PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
ADDENDUM AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Approvato nel Collegio Docenti del 5 novembre 2018
ADDENDUM1 AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
PREMESSA
La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale, di ogni forma di violenza attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.
La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, della messaggistica, delle mail, con la diffusione di messaggi, foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.
Il nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte dei ragazzi, intende attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere ed educare gli studenti ad un uso consapevole del web e dei media digitali.
La scuola, nell’ambito dell’ educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme.
VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei ”telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
1 Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Regolamento Disciplinare di Istituto
VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante ” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;
VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;
VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;
VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana;
VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.
SI INTEGRA E SI AGGIORNA IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Art. 1
Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sereno e sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura, pensiero, religione, genere e personalità.
Art.2
Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro bambino/adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisiche, verbali, relazionali). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
Art. 3
Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.
Art. 4
Gli alunni devono imparare le regole basilari per rispettare gli altri, quando comunicano attraverso i social network e tutte le altre forme di messaggistica, anche solo con un commento.
Gli studenti si impegnano a contrastare l’hatespeech sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del “Manifesto della comunicazione non ostile” in linea con l’art. 13 comma 2 della “Dichiarazione dei diritti in internet” e con la campagna di sensibilizzazione “No hatespeech movement” del Consiglio d’Europa; gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.
Le condotte di bullismo e/o cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo o in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico sono considerate deprecabili. Se conosciute dagli operatori scolastici (Dirigente, docente, personale ATA) e/o esterni (es. autista del pulmino, familiari) e qualora abbiano ricadute negative nella vita scolastica, si attueranno gli opportuni interventi educativi informando anche le famiglie. Qualora tali condotte avvengano all’interno della vita scolastica, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal regolamento d’Istituto.
Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all’interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.
Art. 5
Non è consentito durante l’intero tempo scuola ed in tutti gli ambienti scolastici (lezioni, attività didattiche in genere, intervalli, attività extracurricolari, trasferimenti da aula a laboratori e palestra, cortili interni, bagno, ecc.) usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche e con il consenso del docente.
Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, sotto la responsabilità del docente e previa comunicazione alle famiglie. In questo caso si richiederà il consenso alle famiglie e la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità da parte degli alunni e dei loro familiari.
Vedi allegati n. 1, 2, 3:
• PATTO ALUNNI per l’uso dei dispositivi elettronici,
• DICHIARAZIONE DEI GENITORI per l’uso dei dispositivi elettronici,
• PATTO GENITORI per l’uso dei dispositivi elettronici.
Il possesso a scuola di telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, al di fuori delle attività didattiche che ne prevedano l’uso, è sconsigliato. Qualora una famiglia decida di fornirne l’alunno,
questi dovrà mantenerlo spento per l’intera durata dell’attività didattica e conservarlo come effetto personale e con diretta responsabilità per quanto riguarda la custodia dell’apparecchio (nelle cartelle, zaini, giacconi, giammai sul banco, né tra le mani). La scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, danneggiamento o furto.
Si ricorda che anche le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica”: è consentito l’uso di media digitali secondo quanto stabilito sopra.
Qualora l’alunno non rispetti le regole sopraindicate, il dispositivo verrà temporaneamente preso in carico dal Dirigente Xxxxxxxxxx o da un suo sostituto e successivamente consegnato ai genitori. Per comportamenti reiterati il Consiglio di Classe o l’Équipe Pedagogica stabilirà gli opportuni provvedimenti.
Art. 6
Nell’uso dei dispositivi durante le attività didattiche, sia di quelli personali che di quelli messi a disposizione dalla scuola (telefoni cellulari, tablet, aula mobile di informatica, PC, ecc.), gli studenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente. Non è consentito l’uso per scopi personali (ad es. la libera navigazione in Internet). Qualora l’alunno non rispetti quanto stabilito, verrà escluso dall’attività.
La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali, di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti, in conformità a quanto stabilito dalla legge sulla privacy.
RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo per la scuola primaria e la secondaria;
• istituisce un Team Antibullismo;
• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.
2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO
• Favorisce, indirizza e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi del Team Antibullismo, attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”;
• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, coinvolgendo anche le famiglie, eventualmente rivolgendosi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia.
3. TEAM ANTIBULLISMO
È un gruppo ristretto di operatori della scuola e/o esterni che:
• attua le azioni di prevenzione e sensibilizzazione da intraprendere al fine di promuovere il benessere scolastico di tutte le componenti;
• raccoglie le informazioni e conduce la valutazione dei casi di bullismo e cyberbullismo in modo da intraprendere le opportune azioni di supporto;
• sceglie l’intervento da mettere in atto;
• gestisce il caso e monitora le azioni intraprese. Fanno parte del Team:
o Dirigente Scolastico;
o referenti bullismo;
o docenti sensibili, motivati, formati e con competenze trasversali, due per la primaria e due per la secondaria;
o Due collaboratori scolastici (possibilmente prestanti servizio in plessi diversi);
o figure professionali diverse che collaborano con la scuola (ad es. psicologo di “Scuola Aperta” ...);
o faranno temporaneamente parte del Team i docenti ed eventuali altre figure esterne direttamente coinvolti nella gestione dei singoli casi.
4. IL COLLEGIO DOCENTI
• Promuove attività di formazione e scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
5. IL CONSIGLIO DI CLASSE / ÉQUIPE PEDAGOGICA
• Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
• propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
• favorisce un clima sereno e collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.
6. IL DOCENTE
• Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
7. PERSONALE ATA
• Vigila sui comportamenti degli alunni durante il tempo scuola e riferisce al Team antibullismo eventuali comportamenti degni di nota.
8. I GENITORI
• Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
• sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
• conoscono il codice di comportamento dello studente;
• conoscono le sanzioni previste dal regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
9. GLI ALUNNI
• Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, con un coinvolgimento particolare dei membri del CCR;
• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando comunicano attraverso i social network e tutte le altre forme di messaggistica anche solo con un commento;
• si impegnano a mantenere una condotta rispettosa nei confronti dei compagni e degli adulti, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, anche nell’uso dei dispositivi.
SANZIONI DISCIPLINARI
L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona severamente. Le sanzioni disciplinari seguono il principio di gradualità e tendono a privilegiare quei provvedimenti che possono avere valenza educativa, oltre che sanzionatoria, come illustrato nel Protocollo di Intervento (vedi allegato n. 4, parte seconda). Terranno conto, inoltre, del grado di sofferenza della vittima: quanto questo è maggiore, tanto più grave risulta l’atto compiuto.
TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI
Doveri dello studente | Comportamenti / infrazioni ai doveri | Frequenza | Gravità | Sanzione | Organo competente |
Essere attento durante le lezioni; non essere motivo di distrazione per i compagni. | Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco; non lo sta usando; il dispositivo può essere spento, in stand by o suonare. | Prima volta | Bassa | Nota disciplinare sul registro di classe e comunicazione alla famiglia tramite libretto. Presa in carico del cellulare e/o dispositivo che verrà riconsegnato al ragazzo al termine delle attività didattiche. | Docente |
Seconda o terza volta | Media | Nota disciplinare sul registro di classe. Presa in carico del cellulare e/o dispositivo. | Docente | ||
Convocazione della famiglia per la riconsegna alla fine delle attività didattiche da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato. | Dirigente Scolastico | ||||
Reiterata | Alta | Sospensione dalle lezioni da uno a 5 giorni. | Consiglio di Classe | ||
Essere attento durante le lezioni; non essere motivo di distrazione per i compagni, mostrare rispetto nei confronti di compagni e docenti. | Lo studente usa il cellulare e/o il dispositivo all’interno dell’aula o degli ambienti scolastici, per scopi personali, per acquisire informazioni in rete durante verifiche o interrogazioni. | Prima volta | Media | Nota disciplinare sul registro di classe e comunicazione alla famiglia tramite libretto. Presa in carico del cellulare e/o dispositivo. | Docente |
Convocazione della famiglia per la riconsegna alla fine delle attività didattiche da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato. | Dirigente Scolastico | ||||
Reiterata | Alta | Sospensione dalle lezioni da uno a 5 giorni. | Consiglio di Classe |
Xxxxxx dello studente | Comportamenti / infrazioni ai doveri | Frequenza | Gravità | Sanzione | Organo competente |
Rispetto per gli altri | Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi elettronici per acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati), per scopi né autorizzati né consentiti, all’interno degli ambienti scolastici o al di fuori, nel tragitto casa – scuola e viceversa. | Prima volta | Media | Nota disciplinare sul registro di classe. Presa in carico del cellulare e/o dispositivo. | Docente |
Convocazione della famiglia per la riconsegna del dispositivo e la rimozione del materiale acquisito alla fine delle attività didattiche da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato. | Dirigente Scolastico | ||||
Seconda volta | Alta | Lettera disciplinare. Presa in carico del cellulare e/o dispositivo. Convocazione della famiglia per la riconsegna del dispositivo e la rimozione del materiale acquisito alla fine delle attività didattiche da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato. | Dirigente Scolastico | ||
Sospensione dal diritto di partecipare ad alcune attività complementari ed extrascolastiche (uscite, gite). | Consiglio di Classe | ||||
Reiterata | Alta | Presa in carico del cellulare e/o dispositivo. Convocazione della famiglia per la riconsegna del dispositivo e la rimozione del materiale acquisito alla fine delle attività didattiche da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato. | Dirigente Scolastico | ||
Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni. | Consiglio di Classe | ||||
Rispetto per gli altri | Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi elettronici per acquisire dati personali (immagini, suoni, filmati), per scopi né autorizzati né consentiti, all’interno degli ambienti scolastici o al di fuori, nel tragitto casa – scuola e viceversa e li diffonde e condivide tramite smartphone, tablet, PC, su social network, servizi di messaggeria istantanea ecc. senza intento denigratorio | Prima volta | Alta | Presa in carico del cellulare e/o dispositivo. Convocazione della famiglia per la riconsegna del dispositivo e la rimozione del materiale acquisito alla fine delle attività didattiche da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato. | Dirigente Scolastico |
