ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L’lstituto ltaliano di Studi Germanici (di seguito: l’Istituto), codice fiscale 80429910583 e partita IVA 11787331005, con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxxxxx 25, 00153, nella persona del Presidente pro tempore, xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx
e
La Fondazione Gramsci Onlus (di qui in poi: Fondazione), codice fiscale 97024640589, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00x, 00000, nella persona del Presidente e legale rappresentante, xxxx. Xxxxxx Xxxx
premesso che
a) l’Istituto stabilisce, in qualità di Ente di ricerca nazionale soggetto alla vigilanza del Ministero della università e della ricerca scientifica, ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello statuto, “per la realizzazione dei suoi compiti, attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni”, favorendo forme di sinergia tra gli enti e istituti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie, promuovendo e coordinando progetti e cooperazioni a carattere nazionale ed internazionale e assumendo modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell’intera comunità scientifica di riferimento;
b) la Fondazione, ai sensi dell’art. 2 dello statuto, promuove “studi e ricerche sull’opera e il pensiero di Xxxxxxx Xxxxxxx, sulla storia, la politica e la società contemporanea, e sulle forme del loro mutamento” nonché “si riferisce ai soggetti e agli Istituti locali, nazionali e internazionali che presentano analoghe ispirazioni e finalità”, al fine di curare “la tutela, la conservazione e l’arricchimento del proprio archivio, e promuove l’attività di ricerca ad esso legata”;
c) l’Istituto e la Fondazione (di seguito le parti) sono interessate a una reciproca collaborazione di carattere scientifico e organizzativo finalizzata alla realizzazione di progetti comuni, stipulando, a tal fine un accordo di collaborazione;
convengono quanto segue
Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente accordo di collaborazione è volto a disciplinare la collaborazione didattica e scientifica tra le Parti, regolamentando lo svolgimento di attività con finalità scientifiche, formative e didattiche.
2. Dell’accordo di collaborazione stessa fanno parte integrante le premesse.
3. Nell’ambito dell’attività di ricerca, le Parti potranno operare in sinergia per:
• l’organizzazione di convegni e di presentazioni di libri nell’ambito delle social sciences and humanities;
• la valorizzazione e la tutela del patrimonio archivistico e librario;
• la condivisione di piattaforme digitali, per l’incremento della conoscenza scientifica;
• la condivisione di progetti di ricerca, con eventuali borse di ricerca
• la diffusione, attraverso pubblicazioni dei risultati delle ricerche comuni.
4. l’Istituto e la Fondazione, sulla base delle rispettive disponibilità di bilancio, del piano delle attività triennali e, in ogni caso, previa specifiche delibere dei Consigli di amministrazione, potranno finanziare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, borse di studio.
5. Nell’ambito delle attività didattiche e di formazione, le parti si impegnano ad implementare l’attività didattica in ambito universitario e presso gli istituti scolastici superiori, anche mediante l’istituzione di seminari permanenti di formazione, l’avvio di corsi universitari ed eventuali master, nonché lo sviluppo della didattica on line.
Articolo 2 – Responsabili dell’accordo
1. Ciascuna delle Parti indica il responsabile dell’accordo di collaborazione al quale compete:
• di agire per il soggetto che l’ha designato per le attività esecutive dell’Accordo di
collaborazione e di reportistica al proprio interno
• di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.
2. II referente della Fondazione è il Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxx, email xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. Il referente dell’Istituto è il Presidente Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, email
Articolo 3 - Durata e recesso
1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore il 03/01/2022 e ha durata triennale;
2. Ciascuna Parte può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Resta fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti
e accordi di esecuzione dell’accordo di collaborazione xxxxxxxx.
Articolo 4 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo di collaborazione, la Fondazione e l’Istituto si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell’attività di collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell’Ente ospitante, l’accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, anche informatizzati) e l’uso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture.
2. La Fondazione e l’Istituto provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo di collaborazione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività comuni.
3. Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte proprio personale dei regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nonché della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, osservando le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
Articolo 5 - Proprietà intellettuale e pubblicazioni
1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, i software, le metodiche, le procedure, i database e ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e ogni relativa domanda volta al riconoscimento di diritti di privativa
dovrà essere depositata congiuntamente, nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti.
2. L’Istituto e la Fondazione potranno, inoltre, fare oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i lavori di ricerca svolti nell’ambito dell’accordo, facendo esplicito riferimento all’accordo stesso.
3. Resta fermo, comunque, il diritto morale dell’autore a essere riconosciuto tale.
Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del
presente accordo di collaborazione.
2. Il presente accordo di collaborazione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva della Fondazione o dell’Istituto per fini commerciali, e/o pubblicitari.
Articolo 7 - Trattamento dei dati
1. In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto del presente accordo di collaborazione, la Fondazione e l’Istituto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UC 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per quanto possa occorrere all’operativo adempimento delle relative prescrizioni in conseguenza della stipula del presente accordo di collaborazione.
Articolo 8 - Codice Etico
1. La Fondazione e l’Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente accordo di collaborazione, dei rispettivi Codici etici e di condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell’esecuzione dell’accordo di collaborazione stessa.
Articolo 9 - Controversie
1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo di collaborazione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario, il Foro di Roma sarà
competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità,
l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo di collaborazione.
Articolo 10 - Disposizioni finali
1. Il presente accordo di collaborazione può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Parti.
Letto e stipulato in Roma, [data].
Fondazione Gramsci Onlus Il Presidente
Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Istituto ltaliano di Studi Germanici II Presidente
Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx