PARTE PRIMA
Ipotesi di percorso contrattuale per l’applicazione del CNLG nella Pubblica Amministrazione
PARTE PRIMA
Il documento programmatico di proposta ad Aran
PARTE SECONDA
L’applicazione per Legge del CNLG nella Pubblica Amministrazione
PARTE TERZA
La Contrattazione Collettiva Nazionale
PARTE QUARTA
La Contrattazione Collettiva Regionale
PARTE QUINTA
Il rapporto contrattuale del Giornalista
PARTE SESTA
Le Sentenze
Documento redatto da
GRUPPO UFFICI STAMPA - ASSOSTAMPA SICILIA
L’Associazione Siciliana della Stampa che ha completato, sin dal 2007, la definizione del quadro normativo/contrattuale per la definizione dei profili professionali de giornalisti attraverso la sottoscrizione del contratto collettivo per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all’articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 16/11/2007,
chiede alla FNSI
di mantenere la forte opposizione all’art. 18 bis del nuovo contratto collettivo del comparto “Funzioni locali”, all’art. 13 del contratto Sanità, all’art. 59 del contratto di Scuola e Ricerca e all’art. 95 degli Statali che rappresentano una grave minaccia all’indipendenza e alla professionalità dei giornalisti che lavorano negli Enti Locali e nelle Regioni.
L’Assostampa Sicilia ritiene inaccettabile che la definizione dei profili professionali dei giornalisti all’interno del comparto “Funzioni Locali” della pubblica amministrazione sia frutto di un accordo fatto in spregio alla Legge 150/2000 e alle prerogative sindacali della FNSI sottolineando che in nessun tavolo di concertazione la FNSI sia stata chiamata a collaborare alla stesura dei suddetti articoli.
L’Assostampa Sicilia chiede dunque la riscrittura degli articoli suddetti sui quali è urgente aprire un confronto con la FNSI per la piena affermazione delle tutele e delle prerogative del lavoro giornalistico. In qualunque ambito la professione venga svolta, essa comporta il rispetto di precise regole deontologiche alle quali non possono corrispondere minori diritti a seconda dei casi. Ed in particolare:
1) in merito all’art. 18 bis del contratto Enti Locali che venga cancellata tutta la parte che prevede, tra l’altro: “Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, saranno collocati nelle categorie del vigente sistema di classificazione del personale, secondo le declaratorie ed i relativi requisiti culturali e professionali di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.1999, in relazione alla complessità dei compiti, nonché al livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, agli stessi (connessi) richiesti”; Assostampa Sicilia, inoltre, respinge fortemente il punto 5 lettera b dell’articolo 18 bis che, con una formulazione ambigua, non chiarisce nei profili di riferimento se quello di “specialista nei rapporti con i media” coincida con il “giornalista pubblico”, e dunque un iscritto all’ordine dei giornalisti, oppure si tratti di altro profilo dai contorni non definiti ma che potrebbero creare un’invasione di campo rispetto a figure professionali fissate per legge, contravvenendo a quanto già stabilito chiaramente all’articolo 9 della legge 150/2000 e nel dpr 422/2001.
2) in merito all’art. 13 del contratto comparto Sanità si chiede che venga cancellato il comma 2. “Tenuto cono del sistema di classificazione del personale di cui all’allegato 1 del CCNL del 7.4.1999 come modificato dall’allegato 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001 dell’allegato 1 del CCNL del 19.4.2004, il comma 3 definisce i contenuti professionali, il comma 3 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e comunicazione;
3) in merito all’art. 59 comparto scuola e art. 95 Statali anche in questo caso i due punti appaiono fumosi poiché non distinguono ad arte le attività di informazione da quelle di
comunicazione, anzi stabiliscono che le attività di “gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche” siano di competenza non del comunicatore, come fin qui avvenuto, ma dello specialista nei rapporti con i media e del giornalista pubblico.
Nessuno degli articoli indicati fa riferimento alla figura del giornalista iscritto all’Ordine dei giornalisti e non deve essere consentito usare la comunicazione multimediale e social come un grimaldello per scardinare la parte normativa del contratto.
La rigidità tipica del contratto pubblico che ingabbia il pubblico impiego in orari, attività e funzioni nell’organizzazione del lavoro non può e non deve essere applicato al giornalista per la tipicità propria dell’attività di informazione che è soggetta a tempistiche, orari e modalità che si discostano notevolmente dai processi amministrativi degli impiegati amministrativi.
Si ricorda che la classificazione del 1999 che assegna, senza veri e propri contenuti contrattuali, la categoria D ai giornalisti del comparto “Funzioni Locali”, era stata accantonata dalla stessa Xxxx e ritenuta superata dal nuovo quadro normativo sancito dalla Legge 150/00. Infatti nelle successive contrattazioni sia l’Aran che le i Sindacati firmatari dei rinnovi contrattuali hanno previsto precise deroghe e rinvii per i giornalisti:
- Art.12 del CCNL del 22.1.2004 che ha demandato alla contrattazione collettiva nazionale successiva la definizione della materia, sulla base delle risultanze dei lavori della specifica Commissione paritetica per il sistema di classificazione ivi prevista;
- Art.10 del CCNL dell’11.4.2008 che ha demandato alle successive tornate contrattuali una serie di materie, tra le quali figurano anche gli aspetti concernenti il sistema di classificazione elencati nell'art.12 del CCNL del 22.1.2004; tra queste, come detto, vi è anche la questione dell'inquadramento del personale componente degli uffici stampa di tutte le amministrazioni del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- Art.7, comma I, del CCNL del 31.7.2009 ha ulteriormente richiamato le previsioni dell'art.12 del CCNL del 22.1.2004, per l'individuazione delle materie da rinviare al prossimo rinnovo contrattuale.
Come stabilito dalla legge 150/2000 e dal dpr 422/2001, l'attività di informazione nella pubblica amministrazione è appannaggio dei giornalisti iscritti all'Ordine. L’applicazione del contratto giornalistico serve al giornalismo, serve ai giornalisti e serve ai cittadini; serve per dare futuro ai colleghi più giovani che aspirano a lavorare negli uffici stampa delle pubbliche amministrazioni dopo regolari concorsi, superata l’impasse del blocco delle assunzioni; serve per dare solidità e sicurezza a chi un lavoro ce lo ha già ed è contrattualizzato CNLG; serve per costruire tale sicurezza per chi non ha ancora un contratto, per chi svolge lavoro autonomo e per difendere gli istituti posti a tutela della professione e della sua indipendenza (INPGI, CASAGIT, FONDO DI PENSIONE COMPLEMENTARE); e serve soprattutto per informare il cittadino/utente PA con la garanzia di correttezza e trasparenza istituzionale.
La nuova disciplina contrattuale approvata avrebbe, quindi, dovuto uniformarsi ai contenuti del CNLG e doveva essere frutto di una trattativa con la FNSI, cui è stato demandato il compito di definire con l'Aran i profili professionali del personale addetto alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni all’interno delle funzioni locali, di quelle
centrali, nella Scuola e in Sanità. Ciò è stabilito dall'art.9, comma 5, della legge n.150/2000 ed è stato ribadito dal tribunale di del lavoro di Roma.
