Contract
1
Il giorno 12 aprile 2006, in Roma
tra
- l’UNIGEC-CONFAPI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica e Affine, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, e con la partecipazione di una delegazione di industriali del settore grafico- editoriale composta da Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx, e da Xxxxx Xxxx in rappresentanza del settore cartario- cartotecnico
- l’UNIMATICA-CONFAPI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica, Telematica e Affine, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, con la partecipazione dei Consiglieri delegati Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxx
assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali rappresentate da Xxxx Xxxx Xxxxxx, e dalla Commissione Tecnica composta da Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
con il supporto della CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxx, assistito dal Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxx e dal Dirigente per le Relazioni Industriali Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
e con l’adesione dell’USPI - Unione Stampa Periodica Italiana, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx e dal Responsabile Risorse e Sviluppo Xxxxxxx Xxxxx
e
- la SLC-CGIL, Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione, rappresentata dalSegretario Generale Xxxxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxx, assistiti dalle delegazioni delle Regioni: Toscana, Xxxxxx Xxxxxxx, Lazio, Lombardia, Veneto, Piemonte
- la FISTEL-CISL, Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazione, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx assistiti dalle delegazioni territoriali
- la UILCOM-UIL, Unione Italiana Lavoratori della Stampa, Spettacolo, Informazione,
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Cultura, rapresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xx Xxxx, e dai Segretari Nazionali Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, assistiti dalle delegazioni territoriali
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle piccole e medie aziende della Comunicazione, dell’Informatica e dei Servizi Innovativi.
I | ||||
INDICE | ||||
Parte Prima | ||||
Art. | 1 - | Validità e limiti di applicabilità | pag. | |
» | 2 - | Decorrenza e durata del CCNL | » | |
» | 3 - | Osservatorio di settore | » | |
» | 4 - | Relazioni industriali: Informazione - Consultazione - | ||
Contrattazione | » | |||
» | 5 - | Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione | » | |
» | 6 - | Sistema di contrattazione | » | |
» | 7 - | Premio di risultato | » | |
» | 8 - | Controversie | » | |
» | 9 - | Appalti | » | |
» | 10 - | Lavoro esterno e a domicilio | » | |
» | 11 - | Trasferimenti di azienda | » | |
» | 12 - | Affissioni - Diffusione della stampa sindacale | » | |
» | 13 - | Assemblea | » | |
» | 14 - | Rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U. | » | |
» | 15 - | Delegato di impresa | » | |
» | 16 - | Versamento dei contributi sindacali | » | |
» | 17 - | Permessi ed aspettativa per cariche sindacali | » | |
» | 18 - | Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro | » | |
» | 19 - | Consultori | » | |
» | 20 - | Diffusione di libri e riviste | » | |
» | 21 - | Portatori di handicap | » | |
» | 22 - | Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli | » | |
» | 23 - | Lavoro a tempo determinato e contratto | ||
di somministrazione a tempo determinato | » | |||
» | 24 - | Contratto di lavoro a Tempo Parziale (Part Time) | » | |
» | 25 - | Contratto di inserimento | » | |
» | 26 - | Contratto di lavoro a Prestazioni Ripartite (Job Sharing) | » | |
» | 27 - | Telelavoro | » | |
» | 28 - | Apprendistato | » | |
» | 29 - | Tirocinio | » | |
» | 30 - | Assunzione - Documenti | » | |
» | 31 - | Visita medica | » | |
» | 32 - | Orario di lavoro | » | |
» | 33 - | Lavoro straordinario, notturno e festivo | » | |
» | 34 - | Mutamento di mansioni | » | |
» | 35 - | Passaggio di qualifica da operaio a impiegato | » | |
» | 36 - | Aumenti periodici di anzianità | » | |
» | 37 - | Permessi | » |
Norme Generali
II | |||
» | 38 - | Assenze | » |
» | 39 - | Aspettativa | » |
» | 40 - | Diritto allo studio | » |
» | 41 - | Lavoratori studenti | » |
» | 42 - | Istruzione professionale e Formazione | » |
» | 43 - | Tutela della maternità | » |
» | 44 - | Missioni/Trasferte | » |
» | 45 - | Chiamata e richiamo alle armi | » |
» | 46 - | Trattamento di fine rapporto | » |
» | 47 - | Indennità in caso di morte | » |
» | 48 - | Lavoratori esposti a rischio di responsabilità civile | |
verso terzi (L. 190/85) | » | ||
» | 49 - | Previdenza complementare | » |
» | 50 - | Regolamento interno di azienda | » |
» | 51 - | Disciplina del Lavoro | » |
» | 52 - | Licenziamenti | » |
» | 53 - | Certificato di lavoro | » |
» | 54 - | Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento | |
di miglior favore | » | ||
» | 55 - | Disposizioni Generali | » |
Parte Seconda
Norme Operai
» | 56 - | Periodo di prova | » |
» | 57 - | Riposo settimanale e giorni festivi | » |
» | 58 - | Ferie | » |
» | 59 - | Congedo matrimoniale | » |
» | 60 - | Malattia e infortunio | » |
» | 61 - | Gratifica natalizia | » |
» | 62 - | Corresponsione della retribuzione e delle competenze | |
per cessazione del rapporto | » | ||
» | 63 - | Preavviso di licenziamento e di dimissioni | » |
Parte Terza
Norme Impiegati
» | 64 - | Periodo di prova | » |
» | 65 - | Riposo settimanale e giorni festivi | » |
» | 66 - | Ferie | » |
» | 67 - | Congedo matrimoniale | » |
III | ||||
» | 68 - | Malattia e infortunio | » | |
» | 69 - | Tredicesima mensilità | » | |
» | 70 - | Corresponsione della retribuzione | » | |
» | 71 - | Preavviso di licenziamento e di dimissioni | » | |
» | 72 - | Indennità di cassa | » | |
» | 73 - | Alloggio | » |
Parte Quarta
Norme Quadri
» | 74 - | Classificazione | » |
» | 75 - | Trattamento normativo | » |
» | 76 - | Coperture assicurative | » |
» | 77 - | Responsabilità civile legata alla prestazione | » |
Parte Quinta
Classificazione professionale per i lavoratori dei settori Grafico ed Affini, Editoriale, Informatico e dei Servizi Innovativi (Area Tradizionale)
» | 78 - | Classificazione professionale unica per i lavoratori delle | |
aziende dei settori grafico ed affini, editoriale, informatico | |||
e dei servizi innovativi | » | ||
» | 79 - | Mobilità ed intercambiabilità del personale | » |
» | 80 - | Qualifiche operai, impiegati e quadri | » |
» | 81 - | Operai complementari | » |
» | 82 - | Personale adibito alle lavorazioni di carte valori | » |
» | 83 - | Organici | » |
» | 84 - | Norme tecniche speciali | » |
Parte Sesta
Classificazione professionale per i lavoratori del settore Cartario e Cartotecnico
» 85 - Classificazione professionale unica per i lavoratori
delle aziende del settore cartario e cartotecnico »
IV
Parte Settima
Classificazione professionale per i lavoratori del settore Informatico e dei Servizi Innovativi (Area Tecnica)
» 86 - Inquadramento lavoratori area tecnica »
Parte Ottava
Norme speciali per il settore Informatico e dei Servizi Innovativi
» 87 - Reperibilità »
» 88 - Garanzia per prestazioni indispensabili »
» 89 - Distacco »
Parte Nona
Norme speciali per la Stampa dei Periodici | |||
» | 90 - | Maggiorazioni | » |
» | 91 - | Lavoro straordinario, notturno e festivo | » |
» | 92 - | Limiti di applicabilità (Artt. 90-91) | » |
» | 93 - | Apprendistato | » |
» | 94 - | Tirocinio | » |
» | 95 - | Confezionatori | » |
» | 96 - | Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente | » |
» | 97 - | Ripartizione retributiva nelle aziende miste | » |
» | 98 - | Riposi retribuiti | » |
» | 99 - | Indennità per intossicazione professionale | » |
» | 100 - | Ferie | » |
» | 101 - | Tecnologie informatiche | » |
Parte Decima
Salari e Stipendi
» | 102 - | Quota oraria | » |
» | 103 - | Incidenza maggiorazioni turni sugli istituti contrattuali | » |
» | 104 - | Nomenclatura | » |
» | 105 - | Tabella dei minimi contrattuali » | |
» | 106 - | Aumenti contrattuali | » |
V
Allegati:
1. Xxxxxxxx G.U.R.I. 1.10.1997, n. 229 “D.M. 18.9.1997. Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”.
2. Premio di risultato: nota illustrativa redatta congiuntamente dalle Parti stipulanti.
3. Disciplina delle elezioni delle R.S.U.
4. Estratto della legge 29 maggio 1982, n. 297, sulla disciplina del trattamento di fine rapporto.
5. Indennità di anzianità: Norme in uso nel settore grafico-editoriale precedentemente alla Legge n. 297/82. Estratto dal CCNL 19 Maggio 1979.
6. Indennità di anzianità: Norme in uso nel settore cartario-cartotecnico precedentemente alla Legge n. 297/82. Estratto dal CCNL 1 Luglio1979.
7. Turnisti a ciclo continuo (7 giorni su 7) settore cartario-cartotecnico: art. 10bis Parte Prima, Norme Generali, del CCNL 1° Luglio 1997 – 30 giugno 2001 (cartai- cartotecnici).
8. Operai turnisti settore cartario-cartotecnico: art 5 Parte Seconda, Norme Operai, CCNL 1 Luglio 1997 - 30 giugno 2001 (cartai-cartotecnici).
9. Cambio delle squadre per lavoro a turni settore cartario-cartotecnico: art. 6 Parte Seconda, Norme Operai, CCNL 1 Luglio 1997 - 30 giugno 2001 (cartai- cartotecnici).
10. Aumenti periodici di anzianità settore cartario-cartotecnico: art. 15 Parte Seconda, Norme Operai, e art. 14 Parte Terza, Norme Impiegati, CCNL 1 Luglio 1997 - 30 giugno 2001.
11. Aumenti periodici di anzianità settore grafico-editoriali: art. 9 Parte Seconda, Operai e art. 8 Parte Terza, Impiegati, CCNL 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1999.
12. Tabelle indennità di contingenza.
13. Xxxxx Xxxxxxxx Speciali: estratto dal CCNL 1 gennaio 1996 - 31dicembre 1999 (grafici-editoriali).
14. Nota illustrativa E.N.I.P.G. Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica.
15. Classificazione Ateco91 delle attività economiche del settore Servizi Innovativi.
VI
16. Accordo quadro 11.12.2001 tra UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, XXXXXX- XXXX,XXXXXX-XXX.
00. Estratto Accordo istitutivo FONDAPI del 20.1.1998.
18. Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL-CISL-UIL del 27.10.1995 sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro (R.L.S.).
19. Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL-CISL-UIL del 20.12.2000 su Conciliazione e Arbitrato
20. Accordo Interconfederale CONFAPI e CGIL-CISL-UIL del 17.10.2001 sui criteri di conversione in Euro.
21. Legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
22. Protocollo aggiuntivo “Distribuzione del contratto”
23. “Apprendistato” - CCNL 17 luglio 2001
1
Parte Prima
Norme Generali
2
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 3
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra i lavoratori dipendenti e le aziende grafiche ed affini, le aziende editoriali, le aziende cartotecniche, della produzione e trasformazione della carta e del cartone, le aziende del settore informatico e dei servizi innovativi e le aziende del settore fotolaboratori per conto terzi.
Rientrano pertanto nella sfera di applicazione del presente CCNL le attività di seguito specificate.
◆ Settore grafico ed affine e settore editoriale:
● la progettazione grafica;
● l’insieme delle operazioni finalizzate alla riproduzione di testi e immagini indipendentemente dal supporto utilizzato per prodotto finito;
● le operazioni di prestampa dal montaggio alla matrice;
● la stampa con tutti i procedimenti (offset, rotoffset, flessografia, rotocalco, calcografia, tipografia, serigrafia, digitale);
● l’allestimento degli stampati;
● la legatoria;
● l’editoria di libri;
● l’editoria di periodici;
● l’editoria di periodici specializzati: tecnici, scientifici, culturali;
● l’editoria elettronica e multimediale;
● gli studi grafici e i servizi alla comunicazione;
● la stampa digitale;
● la gestione sistemistica degli apparati tecnologici necessari alla trasmissione o allo scambio di pagine (testo e/o immagine) in forma digitale, sia su linee dedicate che su internet;
● i progettisti e documentaristi;
● estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
4 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
◆ Settore cartario-cartotecnico:
● le attività cartotecniche propriamente dette (buste, registri, quaderni, raccoglitori, piatti e bicchieri di carta, articoli in cellulosa e carta per uso domestico e sanitario, etc.);
● le attività di fabbricazione di:
- sacchi e sacchetti;
- astucci;
- scatole;
- imballaggi flessibili in genere di carta e cartone anche se accoppiati con altre materie quali cellophane, politene, plastica, etc;
- carte da parati;
- carte patinate gommate paraffinate;
- carte sensibili;
- carte e cartoni ondulati;
◆ Settore informatico e dei servizi innovativi
● i servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware;
● la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, WEB ed affini);
● l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione. Rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici;
● i servizi innovativi rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, direzionale, qualità ed affini), fatta eccezione per quelli per cui sia richiesta iscrizione ad albi professionali. Per l’applicazione del presente contratto a tali attività, nell’ambito del settore servizi innovativi, si farà riferimento alla relativa classificazione ISTAT che si riporta in Allegato 15;
● le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center;
● la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 5
◆ Settore fotolaboratori per conto terzi
A tale contratto aderisce anche l’USPI (Unione Stampa Periodica Italiana).
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente CCNL, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall’UNIGEC-CONFAPI e dall’UNIMATICA-CONFAPI.
PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIMATICA-CONFAPI E SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
Le Parti, al fine di consentire l’estensione del presente CCNL al settore informatico e dei servizi innovativi hanno definito un accordo-quadro, in materia per l’armonizzazione delle normative contrattuali ed economiche derivanti dall’applicazione di diversi CCNL di provenienza (vedasi Allegato 16).
A tal fine si danno atto che da tale operazione non dovranno derivare reciprocamente oneri aggiuntivi rispetto alla disciplina in essere.
Le modalità attuative dell’operazione di armonizzazione, derivante dall’accordo- quadro, previsto al 1° comma del presente protocollo, saranno definite a livello aziendale e/o territoriale.
Art. 2 - Decorrenza e durata del CCNL
Il presente contratto decorre dal 01.01.2005, ad eccezione delle specifiche decorrenze laddove indicate nei singoli articoli, e scadrà il 30.06.2009. I minimi tabellari avranno invece decorrenza a far data dal 01.05.2006 fino alla data del 30.06.2007.
Di conseguenza, la durata del CCNL, sia per la parte normativa che per la parte economica, si intende prorogata fino alle scadenze soprariportate.
Art. 3 - Osservatorio di settore
Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali dei settori e delle XX.XX. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, UNIGEC-CONFAPI, UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL confermano la validità dell’Osservatorio nazionale permanente del settore che sia di supporto al sistema informativo nazionale.
L’Osservatorio è costituito da 3 componenti designati dall’UNIGEC e dall’UNIMATICA, e da 3 componenti designati da SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
6 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Le Parti confermano quanto precedentemente definito per quanto attiene le modalità operative dello stesso. In particolare confermano la necessità che lo stesso si riunisca almeno semestralmente.
L’Osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
● andamenti e prospettive del mercato dei settori rappresentati;
● tendenze di sviluppo tecnologico ed organizzativo di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, agli orari, agli organici;
● tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
● individuazione dei fabbisogni formativi;
● tendenze evolutive del mercato del lavoro;
● grado di applicazione delle Leggi n. 125/91 e n. 104/92;
● dati complessivi sulla situazione occupazionale del settore;
● problematiche inerenti l’igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali ed a eventuali lavori usuranti. In particolare le Parti convengono di costituire una Commissione Paritetica per la individuazione dei lavori usuranti presenti nel settore che mantenga uno stretto collegamento con gli organismi del Ministero del Lavoro che stanno operando su tale tematica. Una volta chiarito il quadro normativo inerente la materia in oggetto, le Parti, in base al lavoro svolto dalla Commissione Paritetica, procederanno alle eventuali intese necessarie;
● monitoraggio sugli andamenti degli orari di lavoro e delle loro articolazioni e flessibilità e sul grado di utilizzo delle prestazioni di lavoro eccedenti gli orari ordinari di lavoro;
● monitoraggio dell’utilizzo degli istituti del contratto a tempo determinato e del lavoro interinale. In particolare per quest’ultimo anche alla verifica delle offerte professionali effettuate dalle Agenzie autorizzate;
● analisi statistica del fenomeno assenteismo anomalo con particolare attenzione alle assenze brevi e ripetute;
● monitoraggio dei settori ai quali è possibile l’applicazione del presente CCNL compreso il settore dei fotolaboratori conto terzi.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell’Osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative.
Nell’ambito dell’Osservatorio si procederà allo studio per la individuazione delle caratteristiche fondamentali da porre alla base di un nuovo e diverso schema di inquadramento dei lavoratori. L’Osservatorio porterà a conoscenza delle Parti i risultati del suo lavoro per le implicazioni contrattuali.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 7
Inoltre l'Osservatorio analizzerà le normative di legge di nuova emanazione al fine di verificare gli eventuali rinvii alla contrattazione e procederà alla formulazione di proposte da portare all'attenzione delle Parti stipulanti in sede di contrattazione, anche al di fuori delle cadenze previste dal Protocollo del 23 luglio 1993 per i rinnovi dei CCNL.
