPS_28216294 del 18 ottobre 2021 con scadenza validità 18 febbraio 2022;
verificato il certificato delle Agenzia delle Entrate – Riscossione identificativo Unico richiesta: n.
202100002432860 del 22/12/2021;
verificato positivamente l’assenza delle annotazione sugli operatori economici sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 22 dicembre 2021;
considerato che il presente appalto è presente nella “Programmazione Biennali di acquisti di forniture e servizi 2021-2022”, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/16 e dell’art. 7 del “Regolamento” (D.M. n.14/2018) approvata con Delibera del CdA n.7 del 26 febbraio 2021 e aggiornata con Delibera del CdA n.30 del 30 settembre 2021 - CUI S08123891007202100029;
visto l’art.113, comma 5-bis delDlgs. 50/2016 e smi che recita espressamente: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;
visto l’art. 6, comma 1, lett. d) del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 approvato con delibera del CdA n. 16 del 13 novembre 2019 che prevede espressamente che:
“Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00”;
visto l’art. 15 comma 1 lett. d) del regolamento sopra citato che prevede espressamente che: “L’Amministrazione indica le condizioni per l’attribuzione dell’incentivo:
a) appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;
b) appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all’art. 23, comma 15, del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
c) a prescindere dall’importo, gli appalti che contengono gli elementi di cui all’art. 23, comma 15 del D.lgs n° 50 del 2006 e s.i.m.;
d) in ogni caso, a termini dell’art. 113, comma 2, ai fini dell’incentivo per servizi e forniture, deve essere
stato nominato il direttore dell’esecuzione.
e) previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell’amministrazione”;
visto il par. 10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 che recita testualmente che:
“10.1. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto. 10.2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico); d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”;
visto che il presente affidamento non ha un valore superiore ad € 500.000,00, né si rinvengono ragioni di particolare complessità del medesimo attestate dal RUP, che giustificano la Stazione appaltante a prenotare gli incentivi tecnici di cui all’art.113, comma 5-bis delDlgs. 50/2016 e smi;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
tenuto conto che le apposite dotazione sono previste al Cap. 62049 Art. 2 denominato “Servizio di rilevazione beni mobili- Inventario”, del Bilancio di Previsione 2021, a valere sull’esercizio finanziario 2022;;
considerato che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxx;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m. i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
visti gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Principio Contabile Applicato Concernente La Programmazione Di Bilancio” e “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
vista la Delibera del C.d.A. n. 12 del 30 ottobre 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza
– DiSCo e sue successive variazioni;
vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità regionale 2020”;
vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020- 2022” con la quale all’art. 6 “Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022 dell’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo);
visto lo Statuto dell’Ente;
verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;
Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
Tutto ciò premesso e considerato
D E T E R M I N A
1. di ritenere conforme alla normativa l’operato del RUP e di approvare la Trattativa Diretta sul MEPA n. 1954126 del 9 dicembre 2021 avente ad oggetto “SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO MOBILIARE E DI RICONCILIAZIONE FISICO CONTABILE DI DiSCo” e il capitolato d’oneri allegato;
2. di recepire le risultanze del RUP e pertanto di affidare a seguito di Trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) L. 120/2020, il servizio di cui trattasi alla Soc. TINN SRL, VIA X. XX XXXXXXXXXX, SN 64100 TERAMO - P.I. 00984390674;
3. di prendere atto che, in riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato d’oneri, l'ammontare complessivo dell'appalto per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla stipula contrattuale (presumibilmente dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022) secondo le modalità previste dal MEPA, è pari a € 168.250,20, IVA inclusa, così suddivisi:
Importo complessivo delle prestazione per il periodo contrattuale (IVA inclusa) | Percentuale di incidenza delle singole prestazioni sul valore complessivo dell’appalto | Tipo di prestazione | |
1 Servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare e di riconciliazione fisico contabile | 131.650,20 € | 78,43% | PRINCIPALE (prestazione contrattuale) |
2. Prestazione per oneri imprevisti ed imprevedibili non preventivabili legate alle prestazioni di cui al punto 1) | 36.600,00 € | 21,57% | |
TOTALE | 168.250,20 € |
4. che l’appalto in oggetto sarà eseguito in conformità al Capitolato d’Oneri ed all’Offerta Economica proposta in sede di trattativa;
5. di dare atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;
6. di assumere attraverso la movimentazione del FPV la somma di € 131.650,20, IVA compresa, Cap. 62049 Art. 2 PDCI 1.03.02.16.999 denominato “Servizio di rilevazione beni mobili- Inventario”, del Bilancio di Previsione 2021, a valere sull’esercizio finanziario 2022
7. di assumere la somma di € 36.600,00, IVA compresa Cap. 62049 Art. 2 denominato “Servizio di rilevazione beni mobili- Inventario”, del Bilancio di Previsione 2021, a valere sull’esercizio finanziario 2021
8. di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. che il responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxx;
10.di dare atto che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 22/2013;
11.di procedere alla stipulazione del contratto, generato automaticamente dal sistema di e - Procurement del MEPA;
12.di dare atto, infine, che ai sensi dell’art. 21 e ss. X.Xxx. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL’ISTRUTTORIA
Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell’Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:
XXXX XXXXXXX in data 23/12/2021
VISTO DI LEGITTIMITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVO
Il Dirigente, ritenuto che, all’esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all’adozione del provvedimento.
Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell’Area: AREA 3 - GARE E CONTRATTI XXX. XXXXX XXXXX in data 23/12/2021
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio 1.1-Bilancio, attesta la correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
IMPEGNI
Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di bilancio | Piano dei Conti | Importo | ||||
Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |||||
2021 | 62049 | 2792 | 1 | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 131.650,20 |
2021 | 62049 | 2793 | 1 | 01 | 02 | 1 | 03 | 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 36.600,00 |
Esito istruttoria contabile: ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO
Visto di regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: DOTT.SSA XXXX XXXXX in data 27/12/2021
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, all’esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la
correttezza dell’istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all’allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.
Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell’istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell’Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DOTT.SSA XXXX XXXXX in
data 27/12/2021
ADOZIONE ED ESECUTIVITA’
Il Direttore Generale, vista la proposta x.xx 3385 del 22/12/2021, preso atto dell’istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo
contestualmente il visto definitivo ai sensi dell’articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell’allegato del D.lgs 118/2011.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale Xxxx. XXXXXXXXX XXXXX In data 28/12/2021