L’Aran, d'altronde consente ad avvocati, ingegneri, architetti, etc. etc. di avere condizioni contrattuali particolari previsti e regolati nel contratto del pubblico impiego. Perché questa deroga/opportunità non dovrebbe riguardare i giornalisti, considerato che la 150/2000 ci impone l’esclusività della prestazione professionale, pena il licenziamento?
Per l’Assostampa Sicilia bisogna convocare urgentemente la Commissione paritetica per il sistema di classificazione del Comparto per sottolineare, ancora una volta, la necessità dell’applicazione del CNLG anche nella Pubblica amministrazione, per prevedere una clausola di salvaguardia per i giornalisti già contrattualizzati con contratto CNLG al fine di evitare onerosi ricorsi a carico delle PA da parte degli stessi giornalisti che si appellerebbero anche al principio del divieto della riformatio in peius, o, di contro, per ridefinire tutti gli articoli succitati, al fine di ridisegnarli sulla scorta di quanto già prevede il contratto giornalistico.
L’Assostampa Sicilia ricorda come senza una precisa definizione dei profili professionali dei giornalisti che riguarda sia il quadro economico, l’orario di lavoro, le ferie, il rapporto gerarchico, l'iscrizione agli istituti di categoria, il ruolo dei giornalisti potrebbe essere condizionato dagli organi di vertice politico/amministrativi finendo per perdere il ruolo stabilito dalla Legge di assicurare una corretta informazione ai cittadini e di essere al loro servizio, contravvenendo i principi costituzionali di buon andamento, trasparenza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione.
Non può esserci migliore regalo ai burocrati e ai politici, specie a quelli che si occupano solo della gestione del potere e vivono le istituzioni come qualcosa di privato, che poter disporre di giornalisti piegati ai loro interessi, trasformati da professionisti dell'informazione a strumenti di propaganda. L'indipendenza degli addetti stampa deve essere, invece, difesa perché risponde al concetto di trasparenza della pubblica amministrazione e, dunque, all'interesse dei cittadini e della democrazia.
Il contratto di lavoro è il solo strumento che i giornalisti, tutti, hanno a salvaguardia della loro indipendenza; non possono esserci eccezioni e sbaglia chi pensa che i dipendenti della pubblica amministrazione siano meno giornalisti degli altri e dunque possano avere meno diritti pur avendo gli stessi doveri di tutti gli altri. Un addetto stampa scorretto non fa meno danni di un cronista scorretto e la sola maniera per non abbandonare i primi alle mani della politica e dei burocrati è di tenerli agganciati alla professione attraverso il contratto di lavoro e il rispetto dei principi deontologici che lo regolano.
Gli addetti stampa pubblici non sono funzionari ma professionisti (cioè iscritti a un ordine professionale) portatori di specifiche competenze e chiamati a rispettare regole deontologiche universali. Da questi passaggi scaturiscono altre conseguenze, come l'applicazione del contratto di lavoro – che non può essere un semplice adattamento di quello del pubblico impiego – e l'unicità della figura giornalistica, che non è diversa a seconda dei comparti pubblici.
Deve essere chiaro, sempre nel quadro della ridefinizione o riscrittura di nuovi art. 18 bis, art. 95, art.13 e art. 59, che il personale impiegato presso l’ufficio stampa, addetto a funzioni giornalistiche, deve essere obbligatoriamente in possesso della status professionale di giornalista professionista o pubblicista, e deve, pertanto, risultare iscritto nell’apposito elenco dell’albo professionale dei giornalisti all’atto dell’assegnazione dell’incarico o alla riconferma del ruolo, deve prevedere una presenza
della rappresentanza sindacale della FNSI e deve infine promuovere l’applicazione della normativa inerente i regimi previdenziali della professione giornalistica.
Si deve inoltre eliminare l’assurdo e incostituzionale divieto, imposto dall’Aran, di partecipare all’elettorato attivo e passivo nelle RSU aziendali.
In definitiva l’Assostampa Sicilia
invita FNSI
a sostenere, con forza, la necessità e l’obbligo per Aran di confrontarsi al fine di inquadrare una piattaforma contrattuale dalla quale non potranno prescindere i temi di:
1. possesso dello status professionale (iscrizione all’Ordine)
2. inquadramento
3. profili professionali dei giornalisti
4. l’applicazione della normativa già in vigore, a partire dalla L. 150/00
5. orario di lavoro
6. lavoro straordinario/flessibilità
7. collegamento alle carte deontologiche dei giornalisti
8. versamento contributi ad INPGI
9. Iscrizione a Casagit
10. fondo di Previdenza Complementare
11. rappresentanza sindacale
Premessa
L’applicazione del Contratto Nazionale Lavoro Giornalistico nella Pubblica Amministrazione non trova piena cittadinanza all’intero della pubblica Amministrazione, come invece avviene nel settore privato.
La sua applicazione avviene a macchia di leopardo, trova invece piena cittadinanza nei rapporti di lavoro autonomo a tempo determinato anche nella P.A.. Lo stesso non si può dire per i rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato. Attualmente, risulta al Xxx Xxxxxxx che, il CNLG venga applicato in 14 Regioni, principalmente in quelle a statuto speciale, e quasi sempre in forza di una legge, raramente lo si applica negli Enti Locali, con una sola isola felice, al momento, la Sicilia che ha sottoscritto nel 2007 un Contratto Collettivo Regionale Decentrato che viene applicato anche negli Enti locali.
Il percorso normativo della presenza dei Giornalisti nella P.A. trae la sua ragion d’essere dalla Legge 7 Giugno 2000 n. 150, legge che per le sue peculiarità assume il carattere giuridico di Xxx Specialis. Tuttavia la Legge 150/2000 e il suo regolamento di
attuazione il D.P.R. 21 settembre 2001, n.422 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi” (G.U. n. 282 del 4/12/2001), non sono stati in grado, ad oggi, di fornire uno strumento contrattuale univoco da applicare in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale per la mancata attivazione della contrattazione collettiva prevista dalla Legge per i pubblici dipendenti e perché, palesemente, una legge non sanzionatoria per le PPAA inadempienti.
Applicazione per Legge o per Contrattazione Collettiva PARTE PRIMA
Fermo restando che il CNLG all'art. 1 - Materia del Contratto, recita: “Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, l’emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza ….” e ancora l’art. 44 CNLG - Rapporto tra informazione e pubblicità, recita: “I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla fiera l’indicazione dell’organizzazione cui l’autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all’attività riferiti all’attività principale dell’interessato”, l’applicazione per Legge del CNLG nella Pubblica Amministrazione è stata ritenuto possibile e praticabile da molte Regioni sia a Statuto Speciale che a Statuto ordinario. Questo strumento applicativo entra in crisi nel 2007 con la sentenza della Corte Costituzionale n. 189/2007 che ha sancito il principio “che le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica costituiscono limiti alla potestà legislativa della Regione Sicilia (sentenze n. 308 del 2006, n. 4 del 2000 e n. 153 del 1995)”.
La Corte Costituzionale argomenta altresì al punto 3.1. della sentenza: “Questa Corte ha già affermato che il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali che, essendo stato “privatizzato” in virtù dell’art. 2 della legge n. 421 del 1992, dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dei decreti legislativi emanati in attuazione di quelle leggi delega, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l’uniformità di tale tipo di rapporti (sentenza
n. 95 del 2007). Conseguentemente i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sentenze n. 234 e n. 106 del 2005; n. 282 del 2004).
