DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
N. 1274/RE DEL 30 DICEMBRE 2022
Pratica n. 3475/RE del 29/12/2022
STRUTTURA PROPONENTE | AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA | |||
CODICE CRAM | DG 007.01.7F | Ob.Funz.: B01GEN | CIG:===== | CUP:===== |
OGGETTO | Rinnovo, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, del contratto di locazione alla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli srl – Società Cooperativa per il godimento dei terreni siti in Comune di Tarquinia |
ATTO CON SCRITTURE CONTABILI | SI | X | NO |
ATTO CON IVA | COMMERCIALE | ISTITUZIONALE |
Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.
ISTRUTTORE (Dott.ssa Xxxxxxxx Di Xxxxxx | RESPONSABILE P.O. (Dott.ssa Vianella Di Xxxxxx) VIANELLA DI XXXXXX | DIRIGENTE DI AREA (Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx) |
VIANELLA DI XXXXXX XXXXXX AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 09.01.2023 12:43:11 GMT+01:00 | ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 09.01.2023 12:43:11 GMT+01:00 | Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO |
XXXXXXXX XX XXXXXX RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARSIAL AG. REG. SVIL. LAZIO (Dott.ssa Vianella Di Xxxxxx) FUNZIONARIO 09.01.2023 12:43:11 GM | INNOV. AGR. DIRIGENTE T+01:00 |
CONTROLLO FISCALE | |||||||
ISTRUTTORE | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE | ||||||
CONTROLLO CONTABILE | |||||||
A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE | A CURA DEL A.C.B. | ||||||
ANNO FINANZIARIO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO | ANNO | N. | DATA | COD. DEBITORE CREDITORE |
2023 | E | 3.01.03.01.003.02 | 19.970,78 | 2023 | 6 | 31/12/22 | 174 |
ISTRUTTORE (Mariastella aversa) | P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx) | DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx) | |||||
Firmato: Mariastella Xxxxxx | XXXXXX XXXXX XXXXXX AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO FUNZIONARIO 09.01.2023 13:19:33 GMT+00:00 | XXXXXXXXXX XXXXXXX ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO DIRIGENTE 09.01.2023 15:27:06 |
Il Direttore Generale f.f.
Firmato digitalmente da
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
CN = XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
O = ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO C = IT
GMT+00:00
PUBBLICAZIONE | |
PUBBLICAZIONE N° 1274/RE DELL’ALBO DELL’AGENZIA | DATA, lì 30/12/2022 |
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
N. 1274/RE DEL 30 DICEMBRE 2022
OGGETTO: Rinnovo, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, del contratto di locazione alla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli srl – Società Cooperativa per il godimento dei terreni siti in Comune di Tarquinia
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, della Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx e del Xxxx. Xxxxx Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Xxxx. Xxxxx Uniformi in data 13 Maggio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del xxxx. Xxxxx Uniformi, dimissionario;
VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Xxxxxx Xxxxxxx ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
PRESO ATTO della nota con la quale il Presidente del CdA, Xxx. Xxxxx Xxxxxx, ha rassegnato, a far data 13 Dicembre 2022, le dimissioni dall’incarico;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l’assunzione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx XXXXXXX, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l’incarico di dirigente dell’Area
Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell’Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022- 2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta “l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024”;
VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021;
VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”;
DATO ATTO che il suddetto assestamento è stato approvato dalla Regione Lazio con
L.R. n. 19 del 23 Novembre 2022;
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno di spesa;
NON ACQUISITO dall’ANAC il codice CIG in quanto la presente determinazione non riguarda una gara e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non riguarda investimenti pubblici o progetti;
ATTESO che ai sensi dell’art . 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL 10 gennaio 1995, n. 2, nonché successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell’ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell’Agenzia;
ATTESO che nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL sono ricomprese, tra l’altro, i cespiti siti in Comune di Tarquinia, località Xxxxxxxxx, attualmente censite
in Catasto al foglio 67 con le particelle 321-322-323-324-325-327-328-329-330- 000-000-000 e 000-000-000-000, detenute dalla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli in virtù degli atti di concessioni amministrative;
ATTESO che con atto di concessione amministrativa del 29/03/1978 Rep. 6/78, l’Ente Maremma ha affidato alla “Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli”, per la durata di 19 anni, con decorrenza dal 15/03/1978 al 14/03/1997, il complesso immobiliare costituente i terreni, gli impianti ed i manufatti ivi insistenti, siti in Comune di Tarquinia, località Xxxxxxxxx, all’epoca censiti al foglio 67 con le particelle 36/p-66/p-68/p-104/p, per una superficie complessiva di ha 1.60.00, con l’impegno da parte della Cooperativa a destinare il terreno concesso per la costruzione di un impianto per la conservazione prodotti agricoli e per il potenziamento degli impianti esistenti, il cui canone annuo è stato stabilito in £ 2.288.000 (€ 1.181,65);
ATTESO che con atto di concessione amministrativa di terreno del 22/03/1990, ERSAL ha affidato alla “Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli”, per la durata di 9 anni con decorrenza dal 01/01/1988 al 31/12/1996, il terreno sito in Comune di Tarquinia, località Xxxxxxxxx, all’epoca censito al foglio 67 con la particelle 38/p, per una superficie di ha 1.34.00, per essere destinato alla costruzione di silos e magazzini per lo stoccaggio di cereali, il cui canone annuo è stato stabilito in £ 147.000 (€ 75,92);
ATTESO che con atto di rinnovo concessione amministrativa precaria del 30/01/2001, ARSIAL ha affidato alla “Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli”, per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle operazioni di cessione, il complesso immobiliare, sito in Comune di Tarquinia, località Xxxxxxxxx, costituito da terreni, impianti e fabbricati ivi insistenti (già in concessione Rep. 6/78 del 29/03/1978) per una superficie complessiva di ha 1.60.00, distinto in catasto al foglio 67 con le particelle 35-297-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330- 331, compresi i beni mobili ed attrezzature, al fine di consentire alla Cooperativa la realizzazione, nell’impianto di cui trattasi, del progetto di miglioramento approvato e finanziato dalla Regione Lazio, il cui canone ammontava a £ 1.155,035 (€ 596,53);
ATTESO inoltre, che in virtù della concessione amministrativa precaria del 29/03/1978, l’ammontare dei canoni di concessione amministrativa, corrisposti dalla Cooperativa per l’uso dei beni di cui trattasi, fatta esclusione del rimborso spese di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ogni altro onere, saranno accreditati, limitatamente al periodo dal 15/03/1978 al 14/03/1997, in conto prezzo di cessione dei beni medesimi, ai sensi dell’art. 11 della citata concessione del 30/01/2001;
ATTESO che, su incarico di Arsial, è stata redatta apposita stima immobiliare dalla società RisorSa srl, in data 24/11/2008, la quale ha valutato i cespiti per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
ATTESO che detto importo di cessione, detratto dei canoni corrisposti ad ARSIAL in conto prezzo, nel periodo 15/03/1978-14/03/1997, e della riduzione forfettaria del 30% dell’importo di stima (giusto atto di indirizzo commissariale n. 5685 del 13/11/2009, vigente sino al 02/11/2016) ammonta ad € 659.101,74;
ATTESO che con deliberazione n. 507 del 24/07/2009, con la quale l’Agenzia nel recepire il Regolamento regionale 7/09, inerente la “Disciplina dell’alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà ARSIAL”, aveva approvato l’elenco
dei beni da dismettere, ivi compresi i descritti cespiti immobiliari detenuti dalla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli;
ATTESO che gli immobili oggetto di locazione sono meglio richiamati e descritti nella stima redatta dalla RisorSa srl, e risultano così censiti al Comune di Tarquinia al foglio 67:
Area A:
321-322-323-324-325-326 (p.lla soppressa ed assorbita, unitamente alla 297, nella p.lla 442)-327-328-329-330-331-346, oltre le particelle 442-112/p (striscia residuale di terreno al confine nord-ovest dell’area A, non trasferibile in quanto ancora intestata al dante causa)
La superficie complessiva delle particelle sopra elencate assomma a mq 18.065 Nell’Area A gli immobili di proprietà ARSIAL sono i seguenti:
oTerreno, della superficie di circa mq 18.065
oBatteria di n. 8 silos della capacità di mc 25/cad, dotata di essiccatoio
oCabina e bilico pesa
Area B:
Dal frazionamento della particella 38 derivano, per la porzione che interessa, le particelle:
315-316-317-339 per una superficie complessiva pari a mq. 19.026
Nell’Area B risulta di proprietà ARSIAL il terreno di mq 19.026, sul quale insistono un capannone, una cabina pesa ed una cabine elettrica, il tutto di proprietà degli occupanti.
ATTESO che in ossequio alla determinazione direttoriale n. 341/RE del 15/12/2021, formalizzata con Atto di Locazione del 18/01/2022 Rep. 05/2022, Arsial ha rinnovato la locazione alla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli – Società Cooperativa, dei cespiti siti in Comune di Tarquinia, località Xxxxxxxxx, censiti al foglio 67 con le particelle 321-322-323-324-325-327-328-329-330-331-346-442 e 315-316-317-339, per la durata di anni 1, con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022, il cui canone annuo di locazione ammonta ad € 19.970,78; detti cespiti già concessi in locazione con atto Rep. 07/2021;
ATTESO che la Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli è in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino alla scadenza del contratto Rep. 05/2022;
ATTESO che, contestualmente alla sottoscrizione del precedente atto di locazione Rep. 7/2021, la Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli ha versato ad ARSIAL, a titolo di deposito cauzionale, la somma di € 3.328,46 pari ai 2/12 mensilità del canone di locazione;
ATTESO che, con nota del 09/04/2021, acquisita da ARSIAL con prot. n. 2581 del 14/04/2021, la Cooperativa Pantano ha manifestato l’interesse all’acquisto degli immobili concessi in locazione;
ATTESO che, nelle more della procedura di vendita, la Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli, con nota acquisita da ARSIAL con prot. 12138 del 07/12/2022, ha presentato la richiesta di rinnovo dell’Atto di Locazione Rep. 5/2022, prossimo alla scadenza prevista in data 31/12/2022;
CONSIDERATO che, antecedentemente alla sottoscrizione dell’atto di locazione, la Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli dovrà versare, tramite bonifico bancario intestato ad ARSIAL presso la Banca Nazionale del Lavoro – Servizi
Tesoreria, Via San Xxxxxx da Xxxxxxxxx 67 Roma, IBAN XX00X 00000 00000 000000 000000, l’importo di € 19.970,78 a titolo di canone di locazione anno 2023;
ATTESO che in caso di risoluzione anticipata dell’atto di locazione per trasferimento immobili, Arsial dovrà rimborsare il rateo di canone corrisposto, dalla data di effettiva cessione alla scadenza dello stesso;
CONSIDERATO che è in corso la procedura di vendita dei cespiti concessi in locazione alla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli;
RITENUTO OPPORTUNO procedere, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, alla stipula di un contratto di locazione quale atto prodromico alla vendita dei cespiti in oggetto, per la durata di un anno;
PRESO ATTO che il Dirigente dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Vianella Di Xxxxxx;
SU PROPOSTA ed istruttoria dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa ;
D E T E R M I N A
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,
DI RINNOVARE la locazione, da eseguirsi ai sensi del Regolamento regionale 7/09, dei cespiti siti in Comune di Tarquinia (VT), località Xxxxxxxxx, attualmente censiti al catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 67 particelle 321-322-323-324- 325-327-328-329-330-331-346-442 e 315-316-317-339, a favore della
Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli srl – Società Cooperativa, con sede sociale in Tarquinia (VT), SP Porto Clementino snc – Cod. Fisc/P. IVA 00116210568.
DI DETERMINARE, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, in € 19.970,78 l’importo del canone annuo a decorrere dal 01/01/2023, che il promissario locatario, dovrà corrispondere ad ARSIAL, a compenso per il godimento dei descritti cespiti immobiliari.
DI ACCERTARE la somma di € 19.970,78, sul capitolo 3.01.03.01.003.02, CRAM DG.007.01.7F del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio anno 2023, riferita al canone di locazione del complesso immobiliare, sito in Comune di Tarquinia, SP Porto Clementino snc.
DI PRENDERE ATTO che il deposito cauzionale di € 3.328,46, pari a 2/12 mensilità del canone di locazione, costituito in occasione del precedente atto Rep 7/2021, è stato già versato.
DI APPROVARE l’allegato “A”, costituente lo schema dell’atto di locazione da sottoscriversi con il promittente locatario.
Soggetto a pubblicazione | Tabelle | Pubblicazione documento | ||||||
Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
D. Lgs 33/2013 | 23 | x | x | |||||
D. Lgs 33/2013 | 30 | x | x |
All. “A”
ATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge,
TRA
L’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, con sede in Xxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata “ARSIAL” o “Agenzia”, rappresentata nel presente atto dal XXXXXXXXXXXX
“locatore” o “proprietaria”
E
Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli srl – Società Cooperativa, con sede sociale in Tarquinia (VT), SP Porto Clementino snc – Cod. Fisc/P. IVA 00116210568, in persona del Presidente pro-tempore sig. Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della cooperativa
“conduttrice” o “Cooperativa”
P R E M E S S O C H E
- Ai sensi del comma 1°, art. 12, della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, ARSIAL è proprietaria di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, ivi compresi i beni e le opere dell’ex Riforma Fondiaria, già di appartenenza dell’Ente Regionale di Xxxxxxxx Xxxxxxxx nel Lazio (ERSAL);
- nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL sono ricomprese, tra l’altro, i cespiti siti in Comune di Tarquinia, località Xxxxxxxxx, attualmente censite in Catasto di detto Comune al foglio 67 con le particelle 321-322-323-324-325-327-328-329-330-331-346-442 e 315-316-317-339,
detenute dalla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli in virtù degli atti di concessioni amministrative;
- con determinazione direttoriale n. 341/RE del 15/12/2021, formalizzata con Atto di Locazione del 18/01/2022 Rep. 05/2022, Arsial ha rinnovato la locazione alla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli – Società Cooperativa, dei cespiti siti in Comune di Tarquinia, località Xxxxxxxxx, per la durata di anni 1, con decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2022, il cui canone annuo di locazione ammonta ad € 19.970,78=, già affidato in locazione con atto Rep. 07 del 25/01/2021;
- contestualmente alla sottoscrizione del citato atto Rep. 7/2021, la Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli ha versato ad ARSIAL, a titolo di deposito cauzionale, la somma di €
3.328,46 pari ai 2/12 mensilità del canone di locazione;
- con nota del 09/04/2021, acquisita da ARSIAL con prot. n. 2581 del 14/04/2021, la Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli ha manifestato l’interesse all’acquisto degli immobili concessi in locazione;
- nelle more della procedura di vendita, la Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli, con nota acquisita da ARSIAL con prot. 12138 del 07/12/2022, ha presentato la richiesta del rinnovo dell’Atto di Locazione Rep. 05/2022, prossimo alla scadenza prevista in data 31/12/2022;
- è in corso la procedura di vendita dei cespiti concessi in locazione alla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli;
- ARSIAL con determinazione direttoriale n. del , ha autorizzato l’affidamento in locazione, per la durata di anni 1 (uno), dei descritti cespiti a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto.
TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – PREMESSE
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne formano patto espresso.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1. ARSIAL nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione alla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli srl – Società Cooperativa, meglio descritta in premessa, che accetta, il complesso immobiliare, sito in Comune di Tarquinia, località Xxxxxxxxx, attualmente censite in Catasto di detto Comune al foglio 67 con le particelle 321-322-323-324-325-327-328-329-330- 000-000-000 e 000-000-000-000
ARTICOLO 3 – STATO DEL BENE
1. La Parte Conduttrice, dichiara di accettare la locazione alle condizioni pattuite, di conoscere i cespiti e di ritenerli idonei alle finalità che la medesima intende perseguire sui predetti immobili.
2. La Parte Locatrice dichiara che tutti gli immobili presenti sui terreni di proprietà Arsial, oggetto di trasferimento alla Cooperativa, di cui fanno parte del presente contratto di locazione, sono stati realizzati con regolare concessione edilizia e non vi sono opere abusive.
3. La Parte Conduttrice dichiara di accettare la cosa locata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
ARTICOLO 4 - DURATA
1. La locazione, con decorrenza dal 01/01/2023, avrà durata di anni 1 (uno), ovvero fino al 31/12/2023, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.
2. ARSIAL, su domanda della Cooperativa, da presentarsi almeno giorni 60 (sessanta) prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori anni 1 (uno). Alla scadenza il concessionario dovrà rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto liberi da cose, animali e persone, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, a qualsivoglia titolo, azione o ragione.
3. Nel caso di fallimento della Conduttrice, il presente contratto di intenderà ipso iure
automaticamente risolto.
4. Pertanto, salvo ogni altro diritto, il complesso immobiliare dovrà essere prontamente riconsegnato libero da persone e cose alla Locatrice.
ARTICOLO 5 - USI
1. La Cooperativa si impegna ad utilizzare il complesso immobiliare per la conservazione dei prodotti agricoli.
2. Ogni diversa utilizzazione deve essere espressamente e preventivamente autorizzata da ARSIAL.
3. In difetto, ARSIAL avrà diritto di risolvere automaticamente il presente contratto di locazione trattenendo, a titolo di penale, il deposito cauzionale.
ARTICOLO 6 – CANONE DI LOCAZIONE
1. Il canone locativo annuo viene stabilito in € 19.970,78 (diciannovemilanovecentosettanta/78), pari al 3,03% del prezzo di cessione, da corrispondersi in un’unica rata annuale antecedentemente alla sottoscrizione dell’atto di locazione, in caso di rinnovo per ulteriore anno 1 (uno) entro e non oltre il giorno 5 (cinque) del mese di gennaio 2024, a mezzo bonifico bancario, intestato ad ARSIAL, presso la Banca BNL, codice IBAN XX00X 00000 00000 000000 000000.
2. In caso di risoluzione anticipata dell’atto di locazione per trasferimento immobili, Arsial dovrà rimborsare il rateo di canone corrisposto, dalla data di effettiva cessione alla scadenza dello stesso.
3. In caso di ritardato pagamento del canone di locazione oltre il termine sopra previsto, la parte Locatrice avrà diritto, senza necessità di domanda specifica, oltre che al pagamento degli interessi di mora e delle spese tutte inerenti e conseguenti al ritardato adempimento, anche al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c..
4. Eventuali eccezioni o azioni potranno essere fatte valere dopo aver eseguito il pagamento.
5. Nel caso di mancato pagamento, per qualsiasi ragione o causa, del canone di locazione, la locazione si intenderà risolta di pieno diritto con obbligo per la Cooperativa di immediata riconsegna del complesso immobiliare ad ARSIAL, salvo il risarcimento del maggior danno derivato all’Agenzia.
ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE
1. La parte Conduttrice precedentemente ha versato a titolo di deposito cauzionale una somma di € 3.328,46, pari ai 2/12 mensilità del canone di locazione.
2. La suddetta somma, depositata a garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei cespiti, qualora non fossero riscontrate manchevolezze al suo stato di manutenzione, dovute ad incuria e/o inadempienza, e non potrà essere mai imputata in conto canone;
ARTICOLO 8 – SUBLOCAZIONE
1. Non è consentito alla Conduttrice di sublocare, ovvero, di concedere in comodato, neppure in parte, gli immobili locati, se non previa richiesta scritta alla Locatrice e successiva autorizzazione scritta della stessa che avrà facoltà di diniego, pena la risoluzione immediata e di pieno diritto del contratto.
ARTICOLO 9 – GARANZIE
1. La parte Conduttrice s’impegna a mantenere i beni in oggetto di locazione, per l’uso cui sono destinati, curando a proprie spese la custodia e la perfetta e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi.
2. ARSIAL si riserva la facoltà di accertare in ogni tempo, anche con accesso in loco, se la parte Conduttrice osservi gli obblighi che gli incombono ai sensi della normativa tempo per tempo vigente ed in forza del presente contratto.
3. La parte Conduttrice esonera da ogni responsabilità la parte Locatrice, relativamente alla conservazione ed alla custodia dei cespiti in questione, in caso di eventuali furti, incendi e allagamenti e/o danneggiamenti in genere.
4. Tutti i rischi, anche se derivanti da caso fortuito, relativi ai beni locati e, comunque, inerenti all’attività svolta dalla parte Conduttrice, sono ad esclusivo carico di quest’ultima.
5. La Conduttrice si obbliga per tutta la durata del presente contratto a stipulare apposite polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, per incendi, allagamenti oltre che per eventuali danni cagionati agli immobili ed a persone e/o terze e derivanti dall’uso della cosa locata e/o da rotture di impianti a servizio degli immobili.
6. Copie originali di tali polizze dovranno essere fornite dalla Conduttrice alla Locatrice entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale di giorni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del presente contratto (da considerarsi pertanto quale termine perentorio ed essenziale).
ARTICOLO 10 – AUTORIZZAZIONE
2. La Conduttrice potrà apportare, a propria cura e spese, le opere di ristrutturazione e miglioramento funzionale, purché abbia ottenuto il preventivo consenso scritto dell’ARSIAL.
3. Per ottenere il relativo benestare, la parte Conduttrice sarà, quindi, tenuta a presentare, in un termine congruo che consenta tutte le più opportune valutazioni da parte dell’Agenzia, un dettagliato progetto corredato da nota illustrativa.
4. Le opere di ristrutturazione e miglioramento eseguite senza il consenso scritto dell’Agenzia rimarranno a beneficio della stessa, senza alcun compenso per l’esecutrice, a meno che ARSIAL non preferisca la riduzione in pristino a danno, cura e spese della parte Conduttrice.
5. In caso di restituzione all’Agenzia del complesso immobiliare, per le opere di ristrutturazione e miglioramento autorizzate, non sarà dovuto alcun indennizzo, se non convenuto, espressamente e preventivamente, nell’atto di autorizzazione reso dall’ARSIAL.
ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA’ DELLA CONDUTTRICE
1. La parte Conduttrice è costituita custode del complesso immobiliare locato.
2. La parte Conduttrice esonera l’Agenzia da ogni responsabilità civile per i danni diretti ed indiretti che potessero derivarle dal fatto doloso o colposo da parte di terzi.
3. La parte Conduttrice solleva, altresì, ARSIAL da ogni responsabilità verso i terzi, ivi compresi i dipendenti della Locatrice stessa, per eventuali danni che essi potessero subire a causa del complesso immobiliare, degli impianti o dell’attività svolta nel medesimo.
4. La parte Conduttrice dichiara di assumere in proprio la gestione dell’immobile locato, per cui ogni e qualsiasi onere connesso, relativo, o, a qualsiasi titolo, riferibile allo stesso, resta a proprio esclusivo carico.
5. La parte Conduttrice esonera, espressamente, l’Agenzia da ogni responsabilità relativa alla gestione del complesso immobiliare, ivi compresa quella derivante da inadempienze agli obblighi in merito alle retribuzioni, alle assicurazioni sociali del personale e quant’altro dovuto dalla medesima al personale ed alla mano d’opera dipendente.
6. La parte Conduttrice si assume, altresì, ogni e qualsiasi responsabilità in merito all’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, d’inquinamento e, pertanto, assume formale impegno di provvedere, tempestivamente, ove sia necessario, all’esecuzione dei lavori a ciò occorrenti ed all’installazione delle attrezzature necessarie allo scopo, assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi onere finanziario.
7. La parte Conduttrice sarà, quindi, ritenuta esclusiva e diretta responsabile per tutti i danni, di qualsiasi natura, causati alla parte Locatrice, o a terzi, dai propri clienti, dipendenti, fornitori e/o aventi causa.
8. La parte Conduttrice si obbliga, infine, a manlevare e tenere indenne ARSIAL, nel caso in cui questa fosse tenuta a rispondere di danni subiti da terzi in genere, in conseguenza o in occasione dell’esercizio dell’attività.
9. La parte Conduttrice può prendere le iniziative atte ad incrementare la propria attività, purché le stesse non comportino alcun obbligo o responsabilità per l’Agenzia, ovvero non arrechino pregiudizio alcuno e siano conformi all’interesse dell’attività.
ARTICOLO 12 – MANUTENZIONE
1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto di locazione saranno a carico esclusivo della parte Conduttrice.
2. La Conduttrice non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o spese nel caso che, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, dovesse risultare limitato temporaneamente e/o parzialmente l’uso od il godimento del complesso immobiliare.
ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE PER MUTAZIONE DESTINAZIONE DI USO DEL BENE
1. ARSIAL si riserva il potere di risolvere, in ogni momento, il presente contratto di locazione, qualora la parte Conduttrice muti, in tutto o in parte, la destinazione di uso del bene, ovvero qualora le attività della parte Conduttrice siano incompatibili o contrastino con le attività dell’Agenzia, oppure qualora ARSIAL stessa debba, per disposizioni di legge sopravvenute, disporre diversamente dei beni concessi in locazione.
2. In detti casi, il rilascio dell’immobile dovrà avvenire entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della comunicazione di rientro in possesso eseguita dall’ARSIAL a mezzo raccomandata A/R, senza diritto ad alcun risarcimento e/o rimborso per la parte Conduttrice.
ARTICOLO 14 – PENALE
1. L’inadempienza agli artt. 4-5-6-9-13 comporta una penale giornaliera a carico della Conduttrice di € 100,00 (cento) a partire dal giorno della contestazione effettuata con lettera raccomandata A/R di ARSIAL, salvo maggior danno derivato all’Agenzia.
ARTICOLO 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente contratto in:
- ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, in Roma, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00;
- COOPERATIVA PANTANO fra PRODUTTORI AGRICOLI srl società cooperativa, in Xxxxxxxxx (XX), XX Xxxxx Xxxxxxxxxx xxx.
0. Qualsiasi variazione di domicilio delle Parti, dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R alla controparte, entro giorni 30 (trenta) dalla variazione.
ARTICOLO 16 – EVENTUALI MODIFICHE
1. Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi in materia di locazione commerciale in quanto applicabili.
2. Qualunque altra modifica e/o comunicazione, al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.
3. Le Parti si autorizzano, reciprocamente, a comunicare a terzi i propri dati personali in
relazione agli adempimenti connessi con rapporto di locazione tra le stesse intercorrente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed, in ogni caso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole sarà considerata quale grave inadempimento e darà luogo alla risoluzione del contratto medesimo.
5. Le Parti dichiarano, espressamente, che il presente contratto è stato, redatto ed espressamente approvato ed accettato in ogni sua parte.
ARTICOLO 17 – RINVII
1. Per tutto quanto non fosse previsto nel presente contratto valgono le norme del codice civile, del Regolamento regionale 7/09 nonché, tutte le altre disposizioni delle leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 18 – SPESE DI REGISTRAZIONE
1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di xxxxx, copia e registrazione, sono a totale carico della parte Conduttrice da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.
ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia in merito all’applicazione del presente contratto è competente il foro di Roma.
Roma,
ARSIAL XXXXXXXXX
COOPERATIVA PANTANO fra PRODUTTORI AGRICOLI srl
società cooperativa
Il Legale Rappresentante p.t.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di aver letto attentamente il presente accordo negoziale e di averlo trovato perfettamente rispondente alla loro volontà, dichiarando di ben conoscere ed espressamente e specificatamente accettare ed approvare le clausole di cui agli articoli:
1), titolato “Premesse”;
2), titolato “Oggetto del contratto”; 3), titolato “Stato del bene”;
4), titolato “Durata”;
5), titolato “Usi”;
6), titolato “Canone di locazione”; 7), titolato “Deposito cauzionale”; 8), titolato “Sublocazione”;
9), titolato “Garanzie”;
10), titolato “Autorizzazione”;
11), titolato “Responsabilità della Conduttrice”; 12), titolato “Manutenzioni”;
13), titolato “Risoluzione per mutazione destinazione di uso del bene”; 14), titolato “Penale”;
15), titolato “Elezioni di domicilio”; 16), titolato “Eventuali modifiche”; 17), titolato “Rinvii”;
18), titolato “Spese di registrazione”; 19), titolato “Foro competente”; Xxxx,
XXXXXX XXXXXXXXXX
COOPERATIVA PANTANO fra PRODUTTORI AGRICOLI srl
società cooperativa
Il Legale Rappresentante p.t.
ARSIAL
Imp. Acc. pluriennali/Cronoprogramma 2022
Anno Data ID Descrizione X.xx/Xxxxxx | ||||
2022 31/12/2022 454 PRAT.3475RE-Rinnovo, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, del contratto di 2. locazione alla Cooperativa Pantano fra Produttori Agricoli srl - Società Cooperativa per il godimento dei terreni siti in Comune di Tarquinia | Avanzo/Fondo disponibile | |||
CRAM DG.007.01.7F Dismissioni patrimoniali | ||||
Capitolo 3.01.03.01.003.02 Proventi da concessioni su beni - locazioni vigenti | ||||
Obiett.Funz. B01GEN. GENERICO | ||||
Centro di Costo 2. Avanzo/Fondo disponibile | ||||
Eser. E/U C/R Anno Imp. Num.imp. Beneficiario Importo Assegnato da assegn. | Liquidato | da liquidare | Evaso | da evadere |
2023 E C 2023 6 COOP.PANTANO FRA PRODUTTORI 19.970,78 19.970,78 0,00 | 0,00 | 19.970,78 | 0,00 | 0,00 |