CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI ARSAC PER LA DURATA DI 36 MESI
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese
CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DI ARSAC PER LA DURATA DI 36 MESI
CIG: CIG. 88427872AE
Tra
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (di seguito “ARSAC” o anche “Stazione Appaltante”) con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 – Xxxxxxx, Partita IVA 03268540782; in persona del Legale Rappresentante, dott. , nato a Cosenza il / / , Codice Fiscale
, domiciliato per la carica a Cosenza (CS) in Viale Trieste, 95, 87100.
E
la XXXXXXXX, (d’ora innanzi denominata/o come “Broker” o anche “l’Appaltatore”) con sede legale in Xxx XXXXXXXXX, X.XXX XXXXXXXXXX, con capitale sociale € xxxxx= interamente versato, iscritta al Registro delle Società del Tribunale di xxxxx al n. xxxxx – C.C.I.A.A. di xxxxx n. xxxxxxx – Codice fiscale e Partita IVA n. xxxxxxx, rappresentata da XXXXXXX nato/a a XXXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX, elettivamente domiciliato ai fini del presente xxxxxxxxx xx XXXXXXXXXXXXXXXXXXX in qualità di Legale Rappresentante,
PREMESSO CHE
- ARSAC per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ha indetto una gara a procedura aperta (sotto soglia) con Determina n. del (RDA n. del );
- Esperita la suddetta procedura, xxxxxx è risultato/a aggiudicataria/o della gara come da relativa comunicazione formalizzata il xx/xx/2021, con punti xx,xx a seguito dell’offerta tecnica e con punti xx,xx a seguito dell’offerta economica presentata sull’importo a base di gara pari a € xxx.xxx,00 (xxxxxx/00) alle condizioni contenute nel Capitolato Speciale e nell’Offerta Tecnica;
- Per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, come da documentazione agli atti;
- “La Stazione Appaltante” ha effettuato, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso, da parte di xxxxxx, dei requisiti di aggiudicazione previsti dall’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i ed acquisito il DURC in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 24/10/07 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come da documentazione conservata agli atti;
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 c.3 bis D.Lgs 81/2008, per il presente contratto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi per la sicurezza.
Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, procedono alla stipulazione del contratto per la fornitura dei citati servizi e convengono quanto segue:
Articolo 1 - Responsabile del contratto
Responsabile del contratto per il presente appalto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31
del Codice dei Contratti Pubblici, è .
Articolo 2 - Oggetto e modalità di esecuzione
“L’ARSAC” conferisce al “Broker”, che accetta, l’appalto concernente l’esecuzione del servizio di brokeraggio assicurativo in favore di ARSAC e del proprio personale, con riferimento a tutte le proprie attività e sedi presenti in Calabria, che verrà svolto secondo quanto specificatamente previsto, ed alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale e nell’Offerta Tecnica che si considerano parte integrante del presente contratto.
Articolo 3 - Oggetto e durata del contratto
La durata del rapporto contrattuale è stabilita in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, con possibile estensione di un periodo di 24 (ventiquattro) mesi e prorogabile per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.
Il “Broker” su richiesta di “ARSAC” si impegna a proseguire nel contratto per un periodo di 120 giorni oltre la suddetta scadenza, in ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte della stessa, qualora non sia stata conclusa da parte di ARSAC., la procedura della nuova gara di appalto.
Il contratto cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro
Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. 209/2005.
È facoltà di “ARSAC” recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal contratto, qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni vantaggiose per la stessa.
Articolo 4 - Responsabile del Servizio
Il “Broker” nomina , quale Responsabile del servizio (già individuato e segnalato in sede
di presentazione di offerta), nonché referente e responsabile nei rapporti con la “Stazione Appaltante”, con
il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto.
Il personale addetto alla gestione operativa dell’attività oggetto del presente contratto dovrà essere di adeguata professionalità, con esperienza nel settore ed in grado di poter garantire il regolare svolgimento del servizio.
Articolo 5 - Finanziamenti e Pagamenti
Il servizio di brokeraggio di cui al presente contratto non comporta per ARSAC alcun onere, né presente, né futuro, per compensi e/o rimborsi.
Il compenso per lo svolgimento del servizio di brokeraggio e prestazioni accessorie previste in esecuzione del presente contratto sarà corrisposto al “Broker” direttamente dalle compagnie assicuratrici, a mezzo di provvigione, nei limiti delle percentuali di commissione sui premi di assicurazione così come indicati e regolamentati nel Capitolato Speciale, tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del broker medesimo.