In particolare, poi, dalla legge n. 421 del 1992 può trarsi il principio (confermato anche dagli artt. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45 del d. lgs. n. 165 del 2001) della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenze n. 308 del 2006 e n. 314 del 2003) che, per le ragioni sopra esposte, si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che l’art. 14, lettera o), dello statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Sicilia in materia di «regime degli enti locali». Questa sentenza ha cassato tutte le norme che imponevano l’applicazione del CNLG per legge in Sicilia oltre che l’attribuzione della qualifica professionale prevista da detto contratto: Redattore Ordinario, Capo Servizio, Vice Capo Redattore e Capo Redattore.
Da allora le norme che attribuiscono per legge il Contratto giornalistico trovano la scure dell’impugnativa del Governo. Cosa che è già avvenuta con esiti diversi in altrettante sentenze della Corte Costituzionale vedi Sent. n. 286/2013 su una legge regionale della Liguria che però non entra nel merito della questione, l’Ordinanza n. 172/2016 su una legge della Regione Marche e la sentenza n. 85/2016 su una legge della Regione Sicilia che invece ha dichiarato inammissibili le impugnazioni principali del Governo. Cosa che si è ripetuta nei mesi scorsi anche per la Regione Lazio e per la Regione Friuli Venezia Giulia.
Da questa sommaria analisi si deduce che la Corte Costituzionale non vede di buon occhio l’applicazione del Contratto Giornalistico per Xxxxx, anzi la ritiene “contra legem”.
PARTE SECONDA
La Contrattazione Collettiva Nazionale
E’ nota dolente recente la decisione di Xxxx che dopo 18 anni dalla L.150/00 ha inserito una norma per il Comparto Autonomie Locali e Regioni, Sanità, Università e Statali, ecc. ecc., che introduce la figura del “Giornalista Pubblico”, vedi l’art. 18 bis della proposta contrattuale del CCNL, l’art, 13 del comparto sanità, l’art. 59 del contratto di Scuola e Ricerca e l’art. 95 degli Statali (che si allegano in calce) senza affrontare i contenuti contrattuali di questa figura professionale se non inquadrandola nella categoria D (Laurea), come già avveniva nel lontano passato, creando altresì una figura ibrida di categoria C ( Diploma) che si occupa di informazione e che non si comprende, perché non citato in alcuno dei suddetti articoli se si tratti di iscritti all’Ordine dei Giornalisti, se si tratti o meno di un giornalista.
In merito all’art. 18 bis fa riferimento all’allegato A al contratto del comparto Autonomie Locali del 31 marzo 1999 che prevede tra l’altro: “Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3”.
Questo vuoto contrattuale al momento consente delle opportunità che si chiuderanno, non si sa quando, ma potrebbe essere molto presto, utilizzando gli strumenti previsti dal decreto Legislativo 165/2001 “Testo unico del Pubblico impiego” e nella legge 150/2000.
Quest’ultima all’art.9 recita: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c.2, del d.lgs. 03/02/93, possono dotarsi, anche in forma associata di un ufficio stampa, la cui attività, è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. e al comma 2) Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti.
Ad oggi questo orientamento non dovrebbe riguardare le Regioni a Statuto Speciale.
Gli strumenti che possono attivare una contrattazione collettiva decentrata e favorire l’applicazione del CNLG sono:
1) Art. 9, comma 5 della Legge 150/2000 che recita: “Negli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’ambito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.” Questa norma, tra l’altro, ha consentito alla FNSI di ottenere, con sentenza passata in giudicato, (Tribunale di Roma Giudice Xxxxxxxxx sentenza del 2005 passata in giudicato nel 2006) di potere partecipare alla Contrattazione Collettiva nonostante non sia tra i sindacati che sono titolati dal Testo unico n. 165/2001.
2) Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 Regolamento recante nome per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi. (G.U. n. 282 del 4/12/2001), ed in particolare l’art. 3 dove si ribadisce il possesso del requisito dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’art. 26 legge 69/63
3) Decreto Legislativo 165/2001
Art. 40 comma 2. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
Art.40 comma 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.
Art. 40 comma 3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Xxxx atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico- finanziaria previste dall'articolo 40-bis.
Art. 46 comma 2 Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate
nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
Art. 46 comma 13 Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
4) Nota del Ministero del Lavoro del 24 settembre 2003, che ha precisato che “i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione – sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato – con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l’Inpgi”. Il Ministero è giunto a questa conclusione in conseguenza della disposizione contenuta nell’art. 76 della legge 388/2000 (legge finanziaria per l’anno 2001), che ha incluso tra gli iscritti all’Inpgi anche i pubblicisti a far data dal 1° gennaio 2001.
5) Una serie di sentenze che trattiamo in apposito capitolo.
PARTE TERZA
La Contrattazione Collettiva Regionale e Aziendale
La Regione Sicilia, anch’essa a Statuto Speciale, dopo la sentenza 189/2007 della Corte Costituzionale ha stipulato il 24/10/2007 il “Contratto collettivo per l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all’articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16/11/2007 n. 54, sottoscritta da Anci Sicilia, Unione Regionale Province Siciliane, FNSI e Assostampa Sicilia sulla base di una norma regionale che non è stata cassata dalla Corte Costituzionale e cioè:
LEGGE 26 marzo 2002, n. 2. Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002. Titolo V pubblicata su G.U.R.S. 27 marzo 2002 – n. 14.
Occorre rimarcare che il contratto integrativo aziendale deve intendersi come un ulteriore passaggio per integrare quindi arricchire la contrattazione. Il contratto siciliano può applicarsi senza contrattazione aziendale perché lo prevede l'articolo 40 comma 3 bis del DPR 165/01 che dice: “essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni”.
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 127. Informazione e comunicazione
1. Nell'ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l'Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG. Questa norma non è stata impugnata ed è tuttora vigente, come il Contratto sottoscritto nel 2007.
La Contrattazione collettiva siciliana, unica nel suo genere, ha superato il vaglio della Magistratura del Lavoro di Xxxxx Xxxxx (Tribunali di Palermo, Enna, Catania, Messina) e delle Corti d’Appello di Messina e Palermo.
Anche la Cassazione ha confermato la validità della contrattazione collettiva siciliana
Quindi per giurisprudenza consolidata delle Corti, attualmente univoca, la strada della Contrattazione collettiva risulta essere la strada vincente rispetto all’applicazione per legge del CNLG.
Da questo orientamento si deducono due aspetti:
Esiste un livello della definizione della vicenda che riguarda l’applicazione della Contrattazione per le Regioni che sono dotate di potestà legislativa, ed in particolar modo per quelle a Statuto Speciale che sono nettamente avvantaggiate dalla loro autonomia legislativa, cosa per altro prevista anche nel D. Lgs. 165/2001. Questo livello va valutato Regione per Regione in base alla normativa regionale vigente, ma va sempre confermata da una contrattazione collettiva su base regionale. D'altronde che sia possibile applicare il CNLG, a seguito di una contrattazione collettiva lo ribadisce anche la sezione Lavoro del Tribunale di Roma. L’altro livello riguarda gli Enti Locali e gli Enti Pubblici in generale che invece devono assoggettarsi alla contrattazione collettiva che vede l’obbligatorietà della presenza dell’ARAN.
