INDICE
Regolamento recante criteri e procedure per il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e trasporto di energia
INDICE
ART. 1 FINALITÀ
1. Il presente Regolamento disciplina modalità e termini per il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di:
a) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in attuazione dei disposti di cui all’art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, del D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28, del D.M. 10.09.2010, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 e ss.mm.ii e della legge regionale 6 giugno 2008 n. 16 e ss.mm.ii.;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte fossile (compresa la cogenerazione), fino ad una potenza pari a 300 MW, in attuazione dei disposti di cui al
d.P.R. n. 53 del 11.02.1998, dell’art. 11 comma 7 del D.Lgs. n. 115 del 30.05.2008 (solo per impianti di cogenerazione) e della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 e ss.mm.ii.;
c) impianti di trasformazione e trasporto di energia elettrica in attuazione dei disposti di cui al Titolo III del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e delle leggi regionali 29 maggio 2007 n. 22, 6 giugno 2008 n. 16, 5 aprile 2012 n. 9, 5 aprile 2012 n. 10 e ss.mm.ii.;
d) infrastrutture lineari energetiche relative a xxxxxxxxx e gasdotti (D.P.R. n. 327 del 08.06.2001, LL.RR. n. 22/2007, n. 16/2008, n. 9/2012 e n. 3/2013).
ART. 2 FONTI
1. La principale normativa di riferimento per i procedimenti di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte energetica rinnovabile è di seguito elencata:
− X.Xxx 29 dicembre 2003 n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
− D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”
− D.M. 10 settembre 2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”
− L. R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22 recante “Norme in materia di energia”
− L. R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16 recante “Disciplina dell’attività edilizia”
− L.R. Liguria 24 dicembre 2008, n. 45 recante “Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008,
n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.”)”
− L.R. Liguria 5 aprile 2012, n. 9 recante “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009,
n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”
− L. R. Liguria 4 febbraio 2013, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico)”
− deliberazione della Giunta Xxxxxxxxx (Xxxxxxx) x. 0000 xxx 00.00.0000 xxxxxxx “D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili”
2. La principale normativa di riferimento per i procedimenti di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte energetica convenzionale e per impianti di cogenerazione alimentati da fonte fossile è di seguito elencata:
− D.P.R. 11.02.1998 n. 53 recante “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1998, n. 68.”
− L. 23 luglio 2009 n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.” Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176.
5
− L. 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
− D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20 recante “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.” Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2007”
− D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.”
− D.Lgs. 29 marzo 2010 n. 56 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008,
n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”
− L. R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22 recante “Norme in materia di energia” e ss.mm.ii.
3. La principale normativa di riferimento per i procedimenti di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti per il trasporto di energia elettrica è di seguito elencata:
− Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”
− L. R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22 recante “Norme in materia di energia”
− L. R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16 recante “Disciplina dell’attività edilizia”
− L. R. Liguria 24 dicembre 2008, n. 45 recante “Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008,
n. 16 (disciplina dell’attività edilizia) e 25 luglio 2008, n. 25 (disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.”)”
− L. R. Liguria 5 aprile 2012, n. 9 recante “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009,
n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto - legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”
− L. R. 5 aprile 2012, n. 10 “Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico”
− L. R. Liguria 4 febbraio 2013, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico)”
4. La principale fonte normativa per i procedimenti di Autorizzazione Unica per infrastrutture lineari energetiche relative a oleodotti e gasdotti è di seguito elencata:
- D.lgs. 23.05.2000 n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”;
- D.P.R. 08.06.2001 n. 327 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- D.lgs. 27.12.2004 n. 380 espropriazione per infrastrutture lineari ed energetiche;
- L. R. Liguria 29 maggio 2007, n. 22 recante “Norme in materia di energia”;
- L. R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16 recante “Disciplina dell’attività edilizia”;
- L.R. Liguria 5 aprile 2012, n. 9 recante “Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n 16 (Disciplina dell'attività edilizia), alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia), alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale), alla legge regionale 3 novembre 2009,
n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 5 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.
5. Quanto indicato ai commi 1, 2, 3 e 4 è integrato da ulteriori norme di settore qui non specificate.
ART. 3 DEFINIZIONI
1. Proponente: è il soggetto che richiede alla Città Metropolitana il rilascio dell’Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione o di trasporto di energia.
2. Le principali definizioni inerenti le fonti energetiche rinnovabili sono attualmente stabilite dal X.Xxx 3 marzo 2011 n. 28, di cui si riportano esplicitamente le seguenti:
− energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas
− biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani
− centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili
3. Le definizioni relative agli impianti di cogenerazione sono stabilite nel D.Lgs. n. 20 del 8 febbraio 2007. Di seguito si riportano le principali definizioni, ai fini del procedimento di Autorizzazione Unica, inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fossile per cogenerazione e con gruppo elettrogeno:
− cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
− unità di cogenerazione: ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: una unità che può operare in cogenerazione;
− unità di piccola cogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe;
− unità di microcogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe;
− gruppo elettrogeno funzionante in continuo: il gruppo elettrogeno alimenta in maniera esclusiva una rete in isola. Una rete in isola ha la caratteristica di essere completamente isolata da altre reti.
4. Il gasdotto è la condotta utilizzata per il trasporto di gas; i metanodotti sono gasdotti dedicati al trasporto di metano; l’oleodotto è la condotta particolare utilizzata per il trasporto di idrocarburi.
5. Quanto indicato ai commi 2, 3 e 4 è precisato ed integrato da ulteriori definizioni presenti nella normativa vigente.
ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione o il trasporto di energia elettrica trova applicazione nei casi previsti dalla vigente normativa di cui all’art. 2 del presente Regolamento, come eventualmente modificata e/o integrata da successivi atti normativi.
2. Qualora l’impianto di produzione o trasporto di energia elettrica ricada, per sue proprie caratteristiche, in ambito di procedure autorizzative semplificate in capo al Comune si applica comunque il procedimento di Autorizzazione Unica se per esso sia richiesta, da parte del Proponente, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all’esproprio, imposizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità.
3. Nel caso di impianti da fonte rinnovabile e di cogenerazione, l’Autorizzazione Unica riguarda anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli impianti oggetto di istanza.
4. L’iter di concessione di derivazione idrica è escluso dall’ambito di applicazione di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione o il trasporto di energia elettrica, di cui al presente Regolamento, e segue un iter autorizzativo indipendente secondo le vigenti norme di settore in materia di concessioni di derivazioni idriche.
5. L’iter di concessione idraulica è escluso dall’ambito di applicazione di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione o il trasporto di energia elettrica, di cui al presente Regolamento, e segue un iter autorizzativo indipendente secondo le vigenti norme di settore in materia di concessioni idrauliche.
6. La competenza della Città Metropolitana in materia di infrastrutture lineari energetiche relative a oleodotti e gasdotti inerisce la rete di trasporto regionale. Restano pertanto escluse le reti di trasporto nazionale la cui competenza è del Ministero dello Sviluppo Economico e le reti di distribuzione di competenza comunale
ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA
1. La domanda di Autorizzazione Unica deve essere presentata al competente ufficio della Città Metropolitana di Genova e deve essere corredata degli elaborati che, di volta in volta, siano necessari o utili ed opportuni.
2. La domanda in bollo deve essere presentata utilizzando i moduli definiti dalla Città Metropolitana di Genova e deve contenere gli elaborati e le informazioni minime come individuate dalle norme vigenti in materia di Autorizzazione Unica.
3. Ai fini del computo dei tempi procedimentali, in caso di consegna degli elaborati a mano o tramite via postale farà fede la data di protocollazione dell’istanza, o della documentazione di regolarizzazione della stessa, da parte degli uffici competenti; in caso di presentazione di documentazione per via telematica, il computo partirà dal primo giorno lavorativo utile a far data dalla presentazione.
4. I contenuti delle relazioni e le elaborazioni possono variare in ragione del tipo di intervento proposto ed agli eventuali vincoli sul sito interessato dal progetto.