Sospensione dal diritto di partecipare ad alcune attività complementari ed extrascolastiche (uscite, gite). | Consiglio di Classe | ||||
Reiterato | Molto alta | Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. | Consiglio di Classe | ||
Segnalazione alle Forze dell’Ordine. | Dirigente Scolastico |
Doveri dello studente | Comportamenti / infrazioni ai doveri | Frequenza | Gravità | Sanzione | Organo competente |
Xxxxxxxx per gli altri | Lo studente insulta, usa termini volgari o offensivi nei confronti di altri studenti o del personale della scuola (docenti, personale ATA). | Prima volta | Media | Nota disciplinare sul registro di classe e comunicazione alla famiglia tramite libretto. | Docente |
Seconda o terza volta | Media | Nota disciplinare sul registro di classe e richiamo verbale da parte degli insegnanti della classe. | Dirigente Scolastico | ||
Convocazione della famiglia tramite libretto o lettera. Sospensione da alcuni momenti della vita scolastica (ricreazione). | Docente (coordinatore) | ||||
Reiterata | Alta | Lettera disciplinare. Sospensione dal diritto di partecipare ad alcune attività complementari ed extrascolastiche (uscite, gite). | Consiglio di Classe | ||
Rispetto per gli altri | Lo studente diffonde e condivide immagini, audio o video di altri alunni per dileggiarli, insulti, termini volgari o offensivi nei confronti di altri studenti o del personale della scuola (docenti, personale ATA) tramite smartphone, tablet, PC, su social network, servizi di messaggeria istantanea ecc. | Prima volta | Alta | Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative (es: aiuto compagni in difficoltà, tutoraggio nell’uso dei dispositivi e della rete, studio di articoli di legge, mansioni “socialmente utili” eventualmente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale). Sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni. | Consiglio di Classe |
Reiterata | Molto alta | Segnalazione alle Forze dell’Ordine. | Dirigente Scolastico | ||
Rispetto per gli altri | Compie atti o dice parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli o a escluderli, all’interno dell’ambiente scolastico e nel tragitto scuola – casa e viceversa. | Prima volta | Media | Nota disciplinare sul registro di classe e comunicazione alla famiglia tramite libretto. | Docente |
Seconda volta | Alta | Convocazione della famiglia tramite libretto o lettera. Sospensione da alcuni momenti della vita scolastica (ricreazione). | Docente (coordinatore) | ||
Reiterata | Alta | Lettera disciplinare, sospensione dal diritto di partecipare ad alcune attività complementari ed extrascolastiche (uscite, gite). | Consiglio di Classe |
Doveri dello studente | Comportamenti / infrazioni ai doveri | Frequenza | Gravità | Sanzione | Organo competente |
Rispetto per gli altri | Compie atti o dice parole che consapevolmente tendono ad emarginare o intimidire altri studenti, a deriderli o a escluderli tramite smartphone, tablet, PC, su social network, servizi di messaggeria istantanea ecc. | Prima volta | Alta | Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative (es: aiuto compagni in difficoltà, tutoraggio nell’uso dei dispositivi e della rete, studio di articoli di legge, mansioni “socialmente utili” eventualmente in collaborazione con l’Amministrazione Comunale). Sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni. | Consiglio di Classe |
Reiterata | Molto alta | Segnalazione alle Forze dell’Ordine. | Dirigente Scolastico | ||
Rispetto per gli altri e delle norme di sicurezza che tutelano la salute | Lo studente fa ricorso alla violenza all’interno di una discussione, compie atti che mettono in pericolo l’incolumità altrui; utilizza termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizza la discriminazione nei confronti di altre persone. | Prima volta o successive | Molto alta | Sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni. | Consiglio di Classe |
Lo studente diffonde via web o veicola tramite social network, messaggistica istantanea ed altre piattaforme Web, aggressioni verbali violente o gravemente offensive e lesive della dignità altrui, affermazioni discriminatorie nei confronti di altre persone. | Prima volta | Molto alta | Sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni. | Consiglio di Classe | |
Reiterata | Molto alta | Segnalazione alle Forze dell’Ordine. | Dirigente Scolastico | ||
Rispetto degli ambienti e degli arredi, delle norme di sicurezza che tutelano la salute | Lo studente danneggia volontariamente attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili della palestra), | Prima volta e successive | Alta | Sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni. | Consiglio di Classe |
Lo studente danneggia volontariamente attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili della palestra), riprende il fatto e diffonde attraverso pagine social, messaggistica istantanea e altre piattaforme Web. | Prima volta e successive | Molto alta | Sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni. | Consiglio di Classe | |
Segnalazione alle Forze dell’Ordine. | Dirigente Scolastico |
ALLEGATI
1. PATTO ALUNNI per l’uso dei dispositivi elettronici,
2. DICHIARAZIONE DEI GENITORI per l’uso dei dispositivi elettronici,
3. PATTO GENITORI per l’uso dei dispositivi elettronici
4. PROTOCOLLO DI INTERVENTO
5. MODULO di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo e vittimizzazione
6. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SOFFERENZA DELLA VITTIMA
7. VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO DEL BULLO
8. ISTANZA DI AMMONIMENTO
9. QUESTIONARIO CONOSCITIVO
10. MODELLO PER SEGNALARE EPISODI DI BULLISMO SUL WEB
All. 1
PATTO ALUNNI per l’uso dei dispositivi elettronici
Carissimo/a ,
come studente/essa della classe ………. sez dell’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxx” di
Arsiero - sede: 🞎 centrale 🞎 sez. staccata di ……………………….
avrai la possibilità di poter portare da casa a scuola il tuo dispositivo elettronico (device).
Sei un/a ragazzo/a bravo/a e responsabile e ti meriti questa opportunità che i tuoi genitori in accordo con i tuoi insegnanti hanno pensato di darti per poter svolgere alcuni lavori a scuola: imparare divertendoti.
Questa possibilità comprende alcune regole. Leggi bene il seguente contratto. Se non rispetterai queste regole i tuoi genitori ti toglieranno questa possibilità.
1. Il dispositivo elettronico appartiene ai tuoi genitori. Te lo stanno prestando e affidando per un breve periodo di tempo.
2. Appena torni a casa gestisci il tuo dispositivo seguendo le indicazioni dei tuoi genitori.
3. Il dispositivo elettronico verrà a scuola con te solo quando te lo diranno i tuoi insegnanti.
4. Se il dispositivo elettronico si rompe o svanisce nel nulla, sei responsabile!
Quando sei in rete:
5. Cerca su internet contenuti di cui parleresti anche con i tuoi genitori e comunque inerenti all’attività didattica che stai svolgendo. Se hai domande rispetto a qualsiasi cosa, chiedi a una persona adulta come mamma e papà e/o ai tuoi insegnanti.
6. Non scrivere qualcosa che non diresti di persona.
7. Se leggi o vedi qualcosa che ti fa sentire a disagio o ti fa star male parlane subito con mamma e papà e/o con i tuoi insegnanti.
E ricorda sempre:
8. Quando sei in compagnia di altre persone (per esempio nel tragitto casa / scuola e viceversa) puoi anche spegnerlo, non permettere al dispositivo elettronico di trasformarti in una persona maleducata.
9. Ricorda che non è consentito acquisire immagini o audio di altre persone e tantomeno divulgarli senza il loro consenso. Se sono minorenni, il consenso deve essere rilasciato dai genitori.
10. Se lo userai impropriamente, il dispositivo elettronico ti verrà ritirato. Ci metteremo seduti e ne parleremo anche con i tuoi genitori. Ricominceremo da capo. Siamo qui per imparare cose nuove, giorno per giorno, insieme.
L’utilizzo del dispositivo elettronico a scopo didattico è una grande opportunità e può rivelarsi un valido aiuto: tanti ragazzi come te lo stanno già usando in questo modo.
Speriamo che tu possa essere d’accordo su questi punti. Molte delle “lezioni” che fanno parte della lista non si applicano soltanto al dispositivo elettronico, ma anche alla vita. Fidati della tua testa e del tuo grande cuore, più che di ogni apparecchio.
Se rispetterai queste regole potrai goderti questa nuova favolosa opportunità! Data:
I tuoi insegnanti,
Firma dell’alunno/a Firma del/i genitore/i
All. 2
DICHIARAZIONE DEI GENITORI per l’uso dei dispositivi elettronici
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ..………………………………………………………………………………
frequentante la classe ………. sez dell’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxx” di Arsiero -
sede: 🞎 centrale 🞎 sez. staccata di ………………………………………….
DICHIARA
- Di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti potranno introdurre, a fianco degli strumenti e dei materiali didattici in uso a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili in locale e in Internet tramite dispositivi elettronici (device) propri.
SI IMPEGNA
- A collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a Internet e sulle regole a cui attenersi.
- A vigilare sull’uso che il proprio figlio fa del device anche al di fuori dell’ambiente scolastico.
AUTORIZZA LA SCUOLA
- A creare un account personale al proprio figlio/a che permette l’accesso alle condivisioni on line e che include strumenti di comunicazione (posta elettronica, video-chiamate). Lo strumento permette di ricevere ed inviare messaggi e comunicazioni solo con gli altri studenti e con i docenti della scuola.
- Al trattamento dei dati personali del proprio figlio (comprendendo anche fotografie e videoriprese, audio) nella documentazione online delle attività didattiche svolte. L’accesso a queste pubblicazioni sarà consentito esclusivamente agli utenti del dominio della scuola (alunni, famiglie, docenti, dirigente scolastico, uffici), nel rispetto della normativa sulla privacy.
Data
Firma del/i genitore/i
All. 3
PATTO GENITORI per l’uso dei dispositivi elettronici
Il / La sottoscritto/a …………………… ………………………………… ……………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………...………
frequentante la classe ………. sez. ……… dell’Istituto Comprensivo “X. Xxxxxxx” di Arsiero - sede: 🞎 centrale 🞎 sez. staccata di ……………………………..
AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
A portare a scuola il proprio dispositivo (specificare marca e modello accanto alla tipologia):
❑ TABLET ………………………………………………………………………………………
❑ SMARTPHONE ………………………………………………………………………….
❑ VIDEO-GIOCO MULTIMEDIALE ……………………………………………………….
❑ MICROFONO WIRELESS ……………………………………………………………….
❑ ALTRO …………………………………………………………………………………….
che sarà usato dallo studente a scuola, in modo individuale o in gruppo, per attività ed esperienze di apprendimento in rete, quali lo scambio e la produzione di materiali condivisi, con la guida e la supervisione dei docenti.
DICHIARA
che durante la permanenza a scuola del dispositivo, il proprio figlio sarà responsabile della sua custodia e del suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti.
Data
Firma del/i genitore/i
All. 4
PROTOCOLLO DI INTERVENTO
INDICE
PREMESSA
• Finalità del protocollo
PARTE I
BULLISMO E CYBERBULLISMO
• Cos’è il bullismo e il cyberbullismo
• Tipologie di cyberbullismo
• Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA
• La nuova legge
• Le responsabilità
• Principale normativa scolastica di riferimento
PARTE II
COSA FARE? LE RESPONSABILITA’ E LE AZIONI DELLA SCUOLA
• La prevenzione
• La collaborazione con l’esterno
• L’intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
• Schema di procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo
PREMESSA
Finalità del protocollo
Questo documento è stato prodotto al fine di accrescere le conoscenze e competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per accertare situazioni a rischio e individuare modalità che permettano di prevenire, affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
PARTE I
BULLISMO E CYBERBULLISMO
Cos’è il bullismo e il cyberbullismo
Il bullismo è un fenomeno ormai noto a scuola e viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.
Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:
• Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo.
• Azioni continuative e persistenti.
• Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico.
• Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.
Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: SCHERZO / LITIGIO / REATO.
Il cyberbullismo: esistono diverse definizioni di questo termine, ma in generale si intende che il cyberbullismo sia una delle forme che può assumere il bullismo e che la sua evoluzione sia legata all’avanzamento delle nuove tecnologie, cioè che venga perpetrato attraverso i moderni mezzi di comunicazione.
Il bullismo elettronico consiste quindi nell’uso di internet o altre tecnologie digitali finalizzato a insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità di intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici.
Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, cercare informazioni, studiare, giocare; le nuove tecnologie quindi sono in grado di offrire a chi ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.
In sintesi si può fare riferimento alla seguente definizione:
“Il cyberbullismo, in concreto, si presenta con l’atteggiamento tipico degli atti di bullismo e, quindi con manifestazioni vessatorie ed approfittamento della debolezza della vittima; ciò che cambia è l’amplificazione devastante del messaggio per effetto delle tecnologie odierne utilizzate. Si tratta di comportamenti violenti esercitati in rete. Cambia l’ambiente e cambiano le vittime, ed il giovane autore si muoverà in assoluto anonimato; saranno frequenti comportamenti illeciti rientranti nelle minacce, ingiurie, diffamazione ma non potranno essere commessi reati che comportano fisicità”.(A.L. Xxxxxxxx (a cura di), “La responsabilità giuridica per atti di bullismo”,
X. Xxxxxxxxxxxx Editore, Torino, 2014, pag. 84).
Tipologie di cyberbullismo
Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:
Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all’interno della rete tra due o più utenti.
Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire l’invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”.
Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell’account.
Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
Principali differenze rispetto al bullismo tradizionale
Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e deliberato, ha come elemento di stretta identificazione il contatto elettronico. Ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche:
• l’apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità, cioè il cyberbullo non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
• l’indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia, tende a minimizzare la sofferenza della vittima, in un certo senso de- umanizzandola;
• l’innesto di effetti come quello dell’imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa “perché lo fanno tutti”;
• la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo ed a trovare una giustificazione al proprio comportamento;
• il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
• l’assenza di limiti spazio-temporali: “posso agire quando voglio e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza”;
• non necessarietà della reiterazione del fatto: se nel bullismo tradizionale, la ripetizione dell’atto è uno dei criteri da considerare, nel cyberbullismo il criterio della reiterazione delle condotte è poco rilevante: la possibilità che un pubblico potenzialmente planetario visioni il materiale pubblicato online, può essere considerata come “ripetizione”, in quanto un singolo gesto può oltrepassare, grazie alle tecnologie, ogni limite di spazio e tempo; di conseguenza anche solo un atto, che nel mondo reale non è sufficiente per parlare di bullismo, lo è nel mondo virtuale per parlare di cyberbullismo.
Un confronto articolato fra bullismo tradizionale e cyberbullismo ci porta a evidenziare queste principali differenze:
• BULLISMO: Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.
CYBERBULLISMO: Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
• BULLISMO: I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.
CYBERBULLISMO: I cyberbulli possono essere sconosciuti.
• BULLISMO: I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.
CYBERBULLISMO: I testimoni possono essere innumerevoli. Il“materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video ‘postati’ possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
• BULLISMO: La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.
CYBERBULLISMO: Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la ‘protezione’ del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio (N.B. ogni computer lascia le “impronte” che possono essere identificate dalla polizia postale).
• BULLISMO: Nel bullismo tradizionale i testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.
CYBERBULLISMO: Nel caso di cyberbullismo, gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle prepotenze virtuali.
• BULLISMO: Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento. CYBERBULLISMO: Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la comprensione empatica della sofferenza provata dalla vittima e limitarne la consapevolezza.
• BULLISMO: Nel bullismo tradizionale, sono solo i bulli ad eseguire i comportamenti aggressivi, la vittima raramente reagisce al bullo. Se reagisce (i così detti ‘bulli/vittime’) lo fa nei confronti di qualcuno percepito come più debole.
CYBERBULLISMO: Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei confronti dello stesso bullo“tradizionale”.
• BULLISMO: gli atti devono essere reiterati
CYBERBULLISMO: un singolo atto può costituire azione di cyberbullismo. In rete la potenziale diffusione è immediata ed esponenziale.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA’ GIURIDICA
La nuova legge
Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.
Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:
• Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
• Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
• Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
• Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente o suo sostituto spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre
ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
• Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.).
In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età (Vedi allegato n. 8: ISTANZA DI AMMONIMENTO).
• Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
Le responsabilità
Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:
a) Culpa del Bullo Minore;
b) Xxxxx in educando e vigilando dei genitori;
c) Xxxxx in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.
a) Culpa del bullo minore
Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.
Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
b) Xxxxx in vigilando ed educando dei genitori
Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
c) Xxxxx in vigilando e in organizzando della scuola
L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”
Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo xxxxx, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.
Principale normativa scolastica di riferimento
• Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory.
• Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).
• Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (…) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le
iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.
• Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.
• DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti.
Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.
PARTE II
COSA FARE? LE RESPONSABILITA’ E LE AZIONI DELLA SCUOLA
Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni. Questi tre punti riguardano:
• la prevenzione;
• la collaborazione con l’esterno;
• l’intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni.
La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.
Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.
A fianco dell’intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline (APPROCCIO A “TOLLERANZA ZERO”).
La prevenzione
Se la sollecitazione che deriva dalle scienze psicologiche ed educative punta l’accento sulla prevenzione, per raggiungere questo scopo i genitori e gli insegnanti si prepareranno e si informeranno adeguatamente, acquisiranno conoscenze e competenze specifiche; in particolare gli adulti cercheranno di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell’ambito scolastico.
a. I sintomi
Un’indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al bullismo e al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:
• Sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato;
• Sentimenti di tristezza e solitudine;
• Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero;
• Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali;
• Disturbi dell’umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo);
• Paure, fobie, incubi;
• Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ...);
• Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione;
• Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata;
• Depressione, attacchi d’ansia;
• Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio;
• Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell’uso di internet);
• Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;
• Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio- temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico).
Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:
• aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere;
• atteggiamenti di xxxxxxx verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé;
• condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola;
• distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali);
• presenza di troppo denaro di incerta provenienza.
In casi particolari o quando si voglia verificare l’attendibilità di determinate impressioni, avere conferma di dubbi o monitorare la ricorrenza di singoli episodi, si possono predisporre delle apposite griglie di osservazione, da compilare da parte degli adulti in diversi luoghi e situazioni. (Vedi per esempio “Protocole de traitement des situations de harcèlement dans les collèges et les
lycées”; Ministere de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche - Francia).
In altri casi, per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull’amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia….).
Gli Insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie.
E’ comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe o di Équipe Pedagogica.
b. Sicurezza informatica e formazione docenti
Un primo tipo di prevenzione riguarda la sicurezza informatica all’interno della scuola; l’Istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web; è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari.
Si provvederà inoltre ad una formazione specifica rivolta ai docenti per quanto riguarda l’utilizzo consapevole e sicuro delle tecnologie digitali.
c. Interventi educativi
Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti-cyberbullismo, definita e promossa dal Dirigente e da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori.
Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:
• La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di bullismo e/o cyberbullismo (Vedi allegato n. 9: QUESTIONARIO CONOSCITIVO); la somministrazione può avvenire per classi parallele all’inizio dell’anno scolastico (per es. ottobre) per le classi dalla 2^ in poi e dopo 2-3 mesi (per es. dicembre) per le classi prime della scuola secondaria di I grado.
Di particolare importanza sarà una celere elaborazione, per eventuali interventi. Eventualmente la compilazione può essere fatta su piattaforma online.
Altrettanto importante è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;
• l’eventuale istituzione di una giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l’Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all’uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
• la discussione aperta e l’educazione trasversale all’inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
• la promozione di progetti dedicati all’argomento, con l’eventuale contributo esterno di figure professionali, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete e promuovendo un uso dei dispositivi consapevole e rispettoso degli altri;
• la messa a disposizione di una casella mail, di un numero di telefono, di uno spazio fisico a cui gli studenti si possono riferire o ai quali possono denunciare eventuali episodi, predisponendo un apposito modulo (vedi allegato n. 5: MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE), che aiuti nella segnalazione;
• la formazione dei collaboratori scolastici, in quanto adulti presenti nella scuola e che spesso possono fare attenzione con grande sensibilità a comportamenti anomali o segnalare al Team Antibullismo eventuali episodi di cui, direttamente o indirettamente, sono venuti a conoscenza.
La collaborazione con l’esterno
Con l’esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:
• azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell’Ordine, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
• incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
• l’istituzione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo per:
o sensibilizzare sul bullismo e cyberbullismo sia insegnanti che studenti;
o supportare le eventuali vittime;
o collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e
cyberbullismo in atto;
o intervistare i presunti responsabili di azioni di bullismo e cyberbullismo;
o somministrare il questionario o collaborare alla revisione ed alla somministrazione;
o collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;
• incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.
Gli adulti sono chiamati a comprendere l’importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l’utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l’uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda) e dovranno aiutarli a riflettere sul fatto che, anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano messaggi o video, esse possono soffrire o subire violenza.
Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un’adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.
L’intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
L’Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell’ambito del bullismo e cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.
Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo e il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo o cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima.
In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l’è andata a cercare”. Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Ad esempio, se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità.
Schema di procedure scolastiche in caso di atti di bullismo e/o cyberbullismo
Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o
cyberbullismo:
• Informazione immediata al Team Antibullismo.
