CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto la fornitura, tramite noleggio per un periodo di 60 mesi, di n° 2 autoveicoli pick-up per il servizio Polizia Locale-Guardiaparco (dotati di allestimento per Polizia Locale), senza conducente, comprensivo della manutenzione full service, copertura assicurativa, soccorso stradale, gestione pratiche automobilistiche.
ARTICOLO 2 - SPECIFICHE TECNICHE
Le ditte dovranno offrire n° 2 pick-up di cui all’art. 1 per 60 mesi con un plafond di 150.000 Km complessivi (a singolo veicolo) e con le caratteristiche ed i requisiti minimi, di seguito elencati, che devono essere garantiti. I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a trecento chilometri, fatti salvi gli eventuali chilometri necessari per la consegna che deve avvenire franco presso la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, xxx xxx Xxxxxxxxxxx
x. 0/0, 00000 xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
PICK-UP CON ALLESTIMENTO
Cilindrata in cc | Non superiore a 2500 |
Alimentazione | Diesel |
N. porte | 4 |
N. passeggeri | 5 |
Passo | Non inferiore a 3000 |
Cassone (volume utile di carico) | Non inferiore a 2,50 mq. |
Larghezza del cassone | Non inferiore a 1.200 mm. |
Altezza del piano di carico | Non superiore a 799 mm. |
Trasmissione | Differenziale a slittamento limitato |
Normativa ecologica | EURO 6 o Superiore |
Vernice BIANCO pastello | ABS |
Airbag lato guida e Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxx centralizzata con comando a distanza |
Servosterzo | Climatizzatore manuale |
Triangolo di segnalazione | Giubbetto rifrangente |
- Ruota di Scorta di uguale misura a quelle regolarmente montate - Attrezzi idonei per la sostituzione (chiavi – martinetto di sollevamento ecc.) | |
• Verricello Anteriore; • Gancio di Traino; • Cassone interamente rivestito in materiale plastico; • Kit composto da sirena bitonale con amplificatore suono Polizia Italia, potenza minima 100W; • Kit Vivavoce con altoparlante di potenza minima 100W; • N° 02 Lampeggiatori Mod. RTB5 Flash o similari; • N° 01 Faro brandeggiante con luce di profondità (70W) con comando all’interno dell’abitacolo; • Decorazione adesiva realizzata con pellicola vinilica rifrangente removibile 3M serie 680CR, conforme alla normativa vigente, completa di etichette identificatrici e stemmi Regione Toscana; • Impianto elettrico protetto e indipendente dall’originale veicolo per mantenimento garanzia ufficiale costruttore. Utilizzo di materiale elettrico conforme alle normative di sicurezza vigenti; L’allestimento dovrà essere preventivamente concordato con l’Ente Parco. |
ARTICOLO 3 - GARANZIE, SERVIZI E SPESE A CARICO DEL FORNITORE
Risultano a carico del fornitore, incluse nel canone mensile di noleggio, i seguenti elementi:
→ immatricolazione, collaudo e messa in strada dell’autoveicolo
→ assicurazione RCA
→ assicurazione furto e incendio senza alcuna franchigia
→ assicurazione Kasco senza franchigia
→ gestione sinistri
→ assicurazione per il danneggiamento interno dell’abitacolo (graffi, tappezzerie macchiate e o lacerate ecc.)
→ manutenzione ordinaria, inclusi materiali di ricambio e consumo (oli lubrificanti, liquidi freni, liquidi refrigeranti, ricariche gas climatizzazione, sostituzione filtri, pasticche freni, etc.)
→ manutenzione straordinaria sia di parti semplici che complesse del veicolo (carrozzeria, selleria, rivestimenti, impianti principali e di servizio, ciclistica, motorizzazione, etc.)
→ fornitura illimitata di pneumatici nuovi con sostituzione non oltre 40.000 Km e comunque qualora lo spessore del battistrada non rientri nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.
→ fornitura illimitata di pneumatici, da fuoristrada (con battistrada tacchettato) nuovi o ricoperti, da alternare con la fornitura dei pneumatici stradali estivi in base alle esigenze del servizio di Polizia Locale con sostituzione non oltre 40.000 Km e comunque qualora lo spessore del battistrada non rientri nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.
→ soccorso stradale attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con chiamata gratuita.
→ sostituzione immediata delle autovetture con altra equivalente in caso di furto e fermo tecnico superiore alle dodici ore lavorative
→ sostituzione definitiva dell’automezzo con vettura avente le stesse caratteristiche tecniche ed accessori, in caso che siano trascorsi 60 giorni dal furto senza ritrovamento della vettura, danno non riparabile indipendentemente dalla natura, successivamente a 30 fermi tecnici nell’arco di 12 mesi consecutivi.
→ Km 150.000 inclusi nel canone di noleggio per ogni singolo veicolo;
Il fornitore dovrà inoltre indicare il maggiore costo/Km qualora venisse superato il chilometraggio massimo previsto per il periodo di noleggio.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto dell’aggiudicazione della fornitura in oggetto.
La fornitura dovrà necessariamente essere conforme alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato, infatti i veicoli non potranno avere caratteristiche diverse da quelle ordinate (allestimenti, colore, ecc.) di cui all’Art. 2, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da comunicazione scritta e reciproca accettazione di quanto specificato. Tale eventuale accordo dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto (apposizione firme digitali). Eventuali deroghe in merito, non comporteranno modifiche delle tempistiche di consegna che dovranno essere comunque rispettate così come all’Art. 4 c. 1;
Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle
che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi.
Il Fornitore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne l’Ente Parco da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
ARTICOLO 4 - IMMATRICOLAZIONE, TRASPORTO E CONSEGNA
I veicoli dovranno essere immatricolati con targa civile ma ad uso Polizia Locale.
Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli di cui al presente capitolato tassativamente nel seguente periodo temporale ricompreso tra le seguenti date 01/11/2018 - 30/11/2018.
Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 5, il Fornitore invierà comunicazione scritta all’Amministrazione tramite Pec (preferenziale) o posta elettronica ordinaria (a rischio totale della Ditta fornitrice), con almeno 7 (sette) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di consegna prevista che dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma sita in xxx xxx Xxxxxxxxxxx xx0/0, 00000 Xxxxxxxx (Xx).
La consegna dovrà comunque avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
I veicoli saranno presi in consegna, secondo la rispettiva competenza, da persona a ciò delegata dall’Ente che dovrà per ogni singolo veicolo consegnato:
⮚ Constatare che sia conforme all’Ordinativo di Fornitura emesso con particolare riferimento alla tabella di cui al precedente Art. 2 “Allestimenti Minimi e Obbligatori”.
⮚ Controllare che sia dotato della documentazione di bordo composta da:
- Contrassegno e certificato assicurativo;
- Documentazione in grado di attestare il pagamento della tassa sul possesso;
- Carta di circolazione;
- Manuale operativo;
⮚ Controllare che sia dotato di doppie chiavi, chiave master (se prevista e consegnata), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se consegnata), doppione telecomando antifurto (se previsto).
⮚ Controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza ed il segnalatore di emergenza.
⮚ Constatare che non vi siano danni visibili.
⮚ Sottoscrivere per conto dell’Ente il verbale di consegna del Fornitore che conterrà almeno le seguenti informazioni:
- N° di protocollo della Amministrazione/Ente contraente;
- Descrizione veicolo, targa, telaio, colore;
- Presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
- Percorrenza contrattuale;
- Km alla consegna;
- Data e ora consegna;
- Assenza di danni visibili
Il verbale di consegna (anche in formato elettronico) dovrà essere sottoscritto dal Fornitore e dall’incaricato dell’Ente Parco al ritiro dei veicoli.
Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello della consegna del veicolo.
ARTICOLO 5 - PERIODO DI PRE-ASSEGNAZIONE
Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna previsto nel precedente Art. 4 c.1, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per scritto con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla suddetta data di scadenza e concordare la consegna temporanea obbligatoria, per un periodo non superiore ai 180 giorni (fino al 30/05/2019), di un veicolo in pre-assegnazione (un veicolo in pre-assegnazione per ogni veicolo in ritardo di consegna), equipollente o superiore in categoria e caratteristiche basilari rispetto al veicolo ordinato, senza alcun onere aggiunto a carico dell’Ente Parco.
Il periodo in cui è stato usato il veicolo in pre-assegnazione (01/12/2018 – 30/05/2019), sarà considerato periodo contrattuale salvo eventuali specifici accordi intercorsi e sottoscritti tra l'Ente Parco e la Ditta affidataria e risultanti agli atti.
Il canone di noleggio riguardante l’eventuale periodo (pre-assegnazione) di cui ai commi precedenti, sarà calcolato e fatturato dalla Ditta aggiudicatrice senza possibilità ulteriore di rivalsa alcuna secondo quanto stabilito dall’Art. 15 “Penali” del presente Capitolato Speciale;
Per qualsiasi altra fattispecie di difformità non elencata nel presente articolo, si rimanda nello specifico a quanto stabilito dall’Art. 15 “Penali” del presente Capitolato Speciale d’Appalto;
ARTICOLO 6 - REQUISITI DI CONFORMITA’
L’autoveicolo dovrà essere "nuovo di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria; sarà coperto da garanzia del produttore, sollevando l’Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze.
L’autoveicolo dovrà essere conforme alle leggi vigenti in materia di inquinamento sia a livello nazionale che europeo ed in particolare dovrà essere conforme alla normativa europea vigente al momento della consegna. Dovrà inoltre essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio che si intenderà compresa nel canone mensile base.
L’Ente potrà in ogni momento chiedere la sostituzione dell'autoveicolo qualora lo stesso abbia richiesto, negli ultimi dodici mesi consecutivi successivi alla consegna, almeno sei interventi di straordinaria manutenzione per malfunzionamenti al veicolo, non dovuti ad incuria del conducente dell’autoveicolo, usura ed esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri.
L’autoveicolo dovrà essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a trecento chilometri, fatti salvi gli eventuali chilometri necessari per la consegna che deve avvenire franca da ogni spesa, presso la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, xxx xxx Xxxxxxxxxxx x.0/0, 00000 xxxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
In ogni caso, a prescindere che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Fornitore avrà l’obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte dell’Ente fornendo tutti ed in ogni caso, i servizi previsti nel presente Capitolato.
ARTICOLO 7 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Al fine di agevolare l’esatta esecuzione contrattuale, il Fornitore aggiudicatario dovrà nominare un Referente “Responsabile generale del Servizio”. Tale figura avrà la responsabilità e assumerà il ruolo di riferimento per l’Ente Parco per tutte le problematiche derivanti dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
ARTICOLO 8 - CENTRI DI SERVIZIO
Il Fornitore assicura la presenza presso la città di Grosseto di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolato vengono denominati “Centri di servizio”) presso i quali l’autoveicolo noleggiato potrà fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento resosi necessario.
Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in Grosseto, in grado di espletare i seguenti servizi:
- interventi di “meccanica”
- interventi “elettrauto”
- interventi di “carrozzeria”
- interventi “pneumatici”.
ARTICOLO 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Sono a carico del Fornitore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell’autoveicolo. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, con esclusione a quelli imputabili ad un uso improprio, senza che riguardo agli stessi il Fornitore possa reclamare alcunché nei confronti dell’Xxx.xx.
Ai fini del presente Capitolato, si intendono:
a) per “manutenzione ordinaria”: il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti, componenti ed allestimenti speciali (allestimenti per veicoli destinati ad uso di Polizia Locale) del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza come ad es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi ecc.
b) per “manutenzione straordinaria” si intende ogni intervento meccanico atto a sostituire parti, componenti ed allestimenti speciali (allestimenti per veicoli destinati ad uso di Polizia Locale) del veicolo usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all’uso. Ad esempio, rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc. All’atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, quest’ultimo provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari e a chiedere l’autorizzazione alla sistemazione. Ciò non esime comunque il Fornitore dal far verificare l’intera funzionalità dell'autoveicolo e far riparare eventuali anomalie non segnalate.
La manutenzione dell'autoveicolo nel suo insieme sarà totalmente a carico del Fornitore fatto salvo quanto segue che risulterà a carico dell’Ente:
⮚ Carburante;
⮚ Lavaggio interno ed esterno.
I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Fornitore su tutto il territorio nazionale, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada.
ARTICOLO 10 - REVISIONI
Quando il veicolo dovesse essere sottoposto a revisione o tagliando, essendo una operazione prevista e regolamentata da legge nazionale tramite gli uffici della Motorizzazione Civile, sarà compito e responsabilità dell’Ente monitorare le scadenze e richiedere l’autorizzazione necessaria ad effettuare l’intervento richiesto. Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Ente. Il costo dei tagliandi, delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, saranno a carico del Fornitore.
ARTICOLO 11 - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA
Il Fornitore provvederà ad ogni riparazione di carrozzeria sia che questa si sia resa necessaria a causa di un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria come ad es. serrature, meccanismi alzavetri, tappezzeria, parti interne, guarnizioni ecc, sia a causa di incidenti, sia passivi che attivi, che dovranno essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte dell’Xxx.xx, pena la non riparazione da parte del Fornitore.
L'autoveicolo sarà riparato presso le carrozzerie convenzionate del Fornitore (Centri di servizio), a regola d’arte e in modo da escludere qualsiasi conseguenza negativa per l’Ente appaltante ed ai conducenti da questa delegati, dovuti a interventi male effettuati che rendono insicuro l’uso dell'autoveicolo. Il servizio di riparazione di carrozzeria dovrà essere garantito dal Fornitore su tutto il territorio nazionale.
ARTICOLO 12 - AUTOVEICOLO SOSTITUTIVO
Il canone mensile di noleggio dovrà prevedere che il Fornitore metta a disposizione un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite primarie società di noleggio, secondo quanto concordato direttamente con L’Ente sul verificarsi dell’evento, e le seguenti modalità, caratteristiche e nei casi previsti:
Concessione del veicolo sostitutivo:
1) quando per la riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore alle 12 ore;
2) furto dell’autoveicolo noleggiato;
3) danno grave dell’autoveicolo che rende antieconomica per il Fornitore la riparazione;
4) riparazione dell’autoveicolo in modo non idoneo all’uso ed insicuro.
L’autoveicolo dovrà essere messo a disposizione entro 1 (una) ora lavorativa dalla richiesta, compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio.
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovrà avvenire presso un centro dedicato, indicato dal Fornitore, possibilmente entro 20 Km dal luogo indicato. All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato relative agli autoveicoli noleggiati. Potendo trattarsi di veicoli reperiti eventualmente presso società di noleggio, questi potranno avere massimali diversi da quelli previsti nel presente Capitolato. L’Ente acconsente a ciò purché i veicoli siano coperti da polizza protezione incidenti per conducenti. In ogni caso, il Fornitore garantisce che i veicoli dati in sostituzione avranno le medesime franchigie, o migliorative, previste per il veicolo oggetto di sostituzione.
Il Fornitore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare l’Ente Parco da ogni problematica.
Gli autoveicoli sostitutivi potranno avere allestimenti differenti rispetto a quelli previsti nel Capitolato e non potranno essere oggetto di alcuna modifica o installazione di accessori.
La mancata messa a disposizione dell’autoveicolo sostitutivo, anche se non imputabile al Fornitore, comporta l’applicazione della penale prevista nel presente Capitolato.
ARTICOLO 13 - SOCCORSO STRADALE
Dovrà essere previsto un servizio di soccorso stradale che garantisca la copertura 24 ore su 24 e con almeno le seguenti prestazioni:
▪ dovrà essere possibile fruire gratuitamente del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, fino ad un Centro di Servizio ove gli automezzi possono essere riparati oppure potranno fruire di piccoli interventi risolutivi in loco;
▪ l’organizzazione di assistenza, in caso di non riparabilità dell'autoveicolo, dovrà assistere il conducente e i passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizi del Fornitore più vicino, veicolo sostitutivo, reperire un albergo etc.
Il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica. Al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l’esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione; viene escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportano l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.
Qualora si verifichi un fermo veicolo il Fornitore dovrà, a proprie spese, trasferire il veicolo e riconsegnarlo presso il centro dedicato più vicino alla sede dell’Amministrazione interessata.
Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’Ente; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi all’Ente. Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 1 ora fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista nel presente Capitolato oltre che il riaddebito per le spese sostenute.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito gratuitamente dal Fornitore su tutto il territorio nazionale.
ARTICOLO 14 - COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per l’autoveicolo con compagnie di primaria importanza.
Il Fornitore dovrà fornire l’autoveicolo munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:
1. Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 senza franchigia;
2. Copertura Kasko completa, senza franchigia;
3. Incendio, furto totale e parziale dell’autoveicolo, compresa l’autoradio o altre apparecchiature se già installate dal Fornitore al momento della consegna, senza franchigia;
4. Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza franchigia;
5. Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, senza franchigia;
6. Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa;
7. In linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell’xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, (Xxxxxxx 0 giugno 2017 Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti. Aggiornamento dei valori di cui al comma 1, art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quali massimali di garanzia RC auto e natanti. (17A05104) GU Serie Generale n.174 del 27-07-2017), le polizze anzidette dovranno essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di € 1.000.000,00 per il caso di morte e fino a € 500.000,00 per il caso di invalidità permanente. Ogni polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia alla rivalsa. Tali condizioni (salvo il massimale RCA) si estendono anche alle vetture sostitutive. Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Fornitore si impegna a dotare il veicolo all’atto della consegna, di tali documenti e a far giungere a domicilio dell’Ente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Fornitore che dovrà assistere e guidare l’Ente circa le pratiche da intraprendere (ad es., compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc).
ARTICOLO 15 - PENALI
L’Ente Parco Regionale della Maremma ha facoltà di applicare le seguenti penali:
1. Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna previsto nel precedente Art. 4 c.1, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per scritto con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla suddetta data di scadenza e concordare la consegna temporanea obbligatoria, per un periodo non superiore ai 180 giorni (fino al 30/05/2019), di un veicolo in pre- assegnazione (un veicolo in pre-assegnazione per ogni veicolo in ritardo di consegna), equipollente o superiore in categoria e caratteristiche basilari rispetto al veicolo ordinato, senza alcun onere aggiunto a carico dell’Ente Parco.
2. Il periodo in cui è stato usato il veicolo in pre-assegnazione (01/12/2018 – 30/05/2019), sarà considerato periodo contrattuale salvo eventuali specifici accordi intercorsi e sottoscritti tra l'Ente Parco e la Ditta affidataria e risultanti agli atti.
3. Il canone di noleggio riguardante l’eventuale periodo (pre-assegnazione) di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo, sarà così calcolato e fatturato dalla Ditta aggiudicatrice senza possibilità ulteriore di rivalsa alcuna:
a) Veicolo in pre-assegnazione equipollente per tipologia, caratteristiche, dimensioni di cui all’Art. 2 con esclusione dell’intero allestimento di Polizia Locale e per il colore --- Canone di noleggio così come da importo di gara aggiudicata e sottoscritta, decurtato del 15%;
b) Veicolo in pre-assegnazione equipollente per tipologia, caratteristiche e dimensioni di cui all’Art. 2 con esclusione dell’intero allestimento di Polizia Locale e per il colore ma di alimentazione diversa dal Diesel --- Canone di noleggio così come da importo di gara aggiudicata e sottoscritta, decurtato del 35%;
c) Veicolo in pre-assegnazione non corrispondente per tipologia, caratteristiche e dimensioni di cui all’Art. 2 con esclusione dell’intero allestimento di Polizia Locale e per il colore ed avente per alimentazione qualsiasi tipologia di carburante --- Canone di noleggio così come da importo di gara aggiudicata e sottoscritta, decurtato del 50%;
4. Nell’ipotesi in cui la Ditta aggiudicataria, non adempiendo ai tempi per la consegna dei veicoli di cui all’Art. 04, e non rispettando le prescrizioni di cui al precedente Articolo inerente i veicoli in pre-assegnazione, ma riuscendo comunque entro i 180 giorni (dal 01/12/2018 – al 30/05/2019) ulteriori per la consegna, a completare la fornitura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, il canone di noleggio verrà così calcolato:
• Inizio incondizionato del periodo contrattuale fissato per il giorno 01/12/2018, il canone di noleggio (per ogni veicolo non consegnato) sarà azzerato a far data dall’inizio del periodo contrattuale fino al giorno successivo alla consegna dei veicoli di cui all’Art. 1;
5. Superato il nuovo ed ultimo termine di consegna (30/05/2019) dei veicoli di cui all’Art. 1 senza che questa sia avvenuta per causa non addebitabile all’Ente, sia nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia provveduto alla consegna di veicoli in pre-assegnazione che non, e comunque raggiunti i giorni trecento (300) decorrenti dalla data di stipula del contratto (apposizione firme digitali), l’Amministrazione ha piena facoltà a procedere alla rescissione del contratto di appalto con contestuale trattenimento dell’importo versato per la cauzione a cui a discrezione dell’Amministrazione dell’Ente Parco Regionale della Maremma potrebbe aggiungersi la richiesta di risarcimento del danno subito fino ad un massimo del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione della gara, calcolato per ogni singola fornitura (veicolo).
6. Per la mancata conformità a quanto stabilito dall’Art. 02 del presente Capitolato (Tabella Allestimenti Minimi e Obbligatori) – Decurtazione sull’importo del canone di noleggio mensile pari al 5% rispetto alla cifra di cui all’aggiudicazione finale (esclusa IVA) calcolato su base mensile per ogni singola difformità riscontrata. Tale percentuale di decurtazione sarà applicata per ogni singola difformità e/o mancanza rispetto a quanto richiesto dall’Ente Parco, che sommandosi potranno raggiungere una percentuale massima di decurtazione del canone di noleggio pari al 40% max. da applicarsi sull’importo di aggiudicazione;
ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA O PER DISPONIBILITÀ SU CONSIP SPA
L’Ente Parco ha il diritto di rescindere il contratto qualora la ditta si renda colpevole di frode o grave negligenza e contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In questi casi la ditta ha diritto al pagamento soltanto di ciò che è stato regolarmente consegnato o eseguito ed è passibile del danno che provenga all’Amministrazione dalla stipulazione di nuovo contratto.
Inoltre sono cause di risoluzione del contratto le seguenti condizioni:
a) il superamento dei tempi previsti per la consegna finale dei veicoli oggetto della gara, anche in presenza di veicoli in pre-assegnazione, salvo diversi accordi accettati da ambedue le parti e debitamente documentati agli atti;
b) la mancata sostituzione dei responsabili di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 16, comma 1 della
L.R. 38/2007 nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell’esecuzione del contratto;
c) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
d) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 e comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n.135, il contratto potrà essere risolto o ricontrattato, senza che la ditta possa vantare alcunché, qualora risulti disponibile una convenzione sul sistema Consip S.p.a. per automezzi simili ed a prezzo inferiore.
ARTICOLO 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture elettroniche mensili di noleggio avverrà nei termini di legge. L’Amministrazione corrisponderà alla ditta un canone di noleggio che remunera tutti i servizi, lavori, prestazioni e forniture effettuati dalla ditta fornitrice in virtù del contratto.
Oltre a quanto previsto nel comma precedente, la ditta non potrà richiedere alcun pagamento all’Ente Parco, nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.
ARTICOLO 18 - RICONSEGNA DEL VEICOLO
Alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, il veicolo sarà riconsegnato alla ditta, presso la sede originaria di consegna (via del Bersagliere n.7/9 località Alberese -Gr), nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura.
Per “normale stato di usura” si intende l’appropriato utilizzo del veicolo che comporta comunque degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione (vernice e fanaleria opacizzata, guarnizioni non più a tenuta, tappezzeria xxxx e/o con parti lacerate per costante ed intensa usura, paraurti con leggere abrasioni, punti ruggine, lievi rigature ecc.).
ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE
Per eventuali controversie il Foro competente e' quello di Grosseto.
ARTICOLO 20 - SPESE INERENTI IL CONTRATTO
Le spese e i diritti inerenti il contratto d’appalto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria, saranno a carico della stessa ditta.
ARTICOLO 21 - VARIE
La ditta fornitrice accetta le condizioni del presente capitolato speciale d’appalto senza riserve e/o eccezioni. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale di appalto, si applicano le norme del codice degli appalti, del relativo regolamento e del Codice Civile.
L’Ente Parco si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti, preavvisati, possano accampare alcun diritto al riguardo.