CCNL Edilizia Industria/Cooperative Disciplina dell’apprendistato
Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Xxxxxx e Fermo N. 07/2019 del 02/05/2019
CCNL Edilizia Industria/Cooperative Disciplina dell’apprendistato
Le parti sociali nazionali con l’accordo del 4 aprile 2019, hanno disciplinato l'apprendistato per i dipendenti delle imprese edili industriali e cooperative con contratto stipulato dal 1° aprile 2019.
Nell’allegare copia dell’accordo se ne sintetizzano i contenuti.
Il periodo minimo di durata del contratto di apprendistato è di 6 mesi mentre la durata massima è definita in base al settore di riferimento.
All'atto dell'assunzione l'apprendista deve frequentare la Scuola Edile per almeno 24 ore comprensive dei moduli previsti dal CCNL industria o Cooperative e delle 8 ore sui temi della sicurezza e prevenzione. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante non potrà essere inferiore a 80 ore annue.
Per orari, riposi, trattamento economico in caso di malattia, si fa riferimento alla disciplina contrattuale. L'accordo rimanda alla normativa regionale per quanto riguarda l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione superiore e ne definisce i livelli di inquadramento.
L'accordo ridefinisce il trattamento economico retributivo
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Nelle imprese con almeno 50 dipendenti, possono essere stipulati nuovi contratti di apprendistato professionalizzante qualora le imprese abbiano mantenuto in servizio, con contratto a tempo indeterminato, almeno il 20% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
Il numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il rapporto di 3 a 2rispetto alle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso l'impresa. Nelle aziende con meno di 10 unità il rapporto non può superare il 100%.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve indicare la prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del rapporto, il piano formativo individuale.
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
La disciplina di tale tipologia di contratto è rimessa alle regioni o al D.M. 12 ottobre 2015. La durata massima è pari a:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato.
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
La disciplina di tale tipologia di contratto è rimessa alle regioni o al D.M. 12 ottobre 2015.
Il trattamento economico minimo è pari ad importi calcolati in percentuale sulla retribuzione riferita al livello di inquadramento.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore non ha obblighi retributivi, per le ore di formazione a carico azienda è dovuto il 10% della retribuzione.
Maggio 2019 La Cassa Edile
Uffici di Ascoli Pieno
Uffici di Fermo
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