CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Il presente contratto (il Contratto) è stipulato TRA:
………………, con sede legale in ……………………………… e sede amministrativa ……………, C.F. …………..e P. IVA iscrizione al
Registro delle Imprese di ……………….., REA ……………., capitale sociale di Euro …………….., in persona dell’Amm (il
Cliente);
e
ASM Terni S.p.A., con sede legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 , 00000 Xxxxx (XX) e amministrativa in Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 , 00000 Xxxxx (XX), C.F. 00693630550 e P.0069360550 , iscrizione al Registro delle Imprese di Terni n. 00693630550, REA TR - 65472 capitale sociale di Euro 45.256.240,00, in persona di Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore Generale (il Fornitore);
(il Cliente e il Fornitore, congiuntamente le Parti e ciascuno di essi la Parte).
PREMESSO CHE:
il Fornitore produce Energia Elettrica presso gli impianti di cui ha disponibilità, come meglio individuati nelle Condizioni Particolari del presente Contratto (gli Impianti) e intende somministrare al Cliente l'Energia Elettrica prodotta;
il Cliente è cliente grossista, in qualità di utente del dispacciamento in immissione e di operatore del mercato elettrico, ed è interessato all'acquisto dell'Energia Elettrica immessa in rete e prodotta presso gli Impianti;
le Parti hanno pertanto deciso di sottoscrivere il presente Contratto.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
si conviene e si stipula quanto segue.
OGGETTO
Il presente Contratto ha per oggetto la somministrazione al Cliente di tutta l'Energia Elettrica prodotta dagli Impianti del Fornitore, come specificato nelle seguenti Condizioni Particolari e nelle Condizioni Generali di Somministrazione e negli ulteriori atti indicati nell’Elenco Allegati che ne sono parte integrante.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE
(produzione e immissione energia elettrica)
A. Periodo di Fornitura B.
La fornitura in oggetto avrà inizio a partire dalle ore 00:00 del giorno 01/01/2021 fino alle ore 24:00 del giorno 31/12/2021.
C. Elenco e caratteristiche degli Impianti
Tipologia di Impianto (fonte) | denominazione impianto | Indirizzo Impianto | Zona di mercato | Numero POD | codice SAPR | Livello di Tensione | Potenza nominale MW |
idroelettrico a bacino | Alviano 2 | Loc. Pian della Nave – Alviano scalo (TR) | Centro nord | 1E00215773 | S10A2LV | 20 kV | 5800 kW |
D. Prezzo
Per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 il Cliente corrisponderà al Fornitore per l’acquisto dell’Energia Elettrica un prezzo orario Ph secondo la seguente formula:
Ph = PZh+X
dove:
⮚ Ph rappresenta il prezzo in €/MWh dell’energia per ciascuna ora h, calcolato secondo la formula;
⮚ PZh è il Prezzo zonale orario di vendita della zona di mercato relativa all'Impianto sul Mercato del Giorno Prima gestito dal GME;
⮚ X = …… ( ) in €/MWh è il premio da riconoscere al Fornitore fino al raggiungimento del quantitativo annuo totale di
10.000MWh effettivamente immesso in rete;
L’importo da corrispondere mensilmente sarà calcolato in base al Prezzo P moltiplicato per la misura oraria dell’energia immessa, applicando il Fattore Percentuale di Perdite evitate per l’energia elettrica immessa nelle reti di bassa e media tensione dagli impianti di generazione distribuita (delibera AEEG ARG/elt 107/09 TIS, art.76.1, allegato A tabella 4, aggiornata con delibera AEEG 175/2012/R/eel e succ. modifiche e aggiornamenti) secondo la seguente formula:
Importo = ∑ P x Misura oraria x (1+ Fattore Percentuale di Perdite)
E. CCT F.
Le Parti danno atto che gli oneri e i rischi e gli importi derivanti dalla volatilità dei corrispettivi CCT di cui all’art. 6.2 delle Condizioni Generali del Contratto sono integralmente assunti dal Cliente.
G. Programmazione e sbilanciamenti H.
Il Fornitore invierà un Programma di Produzione per il Periodo di Fornitura e invierà le necessarie comunicazioni per informare il Cliente circa le attività di manutenzione e/o di fermata che richiedano la sospensione e/o la riduzione dell'attività di produzione degli Impianti, al fine di aggiornare il Programma di Produzione Settimanale e/o Mensile. Il Fornitore si impegna a formulare il Programma di Produzione in modo responsabile e secondo standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale.
Qualora la normativa preveda per la Tipologia di Impianto del Fornitore l’applicazione di Oneri di Sbilanciamento in Immissione di cui all’articolo 6.3 delle Condizioni Generali, le Parti danno atto che tali oneri saranno a carico del Cliente e che, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9 delle Condizioni Generali (programmazione), allo scopo di minimizzare gli Sbilanciamenti in Immissione, si applicherà la seguente condizione:
Il Cliente riconoscerà al Fornitore una franchigia (margine di tolleranza) compresa nella banda +7,5% -15% applicato al valore orario del Programma di Produzione. Nella misura in cui gli Sbilanciamenti in Immissione (calcolati sulla base della differenza tra il Programma di Produzione e l’energia misurata) sia positivi sia negativi non rientrino nella predetta franchigia, il Fornitore
(i) sarà tenuto a rimborsare al Cliente se negativo, ovvero (ii) riceverà dal Cliente se positivo, il corrispettivo calcolato secondo gli articoli 39 e 40 della delibera AEEG 111/06 e successivi aggiornamenti e/o modifiche (inclusi quelle introdotte dalla delibera AEEG 444/16).
I. Comunicazioni
J.
Salvo quanto altrove previsto nel Contratto, qualunque notifica o altra comunicazione rilasciata ai sensi del presente Contratto dovrà avvenire per iscritto che, ai fini del presente articolo, comprende il fax e la PEC, e consegnata a mani, o via corriere o spedita per posta o fax alla Parte destinataria all'indirizzo che compare nel presente Contratto come segue:
indirizzo sede operativa per comunicazioni contrattuali | |
ASM TERNI S.p.A. | |
Via Xxxxx xxxxxxx, 100 | |
05100 Terni | |
alla c. a | alla c. a. Xxxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
e-mail: | p.c. e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx p.c. e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx |
telefono: | telefono: 0744.391404- 0000000000 |
fax: | fax 0000 000000 |
PEC: |
ovvero a quegli altri indirizzi o numeri di fax comunicati all'altra Parte in conformità al presente articolo.
Le fatture emesse dal Fornitore e dal Cliente ai sensi dell'articolo 10 saranno inviate alla Parte destinataria all'indirizzo che compare nel presente Contratto come segue:
indirizzo sede amministrativa per fatturazione | |
ASM TERNI S.p.A. | |
Via Xxxxx xxxxxxx, 100 | |
05100 Terni | |
alla c. a. Xxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | |
p.c. e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx p.c. e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx | |
Telefono: | telefono: 0000 000000 - 0000000000 |
fax: | fax: 0000 000000 |
K. Termini di pagamento
L.
Le fatture emesse dal fornitore, ai sensi dell'articolo 10 delle Condizioni Generali di Somministrazione, dal Fornitore e dal Cliente saranno pagate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immissione di energia.
Il Fornitore / ASM Terni SpA Il Cliente / Appaltatore
Dir. Gen. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Il Legale rappresentante
CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE
(produzione e immissione energia elettrica)
1 Premesse e allegati
1.1 Le premesse, le Condizioni Particolari di Somministrazione e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2 Definizioni
I seguenti termini, quando usati nel presente Contratto, sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:
AEEG (o AEEGSI) significa l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Autorizzazione significa ogni atto autorizzativo o provvedimento comunque denominato emanato dalla pubblica amministrazione, inclusi l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli Impianti nulla osta, licenze, autorizzazioni e permessi anche di carattere fiscale.
CCT significa i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto a carico degli impianti di produzione calcolati dal GME ai sensi dell'articolo 43 dell'Allegato A alla delibera dell'AEEG n. 111/06.
Codice di Rete significa il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, predisposto da Terna ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004.
Contratto per il Servizio di Dispacciamento significa il contratto per il servizio di dispacciamento da stipularsi con Terna ai sensi del Codice di Rete e della delibera dell'AEEG n. 111/06.
Data di Sottoscrizione significa la data di sottoscrizione del Contratto.
Distributore significa il soggetto responsabile della distribuzione dell'Energia Elettrica attraverso la rete di distribuzione.
Energia Elettrica significa l’energia elettrica prodotta, che fluisce o è fornita da un circuito elettrico durante un intervallo di tempo e, dato che costituisce l’integrale in riferimento al tempo dell’energia istantanea, misurata in unità di wattora (o multipli standard).
Euro significa la moneta unica adottata dai Paesi membri aderenti all’Unione Europea e Centesimo significa il sottomultiplo dell’Euro.
Evento di Forza Maggiore ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 14.1.
Fattori Percentuali di Perdita: sono i fattori percentuali convenzionali di perdita applicati all’energia elettrica immessa nelle reti di bassa e media tensione dagli impianti di generazione distribuita, secondo la delibera AEEG ARG/elt 107/09 TIS, art.76.1, allegato A tabella 4, aggiornata con delibera AEEG 175/2012/R/eel e succ. modifiche e aggiornamenti.
Giorno Festivo significa ogni giorno diverso da un Giorno Lavorativo.
Giorno Lavorativo significa un giorno che non sia sabato o domenica in cui le banche sono aperte per la normale attività a Milano.
GME è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
GSE è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Impianti ha il significato attribuito a tale termine alla premessa a.
Mese significa ciascun mese di calendario e Mensile dovrà interpretarsi di conseguenza
MGP: è il Mercato del Giorno Prima organizzato dal GME
MI1: è la prima sessione del Mercato Infragiornaliero organizzato dal GME
MI2: è la seconda sessione del Mercato Infragiornaliero organizzato dal GME
Modifica Normativa significa l'abrogazione, modifica, intervento di una legge, regolamento, direttiva direttamente applicabile o altra fonte del diritto italiano o dell'Unione Europea incluse le Regole di Settore, le norme regionali e locali, successivi alla Data di Sottoscrizione del Contratto salvo le Modifiche Normative emanate ma non ancora in vigore alla data di sottoscrizione del Contratto.
Oneri di Sbilanciamento in Immissione significa gli oneri a carico degli impianti di produzione calcolati su base oraria e dati dalla differenza tra il programma di immissione e l’energia effettivamente immessa in rete ai sensi degli articoli 39 e 40 della delibera dell'AEEG n. 111/06.
Operatore Ragionevole e Prudente significa una persona che agisce in buona fede, con l’intento di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e che, nel fare ciò e nella generale gestione della propria impresa, esercita un grado di perizia, diligenza, prudenza e previdenza pari a quello che, in quel momento, sarebbe ragionevolmente e normalmente esercitato da una persona competente ed esperta che rispetta la normativa vigente, si conforma alle migliori pratiche di settore e rispetta tutti gli usi e gli standard industriali applicabili e che esercita lo stesso tipo di impresa, in condizioni e in circostanze simili.
Parte Colpita ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 14.1.
Periodo di Fornitura significa il periodo indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Prezzo ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 5.1.
Programma di Produzione o Programma di Immissione: è la previsione di produzione ed immissione di energia elettrica in rete comunicata dal Fornitore al Cliente, secondo le modalità definite al punto G nelle Condizioni Particolari e all’articolo 9 delle Condizioni Generali del Contratto.
Punto di Immissione significa il punto di immissione dell'Energia Elettrica prodotta dagli Impianti nel sistema di trasmissione nazionale dove l’Energia Elettrica si considera consegnata dal Fornitore al Cliente.
Regole di Settore significa qualunque norma di legge o regolamento o condizioni contrattuali applicabili nel settore dell’Energia Elettrica, compresi i decreti emanati dall'Ministero dello Sviluppo Economico, le delibere dell’AEEG, il Codice di Rete, le istruzioni, le regole e le condizioni generali di Terna, del GME, del GSE e del Distributore.
Settimana significa il periodo dal giorno lunedì alla domenica e Settimanale dovrà interpretarsi di conseguenza.
Sbilanciamento in Immissione si intende la differenza tra il programma di immissione e l’energia effettivamente immessa in rete, calcolata su base oraria.
Strumenti di Misura significa le apparecchiature di misura site presso gli Impianti ritenute valide ai fini delle misurazioni di Terna o del Distributore.
Terna significa Terna S.p.A.
3 Oggetto
3.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore si impegna a somministrare al Cliente, e il Cliente si impegna a prelevare, tutta l'Energia Elettrica prodotta e immessa in rete dagli Impianti, fermo restando che il Fornitore non è vincolato da obblighi di produzione minima o massima.
3.2 Le Parti convengono che la proprietà e tutti i rischi di perdita dell'Energia Elettrica, saranno trasferiti dal Fornitore al Cliente presso il Punto di Immissione.
3.3 Il Fornitore si farà carico degli oneri aggiuntivi dovuti e pagabili a Terna o al Distributore oltre che di ogni risarcimento del danno o indennizzo per danni richiesti da Terna o dal Distributore nella misura in cui l'Energia Elettrica consegnata presso il Punto di Immissione non rispetti le norme tecniche e le specifiche qualitative prescritte dalle Regole di Settore e più in generale risarcimenti o indennizzi richiesti da Terna o dal Distributore in conseguenza del mancato rispetto delle Regole di Settore da parte del Fornitore.
4 Durata
4.1 Il presente Contratto sarà efficace dalla Data di Sottoscrizione ad eccezione degli obblighi di somministrazione e prelievo che decorreranno dall'inizio del Periodo di Fornitura, sino al termine del Periodo di Fornitura.
4.2 E’ vietato il rinnovo o la proroga tacita del presente contratto.
5 Prezzo
5.1 Per tutto il Periodo di Fornitura il Cliente corrisponderà al Fornitore il prezzo indicato nelle Condizioni Particolari del presente Contratto (il Prezzo).
5.2 Il Prezzo deve considerarsi al netto dell’IVA e di qualsiasi altra imposta dovuta. Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti e riferite alla produzione di Energia Elettrica o al dispacciamento degli Impianti non modificherà il prezzo.
6 Dispacciamento e fornitura
6.1 Con il presente Contratto il Fornitore nomina il Cliente, o società rispetto ad esso collegata, controllata o controllante ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, quale proprio mandatario esclusivo senza rappresentanza per la sottoscrizione e l'adempimento del Contratto per il Servizio di Dispacciamento con efficacia dall'inizio del Periodo di Fornitura e sino al termine del Periodo di Fornitura. Il mandato conferito è gratuito e irrevocabile sino alla data di scadenza del presente Contratto, ovvero sino alla data di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Contratto. A tal fine, il Fornitore si impegna a sottoscrivere tempestivamente il modello di mandato e tutta la documentazione necessaria o richiesta da Terna e a fornire tutte le informazioni utili al Cliente per l'espletamento del mandato.
6.2 Gli oneri positivi e negativi relativi ai CCT saranno dovuti secondo quanto previsto nelle Condizioni Particolari del presente Contratto.
6.3 Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali (Programmazione), gli Oneri positivi e negativi di Sbilanciamento in Immissione saranno rispettivamente a carico del Cliente o del Fornitore sulla base di quanto previsto nelle Condizioni Particolari del presente Contratto alla lettera G.
6.4 Il Cliente si impegna a corrispondere a Terna gli oneri dovuti per il servizio di aggregazione delle misure dell'Energia Elettrica.
7 Misurazione
7.1 L'Energia Elettrica sarà misurata presso il Punto di Immissione tramite gli Strumenti di Misura.
7.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 7.1, il Cliente avrà diritto a rilevare anche a mezzo di strumenti di telemisurazione le misurazioni degli Strumenti di Misura. Dietro ragionevole preavviso, il Cliente potrà accedere agli Strumenti di Misura, ai dati ed alle registrazioni ad essi relativi: a tal fine il Fornitore invierà, su richiesta del Cliente, la delega per la stipula del contratto di misura oraria con il gestore della rete di distribuzione e/o comunicherà al Cliente le credenziali di accesso al sito di telelettura del distributore.
7.3 Il Fornitore, ove così previsto dalle Regole di Settore, sarà responsabile per la gestione e buona manutenzione degli Strumenti di Misura adottando tutte le opportune cautele per una buona conservazione degli stessi.
7.4 In ogni caso, il Fornitore si impegna a far sì che gli Strumenti di Misura siano conformi a:
(i). il Codice di Rete;
(ii). l'allegato A della delibera dell’AEEG n. 348/07;
(iii). tutte le altre Regole di Settore.
7.5 Il Fornitore non dovrà spostare, concordare alcuno spostamento, manomettere o alterare in alcun modo qualunque Strumento di Misura.
7.6 Qualora, in qualunque momento uno degli Strumenti di Misura venga distrutto, danneggiato, risulti non funzionante o venga ritenuto da una qualsiasi delle Parti non rientrare negli standard di accuratezza attesi da un Operatore Ragionevole e Prudente, ovvero agli standard stabiliti nel Codice di Rete, il Fornitore provvederà o farà sì che il soggetto competente provveda a riparare, rettificare, sostituire o rinnovare tale Strumento di Misura o qualunque componente difettoso, in maniera da assicurare che lo Strumento di Misura relativo sia nuovamente in servizio ed operativo come stipulato nel presente Contratto.
7.7 Salvo quanto eventualmente previsto nelle Condizioni Particolari del Contratto, ai fini del pagamento e fatturazione del Prezzo e degli altri oneri previsti dal Contratto si terrà conto dei dati di misura riconosciuti come validi da Terna.
8 Obbligazioni delle Parti
8.1 Durante tutto il periodo di validità del presente Contratto il Cliente dovrà:
(i). pagare il Prezzo e gli altri oneri di sua competenza;
(ii). rimborsare al Fornitore gli altri costi stabiliti nel Contratto;
(iii). adempiere ai propri obblighi informativi ai sensi dell'articolo 9.
8.2 Durante tutto il periodo di validità del presente Contratto il Fornitore dovrà:
(i). agire in conformità alle Regole di Settore ed a tutte le leggi e le normative applicabili, nell'ambito dell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, agendo come un Operatore Ragionevole e Prudente;
(ii). agire in buona fede per mantenere tutte le Autorizzazioni che gli consentono di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto e conformarsi alle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni;
(iii). provvedere alla gestione ed alla manutenzione dei propri Impianti, agendo come un Operatore Ragionevole e Prudente, al fine di generare l'Energia Elettrica ai sensi del presente Contratto;
(iv). pagare o rimborsare gli oneri di sua competenza ai sensi del Contratto;
(v). adempiere ai propri obblighi informativi ai sensi dell'articolo 9.
9 Obblighi informativi
9.1 Nel caso di Xxxxxxxx non ancora entrati in esercizio alla Data di Sottoscrizione, il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente la data di primo parallelo dell'Impianto, ossia la prima data in cui l'Energia Elettrica prodotta dall'Impianto è immessa nella rete di trasmissione nazionale o di distribuzione.
9.2 Il Fornitore dovrà informare il Cliente con almeno 1 (uno) giorno di preavviso circa le attività di manutenzione programmata che richiedano la sospensione o la riduzione dell'attività di produzione degli Impianti. In caso di sospensione o riduzione della produzione a causa di guasti o malfunzionamenti degli Impianti e relativa manutenzione non programmata. Il Fornitore si impegna ad aggiornare il Programma di Immissione e a comunicare al Cliente tempestivamente tale aggiornamento.
9.3 Il Fornitore si impegna ad aggiornare periodicamente ed inviare al Cliente un Programma orario di Immissione dell'Energia Elettrica, che deve essere coerente con le reali capacità di immissione degli Impianti, senza quindi condurre ad una situazione in cui gli Sbilanciamenti in Immissione siano di notevole entità e perduranti nel tempo; il Fornitore ha il diritto (ed assume l’impegno vincolante) di immettere in rete la quantità di energia elettrica corrispondente alla Programmazione relativa a ciascun Impianto e pertanto, si impegna a formulare il Programma di Immissione in modo responsabile e secondo standard di correttezza, buona fede e diligenza professionale, utilizzando le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica effettivamente prodotti dagli Impianti.
9.4 Il Cliente, a cui si da mandato per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna, si impegna ad inviare al fornitore,
settimanalmente ed su richiesta, le immissioni di energia ufficiali misurate.
10 Fatturazione e condizioni di pagamento
10.1 Il Fornitore fatturerà al Cliente il Prezzo eventualmente decurtato o maggiorato degli oneri di sbilanciamento in immissione e eventuali altri oneri dovuti dal Cliente per la somministrazione di Energia Elettrica effettuata il Mese precedente l'emissione della fattura. Detta fattura dovrà pervenire al Cliente entro il giorno 20 di ciascun Mese.
10.2 I termini di emissione delle fatture nonché quelli di pagamento potranno essere modificati in caso di Modifiche Normative al fine di allineare gli stessi con i termini di pagamento previsti nel Contratto di Dispacciamento e nelle Regole di Settore.
10.3 Ciascuna fattura sarà inviata alla Parte destinataria agli indirizzi indicati alla lettera (I) delle Condizioni Particolari di Somministrazione a mezzo posta, e-mail o fax.
10.4 In caso di ritardato pagamento di una o più fatture, saranno applicati sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d’interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1284 cod. civ.
11 Dichiarazioni
11.1 Il Fornitore dichiara al Cliente che alla Data di Sottoscrizione e per tutta la durata del Contratto:
(i). ha ottenuto e manterrà tutte le qualifiche e le Autorizzazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
(ii). è e sarà in grado di adempiere a tutti i propri obblighi ai sensi del presente Contratto e che gli stessi rappresentano obblighi validi e vincolanti per il Fornitore;
(iii). la negoziazione e sottoscrizione del presente Contratto e l'adempimento degli obblighi ivi riportati non violano e non violeranno l'atto costitutivo e lo statuto del Fornitore, e non costituiscono né costituiranno inadempimento ai sensi di qualunque accordo stipulato dal Fornitore;
(iv). non ha stipulato e non stipulerà accordi né ha preso o prenderà impegni contrattuali che potrebbero influire negativamente sulla capacità del Fornitore ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto ovvero comportare la violazione del presente Contratto da parte del Fornitore;
11.2 Il Cliente dichiara al Fornitore che alla Data di Sottoscrizione e per tutta la durata del Contratto:
(i). ha ottenuto e manterrà tutte le qualifiche e abilitazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
(ii). è e sarà in grado di adempiere a tutti i propri obblighi ai sensi del presente Contratto e che gli stessi rappresentano obblighi validi e vincolanti per il Cliente;
(iii). la negoziazione e sottoscrizione del presente Contratto e l'adempimento degli obblighi ivi riportati non violano e non violeranno l'atto costitutivo e lo statuto del Cliente, e non costituiscono né costituiranno un evento di inadempimento ai sensi di qualunque accordo stipulato dal Cliente;
(iv). non ha stipulato e non stipulerà accordi né ha preso o prenderà impegni contrattuali che potrebbero influire negativamente sulla capacità del Cliente ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto ovvero comportare la violazione del presente Contratto da parte del Cliente;
12 Risoluzione e recesso
12.1 Il Cliente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile in caso di:
(i). violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui agli articoli 7.3 o 7.5;
(ii). violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui agli articoli 8.2(v);
12.2 Il Fornitore potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile in caso di mancato pagamento di un importo dovuto ai sensi del Contratto previa diffida ad adempiere, ove l'altra Parte non rimedi al proprio inadempimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della diffida.
12.3 In caso di stato di insolvenza, dichiarazione di fallimento, assoggettamento ad altra procedura concorsuale, deposito di un'istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata ovvero in caso di messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione di una delle Parti (un Evento Rilevante), l'altra Parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta.
12.4 In caso di vendita della centrale di Alviano (Evento Rilevante) entrambi le parti avranno la facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta.
13 Modifica Normativa o delle Regole di Settore
13.1 Qualunque riferimento contenuto nel Contratto a disposizioni normative o regolamentari attualmente in vigore, dovrà intendersi effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle stesse o che le sostituiscano.
13.2 Disposizioni di legge o regolamentari di carattere imperativo si intenderanno automaticamente inserite nel Contratto, anche in sostituzione delle clausole concordate tra le Parti.
13.3 Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13.2 che precede, qualora si verifichi una Modifica Normativa e/o l’emanazione da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico di provvedimenti di carattere generale e/o individuale e/o prescrittivi che: (i) renda impossibile in tutto o in parte e/o comporti un’eccessiva onerosità sopravvenuta per una delle Parti o per entrambe in relazione all’adempimento delle obbligazioni stabilite ai sensi del Contratto, (ii) oppure che sia parzialmente o totalmente incompatibile con il Contratto, le Parti negozieranno in buona fede le opportune modifiche al Contratto. Ciascuna Parte potrà proporre all’altra modifiche al Contratto. La Parte che riceverà la proposta di modifica dall’altra Parte si impegna a manifestare per iscritto la propria accettazione, ovvero la mancata accettazione, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della proposta di modifica stessa. In caso di mancato accordo tra le Parti, ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal Contratto comunicando in forma scritta la propria volontà con 7 (sette) giorni di preavviso, senza che l’altra Parte possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo per l’avvenuto recesso.
13.4 Le Parti danno atto che alla Data di Sottoscrizione è in corso un procedimento per la revisione del regolamento delle garanzie e dei
contrati di dispacciamento di Terna. Qualora vengano effettuate delle modifiche alla disciplina vigente, si rende applicabile quanto previsto dall’articolo 13.3.
13.5 Le Parti danno atto che alla Data di Sottoscrizione è in corso un procedimento per la revisione della regolazione del servizio di
dispacciamento. Qualora i corrispettivi siano effettivamente modificati, il Prezzo e gli Oneri di Sbilanciamento di cui all’art 6.3 e alla lettera (G) e (C) delle Condizioni Particolari di Somministrazione saranno aggiornati al fine di recepire tali modifiche.
14 Forza maggiore
14.1 Un evento di forza maggiore indica un evento imprevedibile e al di fuori del controllo della Parte colpita (la Parte Colpita) e che impedisce alla Parte Colpita, pur agendo come un Operatore Ragionevole e Prudente, di rispettare tutti o parte dei propri obblighi ai sensi del Contratto (l'Evento di Forza Maggiore). Al ricorrere delle predette condizioni, gli eventi di Forza Maggiore comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(i). una azione nemica o un atto di terrorismo, dichiarazione di guerra, blocco, rivoluzione, rivolta, o insurrezione popolare;
(ii). disastri o fenomeni naturali, comprese condizioni atmosferiche ed ambientali estreme, inclusi fulmini, terremoti, uragani, temporali, inondazioni;
(iii). uno sciopero generale o di categoria;
(iv). l'impossibilità fisica della rete di trasmissione o distribuzione dell'Energia Elettrica di trasportare l'Energia Elettrica prodotta dagli Impianti.
14.2 In relazione ad un evento di Forza Maggiore, la Parte Colpita non verrà considerata inadempiente ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto per il tempo, e nella misura in cui, l'adempimento di tali obblighi risulti impedito.
14.3 Qualora una Parte invochi un Evento di Forza Maggiore quale giustificazione per il mancato adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, allora dovrà:
(i). comunicare tempestivamente all'altra Parte il verificarsi di tale Evento di Forza Maggiore fornendo una previsione circa la sua durata ed il probabile impatto sull'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto (assieme a tutte le evidenze ragionevolmente richieste a supporto dell'esistenza di tale Evento di Forza Maggiore);
(ii). adoperarsi in buona fede e sollecitamente per adottare le misure necessarie a risolvere o mitigare gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore;
(iii). comunicare tempestivamente all'altra Parte la conclusione degli effetti dell'Evento di Forza Maggiore.
(iv). L’eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente Contratto.
Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Energia Elettrica per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente Contratto, ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.
Nel caso in cui l’evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 7 (sette) giorni consecutivi o un periodo di 45 (quarantacinque) giorni complessivi a partire dalla data di sopravvenienza dell’evento di Forza Maggiore, la Parte che non abbia creato la Forza Maggiore, può discrezionalmente risolvere il Contratto inviando una comunicazione scritta all’altra Parte. Tale risoluzione non pregiudicherà in alcun modo i diritti e le obbligazioni delle Parti ai sensi del Contratto acquisiti sino alla data della risoluzione, ma successivamente a tale data nessuna delle Parti sarà considerata responsabile nei confronti dell’altra Parte in relazione alla parte non ancora maturata del periodo di somministrazione totale previsto dal Contratto.
15 Riservatezza
15.1 Per tutta la durata del Contratto e per un ulteriore periodo di 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente Contratto, ovvero dalla data di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del Contratto, le Parti s’impegnano a:
(i). considerare tutte le informazioni oggetto del presente Contratto o assunte in relazione all'esecuzione del presente Contratto come strettamente riservate, nonché a prendere tutti quei provvedimenti ragionevolmente possibili, atti ad assicurare e proteggere, in tutto
ed in parte, e comunque sotto qualsiasi forma, la riservatezza di dette informazioni, nei confronti di terzi ivi inclusi i propri dipendenti, amministratori, soci, rappresentanti, consulenti ed agenti, eccetto le unità e persone preposte dalle stesse Parti;
(ii). xxxxxxxsi dall'utilizzare le informazioni fornite vicendevolmente per finalità diverse dall'oggetto del presente Contratto.
15.2 Fermo restando quanto sopra esposto, gli obblighi di riservatezza suindicati non si applicano alle seguenti informazioni:
(i). quelle che ciascuna Parte sia obbligata a rivelare in base a procedimenti giudiziali o amministrativi o in base ad altre normative obbligatorie, ma solo entro i limiti delle informazioni dovute;
(ii). quelle per le quali sia dimostrabile che erano già di pubblico dominio senza che ciò fosse dovuto ad una violazione del Contratto;
(iii). quelle per le quali sia dimostrabile che sono state fornite a ciascuna Parte da un terzo che ha ottenuto tali informazioni in assenza di una violazione di obblighi di riservatezza ai sensi del presente Contratto.
16 Trattamento dei dati
16.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la relativa normativa italiana di adeguamento ed i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente contratto e le informazioni che le parti riceverà in esecuzione o in ragione del presente contratto sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del presente contratto e salvi espressi obblighi di legge. Le parti si obbligano quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. Le parti si impegnano in ogni caso a comunicarsi reciprocamente, prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all’eventuale divulgazione di informazioni riservate.
17 Legge applicabile
17.1 Il presente Contratto è retto e disciplinato dalla legge italiana.
18 Foro competente
18.1 Le Parti si obbligano a comporre in maniera amichevole qualsiasi disputa e/o controversia derivata dal o relativa al Contratto (incluse le questioni relative alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola), secondo i principi di correttezza e buona fede. Fallito ogni tentativo di amichevole conciliazione, qualsiasi controversia tra le Parti che riguardi l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Terni.
19 Disposizioni Generali
19.1 Il Contratto e gli Allegati costituiscono l'intero accordo intervenuto tra le Parti in merito alle attività in essi indicate e sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle attività medesime. In caso di difformità tra il Contratto e gli Allegati, le disposizioni del primo prevarranno sulle disposizioni dei secondi.
19.2 L'invalidità o l'inefficacia di una clausola ai sensi della normativa applicabile non pregiudicherà la validità o l'efficacia del Contratto nel suo complesso.
19.3 Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 13.3, nessuna modifica al presente Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati di ciascuna Parte.
19.4 Il presente Contratto e le operazioni previste dallo stesso, sono in lingua italiana e tutte le notifiche, domande, richieste, dichiarazioni, certificati ed altri documenti o comunicazioni saranno in italiano, salvo diverso accordo scritto.
19.5 I costi e le spese relativi alle trattative e sottoscrizione del presente Contratto e a qualunque modifica dello stesso, inclusa la eventuale registrazione, sono a carico del cliente.
Terni, …/…/……
Il Fornitore / ASM Terni SpA Il Cliente / Appaltatore
Dir. Gen. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Il Legale rappresentante
A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., il Cliente, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai seguenti articoli, dichiara di approvarli, reietta ogni reciproca eccezione:
Art. 3 Oggetto
Art. 4 Durata
Art. 12 Risoluzione e recesso
Il Cliente / Appaltatore
Il Legale rappresentante