Ad oggi, quindi, non essendo stato sottoscritto dalla FNSI alcun contratto e non avendo l’Aran definito nei contenuti l’aspetto normativo ed economico del lavoro giornalistico, questo potrebbe consentirebbe il mantenimento dell’applicazione del CNLG ai soggetti che già ne fruiscono, anche se il tenore dell’artt. 18 bis, 13, 59 e 95 succitati dei nuovi contratti 2018 lascia intuire che, invece, si arrivi al più presto all’eliminazione del CNLG negli Enti Locali e nelle Regioni e si ritorni alla vecchia classificazione in categoria D.
Occorre che la FNSI sia vigile e il ricorso al Tribunale di Roma va nella giusta direzione. La FNSI si impegni a ribadire l’applicazione del CNLG e che, in ogni caso, vengano previste delle norme di salvaguardia contrattuale che evitino la reformatio in peius per i colleghi che hanno il CNLG.
PARTE QUARTA
Il rapporto contrattuale del Giornalista
Serve qui accennare alcuni aspetti che riguardano la Costituzione e le leggi vigenti in materia di lavoro giornalistico nella P.A. ed il lavoro giornalistico all’interno della P.A. .
La Corte Costituzionale nella sentenza 85/2016 nelle motivazioni ha affermato che: “d’altra parte, il riferimento − contenuto nel primo comma del medesimo art. 11 − al
trattamento giuridico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti è ricorrente per le prestazioni rese da giornalisti in favore di pubbliche amministrazioni. Esso, lungi dal costituire un indice della natura subordinata del rapporto, appare destinato a stabilire uno specifico parametro oggettivo al quale commisurare il compenso da corrispondere ai giornalisti addetti a tali uffici, tenuto conto della loro possibile composizione «eterogenea”, in quanto comprensiva di rapporti di collaborazione autonoma.
Sulla questione della disparità di trattamento vietata dagli arti. 3 e 36 della Costituzione e sventolata dalla Magistratura Civile e Contabile occorre ricordare che applicare il CNLG comporta oneri e prestazioni professionali differenti in capo al giornalista che rimane sempre un Pubblico Dipendente, mentre l’inquadramento della categoria D degli Enti Locali (Laurea di accesso) comporta, tra le altre cose, il rispetto di un rigido orario di lavoro e una scarsa flessibilità della prestazione.
Esiste anche una questione etica. L’applicazione del contratto Aran attuale, per intenderci, sottopone il giornalista ad essere condizionabile dal vertice politico amministrativo che potrà muovere le leve del salario accessorio per gratificare o penalizzare il suo lavoro, mente questo pericolo non si corre con il CNLG. Ecco perché finché esistono questi strumenti normativi si deve lottare per potere assicurare il CNLG anche ai pubblici dipendenti.
PARTE SESTA
Le Sentenze
Giova ricordare qui, in conclusione, un elenco quasi esaustivo delle sentenze con le quali il contratto di lavoro giornalistico è stato applicato nelle Pubbliche amministrazioni e sentenze di applicazione del trattamento previdenziale INPGI. Si ricorda inoltre che diversi sono anche i casi in cui si è giunti a conciliazioni in sede giudiziale o transazioni condivise.
Ordinanze Regione Sicilia:
1) Tribunale di Modica proc. n. 97 del 19.04.2012 ricorso ex art. 700 c.p.c. - contro Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.
Il giornalista è stato reintegrato nel ruolo di addetto stampa dell’asp 7, che ricopriva ininterrottamente da oltre un decennio. e’ quanto deciso dal giudice del lavoro del tribunale di modica al quale si era rivolto avverso la decisione assunta dalla direzione generale dell’azienda sanitaria provinciale.
2) Sentenze di 1° grado – Regione Sicilia: Tribunale di Messina sezione lavoro – sentenza n. 3750 del 25.09.2008 - contro provincia regionale di Messina dispositivo: diritto al trattamento economico e previdenziale quale capo servizio secondo il contratto collettivo nazionale fnsi-fieg come richiamato dal comma 1 dell’art.127 l.r. 2/02. La collega, assunta alle dipendenze dell’ente provinciale, addetta all’ufficio stampa con qualifica di istruttore giornalista, lamentava il mancato trattamento del contratto collettivo dei
giornalisti (gli veniva applicato quello per gli enti locali) nonostante la legislazione regionale. la provincia è così stata condannata, in primo e in secondo grado, al pagamento della differenze retributive, alla ricostruzione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno professionale per “lesione della dignità quale lavoratrice”. alla Carilli è stato riconosciuto l’inquadramento quale capo servizio secondo il trattamento collettivo nazionale Fnsi-Fieg con decorrenza della data stipula dell’accordo sopracitato ( 16 novembre 2007 pubblicato sulla Gurs), mentre era stata “provvisoriamente” inquadrata come “istruttore amministrativo” malgrado la sentenza di primo grado a lei favorevole. in pratica la giornalista carilli, ha avuto la meglio nei due gradi di giudizio. e’ da precisare che la stessa Xxxxxxx è andata in pensione il 31 dicembre del 2009, senza che gli fosse stato riconosciuto il diritto da lei acquisito.
3) Tribunale di Catania sezione lavoro – sentenza n. 2025 del 03.05.2012 - contro comune di Adrano. dispositivo: diritto al trattamento economico e
previdenziale quale redattore secondo il contratto collettivo nazionale Fnsi-Fieg dal 07.02.2008
qui la sentenza: xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/0000/xx_000/xxxxxxxx_xx_000_0000.xxx C’è da aggiungere che il collega assunto con contratto quinquennale, a pochi mesi dalla
scadenza del mandato del sindaco , decise di non rinnovare il contrato del collega, aumentando così l’elenco dei giornalisti disoccupati.
4) Tribunale di Agrigento sezione lavoro – sentenza n. 2010 del 19.12.2012 -
contro Comune di Licata. dispositivo: - condanna il comune di Licata ad inquadrare Morello con decorrenza 16.ll.2007, nel profilo di redattore ordinario di cui al contratto collettivo 24.10.2007 per i'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all’art. 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 (pubblicato, nella gurs
n.54 del 16.11.2007) ed a corrispondergli il corrispondente trattamento economico e le differenze retributive conseguentemente maturate, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 16 l. n.41211991 ed art. 22 l. n.72411994, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito. il giudice del lavoro del tribunale di Agrigento, ha condannato il comune di Licata ad applicare il contratto nazionale di lavoro giornalistico al dipendente Xxxxxxx dopo che l'amministrazione, in autotutela, aveva deciso di ritirare la delibera di incarico demansionando il giornalista all'inquadramento nella categoria c, posizione economica c5, profilo professionale "esperto". al giornalista spetta la qualifica di redattore ordinario e non quella di capo redattore riservata dal contratto solo a chi svolge “le funzioni di capo dell’ufficio stampa nelle province e nei capoluoghi di provincia”. pertanto il giornalista ha però dovuto restituire al comune le differenze di stipendio del periodo 2005/2007 quando era stato erroneamente inquadrato come capo redattore.
5) Tribunale di Agrigento sezione lavoro – sentenza n. 1499 del 03.12.2014 -
contro provincia regionale di Agrigento. motivazioni: il contratto collettivo del 2007 è stato adottato in esecuzione del disposto dell'art. 127 comma l della l. r. 2/2002, xxxxx non interessata dalla pronuncia della consulta del 14 giugno 2007 n. 189, ed anzi proprio al fine di rendere compatibile con la citata pronuncia i diritti dei lavoratori interessati (come il ricorrente) dalla medesima, sicché lo stesso risulta pienamente applicabile alla fattispecie.
6) Tribunale di Agrigento sezione lavoro – sentenza n. 1501 del 03.12.2014 - contro provincia regionale di Agrigento: motivazioni e dispositivo:
applicazione del contratto collettivo del 2007 adottato in esecuzione del disposto dell'art. 127 comma 1 della l. r. 2/2002.
7) Tribunale di Agrigento sezione lavoro – sentenza n. 81 del 27.01.2015 -
contro provincia regionale di Agrigento. motivazioni: il contratto collettivo del 2007 è stato adottato in esecuzione del disposto dell'art. 127 comma l della l. r. 2/2002, xxxxx non interessata dalla pronuncia della consulta del 14 giugno 2007 n. 189, ed
anzi proprio al fine di rendere compatibile con la citata pronuncia i diritti dei lavoratori interessati (come il ricorrente) dalla medesima, sicché lo stesso risulta pienamente applicabile alla fattispecie. La lunga vicenda dell’ufficio stampa della provincia regionale di Agrigento riguarda l’applicazione del contratto di lavoro giornalistico, prima riconosciuto nel dicembre del 2004 e poi revocato alla fine del 2009, ai tre giornalisti Xxxxxxx, Xxxxxx e Palillo, nonostante la contrattazione collettiva dell’ottobre 2007, fatta dalla regione sicilia, riconoscesse loro il diritto al trattamento economico e giuridico del contratto giornalistico anche dopo la sentenza della corte costituzionale del 18 giugno 2007 n. 189.
8) Tribunale di Enna sezione lavoro – sentenza n. 311 del 03.06.2015 –
contro provincia regionale di Enna dispositivo: dichiara il diritto di ad essere inquadrata nel profilo professionale di redattore
capo. Sulla vicenda dell’ufficio stampa della provincia regionale Enna furono presentate anche 3 interrogazioni da tre diversi deputato all’ars di diversa estrazione politica.
9) Tribunale di Palermo sezione lavoro – sentenza del 01.07.2015 -
contro comune di Bagheria. dispositivo: sulla scorta del citato contratto collettivo, la ricorrente va inquadrata come redattore ordinario. condanna il comune di Bagheria al pagamento in favore di Xxxxxxx Xxxxxx della somma complessiva di € 20.397,25 a titolo di differenze retributive, ivi inclusi interessi legali dal dovuto al 30 giugno 2015, oltre ulteriori interessi da detta data al saldo. Per la stessa giornalista in precedenza, il comune aveva già perso la causa contro l’inpgi per i contributi previdenziali (Tribunale di Roma - sez. lavoro - sentenza i grado 22278/2007)
9) Tribunale di Enna sezione lavoro – sentenza n. 397 del 14.07.2015 - provincia regionale di Enna contro . dispositivo: rigetta il ricorso – esclude che le somme erogate in applicazione del contratto cnl giornalistico siano state indebitamente percepite.
10) Tribunale di Enna sezione lavoro – sentenza n. 187 del 29.03.2016 - provincia regionale di Enna contro . dispositivo: dichiara il diritto della resistente a mantenere la qualifica professionale di redattore capo
11) Tribunale di Catania sezione lavoro – sentenza n. 2156 del 18.05.2016 -
contro comune di Catania - dispositivo: dichiara il diritto, previa disapplicazione del provvedimento di sospensione emesso dal comune di Catania in data 18.12.2009 il diritto di xxxxxx xxxxxxxxx al ripristino del trattamento economico e previdenziale di redattore capo di cui al contratto collettivo Fnsi-Fieg - Il caso Xxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxx, dipendente del comune sin dal 1995 destinata all’ufficio stampa dell’ente con mansioni di coordinamento dell’ufficio e attribuzione della qualifica di “redattore capo”, aveva impugnato il provvedimento dirigenziale emesso il 18.12.2009 dalla direzione delle risorse umane del comune. vince in primo grado per disapplicazione del provvedimento di sospensione emesso dal comune di catania in data 18.12.2009, il diritto di xxxxxx xxxxxxxxx al ripristino del trattamento economico e previdenziale corrispondente all’inquadramento quale capo redattore di cui al contratto collettivo nazionale fnsi-fieg e per l’effetto condanna il comune di catania al pagamento delle differenze retributive dovute alla ricorrente fin dall’epoca della sospensione, oltre agli interessi legali, sulla corte capitale dal dovuto al saldo. qui la sentenza: xxxx://xxx.xxxxx.xxxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxxxxx-xxxxxx.xxx - Il comune di catania ha proposto appello contro la sentenza del tribunale del lavoro. la corte d'appello di catania, ribaltando il verdetto di primo grado, ha dato ragione al comune. L’avvocato difensore della giornalista, ha già preannunciato ricorso in cassazione avendo riscontrato "numerosi vizi nella sentenza d'appello"
12) Tribunale di Marsala - sezione lavoro – sentenza 410/2017 del 23/06/2017
vs comune di Mazara del Vallo: condanna il comune di Mazara del vallo ad inquadrare xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ai sensi degli artt. 3 e 4 dell’accordo collettivo del
24/10/2007
Il tribunale di marsala, sez. lavoro, ha accolto il ricorso dell’addetto stampa del comune di mazara del xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, condannando il comune ad applicare al ricorrente il contratto nazionale lavoro giornalisti. Xxxxx era stato assunto dal comune, dopo il superamento di un pubblico concorso, come addetto stampa, tuttavia al suddetto rapporto di lavoro veniva applicato il Ccnl del comparto regioni ed autonomie locali in luogo del contratto di categoria, violando la normativa di settore e l’accordo del 24/10/2007 stipulato tra la regione, la Fnsi e l’a.s.s. il giudice, accogliendo le richieste del ricorrente, ha condannato il comune ad inquadrare il ricorrente nel profilo professionale di redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità professionale ed a corrispondergli le relative differenze retributive e contributive.
sentenze di appello sezione lavoro – Regione Sicilia:
1) Tribunale di Messina sezione lavoro – sentenza n. 1288 del 05.10.2010 -
contro provincia regionale di Messina. dispositivo: rigetta l’appello incidentale della provincia confermando il trattamento economico di capo servizio secondo il contratto collettivo regionale del 2007
2) Tribunale di Palermo – sezione lavoro sentenza n. 365/2017 pubbl. il 07/06/2017 - rg n. 515/2015 libero consorzio comunale di agrigento vs . massima: rigetta il ricorso sulla inapplicabilita’ dell’accordo collettivo e conferma l’inquadramento di redattore ordinario anziche’ capo redattore
3) Tribunale di Palermo – sezione lavoro sentenza n. 366/2017 pubbl. il 07/06/2017 libero consorzio comunale di Agrigento vs . massima: rigetta il ricorso sulla inapplicabilità dell’accordo collettivo e conferma l’inquadramento di redattore ordinario anziché capo redattore
4) Tribunale di Palermo – sezione lavoro sentenza n. 531/2017 pubbl. il 07/07/2017 - libero consorzio comunale di Agrigento vs : rigetta il ricorso sulla inapplicabilità dell’accordo collettivo e conferma l’inquadramento di redattore ordinario anziché capo redattore
sentenze di primo grado sezione lavoro regione Lazio:
1) Tribunale di Roma 3^ sezione lavoro sentenza n. 7354 del 19.04.2012 - contro regione Lazio motivazioni: alla stregua dell’art. 9 comma 5
della l. n. 150 e’ necessario che sia la contrattazione collettiva ad individuare e disciplinare il profilo di chi svolge mansioni giornalistiche nell’ambito degli uffici stampa. poiché la regione lazio al contrario di altre regioni (come invece ha fatto la sicilia) non l’ha fatto la domanda di applicazione del contratto collettivo non può essere riconosciuta. dispositivo: dichiara il diritto del ricorrente a percepire la differenza di trattamento economico tra la posizione d1 e quella d3 maturata dal 02.11.07
2) Tribunale di Roma sezione lavoro sentenza n. 11557 del 22.10.2013 - azienda sanitaria provinciale di Agrigento contro istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Xxxxxxxx Xxxxxxxx”: dispositivo: dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo; condanna l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento al rimborso in favore dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Xxxxxxxx Xxxxxxxx"
3) Tribunale di Roma sezione lavoro sentenza n. 35542 del 30.103.2015 – contro federazione medico sportiva italiana f.m.s.i.. dispositivo : diritto al
trattamento economico spettante in forza del vigente Ccnlg per l’intero periodo lavorativo secondo la quantificazione operata nei conteggi allegati al ricorso. il credito finale della ricorrente è quindi pari ad € 55.385,02. in conclusione, la domanda deve essere accolta
nei limiti suddetti, come riportato in epigrafe. le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma. tali i motivi della decisione riportata in epigrafe. cosi deciso in Roma, il 30 marzo 2011 il giudice del lavoro Xxxxxx Xxxxxxxx
4.) Tribunale di Roma, sezione 3^ lavoro, primo grado 06/10/2016, n.8504 rg 1128819/2015 contro comune di Messina contro Inpgi lavoro giornalistico massima: l'assegnazione all'ufficio stampa implica presunzione di svolgimento attività giornalistica. motivazioni: nel c.d. pubblico impiego privatizzato gli atti di assegnazione delle mansioni, costituendo atti di gestione del rapporto di lavoro, hanno natura privatistica e sono emessi con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. ciò vale in particolare per il provvedimento di mutamento delle mansioni, regolato dagli artt. 2103 c.c. e dall’art. 52 del d.lgs. n.165 del 2001, che non pongono alcuna regola di forma, anche perché il principio civilistico generale è nel senso della libertà delle forme salva disposizione contraria. conseguentemente, l’assegnazione di un dipendente avente qualifica amministrativa ad un ufficio stampa, tanto più se non contiene una specificazione delle mansioni, implica almeno una presunzione di svolgimento di mansioni giornalistiche. non possono quindi sussistere dubbi sull’obbligo per il comune di versare i contributi previdenziali all’inpgi, accertato che il dipendente redigeva comunicati stampa, organizzava conferenze stampa e vi prendeva parte attiva, realizzava quotidianamente la rassegna stampa del comune, curava i rapporti con gli organi di informazione tenendoli informati sulle iniziative di comunicazione del comune, faceva sopralluoghi esterni per la raccolta di notizie per la diffusione degli esiti delle sedute del consiglio comunale. dispositivo: il decreto opposto merita pertanto piena conferma.
Sentenze di appello sezione lavoro – Lazio:
1) Corte di appello di Roma sezione controversie lavoro sentenza udienza del 21.11.2014 – libero consorzio comunale di palermo contro inpgi e
. dispositivo: in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l’appellante al pagamento in favore dell’inpgi della minor somma di € 597.482,00. condanna l’appellante a rifondere all’inpgi le spese del doppio grado di giudizio che liquida quanto al primo grado nella misura indicata nella sentenza impugnata e quanto all’appello in € 8000,00, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge. condanna il libero consorzio di palermo al pagamento delle spese di lite anche in favore degli intervenienti, liquidate per il primo grado in complessivi € 2.600,00 e per l’appello in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cap nella misura di legge.
sentenze cassazione
1) Cassazione civile sent. sez. l num. 24656 anno 2008 - presidente: Xx Xxxx Xxxxxxx
- relatore: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx data pubblicazione: 06.10.2008 casagit contro comune di
vittoria uffici stampa - legge regionale Sicilia n. 4/1999 – uffici stampa di pubbliche amministrazioni – massima: applicabilità Ccnl giornalistico motivazioni: l’art. 28 l.
regionale sicilia n. 4/99, nella parte in cui, modificando il disposto dell’art. 58 l. regionale sicilia n. 33/96, prevede l’applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza non ha natura interpretativa della norma modificata, né portata retroattiva; tuttavia, a far tempo dalla data della sua entrata in vigore, il suddetto art. 28, operando un rinvio sostanziale alla disciplina del contratto nazionale di lavoro giornalistico, comporta l’applicazione di tale contratto, nella sua interezza, nei confronti dei giornalisti dipendenti appartenenti agli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche che, ricorrendone le condizioni legittimanti, abbiano già provveduto a dare concreta applicazione all’art. 58 l. regionale Sicilia n. 33/96; in tale ipotesi, dall’applicazione nella sua interezza del contratto nazionale di lavoro giornalistico discende, sempre a far tempo dalla data dell’entrata in vigore dell’art. 28 l. regionale Sicilia n. 4/99, l’obbligo delle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro di versare, in relazione ai giornalisti dipendenti appartenenti ai propri uffici stampa, i contributi spettanti alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti.
2) Civile sent. sez. l num. 14328 anno 2013 - presidente: Xxxxxxxxx Xxxxxxx - relatore: Xxxxx Xxxxx data pubblicazione: 06.06.2013 Xxxxxx Xxxxxx contro c.a.s.
3) Civile sent. sez. l num. 488 anno 2017 - presidente: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx - relatore: Xxxxx Xxxxxxxxx data pubblicazione: 2017 provincia regionale di Messina contro Xxxxxxx Xxxxx
E ancora (fonte OdG Mi):
Tribunale di Messina: l'addetto stampa della Provincia è giornalista e va retribuito come tale Messina, 9 novembre 2004. Il contratto collettivo di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti addetti agli uffici stampa degli enti locali. Lo ha confermato il giudice del lavoro del Tribunale di Messina, Xxxxx Xxxxx, che, con la sua sentenza chiarificatrice, ha definitivamente chiuso la vertenza aperta nel 1998 da Xxxx Xxxxx, Capo dell’Ufficio Stampa della provincia di Messina, contro la stessa amministrazione provinciale peloritana.
Poiché la disciplina regionale costituisce una “lex specialis” rispetto alla normativa generale, ai giornalisti in servizio negli uffici stampa spetta la piena applicazione del contratto di lavoro giornalistico. Per loro, analogamente a quanto avviene nel campo del lavoro subordinato alle dipendenze dei privati, la mansione prevale sull’inquadramento formale.
Secondo il magistrato, chi opera all’interno di un ufficio stampa non si limita infatti alla mera trasmissione di notizie, ma si occupa con autonoma prestazione stabilmente inserita in una vera e propria organizzazione editoriale, dell’elaborazione, dell’analisi e della valutazione di materiale giornalistico. (da xxx.xxxx.xx).