Il “Broker”, come da Capitolato Speciale, si impegna a non modificare le suddette percentuali per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente contratto.
Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato al “Broker” (previa verifica da parte della “Stazione Appaltante” del certificato di regolarità contributiva e della verifica della regolarità fiscale), nel rispetto della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. I suddetti mandanti di pagamento emessi a favore del “Broker” da parte della “Stazione Appaltante”, hanno effetto liberatorio per quest’ultima.
Il “Broker” dovrà, a tal fine, trasmettere ad ARSAC le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate e controfirmate entro 30 giorni dal pagamento. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nell’art. 3 del Capitolato Speciale.
Articolo 6 - Obblighi e tracciabilità
Il “Broker”, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’art. 3 della citata legge.
Il “Broker” si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Amministrativa di questa “Stazione Appaltante”, eventuali variazioni degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge 136/10 e ss.mm.ii., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi così come indicato all’art. 3 c. 7 della suddetta L. 136/2010 e ss.mm.ii.
La violazione alla legge 136/2010 e ss.mm.ii. comporteranno la risoluzione del contratto, nonché
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge.
“L’Appaltatore” assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e ss.mm.ii..
Articolo 7 - Cessione contratto e crediti
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 dello stesso Codice dei Contratti. Il contratto medesimo non potrà essere ceduto neanche parzialmente secondo quanto specificatamente previsto dall’art. 12 del Disciplinare di Gara. I crediti derivanti dal contratto vantati dal “Broker” nei confronti di ARSAC,
potranno essere ceduti nel rispetto delle disposizioni e con le modalità di cui all’art. 106, comma 13 del Codice
dei Contratti Pubblici.
Articolo 8 - Clausola risolutiva espressa
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata a.r. o pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) inadempienze reiterate da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
b) frode nell’esecuzione del servizio;
c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
h) perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Alla data di efficacia della risoluzione, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma, il Broker dovrà cessare i servizi fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di risoluzione il Broker avrà diritto al solo pagamento per le attività regolarmente eseguite per le quali ha maturato il diritto al conseguimento di un corrispettivo. Il Broker pertanto si impegna a restituire all’ARSAC le eventuali somme percepite eccedenti il pagamento di cui al comma precedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla risoluzione. Resta inteso che, oltre al pagamento di quanto previsto dal presente articolo, il Broker non potrà avanzare, a qualsiasi titolo o ragione, pretese risarcitorie, ovvero pretese di ulteriori compensi e/o indennizzi e/o rimborsi spese. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Broker si impegna, sin d’ora, a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 9 - Obbligo del Broker
Il “Broker” dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato Speciale considerato parte integrante del presente contratto e di obbligarsi nello svolgimento del servizio, al pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali, in materia di contratti pubblici e in materia di Assicurazioni, in particolare a
rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per dirigenti, dipendenti e collaboratori.
Il “Broker” si obbliga, conseguentemente, ad effettuare tutte le attività specialistiche di consulenza ed assistenza per la predisposizione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi interessanti ARSAC, e quelle di supporto, nonché le prestazioni elencate ed individuate, a titolo non esaustivo, nel Capitolato Speciale, all’art. 2, rispettando, altresì, i termini ivi indicati e la clausola che impone anche l’adesione al fondo di garanzia di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 209/2055 e ss.mm.ii.
Il “Xxxxxx” sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni,
conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà atto nello svolgimento del presente contratto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi; inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, il “Broker” si impegna ad adottare ogni accorgimento e misura per prevenire accessi non consentiti ai dati personali eventualmente memorizzati. La presente clausola riveste per ARSAC carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Di tutti gli atti e documenti richiamati e/o allegati al presente contratto il “Broker” dichiara di averne piena
conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.
Articolo 10 - Obblighi della Stazione Appaltante
ARSAC si impegna a:
1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del “Broker”;
2. Inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al “Broker”, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto della “Stazione Appaltante”.
Articolo 11 - Garanzia Definitiva
Ai sensi dell’art. 103, c. 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il “Broker” ha costituito la garanzia definitiva, mediante fideiussione assicurativa di € xxxxxxx,00 (xxxx,00) n. xxxxx rilasciata da xxxxxxx, in data xx/xx/2021 (con validità dalle ore 24.00 del xx/xx/2021 alle ore 24.00 del xx/xx/202x), con le previsioni espresse di cui al comma 2 del predetto art. 103.
Articolo 12 - Inadempienze e penalità
Il “Broker” si impegna a garantire che l’incarico venga svolto secondo le modalità e nei termini indicati nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nella propria Offerta Tecnica. Nessun ritardo, a qualsiasi causa o motivo dovuto, è consentito nel regolare espletamento del servizio.
Al “Broker” potranno essere eventualmente contestati eventuali inadempimenti contrattuali per i quali dovrà in ogni caso comunicare le proprie deduzioni alla “Stazione Appaltante” nel termine massimo di 10 giorni dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate penalità nelle misure specificamente indicate nell’art.25 del Disciplinare di Gara. Gli importi derivanti dall’applicazione delle suddette penali dovranno esser versati nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui è stato contestato l’inadempimento (anche a mezzo pec); decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata. Nel caso di escussione, totale o parziale della garanzia, la reintegrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione al riguardo. Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per la “Stazione Appaltante” la facoltà di risolvere il contratto.
Il “Broker” prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della “Stazione Appaltante” a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il “Broker” dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 13 - Controversie e Foro Competente
Le eventuali controversie che dovessero insorgere traARSAC e xxxxxxx in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto saranno sottoposte ad un previo tentativo di composizione amichevole da parte del Responsabile del Contratto. Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministrativa, la stessa sarà deferita all’Autorità giudiziaria del Foro di Cosenza, competente in via esclusiva. Articolo 14 - Codice Etico, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e
Patto di Integrità.
Con la firma del presente contratto “l’Appaltatore” si impegna a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il cui testo è presente sul sito xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx alla voce Amministrazione Trasparente, e ad attenersi alle disposizioni aziendali in materia di anticorruzione descritte dal Piano medesimo.
Con la firma del presente contratto “l’Appaltatore” accetta le condizioni espresse dal Patto di Integrità tra
ARSAC e gli operatori economici.
Articolo 15 - Spese relative al contratto
Ai sensi delle vigenti disposizioni, il “Broker” è tenuto ad assumere a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le
spese contrattuali e di copia relative al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata. A tal fine il suddetto
dichiara, a tutti gli effetti di legge, che l’appalto di cui al presente contratto viene effettuato nell’esercizio di
impresa.
Articolo 16 - Protezione dei dati personali
Relativamente alle operazioni di gara e di gestione del contratto, il titolare del trattamento è ARSAC con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00.
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali.
Il trattamento dei dati avviene ai soli fini della sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e alla gestione del contratto, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell’eventuale contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.
I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.
I dati saranno comunicati anche ai soggetti che svolgono attività di verifica amministrativa contabile sulle spese sostenute da ARSAC.
I dati acquisiti nella procedura selettiva saranno conservati da ARSAC per almeno 10 anni.
Concluse tutte le attività di verifica amministrativo - contabile e decorsi i tempi di legge per la conservazione della documentazione amministrativa, i dati saranno distrutti.
I dati del soggetto vincitore della procedura saranno pubblicati sul sito di ARSAC per 5 anni dalla stipula del contratto. I dati dei partecipanti potranno essere oggetto di comunicazione nel caso di richieste degli interessati motivate e ritenute legittime dall’ARSAC.
Nella gestione ordinaria del contratto e, nello specifico, per la gestione dei prodotti assicurativi, il broker attua i trattamenti in qualità di Titolare autonomo.
In ogni caso, l’Appaltatore” è consapevole che l’esecuzione del contratto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’ARSAC o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima.
Articolo 17 - Valore delle premesse e degli allegati
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
1. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di lavoro autonomo di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
2. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. dalle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;
4. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. dal Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla Legge de 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;
6. dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
7. ove applicabili, dalle linee Guida adottate dall’X.X.XX. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
8. dal Patto di integrità tra ARSAC e gli Operatori Economici;
9. dal Codice Etico della Stazione Appaltante consultabile sul sito internet della stessa.
Allegato al contratto e firmato digitalmente:
Fideiussione per la garanzia definitiva.
Il “Broker” dovrà sottoscrivere digitalmente il presente contratto e il relativo allegato, e inviare il tutto
entro due giorni dalla loro ricezione, all’indirizzo PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx
Per ARSAC
Il Direttore Generale
Per il Broker
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. ARSAC e xxxxxxx dichiarano di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 del presente contratto.
Per il Broker