DISCIPLINARE DI GARA
Prot. n. 3745/2018
DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, SEMINARI E CONVEGNI E RELATIVI SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E BIGLIETTERIA A FAVORE DELL’INVALSI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI AMMINISTRATIVE E DI RICERCA E AI PROGETTI “MISURAZIONE DIACRONICO-LONGITUDINALE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI STUDENTI”, “VALU.E” E “PRO.DIS” PER IL PERIODO 2015-2023 NELL’AMBITO DEL PON PLURIFONDO FSE-FESR 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” IN FAVORE DI TUTTE LE SCUOLE DEL TERRITORIO NAZIONALE E FINANZIATO A VALERE SULL’ASSE III “CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA”. CODICE CUP F88C15001080006, F88C15001090006, F88C16000130006
Premessa
Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta dall’INVALSI per l’affidamento del servizio di organizzazione eventi e biglietteria in favore dell’INVALSI di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx (profilo del committente), sul sito MIT, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali.
Si precisa che, in conformità al disposto dell’articolo 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L’INVALSI, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.
La documentazione ufficiale di gara in formato elettronico, firmata digitalmente, è pubblicata sul profilo del committente (xxx.xxxxxxx.xx).
Anche ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1. OGGETTO
Oggetto della presente gara è l’affidamento dei servizi di organizzazione eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione alberghiera e biglietteria a favore dell’INVALSI secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare.
Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovrà rispondere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi sono stabiliti, oltre che nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro.
Si precisa che la fornitura ed i servizi connessi dovranno rispettare i requisiti minimi, considerati quali elementi essenziali dell’offerta, richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Tecnico.
La successiva tabella riporta:
• Il valore complessivo presuntivo dell’appalto, IVA esclusa;
• il fatturato globale, XXX xxxxxxx, richiesto quale requisito di capacità economico-finanziaria per la partecipazione, di cui al punto III.1.2 del Bando di gara;
• i documenti richiesti quale requisito di capacità tecnico professionale per la partecipazione, di cui al punto III.1.3 lettera a), b) e c) del Bando di gara;
• l’importo della cauzione provvisoria pari al 2% della dell’importo presuntivo dell’appalto.
valore Complessivo presuntivo (valori IVA esclusa) | Capacità economico- finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara (valori IVA esclusa) | Capacità tecnico-professionale di cui al punto III.1.3 del Bando di gara (valori IVA esclusa) | Cauzione provvisoria |
€ 3.062.795,62 | Fatturato globale almeno pari ad € 2.000.000,00 | Almeno due forniture/contratti analoghi all’oggetto di gara Licenza IATA biglietteria aerea Titoli abilitativi biglietteria ferroviaria | € 61.256,00 |
Accordo Quadro e singolo incarico di Fornitura
Con l’aggiudicatario della presente procedura (di seguito anche solo “Fornitore”), l’INVALSI stipulerà un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conforme allo Schema di Accordo Quadro cui all’Allegato del presente Disciplinare, con il quale verranno regolamentati i singoli incarichi di fornitura attuativi del medesimo Accordo Quadro, stipulati dall’INVALSI.
L’“Importo massimo contrattuale” dell’Accordo Quadro sarà pari al valore complessivo presuntivo della procedura. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Accordo Quadro di cui successivo paragrafo 1.2 sia esaurito l’importo Massimo dell’Accordo Quadro, l’INVALSI si riserva di richiederne al Fornitore, l’incremento, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del predetto Importo massimo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
In forza dell’Accordo Quadro, pertanto, il Fornitore si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) i singoli incarichi di fornitura, sino a concorrenza del predetto importo massimo contrattuale dell’Accordo Quadro, eventualmente incrementato secondo quanto sopra stabilito.
In particolare:
l’INVALSI, secondo le modalità stabilite nell’Accordo Quadro, stipulerà singoli incarichi di fornitura con il Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro;
i servizi da fornire, oggetto dei singoli incarichi di Fornitura, sono indicati nelle singole richieste di Fornitura emesse dalle Aree dell’INVALSI, secondo quanto meglio stabilito negli atti di gara allegati alla presente procedura;
l’INVALSI potrà emettere, ed il Fornitore dovrà accettare, i singoli incarichi di Fornitura sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale di cui sopra, eventualmente incrementato.
L’importo massimo contrattuale espresso nell’Accordo Quadro non è garantito al Fornitore in quanto non è da considerarsi vincolante per l’INVALSI, il quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui i singoli contratti di Fornitura emessi risultino complessivamente inferiori al predetto Importo massimo presuntivo contrattuale.
Più in generale, l’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’INVALSI nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente allo stesso riferite, contenendo l’Accordo Quadro, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei singoli Contratti di fornitura che verranno stipulati dall’INVALSI ed il Fornitore con l’emissione dei singoli incarichi di fornitura.
L’INVALSI, per il singolo evento, si obbliga a provvedere al rimborso delle spese sostenute e anticipate dal soggetto aggiudicatario per la realizzazione dei servizi sopra riportati (rimborso dei biglietti aerei e ferroviari, spese di pernottamento e vitto).
Gli importi rimborsati non rientrano nell’importo dell’Accordo Quadro individuato come fabbisogno presuntivo.
1.2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro ha una durata di 48 (quarantotto) mesi come indicato nel Bando di gara, decorrenti dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro medesimo, e potrà essere prorogato fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione e in forma scritta.
L’Accordo Quadro potrà essere prorogato qualora alla scadenza del predetto termine non sia stato esaurito l’importo massimo presuntivo contrattuale, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dell’Accordo Quadro medesimo. Resta, altresì, inteso che la facoltà dell’INVALSI di emettere singoli incarichi di Fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l’importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.
È escluso ogni tacito rinnovo dell’Accordo Quadro, ovvero dei singoli incarichi di Fornitura.
1.3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso le sedi ed i locali che verranno indicati dall’INVALSI nei rispettivi incarichi di Fornitura, e più in generale presso Roma, Bologna, Napoli, Dobbiaco ed occasionalmente il territorio nazionale, isole comprese, tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
1.4. CORRISPETTIVO DI FORNITURA
Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relative ai singoli incarichi di fornitura conclusi dal Fornitore con l’INVALSI, sarà calcolato in base all’applicazione dello sconto offerto in sede di gara ai prezzi unitari a base d’asta relativi alle singole voci che compongono il tariffario di cui all’Appendice A al Capitolato Tecnico.
Tali corrispettivi sono e devono intendersi comprensivi della remunerazione per la prestazione dei servizi connessi alla fornitura e, comunque, di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, allegati al presente Disciplinare.
1.5. VERIFICHE SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO
Nel corso della durata dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di fornitura, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, l’INVALSI effettuerà apposite verifiche sul rispetto dei livelli di servizio richiesti ed attesi dal Fornitore.
Le risultanze negative delle predette verifiche possono comportare, laddove previsto e con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, l’applicazione di penali ovvero la risoluzione e il recesso, in caso di reiterati inadempimenti, dell’Accordo Quadro.
L’istituto del subappalto non è ammesso per la presente procedura; ciò in quanto corrisponde ad un preciso ed apprezzabile interesse della stazione appaltante consistente nel controllo di qualità delle imprese concorrenti e partecipanti alla gara e del relativo rapporto che nasce dall’aggiudicazione. La stazione appaltante intende quindi garantirsi il diretto controllo, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, dei requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo dell’operatore economico chiamato ad eseguire l'appalto.
Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari ad € 0,00 (zero/00).
Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Non saranno considerate accettabili dichiarazioni di costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a zero.
L’INVALSI, oltre al proprio Codice Etico pubblicato sul sito xxx.xxxxxxx.xx, allega agli atti di gara una dichiarazione avente ad oggetto la reciproca e formale obbligazione tra l’INVALSI e l’aggiudicatario, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso dell’espletamento ed in occasione della presente procedura, della stipula ed esecuzione dell’Accordo Quadro. Tale dichiarazione costituirà il contenuto del Patto di Integrità, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro.
1.9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per la presente procedura è designato quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione
dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I. o Consorzio) al quale l’impresa stessa partecipa.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33. Alle aggregazioni di imprese si applicano le norme, per quanto compatibili, descritte, nel presente Disciplinare di gara, per gli R.T.I..
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare (con la dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare di gara), per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.
È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. e di Consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, come precisato nei successivi paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il rispettivo contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
2.3. AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
In conformità a quanto stabilito all’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre nella “Documentazione Amministrativa” gli specifici documenti richiesti al successivo paragrafo 4.2.1, lettera h).
Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà richiesto di sostituire i soggetti che non soddisfano i criteri di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
2.4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente dovrà possedere i requisiti prescritti nel Bando di gara, e segnatamente:
• i requisiti relativi alla situazione personale richiesti al punto III.1.1 del Bando di gara;
• i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria richiesti al punto III.1.2 del Bando di gara;
• i requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica richiesti al punto III.1.3 del Bando di gara.
In ragione di quanto previsto all’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’INVALSI si è determinato a prevedere un limite di partecipazione alla presente procedura connesso al fatturato aziendale - segnatamente, il requisito di cui al punto III.1.2 - per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell’affidamento in esame e la rilevanza degli approvvigionamenti per l’INVALSI.
Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economica e tecnica idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione della rilevanza, anche economica, dell’approvvigionamento. Tali servizi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione dei medesimi di notevole complessità, tenuto conto anche dell’obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.
Ciò detto, il requisito di cui al punto III.1.2, con particolare riferimento al rispettivo importo minimo richiesto, è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori oggetto di gara. In particolare, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.
Il possesso dei predetti requisiti (punti III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara) deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa di cui al successivo Paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, come meglio precisato nel seguito.
Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti ai punti III.1.1, III.1.2, e
III.1.3 del Bando di gara, l’operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell’ANAC i documenti dettagliatamente indicati nel seguito del presente Disciplinare di gara “Controllo del possesso dei requisiti”.
Si propone di seguito il dettaglio dei requisiti sopra menzionati:
- con riferimento ai requisiti relativi alla situazione personale:
pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
- Con riferimento al requisito relativo alla capacità economica e finanziaria:
pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2016/2015/2014), un fatturato globale di importo, IVA esclusa, almeno pari a euro 2.000.000,00.
In relazione al fatturato globale richiesto, di cui al punto III.1.2 del Bando di gara, il riferimento temporale è relativo agli ultimi tre esercizi sociali (2016/2015/2014). Per esercizio sociale si intende l’esercizio di attività sociale per il quale, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, è prevista la redazione del Bilancio di esercizio (art. 2423 e 2490 cod. civ. e art. 2 § 3 della IV Direttiva UE societaria) e che termina il 31 dicembre di ciascun anno solare, salvo diversa disposizione dello Statuto societario che può prevedere un esercizio non coincidente con l'anno solare (esercizio a cavallo di due anni solari, ad esempio chiusura dell'esercizio sociale nel mese di giugno di ogni anno). Ai fini del possesso dei requisiti non è necessario che l’ultimo Bilancio d’esercizio sia necessariamente approvato e/o depositato a norma di legge.
- Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale:
• pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni, almeno due forniture/contratti per servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento. Sarà richiesta l’indicazione delle date e dei destinatari (pubblici o privati). In tale caso il riferimento temporale è relativo agli ultimi tre anni solari dalla data di pubblicazione del Bando di gara in GUUE.
• pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve possedere la licenza IATA per l’emissione della biglietteria aerea, in corso di validità, anche tramite convenzione con operatore dotato di licenza IATA;
• pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve possedere titoli abilitativi per l’emissione della biglietteria ferroviaria, in corso di validità, anche tramite convenzione con operatore dotato di titoli abilitativi.
Si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economico e finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Infatti è indispensabile che i Concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione.
Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economica idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione della rilevanza, anche economica, dell’approvvigionamento.
Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria (punto III.1.2 del Bando di gara) e di capacità professionale e tecnica (punto III.1.3 del Bando di gara) dovranno, altresì, essere dimostrati e comprovati in sede di offerta, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 5.3 del presente Disciplinare di gara.
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio:
• i requisiti relativi alla situazione personale devono essere posseduti:
o in caso di R.T.I. (sia costituendo, sia costituito), da ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
o in caso di Consorzio ordinario costituendo, di cui all’art. 45 , comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
o o in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all’art. 45 comma 2 lett e) del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
o in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.