5. La documentazione (compresa l’istanza) così predisposta dovrà essere prodotta in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico (CD o DVD); la copia informatica deve essere così organizzata:
a) una cartella contenente copia della documentazione cartacea sottoscritta con firma digitale dal progettista,
b) una cartella contenente copia della documentazione cartacea in formato pdf e priva della sottoscrizione con firma digitale,
c) il piano particellare, se presente, deve essere fornito anche come file di testo (.doc oppure
.odt oppure .rtf) e su foglio elettronico (.xls oppure .ods), riportante in colonne distinte le indicazioni della particella catastale, del proprietario, del tipo di vincolo preordinato richiesto (espropriazione o servitù),
d) elenco dei file contenuti con esplicito riferimento all’argomento trattato nei singoli file.
6. La documentazione informatica deve essere accompagnata da una dichiarazione in formato cartaceo, firmata dal tecnico responsabile del progetto, che attesti la conformità del contenuto del supporto informatico alla copia cartacea originale del progetto.
7. Nel caso in cui il Proponente consegni anche una copia “non riservata” per la consultazione da parte del pubblico, se prevista dalla normativa vigente per l’istanza in questione, la stessa deve essere fornita su entrambi i supporti cartaceo ed informatico (CD o DVD).
8. Una delle copie cartacee consegnate con l’istanza, eventualmente corredata da copia di documentazione integrativa presentata nel corso dell’iter autorizzativo, potrà essere ritirata dal Proponente al termine del procedimento di Autorizzazione Unica.
9. È facoltà della Città Metropolitana richiedere eventuali copie cartacee e/o informatiche ulteriori se necessarie al corretto espletamento dell’iter autorizzativo.
ART. 6 PROCEDIBILITÀ DELL’ISTANZA
1. Una volta pervenuta la domanda di Autorizzazione Unica al competente ufficio della Città Metropolitana di Genova, questo ne valuterà la conformità ai requisiti minimi documentali stabiliti dalla normativa di riferimento e al presente Regolamento. L’istanza risulterà ulteriormente procedibile solo in caso di conformità a quanto sopra, altrimenti il procedimento potrà essere avviato solo in presenza della regolarizzazione dell’istanza da parte del Proponente, che dovrà completare quanto già presentato in riferimento alla documentazione assente o difforme da quanto prescritto dalla normativa di riferimento e/o dal presente Regolamento.
2. Qualora il progetto presentato per ottenere l’Autorizzazione Unica sia assoggettato a VIA / screening, il procedimento di Autorizzazione Unica verrà sospeso in attesa della relativa pronuncia regionale; la procedura di VIA / screening dovrà essere attivata dal Proponente entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, pena la non ulteriore procedibilità dell’istanza e la conseguente chiusura del procedimento senza rilascio di autorizzazione.
3. Qualora il progetto presentato per ottenere l’Autorizzazione Unica sottenda varianti urbanistiche da assoggettare a procedure di VAS o di assoggettabilità a VAS, il procedimento di Autorizzazione Unica verrà sospeso in attesa rispettivamente della relativa pronuncia regionale o provinciale; la procedura di VAS / verifica di assoggettabilità dovrà essere attivata dal soggetto competente alla redazione della variante. Il procedimento di Autorizzazione Unica non potrà concludersi con rilascio di autorizzazione in assenza dell’atto regionale positivo di VAS o del provvedimento provinciale di non assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche sottese dal progetto.
ART. 7 IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE RINNOVABILE
1. A seguito di procedimento unificato, la Città Metropolitana rilascia - nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico – l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energie alimentate da fonti rinnovabili nei casi di propria competenza richiamati all’Art. 4.
2. Con l’Autorizzazione Unica sono anche rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti stessi.
3. La procedura autorizzativa può essere così schematizzata nei suoi punti essenziali:
a) Il soggetto interessato presenta una domanda in bollo, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs
n. 387/2003, dell’art. 5 del D.Lgs 28/2011, dell’art. 29 della L.R. n. 16/2008 ss.mm.ii. e dell’art. 8 della L.R. n. 22/2007 e ss.mm.ii..
b) Viene data notizia della presentazione del progetto, con onere a carico del Proponente, mediante pubblico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e sui siti informatici della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova.
c) L’avviso indica il tipo di impianto, la sua ubicazione e indica se siano necessarie varianti alla strumentazione urbanistico-territoriale; precisa dove e come consultare il progetto, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
d) Al Proponente è richiesto di fornire anche una copia “non riservata” della domanda, da destinare alla eventuale consultazione del pubblico o, in alternativa, una dichiarazione scritta di autorizzazione per la messa a disposizione del pubblico della copia integrale della domanda presentata.
e) Nel caso in cui sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza trovano applicazione le disposizioni al riguardo previste dagli articoli 11 e 52ter del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni: con il provvedimento di autorizzazione è, pertanto, dichiarata la pubblica utilità dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e dell'esercizio dello stesso. Il provvedimento determina l’inizio del procedimento di esproprio.
f) L’iter di Autorizzazione Unica segue quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs n. 28/2011 e dall’art. 29 della L.R. n. 16/2008 e dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni:
i. il procedimento si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione, mediante la procedura della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Città Metropolitana ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
ii. il procedimento è unico: ad esso partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto;
iii. il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere
per l’acquisizione di documentazione integrativa e/o per l’eventuale pronuncia della Regione Liguria in materia di V.I.A. o screening ed eventualmente V.A.S.;
iv. la Città Metropolitana può chiedere integrazioni alla documentazione, indicando il termine massimo per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa;
v. ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all’uopo assegnato dalla Città Metropolitana nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili.
4. Quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 è integrato da quanto previsto dalla normativa vigente e non esplicitamente richiamato nel presente articolo.
ART. 8 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE CONVENZIONALE
1. A seguito di procedimento unificato, la Città Metropolitana rilascia l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti fossili nei casi di propria competenza richiamati all’Art. 4.
2. Per impianti di cogenerazione, con l’Autorizzazione Unica sono anche rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto stesso.
3. La procedura autorizzativa può essere così schematizzata nei suoi punti essenziali:
a) Il soggetto interessato presenta una domanda in bollo, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R.
n. 53/1998, del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 8 della L.R. n. 22/2007 e per gli impianti di cogenerazione anche ai sensi dell’art. 11, comma 7 del D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008.
b) L’iter di Autorizzazione Unica segue quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni:
i. il procedimento si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione, mediante la procedura della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Città Metropolitana ai sensi dall’articolo 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
ii. il procedimento è unico: ad esso partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto;
iii. il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni; tale durata non comprende le sospensioni del procedimento per l’acquisizione di documentazione integrativa e/o per l’eventuale pronuncia della Regione Liguria in materia di V.I.A. o screening ed eventualmente V.A.S.;
iv. la Città Metropolitana può chiedere integrazioni alla documentazione, indicando il termine massimo, per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa;
v. ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all’uopo assegnato dalla Città Metropolitana nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili.
4. Quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 è integrato da quanto previsto dalla normativa vigente e non esplicitamente richiamato nel presente articolo.
ART. 9 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTI DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA (LINEE)
1. A seguito di procedimento unificato, la Città Metropolitana rilascia – nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico – l’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti di trasformazione e trasporto dell’energia elettrica nei casi di propria competenza richiamati all’Art. 4.
2. Con l’Autorizzazione Unica sono anche rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti stessi.
3. La procedura autorizzativa può essere così schematizzata nei suoi punti essenziali:
a) Il soggetto interessato presenta una domanda in bollo, ai sensi ai sensi dell’articolo 108 del Regio Decreto n. 1775/1933, dell’art. 28 della Legge Regionale n. 9/2012.
b) Avviato il procedimento, viene data notizia della presentazione del progetto, con onere a carico del Proponente, mediante pubblico avviso su Bollettino Ufficiale Regionale della Liguria (BURL) e sui siti informatici della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova.
c) L’avviso indica il tipo di impianto, la sua ubicazione e indica se siano necessarie varianti alla strumentazione urbanistico-territoriale; precisa dove e come consultare il progetto, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
d) Al Proponente è richiesto di fornire anche una copia “non riservata” della domanda, da destinare alla eventuale consultazione del pubblico o, in alternativa, una dichiarazione scritta di autorizzazione per la messa a disposizione del pubblico della copia integrale della domanda presentata.
e) In caso sia richiesta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza vengono adempiuti i disposti di cui al D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
f) Nel caso di cui al punto precedente con il provvedimento di autorizzazione è dichiarata la pubblica utilità dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e dell'esercizio dello stesso. Il provvedimento unico costituisce la necessaria variante urbanistica e determina l’inizio del procedimento di esproprio.
g) L’iter di Autorizzazione Unica segue quanto previsto dall’articolo 28 della L.R. n. 16/2008 così come modificato dall’art. 22 della L.R. n. 9/2012 e dalla Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni:
i. il procedimento si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione, mediante la procedura della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Città Metropolitana ai sensi dall’articolo 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
ii. il procedimento è unico: ad esso partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto;
iii. il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a novanta giorni; tale durata non comprende le sospensioni del procedimento per l’acquisizione di documentazione integrativa e/o per l’eventuale pronuncia della Regione Liguria in materia di V.I.A. o screening ed eventualmente V.A.S.;
iv. la richiesta di ulteriore documentazione o di chiarimenti indispensabili per la valutazione del progetto può essere formulata dalla Città Metropolitana; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa;
v. ove i soggetti interessati non forniscano la documentazione integrativa entro il termine all’uopo assegnato dalla Città Metropolitana nella suddetta richiesta in base agli atti da produrre, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili.
4. Quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 è integrato da quanto previsto dalla normativa vigente e non esplicitamente richiamato nel presente articolo.
ART. 10 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER INFRASTRUTTURE LINEARI ENERGETICHE RELATIVE A OLEODOTTI E GASDOTTI
1. Ai sensi della vigente normativa regionale compete alla Città Metropolitana il rilascio della Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti;
2. l’Autorizzazione Unica di competenza della Città Metropolitana è rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico- artistico. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto;
3. l’Autorizzazione Unica assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ivi compresi quelli di carattere paesaggistico ambientale. Il provvedimento finale comporta l'approvazione del progetto definitivo e, laddove sia stata richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, determina l'inizio del procedimento di esproprio;
4. con l’Autorizzazione Unica vengono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla realizzazione e all’esercizio degli impianti stessi;
5. ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica i soggetti interessati presentano istanza in bollo alla Città Metropolitana di Genova contenente la sottoelencata documentazione:
a) la relazione tecnica illustrativa dello stato di fatto delle aree interessate, delle caratteristiche dell'impianto di cui si chiede la realizzazione, delle eventuali opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso;
b) gli elaborati progettuali, con piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25000;
c) richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
d) piano particellare idoneo ad individuare i soggetti proprietari dei fondi, con indicazione degli indirizzi postali ove inviare le comunicazioni dei soggetti espropriandi;
e) visure catastali;
f) nel caso in cui il numero di espropriandi sia superiore a 50, in luogo delle comunicazioni personali viene effettuato pubblico avviso su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale con oneri a carico del Proponente;
g) ogni elaborato necessario all’ottenimento degli assensi e degli atti necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto.
6. La procedura autorizzativa può essere così schematizzata nei suoi punti essenziali:
a) Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza la Città Metropolitana provvede a verificarne la procedibilità.
b) Verificata la completezza formale viene data comunicazione al Proponente dell’avvio del procedimento, ovvero viene data comunicazione dell’improcedibilità per carenza della documentazione essenziale prescritta e – in tal caso – fino alla data di ricevimento della documentazione completa, il procedimento non viene avviato.
c) Avviato il procedimento viene data notizia della presentazione del progetto, con onere a carico del Proponente, mediante pubblico avviso su Bollettino Ufficiale Regionale della Liguria (BURL) e sui siti informatici della Regione Liguria e della Città Metropolitana di Genova, nonché all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova e dei Comuni interessati.
d) L’avviso indica il tipo di impianto, la sua ubicazione; precisa dove e come consultare il progetto, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
e) Al Proponente è richiesto di fornire anche una copia “non riservata” della domanda, da destinare alla eventuale consultazione del pubblico o, in alternativa, una dichiarazione scritta di autorizzazione per la messa a disposizione del pubblico della copia integrale della domanda presentata.
f) dal momento che con l’istanza di Autorizzazione Unica viene richiesto l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R.
n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
g) Con il provvedimento di autorizzazione è dichiarata la pubblica utilità dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e dell'esercizio dello stesso. Il provvedimento unico, ove necessario costituisce, variante urbanistica e determina l’inizio del procedimento di esproprio.
h) L’iter di Autorizzazione Unica segue quanto previsto dall’articolo 28 della Legge Regionale 16/2008 e ss.mm.ii., nonché dal D.P.R. n. 327/2001 e dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.:
i. il procedimento si svolge nel rispetto dei principi di semplificazione, mediante la procedura della Conferenza dei Servizi, convocata dalla Città Metropolitana ai sensi dall’articolo 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
ii. il procedimento è unico: ad esso partecipano rappresentanti di tutte le Amministrazioni competenti al rilascio degli assensi e degli atti necessari per la realizzazione e l’esercizio degli impianti in base alle leggi vigenti, nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli impianti in progetto;
iii. il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a novanta giorni, fatte salve le sospensioni per l’acquisizione di documentazione integrativa necessaria alla valutazione del progetto;
iv. qualora la documentazione integrativa non venga fornita, il progetto viene valutato sulla base degli elementi disponibili.
ART. 11 IMPEGNO DEL PROPONENTE
PER LA CAUZIONE
1. Il presente articolo si applica nei casi di istanze di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile oppure con cogenerazione (indipendentemente dalla natura della fonte).
2. Per i casi di cui al comma 1 il Proponente è tenuto a inserire nella documentazione allegata all’istanza un impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino.
3. La cauzione di cui al comma 2 è versata a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo le modalità di cui al successivo Art. 13.
ART. 12 ALTRI ADEMPIMENTI
DEL PROPONENTE
1. Nel caso di istanze di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile oppure convenzionale, il Proponente deve fornire evidenza dell’avvenuto adempimento di quanto ulteriormente previsto dalla vigente normativa in materia di Autorizzazione Unica e in particolare:
− preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal Proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal Proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione.
2. Nel caso di istanze di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, inoltre, il Proponente deve adempiere a quanto segue:
− nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, il Proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica1.
3. Nel caso di istanze di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, inoltre, il Proponente deve fornire positivo riscontro della disponibilità dell’area su cui sorgerà l’impianto e le eventuali opere connesse.
4. Nel caso di istanze di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di trasporto di energia elettrica (linee elettriche), il Proponente deve fornire evidenza dell’avvenuto pagamento delle spese istruttorie dovute ad ARPAL prima dell’emissione del provvedimento di autorizzazione.
5. Qualora l’impianto sia da assoggettare a VIA o alla procedura di assoggettabilità (“screening”) VIA e/o a VAS o screening VAS ai sensi della vigente legislazione regionale, la relativa procedura è attivata dai soggetti interessati.
6. Quanto indicato ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è integrato da eventuali altri adempimenti previsti nella normativa vigente.
1 Come stabilito dal D. M. 10.09.2010, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6 del D. M. 10.09.2010, di convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. e) del D. M. 10.09.2010.
ART. 13 RIMESSA IN PRISTINO E
FIDEIUSSIONE
1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano nei casi di istanze di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile oppure con cogenerazione (indipendentemente dalla natura della fonte)
2. Al termine della vita utile dell’impianto il soggetto autorizzato, come individuato nel provvedimento di Autorizzazione Unica, deve procedere alla dismissione dell'impianto e ha l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
3. A tale fine, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale e regionale di riferimento, il Proponente l’istanza di Autorizzazione Unica deve fornire adeguate garanzie della effettiva dismissione dell’impianto e successiva rimessa in pristino dei luoghi tramite la presentazione, in sede di procedimento autorizzativo, di un documento che riporti:
a) Il piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
b) la stima, per mezzo di idoneo computo metrico estimativo, dei costi di dismissione dell’impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
c) l’impegno, di cui all’Art. 9, alla corresponsione all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore della Città Metropolitana di Genova mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
d) l’importo della cauzione verrà individuato in via generale in misura pari al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; in casi particolari potrà essere determinato nell’ambito della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell’Autorizzazione Unica in ragione della tipologia di impianto e in relazione alla particolare localizzazione del medesimo.
e) la cauzione verrà rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.
4. Nei casi di istanze di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio per impianti di produzione di energia elettrica diversi da quelli di cui al comma 1 oppure per impianti di trasporto di energia elettrica (linee elettriche), la Conferenza dei Servizi può individuare, caso per caso, l’obbligo di dismissione dell'impianto e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, al termine della vita utile o comunque in caso di dismissione2 dell’impianto in questione, e l’entità dell’importo della cauzione fidejussoria, da versare a favore della Città Metropolitana di Genova, e relative modalità di rivalutazione e versamento della cauzione stessa.
2 Ad esempio per volontà del gestore o per intervenuti accordi di pianificazione.
ART. 14 DICHIARAZIONE DI
PUBBLICA UTILITÀ, INDIFFERIBILITÀ E URGENZA E APPOSIZIONE DEL VINCOLO
PREORDINATOALL’ESPROPRIO
1. Qualora, nei casi previsti dalla normativa vigente, il Proponente richieda anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera e/o l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la Città Metropolitana di Genova procederà ai sensi degli artt. 11 e 52ter del
d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
2. ai sensi dell’art. 52quater del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 330/2004, è previsto che l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche siano effettuate, nell’ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
3. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo, il Proponente dovrà presentare, pena l’improcedibilità dell’istanza, un piano particellare idoneo ad individuare senza ambiguità tutti i soggetti proprietari dei beni per cui si richiede l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Preferibilmente, il piano particellare dovrà contenere anche gli indirizzi postali cui inviare le comunicazioni ai soggetti espropriandi a norma dei citati artt. 11 e 52ter del d.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
4. Qualora, in luogo delle comunicazioni personali agli espropriandi debba procedersi, in ossequio al d.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii., tramite pubblico avviso su uno o più quotidiani, i relativi oneri saranno a carico del Proponente.
5. Al fine di ottemperare al comma 4 del presente articolo, la Città Metropolitana provvederà a fornire al Proponente il testo dell’avviso, indicando il termine massimo per la sua pubblicazione, a cura ed oneri del Proponente, su uno o più quotidiani come da vigente normativa. Il Proponente è tenuto a rispettare il termine di cui sopra e a dare all’Amministrazione tempestiva comunicazione della data di pubblicazione del pubblico avviso, fornendone riscontro.
6. In caso di inadempienze del Proponente in relazione a quanto stabilito ai commi 3 e 4 del presente articolo, il procedimento potrà concludersi senza rilascio del titolo autorizzativo richiesto.
ART. 15 ONERI
1. Gli oneri di istruttoria sono stabiliti con apposita deliberazione del Sindaco Metropolitano.
ART. 16 SANZIONI
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 13 e all’art. 15 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dalla Città Metropolitana di Genova e devono essere versate in favore della stessa secondo le modalità appositamente comunicate.
3. Sono fatte salve le altre fattispecie sanzionatorie previste dalle vigenti normative statale e regionale in materia di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di impianti per la produzione e trasporto di energia elettrica, di gasdotti e di oleodotti ed opere connesse.
4. È fatto inoltre salvo quanto stabilito nel Provvedimento Autorizzativo, ivi compresa l’eventuale sospensione e/o revoca dell’Autorizzazione Unica.
5. Restano altresì ferme le sanzioni previste dalle singole normative di settore, con relative discipline.
ART. 17 NORMA FINALE
1. Le modifiche intervenute con legge statale o regionale successiva si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.