MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL REPERIMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL REPERIMENTO DI UNITA’ DI PERSONALE
Codice CIG: 6383686057
CONVENZIONE
L’anno duemila_ il giorno del mese di presso la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Xxxxxxx” di Reggio Calabria, sita in Reggio Calabria c/o il Presidio “Riuniti”,
TRA
l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria (in seguito definita Affidante), con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (Xxx. Gangeri), rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a il C.F. , il quale, in virtù del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°38 del 27.03.2015, interviene nella sua qualità di Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Xxxxxxx” di Reggio Calabria,
E
L’Organizzazione di Volontariato _, con sede legale in
C.F. , rappresentata da
in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa;
in seguito definita “Affidataria” e congiuntamente definite anche “Parti”.
Premesso che:
Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale con l’Organizzazione di Volontariato, le modalità con le quali tale collaborazione si instaura e i rapporti economici e giuridici fra le parti, sono disciplinati dalle seguenti norme:
⇒ Legge n°266 del 11.08.1991 - “Legge quadro sul volontariato”;
⇒ D. Lgs. n°460 del 04.12.1997 - “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali edelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;
⇒ Legge n°328 del 08.01.2000 - “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
⇒ D.P.C.M. del 30.03.2001 - “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 328/2000”;
⇒ Legge Regione Calabria 26 luglio 2012, n°33 - “Norme per la promozione e la disciplina del volontariato”;
⇒ Direttiva Comunitaria 2014/24;
⇒ Legge 26 febbraio 1987, n°49;
⇒ Legge 7 agosto 2012, n°135, comma 6;
⇒ Legge 328/2000.
si conviene quanto segue:
Art. 1 - Finalità
L'Affidante vuole garantire, attraverso l’Organizzazione di Volontariato, le attività di portantini e/o barellieri e/o commissioni generiche all’interno dell’Azienda Ospedaliera (es. sistemazione farmaci, trasporto piccole quantità di farmaci, campioni biologici, comunicazioni e materiale cartaceo vario, e quant’altro necessario secondo le esigenze aziendali).
Art. 2 - Modalità, criteri e procedure per lo svolgimento delle attività
L’Affidataria si impegna, per lo svolgimento delle attività, ad utilizzare i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione …………………………………………………
mette a disposizione n° unità di volontari, che espleteranno l’attività nell’arco delle 24 ore, per tutta la durata della convenzione.
All'inizio delle attività, i responsabili della gestione del servizio, nominati rispettivamente dall'Affidante, nella persona del Dott e dall’Affidataria, nella persona del
Sig. ……………………….. per l’Organizzazione ……………………., predispongono il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione del servizio di cui all'Art.1.
L’Affidataria si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Affidante delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.
L'Affidante è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall’Organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all’organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
Le Parti vigileranno sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Verificheranno i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuate anche disgiuntamente.
Art. 3 - Formazione teorico-pratica
L’Affidataria garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività o delle prestazioni specifiche, di provata capacità, onestà e moralità.
L’Affidante garantisce per i volontari di supporto una formazione teorico-pratico che verterà sulle seguenti tematiche:
1) Relazione e Comunicazione;
2) Attività di volontariato previste dalla presente convenzione;
3) Nozioni di Igiene e Igiene della persona;
4) Igiene e Sicurezza dei luoghi di lavoro;
5) Elementi di Legislazione sanitaria;
6) Alimentazione;
7) Mobilità e trasporto della persona.
Art. 4 - Assicurazione
L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, con polizza stipulata con una compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi con un massimale unico non inferiore ad € 5.000.000/00 per tutta la durata della convenzione.
La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione e copia delle relative polizze va prodotta all’atto della sua sottoscrizione.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L. 266/91, l’onere per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi degli aderenti all’Organizzazione convenzionata che prestano opera di volontariato, è a carico dell’Affidante, limitatamente alla parte impiegata nell’attività stessa. La relativa spesa rientra nel budget assegnato.