In fase di prima applicazione della legge 150/2000 conferma per chi è sprovvisto di titoli professionali specifici
Ferma restando la necessità del possesso del diploma di laurea per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti al ruolo unico, tuttavia, con specifico riferimento allo svolgimento di funzioni attinenti le attività di informazione e comunicazione, l'art. 6 del D.P.R. n. 422 del 2001 (che richiama per gli uffici stampa la normativa posta con la legge n. 150 del 2000) prevede che in fase di prima applicazione possa essere disposta la conferma di coloro che già svolgevano le predette funzioni, prescindendo dai titoli professionali specifici previsti per l'accesso; pertanto, alla luce della disposizione da ultimo citata, è legittima la conferma nell'incarico di coordinatore dei servizi di comunicazione ed informazione presso un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un giornalista professionista in possesso, oltretutto, di un diploma di comunicazione istituzionale rilasciato dalla scuola superiore
della Pubblica Amministrazione. (X. Xxxxx Sez. contr., 14-05-2003, n. 7 -pd. A31299- Pres cons. ministri. FONTI CED Cassazione, 2004)
Può essere ritenuta lavoratrice subordinata l’addetta stampa assunta con contratto di lavoro autonomo, che sia stata stabilmente incaricata di provvedere alla promozione di produzioni cinematografiche per effetto dell’inserimento nell’organizzazione aziendale.
La S.r.l. Clemi Cinematografica ha conferito a Xxxxxx X., con contratto di collaborazione autonoma, l’incarico di addetta all’ufficio stampa. Dopo quattro anni la società cinematografica ha posto termine al rapporto, il 31 gennaio 1995, con comunicazione verbale. La lavoratrice ha impugnato il licenziamento con lettera raccomandata del 18 febbraio 1995. L’azienda ha risposto con lettera del 7 marzo 1995 rilevando che, in base al contratto a suo tempo sottoscritto, il rapporto intercorso doveva ritenersi di lavoro autonomo ed aggiungendo: “poiché il detto rapporto rientra in un aria di libera recedibilità, ove è consentito alle parti il recesso immediato e immotivato, deve considerarsi privo di fondamento quanto da lei affermato e preteso.” La lavoratrice non ha replicato a quest’ultima comunicazione aziendale ed ha chiesto al Pretore di Roma di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di dichiarare l’inefficacia del licenziamento. Il Pretore, dopo avere sentito alcuni testimoni, ha rigettato il ricorso. In grado di appello il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto le domande della lavoratrice, dichiarando la natura subordinata del rapporto e l’inefficacia del licenziamento comunicato verbalmente il 31 gennaio 1995; ha però ravvisato un licenziamento in forma scritta nella lettera aziendale del 7 marzo 1995, non impugnata dalla lavoratrice e pertanto si è limitato a condannare la datrice di lavoro al pagamento della retribuzione per il periodo 31 gennaio – 7 marzo 1995, nonché del trattamento di fine rapporto. Sia l’azienda che la lavoratrice hanno proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza del Tribunale di Roma, la prima per avere accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la seconda per avere ravvisato un licenziamento nella lettera aziendale del 7 marzo 1995.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 13375 dell’11 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Toffoli) ha rigettato il ricorso della società cinematografica, mentre ha accolto quello di Xxxxxx X. Il Tribunale di Roma – ha affermato la Corte – ha correttamente dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, avendo accertato che a Xxxxxx X. era stata attribuito, in via continuativa e stabile, l’incarico di curare le campagne di stampa per la promozione delle produzioni cinematografiche della datrice di lavoro, occupandosi dei rapporti con la stampa italiana ed estera e con i circuiti televisivi e di quant’altro necessario ai fini di tali campagne. Il pregnante inserimento della lavoratrice nell’ambito dell’organizzazione aziendale – ha osservato la Cassazione – è stato accertato dal Tribunale in base a vari elementi: in particolare, alla stessa era stato assegnato un ufficio che le era necessario per assicurare la continuità del servizio e per soddisfare l’esigenza fondamentale di mantenere un contatto costante con l’amministratore responsabile, che forniva le direttive di massima e al quale ogni programma doveva essere sottoposto per l’approvazione e che anche, in particolare, decideva a quali manifestazioni la G. dovesse partecipare, anche per ragioni di bilancio. La Corte ha ricordato che, in relazione alle prestazioni lavorative di tipo dirigenziale, intellettuale e professionale, la giurisprudenza converge nel prendere in considerazione il particolare atteggiarsi dell’elemento dell’assoggettamento del prestatore di lavoro alle direttive altrui, in relazione allo specifico ruolo di tali lavoratori nell’ambito dell’organizzazione datoriale e al rilievo che hanno nei loro rapporti con l’imprenditore gli elementi, a seconda delle funzioni, della capacità professionali e della particolare fiduciarietà dell’incarico; ne consegue un particolare rilievo dell’inserimento continuativo delle prestazioni nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa e la necessità di cogliere gli elementi di subordinazione che lo caratterizzano, nonostante gli aspetti di autonomia insiti nel tipo e nell’elevatezza delle funzioni, procedendo ad una valutazione globale dell’atteggiarsi del rapporto, e tenendo presenti anche i c.d. criteri complementari e sussidiari, come quelli della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, della periodicità e predeterminazione della retribuzione.
Nella specie – ha affermato la Corte – il Tribunale di Roma si è correttamente attenuto a tali principi; infatti è esatta la sua affermazione che il vincolo di subordinazione deve essere inteso in
modo attenuato nell’ambito delle prestazioni che abbiano contenuto intellettuale, o che comunque prevedano ampi margini di creatività da parte del lavoratore. Accogliendo il ricorso della lavoratrice la Corte, con riferimento alla lettera aziendale del 7 marzo 1995, ha affermato che non può ritenersi equipollente al licenziamento la mera espressione del convincimento della validità di un precedente atto risolutivo, in quanto una simile dichiarazione è priva evidentemente di contenuto volitivo. (Cassazione Sezione Lavoro n. 13375 dell’11 settembre 2003, Pres. Senese, Rel. Toffoli).
“Deve ritenersi legittima la nomina a capo dell'ufficio relazioni con il pubblico presso il Ministero dell'istruzione di un giornalista professionista”
Ai sensi dell'art. 19 comma 6 d.lg. n. 165 del 2001, in base al quale possono essere conferiti incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti al ruolo unico, purché in possesso di titoli professionali e culturali di eccellenza e coerenti con le funzioni da svolgere, deve ritenersi legittima la nomina a capo dell'ufficio relazioni con il pubblico presso il Ministero dell'istruzione di un giornalista professionista, da tempo collaboratore, tra l'altro, dell'ufficio stampa del dicastero, essendo la predetta struttura deputata allo svolgimento delle funzioni di coordinamento di tutte le iniziative comunicative delle diverse istituzioni scolastiche. (X. Xxxxx, Xxx.contr., 24/01/2002, n.5; PARTI IN CAUSA Min. p.i.; XXXXX Xxx. Xxxxx Xxxxx, 0000, x. 0, 0; RIFERIMENTI NORMATIVI DLT 30/03/2001 n.165 Art.19).
