Contract
RDO - Richiesta Di Offerta Del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasporto per le strutture di DiSCo ubicate all’interno del comune di Roma.
CAPITOLATO D’ONERI CIG 812528092A
ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente capitolato contiene le condizioni di contratto, tecniche ed amministrative della RDO per la stipula di un accordo quadro per il servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all’interno degli immobili di DiSCo adibiti a uffici amministrativi e residenze universitarie ed articolati presso le seguenti sedi:
• Sede Centrale DiSCo
• Presidi di Roma Città metropolitana ( Presidio Sapienza – Presidio Tor Vergata – Presidio Roma Tre)
• Ulteriori presidi utili per la realizzazione di progetti finanziati con FSE.
Tab. n. 1: Elenco degli immobili (Uffici, CED e residenze universitarie) interessati dall’appalto:
Sede | Denominazione | Indirizzo |
DiSCo – Sede Centrale | - Uffici Amm.vi - Uffici CED | Via Cesare De Lollis, 24/B |
Presidio Sapienza | Uffici Amministrativi | Via Cesare De Lollis, 20-22 |
Vittorio Marrama | Viale del Ministero degli Affari Esteri, 6 | |
Nora Federici | Via del Mandrione, 34 | |
A. Ruberti | Via Cesare De Lollis, 20 - Roma | |
E. Tarantelli | Via De Dominicis, 13/15 – Roma | |
Assisi | Via Assisi, 77 - Roma | |
Valle Aurelia | Via Baldo degli Ubaldi, 256 - RM | |
Ponte di Nona | Via Ponte di Nona , Roma | |
Villafranca | Via Villafranca – Latina | |
Presidio Tor Vergata | Falcone e Borsellino | Via Mario Angeloni, 13/17 – RM |
Uffici Amministrativi | Via Cambridge 115 – Roma | |
New Cambridge | Via Cambridge 115 – Roma | |
Archeologia | Via dell'Archeologia, 29 - Roma |
Presidio Roma Tre | Uffici Amministrativi | Via Vasca Navale, 79 Roma |
Valleranello | Via Valleranello, 99 Roma | |
Ostia – Giulio Regeni | Via Bernardino da Monticastro, 1 | |
Ulteriori presidi | Civitavecchia | Via Dalmazia, 28 |
Roma | Via Ostilia, 46 | |
Roma | Via Edgardo Ferrati, 3 |
L’elenco degli immobili è soggetto a possibili modifiche e integrazioni.
ART. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO E DURATA
Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € 96.000,00 IVA esclusa dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino ai due anni successivi:
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Esecuzione del servizio di facchinaggio e trasporti tra e/o all’interno di edifici dell’ente DiSCo | 98392000-7 | P | € 90.000,00 |
2 | Prestazione extracontrattuale (Plafond) | 98392000-7 | P | € 6.000,00 |
3 | Oneri per la sicurezza | 0,00 | ||
Importo complessivo presunto dell’appalto | € 96.000,00 |
Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
L'appaltatore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro (compresi tutti gli eventuali oneri ad essere correlati) saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.
Resta inteso che i servizi oggetto della presente procedura non devono intendersi affidati in via esclusiva, potendo, quindi, DiSCo, in ragione di nuove e diverse esigenze che dovessero emergere, indire nuove procedure di gara aventi ad oggetto l'affidamento del servizio de quo. DiSCo potrà esercitare tale facoltà anche nel caso in cui l'Accordo quadro fosse ancora valido ed efficace. In tale ipotesi, l’Affidatario rinunzia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti di DiSCo a qualsivoglia titolo.
Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Amministrazione e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore dei singoli appalti specifici/ordinativi sia inferiore a quello descritto nella tabella del presente articolo.
I concorrenti o l'aggiudicatario, inoltre, non potranno vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio in Accordo quadro da parte dell'Amministrazione e dei singoli appalti specifici/ordinativi.
L'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti gli appalti specifici/ordinativi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo quadro) remunera tutte le attività che l'Appaltatore rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma,
L'Amministrazione non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.
L'Amministrazione non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti di appalto/ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Amministrazione, potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti di appalto specifici, alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui agli articoli successivi del presente Capitolato.
L'efficacia dell'Accordo quadro decorrerà dalla data di stipulazione del contratto per due anni, invece, che tale importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore (il contratto relativo all'Accordo quadro, in tal caso, cesserà di produrre effetti).
Ove, alla scadenza del termine di efficacia dell’Accordo, fossero ancora in corso i servizi richiesti con i Contratti di Appalto stipulati tra le parti in esecuzione del presente Accordo, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal Contratto di appalto per l'ultimazione dei relativi servizi.
La protrazione della durata del presente Accordo, non darà all'appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
Non potranno essere stipulati Contratti di Appalto dopo la scadenza del termine di durata del presente Accordo di cui al precedente comma.
Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’Amministrazione e senza che i concorrenti o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l’aggiudicatario resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
ART 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI/ORDINATIVI
L'affidatario si impegna irrevocabilmente ad eseguite gli appalti specifici/ordinativi che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato dalla presente procedura di gara.
I singoli appalti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall’Amministrazione, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.
Ciascun Contratto di appalto specifico/ordinativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
• contenuto prestazionale e tecnico in riferimento all’appalto specifico;
• l'importo economico;
• l’elencazione della quantità e del costo delle singole prestazioni, attrezzature, noleggi, etc. sulla base dell’offerta formulata in sede di gara;
• l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate, compresi gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• la data di inizio e la durata prevista della prestazione;
• il numero, la qualifica dei lavoratori impiegati;
• ulteriori oneri previsti per l’esecuzione delle prestazioni;
• eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione attivata;
• ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore;
• CIG della gara e CIG derivato 1 per ogni singolo Appalto specifico/ordinazione e eventuale CUP;
• ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.
Per l'aggiudicazione degli appalti specifici/ordinativi, DiSCo invierà all’Affidatario una Richiesta di Offerta su cui andranno eseguite le varie prestazioni secondo la tempistica che verrà definita di volta in volta indicata e secondo il prezziario offerto in sede di gara (o con le modalità previste in caso di prestazioni extracontrattuali).
In dettaglio gli appalti specifici si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Amministrazione esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara di cui all’allegato 3, relativo ai prezzi offerti.
L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norma di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.
Sono qualificabili come extracontrattuali, quelle prestazioni non rientranti nel tariffario posto a base di gara
Le attività extracontrattuali saranno gestiti sempre mediante l’attivazione di appalti specifici/ordinativi.
1 Si veda in tal senso le Linee guida dell’ANAC approvate con Delibera n. 556 del 31/5/2017 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” che sul punto recita espressamente: “Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto”.
I corrispettivi per le attività extracontrattuali sono determinati, in contraddittorio, sulla base di “preventivi di spesa e/o nuovi prezzi” e tali proposte economiche dovranno essere elaborate dettagliando le singole voci componenti il prezzo finale. L’Amministrazione approva il preventivo mediante propria nota o pec.
L’Appaltatore può:
- suggerire le soluzioni tecniche per risolvere i problemi manutentivi evidenziati;
- suggerire gli interventi da eseguire;
- redigere un preventivo di spesa analitico utilizzando l’elenco prezzi;
- produrre documentazione tecnico-economica esaustiva tale da permettere all’Amministrazione di decidere se effettuare l’intervento.
Gli interventi dovranno essere sempre autorizzati prima dell’esecuzione.
Qualora l’intervento si configuri particolarmente complesso e tale da richiedere un’adeguata programmazione, il direttore dell’esecuzione del contratto invia al referente dell’impresa una richiesta di sopralluogo affinchè l’impresa possa prendere visione dell’intervento e posa predisporre un apposito programma di intervento/ preventivo con l’indicazione dei mezzi e delle risorse umane da impiegare.
Al fine della determinazione dei compensi dovuti all’impresa affidataria, l’inizio e termine dei servizi decorrono dall’ora in cui il personale dell’appaltatore si presenta presso la struttura ove deve avere luogo l’intervento, fino al momento di effettiva conclusione delle prestazioni. Al fine del computo delle ore impiegate, non saranno pertanto presi in considerazione i tempi di percorrenza dalla sede dell’impresa affidataria al luogo di esecuzione dell’intervento e del ritorno dalla sede di esecuzione dell’intervento a quella dell’impresa, nonché, se effettuate, le eventuali pause pranzo.
Per gli automezzi, viene considerato il tempo di utilizzo, comprensivo delle eventuali ore di fermo in attesa del carico/scarico.
Si precisa, inoltre:
- che il corrispettivo orario, sia del facchinaggio che del mezzo, è comprensivo dei costi per attrezzature ed imballaggi necessari al corretto espletamento del servizio;
- che ne facchinaggio esterno, da ufficio ad ufficio, saranno remunerate, oltre alle ore/uomo, le prestazioni ora / automezzo. Le attrezzature impiegate, quali ad esempio i carrelli, saranno invece
ricomprese nel costo orario. Nelle ore automezzo sono ricompresi tutti i costi di trasporto, inclusi eventuali pedaggi, parcheggi, carburante ecc.
- che sono a carico dell’affidatario le eventuali bullonerie necessarie, dovute a perdita e rottura di viti, bulloni e simili.
In ragione della natura emergenziale dell’intervento qualificato come “chiamata in emergenza”, il RUP o suo delegato può ratificare anche a consuntivo l’intervento effettuato.
ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’APPALTO SPECIFICO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
A) il presente capitolato speciale;
B) ulteriore documentazione tecnica, di sicurezza, amministrativa e prevista dalla normativa vigente necessaria per l’esecuzione delle prestazioni.
ART. 5 TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio dovrà essere svolto in modo ottimale al fine di rispondere alle seguenti esigenze:
A) GLI ARREDI: Piccoli, medi e grandi ( si intendono compresi in tale categoria gli elettrodomestici, i letterecci, gli arredi ufficio e il materiale informatico, il materiale di cancelleria).
Verranno prelevati sul posto e sistemati nei siti cui sono destinati, compreso l'eventuale smontaggio di quelli di grosse dimensioni per poterne consentire il transito attraverso vani di porte e scale di dimensioni limitate e successivo rimontaggio. Gli arredi fissi costruiti "ad hoc", come scaffalature e librerie a tutt'altezza ancorate alla muratura, banconi, sportellerie, ecc. la cui rimozione comporta impiego di mano d'opera specializzata, verranno smontati e rimontati ad opera e spesa della Ditta appaltatrice anche per le opere murarie, da fabbro ed altre ( stop, staffe ecc.).
Per le attività di spostamento relative ai beni informatici è richiesta la capacità di maneggiare apparecchiature informatiche e relativi collegamenti ( LAN, USB, mouse/ tastiera, casse ecc) avendo cura di scollegare e imballare i componenti in maniera ordinata, collocarli nelle singole stanza di destinazione, al fine di permettere al personale di DiSCo di effettuare il collegamento alla rete presso la nuova sede.
Si specifica che lo smontaggio di postazioni di lavoro o altro materiale informatico/elettrico / fotocopiatrici/ telefoni implica lo staccare i fili dalle prese e l’imballarli insieme al resto, mentre non implica il ricollegarli nella nuova posizione.
B) MATERIALE DI ARCHIVIO E SIMILARI - LIBRARIO
1) - Il trasporto dei fascicoli e lo svuotamento degli scaffali dovrà essere eseguito come segue:
• secondo l'ordine di collocazione tenendo conto delle segnature apposte al dorso dei volumi;
• secondo l'ordine delle selezioni librarie (periodici, donazioni, collezioni pregiate, miscellanee, ecc.)
• la determinazione e l'ordine del materiale da trasferire giornalmente saranno stabiliti dal personale dell’Azienda; il quantitativo sarà stabilito con il consiglio del responsabile della Ditta di trasloco, per modo che sia possibile il prelevamento e la ricollocazione negli scaffali della nuova sede tassativamente nella stessa giornata.
2) - Trattamento dei fascicoli.
Il materiale librario deve essere trattato per modo che non si verifichino dispersioni o danneggiamenti, con particolare riguardo ai fascicoli che si trovino in precario stato di conservazione. Si richiede che lo stivaggio veda una sistemazione orizzontale dei volumi e mai sul dorso, per modo che la costa del fascicolo non venga danneggiata con conseguenza sulla rilegatura dello stesso
C) MATERIALI DI ARCHIVIO E SIMILARI
Anche tali materiali dovranno essere prelevati, trasportati e ricollocati con l'adozione di tutte quelle cautele previste per il trasporto del materiale suddetto.
D) CONTENITORI
I contenitori, a chiusura ermetica debbono essere:
• tali da non permettere infiltrazioni di umidità dall'esterno per il materiale contenuto;
• non debbono al loro interno presentare asperità di alcun tipo, quali chiodi, schegge di legno,ecc.
• Inoltre debbono essere di dimensioni tali da non provocare eccessivo carico verticale rispetto al contenuto
• gli spazi di risulta non vedranno ulteriore stivamento bensì riempitivi cartacei o di altra natura, quale il polistirolo, ecc.
• le attrezzature (macchine meccaniche e macchine elettroniche per scrivere, lettori per Microfilm e lettori per microschede, schedari schedografici) dovranno essere imballati preventivamente al trasporto e disimballati all'atto della loro ricollocazione nella nuova sede.
E) MATERIALI VARI
E' considerato materiale vario ciò che risulta abbandonato per i percorsi interni al sito o ai siti oggetto del servizio qualsiasi essa sia la sua natura (arredi rotti e smessi, materiale disinventariato, imballi lignei o cartacei).
ART. 6 ORARI DI SERVIZIO
Gli interventi devono essere di norma eseguiti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
Tuttavia, alcuni interventi che possono comportare particolare disagio per il personale di Disco e per l’utenza o che possono compromettere in modo significativo la disponibilità degli immobili interessati, dovranno essere eseguiti, su richiesta del RUP, al di fuori degli orari di fruizione degli immobili ed, in casi particolari, di sabato o nei giorni festivi, senza che con ciò l’appaltatore possa pretendere la corresponsione di indennizzi o particolari compensi, fatti salvi gli aumenti delle tariffe orarie di aggiudicazione sulla base delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi o dalle norme di riferimento.
Si precisa che per le eventuali prestazioni che dovranno essere svolte nella giornata di sabato non è invece prevista alcuna maggiorazione tariffaria.
Art. 7 TEMPI DI INTERVENTO
Per la realizzazione dei servizi oggetti per presente capitolato vengono definiti i seguenti tempi di intervento dall’emissione dell’ordine:
- interventi non urgenti: inizio entro 5 gg. dall’ordinativo;
- interventi urgenti: inizio entro 24 h. dall’ordinativo;
La definizione del grado di urgenza degli interventi verrà effettuata a giudizio insindacabile dell’Amministrazione e indicato nell’ordinativo inviato all’Appaltatore.
Art. 8 CONTABILIZZAZIONE
In generale i servizi saranno contabilizzati in contraddittorio con il tecnico dell’Amministrazione referente e remunerati sulla base dell’elenco prezzi e dello sconto offerto in fase di gara d’appaltatore (salvo l’ipotesi di prestazioni extracontrattuali).
Art. 9 DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
In relazione all'esecuzione dell'appalto l'Impresa Appaltatrice, con la sottoscrizione del contratto, assume pienamente ed interamente la responsabilità civile e penale, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento dei servizi richiesti. In particolare essa dovrà attuare sempre a sua cura e spese tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle cose.
L'Impresa è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione dei servizi richiesti, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce comunque, la sua responsabilità.
Art. 10 REQUISITI DEL PERSONALE
L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio in oggetto con personale qualificato, di fiducia, idoneo, opportunamente addestrato all’espletamento dello stesso, garantendo l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato.
Il personale utilizzato nell’esecuzione dell’appalto è alle dipendenze dell’Aggiudicataria e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti di DiSCo.
L’Aggiudicataria dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal C.C.N.L. di riferimento e/o derivanti da accordi sindacali di categoria definiti anche in ambito regionale.
Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto.
I dipendenti dell’Impresa aggiudicataria del servizio saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale di DiSCo, degli utenti e dei visitatori in genere, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale al fine di garantire la corretta ed efficace esecuzione del servizio. Pertanto, dovrà rigorosamente attenersi alle seguenti regole:
- dovrà essere provvisto di eventuali dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.);
- dovrà indossare idoneo abbigliamento da lavoro in perfetto stato di decoro, munita di distintivo di riconoscimento riportante almeno nome e cognome dell’operatore, l’Impresa di appartenenza e la dicitura “servizio di facchinaggio”;
- dovrà essere sempre fornito di un documento di identità personale;
- dovrà eseguire le prestazioni affidate secondo le modalità organizzative stabilite;
- dovrà mantenere un comportamento consono all’ambiente in cui si opera, evitando, nei limiti del possibile, di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività;
- durante l’espletamento del servizio non dovrà prendere ordini da persona diversa dal responsabile;
- dovrà essere a conoscenza delle misure di sicurezza come previsto dal D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.
Il personale che per qualunque titolo dovesse entrare in contatto con la documentazione deve essere informato dall’Aggiudicataria che quanto in essa contenuto ha carattere di massima riservatezza investendo aspetti coperti dalla normativa per la tutela della privacy, rispetto alla quale tale personale deve essere adeguatamente formato.
L’Appaltatore è responsabile di tutti i danni che per colpa, dolo, trascuratezza o imperizia delle maestranze addette alle lavorazioni, siano causati ai locali dove vengono svolte le attività previste, compreso gli impianti e gli arredi ivi presenti, a persone e/o cose.
L’Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare assente; a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.
ART.11. MEZZI ED ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’affidatario deve disporre di tutti i mezzi, le attrezzature ed i macchinari necessari per lo svolgimento del servizio, che devono essere rispondenti alle norme CE ed in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, nonché adeguati alle caratteristiche dei materiali da trasportare.
ART. 12 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.
Il responsabile del servizio dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità tutti i giorni lavorativi del periodo contrattuale, dalle 8.00 alle 18.00, mettendo a disposizione di DiSCo un numero di telefono e un indirizzo e-mail attivi.
ART.13 – RESPONSABILITA’ CIVILE ED ASSICURAZIONE
Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne DiSCo, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Amministrazione ovvero di terzi.
Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Amministrazione ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Amministrazione medesima.
Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento dei servizi manutentivi in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio, per un importo non inferiore per sinistro a € 2.000.000,00; per persona di € 1.000.000,00; per cose di € 500.000,00 - e una validità pari alla durata del contratto, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare a DiSCo prima della stipula del contratto.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti
ART.14 – RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo del fornitore avere tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario, nonché per lo smaltimento dei materiali di risulta. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate da DiSCo e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell’esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell’Amministrazione o a terzi.
ART.15 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi,
manlevando DiSCo da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo o disciplinare da parte di Disco.
Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno o l’applicazione delle penali, l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ART. 16-INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D’ONERI
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano applicazione inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART.17 SUBAPPALTO
Eventuali autorizzazioni al subappalto, nei limiti del 40% del valore del contratto, potranno essere concesse ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.
Non è invece necessario indicare la terna di subappaltatori.
ART.18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i casi di cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Amministrazione al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
ART. 19 PENALI
L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.
Per il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice per i reati che incidono sulla moralità professionale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei
prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di
gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale del committente).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste italiane spa;
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e snii, n caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis
cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
ART. 21- CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato la fornitura, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.
ART. 22 - EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI
In riferimento alle prestazioni effettuate, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:
a) gli estremi dell'affidamento e dell’appalto specifico;
b) l'importo della prestazione;
c) CIG + CIG derivato2 e/o eventuale CUP;
d) Totale della fattura.
e) gli estremi dell'impegno cli spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).
L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi appalti specifici stipulati con l'appaltatore.
Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore avvia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di
2Si veda il PAR. 5.4 della Determinazione n. 556 del 31/05/2017 - Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che recita espressamente che: “Anche nel caso in cui il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell’accordo, è necessario acquisire i codici CIG “derivati” per lo sviluppo delle schede relative alle fasi di esecuzione dell’appalto”.
corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di appalto e con gli obbiettivi raggiunti.
La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma.
In riferimento alle prestazioni nel presente del Capitolato d’oneri, dovranno essere emesse fatture ridotte ciascuna dello 0,50%, a titolo di ritenute a garanzia operate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 30, co.5-bis del D.lgs 50/2016 e smi.
Al termine dei rapporti contrattuali l’operatore economico emetterà una fattura finale per lo svincolo delle ritenute a garanzia, per un importo complessivo pari al totale delle ritenute a garanzia detratte sulle fatture in sede di liquidazione emesse nel corso del contratto (art. 30, co.5-bis- D. Lgs 50/2016).
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.
L'aggiudicataria, dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari. abilitati dando loro specifico mandato.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interesse di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante).
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.
L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura. Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.6 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Le risorse necessarie per il pagamento delle prestazioni indicate dal presente Capitolato provengono da fonti ordinarie dell'Amministrazione.
L' Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine cli approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.
E' inoltre fatto obbligo all'Appaltatore, ogni qual volta un Direttore dell'esecuzione del Contratto lo ritenga necessario, di inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita all'Amministrazione presso gli uffici dello stesso nell'orario stabilito, per ricevere prescrizioni e comunicazioni relative all'appalto.
L'Appaltatore che personalmente non segua le attività o che sia impedito, anche temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dei contratti, è tenuto a delegare, temporaneamente, un terzo che abbia il potere di sottoscrivere tali atti.
La delega ed il documento identificativo dei poteri del delegato deve pervenire all'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata.
La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione. In difetto di tale notizia, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.
Ulteriori obblighi dell'Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016).
Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).
ART. 23 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a date immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Restano, tuttavia, fermi gli idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e
smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
Art. 24- RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
ART. 25- RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
ART. 26-CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l’Affidatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con DiSCo al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell’utenza e dell’immagine della Società.
ART. 27- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Patrizio Massari, P.O. PTR.1 Manutenzioni e servizi Roma Uno.
ART. 28- STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE
L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto mediante le modalità previste dal MEPA.
Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.
ART. 29- TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi e della nuova normativa europea s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
ART.30 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
ART. 31- CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
ART.32- NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla ulteriore normativa anche di natura regolatoria che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
Timbro e firma per accettazione
(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile)
L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art. 19 Penali; art. 20 Risoluzione del contratto; art. 24 Recesso; art. 30 Foro competente; art. 31 Clausola compromissoria.
Timbro e firma per accettazione
ALL. A -TARIFFARIO PREZZI UNITARI
DESCRIZIONE | UNITA’DI MISURA | PREZZO UNITARIO (IVA esclusa) | |
1 | Manodopera facchinaggio /trasloco | Ora/uomo | € 24,00 |
2 | Furgone fino a 35 q con conducente | Ora/uomo | € 36,00 |
3 | Autocarro fino a 50 q con conducente | Ora/uomo | € 39,00 |
4 | Autocarro fino a 75 q con conducente | Ora/uomo | € 43,00 |
5 | Autocarro fino a 115 q con conducente | Ora/uomo | € 47,00 |
6 | Traslochi archivi e biblioteche | Metro lineare | € 8,50 |
7 | Autoscala fino a 34 m con operatore | Ora/uomo | € 52,00 |
8 | Carrello elevatore fino a 18 q con elevazione massima 5 m senza operatore | Ora/uomo | € 7,00 |
9 | Carrello elevatore fino a 18 q con elevazione massima 5 m senza operatore | Mese | € 420,00 |
10 | Piattaforma aerea fino a 18 m. con operatore | Ora/uomo | € 67,00 |
11 | Servizio di deposito e custodia beni mobili per metro cubo al giorno | Metro quadro/ giorno | € 0,55 |