CONTRATTO DI SVILUPPO
CONTRATTO DI SVILUPPO
Programma di Sviluppo Industriale – Progetti di Ricerca Sviluppo e Innovazione
D.M. DEL 9 DICEMBRE 2014 Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008. (15A00467) (GU N.23 DEL 29-1-2015).
Il Contratto di Sviluppo è stipulato tra una o più imprese e Invitalia, con l’eventuale partecipazione di Amministrazioni Pubbliche interessate.
L’obiettivo principale è favorire l’attrazione di investimenti esteri e la realizzazione di Programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.
I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi di sviluppo:
a) programma di sviluppo industriale;
b) programma di sviluppo per la tutela ambientale;
c) programma di sviluppo di attività turistiche.
L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 milioni di euro ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 48 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.
Soggetti beneficiari
Destinatarie delle agevolazioni sono:
l’impresa “proponente”, promotrice dell’iniziativa imprenditoriale, responsabile verso l’Amministrazione della coerenza tecnica ed economica del Programma di
sviluppo.
eventuali altre imprese “aderenti” che realizzino progetti di investimento nell’ambito dello stesso Programma di sviluppo
Il proponente assume nei confronti di Invitalia il ruolo di interlocutore formale anche per conto dei soggetti aderenti.
Programma di sviluppo industriale
1. Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati successivamente, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
2. Fermo restando il rispetto dell'importo complessivo del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a l0 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Fatto salvo quanto stabilito al punto 2 per l'investimento complessivo proposto dal soggetto proponente, l'importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
4. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate successivamente in relazione agli specifici progetti di investimento.
Agevolazioni concepibili
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste in relazione agli specifici progetti di investimento.
2. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.
3. L'eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non
superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
4. L'eventuale contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni. La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all' 80 per cento di tale tasso.
PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI PRODUTTIVI PER I PROGRAMMI DI SVILUPPO INDUSTRIALE
Soggetti beneficiari, aree e progetti ammissibili
1. Fermo restando quanto detto precedentemente in relazione ai soggetti beneficiari, sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
c) riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
e) acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un' area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell' occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore
che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione.
2. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.
3. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'unità produttiva.
4. beni agevolati devono essere mantenuti nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.
5. Non sono ammissibili i progetti d'investimento riguardanti le seguenti attività economiche:
a) agricoltura, silvicoltura e pesca: tutte le attività di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
b) estrazione di minerali da cave e miniere: limitatamente alle attività di cui alla divisione 05, «estrazione di carbone (esclusa torba)>>, della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
c) fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento: tutte le attività di cui alla sezione E della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto;
d) costruzioni: tutte le attività di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
e) commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli: limitatamente alle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e
47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati », della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
f) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: limitatamente alle attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti», della sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
g) servizi di informazione e comunicazione: limitatamente alle attività di cui alla divisione 60 «attività di programmazione e trasmissione», della sezione J della classificazione delle attività economiche A TECO 2007;
h) attività finanziarie e assicurative: tutte le attività di cui alla sezione K della classificazione delle attività economiche A TECO 2007;
i) attività immobiliari: tutte le attività di cui alla sezione L della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
j) noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese: tutte le attività di cui alla sezione N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n.1 alla presente;
k) istruzione: tutte le attività di cui alla sezione P della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
l) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento: limitatamente alle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco», della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
m) altre attività di servizi: tutte le attività di cui alla sezione S della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.
6. Per le sole imprese di grandi dimensioni non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia e delle fibre sintetiche.
7. Per le imprese di grandi dimensioni, le agevolazioni a favore dei progetti di investimento riguardanti attività economiche relative ai settori del carbone, della costruzione navale, dei trasporti e della produzione e della distribuzione di energia, come individuate nell'allegato n. 1 alla presente, possono essere concesse solo previa notifica alla Commissione europea dell’ aiuto ad hoc ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato applicabile al settore in esame, in corso di validità al momento della notifica.
8. Sono, comunque, esclusi dalle agevolazioni i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche e infrastrutture per le telecomunicazioni, ivi incluse quelle a banda larga.
Spese Ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.
a) suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, sono ammesse nel limite del l0 per cento dell'investimento complessivo ammissibile del progetto.
b) opere murarie e assimilate. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriale le spese relative ad opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 40 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Per quanto riguarda i programmi di sviluppo di attività turistiche le opere murarie sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun progetto d'investimento. Ai fini
dell'ammissibilità della spesa per uffici, vengono considerate congrue le superfici massime di 25 mq per addetto.
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive. In tale categoria rientrano anche i beni necessari all'attività amministrativa dell'impresa nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. In relazione alle predette spese si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.
e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile. I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. I brevetti, le licenze, il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate devono riguardare nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, e sono ammissibili solo per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla presente lettera, ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo.
2. Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 4 per cento dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50 per cento in equivalente sovvenzione lordo. Le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.
3. Per i progetti d'investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, i costi ammissibili devono:
a) nel caso siano diretti alla diversificazione di un'unità produttiva esistente, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
b) nel caso siano diretti al cambiamento fondamentale di un'unità produttiva esistente, superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
4. Per i progetti d'investimento diretti all'acquisizione di un'unità produttiva, i costi ammissibili devono essere relativi all'acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso, non si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinità o di parentela fino al terzo grado. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale, iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti. Nel caso in cui sia stato già concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.
5. Le spese per immobilizzazioni immateriali sono ammissibili a condizione che:
a) siano utilizzate esclusivamente nell' unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4;
d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.
6. Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER.
7. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
8. Non sono ammissibili i costi relativi a commesse interne.
9. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Forma e intensità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, secondo una o più delle forme nei limiti delle intensità massime stabilite:
a. per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, ovvero, qualora realizzati da PMI nei settori di cui dall'articolo 17 del Regolamento GBER;
b. per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle di cui alla lettera a), dall'articolo 17 del Regolamento GBER.
2. Per i progetti di investimento nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, le PMI possono richiedere, in luogo dell'applicazione delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a ,finalità regionale, l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del Regolamento GBER.
3. In relazione ai grandi progetti di investimento l'importo dell'aiuto non può superare l'importo dell’aiuto corretto, fatta salva la facoltà deII'impresa beneficiaria di richiedere per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 100 milioni di euro l'applicazione dell'intensità di aiuto prevista dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale validi per il periodo 2014 -2020 (20l3/C 209/0 l), concedi bile solo previa notifica e successiva autorizzazione da parte della Commissione europea dell'aiuto ad hoc. Per evitare che i grandi progetti di investimento siano artificiosamente suddivisi, i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, o da altre imprese dello stesso gruppo, entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche) sono considerati parte di un unico progetto di investimento.
4. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
xxxx://xx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _rates.html.
5. Qualora le agevolazioni di cui al presente Titolo siano concesse ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento GBER, i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.
PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse in favore dei soggetti beneficiari di cui si è detto in precedenza, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, che intendono realizzare, nell' ambito di un programma di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, così come definiti precedentemente, i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché nell'ambito di un programma di sviluppo turistico, i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo. Nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale,
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese operanti nei settori di attività economica indicati al comma 2 del titolo progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo industriale e turistici, ad eccezione di quelle operanti nei settori di attività di cui alla sezione A "agricoltura, silvicoltura e pesca" e di cui alla divisione 05 "estrazione di carbone (esclusa torba)" della sezione B della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che possono accedere alle agevolazioni previste nel presente Titolo esclusivamente nella qualità di imprese aderenti.
3. Per i progetti di innovazione del! 'organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell 'organizzazione o di innovazione di processo.
Progetti ammissibili
1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie riportate nell'allegato n. 3 al presente decreto.
2. I progetti previsti dal presente Titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda
di agevolazioni. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
Spese e costi ammissibili
1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente e secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato n. 2, i costi riguardanti:
a) il personale del soggetto proponente. I costi relativi al personale devono essere relativi al personale dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
b) gli strumenti e le attrezzature. Le spese relative agli strumenti e alle attrezzature, che devono essere di nuova fabbricazione, sono ammissibili nella misura e per il periodo in cui i beni sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
c) la ricerca contrattuale. In tale categoria sono ammissibili le spese relative all'acquisizione o all'ottenimento in licenza, da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo.
d) le spese generali. In tale categoria sono ammissibili le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a).
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I costi di cui al comma l devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca industriale, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell'organizzazione e per le attività di innovazione di processo.
3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel rispetto della normativa nazionale in materia di ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati.
Forma ed intensità delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme di cui all'articolo 8, comma 2, nei limiti e alle condizioni previste:
a) dall'articolo 25 del Regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
b) dall'articolo 29 del Regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo.
2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 30 del Regolamento GBER.
3. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx.htmL
Ulteriori chiarimenti in merito alle spese ammissibili per tutte le tipologie di progetti di investimento
In merito alle predette spese ammissibili si riportano le seguenti indicazioni e condizioni di ammissibilità:
a) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di
brevetti, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a
partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione»;
c) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti dal Regolamento GBER e ove compatibili con la legislazione europea in materia di ammissibilità delle spese alla partecipazione dei fondi strutturali. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;
d) le spese relative alle opere murarie e quelle relative ai macchinari, impianti e attrezzature possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido a servizio del personale dell'unità produttiva interessata dal programma di investimento;
e) la realizzazione del programma di investimento o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano », fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.
Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:
1. realizzazione di impianti di particolare complessità;
2. il contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento di cui alla domanda di agevolazione;
3. al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo categorie di spesa, con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;
4. il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o dell'Agenzia o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso generaI contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, e in particolare il nominativo dei suoi fornitori e i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti, utili a comprovare la natura delle forniture e il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;
5. possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui generaI contractor abbia stabile organizzazione (articolo 5, modello di convenzione OeSE) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto;
6. per i contratti «chiavi in mano» l'impresa beneficiaria dovrà produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a dame comunicazione nella documentazione allegata all'istanza di accesso o, avendo maturato la decisione in corso d'opera, a dame tempestiva comunicazione all'Agenzia, illustrandone le ragioni. L'Agenzia, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati. L'Agenzia valuta altresì la comprovata complessità e specifica esperienza progettuale e tecnica nel settore da parte del soggetto cui l'impresa istante intende affidare la realizzazione del contratto «chiavi in mano», con particolare riferimento all'avvenuta progettazione e realizzazione di altri impianti simì1ari da parte dello stesso;
f) le spese per le attrezzature, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal progetto bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni alle seguenti condizioni:
1. l'impresa richiedente illustri compiutamente le motivazioni tecniche, industriali ed economiche per le quali si intende effettuare la cessione in prestito d'uso delle attrezzature;
2. le spese siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
3. dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20 per cento di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti ed attrezzature»;
4. vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;
5. siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 e del D.M. 29 novembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;
6. vengano fomiti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
7. la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
8. i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
9. il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per i territori in cui ricadono le diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.
Spese non Ammissibili
In relazione a tutte le tipologie di progetti di investimento non sono ammesse:
a) le spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati, fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del presente decreto;
b) le spese di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;
c) le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza;
d) le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto, con esclusione dei mezzi indicati al punto l, lettera d), del presente allegato;
e) le spese relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti e fermo restando quanto previsto in relazione ai progetti di investimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del presente decreto;
f) i beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
g) le spese relative a commesse interne;
h) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni;
i) le spese pagate con modalità che non consentono la piena tracciabilità delle operazioni;
j) le spese sostenute mediante novazione di cui all'articolo 1235 c.c ..
All. 1 al. D.m. 9/12/2014 ( Ateco 2007)
ELENCO DELLE ATTIVITÀ AMMISSIBILI NELL' AMBITO DELLE SEZIONI E, N E S DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE A TECO 2007
Sezione E "Fornitura di acgua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento":
- attività di cui alla categoria 37.00.0 «Raccolta e depurazione delle acque di scarico», limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione ecc.;
- attività di cui al gruppo 38.2 «Trattamento e smaltimento dei rifiuti», limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale;
- attività di cui alla classe 38.32 «Recupero e cernita dei materiali» limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale.
Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese":
- attività di cui alla divisione 79 «Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse»;
- attività di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;
- attività di cui al gruppo 82.2 «Attività dei call center»;
- attività di cui alla classe 82.92 «Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi».
Sezione S "Altre attività di servizi":
- attività di cui alla categoria 96.01.1 "Attività delle lavanderie industriali";
- attività di cui alla classe 96.04 "Servizi dei centri per il benessere fisico".
ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE PER DIVIETI E LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE
Settore siderurgico: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:
a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro- leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e
lamiere di spessore di 3 mm e 34 più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.
Settore del carbone: tutte le attività connesse alla produzione di carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, dellO dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010.
Settore delle fibre sintetiche: le attività relative a:
a) l'estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;
Settore dei trasporti: le attività relative al trasporto di passeggeri per xxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx e per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi. In particolare, il settore dei trasporti comprende le seguenti attività della Classificazione delle attività economiche A TECO 2007:
a) attività di cui alla divisione 49 "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", escluse le attività di cui alle classi 49.32 "Trasporto con taxi", 49.42 "Servizi di trasloco" e del gruppo 49.5 'Trasporto mediante condotte";
b) attività di cui alla divisione 50 "Trasporto marittimo e per vie d'acqua";
c) attività di cui alla divisione 51 "Trasporto aereo", escluse le attività di cui alla classe 51.22 "Trasporto spaziale" .
Settore della produzione e distribuzione di energia: le attività di cui alla sezione D "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Settore della costruzione navale: come individuato nella disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (20111C 364/06) pubblicata nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2011, C 364/9.