Art. 5 - Codice di comportamento dei responsabili e dei volontari dell’Organizzazione
Ogni responsabile ed ogni volontario dell’Affidataria è tenuto:
1. al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
2. ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento del servizio;
3. ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
4. a rispettare quanto stabilito dal programma operativo di cui all’Art. 8 del Bando, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle Unità Operative stesse e con i destinatari del servizio;
5. ad intrattenere con il personale infermieristico e di supporto, in servizio presso l'Unità Operativa di destinazione, un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
6. a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari;
7. ad astenersi da dichiarazioni e comportamenti lesivi del decoro, della dignità e dell’immagine dell’Azienda Ospedaliera, dei suoi rappresentanti e del personale tutto dell’Azienda, nonché degli appartenenti alle altre Associazioni convenzionate.
Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, in caso di particolare gravità, comporterà l’immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera, a cura del Responsabile o del Coordinatore Infermieristico dell'Unità Operativa interessata, il quale provvede a darne, comunque, immediata comunicazione a chi di competenza. Il Responsabile della gestione dei rapporti con l’Organizzazione di Volontariato affidataria e il SITRO provvedono ad informare tempestivamente dell’accaduto il legale rappresentante dell'Associazione di cui il volontario allontanato fa parte, chiedendo specifiche controdeduzioni in merito ai fatti addebitati.
Nel caso in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare l’allontanamento definitivo del volontario da parte dell’Azienda, il Commissario Straordinario invierà formale e motivata lettera al legale rappresentante dell’Organizzazione affinché a detto volontario sia precluso permanentemente l’accesso alle strutture ospedaliere in tale qualità.
Art. 6 - Cartellino di riconoscimento
L’Organizzazione di volontariato si impegnerà a dotare i propri volontari di un apposito cartellino di riconoscimento, recante il nome dell'Organizzazione di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, l'indicazione "Azienda Ospedaliera Bianchi Xxxxxxxxx Xxxxxxx", il timbro, la firma del presidente dell’Associazione, o suo delegato, e le indicazioni per la restituzione dello stesso.
Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività presso l'Azienda, dovrà restituire il cartellino di riconoscimento all’Organizzazione, che ne darà comunicazione alla Direzione Aziendale.
Art. 7 - Contributo e modalità di pagamento
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente manifestazione di interesse, giusta Art. 10 del Bando, viene riconosciuto alla Organizzazione , per l’utilizzazione complessiva di n° unità di personale, un rimborso per ogni volontario di
€ 15/00 per ogni presenza diurna (mattina/pomeriggio) e di € 20/00 per ogni presenza notturna, in rapporto alle unità di volontari utilizzati nelle 24 ore.
Il corrispettivo sarà erogato dietro presentazione di un report dei volontari impegnati e in relazione all’attività svolta (mattina/pomeriggio/notte).
Art. 8 - Abbigliamento
A ciascun volontario l’Affidante fornirà n°2 divise, calzature escluse. Queste ultime sono a carico del volontario e devono essere consone all’ambiente ospedaliero. Ciascun volontario provvederà alla custodia e alla corretta tenuta dei capi forniti, incluso il lavaggio degli stessi. Inoltre, ogni volontario è responsabile per furti o danneggiamento dei capi medesimi. Per un eventuale turn- over di volontari, ulteriori divise saranno oggetto di opportune richieste motivate.
Art. 9 - Comodato d’uso gratuito locali per l’attività
Al fine di agevolare la prestazione delle attività oggetto del presente regolamento, l’Azienda mette a disposizione dell’Organizzazione di volontariato, in comodato d’uso gratuito, locali da adibire a spogliatoi dei volontari. L’utilizzo di spazi diversi da quelli che verranno destinati o l’utilizzo per scopi diversi, sarà considerata causa di risoluzione della presente convenzione. Inoltre, è vietato il parcheggio in pianta stabile di ambulanze e/o mezzi di proprietà dell’organizzazione di volontariato negli spazi di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera.
Art. 10 - Tutela dei volontari
In relazione al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’Organizzazione affidataria è tenuta all’applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all’art. 3 del decreto stesso.
A tal fine l’Azienda:
1. fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e all’Organizzazione di appartenenza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
2. elabora un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure di prevenzione e protezione adottate in cooperazione con l’Organizzazione per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull'attività prestata dal volontario. In ogni caso, è fatto divieto al volontario di accedere, per qualsiasi motivo, alle aree presenti all’interno dell’Azienda segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura “zone controllate” e/o “zone sorvegliate” per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti e in qualunque altra zona con limitazione di accesso.
3. garantisce che il pagamento delle spettanze dovute ai volontari impegnati presso le proprie strutture, a titolo di rimborso spese, avvenga con tempestività e regolarità, pena l’eventuale attivazione della facoltà di risoluzione del rapporto, di cui al successivo art.12.
Art. 11 - Osservanza codice privacy
L’Azienda e l’Organizzazione garantiscono reciprocamente l’osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy). I volontari che prestano la propria opera all’interno delle strutture dell’Azienda sono designati, formati ed informati quali incaricati del trattamento dei dati dall’Organizzazione di appartenenza; a tal fine essi operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile attenendosi alle istruzioni loro impartite.
Art. 12 - Risoluzione della convenzione
La Convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte dell’Azienda Ospedaliera in caso di:
1) gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità delle attività, frode o grave negligenza;
2) mancata ottemperanza al complesso degli impegni assunti e contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contenute nel Bando e nella presente Convenzione;
3) comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza delle disposizioni relative alle attività svolte, o lesivi dei diritti e della dignità degli utenti;
4) venire meno di uno dei requisiti richiesti.
Ad eccezione del verificarsi dei casi di cui al punto 4), prima di procedere alla risoluzione della convenzione, l’Affidante provvede a contestare per scritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale dovranno pervenire le contro deduzioni scritte e/o dovranno essere immediatamente rimosse le cause dello stesso.
Art. 13 - Comitato bilaterale
Per rendere effettivo nei confronti dell’Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato, l'Affidante si impegna a istituire apposito comitato bilaterale rappresentato dal Responsabile Legale dell’Organizzazione e dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato.
Art. 14 - Durata della convenzione
La presente Convenzione ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
Alla scadenza annuale il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta, fatta salva la facoltà per l’Azienda Ospedaliera di recedere in ogni tempo dal contratto qualora reperisca le forze lavorative, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi a mezzo raccomandata.
In tal caso nessun indennizzo o diritto di sorta potrà essere accampato dall’altra parte per il mancato compimento del periodo massimo di durata previsto dal contratto, salvo il pagamento delle prestazioni già effettuate.
Art. 15 - Oneri e spese
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della Legge 266/91. Le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà e rientranti nell’ambito delle prestazioni sanitarie dell’Associazione.
Art. 16 - Controversie
Il giudizio in eventuali controversie in merito all’applicazione della Convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da 3 membri: un rappresentante dell’Azienda Ospedaliera, un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato, ed un membro, scelto di comune accordo, con funzioni di Presidente.
Art. 17 - Foro
Nel caso in cui non sia possibile comporre le eventuali controversie in modo bonario, secondo quanto previsto al precedente Art. 16, il Foro competente è quello di Reggio Calabria.
Art. 18 - Norma finale
Per quanto non previsto o esplicitato nel presente atto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.
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Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti allegati:
1) Allegato A - Decreto di Iscrizione al Registro Regionale e provinciale delle Organizzazioni di Volontariato;
2) Allegato B - Informazioni sulla posizione, formazione e professionalità dei volontari;
3) Allegato C - Documento previsioni sulla sicurezza e/o igiene
4) Allegato D - Polizze assicurative e certificazione medico competente
Il presente atto, formato da n. pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.
Reggio Calabria, lì
Per l’Azienda Ospedaliera Per l’Organizzazione
Il Commissario Straordinario ( ) (Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx)