ACCORDO CON SUBVETTORI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO (Artt. 1683 e ss. c.c. – Dec. Leg.vo 286/2005)
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
ACCORDO CON SUBVETTORI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO
(Artt. 1683 e ss. c.c. – Dec. Leg.vo 286/2005)
Art. 1. Identificazione delle Parti e Definizioni
Nell’ambito ed ai fini del presente contratto per “vettore committente” deve intendersi il seguente soggetto:
Ragione o denominazione sociale: | Commissionaria srl |
Sede: | RAVENNA – XXX XXXXXX, 00 |
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: | 02358880397 |
Estremi di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi: | RA4406327X |
il quale assume la responsabilità vettoriale nei confronti del committente per l’esecuzione del trasporto documentato nella richiesta di servizio specifica.
Nell’ambito ed ai fini del presente contratto viene definito
• “committente” il soggetto che variamente conferisce l’incarico al vettore contrattuale e dispone per la consegna delle merci allo stesso:
• “caricatore/mittente” i soggetti che variamente provvedono alla consegna delle merci al vettore e che saranno indicati nei documenti relativi al singolo trasporto
• “destinatario finale” l’eventuale seguente soggetto, diverso dal committente e/o dal caricatore/mittente, a favore del quale il vettore deve effettuare la riconsegna delle merci e che sarà indicato nei documenti relativi al singolo trasporto
Nell’ambito ed ai fini del presente contratto per “subvettore esecutore del trasporto” deve intendersi l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, il quale, incaricato dal vettore contrattuale, assume l’obbligo di esecuzione del trasporto, anche tramite veicoli del committente trainati dal subvettore qui documentato.
il quale, incaricato dal vettore contrattuale, assume l’obbligo di esecuzione del trasporto qui documentato. Si allega al presente atto la sotto indicata documentazione afferente il subvettore esecutore del trasporto:
• certificato di iscrizione all’Albo Autotrasportatori CT;
• licenza di trasporto comunitaria;
• certificato CCIAA aggiornato;
• comunicazione alla MCTC dell’incarico del Consulente per il Trasporto delle Merci Pericolose e certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in corso di validità;
• DURC in corso di validità
Art. 2. Oggetto del contratto ed esecuzione dell'incarico
Oggetto del contratto è il trasporto merci per conto terzi da parte subvettore per il vettore committente.
Oggetto del contratto è anche il traino del semirimorchio per conto del vettore del committente da parte del subvettore, di cui il vettore committente può essere sia proprietario che locatario.
Il subvettore esecutore del trasporto si obbliga a mantenere aggiornata la propria documentazione per tutta la durata del contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto il vettore contrattuale affida al subvettore esecutore del trasporto, che accetta, il servizio di trasporto delle merci in relazione alle quali il vettore contrattuale gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto. Oggetto dell’attività del subvettore esecutore del trasporto è il trasferimento di merci, oltre a prestazioni accessorie, siano esse occasionali o abituali, le quali in ogni caso vincoleranno il subvettore esecutore del trasporto anche se concordato solo verbalmente.
Il subvettore esecutore del trasporto espressamente delega l’autista che sarà da lui inviato al carico a sottoscrivere in nome e per conto del subvettore esecutore del trasporto l’ordine di trasporto relativo al singolo trasporto da effettuare.
Il subvettore esecutore del trasporto si obbliga a rispettare la sequenza e la tempistica delle prese in consegna e delle riconsegne come indicate dal vettore contrattuale nell’ordine di trasporto.
Laddove i mezzi da mette in opera non siano ancora indicati nel parco veicolare fornito dal subvettore esecutore del trasporto o debbano essere sostituiti il subvettore esecutore del trasporto provvederà a comunicarli per iscritto al vettore contrattuale prima dell’inizio del trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del mezzo potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 3. Identificazione delle merci trasportate e durata del contratto
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle seguenti merci:
-tipologia: Si veda l'allegata richiesta di servizio
-quantità: Si veda l'allegata richiesta di servizio
Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse. Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il SubVettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Vettore-Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto, nel periodo di vigenza del presente contratto, che le parti convengono in 36 mesi con rinnovo tacito.
Art. 4. Identificazione del Veicolo/i adibito/i al trasporto
-Motrice/i: Si veda nota sulla richiesta di servizio;
-Semirimorchio/i, o rimorchio/i: Si veda nota sulla richiesta di servizio;
Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui saranno eseguiti i trasporti oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il SubVettore si impegna a comunicare per iscritto al Vettore-Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 5. Luogo di consegna e di riconsegna delle merci
-Caricatore/i: Si veda l'allegata richiesta di servizio se applicabile (ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) del decreto legislativo 286/2005);
-Luogo di consegna delle merci al SubVettore: Si veda l'allegata richiesta di servizio
-Luogo di riconsegna delle merci: Si veda l'allegata richiesta di servizio
-Destinatario: Si veda l'allegata richiesta di servizio
Laddove i luoghi di presa in consegna da parte del SubVettore delle merci oggetto del presente contratto o i luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere a una variazione degli stessi, il Vettore-Committente si impegna a comunicare al SubVettore per iscritto detti elementi in tempo utile prima del completamento di ciascuna prestazione di trasporto. In caso di variazione, tale comunicazione potrà non essere effettuata per iscritto qualora il nuovo luogo indicato sia nel territorio della provincia in cui si trova il luogo originario.
Art. 6. Data ed ora di consegna e riconsegna delle merci (eventuale)
Le merci di cui al precedente articolo 3 dovranno essere prese in consegna dal SubVettore nel luogo di cui al precedente articolo 5 nei giorni indicati nella richiesta di servizio. La comunicazione avverrà per iscritto e con adeguato anticipo rispetto alla data di esecuzione di ciascuna prestazione di trasporto. Il ritiro presso il luogo di carico e lo scarico presso il destinatario dovranno avvenire negli orari indicati nella richiesta di servizio.
Art. 7. Obblighi del Vettore-Committente
Il Vettore-Committente verificherà che il SubVettore è abilitato e che i veicoli di cui al precedente articolo 4 sono, sulla base dei documenti indicati nella medesima disposizione, idonei alla esecuzione dei trasporti affidatigli. Il Vettore-Committente verificherà, altresì, la regolarità della posizione del SubVettore con riferimento agli obblighi previdenziali, acquisendo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Art. 8. Obblighi del SubVettore e responsabilità vettoriale
Il SubVettore si impegna ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte.
Il SubVettore si impegna in caso di inconvenienti, quali ritardi, impossibilità di effettuare la consegna, situazioni di emergenza, e comunque qualsiasi difformità rispetto all’ordine di carico concordato, ad informare immediatamente il Vettore-committente in modo che sia possibile attuare le misure necessarie ad eliminare o ridurre eventuali problemi
Il subvettore esecutore del trasporto è responsabile per ogni inadempimento agli obblighi posti a suo carico dalla Legge e/o dal contratto.
In particolare il subvettore esecutore del trasporto risponde dei danni per perdita e/o avaria occorsa alle merci trasportate e per il ritardo nell’esecuzione del trasporto, secondo le disposizioni di cui agli artt. 1693 e ss c.c. secondo il calcolo di quantificazione di cui all’art. 1696 c.c.
Il subvettore, qualora traini veicoli del committente, è integralmente responsabile del veicolo trainato.
Le parti espressamente derogano al limite risarcitorio di cui all’art. 1696 x.x. xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x/x xxxxxx xxxxx xxxxx trasportate, ritenendosi dovuto dal subvettore esecutore del trasporto l’integrale risarcimento del danno.
Art. 9. Corrispettivo
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono il Vettore-Committente è tenuto a corrispondere al SubVettore il corrispettivo concordato definito nella allegata richiesta di servizio, oltre ad accessori di legge. Detto corrispettivo, che è stato calcolato sulla base degli elementi relativi ai costi del SubVettore comunicati al Vettore-Committente durante la negoziazione del presente contratto e che sono allegati allo stesso, sarà adeguato con cadenza annuale in relazione ad eventuali variazioni significative dei costi operativi del SubVettore, e in particolare a variazioni dei costi esterni sullo stesso gravanti, quali il prezzo del carburante.
Sarà cura del SUBVETTORE inoltrare al Vettore-committente la fattura relativa ai servizi eseguiti. Qualora si riscontrassero difformità verrà richiesta opportuna rettifica.