• il requisito di capacità economico – finanziaria deve essere posseduto:
-in caso di partecipazione di R.T.I. (sia costituendo sia costituito) o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, dal RTI o dal Consorzio nel loro complesso; non è richiesto un fatturato minimo alle mandanti (o alle altre consorziate); nel caso dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio stesso o dalle imprese indicate quali esecutrici.
• i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:
-in caso di partecipazione in R.T.I. (costituito o costituendo) o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) , e) e e), del D. Lgs. n. 50/2016, dal R.T.I. o dal Consorzio nel suo complesso; ciascuna impresa componente il RTI o Consorzio dovrà fornire la dichiarazione attestante il possesso del predetto requisito relativamente alle proprie capacità.
Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo 4 del presente Disciplinare, a pena d’esclusione, come meglio precisato in seguito.
Il possesso dei predetti requisiti dovrà, altresì, essere dimostrato e comprovato in sede di offerta, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 5.3 del presente Disciplinare.
Si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere personale e economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante come descritto al successivo paragrafo 5.3. In particolare si rimanda alle disposizioni nel merito previste dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/ Servizi/ServiziAccessoRiservato AVCpass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente dovrà, pertanto, registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’AVCP – che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite AVCPASS.
Pertanto, con riferimento alla comprova dei requisiti di partecipazione richiesti ai punti III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara, l’operatore economico dovrà caricare sul sistema telematico dell’ANAC i documenti
dettagliatamente indicati al successivo paragrafo 5.3. del presente Disciplinare di gara “Controllo del possesso dei requisiti”.
3. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare, dello Schema di Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, entro il termine perentorio del 23 aprile 2018.
Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite la modalità sopra descritta; in caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l’INVALSI non sarà ritenuto responsabile della mancata risposta agli stessi.
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico sul sito internet di cui al punto I.1 del Bando di gara dedicato alla presente procedura.
Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.
4. OFFERTA
4.1. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’INVALSI, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine del 2 maggio 2018, ore 12.00, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura.
L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato cartaceo di cui al successivo paragrafo 4.3, da inviarsi mediante plico all’INVALSI, XXX Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx, tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.
In particolare, il concorrente dovrà inviare:
a) la Documentazione amministrativa, come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2.1;
b) la Documentazione tecnica, come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2.2;
c) l’Offerta economica, come meglio precisato al successivo paragrafo 4.2.3.
4.1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad operare come unico soggetto abilitato a presentare l’offerta. Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l’offerta, si veda quanto stabilito nei successivi paragrafi del presente Disciplinare di gara.
Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo, ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all’interno del Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato 1 – con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria.
Si fa salvo inoltre quanto previsto dall’art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4.2.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Con riferimento alla Documentazione amministrativa, è necessario produrre i documenti di seguito elencati, e segnatamente, a pena di esclusione:
a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato “Modello di dichiarazione” di cui all’allegato 1;
b) il modello DGUE di cui all’allegato 2;
c) documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
d) cauzione provvisoria rilasciata (in caso di riduzione dell’importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni);
e) impegno del fideiussore, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
f) documento PASSOE;
g) (eventuale) procura;
h) (eventuale) documentazione relativa all’avvalimento;
i) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
j) Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità di cui all’allegato 3;
k) (eventuale) IBAN svincolo cauzione provvisoria; tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
a) Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata “Modello di Dichiarazione”, firmata, conforme al modello denominato “Modello di dichiarazione” di cui all’allegato 1 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale, economico finanziari e/o tecnici, laddove richiesti, nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno richieste.
Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 80/2016, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento ai soggetti cessati dalla carica.
Il “Modello di dichiarazione” di cui all’allegato 1 dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito).
Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l’esclusione dalla gara.
Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” di cui all’allegato 1 del presente Disciplinare, che dovrà, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I., essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito meglio indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.
In caso di Xxxxxxxxx, la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione:
a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte con sottoscrizione dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);
b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dal
Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate con sottoscrizione dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);
c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo (se partecipa all’esecuzione dell’appalto) e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura con sottoscrizione dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato).
In caso di Consorzi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” di cui all’Allegato 1 al Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nella compilazione della dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” di cui all’Allegato 1 al Disciplinare dovranno essere indicati inoltre, i requisiti relativi alla situazione personale e alla capacità tecnica richiesti ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere così dichiarati:
1. le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi dovranno essere rese:
(i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo);
(ii) nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;
2. la dichiarazione attinente ai requisiti di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica, fatto salvo il possesso (per l’intero) del requisito da parte del R.T.I. o dal Consorzio nel loro complesso, dovrà essere resa:
(i) da ciascuna impresa componente il R.T.I. e il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo); (ii) dal consorzio ma con riferimento alle consorziate esecutrici, nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Xxxxxxxxx non ancora costituito, la dichiarazione denominata “Modello di dichiarazione” di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:
- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
- contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) Modello DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) ■ PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”
6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
c) Documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
Il concorrente deve presentare il documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura CIG (indicato nel Bando di gara) e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla procedura. A seguito delle nuove istruzioni pubblicate sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora ANAC) entrate in vigore il 1° maggio 2010 ed il 1° gennaio 2011, per eseguire il pagamento è necessaria l’iscrizione online (anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio) al nuovo “Servizio di Riscossione”, raggiungibile dalla homepage del sito web dell’Autorità (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.
Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:
• online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.
L’INVALSI si riserva di richiedere l'originale documento a comprova del pagamento del contributo all’AVCP (ora ANAC). In caso di discordanza non dovuta ad errore materiale tra l’originale e la copia presentata, il concorrente verrà escluso dalla gara.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx. In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:
• in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall’impresa mandataria del raggruppamento stesso;
• in caso di Consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016, dal Consorzio stesso.
d) Cauzione provvisoria
A titolo di cauzione provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione della procedura, dovrà inserire la fideiussione originale rilasciata da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
I requisiti che seguono sono richiesti a pena di esclusione in quanto devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l’offerta.
In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante.
La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa:
1) copia (scansionata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante;
2) autentica notarile - firmata digitalmente dal notaio - che attesti, tra l’altro, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore del garante.
L’INVALSI si riserva di richiedere l'originale del documento che attesti i poteri del sottoscrittore del garante della fideiussione, ovvero di richiedere la regolarizzazione qualora non sia presentato uno dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2). In caso di difetto dei necessari poteri da parte del sottoscrittore della fideiussione, il concorrente verrà escluso dalla gara.
La cauzione provvisoria dovrà, indipendentemente dalla modalità con la quale sarà costituita:
• essere di importo pari al 2% (due per cento) del valore presuntivo del presente appalto;
• avere validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
• essere prestata a favore dell’INVALSI.
In caso di cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà, inoltre, a pena di esclusione, prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.;
• la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI.
La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:
in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
in caso di Consorzio ordinario costituito, da Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio.
Anche qualora l’Istituto o la Società garante emetta la cauzione provvisoria sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, tutto ciò premesso in alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari (di cui al primo capoverso del presente paragrafo).
In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, fermo restando quanto sopra, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto IBAN n. IT 63 W 05584 03202 000000001356, intestato all’INVALSI, conto numero: 0000001356, BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX , agenzia: 00253, indirizzo agenzia: xxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 XXXX, CIN: W, ABI: 05584, CAB: 03202 con causale del versamento “Gara per l’affidamento dei servizi di organizzazione eventi, seminari e convegni e relativi servizi di prenotazione alberghiera e biglietteria a favore dell’INVALSI” (in tal caso, il concorrente dovrà, altresì, indicare ai fini dello svincolo delle predette somme, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente). Pertanto, dovrà essere presentata copia del documento attestante il versamento corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella “Documentazione amministrativa”).
In caso di partecipazione in R.T.I. costituito, Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c) D.Lgs. 50/2016) o Consorzio ordinario di imprese costituito (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) il versamento deve essere
effettuato dall’impresa mandataria oppure dal consorzio medesimo. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che il soggetto garantito è il raggruppamento/consorzio. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa mandataria oppure del consorzio medesimo.
In caso di partecipazione in R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario di imprese costituendo (art. 45, c. 2, lett. e) D.Lgs. 50/2016) il versamento può essere effettuato da una delle imprese raggruppande/consorziande. Nella causale del versamento deve essere esplicitato che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande/consorziande, che devono essere singolarmente citate. La dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna impresa.
In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata copia del titolo corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella “Documentazione amministrativa”).
In caso di partecipazione in R.T.I. costituito, Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016) o Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’impresa mandataria oppure del consorzio medesimo.
In caso di partecipazione R.T.I. costituendo, Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art.
48 D.Lgs. 50/2016) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna impresa.
La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:
a) mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;
b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico professionale richiesti;
c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula dell’Accordo Quadro, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.
La cauzione provvisoria fornita dall’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, o comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).
L’importo della cauzione provvisoria è ridotto, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi ove previsti:
a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
b) del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del periodo a), anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituititi esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese;
c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
d) del 20%, anche cumulabile con le riduzioni di cui al periodo a ) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
e) del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui alle lettere a) b) c) e d), per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
f) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell’operatività di qualità di ESC per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà presentare, unitamente alla cauzione provvisoria, l’originale ovvero la copia delle certificazioni di qualità di cui sopra corredate dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella “Documentazione amministrativa”).
In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione come previsto nel Modello di Dichiarazione di cui all’Allegato 1.
Si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:
- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
Le garanzie fideiussorie devono, a pena di esclusione, essere conformi allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
e) Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione
Il concorrente, a pena di esclusione della procedura, dovrà inserire l’“Impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione”, un documento firmato contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, richiesta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo e in tale ultimo caso deve essere specificata la denominazione della gara.
I requisiti richiesti a pena di esclusione che seguono devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l’offerta.
L’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:
in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
f) Documento PASSOE
Il concorrente dovrà inserire il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.
Il documento citato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).
In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
In caso di partecipazione in Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che compone il consorzio e del consorzio medesimo.
In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, anche del consorzio medesimo.
Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto anche dal legale rappresentante, (o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) dell’impresa ausiliaria.
g) Procura (eventuale)
Qualora la dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
L’INVALSI si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita.
h) Documentazione relativa all’avvalimento (eventuale)
In caso di ricorso all’avvalimento, di cui al precedente paragrafo 2.3 del presente Disciplinare, in conformità all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, allegare la documentazione di cui all’articolo citato.
L’INVALSI si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria.
i) Atti relativi al R.T.I. o Consorzio (eventuale)
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, presentare copia dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma del legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.
E’ facoltà dell’INVALSI richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.
l) Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità
Il concorrente deve presentare la dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità di cui all’Allegato 3 al presente Disciplinare di gara, sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa come meglio precisato in seguito).
In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate o consorziate (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda o consorziata).
m) IBAN svicolo cauzione provvisoria
In caso di presentazione della cauzione provvisoria in modalità tramite versamento, il concorrente dovrà allegare ai fini dello svincolo della cauzione provvisoria, dichiarazione attestante il codice IBAN relativo al proprio conto corrente.
4.2.2. OFFERTA TECNICA E DOCUMENTAZIONE TECNICA
Nella busta B “Offerta Tecnica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve presentare la documentazione tecnica richiesta, così composta:
1. Elaborato tecnico: il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve inserire l’Elaborato tecnico, che dovrà essere prodotto sulla base del modello di cui all’allegato 4 al presente Disciplinare.
La documentazione tecnica prodotta deve essere:
- formulata/e in lingua italiana e priva/e, a pena esclusione dalla procedura di gara, di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
- essere sottoscritta/e, a pena di esclusione dalla procedura, dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come precedentemente indicato).
Nel caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi, la documentazione tecnica, pena l’esclusione del concorrente, deve/devono essere sottoscritta/e:
in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti, anche stabile, al momento di presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria;
in caso di R.T.I. e Xxxxxxxx non costituiti al momento della presentazione dell’offerta: dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande.
Nella busta C “Offerta economica”, il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà presentare una Offerta economica, come segue:
a) Indicare, utilizzando il modello di cui all’allegato 5, il prezzo offerto (in cifre e lettere) e lo sconto percentuale offerto da applicare a tutte le voci del Tariffario in appendice (rif. Appendice A al Capitolato Tecnico). Tale sconto dovrà essere espresso con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due). In caso di indicazioni di più decimali, oltre a tale limite, saranno
considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
b) Indicare il solo valore dei costi della sicurezza derivanti da “interferenze” individuati dalla Stazione Appaltante che è pari a 0 (zero). Si precisa che tali costi sono diversi dai costi della sicurezza afferenti l’attività di impresa di cui al punto successivo.
c) Indicare l’importo dei costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo.
d) il concorrente dovrà accettare le seguenti dichiarazioni di impegno:
- Il concorrente dichiara che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- Il concorrente dichiara che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’INVALSI;
- Il concorrente dichiara di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nello Schema di Accordo Quadro, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione degli sconti offerti, ritenuti remunerativi;
- Il concorrente dichiara di non eccepire, durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dallo Schema di Accordo Quadro”;
- Il concorrente dichiara che i valori offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro;
- Il concorrente dichiara che i termini stabiliti nello Schema di Accordo Quadro e/o nel Capitolato Tecnico, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
- Il concorrente dichiara che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di fornitura che verranno stipulati con l’INVALSI.
Il predetto Documento d’offerta (allegato 5), dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa). Si rammenta che il documento d’offerta di cui al presente punto costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Pertanto non può essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il Documento d’offerta dovrà essere sottoscritto, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente:
• dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti o del Consorzio, anche stabile, che partecipa alla procedura;
• dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta.
4.3 MODALITÀ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l’ufficio protocollo dell’INVALSI, sito in xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx – sesto piano.
Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2018, esclusivamente all’indirizzo xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxx – sesto piano.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, SEMINARI E CONVEGNI E RELATIVI SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E BIGLIETTERIA A FAVORE DELL’INVALSI”. Lotto CIG 7432554198.
Scadenza offerte: 2 maggio 2018 ore 12.00. NON APRIRE”.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dall’INVALSI all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Si precisa che in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI, SEMINARI E CONVEGNI E RELATIVI SERVIZI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E BIGLIETTERIA A FAVORE DELL’INVALSI”. Lotto CIG 7432554198.
Scadenza offerte: 2 maggio 2018 ore 12.00. NON APRIRE”, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./delle imprese del Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche
sull’involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente la predetta documentazione.
L’invio del plico contenente la documentazione, come successivamente descritta, è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’INVALSI ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’Ufficio Protocollo dell’INVALSI.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
5.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte presentate saranno aggiudicate a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
La relativa graduatoria di merito verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Criteri di valutazione | Punteggio massimo |
Offerta tecnica (PTECNICO) | 70,00 |
Offerta economica (PECONOMICO) | 30,00 |
Totale (PTOT ) | 100,00 |
Tavola 1
Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:
PTOT = PTECNICO + PECONOMICO
dove:
a) PTECNICO = somma dei punti attribuiti all’Offerta tecnica;
b) PECONOMICO = somma dei punti attribuiti all’Offerta economica.
5.1.1 PUNTEGGIO TECNICO (PTECNICO )
Con riferimento al Criterio di valutazione dell’Offerta tecnica, il Punteggio Tecnico (PTECNICO) è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base a quanto stabilito di seguito.
ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE TECNICA (PTECNICO = max 70 PUNTI SU 100 PUNTI TOTALI)
Qualora la Commissione, dalla lettura della documentazione presentata in sede di gara, abbia a riscontrare la non corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale,
procederà a dichiarare la non valutabilità della ditta offerente, che verrà, conseguentemente, non ritenuta ammissibile al prosieguo di gara.
Il Criterio di valutazione dell’Offerta tecnica è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base agli “Aspetti qualitativi” riportati alla successiva Tavola 2.
La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata sulla base della presentazione dei seguenti elaborati, secondo quanto più dettagliatamente specificato al precedente paragrafo 4.2.2:
1) Elaborato tecnico.
Nella Tavola che segue vengono specificati i requisiti qualitativi migliorativi, il relativo criterio motivazionale e il punteggio tecnico massimo assegnabile a ciascuno di essi.
Descrizione requisito | Criterio motivazionale | Punteggio tecnico massimo (PTmax) |
1) Modalità e strumenti di selezione del personale | Devono essere descritte le modalità e gli strumenti utilizzati per selezionare il personale di cui all’art. 4.7 del capitolato tecnico | 5 |
Totale 1) | 5 | |
2) Caratteristiche del | Devono essere descritte le caratteristiche del | |
personale | personale di cui all’art. 4.7 del capitolato tecnico, e gli | |
ulteriori requisiti e competenze posseduti oltre ai | ||
requisiti minimi riportati nel capitolato stesso | ||
Responsabile evento | 9 | |
Coordinatore segreteria | 8 | |
Assistente front office base | 2 | |
Assistente front office medio | 4 | |
Assistente front office avanzato | 5 | |
Assistente front office avanzato bilingue | 7 | |
Totale 2) | 35 | |
3) Modalità di selezione delle strutture | Devono essere descritte le modalità e gli strumenti utilizzati per selezionare le strutture | |
Alberghi | 5 | |
Sale attrezzate | 5 | |
Totale 3) | 10 | |
4) Proposte migliorative | Devono essere descritte eventuali proposte di | 5 |
per lo svolgimento degli | strumentazione/procedura per la realizzazione delle | |
eventi | attività previste dal capitolato | |
Totale 4) | 5 | |
5) Valutazione dell’offerta tecnica nel suo complesso | Devono essere presentate eventuali proposte migliorative rispetto a quanto indicato dal capitolato | 15 |
Totale 5) | 15 | |
Totali 1), 2), 3), 4), 5) | 70 |
Tavola 2
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà nel modo seguente: per i requisiti della Tavola 2 verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del prodotto offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi Tavola 3). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo due cifre decimali ottenute per troncatura della media aritmetica) dai singoli componenti per ogni sub-criterio. Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni sub-criterio.
GIUDIZIO ATTRIBUITO AD OGNI ASPETTO QUALITATIVO | Coefficiente (ci) |
Sufficiente: rispondente ai requisiti minimi richiesti senza elementi migliorativi | 0 |
Più che sufficiente: rispondente ai requisiti con elementi migliorativi non di particolare rilievo | 0,25 |
Discreto: rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di interesse | 0,50 |
Buono: rispondente ai requisiti con elementi migliorativi di particolare rilievo | 0,75 |
Ottimo: ampiamente superiore ai requisiti | 1,00 |
Tavola 3
Per tutto quanto sopra esposto, il punteggio tecnico PTECNICO sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun criterio/condizione migliorabile secondo la seguente formula:
dove i= 1, …, I è il numero dei concorrenti,
dove
Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:
1. alla riparametrazione del punteggio per ciascun sub-criterio qualora nessuno dei concorrenti avesse conseguito il punteggio massimo previsto per il sub-criterio stesso; in tale caso la Commissione attribuirà al concorrente con il punteggio più elevato, il punteggio massimo previsto per il sub-criterio e ai restanti concorrenti il punteggio in forma proporzionale (con al massimo due cifre decimali ottenute per troncatura). Per semplicità si riporta un esempio:
Punteggio max del sub-criterio=5
Concorrente 1: 2,5
Concorrente 2: 3,75
A seguito della riparametrizzazione avverrà quanto segue:
Concorrente 1: (5 *2,5)/3,75=3,33
Concorrente 2: 5 (punteggio massimo)
2. alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 70 punti qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il punteggio massimo. In tale caso si procede per ciascun concorrente alla somma dei punteggi riparametrizzati di cui al precedente punto 1. Il punteggio più alto viene riportato a 70 punti mentre ai restati concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma proporzionale come da esempio di cui al precedente punto 1;
3. definizione del punteggio tecnico per ciascun concorrente ammesso.
5.1.2 PUNTEGGIO ECONOMICO
Il Punteggio Economico (PECONOMICO), pari a un massimo di 30 punti, è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta in base a quanto stabilito di seguito:
Dove:
= punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo
= somma degli sconti offerti dal concorrente i-esimo su ciascuna voce del Tariffario in appendice (cf. Appendice A al Capitolato Tecnico)
= sconto massimo offerto =max
Tutti i valori dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a due. In caso di indicazione di valori con più di due cifre decimali dopo la virgola si procederà alla troncatura alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento.
Con riferimento al punteggio economico Punteggio Economico questo sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
5.2. ULTERIORI REGOLE E VINCOLI
Sono considerati elementi essenziali e, pertanto, saranno, altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
- offerte presentate e/o pervenute oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte indicato nella documentazione di gara;
- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di prestazione dei servizi oggetto della procedura e altresì specificare nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente Disciplinare di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di prestazione dei servizi;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte che non possiedano i requisiti minimi (quali elementi essenziali) stabiliti nel Capitolato Tecnico (completo di allegati) e/o nello Schema di Accordo Quadro ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e/o nello Schema di Accordo Quadro.
In caso di parità in graduatoria, si procederà con le modalità indicate al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare.
Le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016. Xxxxxxx, altresì, esclusi dalla procedura:
• i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
• i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’INVALSI si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio.
L’INVALSI si riserva il diritto:
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale;
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
• di non stipulare, motivatamente, l’Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
L’INVALSI si riserva di richiedere ai concorrenti, presso anche uno solo dei domicili eletti dal concorrente, anche solo a mezzo PEC, di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine
perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
L’INVALSI si riserva, altresì, di valutare l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, ai fini della motivata esclusione a successive procedure di gara indette dall’INVALSI; con riserva – in ogni caso – di segnalare alle competenti Autorità l’eventuale realizzazione (o tentativo) di dette pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette Autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso.
L’INVALSI provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008 e di cui alla Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 e al Comunicato del Presidente ANAC del 21 dicembre 2016, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto, da annotare al Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo all’Ente.
5.3. CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Il controllo del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa. In particolare si rimanda alle disposizioni nel merito previste dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxx Accesso Riservato/ Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Ciascun concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposita PASSOE ovvero del documento – rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC – che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite il sistema AVCPASS. Qualora la documentazione presente nel sistema AVCPASS non sia esaustiva o completa o qualora, a causa di impedimenti tecnici, sia risultato impossibile l’utilizzo del sistema AVCPASS, l’INVALSI procederà a richiedere al concorrente la presentazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, la seguente documentazione afferente il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale richiesto dal Bando di gara (tale documentazione è la medesima che dovrà essere inserita da ciascun concorrente nel sistema AVCPASS):
A) con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità economico - finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara dichiarato in sede di partecipazione:
• dichiarazione, firmata digitalmente, resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione, ovvero in alternativa
• copia dei bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli esercizi sociali di cui al punto III.1.2 del Bando di gara con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere in modo univoco la misura (importo) del fatturato globale dichiarato in sede di partecipazione. Tale
documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;
B) con riferimento alla comprova del possesso del requisito di capacità professionale e tecnica cui al punto III.1.3 lettera a) del Bando di gara dichiarato in sede di partecipazione:
• copia dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dichiarazioni dei privati che attestino, il buon esito delle prestazioni a proprio favore di servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento per i quali devono anche essere indicati le date ed i committenti. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. (Nel caso in cui le amministrazioni dovessero rilasciare tali certificati riportanti, al loro interno, la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, si conferma che tali attestazioni potranno essere presentate ai fini della comprova dei requisiti e saranno, a tale fine, ritenute ammissibili ai fini della procedura in oggetto);
ovvero in alternativa
• copia dei contratti stipulati con le amministrazioni e/o con i privati, completi di copia della fatture e del documento bancario attestante il pagamento delle stesse, che attestino, il buon esito delle prestazioni a proprio favore di servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;
• copia della licenza IATA per l’emissione della biglietteria aerea, in corso di validità. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;
• copia dei titoli abilitativi per l’emissione della biglietteria ferroviaria nazionale e internazionale, in corso di validità. Tale documentazione dovrà essere corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma;
All’esito della verifica, qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura del concorrente.
6. MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate presso gli uffici amministrativi in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario indicato nel bando di gara presso gli uffici dell’INVALSI in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx – o presso altra sede tempestivamente comunicata ai concorrenti - procederà, in seduta pubblica, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) apertura delle offerte ed apertura della Documentazione amministrativa;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa
Le Offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse e sigillate e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né dall’INVALSI né dagli altri concorrenti, né da terzi.
Il Seggio di gara nominato ad hoc, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, per la valutazione delle offerte/domande di partecipazione pervenute, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici.
L’INVALSI, quindi, concluse le operazioni sopra descritte procederà, in seduta riservata, eventualmente nella stessa giornata della precedente seduta, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse dell’INVALSI, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione PEC, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a cinque giorni.
Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.
L’INVALSI al termine della verifica dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali procederà alla pubblicazione di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, successivamente, procederà alla comunicazione ai canditati e ai concorrenti del provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e/o l’ammissione alla stessa indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dov’è possibile reperire il predetto atto.
La durata prevista per i lavori della suddetta Commissione è di 180 gg decorrenti dall’atto di nomina.
Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica, eventualmente nella stessa giornata delle precedenti sedute, alla apertura e visione delle Offerte Tecniche dei concorrenti ammessi a tale fase.
La Commissione di gara, quindi, procederà, in apposite sedute riservate, all’analisi delle Offerte Tecniche ed alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri riportati nella lex specialis e nel Capitolato Tecnico, nonché all’attribuzione dei punteggi tecnici in ragione di quanto stabilito in merito dal Bando di gara e nel presente Disciplinare.
Su richiesta della commissione di gara il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione PEC, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.
Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti la verifica abbia avuto esito negativo.
Al termine di tale fase, la Commissione procederà, in seduta pubblica, a rendere noto, il punteggio tecnico attribuito a ciascun concorrente ammesso, nonché quindi alla apertura e lettura delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi a tale fase.
La medesima Commissione si occuperà anche della valutazione delle offerte economiche, nonché, in collaborazione con il RUP, dell’eventuale giudizio di anomalia delle offerte sottomesse.
Conseguentemente, la Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame ed alla verifica dei prezzi offerti e, comunque, della documentazione allegata costituente l’offerta economica (di cui al precedente paragrafo 4.2.3).
Si procederà, inoltre, alla verifica di cui all’art. 80, comma 5, lett m) del D.Lgs. n. 50/2016, escludendo i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Sul punto si richiama quanto ammonito al precedente paragrafo 5.2 circa l’obbligo di segnalazione da parte dell’INVALSI di eventuali pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato. Inoltre, sarà data evidenza della soglia di anomalia per l’individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
All’esito delle predette operazioni, la Commissione procederà a stilare la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell’ordine decrescente delle offerte ammesse.
In caso di parità di graduatoria si procederà, nella medesima seduta pubblica, ad effettuare il sorteggio alla presenza dei concorrenti che hanno presentato le offerte migliorative in situazione di parità.
A tal fine è opportuno che alla suddetta seduta, partecipi un rappresentante del concorrente che abbia idonei poteri di rappresentare l’impresa. Alle sedute aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede di dell’INVALSI, dovrà essere comunicato all’indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx entro il giorno precedente la data della seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o copia della procura speciale. Tale invio anticipato è richiesto al fine di consentire la verifica dei poteri del soggetto che parteciperà alla/e seduta/e.
Le operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l’INVALSI ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono attraverso pubblicazioni sul profilo Committente, nella sezione dedicata alla presente gara, e per Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di presentazione dell’offerta.
Il Responsabile del procedimento, concluse le operazioni di gara di cui sopra, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, nonché al fine della verifica tecnica, provvederà alle seguenti attività:
ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione (certificazioni, attestazioni, ecc.) che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente aggiudicatario; in tale contesto, si procederà ad acquisire d’ufficio il Certificato di inscrizione al Registro delle Imprese ed il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, del D.L n. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009. Il tutto anche per il tramite del sistema AVCPASS descritto al precedente paragrafo 5.3.
Si procederà inoltre, in capo all’aggiudicatario e all’impresa che segue in graduatoria, al controllo del possesso dei requisiti secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 5.3. Nel caso in cui l’INVALSI dovesse procedere, nei confronti dei concorrenti sopra individuati, la documentazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa pena l’esclusione dalla procedura.
Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente.
In caso di esito negativo delle predette verifiche, il concorrente sarà escluso dalla procedura. In tale caso, l’INVALSI riservandosi il diritto di escutere la cauzione provvisoria, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.
L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione.
Infine, nei confronti all’operatore economico primo in graduatoria si procederà con la richiesta di invio della dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma che attesti che, ai sensi dell’art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, non sussistano, nei confronti dei familiari conviventi dei soggetti di cui alla Sez. A della “Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara” resa in conformità al “Modello di dichiarazione” di cui all’allegato 1 al Disciplinare, le relative cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
La proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione da parte dell’organo decisionale dell’INVALSI. In seguito all’approvazione del citato organo decisionale, l’aggiudicazione sarà comunicata a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dichiarato nella fase di presentazione dell’offerta ed acquisterà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta.
Resta inteso che la stipula dell’Accordo Quadro è subordinata alla verifica positiva dei documenti di cui al successivo paragrafo 7.1.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, all’esito positivo dei controlli di cui al successivo paragrafo 7.1 si procederà alla stipula dell’Accordo Quadro con l’aggiudicatario, dandone comunicazione ai concorrenti tramite PEC. Si precisa che, in conformità al disposto dell’articolo 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La Stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.
L’accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990.
Qualora il concorrente ritenga che:
a) la propria Offerta;
b) in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni dell’Offerta, ovvero le giustificazioni relative alle voci di prezzo o costi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara nonché relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta se presenti, contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre, per ciascuna delle due casistiche di cui ai punti a) e b) sopra dettagliati, idonea dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma), nella quale dovranno essere tassativamente indicati:
circostanziata partizione, specificamente e singolarmente argomentata con congrua motivazione, dei punti (es. frasi, periodi, capoversi, paragrafi, pagine ecc.) della documentazione tecnica (nel caso di cui al precedente punto a)) e delle giustificazioni dell’Offerta (nel caso di cui al precedente punto b)) costituenti segreto tecnico o commerciale coperto da diritto di privativa;
per ciascuna partizione evidenziata, l’istituto giuridico posto a tutela della parte menzionata (es. indicazione di numero e durata del marchio, brevetto, diritto d’autore o altro diritto di proprietà intellettuale ecc.).
Gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di secretazione saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante al fine di valutare le richieste di accesso agli atti.
In assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra richieste ai fini della loro formulazione, la Stazione Appaltante consentirà gli eventuali accessi richiesti senza nulla richiedere ulteriormente.
Con riferimento alla dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 richiesta corre l’obbligo segnalare che la stessa viene resa dal dichiarante nella consapevolezza di quanto disposto dagli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2006. Con specifico riferimento all’art. 76 citato si ricorda che “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
Premesso quanto sopra esposto, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, la/le dichiarazione/i di secretazione ai fini dell’accesso agli atti, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e con firma (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa raggruppanda):
in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria;
in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dei cui all’art 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo;
in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) del Consorzio medesimo (se partecipa all’esecuzione dell’appalto) e delle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati sensibili, ivi inclusi quelli giudiziari, eventualmente rinvenuti nella documentazione presentata dai concorrenti.
Si precisa che l’eventuale richiesta di accesso agli atti dovrà pervenire all’INVALSI seguendo quanto indicato nel Regolamento di accesso agli atti di cui al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx_xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxx.xxx.
7. DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE PER LA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
Nel termine di 10 (dieci) giorni dalla Comunicazione di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà far pervenire all’INVALSI, ai fini della stipula dell’Accordo Quadro e pena l’annullamento dell’aggiudicazione stessa, la seguente documentazione:
• xxxxxx documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva in favore dell’INVALSI, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, secondo le modalità, l’importo e le condizioni indicate nel successivo paragrafo del presente Disciplinare di gara. La fideiussione dovrà essere presentata in originale. In caso di R.T.I., la cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di Consorzio, dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo;
• copia, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, di idonea copertura assicurativa;
• per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, la nomina firmata dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72;
• (in caso di RTI o Consorzio costituendo) copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio;
• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’impresa mandataria ovvero del Consorzio, che attesti le prestazioni che saranno fornite dalle singole Imprese raggruppate o consorziate, secondo le dichiarazioni rese all’atto della presentazione dell’offerta;
• dichiarazione firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma relativa agli estremi delle coordinate bancarie e delle persone delegate ad operare sul c/c bancario o postale, ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali;
• copia del documento attestante i poteri del sottoscrittore dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di fornitura, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta, con firma dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma (se non già presente nella Documentazione amministrativa presentata).
L’INVALSI si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.
Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, l’INVALSI dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. L’INVALSI si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l’INVALSI potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.
Gli atti di gara saranno resi accessibili, ai sensi dell’art. 22 e ss della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nei limiti consentiti dalla legge stessa nonché dal D.Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti che facciano richiesta di accesso nei modi e nei termini disciplinati al precedente paragrafo.
7.2. STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
Con l’aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione o altro termine in caso di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016, un Accordo Quadro conforme allo Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare.
L’aggiudicatario, all’atto della stipula dell’Accordo Quadro, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà l’Accordo Quadro medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
L’Accordo Quadro e i singoli incarichi di fornitura verranno sottoscritti dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell’elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E..
8. GARANZIE
Ai fini della stipula del pertinente Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale dell’Accordo Quadro, pari alla base d’asta presuntiva della procedura.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016
La fideiussione originale dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
• essere prestata in favore dell’INVALSI che, pertanto, dovrà espressamente risultare quale beneficiario della stessa;
• essere sottoscritta con firma da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa: - copia
del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; - autentica notarile - firmata dal notaio - che attesti, tra l’altro, l’avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;
• essere incondizionata e irrevocabile;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
• prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’INVALSI;
• prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di fornitura;
• avere una durata almeno pari a tutta la durata dell’Accordo Quadro e quindi di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo Quadro medesimo.
Anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.
L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto:
a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
b) del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del periodo a), anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituititi esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese;
c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a ) e b), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
e) del 15% , anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) b) c) e d) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della noma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dev’essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
f) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell’operatività di qualità di ESC per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per fruire di tali benefici, l’aggiudicatario dovrà produrre (se non già prodotta nella Documentazione Amministrativa) le certificazioni di qualità conformi alle suddette norme in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.
Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di fornitura e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli incarichi stessi e dall’Accordo Quadro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro.
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nell’Accordo Quadro.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
8.2. RESPONSABILITA’ E COPERTURA ASSICURATIVA
Con la stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dei singoli incarichi di fornitura, l’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Anche a tal fine, per la stipula dell’Accordo Quadro è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, stipulata con primaria società assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell’Accordo Quadro e dei singoli incarichi di Fornitura, pena la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
9. PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL’APPALTO
L’INVALSI si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. TRATTAMENTO DEI DATI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti nell’ambito della presente procedura sono raccolti e trattati dall’INVALSI per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:
• verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa, nonché per l’aggiudicazione della medesima;
• stipula, limitatamente al concorrente aggiudicatario, del Contratto;
• gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi contrattuali, sulla base di quanto stabilito nell’Accordo Quadro disciplinante l’attività di fornitura;
• conduzione di analisi e studi statistici (in forma anonima).
Nel rispetto delle disposizione previste dal X.Xxx. n. 196 del 30 Giugno 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e/o dalla normativa interna.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti all’INVALSI potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell’aggiudicazione.
In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura “giudiziaria”, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
All’interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n.196, che per completezza vengono nel seguito riportati:
1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’INVALSI, con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 35, Cap 00153, al quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.
I dati personali potranno essere comunicati a Enti terzi che collaborano con l’INVALSI per la gestione/cura del procedimento di gara; tali organismi saranno nominati Responsabili e successivamente procederanno alla nomina/incarico dei soggetti che effettueranno il trattamento dei dati.
In particolare, si tratta di:
1. consulenti esterni, collaboratori autonomi dell’INVALSI o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, collaboratori autonomi dell’INVALSI o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
2. soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
3. Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, per gli adempimenti procedimentali e contrattuali;
4. altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
5. legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.
Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sui siti internet xxx.xxxxxxx.xx.
ALLEGATI
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti Allegati:
- Modello di Dichiarazione (allegato 1);
- Modello DGUE (allegato 2);
- Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (allegato 3);
- Modello Offerta Tecnica (allegato 4);
- Modello Offerta Economica (allegato 5)
- Schema di Accordo Quadro;
- Capitolato Tecnico;
- Appendice A – Tariffario;
- Appendice B – Modello di Brief.