Altresì sarà ulteriore compito dell’Osservatorio elaborare interpretazioni congiunte sulle norme contrattuali.
Le Parti componenti l'Osservatorio annettono particolare rilevanza alla possibilità che, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per l'approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze di settore.
Le Parti auspicano altresì che si possa giungere alla definizione di proposte comuni di politica economica a sostegno dei settori rappresentati e del comparto delle PMI da avanzare congiuntamente nei confronti degli organismi Governativi e degli Enti Locali competenti.
Le Parti affidano inoltre all’Osservatorio il compito di procedere alla definizione di proposte di possibili testi contrattuali tendenti ad accelerare il processo di unificazione delle normative contrattuali tra i vari comparti rappresentati, provenienti da diverse esperienze contrattuali. Le Parti, sulla base delle proposte avanzate dall’Osservatorio, potranno procedere, nell’ambito del rinnovo della parte economica del presente CCNL, ovvero nei tempi che verranno convenuti, alla modifica del presente testo contrattuale con norme unificanti.
Le Parti convengono di affrontare nell’ambito dell’Osservatorio l’analisi di un progetto complessivo di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati con modalità che consentano un intreccio tra i due attuali schemi classificatori, anche nel xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXXX.
Xx Parti convengono, altresì, di procedere quanto prima all’inizio dei lavori necessari per l’opera di riclassificazione dei lavoratori dei settori rappresentati la cui opera dovrà concludersi entro la data del 30.06.2008.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI confermano l’importanza del compito attribuito all’Osservatorio di procedere al monitoraggio del fenomeno dell’assenteismo anomalo che, qualora confermato dai dati oggettivi congiuntamente rilevati, influenza pesantemente le problematiche organizzative e di costo del lavoro.
In questo contesto di conferma di dati, UNIGEC-CONFAPI e UNIMATICA- CONFAPI si riservano di proporre soluzioni, anche contrattuali, che consentano di ridurne gli effetti sulle PMI rappresentate.
8 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti nel comune interesse e nella comune volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro in tutto il territorio nazionale convengono di costituire una Commissione Paritetica per l’interpretazione contrattuale avente la funzione di emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, dandone comunicazione ai rispettivi organismi territoriali con circolare congiunta. La Commissione Paritetica potrà attivarsi sia su richiesta delle Parti contrattuali sia in base a specifici ricorsi avviati da singoli soggetti interessati in base a quanto convenuto nell’Art. 8 - Controversie.
Art. 4 - Relazioni industriali: Informazione - Consultazione - Contrattazione
1) Livello nazionale
L’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva dei settori onde favorirne l’armonico sviluppo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all’occupazione.
Nel corso di tale incontro l’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all’attività industriale rappresentata, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
L’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI forniranno inoltre alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale.
Relativamente alla occupazione femminile, le Parti studieranno e valuteranno l’attuazione di possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984.
Per quanto riguarda l’occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di formazione-lavoro e di apprendistato.
Le informazioni di cui ai commi precedenti, unitamente all’andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici:
- editoria scolastica
- editoria libraria
- editoria periodica
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 9
- grafica commerciale
- paste per carta
- carta per giornali
- carta per altri usi
- cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carta da lettera, quaderni, registri, etc.)
- carta per uso domestico e sanitario
- scatole e contenitori in genere
- sacchi a grande contenuto
- cartone ondulato
- carte trasformate in genere (parati, patinate, gommate, paraffinate, sensibili)
Nel corso dell’incontro le Parti potranno anche valutare l’opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione.
2) Livello territoriale
Le informazioni di cui ai primi cinque commi del punto precedente, globalmente riferite nell’ambito di competenza dell’API territoriale verranno fornite dalla stessa al sindacato provinciale di categoria nel corso di appositi incontri.
Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due Parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle API territoriali di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti.
Le Parti, verificato il processo di trasferimento di poteri dall’Ente Stato all’Ente Regione per particolari tematiche relative al mondo industriale, potranno articolare specifici momenti informativi legati agli argomenti oggetto del trasferimento.
3) Livello di azienda e di gruppo
Annualmente, nel corso di apposito incontro, le Aziende che abbiano le caratteristiche della media azienda secondo le normative nazionali e comunitarie (individuate nella successiva nota interpretativa a verbale e precisamente con più di 50 dipendenti)
- assistite dall’UNIGEC-CONFAPI e dall’UNIMATICA-CONFAPI provinciale - forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali - assistite dalle SLC-CGIL, FISTEL- CISL, UILCOM-UIL provinciali - informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti), illustrando le eventuali implicazioni sull’occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
10 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Inoltre, annualmente, nel corso di appositi incontri i Gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 100 dipendenti - assistiti dall’UNIGEC-CONFAPI e dall’UNIMATICA-CONFAPI nazionale - forniranno alle Rappresentanze Sindacali del Gruppo - assistite dalle Organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori - informazioni relative allo stato dell’occupazione avuto, anche riguardo alla applicazione della Legge n. 903/77, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti), ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sull’occupazione, sulle mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il Gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità, fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.
A prescindere da quanto precedentemente espresso le Parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti alle intese relative alla costituzione del Premio di risultato di cui al successivo Art. 7.
In ogni caso a livello di Azienda si procederà ad incontri di natura informativa aventi ad oggetto problematiche conseguenti a crisi aventi risvolti sul piano occupazionale.
NOTA INTERPRETATIVA A VERBALE
I parametri dimensionali delle imprese sono quelli indicati dal Decreto 18 settembre 1997, e successive modifiche e/o integrazioni, “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, pubblicato sulla G.U.R.I. 1° ottobre 1997, n. 229, (riportato in Allegato 1), che individua le medie imprese nelle aziende con più di 50 dipendenti.
Art. 5 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Le Direzioni Aziendali e le R.S.U. assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l’introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro e che facciano sorgere nell’ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d’occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.
Nel corso dell’esame preventivo di cui al comma precedente le R.S.U. potranno presentare proprie proposte che verranno sottoposte ai necessari approfondimenti.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 11
Fatte salve le eventuali diverse tempistiche derivanti dall’applicazione di specifiche normative di legge, tale fase consultiva dovrà esaurirsi entro 15 giorni, durante i quali le Parti non assumeranno iniziative unilaterali.
Terminata la fase consultiva, gli aspetti del programma aziendale aventi effetti sui lavoratori saranno oggetto di appositi incontri tra Direzione Aziendale e la R.S.U. finalizzati alla realizzazione del programma.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.
Per le aziende che attuano o attueranno il lavoro continuo di 7 giorni su 7 saranno esaminati, osservando le procedure di cui al comma precedente, la situazione degli organici e la distribuzione dell’orario di lavoro delle maestranze con l’introduzione della quarta squadra, al fine di realizzare l’orario di lavoro contrattuale.
Analogamente si provvederà per quanto riguarda la distribuzione dell’orario di lavoro e dei giorni di riposo nei confronti di tutte le aziende.
Art. 6 - Sistema di contrattazione
A) Contrattazione nazionale
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo le Parti Sociali, le Parti convengono sui seguenti principi.
- Le Parti confermano la centralità del livello nazionale di contrattazione con le cadenze e gli obiettivi di cui al citato Protocollo del 23 luglio 1993.
- Inoltre le Parti confermano la volontà di procedere anche al di fuori delle cadenze previste dal suddetto Protocollo, e sulla base delle proposte provenienti dall’Osservatorio Nazionale di settore, alle integrazioni contrattuali che dovessero scaturire dalle norme di legge di nuova emanazione contenenti rinvii alla contrattazione.
- Parimenti nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX, xx Parti presteranno la necessaria attenzione a tutti quei provvedimenti legislativi che dovessero incidere sui costi complessivi contrattuali e procederanno ad incontrarsi nel rispetto dei principi del protocollo del 23 luglio 1993.
B) Contrattazione aziendale
In coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le Parti Sociali, le Parti convengono sui seguenti principi:
- la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie di competenza di altre sedi negoziali;
- la contrattazione aziendale potrà svolgersi pertanto sulle seguenti materie:
a) materie per le quali è previsto uno specifico rinvio nel presente CCNL;
12 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
b) xxxxxxx, secondo i contenuti di cui all’Art. 7 - Premio di risultato. Tale contrattazione avrà cadenza quadriennale secondo le modalità del citato Art. 7;
c) questioni specifiche inerenti il mercato del lavoro in relazione a particolari rinvii della legislazione vigente, nel rispetto di quanto già convenuto in materia dal CCNL;
d) applicazione dell’inquadramento professionale e programmi di formazione;
e) pari opportunità ed applicazione della Legge n. 125/91 sulle azioni positive;
f) gestione degli orari di lavoro nell’ambito dei rinvii esercitati in materia dal CCNL.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. e le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni Sindacali nazionali e le Organizzazioni Sindacali territoriali.
Art. 7 - Premio di risultato
Le Parti, in coerenza con i contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 tra il Governo e le Parti Sociali, concordano la seguente disciplina della contrattazione aziendale con contenuti economici per le aziende applicanti il vigente CCNL.
La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita nell’ambito della prassi negoziale in atto nei settori disciplinati dal presente contratto con particolare attenzione alle specificità tipiche dei comparti industriali rappresentati.
Soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale sono le R.S.U. il delegato di impresa, e le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le R.S.U., le Organizzazioni Sindacali nazionali e le Organizzazioni Sindacali territoriali.
Le Aziende sono assistite e/o rappresentate dalle API territorialmente competenti cui aderiscono o conferiscono mandato.
Oggetto della contrattazione è esclusivamente l’istituzione di un premio correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri traguardi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comuni per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale. Le Parti valuteranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’impresa.
Una volta individuati gli obiettivi verranno definiti gli indicatori, i meccanismi di calcolo e gli importi collegati; le Parti dovranno altresì dare applicazione a quanto stabilito in materia dalla normativa vigente.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 13
Le Parti stipulanti convengono sulla individuazione, a mero titolo esemplificativo, di una serie di indicatori che sono stati considerati significativi per le realtà rappresentate. Tale elencazione ha esclusivamente valore indicativo e non esaustivo dei possibili indicatori di produttività, di qualità, di redditività e di andamento economico dell’impresa.
Indicatori esemplificativi:
- Rapporto ore lavorate/ore lavorabili individuali
- Rapporto ore lavorate/ore lavorabili collettive
- Volume prodotto
- Volume spedito
- Fatturato caratteristico
- Fatturato caratteristico pro capite
- Fatturato caratteristico per ora lavorata
- Margine di contribuzione industriale
- Margine di contribuzione industriale pro capite
- Margine di contribuzione industriale per ora lavorata
- Valore aggiunto
- Valore aggiunto pro capite
- Valore aggiunto per ora lavorata
- Margine operativo lordo
- Quantità ore lavorate
- Riduzione degli scarti di produzione e dei costi di rilavorazione
- Reclami clienti, resi clienti
- Prodotto conforme su fatturato
- Utilizzo degli impianti
- Rapporto tempi realizzati e tempi previsti
- Consumi energetici
- Rapporto manodopera diretta/indiretta
Qualora l’obiettivo definito consista in un miglioramento rispetto ad una precedente situazione, le Parti dovranno definire la base su cui effettuare i calcoli dei miglioramenti da realizzare. A tal fine le Parti potranno individuare i risultati raggiunti nella media di più anni, entro un massimo di tre, ovvero il miglior risultato raggiunto in una serie di anni.
14 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Le Parti, al fine di ottenere la massima omogeneità tra il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati e il grado di reale miglioramento dello stato dell’impresa, auspicano che le Parti Aziendali individuino una pluralità di indicatori preferibilmente di diversa natura.
In ogni caso il premio dovrà essere rapportato ai diversi livelli di professionalità.
Nell’Accordo aziendale che definisce il Premio di Risultato dovranno essere concordati forme ed altre clausole per l’informazione e la verifica circa i risultati, e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell’accordo.
In relazione a quanto sopra esposto il premio non potrà essere determinato a priori ed avrà caratteristiche di totale variabilità.
Nell’Accordo del premio di risultato le Parti valuteranno le modalità e le condizioni attraverso le quali poter riconoscere il premio ai lavoratori interinali.
Il premio dovrà avere i requisiti per beneficiare del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge emanata in attuazione al Protocollo 23 luglio 1993.
L’Accordo del premio avrà durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell’osservanza della procedura di cui al presente articolo.
La richiesta di rinnovo dell’Accordo dovrà essere avanzata in tempo utile al fine di consentire l’apertura della procedura negoziale un mese prima della scadenza dell’accordo.
Una volta iniziata la procedura negoziale, verranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione di ogni tipo di agitazione e di iniziative unilaterali sulle materie di discussione per un periodo di due mesi dalla presentazione della richiesta di incontro e comunque per tutto il mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente.
I premi di produzione o istituti retributivi analoghi eventualmente esistenti a livello aziendale rimangono fissati nelle quantità concordate e non saranno più oggetto di successiva contrattazione. Le parti all’atto della istituzione del premio di risultato procederanno alla loro armonizzazione fermo restando che da tale operazione non devono derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Al fine di ridurre l’eventuale assenteismo anomalo, le Parti si danno reciprocamente atto che l’erogazione del premio di 2° livello potrà essere rapportata all’effettiva prestazione del singolo lavoratore.
Le Parti stipulanti il presente CCNL, valutando la comune volontà di concorrere a contenere gli effetti occupazionali delle crisi e delle ristrutturazioni e lasciando alla volontà delle Parti Aziendali la scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e delle possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le esigenze di competitività, concordano
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 15
che l’accordo aziendale per la definizione del premio di risultato possa indicare la destinazione delle maggiori risorse prodotte, in tutto o in parte, alla tutela dei livelli occupazionali aziendali anziché alla distribuzione di benefici economici.
Nell’Allegato 2 viene riportata una nota illustrativa sul Premio di Risultato redatta congiuntamente dalle Organizzazioni stipulanti.
Art. 8 - Controversie
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente CCNL, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell’Azienda tramite le OO.SS.LL. o le R.S.U., verranno sottoposte all’esame delle competenti API territoriali e delle XX.XX dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente CCNL saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L’iter delle controversie di cui ai precedenti commi dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle API territoriali e, nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell’UNIGEC-CONFAPI e dell’UNIMATICA-CONFAPI.
Art. 9 - Appalti
Le attività di manutenzione ordinaria degli impianti potranno essere affidate in appalto, nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia.
Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria riferite all’attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dei normali turni di lavoro, o che richiedano l’utilizzo di attività specialistiche non presenti in azienda, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Nel caso in cui l’appalto sia affidato a società cooperative e la prestazione venga resa da soci lavoratori, le stesse dovranno garantire il rispetto delle norme di cui all’art. 3 della legge n. 142/2001.
Le lavorazioni appaltabili previste dal presente CCNL potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
L’applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione
16 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
dell’Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL di settore.
Le aziende comunicheranno periodicamente alle R.S.U., e ove non presenti alle XX.XX. territoriali, i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.
Art. 10 - Lavoro esterno e a domicilio
Ferme restando le norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l’osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
d) il compenso in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
e) il lavoro retribuito forfetariamente o a pezzo deve comunque consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa, nell’ambito delle otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente CCNL per i lavoratori interni della stessa categoria.
È vietata l’assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all’interno dell’azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente CCNL o commessi ai sensi dell’art. 2230 C.C.
Art. 11 - Trasferimenti di azienda
In caso di trasferimento di azienda si applicano le norme di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni.
Art. 12 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall’art. 25 dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni Aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 17
firmatarie del presente CCNL di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione Aziendale.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell’azienda fuori dell’orario di lavoro con l’invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell’Azienda.
Art. 13 - Assemblea
Le Assemblee di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, potranno anche essere indette dalle Organizzazioni Sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta, con l’indicazione del giorno e dell’ora dello svolgimento, e dei nominativi dei dirigenti sindacali esterni all’azienda, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione Aziendale per il tramite delle API e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 14 - Rappresentanza sindacale unitaria – R.S.U.
1) Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC- UIL, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, viene costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui al Protocollo sottoscritto dal Governo e Parti Sociali il 23.07.1993 secondo la disciplina della elezione di cui all’Allegato 3.
Alla condizione che abbiano stipulato il citato protocollo ed espresso formale adesione al presente CCNL, l’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle Associazioni abilitate alla presentazione di liste elettorali.
2) La R.S.U. è composta, per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le organizzazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni stipulanti del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti.
Le elezioni dovranno avvenire a scrutinio segreto, a cui potranno partecipare tutti i lavoratori non in prova. L’elettorato passivo spetterà a tutti i lavoratori non in prova e con contratto a tempo indeterminato. Per la composizione delle liste le Organizzazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche (operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri) e del sesso dei lavoratori in forza all’unità lavorativa.
3) I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni, al termine dei quali decadono
18 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
automaticamente. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
La sostituzione del singolo componente decaduto o che abbia rassegnato le dimissioni dalla carica avverrà secondo le seguenti regole:
a) il componente eletto dimissionario o decaduto viene sostituito dal primo dei non eletti nella lista di origine;
b) il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse organizzazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente CCNL. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale per il tramite dell’API territorialmente competente.