Giornalista professionista e laureato
La sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza n. 573 dell’11 aprile 1995 (parte in causa il Comune di Fano) ha stabilito questo principio: ”Ai fini dell’inquadramento quale giornalista nell’ottava qualifica, è necessario essere giornalista professionista e, dunque, possedere il diploma di laurea e la prescritta abilitazione professionale”.
Periodico dell’ente pubblico affidato a un giornalista professionista
Rincara la Corte dei Conti della Sardegna con la sentenza 8 giugno 1994 n. 262: “La direzione di un periodico edito da un ente pubblico deve necessariamente essere affidata a un giornalista professionista che va assunto con rapporto convenzionale di diritto privato”.
“Affidare a giornalisti esterni all’amministrazione comunale il compito di addetto stampa di un Comune non configura un danno erariale”.
Con la pronuncia n. 641/1996 la seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha annullato una sentenza della Corte dei Conti della Toscana relativa alla istituzione della figura dell’addetto stampa nel Comune di Borgo San Xxxxxxx, fissando questo principio: “Affidare a giornalisti esterni all’amministrazione comunale il compito di addetto stampa di un Comune non configura un danno erariale”.
“Le funzioni dell’ufficio stampa funzioni necessariamente organiche all’ente pubblico”
La Corte dei Conti, sezione centrale giurisdizionale, definisce “le funzioni dell’ufficio stampa come funzioni necessariamente organiche all’ente pubblico, con ciò introducendo l’idea della necessità della previsione organica di un ufficio stampa in ogni ente pubblico che preveda per tale ufficio le funzioni “tipiche” di ufficio stampa”, scrivendo (a pagina 30): “L’ufficio stampa, sostanziandosi essenzialmente nella funzione di comunicazione all’esterno dell’attività istituzionale dell’ente pubblico, risponde ad esigenze di carattere continuativo e deve, quindi, entrare nella previsione organica del soggetto alla cui attività esse si riferisce” (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, commento alla sentenza citata in OG-informazione, n. 4/5/6-dicembre 1997, pagine 24 e 25).
Giornalisti iscritti obbligatoriamente all’Inpgi
“Il decreto legislativo n. 503 del 1992 prevede, all’art. 17, che “i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell’apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale
giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Xxxxxxxx Xxxxxxxx”; ne risulta che l’imposizione dell’obbligo di versamento dei contributi all’INPGI è subordinata, in via esclusiva all’iscrizione del lavoratore all’Albo o registro professionale e alla soggezione del rapporto di lavoro al Cnlg” (Cassazione, Sezione Lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Xx Xxxx)
L'istituzione dell'ufficio stampa finalizzata a migliorare il livello di comunicazione fra cittadini ed enti a vasta competenza territoriale
“L'istituzione dell'ufficio stampa da parte di una provincia non è soggetta ad approvazione da parte della commissione centrale per la finanza locale e deve ritenersi legittima ed utile, rappresentando una funzione strumentale di tipo organizzativo orizzontale finalizzata a migliorare il livello di comunicazione fra cittadini ed enti a vasta competenza territoriale” (X. Xxxxx Sardegna Sez.Giurisdiz. 08-06-1994, n. 262; FONTI Riv. Corte Xxxxx, 1994, fasc.3, 118).
“Fonti di informazione privilegiata devono ritenersi soltanto gli uffici stampa”
Le agenzie di stampa (nella specie, Ansa e Agi) non costituiscono fonti di informazione privilegiata quali invece devono ritenersi soltanto gli uffici stampa presso i vari organi costituzionali e pertanto non è invocabile l'esimente della erronea supposizione della verità del fatto diffamatorio. (Trib. Napoli, 11/10/1989; PARTI IN CAUSA Xxxxxxxxxx X. Soc. Edime; FONTE Dir. Informazione e Informatica, 1990, 987).
PER UN DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO ALL’UFFICIO STAMPA I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEVONO ESSERE VERSATI ALL’INPGI, IN CASO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE E DI APPLICAZIONE DEL CNLG – L’Istituto non ha l’onere di
provare l’effettivo svolgimento di attività giornalistica (Cassazione Sezione Lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. Xx Xxxx).
Il Comune siciliano di Xxxxxxxx ha assegnato al dipendente Xxxxxxxx X., iscritto nel registro dei praticanti giornalisti, le mansioni di addetto stampa, con l’incarico di provvedere alla diffusione di comunicati, di tenere rapporti con gli organi di informazione, di coordinare il servizio “Informa Comune” (consistente nella redazione di un resoconto giornaliero circa le iniziative del Comune) e di svolgere altre analoghe attività.
Pur applicando al dipendente il contratto nazionale di lavoro giornalistico, il Comune non ha versato i contributi previdenziali in suo favore all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti. L’INPGI ha ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo a carico del Comune, per il pagamento dei contributi. Nel giudizio di opposizione che ne è seguito, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Roma hanno dichiarato infondata la pretesa dell’INPGI, in quanto hanno escluso che sia stata data dimostrazione di un’attività obiettivamente giornalistica ed hanno ritenuto irrilevanti l’iscrizione dell’impiegato nel registro dei praticanti e l’applicazione nei suoi confronti del contratto nazionale di lavoro giornalistico.
L’INPGI ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Appello di Roma per difetto di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11944 del 26 giugno 2004, Pres. Ciciretti, Rel. De Xxxx) ha accolto il ricorso. Il decreto legislativo n. 503 del 1992 – ha osservato la Corte – prevede, all’art. 17 che “i dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell’apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani Xxxxxxxx Xxxxxxxx”; ne risulta che l’imposizione dell’obbligo di versamento dei contributi all’INPGI è subordinata, in via esclusiva all’iscrizione del lavoratore all’Albo o registro professionale e alla soggezione del rapporto di lavoro al CNLG.
L’INPGI risulta quindi esonerato – ha affermato la Corte – dalla prova, all’evidenza difficile (se non proprio impossibile) circa la natura giornalistica della prestazione lavorativa, che, tuttavia, può ragionevolmente presumersi in presenza dei due requisiti previsti dalla legge. Chi intenda contestare la legittimità del possesso di tali requisiti, ha l’onere di provare la natura non giornalistica della
prestazione lavorativa. In altri termini, una volta dimostrato il possesso dei requisiti (iscrizione del lavoratore all’Albo o al registro e applicazione del CNLG) l’obbligo di versamento dei contributi all’INPGI può essere negato soltanto ove il datore di lavoro fornisca la prova piena che quel possesso risulti comunque illegittimo. Nel caso in esame – ha aggiunto la Corte – solo in funzione di contestazione del legittimo possesso dei predetti requisiti andava apprezzata la prova, comunque acquisita al processo, circa la natura giornalistica, o meno, della prestazione lavorativa. La Corte ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di L’Aquila per una nuova valutazione dell’intero materiale probatorio, precisando che il giudice di rinvio dovrà tener conto del modello di ufficio stampa delle amministrazioni pubbliche che una disposizione di legge sopravvenuta (art. 9 L. 7.6.2000 n. 150) esplicitamente prevede e disciplina sulla falsariga di esperienze precedenti come quelle di cui all’art. 58 legge Regione siciliana 18.5.1996 n. 33, modificato dall’art. 28 legge regionale 5.1.99 n. 4, nonché le esperienze di fatto praticate anche in precedenza, nella stessa regione ed altrove.