I documenti relativi ai servizi dovranno essere consegnati al Vettore-committente settimanalmente, entro il lunedì successivo al termine del servizio effettuato.
Il corrispettivo a fronte del traino del semirimorchio da parte del subvettore è definito da accordi specifici tra le parti.
Art. 10. Istruzioni aggiuntive del Vettore-Committente
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il SubVettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:
⚫ Il subvettore osserva tutte le leggi e regolamenti nazionali e internazionali pertinenti ed è in possesso di tutte le autorizzazioni adeguate al tipo di attività ed operazioni svolte
⚫ Gli autisti che effettuano servizi per il Subvettore sono titolari di licenze/certificati ADR in corso di validità
⚫ Il Subvettore si impegna al rispetto degli orari di lavoro/ore di guida e relative registrazioni
⚫ Il Subvettore ha definito, applicato e diffuso una forte politica sul divieto assoluto di consumo di alcool e droga
⚫ Subvettore si impegna a definire un piano di viaggio per ogni trasporto, che consideri l’utilizzo di aree di sosta sicure (safety&security).
⚫ Il parcheggio dei veicoli avviene secondo quanto indicato dalle norme vigenti nazionali e dall'accordo ADR (ADR 8,4)
⚫ L'inoltro dei documenti di trasporto e doganali a tutte le parti interessate, inclusa la ricevuta di scambio di
⚫ attrezzature (EIR - Equipment Interchange Receipt) viene effettuato in maniera conforme a quanto prescritto dalle norme applicabili ed in modo tempestivo.
⚫ Il Subvettore si è dotato di un Piano di Gestione per le Emergenze regolarmente diffuso e testato e tutto il personale è in possesso dei numeri di emergenza disponibili h24 7/7. Il subvettore si impegna ad avvalersi di fornitori specializzati di servizi esterni per la gestione dell’emergenza e a fornire al vettore committente i propri numeri di emergenza attivi 24/24 7/7.
⚫ Il Subvettore ha provveduto alla designazione del Consulente per la Sicurezza per i trasporti ed ha soddisfatto gli obblighi relativi, con particolare riferimento alle relazioni annuali, alla gestione delle informazioni sul rischio correlato al trasporto di merci pericolose (trem card, MSDS e tabellatura dei carichi).
⚫ Le ispezioni e prove dei veicoli dei veicoli sono effettuate come da programmazione interna e comunque mai in misura inferiore a quanto prescritto nei manuali d'uso delle attrezzature.
⚫ Il subvettore dichiara che le ispezioni e manutenzioni periodiche interessano (laddove applicabile):
- motrici
- rimorchi
- cisterne/contenitori-cisterna
- pompe
- compressori
- pneumatici
- attacchi di messa a terra
- fermi di sicurezza (twist locks)
- Equipaggiamento ADR
- valvole e valvole di sfiato
- dispositivi di aggancio/collegamento
- guarnizioni/tenute
- indicatori/misuratori
- dispositivi di controllo della temperatura
- prove periodiche e ispezioni dei tubi flessibili
- prove periodiche di continuità elettrica dei tubi flessibili
⚫ Il Subvettore si impegna a far uso di stazioni di lavaggio per cisterne approvate.
⚫ Il Subvettore si impegna al rispetto delle istruzioni sui luoghi di carico e scarico.
⚫ Il subvettore fa rispettare le procedure per la prevenzione del rischio da caduta dall'alto: il lavoro in quota deve sempre essere svolto con l'uso di sistemi anticaduta idonei e periodicamente verificati, correttamente indossati ed ancorati a strutture fisse,
⚫ Il subvettore si impegna a far rispettare le procedure per la prevenzione del rischio da accesso a spazi confinati, impedendo tale pratica oppure contattando il vettore-committente prima di autorizzare l’accesso.
⚫ Il subvettore si impegna a far rispettare le procedure di sicurezza durante le fasi di carico – scarico previste nello stabilimento oppure indicate nel manuale dell'autista.
⚫ Il Subvettore ha informato, formato e addestrato il proprio personale responsabile per il campionamento anche in riferimento ai metodi di campionamento in sicurezza.
⚫ Il Subvettore ha informato, formato ed addestrato il proprio personale alla modalità corretta di pulizia dell'attrezzatura.
⚫ Il Subvettore ha informato, formato ed addestrato il proprio personale sui contenuti del manuale dell’autista del vettore committente allegato al presente e che ne costituisce parte integrante.
⚫ Il subvettore si impegna nella implementazione dei principi BBS alla guida e nelle fasi di carico / scarico come da linee guida Cefic.
⚫ Il Subvettore effettua una attenta selezione degli autisti e fornisce agli stessi informazione, formazione ed addestramento adeguati sui rischi aziendali con riferimento anche a separazione e compatibilità dei prodotti, contenuto del manuale dell'autista, controlli da parte dell'autista prima della partenza e successivi al carico, conoscenza delle lingue appropriata, addestramento alla guida difensiva, criteri BBS durante la guida e nelle
fasi di carico/scarico come da linee guida Cefic , utilizzo delle cinture di sicurezza, parcheggio ed isolamento dei veicoli, limiti di portata nei differenti paesi. Il subvettore garantisce che il personale sia informato e formato su requisiti specifici richiesti dai clienti e sui contenuti delle schede di sicurezza dei prodotti trasportati.
⚫ Il Subvettore si impegna a non sub subappaltare il trasporto.
⚫ Il Subvettore dichiara di essere dotato di copertura assicurativa adeguata.
⚫ Il Subvettore garantisce che tutte le non-conformità sono trattate tempestivamente, analizzate per la comprensione delle cause radice, e gestite in modo da evitarne il ripetersi.
⚫ Il Subvettore garantisce la raccolta di rapporti su infortuni/incidenti (incluso i mancati incidenti) e la loro analisi fino alla identificazione delle cause radice con l'obbiettivo di evitare che gli eventi si ripetano, comunicando a Vettore-committente in maniera tempestiva qualsiasi danno alle attrezzature, irregolarità durante il trasporto o carico / scarico, situazioni di rischio, danni od inquinamenti o più in generale incidenti.
⚫ Il Subvettore garantisce la confidenzialità nella gestione delle operazioni e dei dati commerciali, comprendendo tutte le informazioni sul cliente, i luoghi ed orari di carico e scarico, le procedure operative ed i dati di tutti i soggetti coinvolti.
⚫ Il subvettore garantisce la presenza sul mezzo e l'efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale e dell'equipaggiamento di emergenza previsti dall'accordo ADR capitolo 8,1,5, dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato e dal cliente al punto di carico / scarico.
⚫ Il Subvettore garantisce di attuare tutti i provvedimenti relativi alla gestione della Security come previsto dalle disposizioni di legge, con particolare riferimento al piano per la Security ed al punto 1.10 dell'accordo ADR. In particolare il subvettore garantisce che il personale è formato, informato ed addestrato sulle tematiche e sulle misure di prevenzione e protezione da atti di malintenzionati e dotato sempre di documento identificativo corredato di fotografia.
⚫ Il subvettore si attiene alle politiche di Commissionaria in merito al rispetto dei criteri di Corporate Social Responsibility,con particolare riferimento a diritti umani fondamentali e diritti dei lavoratori, Rispetto della libertà e della dignità dei dipendenti, proibizione del ricorso a qualsiasi forma di coercizione fisica, corporale e mentale,offese verbali o qualsiasi offesa contro la dignità personale di qualsiasi dipendente o collaboratore, divieto di lavoro infantile, divieto di lavoro forzato ed obbligato rispetto delle norme di salute e sicurezza delle persone, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, non discriminazione , procedure disciplinari, orario di lavoro , retribuzione.
⚫ Il subvettore si impegna a sostenere una governance basata sul comportamento etico e trasparente nei
confronti delle controparti, con particolare riferimento ad evitare casi di corruzione, conflitto di interessi, frode, riciclaggio di denaro, e pratiche anticoncorrenziali.
⚫ Il subvettore dichiara di essere dotato di un sistema che gli consente la raccolta e gestione di dati sulle emissione di gas serra con particolare riferimento ai consumi di carburante in funzione della distanza percorsa dai mezzi e della massa di merci trasportate e di aver definito un piano di controllo e miglioramento delle performance che preveda programmi formativi specifici per il personale viaggiante e per gli operatori della logistica, diminuzione dei rientri a vuoto, miglioramento delle performance dei mezzi e loro manutenzione, uso di pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, uso di sistemi di controllo del gonfiaggio degli pneumatici, uso di gas naturale e collaborazione con i clienti in progetti di riduzione delle emissioni di Gas serra.
ESECUZIONE DEI TRASPORTI
a) I veicoli devono essere tassativamente al luogo di carico nell’ora e nel giorno concordato, ed i trasporti dovranno essere iniziati, effettuati e ultimati come definito nell’ordine di carico.
I casi di forza maggiore, debitamente comprovati, dovranno essere comunicati immediatamente al Vettore-committente, che indicherà quali misure adottare, in modo tale da evitare, o limitare, eventuali problemi al proprio CLIENTE.
b) Ove i termini concordati trascorrano senza che sia iniziato il servizio, o esso sia interrotto senza validi motivi, il Vettore-committente potrà, a sua discrezione, pretendere ugualmente l'adempimento, oppure dichiarare il contratto risolto di diritto, fatta salva, in entrambi casi, la richiesta di risarcimento del danno.
c) Il SUBVETTORE dichiara di esercitare legalmente l'attività di AUTOTRASPORTATORE e che i mezzi che effettuano i trasporti per il Vettore-committente sono abilitati all'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Dichiara inoltre che, laddove le autorizzazioni previste venissero a decadere, informerà tempestivamente il Vettore- committente.
In caso di inosservanza di quanto sopra, il Vettore-committente non si riterrà responsabile per qualsiasi evenienza, rivalendosi sul SUBVETTORE per qualsiasi danno subito.
DETERMINAZIONE DEI PESI
Per la determinazione dei pesi alla partenza ed alla consegna del prodotto oggetto del trasporto, faranno fede i normali mezzi di pesatura in dotazione al mittente ed al destinatario.
In caso di controversie in ordine alle operazioni di pesatura, farà fede il riscontro della pesa pubblica.
DIFFERENZE DI PESO
Per eventuali ammanchi di merce il SUBVETTORE è tenuto a comunicare immediatamente al Vettore-committente l’accaduto e comunque, nel caso che il destinatario della merce opponesse delle riserve scrivendole sui Documenti di Trasporto, il SUBVETTORE è tenuto a comunicare al Vettore-committente, prima di uscire dallo stabilimento di scarico, la natura delle stesse, in modo da permettere di attuare le misure necessarie.
Il mancato rispetto di quanto sopra, comporterà l’assunzione di responsabilità del SUBVETTORE, il quale corrisponderà al Vettore-committente il controvalore della merce mancante.
ASSICURAZIONI
L'attività del SUBVETTORE deve essere supportata da un idoneo sistema assicurativo che copra tutti i rischi professionali legati all’esecuzione dei servizi effettuati per Il Vettore-committente.
In particolare il subvettore dovrà comunicare tipo di assicurazione, estremi e copertura della polizza assicurativa al Vettore-committente.
VERIFICHE
Il SUBVETTORE autorizza il Vettore-committente ad effettuare verifiche periodiche in relazione agli standard di Qualità, Sicurezza e salute, Security e tutela ambientale del servizio svolto, condotte da personale preposto.
SOSTE
Eventuali soste al carico e/o allo scarico relative ai trasporti oggetto del presente contratto dovranno essere documentate e firmate dal responsabile dello stabilimento sui documenti relativi al trasporto, oppure sugli appositi moduli forniti dal
Vettore-committente.
FORO COMPETENTE
Tutte le controversie insorte tra le parti e riguardanti i trasporti oggetto del presente contratto verranno demandate all'esclusiva competenza del FORO DI RAVENNA.
Art. 11. Patti modificativi
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 cod. civ.
Qualsiasi variazione al presente dovrà essere confermata e sottoscritta da ambo le parti, anche tramite telefax.
Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto con comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte con termine di preavviso di tre mesi.
Il contratto si considererà risolto di diritto, senza necessità di disdetta e/o preavviso, nelle ipotesi in cui una delle parti sia sottoposta ad una qualsiasi procedura concorsuale prevista dalla legge, ovvero vengano meno i requisiti formali che debbono essere posseduti da una delle parti, in via tassativa, per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto.
Art. 12. Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, alla Legge 1° marzo 2005, n. 32 e al Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286