1^ Fase: analisi e valutazione
- Soggetti responsabili: Team Antibullismo, Consiglio di classe o Équipe Pedagogica
- Altri soggetti coinvolti: eventuali testimoni (personale ATA, autista del pullman, genitori…)
• Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità, tramite interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.
In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni; l’adulto è un mediatore in un contesto neutro.
2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine
- Soggetti responsabili: Team Antibullismo
• I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.
• I fatti non sono configurabili come bullismo o/e cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.
3^ Fase: azioni e provvedimenti Se i fatti sono confermati:
• Comunicazione alla famiglia della vittima da parte dell’Equipe Pedagogica o del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di Classe o dell’Equipe nell’affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…);
• Comunicazione ai genitori del bullo o cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
• Convocazione del Consiglio di Classe o dell’Équipe Pedagogica e valutazione del tipo di intervento educativo e/o provvedimento disciplinare, secondo la gravità.
o Interventi educativi:
- Incontri con gli alunni coinvolti
- Interventi /discussione in classe
- Informare e coinvolgere genitori
- Responsabilizzare gli alunni coinvolti
- (ri)stabilire regole di comportamento /di classe
- Counselling (sportello)
o Provvedimenti disciplinari:
- richiamo verbale da parte del Dirigente;
- lettera disciplinare;
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione dalle attività didattiche fino a un massimo di 15 giorni;
- segnalazione alle Forze dell’Ordine in caso di reiterazione dei comportamenti;
In ogni caso, invito al bullo o cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse da parte del bullo a vittima e famiglia, scuse in un incontro con la vittima, compito sul bullismo, compiti / attività a favore della comunità scolastica.
• Il Dirigente scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatterà, comunque, la Polizia Postale che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.
• Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
• Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio
Il Team Antibullismo, i docenti del Consiglio di classe o l’Équipe Pedagogica e gli altri soggetti coinvolti:
• si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
• provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell’intervento attuato sia nei confronti del bullo o cyberbullo, nei confronti della vittima e nei confronti del gruppo.
All. 5
MODULO
di prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo e vittimizzazione
Nome di chi compila la segnalazione …………………………………….……………………..
Data………………
…
Scuola: Primaria Secondaria di ………………………………………
1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo / cyberbullismo era
❑ La vittima
❑ Uncompagnodellavittima
❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima
❑ Insegnante
❑ Personale ATA
❑ Altro
2. Vittima Classe:
3. Altre vittime Classe:
4. Altre vittime Classe:
5. Bullo o i bulli (o presunti)
Nome _ Classe Nome _ Classe Nome _ Classe
6. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.
7. Quantevoltesonosuccessigliepisodi? -
All. 6
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SOFFERENZA DELLA VITTIMA
La vittima presenta…. | 1 Non vero | 2 In parte / qualche volta vero | 3 Molto vero / spesso vero |
Cambiamenti rispetto a come era prima | |||
Ferite o dolori fisici non spiegabili | |||
Paura di andare a scuola (non va volentieri) | |||
Paura di prendere l’autobus richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa | |||
Difficoltà relazionali con i compagni | |||
Isolamento / rifiuto | |||
Bassa autostima | |||
Cambiamento nell’umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata) | |||
Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme…) | |||
Cambiamenti notati dalla famiglia | |||
Impotenza e difficoltà a reagire |
All. 7
VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO DEL BULLO
Il bullo presenta…. | 1 Non vero | 2 In parte – qualche volta vero | 3 Molto vero- spesso vero |
Comportamenti di dominanza verso i pari | |||
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli | |||
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei | |||
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni | |||
Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra sensi di colpa) | |||
Comportamenti che creano pericolo per gli altri | |||
Cambiamenti notati dalla famiglia |
All.8
AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI VICENZA ISTANZA DI AMMONIMENTO
Il/la sottoscritta/o , Nata/o il / / , a ,
Residente a in via/ piazza tel. e-mail
non avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati,
C H I E D E
che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all’ammonimento nei confronti del/della Sig./Sig.ra
il/la quale, con le proprie reiterate condotte di:
❑ pressioni
❑ aggressione
❑ molestia
❑ ricatto
❑ ingiuria
❑ denigrazione
❑ diffamazione
❑ furto d’identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.)
❑ alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post,
ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici, ecc)
qui allegate e in particolare con i comportamenti posti in essere, realizzati per via telematica.
Il/la sottoscritta/o, si riserva inoltre la facoltà di sporgere querela nei confronti del/della Sig./Sig.ra nei previsti termini di legge.