4) I componenti delle R.S.U. subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla Legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente CCNL.
Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge 300/70. Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno alla Direzione Aziendale i nominativi dei beneficiari di tale tutela per il tramite dell’API territoriale. Le Organizzazioni Sindacali, dotate dei requisiti di cui all’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano stipulanti del presente CCNL o, comunque, aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.
5) Il monte ore complessivo riservato alla R.S.U. verrà ripartito in ragione del numero di delegati spettanti a ciascuna delle organizzazioni che hanno presentato liste. L’utilizzazione di tali permessi retribuiti da parte dei componenti la R.S.U., dovrà avvenire nell’ambito delle attività delle stesse in modo tale da garantire il regolare funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria nel suo complesso.
6) Salvo quanto diversamente disposto dal presente CCNL, le Organizzazioni Sindacali stipulanti restano titolari dei diritti loro attribuiti dalla Legge n. 300/70, dal presente CCNL e da accordi collettivi in atto.
7) Nell’ambito delle disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all’unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione delle R.S.U., permessi per i componenti la R.S.U., diritto di informazione, etc.).
8) Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all’esterno dell’unità
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 19
lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
9) Per le operazioni connesse con l’elezione delle R.S.U. saranno presi opportuni accordi con la Direzione Aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione Aziendale per parte sua fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto.
NORMA TRANSITORIA
Fino alla avvenuta elezione delle R.S.U. secondo le normative di cui al presente articolo rimangono vigenti le normative precedenti e pertanto permangono le rappresentanze esistenti.
Art. 15 - Delegato di impresa
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un Delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente API territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il Delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.
Art. 16 - Versamento dei contributi sindacali
L’azienda opererà la trattenuta in percentuale nella misura dell’1% sullo stipendio o salario contrattuale previo rilascio di delega individuale firmata dall’interessato.
Tale trattenuta verrà rapportata su un numero convenzionale di 166 ore e 30 minuti mensili per gli operai e sullo stipendio mensile per gli impiegati e sarà effettuata ogni mese, secondo le modalità concordate a livello territoriale.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate, a ciascuna Organizzazione sindacale, tramite banca con regolare periodicità.
Art. 17 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni Esecutive delle strutture provinciali o del Comitato Direttivo delle Sezioni provinciali delle Associazioni dei
20 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Lavoratori firmatarie del presente CCNL saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Oltre quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati Direttivi delle Associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto o delle Sezioni provinciali delle Associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 15 giorni annui complessivi per ciascuna delle Organizzazioni sindacali.
I permessi per i dirigenti provinciali e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all’azienda dalle Organizzazioni interessate tramite le API territoriali. Le Organizzazioni dei lavoratori dovranno altresì comunicare alla Azienda, per iscritto e tramite le API territoriali, le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.
Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 18 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza di lavoro
Le Parti esprimono un forte impegno comune affinché si operi per un pieno rispetto delle normative in tema di igiene, sicurezza e ambiente di lavoro.
In particolare ritengono fondamentale che si proceda, da parte delle Aziende ad una capillare opera di informazione e formazione del personale dipendente sulle tematiche della sicurezza sul lavoro e dei rischi relativi allo svolgimento delle attività produttive, e da parte dei lavoratori ad un preciso rispetto di tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro atte ad eliminare o diminuire i rischi del lavoro.
Le Parti esplicitamente richiamano all’interno del testo contrattuale le normative definite in materia dall’Accordo Interconfederale 27.10.1995 inerente la materia (vedasi Allegato 18).
Le Aziende comunque presteranno particolare attenzione alle attività di informazione in materia ai lavoratori, coinvolgendo il R.L.S. nella predisposizione del documento di valutazione del rischio, in occasione della quale, al R.L.S. saranno concesse ulteriori 8 ore di permesso retribuito.
Per quanto concerne le attività lavorative nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, della presfibra e nelle cartiere, per gli operai interessati alle suddette attività che comportano una particolare usura di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario stesso.
Le Parti inoltre richiamano l’Accordo sui Videoterminali sottoscritto il 9.5.1995, il cui testo viene riportato qui di seguito:
Tra UNIGEC-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL
In relazione all’emanazione del Decreto Legislativo n. 626/94 che ha dato attuazione
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 21
ad otto direttive CE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, le Parti convengono di concordare, nei tempi tecnici strettamente necessari, le discipline di dettaglio che la legge affida alla contrattazione collettiva.
Con riferimento alle disposizioni relative allo svolgimento del lavoro degli addetti con continuità ai videoterminali, in relazione all’entrata in vigore della norma, viene concordata la disciplina contrattuale della materia nei termini seguenti.
Qualora le condizioni operative delle lavorazioni eseguite ai videoterminali nelle aziende grafiche ed editoriali, verificate in sede aziendale, comportino pause di fatto e/o svolgimento di compiti accessori che determinano interruzioni periodiche o ricorrenti dell’applicazione ai videoterminali, al di fuori dei tempi di attesa delle risposte da parte del sistema, dette condizioni operative realizzano ed assolvono per i lavoratori ai quali si rivolge la norma di legge, il regime di pause previste dall’art. 54 comma 3 del Decreto Legislativo n. 626/94.
Qualora invece le condizioni operative delle lavorazioni non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, ai lavoratori addetti ai videoterminali in modo sistematico e abituale, che svolgono detta attività per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, saranno attribuite pause con modalità da definire in sede aziendale.
In assenza di tale definizione, le pause saranno di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.
NORMA TRANSITORIA
Fino alla data di costituzione delle R.S.U., nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali aziendali e nelle aziende in cui non esista nessuna rappresentanza sindacale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno con le modalità di seguito esplicitate.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L’elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione Aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espresso purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro- quota i lavoratori a tempo parziale.
22 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Prima dell’elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione Aziendale.
NOTA A VERBALE
Con riferimento a quanto previsto dalla norma transitoria, le XX.XX. stipulanti il presente accordo terranno conto, nell’ambito della costituzione delle liste per la elezione delle R.S.U., del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, già eletto.
Art. 19 - Consultori
Le unità produttive aziendali aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno, a richiesta delle R.S.U., che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all’interno dell’azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l’attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza. L’accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell’orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni Aziendali.
Art. 20 - Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le R.S.U. potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste, previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 21 - Portatori di handicap
Le aziende considereranno con attenzione, nell’ambito delle possibilità tecnico- organizzative, il problema dell’inserimento nelle proprie strutture, anche attraverso la creazione di percorsi di inserimento mirati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 68/99, dei portatori di handicap in funzione delle capacità lavorative degli stessi, anche utilizzando specifici progetti con il supporto della struttura pubblica competente, la R.S.U., e con la collaborazione della Commissione Provinciale.
Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all’art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 22 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 23
Art. 23 - Lavoro a Tempo Determinato e Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato
a) Lavoro a Tempo Determinato
Le Parti stipulanti si richiamano all’accordo europeo UNICE – CEEP – CES 18 marzo 1999 dove, nel riconoscere che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro, si afferma che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell’impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
L’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. È pertanto consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, secondo le causali di seguito indicate:
● incrementi di attività produttiva derivanti da prodotti ad andamento stagionale, non compresi nelle attività stagionali previste dalla legge;
● punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
● esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
● punte di più intensa attività amministrative, burocratico-commerciali, tecniche, connesse alla sostituzione, alla modifica, all'ampliamento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore ovvero di sistemi diversi di contabilità industriale e di controllo di gestione;
● effettuazione di operazioni di direct marketing;
● elaborazioni di manuali di qualità e tecnici in genere;
● assistenze specifiche in campo di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
● inserimento di figure professionali non esistenti nell'organigramma aziendale, di cui si voglia sperimentare la necessità, ovvero in fase di inserimento di nuovi impianti o di costituzione di nuovi insediamenti produttivi;
● sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le Parti Aziendali;
● sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
● assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, assenti per assenze concordate e a fronte di definizioni di part time a tempo determinato con indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
24 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
In attuazione del rinvio disposto dall’art. 10, comma 7, del D.Lgs. 6 settembre 2001
n. 368, possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, un numero di lavoratori non superiore al 17% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato; l’applicazione di tale percentuale non può comunque determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 7 unità.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
Le Parti, nelle zone a declino industriale ed in quelle in cui il rapporto tra lavoratori disoccupati ed occupati risulta superiore alla media nazionale, potranno valutare l'opportunità di ampliare tale aliquota e numero di lavoratori assumibili a tempo determinato.
Ai fini dell’attuazione della previsione di Legge, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
In caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, previa informativa alla R.S.U., la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire i rischi specifici connessi alle esecuzioni del lavoro.
In applicazione del principio di non discriminazione, stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano tutti gli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita – proporzionati evidentemente alla durata del contratto medesimo – in atto nell’Azienda per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello di classificazione professionale.
In caso di malattia e infortunio non sul lavoro, la conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata ad un periodo massimo pari ad un quarto della durata del contratto e comunque non si estende oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
L’integrazione economica a carico dell’Azienda cessa con l’esaurimento del periodo di conservazione del posto ai sensi del comma precedente ovvero con il cessare dell’indennità economica da parte dell’INPS.
La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà la R.S.U. o, in mancanza, le XX.XX. territoriali, sull’andamento delle assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato nell’arco del periodo considerato, con particolare riferimento alle dimensioni quantitative ed alle tipologie di attività interessate rispetto ai fabbisogni.
b) Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato
Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 25
Il termine inizialmente posto può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
In sede aziendale, tra Direzione e R.S.U. verranno individuati criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di somministrazione.
L’azienda utilizzatrice, di norma, comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l’anno, anche per il tramite dell’Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari, di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono soggetti a limiti quantitativi di utilizzo, nella misura del 17% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza nell’impresa utilizzatrice al 31 dicembre dell’anno precedente, i contratti di somministrazione a tempo determinato conclusi per le seguenti ipotesi specifiche:
● incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;
● esigenze di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale per le quali non siano presenti professionalità specifiche nell'organigramma aziendale;
● sperimentazione di nuovi modelli di orari di lavoro e di eventuali gestioni di riduzioni dell'orario di lavoro concordati tra le Parti Aziendali;
● sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
● sostituzione di lavoratori assenti.
Sono comunque consentiti, ai titoli di cui sopra, 5 contratti di somministrazione. In caso di sostituzione di lavoratori assenti per servizio militare, gravidanza,
aspettative, la stipula del contratto può avvenire con il necessario anticipo per consentire il passaggio delle consegne, previa informazione alle R.S.U..
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che le percentuali definite per le tipologie di lavoro a termine e di somministrazione a tempo determinato, di cui al presente articolo, non potranno dare luogo al superamento della percentuale complessiva del 32%, fermo restando le percentuali massime per ogni singolo istituto ed il numero dei lavoratori assumibili con contratto a termine.
26 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
c) Procedure informative
La Direzione Aziendale, in apposito incontro di norma annuale, informerà le R.S.U. dell’andamento delle assunzioni effettuate con contratto a termine e dei contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato utilizzati nell’arco del periodo considerato. La Direzione Aziendale periodicamente informerà le R.S.U. dei contratti a termine stipulati.
Art. 24 - Contratto di lavoro a Tempo Parziale (Part Time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, e dai successivi D.lgs. 26 febbraio 2001 n. 100 e D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e comporta lo svolgimento di attività lavorativa con un orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
🞎 “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
🞎 “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
🞎 “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”.
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale come sopra definito, sia a tempo determinato che indeterminato, deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto nel quale devono essere indicate le mansioni, l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno (part-time verticale o misto), nonché gli altri elementi previsti dal presente CCNL.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Le aziende prenderanno in particolare considerazione le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale se motivate da:
a) gravi e comprovati problemi di salute del richiedente;
b) comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia;
c) esigenze di studio, connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per la partecipazione certificata a corsi di formazione.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 27
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
In applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n.276/2003, le parti interessate potranno prevedere, con specifico patto scritto, l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto a termine, di:
- clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
- clausole elastiche (nei part-time di tipo verticale o misto), relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto.
L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo.
Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni, o comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive, e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relativa alle ore prestate in più.
Le variazioni in aumento non possono superare il 30% del normale orario annuo concordato.
Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene attuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%.
Le maggiorazioni non spettano:
- in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
- qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro.
Le suddette maggiorazioni sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale può prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale.
28 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa ed alle R.S.U., ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, che caratterizzano i settori rappresentati, è consentita, con l’accordo del lavoratore, anche in caso di rapporto di lavoro a termine, per le stesse causali per le quali è prevista per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro supplementare fino a concorrenza dell’orario di lavoro ordinario di 38 ore e 30 minuti settimanali, e pertanto, per il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la prestazione lavorativa giornaliera non potrà eccedere la durata dell’orario di lavoro ordinario del lavoratore a tempo pieno, mentre per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale non potrà eccedere l’orario di lavoro settimanale, mensile, annuo, dei lavoratori a tempo pieno.
Le ore di lavoro supplementare, consentite nella misura massima del 30% del normale orario annuo concordato, sono retribuite con una maggiorazione forfettaria del 22% dello stipendio o salario comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
Il lavoro eccedente quello supplementare sarà compensato con la maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro straordinario.
L’effettuazione di prestazioni di lavoro eccedenti e straordinarie richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Sono fatti salvi accordi di recupero a regime ordinario delle maggiori ore prestate, anche con l’utilizzo della flessibilità di cui all’Art. 32 - Orario di lavoro.
Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile, in particolare per quanto riguarda:
- l’importo della retribuzione oraria;
- la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
- la maternità;
- la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
- l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l’accesso ai servizi aziendali;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dal presente CCNL;
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 29
- i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al Titolo III, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Il trattamento economico del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa: l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici quali malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, etc.
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.
Semestralmente la Direzione Aziendale fornirà alle R.S.U. e, in mancanza, alle XX.XX. territoriali, una informativa sui contratti part time stipulati, sulle professionalità interessate, sull’eventuale ricorso al lavoro supplementare e le sue motivazioni, rispetto ai fabbisogni.
Le Parti convengono che, a fronte di eventuali modifiche legislative riguardanti il contratto di lavoro a tempo parziale si incontreranno per concordare tutti gli adeguamenti necessari alla luce delle modifiche normative introdotte.
DICHIARAZIONE A VERBALE
A parziale deroga di quanto precedentemente espresso, per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro è trasformato in giornate lavorative per n° 325 gg. in caso di prestazione su 5 gg., e di 390 gg. in caso di prestazione su 6 gg., mentre per quanto attiene il trattamento economico i valori contrattualmente previsti di n° 180 gg. di calendario e di n° 120 gg. di calendario vengono trasformati in giornate lavorative sulla base del seguente schema:
Giorni di calendario | Giornate equivalenti in caso di orario su 5 giornate | Giornate equivalenti in caso di orario su 6 giornate |
180 gg. | 129 giornate | 154 giornate |
120 gg. | 86 giornate | 103 giornate |
Sulla base di quanto definito nella precedente tabella, si procederà al calcolo dei periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro e i relativi periodi di trattamento economico per il singolo lavoratore, riproporzionando le durate predette attraverso l’applicazione della percentuale di rapporto tra l’orario di lavoro individuale e l’orario di lavoro pieno definito dal vigente CCNL.
30 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Art. 25 - Contratto di inserimento
Fermo restando quanto previsto in materia dall’Accordo Interconfederale del 11.2.2004, il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 276/03 si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni”, in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 297/02, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta ed in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- l’eventuale periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l’orario di lavoro, in funzione dell’ipotesi che si tratti dio un contratto a tempo pieno o a tempo parziale;
- la categoria di inquadramento del lavoratore: tale categoria non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto.
In caso di mansioni che nella fase iniziale del rapporto prevedano una progressione automatica di carriera, l’inquadramento sarà il seguente:
Settore | Inquadramento livello iniziale | Inquadramento livello restante periodo |
Cartario-Cartotecnico | Liv. E (primi 12 mesi) | Liv. D/2 |
Grafico-Editoriale | Liv. 10 (primi 12 mesi) | Liv. 9 |
Informatico-Servizi Innovativi (esclusa area tecnica) | Liv. 10 (primi 12 mesi) | Liv. 9 |
Informatico-Servizi Innovativi (area tecnica) | Liv. 10 (primi 12 mesi) | Liv. 7 |
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 31
Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore a quello previsto dalla Classificazione professionale unica.
Il contratto di inserimento avrà una durata massima di 18 mesi e non inferiore a 9.
Per i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico il contratto di inserimento potrà prevedere una durata massima di trentasei mesi.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 16 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale. Detta formazione sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato nel libretto formativo del cittadino.
Per quanto riguarda il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni.
Nell’ambito di detto periodo l’azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
L’applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento/reinserimento non può comportare l’esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento dall’utilizzazione degli eventuali servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell’effettiva prestazione lavorativa previste dal contratto collettivo (lavoro a turni, notturno, festivo, etc.).
Per quanto riguarda il Premio di risultato, a livello aziendale sarà valutata l’applicazione dell’istituto ai lavoratori con contratto di inserimento e in questo ambito i criteri e le modalità da adottare.
32 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Art. 26 - Contratto di lavoro a Prestazioni Ripartite (Job Sharing)
Il contratto di lavoro a prestazioni ripartite è un contratto di lavoro subordinato stipulato per iscritto tra l’azienda e, di norma, due lavoratori solidarmente responsabili per l’adempimento di un’obbligazione lavorativa a tempo pieno nel quale devono essere indicate le modalità di svolgimento della prestazione nonché quanto previsto dalle vigenti normative di legge e di CCNL.
Con tale modalità di rapporto di lavoro, ogni lavoratore è personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa, anche se la stessa può essere assolta indifferentemente da uno solo dei coobbligati, senza che l’azienda provveda di volta in volta a specifiche richieste.
Il contratto di lavoro ripartito dovrà indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro su base giornaliera, settimanale, mensile od annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione della distribuzione dell’orario di lavoro.
I lavoratori devono informare preventivamente l’azienda sull’orario di lavoro di ciascuno di loro, con cadenza settimanale.
Il trattamento economico e normativo del personale con contratto di lavoro ripartito verrà riconosciuto a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato. A tal fine il calcolo dei compensi spettanti per le prestazioni verrà effettuato con cadenza mensile.
Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell’adempimento dell’intera prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidarmente obbligati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono applicate le norme di legge e di contratto per il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in quanto compatibili con la specificità del rapporto come sopra definito.
NOTA A VERBALE
Le Parti, in considerazione del carattere innovativo del presente istituto si danno atto che eventuali applicazioni dello stesso nelle aziende avranno carattere sperimentale finalizzato allo sviluppo di nuovi strumenti per la flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 33
A tal fine demandano all’Osservatorio di monitorare l’andamento di tali forme di lavoro onde individuare le modifiche contrattuali da apportare all’attuale testo per meglio adattarlo alle reali esigenze delle Parti.
Art. 27 - Telelavoro
Per telelavoro subordinato, ai fini della presente disciplina, deve intendersi quello prestato dal lavoratore dipendente con l’ausilio di strumenti telematici al di fuori della sede aziendale.
Tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e non deve essere determinata dalle caratteristiche della mansione svolta, potrà comunque essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza a lavoro effettuato presso l’azienda.
Al telelavoratore subordinato, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, si applicano le discipline del presente CCNL e le norme di legge applicabili.
Le principali tipologie di telelavoro sono riconducibili a:
✔ telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente di xxxxx presso il proprio domicilio;
✔ telelavoro da centri o postazioni varie, qualora l’attività lavorativa venga prestata da remoto rispetto alla sede cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali, in ambienti organizzativi e logistici destinati alle prestazioni di telelavoro e non costituenti unità produttive autonome.
Lo svolgimento delle mansioni all’esterno dell’Azienda non preclude, al datore di lavoro, la possibilità di convocare in sede il telelavoratore o quella di richiedere, per determinati ed individuati periodi di tempo, che la medesima prestazione lavorativa sia resa in Azienda.
Il telelavoratore, nel rispetto delle diversità derivanti dalle particolari modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, è quindi un lavoratore subordinato soggetto alla disciplina del presente CCNL ed alle norme di legge applicabili.
Al momento dell’instaurazione del rapporto di telelavoro, col telelavoratore sono concordati, con atto scritto, oltre agli elementi previsti per il rapporto di lavoro subordinato, gli aspetti essenziali del suo particolare rapporto, quali:
- il luogo di lavoro;
- le eventuali particolari modalità di svolgimento delle mansioni;
- le modalità di contatto con l’azienda;
- la durata dell’orario giornaliero;
- le fasce orarie per le connessioni operative con l’azienda;
34 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
- gli orari nei quali il telelavoratore deve rendersi disponibile per recarsi in azienda su richiesta della stessa;
- la durata del rapporto di telelavoro, a tempo determinato o indeterminato;
- le eventuali condizioni di reversibilità.
Quanto sopra deve essere concordato anche qualora la modalità telelavoro sia introdotta in un rapporto di lavoro subordinato esistente.
NORME APPLICATIVE:
A) Il telelavoro riguarda sia le nuove assunzioni sia la trasformazione in telelavoro di un rapporto di lavoro già in essere, in quest’ultimo caso previo accordo tra le parti, il telelavoratore potrà richiedere l’assistenza delle R.S.U. o, in mancanza, delle XX.XX. territoriali.
B) Il telelavoro può essere concordato a tempo determinato o a tempo indeterminato. In caso di tempo determinato, alla scadenza del termine originariamente previsto, le parti potranno concordare ulteriori proroghe ovvero la trasformazione a tempo indeterminato.
C) Fermo restando l’orario settimanale ordinario, stabilito in 38 ore e 30 minuti, per il telelavoratore potranno essere previste diverse modalità di organizzazione dell’orario di lavoro nell’ambito della giornata sia in ordine alla collocazione che alla durata.
Il telelavoratore deve rendersi disponibile in fasce orarie prestabilite per connessioni operative con l’azienda; in caso di documentata impossibilità, dovuta a gravi ed improrogabili motivi, il telelavoratore ne darà preventiva comunicazione all’azienda anche per via telematica fornendo, anche successivamente, idonea documentazione.
In caso di riunioni programmate dall’azienda per l’aggiornamento tecnico/ organizzativo e/o formativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa e dovrà recarsi nel luogo che gli verrà indicato.
D) Ai fini di quanto previsto dall’art. 7 della Legge 300/70, il datore di lavoro provvederà a consegnare a ciascun telelavoratore copia del codice disciplinare affisso in azienda ai sensi dello stesso art. 7, considerando con ciò assolto ogni obbligo di pubblicità previsto dalla legge e da ogni eventuale disposizione contrattuale.
Le comunicazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.
Al telelavoratore è garantita la parità di trattamento in materia di interventi formativi, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché per salvaguardarne la professionalità specifica.
E) Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 35
non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione.
Conseguentemente ai lavoratori che svolgono attività di telelavoro verrà garantita la piena partecipazione alle attività e alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda.
In particolare, sarà assicurata al telelavoratore, a cura delle strutture aziendali, l’informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l’utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione. Il telelavoratore potrà inoltre partecipare alle assemblee indette nell’unità produttiva di appartenenza secondo le consuete modalità e nel limite del monte ore contrattualmente stabilito. Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto verranno analizzate a livello di Osservatorio di settore e susseguentemente sottoposte al vaglio delle parti contrattuali.
F) Il lavoratore, addetto al telelavoro, è tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a custodire il segreto aziendale su tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell’esecuzione del lavoro a lui assegnato. A tale proposito, si richiamano l’articolo 2105 del Codice Civile e la normativa in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali (Legge 675/96, DPR 318/99).
In particolare, il lavoratore interessato al telelavoro dovrà impegnarsi al rispetto degli obblighi di segretezza per tutte le informazioni derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.
In nessun caso il lavoratore potrà eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi senza previa autorizzazione del datore di lavoro.
L’hardware ed il software sono forniti per uso esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, i costi derivanti dalla manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature fornite sono a carico del datore di lavoro.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno anche essere espletate in via telematica, nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/70 e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive nonché, preavvertito con adeguato anticipo, di rappresentanti dell’azienda anche per motivi tecnici e di sicurezza.
G) I locali dove si svolge l’attività di telelavoro devono essere idonei allo scopo, come previsto dal D.Lgs. 626/94 e dalla Legge 46/90 per ciò che attiene la sicurezza degli impianti elettrici.
Il controllo del rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro sarà possibile da parte dei soggetti a ciò deputati e contemplati nell’art.11 del D.Lgs 626/94, previa informazione al telelavoratore.
Il telelavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute ed è responsabile per eventuali danni da lui causati, derivanti dall’uso improprio dei mezzi e strumenti di lavoro nonché per danni causati a o da terzi.
H) La retribuzione del telelavoratore sarà quella prevista dalle norme di legge, di contratto nazionale e di contratto di secondo livello.
36 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Premesso che i costi di installazione e di esercizio sono a carico dell’azienda, l’azienda e il telelavoratore potranno definire sistemi di compensazione delle spese di esercizio da sostenere dal telelavoratore per il traffico telefonico, telematico e per il consumo energetico.
Le competenze relative al mese di riferimento verranno liquidate con le modalità ed alle scadenze previste per la generalità dei lavoratori.
I) L’applicazione dell’istituto è rimessa alla sola ed esclusiva volontà delle parti, sono nulli, pertanto, automatismi o vincoli che ne rendano possibile la concessione, o l’imposizione, obbligatoria.
Con periodicità semestrale a livello aziendale saranno fornite alle R.S.U. o in mancanza alle XX.XX. territoriali informazioni relative all’andamento del presente istituto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In assenza di specifica normativa di legge, le Parti concordano nell’intendere la disciplina come adottata in via sperimentale ed affidano all’Osservatorio il compito di un opportuno monitoraggio per un proficuo utilizzo dell’istituto sotto l’aspetto occupazionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’Accordo Interconfederale 17.7.2001 in materia di Telelavoro.
Art. 28 - Apprendistato
La presente normativa decorre dal 01.06.2006.
Le Parti concordano che l’apprendistato professionalizzante, essendo il più idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell’organizzazione aziendale, è essenzialmente finalizzato, alla sua positiva conclusione, ad essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l’indicazione delle prestazioni oggetto del contratto, la durata, l’eventuale periodo di prova, l’inquadramento ed il relativo trattamento economico, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 37
Formazione
Fermo restando la competenza regionale, d’intesa con le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente CCNL, nella definizione dei profili formativi, si conviene la seguente regolamentazione ai sensi dell’art. 49, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003.
Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l’apprendistato vengono individuate le seguenti macroprofessionalità:
Figure operaie – settore cartario-cartotecnico
Addetto alle attività produttive
Profili esemplificativi:
- addetto di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
- operatore di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
- operatore su macchine semplici per la produzione cartotecnica (piega-incolla, spiralatrici, etc.);
- operatore su macchina ondulatrice con prove di laboratorio;
- operatore su macchina accoppiatrice con prove di laboratorio;
- operatore addetto a macchina per estrusione film con prove di laboratorio;
- operatore su macchine da stampa e/o fustellatrici con prove di laboratorio;
- operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di scatole rivestite con prove di laboratorio;
- operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballi in cartone ondulato con prove di laboratorio;
- operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di sacchi con prove di laboratorio;
- operatore su macchine di elevata o media complessità per la produzione di imballaggio flessibile con prove di laboratorio.
Addetto all’attività manutentiva
Profili esemplificativi:
- addetto manutenzione;
- operatore manutenzione.
38 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Figure operaie – settore grafico-editoriale
Addetto alla prestampa
Profili esemplificativi:
- operatore pubblicitario;
- grafico impaginatore;
- operatore di sistemi elettronici integrati di fotoriproduzione;
- operatore di sistemi elettronici integrati per la trattazione e la videoimpaginazione.
Addetto alla stampa
Profili esemplificativi:
- macchinista su macchina da stampa.
Addetto alla postampa
Profili esemplificativi:
- conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico;
- cartotecnico extra;
- conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici.
Addetto a lavori complementari
Profili esemplificativi:
- manutentore;
- conduttore di caldaie;
- carrellista;
- magazziniere;
- addetto servizi ecologici;
- addetto servizi generali.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 39
Figure impiegatizie – settore cartario-cartotecnico
Impiegato area amministrativa
Profili esemplificativi:
- addetto amministrazione e sistemi informativi;
- specialista amministrazione e sistemi informativi.
Impiegato area commerciale
Profili esemplificativi:
- addetto commerciale;
- specialista commerciale.
Impiegato area tecnica
Profili esemplificativi:
- tecnico di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
- specialista di produzione/laboratorio/allestimento cartario;
- tecnico di manutenzione;
- specialista di manutenzione.
Figure impiegatizie – settore grafico-editoriale
Addetto al call-center
Impiegato area amministrativa
Profili esemplificativi:
- operatore amministrazione;
- operatore di contabilità/finanza/controllo di gestione;
- operatore di sistema informativo aziendale.
40 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Impiegato area commerciale
Profili esemplificativi:
- tecnico commerciale/marketing/organizzazione vendite;
- tecnico promozione e sviluppo commerciale prodotto (product manager);
- operatore servizi commerciali;
- tecnico di prodotto/servizio-assistenza clienti;
- preventivista. Impiegato area tecnica Profili esemplificativi:
- operatore di redazione tradizionale e multimediale;
- operatore grafico-editoriali;
- gestore di commessa.
Figure impiegatizie – settore informatico (area tecnica)
I profili professionali esemplificativi sono quelli previsti dal presente CCNL all’art.
86 – Inquadramento lavoratori area tecnica.
Per i profili professionali diversi dall’area tecnica si farà riferimento a quelli previsti per il settore grafico-editoriale.
I profili formativi delle figure individuate, costituiti dalla elencazione delle conoscenze e competenze da acquisire, costituiscono allegato al presente articolo.
Il piano formativo dovrà comprendere la descrizione del percorso formativo, le conoscenze e competenze da acquisire e l’indicazione del tutor aziendale.
La formazione dovrà essere strutturata e certificabile secondo le modalità definite dalle future disposizioni normative; la formazione, anche quella svolta internamente all’impresa, dovrà risultare nel libretto formativo del cittadino in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione di apprendistato; la formazione potrà avvenire anche con modalità in alternanza, “on the job” ed in affiancamento.
Le materie collegate alla realtà aziendale/professionale saranno oggetto di formazione interna, anche con modalità “e-learning”, mentre le altre potranno essere oggetto di formazione interna o esterna all’azienda anche con modalità di “e-learning”.
Nel piano formativo una quota del monte ore prevederà l’apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota potrà concernere l’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 41
Le ore di formazione relative all’antinfortunistica e all’organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all’inizio del rapporto di lavoro.
Le ulteriori ore di formazione formale specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, “on the job”, in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La durata della formazione è fissata in 120 ore medie annue.
Per ciascun anno dovrà, comunque, essere effettuato un numero di ore di formazione non inferiore all’80% del monte ore annuo.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonchè locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
In caso di aziende plurilocalizzate i locali potranno essere situati anche in un altro stabilimento o struttura di riferimento, ubicate anche in un’altra regione.
Le funzioni di tutore, come previsto dalla legge, possono essere svolte da un lavoratore designato dall’impresa che abbia una professionalità adeguata relativamente alle conoscenze e competenze che l’apprendista deve acquisire.
Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle registrazioni nel libretto formativo, un documento che attesti il periodo di apprendistato compiuto e l’attività lavorativa per la quale è stato effettuato l’apprendistato.
La Direzione Aziendale informerà la R.S.U. e/o le XX.XX., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull’andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
Durata ed inquadramento – settore cartario-cartotecnico
Le durate massime del contratto di apprendistato sono:
- 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo C;*
- 4 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo B;
- 5 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo A.
Per gli apprendisti destinati a qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel gruppo B o nel gruppo A, la durata del contratto di apprendistato è ridotta di 1 anno se in possesso di diploma o laurea breve coerente con la qualificazione professionale da acquisire e di 2 anni se in possesso di laurea sempre che sia coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
* Ad eccezione delle qualifiche per le quali è previsto l’iter automatico di carriera di cui ai commi sucessivi.
42 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
La Direzione Aziendale informerà la R.S.U. e/o le XX.XX., annualmente o, a richiesta, trimestralmente, sull’andamento delle assunzioni con contratto di apprendistato e la relativa tipologia.
L’inquadramento dell’apprendista per le professionalità per le quali è previsto l’iter automatico di carriera è al livello E per i primi 6 mesi e al livello D/2 per gli anni successivi.
Terminato l’apprendistato e avvenuta l’assunzione a tempo indeterminato per le professionalità per le quali è previsto l’iter automatico di carriera, l’ex apprendista è assegnato al livello D/1 dove permarrà 1 anno prima di essere assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per le professionalità per le quali non è previsto l’iter automatico di carriera l’inquadramento è di due livelli inferiori al livello di attestazione; dopo l’assunzione l’ex apprendista verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per quanto riguarda il premio di risultato, in mancanza di accordi aziendali, tra Direzione e R.S.U. sarà valutata l’applicazione dell’istituto agli apprendisti ed in questo ambito gli eventuali criteri e le eventuali modalità da adottare.
Per gli apprendisti assunti a tempo indeterminato l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme contrattuali di cui agli artt. 56 parte seconda, 64 parte terza, con riferimento al livello di assunzione.
Durata ed inquadramento – settore grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi
Le durate massime del contratto di apprendistato sono:
- 3 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel 6-7 livello;*
- 4 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel 3-4-5-livello;
- 5 anni per le qualifiche il cui livello di attestazione finale è nel Q-1-2 livello.
Per gli apprendisti destinati a qualifiche il cui livello di attestazione finale è dal 5 livello in su, la durata del contratto di apprendistato è ridotta di 1 anno se in possesso di diploma o laurea breve coerente con la qualificazione professionale da acquisire e di 2 anni se in possesso di laurea sempre che sia coerente con la qualificazione professionale da acquisire.
* Ad eccezione delle qualifiche per le quali è previsto l’iter automatico di carriera di cui ai commi sucessivi.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 43
L’inquadramento dell’apprendista per le professionalità per le quali è previsto l’iter automatico di carriera è al livello 10 per i primi 6 mesi e al livello 9 per gli anni successivi.
Terminato l’apprendistato e avvenuta l’assunzione a tempo indeterminato per le professionalità per le quali è previsto l’iter automatico di carriera, l’ex apprendista è assegnato al livello 8 dove permarrà 1 anno prima di essere assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per le professionalità per le quali non è previsto l’iter automatico di carriera l’inquadramento è di due livelli inferiori al livello di attestazione; dopo l’assunzione l’ex apprendista verrà assegnato al livello previsto per la sua mansione.
Per quanto riguarda il premio di risultato, in mancanza di accordi aziendali, tra Direzione e R.S.U. sarà valutata l’applicazione dell’istituto agli apprendisti ed in questo ambito gli eventuali criteri e le eventuali modalità da adottare.
Per gli apprendisti assunti a tempo indeterminato l’anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione a tempo indeterminato.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse mansioni.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme contrattuali di cui agli artt. 56 parte seconda, 64 parte terza, con riferimento al livello di assunzione.
Malattia – Apprendisti settori grafico-editoriale, informatico- servizi innovativi
L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 15 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza, nel caso di malattie di durata superiore 30 giorni lavorativi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell’arco di 36 mesi (pari a 1095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.
All’apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal primo fino al 180° giorno un trattamento economico pari al 50%, elevato al 60% a partire dall’01.01.2007, della normale retribuzione giornaliera, escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario.
NOTA A VERBALE
In occasione del rinnovo del secondo biennio, le Parti definiranno le modalità per l’avvicinamento alla percentuale del 100%.
44 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Malattia - Apprendisti settore cartario-cartotecnico
L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 12 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza, nel caso di malattie di durata superiore 30 giorni lavorativi. L’obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell’arco di 36 mesi (pari a 1095 gg. di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.
All’apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui al precedente comma, a partire dal primo fino al 180° giorno un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario.
Malattia - Norma valida per tutti i settori
Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto o venga istituito in avvenire.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL l’indennità di invalidità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell’azienda, oltre all’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio, di un’integrazione, a partire dal giorno seguente l’infortunio e fino alla scadenza dell’anzidetto periodo di conservazione del posto, dell’indennità erogata dall’INAIL fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione giornaliera.
NOTA A VERBALE
Le aziende provvederanno ad anticipare ai singoli periodi di paga anche il trattamento economico dovuto agli Istituti Mutualistici. Conseguentemente le aziende provvederanno a farsi rilasciare dagli apprendisti apposita delega, d’accordo con gli Enti assicuratori.
Per tutto quanto non previsto nei vari commi del presente articolo si fa riferimento alla normativa disposta per gli operai, per gli apprendisti operai, ed alla normativa disposta per gli impiegati, per gli apprendisti impiegati.
Norma transitoria
Il presente articolo decorre dal 01.06.2006.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 45
Per gli apprendisti in forza alla data del 31.05.2006. assunti in base alla precedente normativa continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 29 del precedente CCNL 17 luglio 2001 riportata nell’allegato n. 23.
Fino alla piena operatività della riforma del sistema di istruzione e formazione (c.d. Riforma Xxxxxxx), per l’assunzione di apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni di età si applica quanto previsto dalla previgente disciplina di cui all’art. 29 del CCNL 17 luglio 2001 riportata nell’allegato n. 23.
ALLEGATO
PROFESSIONALITÀ CARTOTECNICHE
Figure operaie
Addetto alle attività produttive:
A) operatore su macchine semplici per la produzione cartotecnica (piega-incolla, spiralatrici, etc.);
B) operatore su macchina ondulatrice, accoppiatrice, estrusione film, con controlli di laboratorio;
C) operatore su macchine da stampa e/o fustellatrici, con controlli di laboratorio;
D) operatore su macchine di elevata complessità (stampa, accoppiamento e allestimento in linea) per la produzione di scatole rivestite, imballi in cartone ondulato, sacchi, imballaggio flessibile, con controlli di laboratorio.
COMPETENZE
Modulo 1 (comune a tutti i profili professionali)
Sicurezza e ambiente:
1) conoscenza sicurezza generale;
2) conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
3) dispositivi di protezione individuale (DPI);
4) sistema qualità e ambiente;
5) ecologia.
46 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Modulo 2 (comune a tutti i profili professionali)
Principali prodotti del settore cartotecnico:
1) il processo cartotecnico;
2) i principali prodotti usati in cartotecnica;
3) i principali processi di stampa per il settore cartotecnico;
4) i controlli soggettivi e strumentali sul processo e sui prodotti.
Modulo 3 (comune a tutti i profili professionali)
Figure professionali e normativa del lavoro:
1) figure professionali del settore cartotecnico;
2) elementi base della normativa del lavoro.
Modulo 4 (specifico per ciascuno dei quattro profili)
Profilo A:
1) conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi, etc.);
2) inchiostri e controlli sullo stampato;
3) colle, adesivi, resine e loro corretto uso;
4) le principali operazioni di produzione cartotecnica;
5) conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione;
6) manutenzione;
7) utilizzo di eventuali impianti ausiliari.
Profilo B:
1) conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi, etc.);
2) colle, adesivi, resine e loro corretto uso;
3) conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione;
4) manutenzione;
5) utilizzo di eventuali impianti ausiliari;
6) controlli visivi e strumentali sul prodotto.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 47
Profilo C:
1) conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi, etc.);
2) inchiostri e controlli sullo stampato;
3) la forma da stampa;
4) le fustelle;
5) le principali operazioni di produzione cartotecnica;
6) conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione;
7) manutenzione;
8) utilizzo di eventuali impianti ausiliari;
9) controlli visivi e strumentali sul prodotto.
Profilo D:
1) conoscenza dei supporti di stampa (carta, accoppiati, laminati, estrusi, etc.);
2) inchiostri e controlli sullo stampato;
3) colle, adesivi, resine e loro corretto uso;
4) le principali operazioni di produzione cartotecnica;
5) la forma da stampa;
6) le fustelle;
7) conoscenza della struttura della macchina, attrezzaggio e controlli di produzione;
8) manutenzione;
9) utilizzo di eventuali impianti ausiliari;
10) controlli visivi e strumentali sul prodotto.
PROFESSIONALITÀ CARTARIE
COMPETENZE
Profilo A: addetto di produzione/laboratorio/allestimento cartario Categoria finale: C3/C2
48 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Competenze:
- conoscenza sicurezza generale;
- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
- dispositivi di protezione individuale;
- sistema qualità e ambiente;
- ecologia;
- terminologia sui tipi di prodotto;
- terminologia sui difetti del prodotto;
- tecnologia cartaria;
- conoscenza ciclo produttivo carta;
- controlli visivi;
- controlli strumentali;
- conoscenza struttura impianti;
- logistica;
- sistemi di finitura carta;
- avviamento;
- fermata generale macchina;
- gestione anomalie;
- utilizzo impianti ausiliari;
- attrezzaggio;
- elementi base di normativa del lavoro.
Profilo B: addetto manutenzione Categoria finale: C3/C2 Competenze:
- conoscenza sicurezza generale;
- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
- dispositivi di protezione individuale;
- sistema qualità e ambiente;
- ecologia;
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 49
- tecnologia cartaria;
- conoscenza ciclo produttivo carta;
- conoscenza struttura impianti;
- organizzazione della manutenzione;
- avviamento;
- fermata generale macchina;
- attrezzaggio;
- montaggio e smontaggio parti impianto;
- oleodinamica;
- pneumatica;
- sistemi elettrici;
- disegno meccanico;
- ricerca guasti;
- elementi base di normativa del lavoro.
Profilo C: operatore di produzione/laboratorio/allestimento cartario Categoria finale: C1/161/B2
Competenze:
- conoscenza sicurezza generale;
- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
- dispositivi di protezione individuale;
- sistema qualità e ambiente;
- ecologia;
- elementi di fisica e chimica;
- terminologia sui tipi di prodotto;
- terminologia sui difetti del prodotto;
- tecnologia cartaria;
- conoscenza ciclo produttivo carta;
- controlli visivi;
- controlli strumentali;
50 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
- conoscenza struttura impianti;
- tecnologia grafica;
- logistica;
- sistemi di finitura carta;
- avviamento;
- fermata generale macchina;
- gestione anomalie;
- utilizzo impianti ausiliari;
- attrezzaggio;
- elementi base di normativa del lavoro.
Profilo D: operatore manutenzione Categoria finale: C1/161/B2 Competenze:
- conoscenza sicurezza generale;
- conoscenza sicurezza specifica di lavorazione;
- dispositivi di protezione individuale;
- sistema qualità e ambiente;
- ecologia;
- terminologia sui tipi di prodotto;
- tecnologia cartaria;
- conoscenza ciclo produttivo carta;
- conoscenza struttura impianti;
- logistica;
- organizzazione della manutenzione;
- avviamento;
- fermata generale macchina;
- gestione anomalie;
- utilizzo impianti ausiliari;
- attrezzaggio;
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 51
- montaggio e smontaggio parti impianto;
- oleodinamica;
- pneumatica;
- sistemi elettrici;
- disegno meccanico;
- ricerca guasti;
- elementi base di normativa del lavoro.
Profilo E: addetto amministrazione/informatica Categoria finale: C1/B2
Competenze:
- normativa generale e specifica sulla sicurezza;
- procedure di lavoro in sicurezza;
- mappe rischio e procedure emergenza;
- processo di budget;
- valutazione costo prodotto;
- orientamento al risultato;
- elementi di base di normativa del lavoro;
- lingua inglese;
- informatica di base;
- processi aziendali fondamentali;
- principi di contabilità generale;
- principi di contabilità industriale;
- principi di marketing.
Profilo F: addetto commerciale Categoria finale: C1/B2 Competenze:
- normativa generale e specifica sulla sicurezza;
- procedure di lavoro in sicurezza;
52 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
- mappe rischio e procedure emergenza;
- standard prodotti finiti;
- tecniche di stampa;
- difettosità prodotto finito;
- processo di budget;
- valutazione costo prodotto;
- orientamento relazione cliente-fornitore;
- orientamento al risultato;
- elementi di base di normativa del lavoro;
- lingua inglese;
- informatica di base;
- processi aziendali fondamentali;
- mercati e prodotti;
- tecniche di vendita;
- tecniche di comunicazione;
- principi di marketing.
Profilo G: tecnico di produzione/laboratorio/allestimento cartario Categoria finale: B1
Competenze:
- standard materie prime;
- metodi analisi e controllo forniture;
- principi di funzionamento impianti;
- materie prime e depurazione acque;
- processo macchina continua;
- processo patinatura;
- processo allestimento;
- normativa generale e specifica sulla sicurezza;
- procedure di lavoro in sicurezza;
- mappe rischio e procedure emergenza;
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 53
- standard prodotti finiti;
- tecniche di stampa;
- difettosità prodotto finito;
- procedure gestione scarti (controllo qualità);
- strumenti e metodi analisi di laboratorio;
- elementi di base di normativa del lavoro;
- inglese tecnico;
- informatica di base;
- gestione risorse umane.
Profilo H: tecnico manutenzione Categoria finale: B1 Competenze:
- principi di funzionamento impianti;
- innovazioni tecnologiche/impiantistiche;
- impiantistica meccanica/pneumatica;
- impiantistica elettrico/elettronica;
- impianti energia;
- materie prime e depurazione acque;
- processo macchina continua;
- processo patinatura;
- processo allestimento;
- norme e procedure ISO/VISION;
- normativa generale e specifica sulla sicurezza;
- procedure di lavoro in sicurezza;
- mappe rischio e procedure emergenza;
- principi miglioramento continuo;
- metodo di valutazione efficienza impianti;
- elementi di base di normativa del lavoro;
- inglese tecnico;
54
- informatica di base;
- gestione risorse umane.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Profilo I: specialista di produzione/laboratorio/allestimento cartario Categoria finale: A
Competenze:
- standard materie prime;
- metodi analisi e controllo forniture;
- principi di funzionamento impianti;
- materie prime e depurazione acque;
- processo macchina continua;
- processo patinatura;
- processo allestimento;
- normativa generale e specifica sulla sicurezza;
- procedure di lavoro in sicurezza;
- mappe rischio e procedure emergenza;
- processo di budget;
- standard prodotti finiti;
- tecniche di stampa;
- difettosità prodotto finito;
- norme e procedure ISO/VISION;
- procedure gestione scarti (controllo qualità);
- strumenti e metodi analisi di laboratorio;
- metodi programmazione produzione;
- controllo avanzamento produzione;
- metodi gestione programmazione scorte;
- principi miglioramento continuo;
- metodi valutazione efficienza impianti;
- metodi valutazione produttività e organizzazione lavoro;
- comprensione del business;
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 55
- analisi e soluzione dei problemi;
- orientamento relazione cliente-fornitore;
- orientamento al risultato;
- decisionalità;
- organizzazione e controllo attività;
- elementi di base di normativa del lavoro;
- inglese tecnico;
- informatica di base;
- tecniche di comunicazione;
- gestione risorse umane.
Profilo L: specialista manutenzione Categoria finale: A
Competenze:
- principi di funzionamento impianti;
- innovazioni tecnologiche/impiantistiche;
- impiantistica meccanica/pneumatica;
- impiantistica elettrico/elettronica;
- impianti energia;
- materie prime e depurazione acque;
- processo macchina continua;
- processo patinatura;
- processo allestimento;
- norme e procedure ISO/VISION;
- metodi di gestione magazzini scorte;
- normativa generale e specifica sulla sicurezza;
- procedure di lavoro in sicurezza;
- mappe rischio e procedure emergenza;
- processo di budget;
- gestione prestazione fornitori;
56 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
- principi miglioramento continuo;
- metodo di valutazione efficienza impianti;
- metodi di valutazione produttività e organizzazione lavoro;
- visione d’insieme;
- visione imprenditiva;
- comprensione del business;
- analisi e soluzione dei problemi;
- orientamento relazione cliente-fornitore;
- orientamento al risultato;
- decisionalità;
- organizzazione e controllo attività;
- elementi di base di normativa del lavoro;
- inglese tecnico;
- informatica di base;
- gestione risorse umane.
Profilo M: specialista amministrazione/informatica (impiegato) Categoria finale: B1/A
Competenze:
-standard prodotti finiti;
-tecniche di stampa;
-difettosità prodotto finito;
-normativa generale e specifica sulla sicurezza;
-procedure di lavoro in sicurezza;
-processo di budget;
-valutazione costo prodotto;
-standard prodotti finiti;
-tecniche di stampa;
-difettosità prodotto finito;
-norme e procedure ISO/VISION;
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 57
-principi miglioramento continuo;
-visione d’insieme;
-visione imprenditiva;
-comprensione del business;
-orientamento all’efficienza e ottimizzazione delle risorse;
-analisi e soluzione dei problemi;
-orientamento al risultato;
-organizzazione e controllo attività;
-normativa del lavoro;
-inglese tecnico;
-formazione informatica;
-processi aziendali fondamentali;
-sistemi di contabilità generale;
-sistemi di contabilità industriale;
-tecniche di comunicazione;
-gestione risorse umane.
Profilo N: specialista commerciale (impiegato) Categoria finale: B1/A
Competenze:
-standard prodotti finiti;
-tecniche di stampa;
-difettosità prodotto;
-normativa generale e specifica sulla sicurezza;
-procedure di lavoro in sicurezza;
-processo di budget;
-valutazione costo prodotto finito;
-standard prodotti finiti;
-tecniche di stampa;
-difettosità prodotto finito;
58 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
-norme e procedure ISO/VISION;
-visione d’insieme;
-visione imprenditiva;
-comprensione del business;
-orientamento all’efficienza e ottimizzazione delle risorse;
-analisi e soluzione dei problemi;
-orientamento al risultato;
-organizzazione e controllo attività;
-normativa del lavoro;
-lingua inglese;
-formazione informatica;
-processi aziendali fondamentali;
-mercati e prodotti;
-sistemi di marketing;
-tecniche di vendita;
-tecniche di comunicazione;
-gestione risorse umane.
PROFESSIONALITA’ GRAFICO-EDITORIALI
Famiglia professionale: Addetto alla prestampa Figure professionali (esemplificative):
•Operatore pubblicitario
•Grafico impaginatore
•Operatore di sistemi elettronici integrati di fotoriproduzione
•Operatore di sistemi elettronici integrati per la trattazione e la videoimpaginazione
Area di attività: L’addetto che, avendo presente il ciclo di produzione e la documentazione tecnica predisposta, utilizza l’impianto già programmato e funzionante per i diversi processi grafici posti a monte dei procedimenti di stampa, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto finale.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 59
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Essere in grado di definire il ruolo della grafica all’interno della comunicazione dei mass-media.
5. Saper dividere la struttura globale del processo grafico nei vari sottoprocessi conoscendone peculiarità e limiti.
6. Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
7. Essere in grado di realizzare il controllo qualità del semilavorato finale nel processo di prestampa.
8. Conoscere un metodo razionale per la digitazione del testo e la conoscenza di un programma applicativo di digitazione del testo.
9. Conoscere il metodo digitale (OCR) per acquisire il testo dattiloscritto.
10. Saper utilizzare il metodo dei segni convenzionali per effettuare la correzione ortotipografica dei testi.
11. Essere in grado di digitalizzare delle immagini analogiche mediante l’utilizzo di scanner.
12. Conoscere le possibilità tecnologiche per la ripresa digitale e la relativa integrazione con il processo grafico.
13. Introdurre alle possibilità offerte dalla manipolazione fotografica attraverso software applicativi di fotoritocco.
14. Saper integrare testi e immagini su di un unico supporto digitale fino all’ottenimento delle pellicole.
15. Conoscere i differenti percorsi di imposizione manuale e digitale.
16. Saper realizzare una forma di stampa con metodo manuale.
17. Conoscere la funzione e le varie possibilità tecnologiche delle prove colore.
18. Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti.
19. Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo.
20. Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria.
60 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
21. Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta.
22. Conoscere le principali evoluzioni tecnologiche che potranno essere implementate all’interno del processo grafico.
Famiglia professionale: Addetto alla stampa Figure professionali (esemplificative):
• Macchinista su macchina da stampa
Area di attività: L’addetto che, avendo presente il ciclo di produzione e la documentazione tecnica predisposta, programma e utilizza l’impianto per i diversi processi di stampa, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto finale.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Essere in grado di definire il ruolo della grafica all’interno della comunicazione dei mass-media.
5. Saper dividere la struttura globale del processo grafico nei vari sottoprocessi conoscendone peculiarità e limiti.
6. Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
7. Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e scheda di controllo qualità.
8. Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia delle macchine e conoscere le principali caratteristiche della componentistica degli impianti.
9. Conoscere le caratteristiche dei materiali in funzione del loro utilizzo e della tipologia di lavorabilità.
10 Saper realizzare una forma di stampa con metodo manuale.
11. Saper effettuare il controllo visivo e strumentale della forma di stampa.
12. Saper identificare e gestire le registrazioni della macchina da stampa in funzione del formato, dello spessore e del tipo di supporto.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 61
13. Essere in grado di eseguire i controlli colore di base e valutarne i risultati.
14. Essere in grado di effettuare il controllo strumentale della forma di stampa.
15. Saper eseguire controlli colore strumentali e valutazione dei risultati.
16. Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti.
17. Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo.
18. Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria.
19. Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta.
20. Conoscere le principali evoluzioni tecnologiche che potranno essere implementate all’interno del processo grafico.
Famiglia professionale: Addetto alla poststampa Figure professionali (esemplificative):
• Conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico
• Cartotecnico extra
• Conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici
Area di attività: L’addetto che, avendo presente il ciclo di produzione e la documentazione tecnica predisposta, programma e utilizza l’impianto per i diversi processi di poststampa, tiene monitorato il processo e verifica il prodotto finale.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Essere in grado di definire il ruolo della grafica all’interno della comunicazione dei mass-media.
5. Saper dividere la struttura globale del processo grafico nei vari sottoprocessi conoscendone peculiarità e limiti.
62 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
6. Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
7. Leggere ed interpretare documentazione tecnica di pertinenza, il relativo ciclo di lavoro e scheda di controllo qualità.
8. Conoscere ed applicare gli elementi di base della tecnologia delle macchine e conoscere le principali caratteristiche della componentistica degli impianti.
9. Conoscere le caratteristiche dei materiali in funzione del loro utilizzo e della tipologia di lavorabilità.
10. Essere in grado di realizzare il controllo qualità del semilavorato finale del processo di stampa.
11. Conoscere e realizzare le principali lavorazioni di legatoria di base.
12. Saper eseguire le principali lavorazioni cartotecniche a completamento del processo grafico di specifici stampati.
13. Essere in grado di monitorare la qualità del prodotto in uscita, compilando la scheda di autocontrollo riportando i dati rilevati richiesti.
14. Saper registrare i dati tecnici ed i risultati del processo lavorativo.
15. Saper effettuare interventi di manutenzione ordinaria e essere in grado di collaborare con i tecnici della manutenzione nelle operazioni di manutenzione preventiva e straordinaria.
16. Conoscere e utilizzare gli strumenti di misura e di controllo previsti dalla scheda di controllo qualità ricevuta.
17. Conoscere le principali evoluzioni tecnologiche che potranno essere implementate all’interno del processo grafico.
Famiglia professionale: Addetto a lavori complementari Figure professionali (esemplificative):
• Manutentore
• Conduttore di caldaie
• Carrellista
• Magazziniere
• Addetto servizi ecologici
• Addetto servizi generali
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 63
Area di attività:
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
Famiglia professionale: Addetto al Call-center Figure professionali (esemplificative):
• Addetto al Call-center
Area di attività:
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
Famiglia professionale: Impiegato area amministrativa Figure professionali (esemplificative):
• Operatore amministrazione
• Operatore di contabilità/finanza/controllo di gestione
• Operatore di sistema informativo aziendale
Area di attività:
Questa famiglia professionale è di tipo polivalente e trasversale, dotata di strumenti logici, metodologie operative e abilità nell’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali.
È in grado di inserirsi con sicurezza nel campo della tecnica amministrativo/aziendale, gestendo le attività varie anche con l’utilizzo di supporti informatici, dotato di
64 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
buona cultura socio-economica e giuridica di base, di indispensabili conoscenze di organizzazione aziendale e almeno di una lingua straniera.
Svolge compiti esecutivi di controllo della tenuta di contabilità generale, fiscale, tributaria, e delle operazioni contabili connesse all’amministrazione del personale, definisce e risolve i problemi contabili cooperando e interagendo con le altre funzioni aziendali, utilizza i documenti propri di una attività commerciale, applica la procedura delle paghe, gestisce la corrispondenza commerciale e di magazzino per i controlli di sua pertinenza ed esegue le rilevazioni necessarie per l’aggiornamento dei libri contabili e per la rielaborazione di dati a supporto delle decisioni strategiche della direzione aziendale.
Possiede nozioni di base del commercio internazionale, delle procedure e della documentazione in uso corrente da parte dei sistemi bancari, assicurativi, di trasporto, di compravendita e di pagamento nei Paesi dell’Unione Europea.
Per la sua capacità di applicare procedure formalizzate e consuetudinarie, adottando scelte basate sul criterio di connessione/conformità a norme e regole apprese, permette una sua collocazione in segreteria generale e in piccole imprese artigiane, commerciali, di servizi.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Essere in grado di eseguire il trattamento delle informazioni (sia su carta che su supporti informatici) anche il lingua straniera.
5. Saper utilizzare il computer e i principali pacchetti applicativi di office automation e, eventualmente, dedicati alla gestione economico/finanziaria dell’impresa.
6. Essere in grado di espletare le pratiche amministrative interne relative alle principali attività economiche e alla tenuta della contabilità ordinaria (ed alcuni scritture a carattere straordinario).
7. Saper identificare e distinguere i diversi libri contabili obbligatori e non.
8. Saper eseguire registrazioni derivanti da: acquisti e vendite; retribuzioni del personale, spese di manutenzione, godimento di beni di terzi, rapporti con le banche, obblighi fiscali o di altri oneri e proventi dell’esercizio dell’attività, operazioni con il commercio estero.
9. Verificare la correttezza del proprio e dell’altrui operato sempre a livello amministrativo-contabile.
10. Saper eseguire correzioni di eventuali errori in materia amministrativa contabile.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 65
Competenze professionali per la qualifica (5 anni):
1. Gestione delle informazioni di varia natura, anche in lingua straniera (principalmente l’inglese), utilizzando le strumentazioni adeguate.
2. Progettazione e prefigurazione dell’azione in modo da definire il piano di lavoro, individuando le risorse necessarie e le eventuali criticità.
3 Implementazione del piano di lavoro, verificando le eventuali anomalie e, se necessario, rimuovendole.
4. Utilizzo delle strumentazioni informatiche, hardware e software, in particolare per l’elaborazione di testi, di fogli elettronici, per la ricerca di informazioni (internet) e per la comunicazione (posta elettronica).
5. Organizzazione e gestione delle dinamiche legate ai flussi documentali e delle pratiche amministrative e contabili.
6. Gestione delle diverse scadenze amministrative, fiscali e commerciali ed espletamento delle correlate pratiche amministrative e contabili interne ed esterne.
7. Interpretazione di un testo di legge o di un contratto.
8. Verifica della correttezza del proprio e dell’altrui operato a livello amministrativo con la possibilità di correzione degli eventuali errori.
9. Tenuta della documentazione e dei registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e civilistica.
10. Tenuta della contabilità di magazzino.
11. Gestione amministrativa delle operazioni commerciali (fatturazione, etc.).
12. Gestione autonoma delle scadenze fiscali e amministrative e cura degli adempimenti connessi (ad esempio, apertura o variazione della partita IVA, invio della dichiarazione dei redditi, iscrizione al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, dichiarazione di inizio attività alla C.C.I.A.A., deposito del bilancio d’esercizio).
13. Gestione delle principali operazioni finanziarie (incassi, pagamenti tramite assegni, bonifici, MAV, emissione/incasso di Ricevute Bancarie, Carte di Credito) con le banche o con altri finanziatori.
14. Cura delle pratiche di natura commerciale relative al trasporto, alle condizioni di consegna e di assicurazione delle merci.
15. Gestione dei principali adempimenti legati alla contabilità del personale.
Famiglia professionale: Impiegato area commerciale Figure professionali (esemplificative):
• Tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite
66 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
• Tecnici promozione sviluppo commerciale prodotto (product manager)
• Operatori servizi commerciali
• Tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti
• Preventivista
Area di attività: Questa famiglia professionale, indipendentemente dalla specifica qualifica in uscita, avrà una formazione polivalente e trasversale e sarà dotata di strumenti logici, metodologie operative e abilità nell’utilizzo delle tecnologie multimediali.
Questo tipo di formazione consentirà di comprendere le dinamiche di funzionamento di un’azienda (e dei suoi singoli reparti o settori) di qualsiasi tipo e dimensione.
Avrà una cultura socio-economica e giuridica di base che, insieme alle basilari conoscenze di informatica, di tecnica commerciale, del sistema fiscale relativo alle imposte sui consumi e di almeno una lingua straniera (preferibilmente l’inglese commerciale), gli consentirà di gestire con sicurezza la propria attività. Inoltre, le basi di merceologia, di tecnica commerciale e di comunicazione, gli consentiranno di svolgere compiti di impostazione della vendita, attinente alla predisposizione delle merci favorendone l’acquisto, all’incasso delle transazioni e al controllo/riscontro dei prodotti venduti e in giacenza e dei corrispettivi.
Per la sua capacità di applicare procedure tecniche formalizzate e consuetudinarie, di elaborare e personalizzare procedure ad hoc, è una figura che potrà essere collocata sia nel reparto vendite al pubblico di un’impresa commerciale, esercente la vendita al dettaglio sia nel reparto commerciale di imprese di piccole, medie o grandi dimensioni, con particolare attitudine per le prassi che regolano la rilevazione, esecuzione e controllo di ordini dalla clientela sia nelle attività di back-office di un’impresa che, svolgendo attività di e-commerce, gestisce vendite on-line.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Trattare informazioni, sia su carta che su supporti informatici, anche in lingua straniera (principalmente l’inglese).
5. Utilizzare il PC e i software applicativi, con particolare riferimento a quelli di
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 67
elaborazione testi, ai fogli elettronici e all‘utilizzo di internet e della posta elettronica.
6. Classificare e archiviare documenti di vendita.
7. Espletare pratiche amministrative e contabili interne riferite alle vendite, come, ad esempio: gestione dello scadenzario clienti e fornitori, compilazione della Prima Nota, rapporti con le banche, utilizzo dei diversi strumenti di pagamento.
8. Saper “leggere” le risultanze di un inventario (esempio, un inventario di magazzino, etc.).
9. Essere in grado di interpretare un testo di legge o di un contratto.
10. Essere in grado di sostenere un contatto di vendita e concluderlo positivamente.
11. Essere riservati, precisi, pratici e possedere la capacità di organizzare il proprio lavoro e quello degli altri e gestire al meglio il tempo a disposizione.
12. Relazionarsi in modo professionale con il proprio datore di lavoro, con i suoi superiori, con i colleghi e con la clientela.
13. Verificare la correttezza del proprio agire con la possibilità di correggere gli eventuali errori.
Competenze professionali per la qualifica (5 anni):
1. Definizione delle strategie tese ad aumentare la penetrazione nel mercato di riferimento o di nuovi mercati di sbocco.
2. Studio del mercato di riferimento.
3. Esame, controllo e confronto delle informazioni raccolte.
4. Trattamento ed elaborazione dei dati grezzi per la definizione di una strategia di vendita.
5. Produzione della documentazione di sintesi, anche sotto orma di grafici e tabelle.
6. Definizione del piano di marketing per un prodotto o una linea di prodotti.
7. Esame delle caratteristiche del prodotto in termini di qualità, prezzo, distribuzione, garanzie, assistenza postvendita.
8. Definizione di una campagna pubblicitaria e predisposizione di un budge pubblicitario.
9. Controllo dell‘efficacia della campagna pubblicitaria.
10. Controllo dei risultati di una campagna pubblicitaria in termini di analisi costi/ benefici.
11. Strutturazione della rete di vendita o di distribuzione.
68 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
12. Predisposizione del budget aziendale delle vendite.
13. Predisposizione dei servizi postvendita tesi alla fidelizzazione del cliente.
14. Definizione di una strategia di vendita.
Famiglia professionale: Impiegato area tecnica Figure professionali (esemplificative):
• Operatori di redazione tradizionale e multimediale
• Operatori grafico editoriali
• Gestori di commessa
Area di attività: Il tecnico delle arti grafiche offre un grado medio di polifunzionalità, conosce l’intero ciclo di produzione (dalla fase di progettazione a quella di stampa- spedizione) e persegue una gestione di qualità. Egli è in grado di svolgere una varietà di compiti, quali la collaborazione nella fase progettuale ed esecutiva, lo svolgimento di mansioni di coordinamento delle diverse fasi del processo produttivo, osservando ed applicando la normativa su prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Durante il ciclo produttivo, sa interfacciarsi con le diverse aree funzionali aziendali: ufficio tecnico, ufficio acquisti,ufficio commerciale, ufficio di produzione.
Competenze professionali per la qualifica (3 anni):
1. Adottare nei processi lavorativi comportamenti conformi alle norme di sicurezza, qualità, salvaguardia della salute e dell’ambiente.
2. Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa.
3. Conoscere le linee fondamentali di disciplina del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali nonché i diritti e i doveri dei lavoratori e gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro.
4. Conoscere materiali, processi, problemi, limiti e possibilità per le diverse tecniche di produzione di stampati e affini.
5. Conoscere le principali regole estetiche della grafica.
6. Conoscere un metodo razionale per la digitazione del testo e la conoscenza di un programma applicativo di digitazione del testo.
7. Conoscere il metodo digitale (OCR) per acquisire il testo dattiloscritto.
8. Saper utilizzare il metodo dei segni convenzionali per effettuare la correzione ortotipografica dei testi.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 69
9. Essere in grado di digitalizzare delle immagini analogiche mediante l’utilizzo di scanner.
10. Introdurre alle possibilità offerte dalla manipolazione fotografica attraverso software applicativi di fotoritocco.
11. Saper integrare testi e immagini su di un unico supporto digitale fino all’ottenimento delle pellicole.
12. Utilizzare le caratteristiche grafiche e il linguaggio di comunicazione di Internet per realizzare semplici progetti grafici di siti.
13. Leggere uno story-bord e, eventualmente, contribuirne alla definizione.
14. Utilizzare le procedure per la pubblicazione di siti e materiali in Internet e Intranet.
15. Sviluppare pagine web di un sito avente caratteristiche date.
16. Produrre semplici animazioni all’interno di una pagina web servendosi di elementi illustrativi digitali, anche prodotti direttamente.
17. Realizzare un semplice prodotto multimediale gestendo i contenuti statici e dinamici con effetti audio e video.
18. Utilizzare strumenti di post-produzione digitali per assemblare i vari elementi multimediali seguendo uno story-bord.
19. Utilizzare i principali strumenti di input e output digitali anche mediante l’utilizzo di risorse di rete.
Competenze professionali per la qualifica (5 anni):
1. Interpreta le indicazioni dello staff creativo/committente, sul piano grafico, estetico, funzionale e dei costi.
2. Elabora autonomamente testi pubblicitari e promozionali o controlla il lavoro di collaboratori valutandone l’adeguatezza.
3. Deve saper gestire una commessa.
4. Collabora con la stesura dei preventivi.
5. Stabilisce i tempi per la realizzazione del prodotto a stampa.
6. Cura la fase di realizzazione distribuendo ruoli e compiti alle varie sezioni delle aziende di produzione.
7. Segue lo sviluppo e la produzione compiendo verifiche successive con la committenza (staff creativo) con particolare attenzione ai difetti tecnici delle lavorazioni.
8. Verifica la corrispondenza ad un progetto di qualità.
9. Verifica i consuntivi di spesa e la corrispondenza alle specifiche dei preventivi.
70 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Art. 29 - Tirocinio
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per legge o per contratto effettuare l’apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata all’ultimo livello della classificazione, al termine del quale il tirocinante viene inserito come l’apprendista, nell’iter professionale previsto per la sua specializzazione.
Art. 30 - Assunzione - Documenti
Per le assunzioni valgono le norme di legge.
L’assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
- la data di assunzione;
- la qualifica ed il livello cui il lavoratore viene assegnato, e in modo sommario le mansioni cui deve attendere;
- l’inquadramento economico iniziale;
- la durata dell’eventuale periodo di prova;
- l’esplicito riferimento all’applicazione del presente CCNL;
- il numero di iscrizione sul libro matricola.
Con le comunicazioni di quanto sopra, le Parti si danno atto che sono assolti gli obblighi di cui al D.lgs. n. 152/97.
Unitamente alla lettera di assunzione, l’Azienda consegnerà al lavoratore il materiale FONDAPI relativo alla previdenza integrativa.
Per l’assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
- libretto di lavoro o documento equipollente;
- codice fiscale;
- stato di famiglia;
- carta di identità o documento equipollente;
- eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro sempreché il lavoratore ne sia in possesso.
Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell’Azienda il proprio domicilio nonché eventuali cambiamenti intervenuti nel corso del rapporto di lavoro.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 71
Art.31 - Visita medica
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica prima dell’assunzione, al fine di accertarne l’idoneità alla mansione che gli viene affidata o successivamente, quando l’azienda lo ritenga opportuno, al fine di verificare il permanere delle condizioni di idoneità.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Art. 32 - Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è regolato dalle disposizioni di legge vigenti che vengono integralmente richiamate.
2. A decorrere dall’1.1.2002 le norme di cui al precedente CCNL vengono sostituite da quanto di seguito stabilito.
Giornalieri e due turni (norma comune a tutti i settori)
3. Le Parti, avvalendosi della facoltà loro concessa dalle norme di Xxxxx in materia di riferire l’orario normale di lavoro alla durata media della prestazione lavorativa in periodi plurisettimanali e comunque non superiori all’anno, concordano che l’orario normale di lavoro viene definito in n° 38 ore e 30 minuti medie settimanali, in cui vengono assorbite tutte le riduzioni dell’orario di lavoro previste dai precedenti CCNL.
4. A tale fine, la Direzione Aziendale presenterà alle R.S.U., entro il mese di novembre di ciascun anno, il piano di attuazione dell’orario di lavoro tale da consentire il mantenimento di tale media lavorativa per l’anno successivo.
5. In tale piano potranno essere previste settimane lavorative a 38 ore e 30 minuti settimanali, e settimane a maggiore e minore orario, sia per tutta l’azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni o singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 38 ore e 30 minuti e il non superamento delle 48 ore di lavoro ordinario per singola settimana. Tale orario verrà considerato come orario di riferimento per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell’arco dell’anno. Contestualmente, tra la Direzione Aziendale e la R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti nonché i criteri di godimento delle 24 ore (23 per il settore cartario- cartotecnico) di permessi retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla Legge
n. 54/77, come modificata da D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336. Gli eventuali periodi di utilizzo collettivo di tali istituti verranno considerati utili ai fini del computo dell’orario di lavoro medio di cui al commi susseguenti.
6. Al fine di trovare una soluzione concordata, le Parti effettueranno un esame congiunto delle esigenze che hanno portato l’Azienda a proporre un orario di riferimento
72 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
con durata della prestazione lavorativa non omogenea nelle singole settimane, e procederanno alle intese attuative entro 10 giorni dalla presentazione del piano. In caso di mancato accordo, nei successivi 10 giorni le Parti procederanno ad un ulteriore approfondimento assistite dalle rispettive Organizzazioni Territoriali, fermo restando l’applicazione del piano presentato con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
7. Xxxxx restando quanto precedentemente esposto, qualora l’impresa non ravvisasse la necessità di procedere a modifiche degli orari di lavoro già esistenti, questi persisteranno quale orario di lavoro annuo di riferimento. A fronte di esigenze di modifica verranno applicate le procedure di cui ai commi precedenti.
7 bis. In riferimento all’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, si concorda che i limiti previsti per il riposo giornaliero dall’art. 7 e per le pause dall’art. 8 del medesimo decreto, potranno essere derogati in caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, comma 2, del suddetto decreto. Aggiuntive specifiche necessità di deroga possono essere stabilite da accordi aziendali facendo salve le intese in materia già disciplinate prima dell’entrata in vigore del presente contratto. La condizione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause, concordato o di fatto, di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti.
8. L’orario di lavoro ordinario annuo, pertanto, è la risultanza dell’applicazione dell’orario medio settimanale di 38 ore e 30’ di effettiva prestazione e del calendario di riposi collettivi concordati attraverso le modalità previste dai successivi commi.
9. L’orario di riferimento così definito, potrà peraltro essere variato dall’Azienda a fronte di esigenze produttive non preventivabili e non aventi carattere strutturale all’atto della sua definizione. I lavoratori interessati alle variazioni dell’orario di riferimento, contestualmente alle R.S.U., saranno preavvertiti tempestivamente (con almeno 36 ore di anticipo) e in linea con le necessità aziendali, saranno tenuti alla effettuazione della variazione di orario. Qualora sorgessero controversie in merito alla applicazione di quanto precedentemente definito, contestualmente al confronto sulla definizione dell’orario annuo di riferimento, le Parti Aziendali dovranno definire uno specifico termine di preavviso che tenga conto delle effettive reciproche esigenze. In caso di mancato accordo in sede aziendale sull’applicazione di tale normativa, la stessa verrà esaminata dalle XX.XX. e dalle Associazioni territorialmente competenti, entro 5 cinque giorni dalla richiesta di una delle Parti Aziendali.
9 bis. In relazione a quanto previsto dall’art. 4, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 66/2003, la durata di riferimento è calcolata su un periodo di 6 mesi considerate le specifiche esigenze tecnico-organizzative settoriali, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali. Quanto sopra senza pregiudizio per ciò che concerne la disciplina dello straordinario e delle relative maggiorazioni. Il termine di 6 mesi potrà essere elevato, previo accordo con le R.S.U. e/o con le XX.XX. a 12 mesi.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 73
10. L’attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
11. I lavoratori che avessero specifiche e documentate impossibilità alla variazione di orario in superamento dell’orario di riferimento in individuabili periodi temporali, dovranno preavvertire l’Azienda di questo impedimento.
12. Al verificarsi dei citati mutamenti dell’orario di riferimento, l’azienda, fermo restando il pagamento della retribuzione mensile ordinaria, terrà una contabilità per singolo dipendente relativa al saldo positivo o negativo degli scostamenti rispetto all’orario ordinario di riferimento che consente il raggiungimento dell’orario normale di lavoro annuo.
13. Qualora alla scadenza dell’anno solare, o del diverso periodo concordato, il saldo della prestazione lavorativa non fosse a pareggio si opererà con le seguenti modalità:
a) saldo positivo:
- per il 60% delle ore si procederà all’effettivo pagamento delle quote di retribuzione ordinaria e delle maggiorazioni secondo quanto definito al comma 18 del presente articolo.
- Per il 40% delle ore si procederà a programmare le modalità di recupero nell’anno solare successivo, fermo restando che le stesse ore verranno considerate ore lavorative ordinarie a tutti gli effetti.
b) saldo negativo: previo esame congiunto tra la Direzione Aziendale e la R.S.U., si procederà ad effettuare le relative compensazioni con le ore di riposo a titolo ex festività e R.O.L. maturate e non godute fino a concorrenza. Le eventuali eccedenze verranno considerati crediti di prestazioni lavorative per l’impresa. Resta salva la facoltà del lavoratore direttamente interessato, di optare per la compensazione del periodo con eventuali quote individuali di ferie maturate e non godute al 31.12 di ciascun anno.
Procedure di verifica
14. Fermo restando quanto previsto alla lettera b) del precedente punto 13, qualora anche per singoli lavoratori si verificasse l’esistenza di un saldo positivo o negativo almeno pari a 60 ore, le Parti procederanno ad una verifica per il riallineamento del saldo. A tale fine l’Azienda provvederà ad inserire nel prospetto paga mensile il saldo individuale.
15. In ogni caso, qualora si siano verificati mutamenti dell’orario di riferimento, le Parti Aziendali procederanno ad una verifica bimestrale.
16. Le Parti convengono che lo schema così articolato di gestione degli orari di lavoro consente una adeguata flessibilità delle imprese e della prestazione lavorativa in un contesto di sostanziale equilibrio dei carichi di lavoro medi annui, ma che allo stesso non possa essere affidato il compito di gestire picchi e flessi straordinari e non riequilibrabili.
74 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
17. In tali casi pertanto, qualora l’impresa ritenesse che mutamenti temporanei dell’orario di lavoro di riferimento conseguenti ai carichi di lavoro in possesso non potessero essere riequilibrati nell’arco dell’anno, procederà, in caso di flessi, alla attivazione delle procedure di consultazione sindacale per il ricorso alla CIG ovvero, in caso di picchi straordinari, alle comunicazioni preventive alla R.S.U. di cui al successivo Art. 33- Lavoro straordinario, notturno e festivo.
18. Ai soli fini contrattuali verranno applicate le seguenti normative:
a) al superamento dell’orario di lavoro settimanale di riferimento, entro i limiti di 48 ore di prestazione verrà corrisposta la sola maggiorazione del 9,62%;
b) al superamento della 48ma ora settimanale di effettiva prestazione verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico- editoriale e informatico-servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
c) al superamento delle 40 ore medie settimanali di effettiva prestazione nell’arco dell’anno verrà comunque corrisposta la sola maggiorazione del 30% per i settori grafico-editoriale e informatico- servizi innovativi, e la sola maggiorazione del 25,12% per il settore cartario-cartotecnico;
d) al superamento dell’orario settimanale di riferimento aziendale, qualora non sia preventivato il recupero, verrà corrisposto il trattamento di cui al successivo Art. 33 – Lavoro straordinario, notturno e festivo.
NOTA A VERBALE
Ai soli fini contrattuali l’orario annuo di riferimento di effettiva prestazione lavorativa comprendente anche i riposi per ferie, ex festività, festività, riduzioni dell’orario di lavoro anche fruiti individualmente viene computato secondo la tabella allegata per la vigenza del presente CCNL.
Le Parti, in riferimento alla definizione di effettiva prestazione lavorativa, hanno esplicitamente inteso che gli scostamenti rispetto all’orario medio annuo verranno contabilizzati in positivo ed in negativo esclusivamente in caso di reale attività lavorativa prestata.
In sede aziendale, le Parti, a fronte di problemi occupazionali e/o a possibilità di nuova occupazione, potranno concordare nuovi calendari e nuovi schemi di orario anche ridotti, utilizzando le risorse del 2° livello di contrattazione derivanti da incrementi di produttività, gli strumenti forniti dal vigente CCNL, tutti i supporti legislativi in materia. Finalità di tali accordi sarà da una parte la tutela dell’occupazione complessiva, dall’altra la crescita della competitività aziendale.
Definizione di lavoro notturno ai sensi delle norme di Legge
A fronte di quanto previsto in materia di lavoro notturno, l’introduzione del lavoro notturno è preceduta dalla consultazione delle R.S.U. e, in mancanza, delle associazioni territoriali di categoria. La consultazione è effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del datore di lavoro.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 75
Per lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni di cui al presente CCNL, si intende quello effettuato dalle ore 21.00 alle ore 7.00, salvo quanto previsto per il 2° e 3° turno.
È considerato lavoratore notturno il lavoratore che:
❏ svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno per almeno 3 ore al giorno del suo tempo di lavoro giornaliero;
❏ svolge, in via non eccezionale, lavoro notturno secondo le norme del presente CCNL, per almeno 75 giorni all’anno, proporzionalmente ridotti in caso di part time verticale.
Qualora l’avvicendamento su diversi turni comporti il superamento delle otto ore nelle ventiquattro ore, il recupero delle ore eccedenti sarà effettuato entro i successivi 6 mesi, erogando, all’atto dell’effettuazione, la sola maggiorazione contrattualmente prevista.
Qualora sopraggiungano questioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni o in altri ruoli, equivalenti se esistenti e disponibili.
Il lavoro notturno per le donne è vietato dalle ore 24.00 fino alle ore 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
È vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore
23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell’azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti, e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane. In tale caso, il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Il lavoro notturno non è obbligatorio per:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
76 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Norme particolari per il settore grafico-editoriale
L’orario di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
primo e secondo turno: 38 ore e 30 minuti settimanali;
terzo turno: 36 ore settimanali per quanto attiene alla prestazione specificatamente prestata in tale turno.
In ogni caso, ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta una maggiorazione del 6% al primo e secondo turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base, indennità di contingenza di cui all’art. 104 – Nomenclatura) con esclusione del primo turno con interruzione meridiana.
La maggiorazione dovuta per il terzo turno è pari al 24% da calcolarsi sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all’Art. 106
- Nomenclatura.
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite sino a concorrenza dai trattamenti di maggior favore esistenti a livello aziendale.
Qualora l’articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l’utilizzo degli impianti 24 ore per l’intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la Parte Nona – Norme speciali per la stampa dei periodici - del presente CCNL, vengono riconosciute n° 26 ore e 40 minuti di riduzione dell’orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all’anno, la suddetta riduzione dell’orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle 7 e terminare dopo le 24.
Qualora il secondo turno termini dopo le 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 24% limitatamente all’ora compresa tra le 23 e le 24.
A livello aziendale le parti potranno anticipare l’inizio del 1° turno alle ore 6, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l’ora compresa tra le 22 e le 23.
Norma particolare per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) – lavoro domenicale e festivo.
In caso di calendari lavorativi che dovessero interessare la giornata della domenica e/o del festivo, le parti a livello aziendale definiranno le modalità, comprensive del recupero per il riposo compensativo, per la giornata della domenica e/o del festivo.
Per le prestazioni rese nella giornata della domenica e/o del festivo con riposo compensativo viene riconosciuta una maggiorazione pari al 30%.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore già esistenti a livello aziendale.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 77
Lavoro notturno per il settore cartario-cartotecnico
Xxxxx restando quanto definito per i lavoratori al precedente punto orario di lavoro, i lavoratori che prestano la loro attività su tre turni avvicendati di 8 ore consecutive usufruiranno di ulteriori riposi aggiuntivi retribuiti nella misura di n° 32 ore annue.
Cicli continui (7 x 7)
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL 1 luglio 1997 - 30 giugno 2001 (art. 10 bis, Parte prima, Norme generali) per il settore cartario-cartotecnico, le medesime disposizioni devono intendersi qui integralmente riportate.
Calendario annuo
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione ed ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse aziendali, tra la Direzione e le R.S.U. verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, i riposi retribuiti, nonché i criteri di godimento delle 24 ore (23 per i comparti cartari-cartotecnici) di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalla Legge n. 54/1977. Per il personale turnista potranno essere adottati schemi flessibili di turnazione finalizzati ad un migliore utilizzo delle risorse secondo le peculiari esigenze produttive.
Inoltre, nel rispetto della calendarizzazione, per consentire la piena funzionalità della struttura tecnico-organizzativa-produttiva, l’Azienda potrà, segnatamente per i casi di malattia ed infortunio, ricorrere alla mobilità interna. Le modalità di attuazione verranno concordate tra Direzione Aziendale ed R.S.U. In sede aziendale saranno inoltre esaminati i problemi, anche di organico, connessi con l’effettuazione delle giornate di riposo di cui al presente articolo, concordando le relative soluzioni, fermo restando che tali riposi dovranno essere effettivamente goduti e non monetizzati. I riposi anzidetti assorbono fino a concorrenza analoghi trattamenti adottati in sede aziendale o mediante concessione di riposi retribuiti o mediante riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione. In quest’ultimo caso, quindi, la riduzione dell’orario attuata in sede aziendale esclude la concessione di riposi fino a compensazione delle sopra indicate misure.
I riposi e i permessi retribuiti di cui al presente articolo, nonché il minor orario previsto per i turnisti del ciclo continuo, non sono cumulabili con eventuali analoghi trattamenti derivanti da future eventuali norme di legge o accordi a carattere generale. L’attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull’orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle norme in materie che escludono dalla limitazione dell’orario il personale con funzioni direttive.
78 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
DICHIARAZIONE COMUNE N. 1
A conclusione delle operazioni di redazione del testo contrattuale le Parti, fermo restando le procedure ed i limiti per l’effettuazione di prestazioni oltre il normale orario contrattuale, confermano che non hanno inteso modificare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge, le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 40 ore settimanali (o i maggiori orari previsti per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia). Di conseguenza la denominazione “lavoro straordinario” attribuita al lavoro prestato tra la 38,5ma ora e la 40ma ora, di cui al presente articolo, è stata adottata ai soli fini dell’individuazione della percentuale di maggiorazione.
DICHIARAZIONE COMUNE N. 2
Le Parti, visto l’intento comune di migliorare la competitività delle Aziende anche tramite un pieno utilizzo degli impianti e fermo restando l’impegno reciprocamente dichiarato per favorire la modifica delle normative attualmente vigenti, visto il combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 17 punto 3 della Direttiva 93/104 CE e dal Decreto Ministeriale del 22.5.2001 (G.U.R.I. n. 135 del 13.6.2001), convengono che possano essere previste, previa contrattazione a livello di singola azienda, turnazioni che consentano la utilizzabilità degli impianti sui sette giorni della settimana.
In tale caso la contrattazione dovrà comunque prevedere una giornata di riposo compensativo per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestato nella domenica ovvero nei giorni festivi.
NOTA A VERBALE
Per i lavoratori notturni, individuati ai sensi di legge, il limite giornaliero del lavoro notturno in turni avvicendati può essere ridotto come valore medio nell’ambito di un periodo di riferimento settimanale o plurisettimanale non superiore a 3 mesi.
Art. 33 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Fermo restando quanto previsto all’Art. 32- Orario di lavoro, è considerato lavoro straordinario quello eseguito:
a) oltre l’orario di lavoro annuo di cui all’Art. 32– Orario di lavoro;
b) comunque, oltre le 48 ore settimanali di effettiva prestazione;
c) oltre l’orario di lavoro di riferimento concordato in sede aziendale qualora l’impresa dichiari la non ricuperabilità dello stesso.
Le ore di lavoro prestate nei casi di cui al primo comma del presente articolo, saranno
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 79
considerate straordinarie ai soli effetti contrattuali per quanto riguarda le maggiorazioni previste a tale titolo.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l’azienda ne darà comunicazione preventiva alle R.S.U.
Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l’azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle R.S.U..
Rientrano nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea le seguenti causali:
- completamento di commesse con scadenza, la cui mancata osservanza determina danni economici all’azienda;
- la salvaguardia manutentiva non ordinaria dell’efficienza degli impianti, fatti salvi gli accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale;
- l’evasione di adempimenti collegati a scadenze fiscali e/o amministrative.
Le prestazioni straordinarie per le causali sopra elencate possono essere richieste per un monte ore pari a 40 ore annue pro capite e con un preavviso di 36 ore di anticipo.
Su richiesta delle R.S.U. si procederà ad un esame sulle cause che hanno determinato il ricorso al lavoro straordinario per le causali di cui sopra.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
È considerato lavoro notturno ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni previste dalla tabella sottoriportata, quello prestato secondo la definizione di lavoro notturno previsto dall’Art. 33 – Orario di lavoro.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso di lavoratore per il quale, ai sensi della legge e dell’Art. 32 - Orario di lavoro, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica.
Per i lavoratori discontinui, intendendosi per tali i guardiani, gli autisti, i custodi ed i portieri, è considerato lavoro festivo quello compiuto in un giorno di lavoro compensativo mentre in caso di prestazione domenicale la retribuzione oraria dovuta sarà maggiorata del 14,4 %.
80 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo vengono confermate le maggiorazioni sulla retribuzione oraria di cui al CCNL 1 gennaio 1996 - 31 dicembre 1999 per i lavoratori del settore grafico-editoriale secondo la seguente tabella:
Settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi | |
Tipologia di maggiorazione | Maggiorazione |
Flessibilità | 9,62% |
Discontinui notturno | 14,4% |
Turni diurni | 6% |
Turni notturni | 24% |
Lavoro notturno | 54% |
Lavoro domenicale e/o festivo | 54% |
Lavoro domenicale e/o festivo con riposo compensativo per il settore informatico e servizi innovativi (area tecnica) | 30% |
Maggiorazioni straordinario feriale | 30% |
Maggiorazione straordinario notturno e festivo | 54% |
Maggiorazioni straordinario non collegato con normale orario lavoro: | |
a) se diurno, con minimo di due ore di retribuzione | 30% |
b) se notturno, con minimo di tre ore di retribuzione | 60% |
Maggiorazioni straordinario notturno e festivo per i lavoratori addetti a turno notturno: | |
a) lavoro notturno | 60% |
b) lavoro festivo | 60% |
Per i lavoratori del settore cartario-cartotecnico, con decorrenza 1-1-2002 vengono invece applicati i valori riportarti nella seguente tabella modificata a seguito dell’introduzione del divisore 166,5:
Settore cartario-cartotecnico | |
tipologia di maggiorazione | Maggiorazione |
Flessibilità | 9,62% |
Discontinui notturno | 14,4% |
Turni diurni (per 1° e 2° turno) | 7,68% |
Turni notturni (3° turno) | 25,02% |
Cambio squadre 1° e 3° turno | 25,12% |
Cambio squadre 2° turno | 49,15% |
Maggiorazioni straordinario diurno collegato con orario normale | 25,12% |
Maggiorazioni straordinario non collegato con orario normale | |
a) se diurno con minimo di tre ore di retribuzione | 25,12% |
b) se notturno con minimo di 4 ore di retribuzione | 49,15% |
Magg. lavoro festivo | 52,64% |
Magg. lavoro notturno per operai non turnisti | 52,64% |
Maggiorazioni straordinario domenicale | 73,18% |
Lavoro domenicale con riposo compensativo | 76,97% |
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 81
Per quanto riguarda le percentuali di maggiorazioni riportate nelle sopraelencate tabelle, le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
NOTA A VERBALE PER IL SETTORE CARTARIO-CARTOTECNICO
Fermo restando che fino alla data del 31/12/2001 rimane in vigore, per gli istituti qui considerati, la disciplina di cui al CCNL 1 luglio 1997 - 30 giugno 2001 (Cartai- Cartotecnici) artt. 5, 6, 7, Parte seconda, Norme Operai, e art. 4, Parte Terza, Norme Impiegati, le Parti si danno reciprocamente atto che quanto convenuto negli artt. 5, operai turnisti (vedasi Allegato 8), e art. 6, cambio delle squadre per lavori a turni (vedasi Allegato 9), di cui al richiamato CCNL, continuerà a dispiegare i propri effetti sino a diversa regolamentazione in materia.
Art. 34 - Mutamento di mansioni
Ai sensi dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di un mese se operaio e di tre mesi se impiegato nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Il passaggio di categoria sarà notificato per iscritto all’interessato con indicazione del nuovo gruppo o livello retributivo a cui viene assegnato.
Art. 35 - Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Nel caso di passaggio di qualifica, l’anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia.
Per quanto concerne invece gli scatti di anzianità, gli scatti già maturati nella qualifica di provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti contemplati dall’Art. 36 – Aumenti periodici di anzianità.
Art. 36 - Aumenti periodici di anzianità
Ai lavoratori per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio, e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
82 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
L’importo degli aumenti, rapportato a mese, è il seguente:
Settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi | Settore cartario-cartotecnico | |
Livello | Livello | Euro |
Q | Q | 16,01 |
1° | AS | 16,01 |
2° | A | 16,01 |
3° | B1 | 14,46 |
4° | B2/B2S | 13,94 |
5° | C1/C1S | 13,43 |
6° | C2 | 13,17 |
7° | C3 | 12,91 |
8° | D1 | 12,39 |
9° | D2 | 11,88 |
10° | E | 11,62 |
I valori modificativi di quelli già in essere, saranno applicati agli aumenti periodici di anzianità maturabili dal 1-1-2002.
Fino al 31-12-2001 rimangono in vigore gli importi in essere previsti dal CCNL 1 gennaio 1996-31dicembre 1999 per il settore grafico-editoriale ed affini, e dal CCNL 1 luglio 1997-30 giugno 2001 per il settore cartario-cartotecnico riportati rispettivamente in Allegato 10 ed Allegato 11.
All’atto della maturazione del primo scatto di anzianità successivamente alla data del 1.1.2002, gli scatti di anzianità maturati antecedentemente verranno rivalutati sulla base degli importi previsti dalla presente tabella.
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Poiché l’anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, nei casi di passaggio di livello compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, e da impiegato a quadro, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione di biennio in corso di maturazione sarà utile per l’attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica ai passaggi di livello che avvengono in forma automatica.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 83
NORMA TRANSITORIA PER IL SETTORE INFORMATICO E DEI SERVIZI INNOVATIVI
Per i lavoratori del settore informatico e dei servizi innovativi per i quali, alla data di stipula del presente accordo trovi applicazione una differente disciplina degli aumenti periodici, verranno seguiti i seguenti criteri di cui all’Accordo quadro dell’11 dicembre 2001 tra UNIMATICA-CONFAPI e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL (vedasi
Allegato 16).
Art. 37 - Permessi
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze dell’azienda.
In particolare considerazioni saranno tenute le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli organismi scolastici di cui alla legge n. 67/87.
Per i permessi di cui al comma precedente nessuna retribuzione è dovuta.
Art. 38 - Assenze
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per le procedure di comunicazione e giustificazione dell’assenza per malattia si fa rinvio agli Artt. 60 (Norme Operai) e 68 (Xxxxx Xxxxxxxxx) - Malattia e infortunio.
Art. 40 - Aspettativa
L’Azienda, ai sensi della legge n. 162/90 e del D.P.R n. 309/90 concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;
b) per la documentata necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.
L’Azienda potrà inoltre concedere aspettative non retribuite a fronte di gravi e documentati motivi personali.
84 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
Art. 40 - Diritto allo studio
I lavoratori che, fuori dell’ipotesi di cui all’Art. 41 – Lavoratori studenti, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso da utilizzare nell’arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
All’inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o nell’unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell’attività produttiva mediante accordi con le R.S.U..
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore triennale, o determini l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4° comma, la Direzione e le R.S.U., o, in mancanza, la Commissione Interna, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l’identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4° comma quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, etc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso, e successivamente certificati di frequenza con l’indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l’osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le R.S.U..
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4° comma, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 85
L’applicazione della percentuale di cui al 4° comma avverrà assicurando l’esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.
Le Parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui al presente articolo, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.
Art. 41 - Lavoratori studenti
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all’anno. Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall’art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi per le stesse esigenze permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana di calendario all’anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
Inoltre, nella predisposizione degli orari di lavoro, le aziende terranno nella dovuta considerazione le esigenze dei lavoratori studenti, che, compatibilmente con le necessità aziendali, saranno favoriti nella frequenza dei corsi scolastici in conformità a quanto disposto dall’art. 10 della legge n. 300/70.
La R.S.U. potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
Art. 42 - Istruzione Professionale e Formazione
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacità tecniche delle maestranze ed a migliorare ed aumentare il loro apporto professionale nell’ambito produttivo.
Le Parti, nella consapevolezza che il continuo progresso delle tecnologie richiede un corrispondente adeguamento delle capacità professionali al fine di conseguire e mantenere un ottimale utilizzo degli impianti e dei processi, convengono che a livello aziendale si possano definire iniziative formative, utilizzando i permessi di cui all’Art. 40- Diritto allo studio, ricercando comunque il contributo delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali destinate alla formazione professionale.
86 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
In particolare le Parti convengono di procedere ad un’opera di reciproca sensibilizzazione nei confronti dell’Ente Bilaterale nazionale ENFEA e delle sue articolazioni territoriali per la predisposizione di specifici progetti di formazione mirati alle professionalità dei settori rappresentati, nonché azioni concordate, anche attraverso uno specifico confronto con le R.S.U. o Segreterie Territoriali, su iniziative formative in collaborazione con il FAPI.
a) Congedi per la formazione
1. Ai sensi dell’art. 5, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il dipendente con almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l’intera vita lavorativa.
Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. La richiesta di congedo potrà non essere accolta ovvero l’accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative.
Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di:
• oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
• mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l’obbligo di frequenza ai corsi.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per l’esercizio del congedo non dovranno essere superiori all’1% all’anno della forza occupata nell’unità produttiva medesima al 31 dicembre dell’anno precedente. Nelle aziende con più di 50 dipendenti sarà comunque consentito un congedo all’anno per formazione.
4. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.
5. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all’azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni.
6. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL.
7. Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.
b) Congedi per formazione continua
1. Ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, al fine di accrescere le proprie
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 87
conoscenze e competenze professionali i dipendenti possono fruire di congedi per la formazione continua.
2. Le condizioni e le modalità di fruizione saranno definite a livello aziendale.
Art. 43 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione, accertato da regolare certificato medico, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (e, ove il parto avvenga oltre quella data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto. Così come previsto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui sopra, le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, con deduzione di quanto percepiscono allo stesso titolo dall’INPS.
Qualora durante il periodo di cui sopra intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni del presente articolo quando risultino più favorevoli alle lavoratrici, e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali o derivanti da disposizioni di leggi con quelle di cui ai commi precedenti.
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui sopra deve essere computato nell’anzianità di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui sopra, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell’INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Tale ulteriore periodo di 6 mesi verrà computato ai fini del trattamento di fine rapporto.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I permessi di riposo di cui sopra hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati
88 PARTE PRIMA - NORME GENERALI
ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. La lavoratrice ha diritto altresì ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni dietro presentazione di certificato medico. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Qualora nel corso del periodo di assenza per gravidanza siano intervenuti processi riorganizzativi o di inserimento di innovazioni tecnologiche nell’area di lavorazione di appartenenza della lavoratrice, l’azienda procederà ad un adeguato periodo di addestramento atto ad un proficuo reinserimento della lavoratrice.
Per quanto concerne i congedi previsti dall’art. 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dalle relative disposizioni attuative di cui al Decreto interministeriale 21 luglio 2000
n. 278, restano fermi i termini di preavviso per la richiesta di godimento dei suddetti congedi così come disciplinati dalle normative di legge.
NOTA A VERBALE
I permessi di cui al presente articolo sono applicabili, là dove sussistono le condizioni di legge, anche ai lavoratori padri, secondo le previste modalità.
Art. 44 - Missioni/Trasferte
Al lavoratore in missione/trasferta per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione.
Spetterà inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, a pié di lista, nei limiti della normalità, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
Al lavoratore in trasferta, intendendosi per tale la missione di durata superiore alle 12 ore ed effettuate ad una distanza di almeno 50 Km dalla sede ordinaria di lavoro, verrà corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera, a titolo di rimborso spese non documentabili.
Se la trasferta ha una durata superiore alle 24 ore, l’indennità di cui sopra verrà calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui sopra assorbe anche l’eventuale compenso per il tempo di viaggio, anticipazioni e impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno remunerate con le maggiorazioni di cui all’Art. 33 – Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in trasferta presso altre località o sede di
PARTE PRIMA - NORME GENERALI 89
lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiore ad un mese, la indennità di cui sopra, dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L’indennità di cui ai commi precedenti sarà corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
L’indennità di cui sopra non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Nel caso di missioni, normalmente fuori dal Comune di residenza dell’azienda, di durata inferiore o pari a 12 ore, e comunque ad una distanza inferiore ai 50 Km, al lavoratore spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) Corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine.
b) Corresponsione di un importo pari al 50% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a), con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex Art. 33
- Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.
Art. 45 - Chiamata e richiamo alle armi
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e, agli effetti del trattamento di fine rapporto, il tempo passato sotto le armi, salvo per il lavoratore in prova, si considera come passato in servizio presso l’azienda.
Terminato il servizio militare il lavoratore dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all’azienda per riprendere il servizio.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge più favorevoli al lavoratore.
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione globale dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.
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La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni o partecipazioni, si applicano le seguenti norme:
- le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine prima del termine di ciascun anno;
- le partecipazioni agli utili sono computate fino ad un massimo pari all’importo degli altri elementi della retribuzione normale annua.
Per quanto non previsto si rinvia alle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297 (vedasi Allegato 4).
Ai fini di tale istituto, i criteri di contabilizzazione delle indennità di anzianità maturata al 31-5-1982 sono quelli derivanti dalla applicazione delle norme in uso precedentemente alla Legge n. 297/82 e a cui si rinvia (vedasi Allegato 5 e Allegato 6).
E’ in facoltà dell’azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l’impiegato percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall’azienda.
Art. 47 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell’articolo 2122 del
C.C. come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte Costituzionale.
Art. 48 - Lavoratori esposti a rischio di responsabilità civile verso terzi (L. 190/85)
In applicazione dell’art. 5 della legge n. 190/1985 il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa (con esclusione della colpa grave e del dolo) tutti i dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
Art. 49 - Previdenza complementare
Le Parti, preso atto della Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, delle importanti modifiche apportate al
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D.Lgs. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari, hanno concordato di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle aziende interessate mediante la istituzione di un Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione, denominato FONDAPI, secondo quanto di seguito stabilito.
Natura e scopi del Fondo:
Il Fondo ha l’obiettivo di fornire, in ottemperanza al D.Lgs. 21/04/93 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo.
Soci del Fondo:
Al Fondo saranno associati:
• i lavoratori operai, impiegati, quadri, non in prova, il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, i quali presentino domanda di associazione;
• le Aziende dalle quali dipendono i lavoratori associati di cui sopra;
• i dipendenti delle associazioni firmatarie del presente accordo che presentino domanda di associazione.
Contribuzione:
Il contributo, con riferimento alla retribuzione utile per il T.F.R., viene fissato all’1% a carico dell’Azienda e all’1% a carico del lavoratore.
Con riferimento alla quota di T.F.R. da maturare nell’anno le quote saranno:
- il 2% della retribuzione utile per il TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale antecedente il 28/04/93;
- il 100% del TFR per i lavoratori con contribuzione previdenziale successiva al 28/04/93.
Al T.F.R. residuo per effetto dei versamenti al fondo delle quote sopraindicate si continuerà a dare applicazione alle normative vigenti in materia.
Il singolo lavoratore avrà la facoltà di destinare i contributi propri più elevati di quelli previsti compatibilmente con i limiti di deducibilità fiscale.
Quota di iscrizione e quota associativa:
La quota di iscrizione al Fondo è fissata in E 11,36 complessive per ciascun iscritto, suddivisa in parti eguali tra lavoratore e impresa, da versarsi al momento della iscrizione con modalità definite dal Fondo.
La quota associativa annua da destinare al finanziamento delle spese del Fondo sarà ragguagliata ad un valore massimo pari allo 0,09% della retribuzione contrattuale del (livello, gruppo) composta da minimo tabellare, indennità di contingenza, EDR per ciascuna delle due Parti.