ACCORDO
ENAC-DG-13/01/2023-0004484-P
ACCORDO
per l’attuazione del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 “concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione”
TRA
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ANSV) E
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE (ENAC)
Premesso e ritenuto che:
− l’ANSV è l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile di cui al regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 “sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE”;
− l’ENAC, ai sensi dell’art. 687 cod. nav., fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile;
− è interesse comune dell’ANSV e dell’ENAC, nel rispetto dei diversi compiti istituzionali, sviluppare rapporti di collaborazione, nell’intento di creare tutte le possibili sinergie tra le Istituzioni dello Stato che abbiano come comune obiettivo lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, dell’attività di volo nel settore dell’aviazione civile;
− il decreto legislativo 2 maggio 2006 n. 213, all’art. 1, stabilisce che il sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi sia affidato all’ENAC (comma 1) e che il sistema di segnalazione volontaria degli eventi sia affidato all’ANSV (comma 2);
− l’ENAC gestisce il repertorio nazionale degli eventi aeronautici basato sul sistema Eccairs 2 (E2) e provvede, ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014, a trasmettere al repertorio centrale europeo tutte le informazioni in materia di sicurezza registrate nel repertorio nazionale, ivi comprese quelle relative agli eventi classificati come incidenti/inconvenienti gravi dall’ANSV;
− il regolamento (UE) n. 376/2014, oltre a prevedere l’istituzione, da parte di ogni Stato membro, di un sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi (art. 4, paragrafo 3), istituisce anche un sistema di segnalazione volontaria (o spontanea) degli eventi (art. 5, paragrafo 2);
− l’ANSV e l’ENAC, in calce all’accordo preliminare ex art. 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 996/2010, sottoscritto in data 4 febbraio 2015, hanno convenuto che, con successivo separato accordo, avrebbero dato attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 376/2014;
− il predetto separato accordo è stato firmato in data 28 febbraio 2019;
− sia opportuno, alla luce dei commenti fatti dall’EASA al termine dell’ispezione di standardizzazione SYS.IT.02.2022, che l’ANSV e l’ENAC si coordinino affinché i sistemi di segnalazione obbligatorio e volontario vengano entrambi gestiti nel sistema E2, ferme comunque restando le riserve che l’ANSV ha sollevato nei confronti dell’EASA in ordine agli esiti della predetta ispezione;
− sia conseguentemente necessario rivedere e modificare il separato accordo relativo all’attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 376/2014, sottoscritto, dall’ANSV e dall’ENAC, in data 28 febbraio 2019;
vista la nota inviata da EASA Ref Ares (0000) 0000000 del 12 ottobre 2022;
l’ANSV e l’ENAC sottoscrivono il seguente nuovo accordo, di cui la premessa costituisce parte integrante.
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini del presente accordo rilevano le definizioni di cui all’art. 2 del regolamento (UE) n. 376/2014.
Art. 2 (Segnalazioni volontarie)
1. Ai fini della trasmissione delle segnalazioni obbligatorie e volontarie al repertorio centrale europeo, richiesta dall’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 376/2014, l’ANSV e l’ENAC, nell’attesa della modifica dell’art. 1 del decreto legislativo n. 213/2006, stabiliscono quanto segue.
(a) Preso atto della circostanza che il sistema E2 è stato progettato, allo stato, per avere una unica Autorità di riferimento per tutte le tipologie di report e non consente quindi di discriminare l’invio del report in funzione della tipologia di segnalazioni (obbligatorie ovvero volontarie) presentate da individui, l’ENAC riceverà tutte le segnalazioni presentate da individui, comprese quelle di competenza ANSV ai sensi dell’art. 5, paragrafo 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000.
(x) Preso atto, in aggiunta, della circostanza che, qualora la predetta impostazione progettuale venisse modificata, si porrebbe comunque il problema, con riferimento alle segnalazioni volontarie presentate dalle organizzazioni aeronautiche di appartenenza, dell’assenza, in ambito ANSV, di un sistema di gestione delle credenziali di tutte le organizzazioni aeronautiche, corrispondente a quello già esistente per le segnalazioni obbligatorie in ambito ENAC, l’ENAC riceverà tutte le segnalazioni presentate dalle organizzazioni aeronautiche, anche quelle di competenza ANSV ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 376/2014.
(c) Le segnalazioni volontarie sub (a) e sub (b) ricevute dall’ENAC verranno condivise con l’ANSV tramite la piattaforma E2, con le modalità che, in accordo, saranno ritenute più opportune.
(d) In uno spirito di collaborazione interistituzionale e al fine di assicurare l’efficiente applicazione dell’istituto delle segnalazioni volontarie anche alla luce dei chiarimenti forniti da EASA, l’ENAC, dopo averle condivise con l’ANSV ai sensi della predetta lettera (c), provvederà anche a raccogliere, elaborare, registrare e trasmettere al repertorio centrale europeo (ECR) le segnalazioni volontarie di cui all’art. 5 del su citato regolamento UE che sono state oggetto di analisi da parte dell’ANSV, secondo quanto indicato nel seguente sub (e).
(e) Le segnalazioni volontarie di cui all’art. 5 del su citato regolamento (UE) verranno analizzate dall’ANSV tramite il sistema europeo per la classificazione dei rischi (ERCS) e, qualora il punteggio di rischio per la sicurezza (safety risk score) ricadesse nella zona gialla o rossa della matrice ERCS, l’ANSV intraprenderà le opportune azioni a fini di prevenzione, nei limiti dei propri poteri e nel rispetto della propria posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile.
(f) Della trasmissione al repertorio centrale europeo di cui alla lettera (d) verrà data periodicamente comunicazione all’ANSV da parte dell’ENAC tramite l’indirizzo di posta elettronica ANSV dedicato: xxxxxxxxx@xxxx.xx
Art. 3
(Trasmissione informazioni all’ENAC)
1. Ai fini della trasmissione al repertorio centrale europeo, richiesta dall’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 376/2014, l’ANSV condivide tempestivamente con l’ENAC, nel sistema E2, gli occurrence report (OC) da essa prodotti sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi, per i quali sia stata avviata una inchiesta di sicurezza. L’ANSV, inoltre, mantiene aggiornata la condivisione ogni qual volta i citati report vengano modificati.
2. L’elenco degli eventi classificati dall’ANSV come incidenti/inconvenienti gravi, ma per i quali la stessa, in virtù delle disposizioni di legge, non abbia ritenuto di aprire una inchiesta di sicurezza, sarà trasmesso su base semestrale all’ENAC.
Art. 4
(Accesso al repertorio nazionale degli eventi aeronautici)
1. L’ANSV, in linea con quanto contemplato dall’art. 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 376/2014, ha piena visibilità del repertorio nazionale degli eventi aeronautici gestito da ENAC nel sistema E2.
2. L’ENAC, per garantire quanto contemplato dal comma 1, emette le credenziali per l’accesso al sistema E2 al personale ANSV designato e assicura il relativo addestramento.
Art. 5 (Collaborazione istituzionale)
1. L’ANSV e l’ENAC, qualora ne ravvisino l’opportunità, fissano incontri tecnici o
costituiscono gruppi di lavoro per l’approfondimento congiunto di tematiche di comune interesse relative alla sicurezza del volo.
2. L’ENAC, in un’ottica di collaborazione tra Istituzioni dello Stato, si impegna a fornire al personale ANSV la necessaria formazione in materia di E2 ed ERCS.
3. Le eventuali informative pubbliche destinate agli operatori, relative alle nuove modalità di gestione del sistema delle segnalazioni volontarie, saranno concordate tra l’ANSV e l’ENAC. Nessuna iniziativa in ordine al sistema delle segnalazioni volontarie potrà essere presa dall’ENAC senza averla prima concordata con l’ANSV.
Art. 6 (Entrata in vigore)
1. Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e sostituisce il precedente accordo firmato in data 28 febbraio 2019.
Roma, 13/01/2023
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo Il Presidente (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) | Ente nazionale per l’aviazione civile Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx) |
Firmato digitalmente da
Xxxxx Xxxxxxx
C = IT
Data e ora della firma: 16/01/2023 23:10:13
Xxxxxxx
Xxxxxxxx ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Direttore Generale 18.01.2023
13:53:12
GMT+01:00