Luogo e data
Il/La Richiedente
All.9
QUESTIONARIO CONOSCITIVO
Classe Intervistato M F
AZIONI SUBITE | ||
1. Ti è mai capitato che qualcuno ti dia fastidio? | SI | NO |
2. Ti è mai capitato che qualcuno ti prenda la merenda? | SI | NO |
3. Ti è mai capitato che qualcuno ti faccia cambiare il posto in pulmino? | SI | NO |
4. Sei mai stato “spintonato” volutamente? | SI | NO |
5. Ti è mai capitato di essere preso in giro da qualcuno? | SI | NO |
AZIONI AGITE | ||
6. Ti è mai capitato di “dar fastidio” a qualche compagno? | SI | NO |
7. Ti è mai capitato di prendere la merenda agli altri? | SI | NO |
8. Ti è mai capitato di far cambiare il posto in pulmino ad altri? | SI | NO |
9. Hai mai “spintonato” volutamente altri compagni? | SI | NO |
10. Ti è mai capitato di prendere in giro altri compagni? | SI | NO |
AZIONI VISTE - TESTIMONIANZE | ||
11. Ti sei mai accorto che qualcuno è stato infastidito? | SI | NO |
Come? | ||
Dove ? O a scuola cortile bagno palestra – spogliatoio aula corridoio O sul pulmino (quale ) O sui Social(quali ) | ||
INTERNET | ||
12. Utilizzi Internet ? | SI | NO |
13. Sei registrato a qualche social-network? | SI | NO |
- Quale- Quali? - Quanti contatti di amicizia hai circa? - Xx xxxxxxx tut SI NO - Accetti l’amicizia nei social network anche da persone sconosciute? SI NO - In base a quale criterio? _ - Ti è mai capitato di ricevere messaggi spiacevoli/ inopportuni/ offensivi e cattivi ? SI NO - Se SI sapresti riportarlo? - Il tuo Login e/o password è conosciuta da qualcun altro? SI NO |
- Se SI, chi? O papà O mamma O amico/a - È mai stata inserita una foto in rete senza che lo sapessi? SI NO - Se sì come tu sei sentito e cos’hai fatto? ( anche più di una risposta) O Mi sono arrabbiato/a O L’ho fatta togliere O Ho lasciato correre O Mi è piaciuto O Altro - Hai mai inserito una foto senza che l’interessato/a lo sapesse? SI NO - Perché? | ||
CELLULARE | ||
14. Hai mai ricevuto messaggi al cellulare da sconosciuti? | SI | NO |
Sapresti fare un esempio? | ||
15. Hai mai ricevuto messaggi di minaccia al cellulare? | SI | NO |
Sapresti fare un esempio? | ||
BULLISMO e CYBERBULLISMO | ||
16. Sai cos’è il bullismo? | SI | NO |
17. Cos’è è per te il bullismo? | ||
18. Sai cos’è il Cyberbullismo? | SI | NO |
19. Cos’è per te il Cyberbullismo? |
All. 10 MODELLO PER SEGNALARE EPISODI DI BULLISMO SUL WEB O SUI SOCIAL NETWORK E CHIEDERE L’INTERVENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre il blocco / divieto della diffusione on-line di contenuti ritenuti atti di cyber bullismo ai sensi
dell’art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d. lgs 196/2003
INVIARE A
Garante per la protezione dei dati personali
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
IMPORTANTE: la segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un’età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore.
CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE?
(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi)
□ Mi ritengo vittima di cyber bullismo e sono un minore che ha compiuto 14 anni | Nome e cognome ……………………..………….. Luogo e data di nascita ………………..…………. Residente a ………………………..……………… Via/piazza ……………………..…………………. Telefono ………………………………………….. E-mail/PEC …………………………..…………… |
□ Ho responsabilità genitoriale su un minore che si ritiene vittima di cyber bullismo | Nome e cognome ………………………..……….. Luogo e data di nascita …………………..………. Residente a ……………………………………..… Via/piazza …………………………………………. Telefono ……………………………….………….. E-mail/PEC ………………………………..……… |
Chi è il minore vittima di cyber bullismo? Nome e cognome ……………………..………….. Luogo e data di nascita ……………………..……. Residente a ……………………………………….. Via/piazza …………………………………………. |
IN COSA CONSISTE L’AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RITIENI VITTIMA?
(indicare una o più opzioni nella lista che segue)
□ pressioni □ aggressione □ molestia □ ricatto □ ingiuria □ denigrazione □ diffamazione □ furto d’identità (es. : qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.) | □ alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es.: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi ecc.) □ qualcuno ha diffuso online dati ed informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o il mio gruppo di amici. |
QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHÉ XX CONSIDERI ATTI DI CYBERBULLISMO?
(inserire una sintetica descrizione – Importante spiegare di cosa si tratta.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI?
□ sul sito internet (è necessario indicare l’indirizzo del sito o meglio la URL specifica)
…………………………………………………………………………………………………………………….
□ Su uno o più social network (specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare)
…………………………………………………………………………………………………………………….
□ altro (specificare) …………………………………………………………………………………
Se possibile allegare all’e-mail immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all’atto di cyber bullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.
1) ……………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………….
HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO LA RIMOZIONE O L’OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI?
□ Si, ma il titolare / gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla legge 71/2017 sul cyber bullismo (allego copia della richiesta inviata ed altri documenti utili);
□ No perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare / gestore.
HAI PRESENTATO DENUNCIA / QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO?
□ Si, presso ………………………………………………………………………………
□ No
Luogo, data ………………....................
Nome e cognome ………………………………………….
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell’ambito del contrasto del fenomeno del cyber bullismo. Il loro conferimento è obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione / reclamo potrebbe non essere istruita. I dati personali potrebbero formare oggetto di comunicazione ai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali oggetto di segnalazione / reclamo (con particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all’Autorità giudiziaria o alla Forze di Polizia ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice.